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Document 52023DC0302

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia in conformità del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio

    COM/2023/302 final

    Bruxelles, 5.6.2023

    COM(2023) 302 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia in conformità del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia in conformità del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio

    Indice

    I.    Introduzione    

    II.    Obbligo di cui all'articolo 20 del regolamento del Consiglio    

    III.    Condizioni attuali del mercato dell'energia elettrica    

    IV.    Riduzione della domanda di energia elettrica    

    V.    Tetto sui ricavi inframarginali    

    VI.    Sostegno a favore dei consumatori finali    

    VII.    Conclusioni preliminari    



    I.Introduzione

    La presente relazione esamina le disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/1854, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento (il regolamento del Consiglio 1 ). Si basa sulle informazioni fornite da 25 Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio, nonché sulle risposte ad alcune domande poste dalla Commissione europea (la Commissione) nella consultazione pubblica in merito alla proposta di riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

    Il regolamento del Consiglio è una delle misure con cui l'Unione ha risposto alla crisi energetica degli ultimi due anni, che ha visto i prezzi dell'energia raggiungere livelli sensibilmente più elevati rispetto agli ultimi decenni. I prezzi hanno iniziato a salire rapidamente nell'estate del 2021, con la ripresa dell'economia mondiale dopo l'allentamento delle restrizioni dovute alla COVID-19. Successivamente la strumentalizzazione delle fonti energetiche sui mercati a pronti e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno comportato un notevole calo delle consegne di gas e interruzioni sempre più frequenti dell'approvvigionamento, determinando un ulteriore rialzo dei prezzi del gas. Tali rincari hanno un impatto significativo sul prezzo dell'energia elettrica, dal momento che per soddisfare la domanda di energia elettrica sono spesso necessarie centrali alimentate a gas.

    Sin dall'inizio della crisi energetica la Commissione si è adoperata al massimo per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia sulle imprese e sui cittadini europei e ha elaborato rapidamente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, una serie di risposte strategiche.

    Nell'ottobre 2021 l'UE ha approntato un pacchetto di misure (tra cui sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure finalizzate al risparmio e allo stoccaggio del gas) 2 per far fronte ai prezzi elevati e al loro impatto sui consumatori. L'iniziativa si iscriveva nel contesto della strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas e della manipolazione dei mercati dell'energia operate dalla Russia attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas, che suscitavano crescenti preoccupazioni riguardo a possibili carenze dell'approvvigionamento con un conseguente aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia.

    A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'UE ha adottato a marzo una comunicazione in cui delineava i principi del piano REPowerEU 3 , presentato poi nel dettaglio il 18 maggio 2022 4 . Si tratta di un piano che mira ad affrancare l'UE dalla dipendenza dai combustibili fossili russi al più tardi entro il 2027, basato su tre pilastri: diversificare le fonti energetiche abbandonando i combustibili fossili russi, risparmiare energia e accelerare la transizione energetica. Per quanto riguarda il terzo pilastro, la Commissione ha proposto di rivedere al rialzo l'obiettivo principale per il 2030 per le energie rinnovabili, passando dal 40 % al 45 %, e l'obiettivo di efficienza energetica nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", portandolo dal 9 % al 13 %. Per proteggere i cittadini europei dalle crisi connesse ai combustibili fossili sono necessarie un'espansione più rapida delle rinnovabili, una maggiore efficienza energetica e un'elettrificazione più spinta della domanda, che consentiranno una riduzione immediata e strutturale della domanda di combustibili fossili e contribuiranno agli obiettivi di decarbonizzazione nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Grazie ai bassi costi operativi, le fonti rinnovabili dovrebbero influire positivamente sui prezzi dell'energia in tutta l'UE. Inoltre la diffusione più rapida dell'energia rinnovabile, unita a una maggiore efficienza energetica, contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico permettendo di abbandonare gradualmente i combustibili fossili da cui l'UE era fortemente dipendente. In parallelo al piano REPowerEU, la comunicazione sugli interventi a breve termine nei mercati dell'energia 5 ha individuato potenziali aree di miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica e ha annunciato l'intenzione di valutarle al fine di modificare il quadro normativo pertinente, oltre a definire ulteriori provvedimenti a breve termine per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.

    Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento del Consiglio, che ha introdotto misure comuni eccezionali, mirate e limitate nel tempo per ridurre la domanda di energia elettrica e riscuotere e ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccezionalmente elevati del settore. Nello specifico le misure di intervento nel mercato dell'energia elettrica si possono sintetizzare come segue (capo II del regolamento del Consiglio):

    ·riduzione della domanda di energia elettrica: il regolamento del Consiglio fissa due obiettivi, uno indicativo (tagliare del 10 % la domanda complessiva di energia elettrica) e uno obbligatorio (ridurre almeno del 5 % la domanda nelle ore in cui è elevata). Gli Stati membri potevano scegliere le misure idonee, nel rispetto di alcune condizioni stabilite nel regolamento 6 . L'obiettivo obbligatorio è stato applicato dal 1º dicembre 2022 al 31 marzo 2023 7 ;

    ·introduzione di un tetto provvisorio sui ricavi dei produttori di energia "inframarginali" (per esempio energie rinnovabili, energia nucleare e lignite): il regolamento del Consiglio sancisce l'introduzione di un tetto provvisorio sui ricavi, pari al massimo a 180 EUR/MWh, per i produttori di energia elettrica che si avvalgono di tecnologie con costi marginali inferiori, lasciando però agli Stati membri la libertà di decidere come applicare questa misura a livello nazionale. I ricavi al di sopra del tetto saranno utilizzati per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sui consumatori. La misura si applica dal 1º dicembre 2022 al 30 giugno 2023;

    ·sostegno a favore dei clienti finali: il regolamento del Consiglio amplia il pacchetto di misure a disposizione degli Stati membri per tutelare i consumatori di energia elettrica, autorizzando prezzi regolati inferiori ai costi per famiglie e piccole e medie imprese (PMI) a determinate condizioni. Questa misura si applica dall'8 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023.

