COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.3.2023
COM(2023) 134 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio
stabilisce le norme relative all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea.
L’articolo 19 bis del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di precisare il contenuto delle relazioni aggiuntive che gli Stati membri devono inviare alla Commissione in merito ad aspetti specifici come, ad esempio, l’elenco delle circoscrizioni RICA, le norme riguardanti la fissazione delle soglie e dei piani, il periodo di riferimento delle produzioni standard, le classi di orientamento tecnico‑economico e la raccolta dei dati.
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è richiesta a norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, secondo il quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2013 e la Commissione è tenuta a preparare una relazione sulla delega di potere.
La prima relazione della Commissione a norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 7 febbraio 2018 e riguardava il periodo dal 2013 al 2017. A norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, la delega di potere è stata tacitamente prorogata per un periodo di cinque anni.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
La presente relazione è relativa al periodo 2018-2022. In questo periodo la Commissione ha adottato un atto delegato: Regolamento delegato (UE) 2022/2497 della Commissione () che ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole allo scopo di garantire un quadro armonizzato per le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad inviare.
A norma dell’articolo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, l’atto delegato deve stabilire norme per:
–aggiornare l’elenco delle circoscrizioni RICA,
–fissare i valori soglia che delimitano il campo di osservazione,
–stabilire i piani per la selezione delle aziende contabili,
–fissare il periodo di riferimento della produzione standard e determinare le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, e
–determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere sulle schede aziendali, nonché le norme generali da seguire al riguardo.
3.1.Delega dei poteri di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1217/2009 sull’elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro.
Le circoscrizioni della rete d’informazione contabile agricola RICA, quali definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, sono i territori di uno Stato membro, o parte dei territori di uno Stato membro, delimitati ai fini della scelta delle aziende contabili. Un elenco di tali circoscrizioni figura nell’allegato I del regolamento.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio assicura che l’elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito alla richiesta di uno Stato membro e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis del suddetto regolamento allo scopo di modificare l’elenco contenuto nell’allegato I.
Nel 2022 la Francia ha presentato richiesta di riunire le circoscrizioni Guadeloupe e Martinique in un'unica circoscrizione RICA: Antilles françaises. Inoltre a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i dati RICA non sono più raccolti in tale paese a partire dall'esercizio contabile 2021.
La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/2497
che modifica l'allegato I per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro, riunendo le circoscrizioni francesi Guadalupa e Martinica in un'unica circoscrizione RICA, denominata Antille françaises, e cancellando il Regno Unito dall'elenco delle circoscrizioni RICA.
Nell'allegato I, l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Francia è sostituito dal seguente:
"Francia
1. Île-de-France
2. Champagne Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord-Pas de Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence-Alpes-Côte d'Azur
22. Corse
23. Antilles françaises
24. La Réunion";
Il regolamento delegato (UE) 2022/2497 è stato adottato dalla Commissione il 12 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 dicembre 2022. Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2023 per la rete d’informazione contabile agricola.
3.2.Delega dei poteri di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009 sulle norme per fissare la soglia relativa alla dimensione economica.
Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 () stabilisce norme per la fissazione della soglia per la classe economica. Nel periodo dal 2018 al 2022 non sono state apportate modifiche al presente atto delegato.
3.3.Delega dei poteri con riferimento all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 sulle norme per elaborare un piano di selezione delle aziende contabili per ciascuno Stato membro.
Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014stabilisce norme per la fissazione del piano di selezione per ogni Stato membro. Nel periodo dal 2018 al 2022 non sono state apportate modifiche al presente atto delegato.
3.4.Delega dei poteri di cui all’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009, per quanto riguarda la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard e la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali
Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014stabilisce norme relative al periodo di riferimento della produzione standard. Nel periodo dal 2018 al 2022 non sono state apportate modifiche al presente atto delegato.
3.5.Delega dei poteri di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.
Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 stabilisce i principali gruppi di dati contabili da raccogliere per la scheda aziendale. Nel periodo dal 2018 al 2022 non sono state apportate modifiche al presente atto delegato.
4.CONCLUSIONE
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti durante il periodo dal 2018 al 2022 e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.