    Il regolamento del Consiglio introduce anche un contributo di solidarietà per le imprese e le stabili organizzazioni dell'UE che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione (capo III).

    Il regolamento del Consiglio mirava ad affrontare una situazione eccezionale di crisi energetica. Il 14 marzo 2023 la Commissione si è invece spinta oltre la mera risposta di emergenza e ha proposto una riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'abbandono graduale del gas, ridurre gli effetti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sulle bollette dei consumatori, tutelarli meglio da impennate future dei prezzi e da possibili manipolazioni del mercato e rendere l'industria dell'UE pulita e più competitiva (la proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica) 8 . Questa proposta definisce misure che mirano a consentire lo sviluppo di contratti a più lungo termine con i produttori di energia non fossile e a integrare nel sistema più soluzioni flessibili pulite, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, per eliminare il gas dal mix dell'energia elettrica. Nello specifico, in un'ottica di maggiore flessibilità del sistema energetico, la proposta impone agli Stati membri di valutare le loro esigenze e di fissare obiettivi per aumentare la flessibilità non fossile; prevede inoltre la possibilità di introdurre nuovi regimi di sostegno per questo tipo di flessibilità, come la gestione della domanda e lo stoccaggio.

    La proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica comprende anche misure che rafforzano la tutela dei consumatori vulnerabili, consentendo tra le altre cose agli Stati membri di introdurre prezzi al dettaglio regolamentati inferiori ai costi per le famiglie e le PMI nel caso di una futura crisi dei prezzi dell'energia elettrica.

    In fase di preparazione della proposta la Commissione ha condotto una consultazione pubblica dal 23 gennaio al 13 febbraio 2023 (la consultazione pubblica), comprendente anche domande sulle misure introdotte dal regolamento del Consiglio 9 . 

    II.Obbligo di cui all'articolo 20 del regolamento del Consiglio 

    L'articolo 19 del regolamento del Consiglio ha introdotto obblighi di comunicazione in base a cui, entro il 31 gennaio 2023, gli Stati membri avrebbero dovuto riferire alla Commissione in merito i) alle misure di riduzione della domanda attuate, ii) ai ricavi eccedenti generati in seguito all'introduzione del tetto provvisorio sui ricavi per i produttori di energia "inframarginali", nonché alla distribuzione di tali ricavi per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica e iii) agli interventi di fissazione dei prezzi al dettaglio. Non tutti gli Stati membri hanno presentato le informazioni come richiesto: meno della metà ha trasmesso alla Commissione le proprie relazioni entro il termine stabilito, alcuni Stati membri l'hanno fatto tra febbraio e marzo 2023 e due non hanno ancora adempiuto all'obbligo 10 . La presente relazione si basa sulle informazioni che erano state presentate dagli Stati membri al momento della sua stesura. Occorre sottolineare che la Commissione non ha condotto alcuna valutazione dell'accuratezza delle informazioni trasmesse.

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio, la Commissione svolge un riesame del capo II alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze.

    L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio prevede inoltre che, sulla base della relazione, la Commissione può proporre, qualora ciò sia giustificato dalla situazione economica o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'UE e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione del regolamento del Consiglio, di modificare il livello del tetto sui ricavi per i produttori di energia "inframarginali" e le fonti di produzione di energia elettrica cui tale tetto si applica attualmente, o di modificare altrimenti il capo II.

    Nel quadro del riesame delle misure di cui al capo II del regolamento del Consiglio e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione trasmette al Consiglio la presente relazione (la relazione). Quest'ultima non riguarda dunque le disposizioni sul contributo di solidarietà, contenute nel capo III del regolamento del Consiglio, che saranno oggetto una relazione distinta in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2.

    La relazione si fonda sul riesame svolto dalla Commissione sulla base delle condizioni del mercato dell'energia elettrica, della loro evoluzione attesa e di altre informazioni disponibili al momento della stesura, tra cui le risposte dei 25 Stati membri che avevano assolto i rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio (gli Stati membri comunicanti). Lascia dunque impregiudicati eventuali cambiamenti imprevisti della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'UE o eventuali conclusioni future basate su informazioni supplementari fornite dagli Stati membri.

    III.Condizioni attuali del mercato dell'energia elettrica 

    Le misure previste dal regolamento del Consiglio sono state introdotte in un periodo in cui i prezzi dell'energia elettrica avevano raggiunto livelli record. Per esempio, nell'agosto 2022, i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso dei principali mercati dell'UE superavano i 350 EUR/MWh, mentre nel dicembre 2022 il parametro di riferimento era superiore a 220 EUR/MWh. I prezzi dell'energia elettrica nel periodo di riferimento erano all'incirca quattro volte superiori al prezzo medio tra il 2010 e il 2020 (40-60 EUR/MWh). Questi prezzi eccessivi erano per lo più imputabili al fatto che i prezzi del gas hanno raggiunto nuovi picchi nell'estate del 2022 11 , mantenendosi su livelli elevati per la maggior parte dell'autunno, nonché al fatto che, in tale periodo, le centrali elettriche a gas e a carbone erano spesso gli impianti con i costi marginali più elevati che servivano per soddisfare la domanda di energia elettrica. Durante la crisi i prezzi a pronti del gas all'ingrosso sono aumentati di circa sei volte rispetto al prezzo medio tra il 2010 e il 2020 (circa 20 EUR/MWh). È in tale contesto che il Consiglio ha adottato, nell'ottobre 2022, la proposta della Commissione relativa a un intervento di emergenza sul mercato dell'energia elettrica, che ha poi portato all'adozione del regolamento del Consiglio. Secondo le previsioni della Commissione e del Consiglio in quel periodo, i prezzi dell'energia elettrica avrebbero continuato ad attestarsi sui livelli elevati osservati nell'estate e nell'autunno del 2022.

    Tuttavia, dal dicembre 2022, quando sono divenute applicabili le misure previste dal regolamento del Consiglio, i prezzi dell'energia elettrica sono scesi drasticamente, con prezzi medi attualmente inferiori a 80 EUR/MWh (alla fine di maggio 2023 la media del parametro di riferimento dell'UE è pari a 80 EUR/MWh).

    Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione dei prezzi del gas all'ingrosso, che erano legati a vari fattori come le condizioni meteorologiche miti e l'ampia serie di misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per fronteggiare la crisi energetica, ivi comprese le misure previste dal regolamento del Consiglio per ridurre la domanda di energia elettrica, il parametro di riferimento per il GNL e le misure di riduzione della domanda di gas 12 , che nell'insieme hanno migliorato l'equilibrio sottostante tra domanda e offerta.  13  

    A seguito del calo e della stabilizzazione recenti dei prezzi del gas e, di conseguenza, dei prezzi dell'energia elettrica nei primi mesi del 2023, il mercato prevede una minore probabilità che le impennate dei prezzi dell'energia elettrica osservate per tutto il 2022 si verifichino nel prossimo inverno. Tali aspettative si basano su vari fattori, come l'aumento dei livelli di stoccaggio del gas, gli sforzi degli Stati membri per ridurre la domanda e i conseguenti risultati, nonché le infrastrutture per il gas naturale liquefatto e i gasdotti supplementari che sono stati realizzati per contrastare la crisi energetica. Anche altri fattori intrinseci dell'approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica, come il previsto miglioramento della disponibilità di energia nucleare e una maggiore disponibilità complessiva di energia idroelettrica rispetto al 2022, indicano condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica meno costose per il prossimo inverno. Sono pertanto previste minori pressioni al rialzo sui prezzi dell'energia elettrica rispetto al 2022.

    IV.Riduzione della domanda di energia elettrica 

    Misure di riduzione della domanda

    Tutti gli Stati membri comunicanti hanno attuato campagne di sensibilizzazione sul risparmio e sul consumo energetico, nonché misure generali di risparmio energetico come l'azione per il riscaldamento degli edifici pubblici e l'illuminazione pubblica. La Commissione approva queste campagne poiché sensibilizzano i consumatori in merito ai momenti in cui i prezzi dell'energia elettrica sono elevati, affinché possano aumentare la flessibilità dei loro consumi energetici. Al fine di incoraggiare la gestione della domanda, cinque Stati membri (Cechia, Grecia, Croazia, Austria e Polonia) hanno riferito di avere introdotto sussidi ai prezzi dell'energia al dettaglio che sono applicabili esclusivamente a livelli specifici di consumo di energia elettrica.

    19 Stati membri, ossia Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, e Svezia, hanno messo in atto misure specifiche volte a conseguire la riduzione della domanda di energia elettrica negli orari di punta, quali la pubblicazione di tali orari, campagne di comunicazione e messaggistica individuale per i consumatori al fine di incoraggiare riduzioni volontarie di energia elettrica. Nello specifico Spagna, Italia e Slovenia hanno attuato sistemi di gare competitive per ridurre la domanda di energia elettrica negli orari di punta nell'inverno 2022-2023 14 , mentre Austria e Svezia hanno notificato alla Commissione un sistema pertinente per ottenerne l'approvazione nel quadro degli aiuti di Stato. Infine, il Portogallo ha riferito che sta considerando l'attuazione di un sistema di gara competitiva per ridurre la domanda di energia elettrica nelle ore di punta.

    Tre Stati membri hanno imposto misure di riduzione della domanda nei confronti di specifiche categorie di consumatori: per esempio, la Lettonia ha imposto limiti al consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori industriali.

    Riduzione del consumo di energia elettrica

    In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri comunicanti per il mese di dicembre 2022, il calo generale del consumo di energia elettrica è oscillato tra lo 0,5 % 15 e il 15 % rispetto al periodo di riferimento 16 .

    Per quanto riguarda i volumi di riduzione del consumo di energia elettrica durante le ore di punta:

    ·dieci Stati membri, ossia Bulgaria, Estonia, Irlanda, Croazia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Portogallo, hanno dichiarato una riduzione dei volumi tra il 4 % e il 7 %;

    ·otto Stati membri, ossia Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Lettonia, Slovenia, Finlandia e Svezia, hanno dichiarato una riduzione dei volumi tra 7 % e il 10 %;

    ·cinque Stati membri, ossia Grecia, Spagna, Francia, Lituania e Slovacchia, hanno dichiarato una riduzione dei volumi superiore al 10 %.

    Valutazione della proroga della misura

    Gli Stati membri comunicanti indicano di avere raggiunto nel complesso l'obiettivo vincolante di ridurre del 5 % il consumo di energia elettrica durante le ore di punta. Tuttavia alcuni Stati membri hanno riferito che è stato impegnativo conformarsi all'obbligo indicativo di ridurre il consumo complessivo mensile del 10 % (rispetto agli ultimi cinque anni) per via della dipendenza dalle condizioni meteorologiche e della situazione economica dovuta alla crisi energetica.

    La consultazione pubblica comprendeva domande su una possibile proroga delle misure di gestione della domanda, alle quali la maggior parte dei portatori di interessi ha risposto che non è necessario introdurre nel regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica (il regolamento sull'energia elettrica) requisiti specifici di gestione della domanda da applicare in caso di crisi. Al contrario, i partecipanti erano del parere che la gestione della domanda fosse già sufficientemente trattata nella normativa che disciplina il mercato dell'energia elettrica, segnatamente la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (la direttiva sull'energia elettrica), e ulteriormente rafforzata nella proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica.

    È importante rilevare che detta proposta integra ulteriormente le misure di riduzione della domanda in quanto elementi strutturali nell'assetto del mercato dell'energia elettrica. In particolare, ai fini dell'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili (tenendo conto degli scambi interzonali) e affinché risulti necessario ricorrere con minore frequenza alla generazione da combustibili fossili nei momenti in cui a una forte domanda di energia elettrica si associa un basso livello di generazione da fonti rinnovabili variabili, la proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica consente ai gestori dei sistemi di trasmissione di predisporre un prodotto livellatore delle punte di carico grazie al quale la gestione della domanda possa contribuire ulteriormente a ridurre i picchi di consumo nel sistema elettrico in determinate ore del giorno (nuovo articolo 7 bis del regolamento sull'energia elettrica). Il prodotto livellatore delle punte di carico può contribuire a integrare al massimo nel sistema l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, spostando il consumo ai momenti della giornata con maggiore produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a condizione che i costi previsti non superino i benefici attesi dei prodotti. Poiché il prodotto livellatore mira a ridurre e a spostare il consumo di energia elettrica, la proposta ne limita l'applicazione alla gestione della domanda.

    Inoltre la proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica chiede agli Stati membri di valutare le loro esigenze di flessibilità del sistema energetico, ivi compresa la gestione della domanda, e fissare obiettivi per soddisfarle. La proposta prevede anche la possibilità per gli Stati membri di delineare o ridelineare meccanismi di capacità per promuovere la flessibilità a basse emissioni di carbonio e introdurre nei mercati dell'energia elettrica nuovi regimi di sostegno alla flessibilità non fossile. Inoltre, diversamente dalle misure previste dal regolamento del Consiglio, che miravano a conseguire obiettivi globali di riduzione della domanda in tutti gli Stati membri per via della situazione di crisi, la proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica affronta la gestione della domanda in modo più strutturale, consentendo agli Stati membri di definire i propri meccanismi di flessibilità non fossile e gli obiettivi per la gestione della domanda e lo stoccaggio in base alle esigenze specifiche dei rispettivi sistemi elettrici. Per questo motivo la proposta non fissa obiettivi specifici.

    La Commissione osserva inoltre che è attualmente in fase di elaborazione un nuovo codice di rete in materia di gestione della domanda. Una volta ultimato, questo codice dovrebbe includere norme vincolanti in materia di aggregazione, stoccaggio dell'energia e riduzione della domanda, che agevoleranno la partecipazione della gestione della domanda a tutti i mercati esistenti 17 .

    Considerate le informazioni di cui dispone attualmente, comprese le attuali aspettative di mercato, illustrate in precedenza, la Commissione ritiene che al momento non sia necessario prorogare le misure di riduzione della domanda stabilite nel regolamento del Consiglio.

    V.Tetto sui ricavi inframarginali 

    Attuazione del tetto sui ricavi

    In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri comunicanti, l'applicazione del tetto sui ricavi inframarginali è stata molto eterogenea, non solo per quanto riguarda il livello cui è stato fissato (al di sotto di 180 EUR/MWh in 17 Stati membri 18 ), ma anche per quanto concerne la validità temporale delle misure (sette Stati membri 19 applicano il tetto retroattivamente e 11 20 continueranno ad applicarlo dopo il termine stabilito nel regolamento del Consiglio). 

    Diversi Stati membri hanno segnalato difficoltà nell'applicare la misura nelle rispettive giurisdizioni nazionali: la maggior parte di queste difficoltà riguardavano il breve tempo a disposizione degli Stati membri per l'attuazione mentre altre erano legate alla raccolta dei dati e al calcolo dei ricavi di ciascun produttore di energia elettrica che sarebbe stato soggetto alla misura. Gli Stati membri hanno inoltre segnalato conflitti con le autorità tributarie nazionali competenti e i regolamenti applicabili in fase di dibattito sulle modalità di attuazione del tetto sui ricavi.

    Sebbene gli Stati membri non abbiano segnalato ostacoli importanti per gli scambi transfrontalieri o i comportamenti d'offerta, alcuni partecipanti alla consultazione pubblica temevano che il mosaico di strategie diverse di attuazione negli Stati membri generasse incertezza normativa per i partecipanti al mercato e fosse percepito come una barriera a nuovi investimenti.

    Ricavi generati dall'attuazione del tetto sui ricavi

    È importante tenere presente che gli Stati membri hanno presentato la loro relazione pochi mesi dopo l'entrata in vigore del tetto sui ricavi inframarginali e che, all'epoca, la maggior parte di essi non possedeva ancora informazioni sui ricavi derivanti da quella misura. Solo due Stati membri sono stati in grado di fornire alcuni dati preliminari: la Bulgaria ha riferito di aver riscosso 321 700 123 BGN (circa 163 milioni di EUR) nel dicembre 2022 e la Lituania ha dichiarato di aver incassato circa 10 milioni di EUR entro il 9 marzo 2023. La Grecia, la Spagna e l'Italia sono state invece in grado di fornire dati riguardanti i ricavi riscossi prima dell'adozione del regolamento del Consiglio, poiché avevano attuato misure equivalenti al tetto sui ricavi prima che tale regolamento venisse adottato.

    La maggior parte degli Stati membri ha potuto fornire stime dei ricavi che prevedevano di riscuotere, in molti casi precisando che tali stime si basavano su ipotesi di prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica molto elevati. In origine si prevedevano ricavi complessivi superiori a 50 miliardi di EUR ma, al momento della stesura della presente relazione, sembrava già improbabile che queste ipotesi potessero realizzarsi. L'importo dei ricavi è distribuito in maniera disomogenea negli Stati membri: la Germania riporta le stime più elevate rispetto a quanto si aspettava di incassare inizialmente (23,4 miliardi di EUR, considerando un'eventuale proroga della misura al 30 aprile 2024), seguita dalla Francia (11 miliardi di EUR). Occorre osservare che, in entrambi i paesi, il tetto sui ricavi per la maggior parte delle tecnologie è stato fissato a un livello sensibilmente inferiore ai 180 EUR/MWh previsti dal regolamento del Consiglio e che tali stime si basavano su previsioni di prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica elevati. Altri Stati membri, in particolare quelli che non hanno fissato il tetto a un livello inferiore a 180 EUR/MWh, si aspettavano di riscuotere importi più bassi.

    Valutazione della proroga della misura

    In via preliminare occorre ricordare che la motivazione alla base del tetto sui ricavi inframarginali era permettere agli Stati membri di incassare e ridistribuire i ricavi eccessivi eccezionalmente ottenuti da alcuni generatori inframarginali, preservando nel contempo la concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica (in particolare quella da fonti rinnovabili) nell'UE.

    A questo proposito, per via del calo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica degli ultimi mesi, il tetto sui ricavi, il cui livello massimo era fissato a 180 EUR/MWh 21 , ha sortito finora effetti significativi principalmente negli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), hanno optato per un tetto inferiore a 180 EUR/MWh, nella fattispecie sufficientemente basso da consentire loro di prelevare i ricavi inframarginali derivanti dai prezzi dell'energia elettrica pertinenti.

    Come indicato in precedenza, il tetto sui ricavi è stato applicato in modo assai eterogeneo nei vari Stati membri: non solo per quanto riguarda il livello cui è stato fissato, ma anche per quanto concerne la validità nel tempo e il massimale per ciascuna tecnologia all'interno di un determinato Stato membro. Inoltre, mediante scambi con i portatori di interessi e reclami, la Commissione è stata informata del fatto che le modalità di attuazione del tetto sui ricavi in alcuni Stati membri potrebbero aver inciso su accordi di compravendita di energia elettrica e altri contratti a lungo termine in essere, oltre ad aver disincentivato la conclusione di nuovi contratti. Ciò accade nello specifico quando il tetto non si applica agli introiti effettivi realizzati da un produttore in virtù dell'accordo di compravendita di energia elettrica, bensì a quelli "presunti" (fittizi) corrispondenti, per esempio, ai prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, generando in ultima analisi situazioni paradossali in cui il produttore potrebbe essere costretto a vendere energia elettrica in perdita.

    Una potenziale proroga della misura ostacolerebbe uno degli obiettivi della proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, ossia incentivare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica e assicurare un mercato di tali accordi che sia il più possibile liquido. Questi accordi sono strumenti che garantiscono all'acquirente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per decidere di investire. Sono tuttavia pochi gli Stati membri che dispongono di mercati attivi degli accordi di compravendita di energia elettrica, in cui peraltro gli acquirenti sono in genere limitati alle grandi imprese, non da ultimo perché gli accordi si scontrano con una serie di ostacoli, in particolare la difficoltà di assicurare nel lungo periodo la copertura del rischio di inadempimento dell'acquirente. Stando alla proposta, nel definire le politiche volte a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ciascuno Stato membro dovrebbe quindi tenere presente la necessità di creare un mercato dinamico di tali accordi. Per far fronte ai rischi connessi all'affidabilità creditizia, la proposta stabilisce che gli Stati membri dovrebbero garantire che le imprese che incontrano ostacoli all'ingresso sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e che non si trovano in difficoltà finanziarie abbiano accesso a strumenti volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti, compresi i regimi di garanzia a prezzi di mercato. La proposta contiene ulteriori prescrizioni finalizzate a stimolare la crescita del mercato per detti accordi.

    Inoltre le diverse modalità con cui gli Stati membri hanno attuato il tetto sui ricavi hanno generato una considerevole incertezza normativa che, a sua volta, comporta taluni rischi per lo sviluppo dei nuovi investimenti (soprattutto nelle fonti rinnovabili) necessari per conseguire gli obiettivi dell'UE. In particolare, le difficoltà segnalate in alcuni Stati membri relativamente alla conclusione di contratti a lungo termine – accordi di compravendita di energia elettrica compresi – a causa dell'attuazione del tetto sui ricavi potrebbero rappresentare un ulteriore fattore di incertezza per gli investitori, compromettendo l'attrattiva dei mercati a termine e la fiducia dei portatori di interesse in tali mercati. I rischi summenzionati possono pregiudicare la creazione di un ambiente di investimento attraente per la produzione di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio (oggetto della proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica) e in ultima analisi compromettere la transizione energetica.

    Infine, la consultazione pubblica comprendeva domande su un'eventuale proroga del tetto sui ricavi inframarginali. La maggior parte dei partecipanti si è detta contraria per via dei rischi e dei problemi che la proroga comporterebbe, elencati di seguito:

    ·l'applicazione eterogenea del tetto sui ricavi inframarginali negli Stati membri sembra aver generato incertezza per gli investitori ed è considerata un deterrente per nuovi investimenti;

    ·la misura è difficile da attuare e i suoi costi amministrativi sono elevati rispetto ai benefici;

    ·quando il tetto sui ricavi inframarginali viene fissato a un livello basso (scelta operata da alcuni Stati membri), i generatori potrebbero tendere a ridurre la produzione mentre il tetto è in vigore;

    ·è possibile tutelare i consumatori senza interferire con l'assetto del mercato dell'energia elettrica, ad esempio mediante l'adozione di politiche sociali mirate.

    Solo una minoranza dei partecipanti si è detta a favore della proroga del tetto sui ricavi inframarginali, come previsto dal regolamento del Consiglio o con lievi modifiche, in gran parte per via dei benefici della misura per i consumatori finali.

    Considerate le informazioni di cui dispone attualmente, illustrate in precedenza, la Commissione non raccomanda la proroga del regolamento del Consiglio per quanto concerne il tetto sui ricavi inframarginali.

    La Commissione osserva che, per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia sulle bollette dei consumatori, ha proposto nella sua riforma del mercato dell'energia elettrica di promuovere lo sviluppo di mercati a lungo termine affinché i ricavi dei generatori inframarginali e i prezzi corrisposti dai consumatori finali risentano meno della volatilità dei prezzi a breve termine sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Conformemente alla proposta della Commissione, ricavi e prezzi saranno determinati per lo più facendo riferimento a contratti a lungo termine, come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i cosiddetti contratti bidirezionali per differenza, a seconda che l'impianto sia finanziato con risorse private o pubbliche. I contratti per differenza generano un utile quando i prezzi di mercato sono elevati: la proposta stabilisce che gli Stati membri dovranno utilizzare tale utile per ridurre direttamente le bollette di tutti i clienti di energia elettrica (comprese le imprese e l'industria). L'effetto è quindi analogo a quello di un tetto sui ricavi inframarginali, ma non genera incertezza per gli investitori.

    VI.Sostegno a favore dei consumatori finali

    Il capo II, sezione 3, del regolamento del Consiglio riguarda il mercato al dettaglio e consente agli Stati membri di estendere temporaneamente alle PMI gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica (articolo 12) e, per quanto concerne sia le famiglie che le PMI, di fissare, in via eccezionale e temporanea, prezzi al dettaglio inferiori ai costi (articolo 13).

    Prima della crisi l'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi per le famiglie era previsto in 11 paesi, ossia Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia 22 , sotto forma di prezzi regolati o di tariffe sociali. Durante la crisi altri sette Stati membri, ossia Cechia, Estonia, Croazia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Finlandia, hanno introdotto prezzi regolati per le famiglie.

    Su 25 valutazioni pervenute, 12 Stati membri hanno riferito di essersi avvalsi delle misure previste dal regolamento del Consiglio; 4 Stati membri, ossia Cechia, Estonia, Polonia e Slovenia, hanno dichiarato di avere introdotto prezzi regolati al dettaglio per le PMI ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio. Inoltre, Francia e Slovacchia, che applicano prezzi regolati per le famiglie, hanno segnalato l'attuazione di regimi di compensazione per le PMI, in linea con il quadro temporaneo di crisi e transizione 23  in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. I Paesi Bassi sono intervenuti nella fissazione dei prezzi per garantire alle famiglie e alle imprese prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi: questo regime è stato notificato alla Commissione e approvato in base al quadro applicabile degli aiuti di Stato 24 . 

    Sebbene l'articolo 13, lettera c), del regolamento del Consiglio imponga agli Stati membri di concedere ai fornitori una compensazione per le forniture di energia elettrica sotto il prezzo di costo, gli Stati membri non hanno incluso nelle loro relazioni informazioni specifiche su questo punto.

    Inoltre, alcuni Stati membri hanno menzionato altri tipi di intervento a favore delle PMI. Ad esempio, il Portogallo ha citato la riduzione delle tariffe di rete come intervento sui prezzi specifico per le PMI. Danimarca, Lettonia e Svezia hanno disposto interventi di fissazione dei prezzi diversi per gruppi di consumatori diversi (interventi su imposte, prelievi, riduzioni, sistemi di compensazione, ecc.). La Germania ha attuato un regime in tutti i settori dell'economia che compensa l'aumento dei costi dell'energia elettrica per le imprese senza incidere sulla libertà dei fornitori di decidere come operare sul mercato 25 .

    Gli articoli 12 e 13 stabiliscono inoltre che qualsiasi intervento pubblico sul mercato al dettaglio dovrebbe conservare un incentivo alla riduzione della domanda di energia elettrica. A questo proposito, diversi Stati membri, come Germania, Croazia, Paesi Bassi, Austria e Romania, hanno riferito l'attuazione di regimi basati su massimali di consumo, che comprendono interventi nella fissazione dei prezzi o sistemi di compensazione diretta o indiretta per i consumatori finali.

    I prezzi regolati presentano svantaggi considerevoli: in particolare, possono ridurre gli incentivi all'efficienza energetica e pregiudicare la concorrenza a scapito dei consumatori nel lungo termine. Tali preoccupazioni evidenziano quanto siano importanti le norme applicabili previste dalla direttiva(UE) 2019/944 sull'energia elettrica, cui il regolamento del Consiglio deroga.

    Valutazione della proroga della misura

    La misura di crisi che concede agli Stati membri la possibilità di fissare un tetto dei prezzi per le famiglie e le PMI si è chiaramente dimostrata utile: diversi Stati membri hanno colto l'opportunità di prorogare i regimi esistenti o crearne di nuovi in tempi molto brevi.

    Nella proposta di riforma dell'assetto del mercato la Commissione ha incluso nuove disposizioni simili a quelle del regolamento del Consiglio, a seguito di una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle misure relative alla vendita al dettaglio che erano stati segnalati dagli Stati membri, dei risultati della consultazione pubblica e in considerazione dei suoi orientamenti di politica di bilancio per il 2024 26 . Nello specifico la Commissione ha proposto di dare agli Stati membri la possibilità, durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica, di intervenire in modo mirato sui prezzi per le famiglie e le PMI, fissandoli anche al di sotto del livello dei costi, per un volume ridotto di consumo e un periodo di tempo limitato.

    Questa possibilità si aggiunge all'attuale quadro di protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica previsto dalla direttiva sull'energia elettrica, in base al quale gli Stati membri possono applicare a questi consumatori tariffe sociali e regolare temporaneamente i prezzi al dettaglio per le famiglie e le microimprese fino a quando non si sarà affermato del tutto un ambiente concorrenziale sul mercato.

    Poiché la misura, in sostanza, è stata inclusa nella proposta della Commissione sull'assetto del mercato e considerate le informazioni di cui dispone attualmente, illustrate in precedenza, la Commissione non ritiene che in questa fase sia necessario prorogare la misura.

    VII.Conclusioni preliminari 

    La presente relazione ha fornito una panoramica delle risposte pervenute agli Stati membri per quanto riguarda i) le loro misure di riduzione della domanda, ii) l'attuazione del tetto sui ricavi inframarginali e iii) gli interventi di fissazione dei prezzi al dettaglio di cui al capo II del regolamento del Consiglio. Ha inoltre passato in rassegna i contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica sugli stessi argomenti. Alla luce delle informazioni valutate nella presente relazione e delle condizioni, attuali e prevedibili in circostanze normali, dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'UE, non vi sono elementi che inducano a ritenere necessaria o consigliabile la proroga delle misure di riduzione della domanda, del tetto sui ricavi inframarginali e degli interventi sui prezzi al dettaglio.

    In primo luogo, per quanto concerne le misure di riduzione della domanda, tutti gli Stati membri comunicanti sembrano avere attuato misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica, principalmente tramite campagne di sensibilizzazione e misure di risparmio energetico mirate. Gli Stati membri riferiscono di avere rispettato nel complesso l'obiettivo vincolante di ridurre del 5 % il consumo di energia elettrica durante le ore di punta, ma sembra che la riduzione del 10 % del consumo lordo mensile di energia elettrica abbia posto alcune difficoltà, senza tuttavia ostacolare il calo osservato nei prezzi dell'energia elettrica.

    In base alle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che al momento sia necessario prorogare le misure di riduzione della domanda stabilite nel regolamento del Consiglio. Salvo cambiamenti imprevedibili, le condizioni attuali del mercato dell'energia elettrica non rendono necessaria tale proroga. Ciò è altresì in linea con i riscontri forniti dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica. Benché non sia più necessaria nel breve periodo e per mezzo degli strumenti istituiti dal regolamento del Consiglio, la gestione della domanda è importante per il buon funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, ragion per cui la Commissione l'ha introdotta a livello strutturale nella sua proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica.

    In secondo luogo, il riesame ha rilevato che l'attuazione del tetto sui ricavi varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le strategie di attuazione nazionali divergenti hanno creato una considerevole incertezza per gli investitori, aggravata dal fatto che, in alcuni Stati membri, l'attuazione del tetto ha apparentemente inciso sulla conclusione di accordi di compravendita di energia elettrica e di altri contratti a lungo termine.

    In base alle informazioni disponibili, e date le condizioni odierne e prevedibili del mercato, la Commissione ritiene che i vantaggi del tetto sui ricavi inframarginali attuale non siano di portata tale da controbilanciare l'impatto sulla certezza per gli investitori né i rischi per il funzionamento dei mercati e la transizione. Viste le difficoltà nel processo di attuazione è sconsigliabile prorogare il tetto sui ricavi inframarginali stabilito nel regolamento del Consiglio. La conclusione della Commissione è in linea con i riscontri forniti dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica, che sono contrari a una proroga della misura a causa delle preoccupazioni legate all'incertezza per gli investitori.

    In terzo luogo, dal riesame è emerso che vari Stati membri si sono avvalsi della possibilità di estendere alle PMI la regolazione dei prezzi al dettaglio in tempi di crisi e di applicare, in determinate condizioni, prezzi regolati inferiori ai costi. Nella sua proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, la Commissione ha incluso disposizioni equivalenti che consentono agli Stati membri di intervenire in via eccezionale e temporanea sui mercati al dettaglio fissando un prezzo inferiore ai costi, sia per le famiglie che per le PMI, in caso di eventuali situazioni di crisi future. L'adozione della proposta sull'assetto del mercato dell'energia elettrica garantirebbe che tali misure strutturali entrino a far parte del quadro normativo dell'UE. Alla luce di quanto precede e delle condizioni attuali e previste dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica, la Commissione ritiene pertanto che non sia necessario prorogare le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento del Consiglio.

    Infine, poiché la presente relazione si basa su quanto riferito dagli Stati membri pochi mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio, le conclusioni della Commissione lasciano impregiudicate le informazioni supplementari che la Commissione potrebbe ricevere dagli Stati membri o eventuali cambiamenti imprevedibili della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'UE. Qualora le informazioni su cui si basa la presente relazione dovessero subire modifiche significative, la Commissione potrebbe essere chiamata ad adeguare le proprie conclusioni o intervenire rapidamente nel caso in cui lo stato del mercato lo richieda.

    (1)

      Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia .

    (2)

     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (COM(2021) 660 final).

    (3)

    REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final).

    (4)

    Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

    (5)

     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica (COM(2022) 236 final).

    (6)

     Tali misure possono essere soggette al controllo in materia di aiuti di Stato se implicano risorse statali.

    (7)

     La misura che ha introdotto l'obiettivo indicativo continua ad applicarsi fino alla fine di dicembre 2023.

    (8)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

    (9)

     La Commissione ha ricevuto 1 369 risposte, di cui oltre 700 da cittadini, circa 450 da imprese e associazioni di imprese, circa 40 da amministrazioni nazionali o locali o da regolatori nazionali e circa 70 da gestori di rete. Hanno inoltre partecipato circa 20 comunità energetiche, 15 sindacati e 20 organizzazioni di consumatori. Ha risposto anche un numero significativo di ONG, gruppi di riflessione e organizzazioni di ricerca o altre organizzazioni accademiche.

    (10)

     Ungheria e Romania.

    (11)

     Nell'agosto 2022, i prezzi TTF a un giorno e a un mese erano superiori a 230 EUR/MWh.

    (12)

     Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas, regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas e regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione.

    (13)

     Dall'agosto 2022 al gennaio 2023 l'UE ha ridotto la sua domanda di gas naturale del 19,2 %, ossia di 41,5 miliardi di metri cubi, rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Finora ha dunque superato il suo obiettivo del 15 %, che corrisponderebbe a 32,5 miliardi di metri cubi nello stesso periodo. Inoltre, ha già conseguito più del 90 % del suo obiettivo generale, ossia una riduzione di poco superiore a 45 miliardi di metri cubi per l'intero periodo compreso tra agosto 2022 e marzo 2023.

    (14)

     Alcuni Stati membri, ossia Spagna, Italia, Portogallo e Slovenia, hanno introdotto o valutano di introdurre una procedura di gara competitiva per conseguire la riduzione della domanda di energia elettrica.

    (15)

     Croazia, Cipro, Polonia e Portogallo hanno dichiarato i livelli più bassi di riduzione del consumo di energia elettrica registrati.

    (16)

     In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento del Consiglio. Germania, Grecia, Spagna, Francia e Finlandia hanno dichiarato i livelli più alti di riduzione del consumo di energia elettrica registrati. Nel calcolare le riduzioni del consumo lordo di energia elettrica, sembra che alcuni Stati membri comunicanti abbiano applicato l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, mentre altri no. L'articolo 3, paragrafo 2, offre agli Stati membri la possibilità di tenere conto nei rispettivi calcoli delle riduzioni del consumo lordo di energia elettrica, dell'aumento del consumo lordo di energia elettrica, derivante dal conseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda di gas e dagli sforzi generali di elettrificazione per eliminare gradualmente i combustibili fossili. Di conseguenza eventuali confronti di tali calcoli tra vari Stati membri dovrebbero essere effettuati con cautela.

    (17)

      https://www.acer.europa.eu/news-and-events/news/acer-submitted-framework-guideline-demand-response-european-commission-first-step-towards-binding-eu-rules (solo in EN).

    (18)

     I seguenti Stati membri hanno indicato un tetto inferiore a 180 EUR/MWh per almeno una tecnologia: Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovacchia, Finlandia. La Spagna ha introdotto già nel settembre 2021 un tetto sui ricavi di mercato per determinate tecnologie. La misura, applicabile fino alla fine del 2023, prevede attualmente un tetto di circa 67 EUR/MWh. Nel giugno 2022, Spagna e Portogallo hanno attuato un meccanismo inteso a ridurre i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso sul mercato iberico, che diminuisce l'impatto del tetto sui ricavi di mercato. Il meccanismo è stato approvato l'8 giugno 2022 dalla Commissione con i numeri SA. 102454 e SA. 102569, ed è stato recentemente prorogato fino alla fine del 2023 con i numeri SA. 106095 e SA. 106096. 

    (19)

     I seguenti Stati membri hanno iniziato ad applicare il tetto sui ricavi inframarginali prima del 1° dicembre 2022: Belgio (1/8/2022), Cipro (24/6/2022), Francia (1/7/2022), Grecia (8/7/2022), Italia (febbraio 2022 per alcuni produttori di energia rinnovabile), Portogallo e Spagna (giugno 2022).

    (20)

     Cechia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia applicheranno il tetto sui ricavi inframarginali o misure analoghe fino al 31 dicembre 2023. A Cipro la conclusione della misura dipenderà da una decisione adottata dall'organismo di regolazione, mentre in Slovacchia la misura rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, in Germania il periodo di applicazione potrà essere prorogato fino al 30 aprile 2024.

    (21)

     Per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio consente agli Stati membri di fissare un tetto più elevato sui ricavi di mercato dei produttori che sarebbero altrimenti soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione, quando i loro costi di investimento e di esercizio sono superiori al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione. 13 Stati membri hanno integrato questa possibilità nell'attuazione nazionale del tetto sui ricavi inframarginali, in particolare per quanto concerne le centrali a lignite, biomassa e petrolio.

    (22)

     Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, relazioni delle autorità nazionali di regolazione e autovalutazione di misure da parte degli Stati membri.

    (23)

     Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, 2023/C 101/03.

    (24)

     SA.106377 TCTF - Paesi Bassi - Regime per la riduzione dei costi dell'energia.

    (25)

     Il regime è stato approvato dalla Commissione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, in linea con il quadro temporaneo di crisi e transizione. SA.104606 Quadro temporaneo di crisi e transizione - Germania - Contenimento temporaneo dei rincari del gas naturale, del riscaldamento e dell'energia elettrica ( GU C 61 del 17.2.2023 ).

    (26)

    "Gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente le misure di sostegno energetico, iniziando da quelle meno mirate. Qualora fosse necessaria una proroga delle misure di sostegno a causa di nuove pressioni nel settore dell'energia, gli Stati membri dovrebbero far sì che le loro misure siano molto più mirate rispetto al passato, evitando di fornire un sostegno generalizzato e tutelando solo coloro che ne hanno bisogno, ossia le famiglie e le imprese vulnerabili", COM(2023) 141 Orientamenti di politica di bilancio per il 2024.

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