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Document 52023AP0425
P9_TA(2023)0425 – Packaging and packaging waste – Amendments adopted by the European Parliament on 22 November 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0425 — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2023)0425 — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2024/4250, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/4250 |
24.7.2024 |
P9_TA(2023)0425
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
Emendamenti (*1) del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/4250)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 49
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 66
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 67
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 68
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 73 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 91
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 92
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 96
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 98
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 101 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 103 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 107
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 108
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 113 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 113 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 117 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 123
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 130
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. |
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore , la prevenzione, la riduzione degli imballaggi non necessari, il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. |
3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 , stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e fornendo un quadro giuridico di sostegno che conferisca certezza all'industria europea per i suoi investimenti per il conseguimento della circolarità degli imballaggi . |
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. |
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, ad eccezione degli imballaggi approvati per il trasporto di merci pericolose, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 472
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 41 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1. |
soppresso |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale. |
1. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale , e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche . |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) non sono immessi sul mercato a partire dal ...[OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente bisfenolo A (BPA, CAS 80-05-7) non sono immessi sul mercato a partire dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 2 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII. |
3. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 , 2 bis e 2 ter è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano opportunamente le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e , se del caso, identificano le sostanze specifiche interessate e i relativi criteri e limitazioni. |
4. Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter, le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica , a meno che non vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza negli imballaggi in una qualsiasi fase del loro ciclo di vita . Esse disciplinano inoltre le sostanze che destano preoccupazione e che hanno un impatto negativo sul riutilizzo , sulla cernita e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti , e identificano le sostanze specifiche interessate nonché i criteri e le limitazioni ad esse associate . |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tutti gli imballaggi sono riciclabili. |
Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili conformemente al paragrafo 2 . |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035 . |
Le lettere da a) a d) si applicano a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e la lettera e) a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6 . |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
|
|||
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli imballaggi riciclabili sono conformi , a decorrere dal 1 gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1 gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e). |
3. Gli imballaggi riciclabili: |
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Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e). |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
3 bis. I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano: |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato , nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica , della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio. |
Entro il 1 gennaio 2027 la Commissione , previa consultazione del Forum sugli imballaggi istituito a norma dell'articolo 12 bis e tenendo conto delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di: |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1 gennaio 2030 , gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono. |
A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 , gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere da 96 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione D o a una classe inferiore secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se non sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali criteri si basano almeno sui parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi: |
6. Entro 60 mesi dalla data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi: |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I dati di cui alle lettere da a) a d) sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano: |
soppresso |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Laddove sia comprovatamente vantaggioso per l'ambiente e tecnicamente fattibile, gli Stati membri possono, in particolare mediante la progettazione dei regimi istituiti a norma dell'articolo 44, dare priorità al riciclaggio degli imballaggi in modo che possano essere successivamente riciclati e utilizzati nello stesso modo o per un'applicazione analoga, con una perdita minima di quantità, qualità o funzione, consentendo ai produttori tenuti a rispettare gli obiettivi di contenuto riciclato di beneficiare di un accesso equo al materiale derivato dall'imballaggio riciclato. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII. |
La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII e tiene conto dei seguenti elementi: |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati. |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato. |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio. |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1 gennaio 2030 e in deroga ai paragrafi 2 e 3 gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato. |
A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e in deroga alle prescrizioni del presente articolo, gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione monitora costantemente l'impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione adotta una proposta legislativa per modificare il primo comma. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto 34 ), del presente regolamento. |
Gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo , il vantaggio ambientale complessivo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto 37 ), del presente regolamento. |
Emendamenti 110 e 369
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8. |
Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8 ed è pertanto conforme alle prescrizioni del presente articolo . |
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Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Fino al 31 dicembre 2034 il presente regolamento non si applica: |
10. Fino a 72 mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 il presente regolamento non si applica: |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. In attesa della valutazione del loro status da parte della Commissione a norma del paragrafo 10 ter del presente articolo, quest'ultimo non si applica agli imballaggi in legno e agli imballaggi in cera di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 ter. La Commissione valuta la necessità di riesaminare le deroghe di cui al paragrafo 10. Tale valutazione tiene conto degli orientamenti scientifici a disposizione delle autorità di regolamentazione competenti, dello stato dei progressi scientifici e tecnici, nonché della disponibilità e dei prezzi dei materiali riciclabili. Su tale base e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6. |
11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6. Conformemente all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari sono destinati a finanziare il costo netto delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio del tipo di imballaggio per cui sono versati, sulla base delle categorie di cui all'allegato II, tabella 1. |
Emendamenti 117, 427 e 450
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Imballaggi inerti |
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Entro il 1° gennaio 2029 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni del medesimo, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell'Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso). |
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Gli obblighi di cui all'articolo 6 non si applicano a questo tipo di imballaggi fino a quando tali atti delegati non sono stati adottati. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A decorrere dal 1 gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio: |
1. A decorrere dal 1 gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per formato di imballaggio ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e su base annuale, salvo laddove ciò comporti un difetto di conformità rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare stabilite a livello dell'Unione : |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1 gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio: |
2. A decorrere dal 1 gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per formato di imballaggio ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, per impianto di produzione e su base annuale : |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 se, nel corso di un anno civile, rientrano nella definizione di microimpresa figurante nella raccomandazione 2003/361/CE (1a) della Commissione. |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica. |
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: |
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Emendamento 502
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con alimenti qualora la quantità di contenuto riciclato rappresenti una minaccia per la salute umana e rischi di compromettere i requisiti di conformità dei prodotti. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte infrastrutture complessive di raccolta e cernita per facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica destinate al riciclaggio. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII. |
5. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata dagli operatori economici nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Entro il 31 dicembre 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo , per unità di imballaggio di plastica, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3 . |
7. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Tali atti delegati tengono conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio . |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. A decorrere dal 1 gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7. |
8. A decorrere dal 1 gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 7. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1 gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1 , lettere b) e d) , per specifici imballaggi di plastica , o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica . |
Entro il 1 gennaio 2032 la Commissione valuta la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati nella plastica, concentrandosi sulla mancanza di disponibilità di plastiche riciclate o sugli effetti negativi sulla salute umana o animale , sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente , qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica, o non sufficientemente efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia . |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica. |
soppresso |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate che possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche di corredarla di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente. |
soppresso |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta la possibilità di stabilire obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. |
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Se del caso e sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di: |
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Emendamento 461
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica |
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Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta la possibilità di stabilire obiettivi per l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica. Se del caso e sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di: |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g) , le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. |
1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli sono compostabili secondo le norme di compostaggio domestico o industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie per gli alimenti sfusi per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per gli alimenti sfusi, se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti, sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, pertanto possono essere raccolte nei contenitori per rifiuti organici. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate . |
2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri che hanno attuato l'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE possono imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono compostabili. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. |
3. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili , consentono il riciclaggio dei materiali , conformemente all'articolo 6 e senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che gli imballaggi che sono compostabili nel loro territorio possano essere trattati nell'ambito del processo relativo al flusso di rifiuti organici. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III. |
5. Dopo la consultazione di gruppi di esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 , 1 bis e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi , anche in materia di etichettatura della compostabilità, che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Entro il 31 maggio 2025, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di aggiornare la norma armonizzata (EN 13432) relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione". |
|
Entro il 31 maggio 2025 la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni relative agli imballaggi compostabili domestici di cui al presente articolo. |
Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità , tenendo conto del materiale di cui è costituito. |
1. Entro il 1° gennaio 2030, l'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne le funzioni, come indicato all'allegato IV, parte 1, e la finalità del prodotto , tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione. |
2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione o è oggetto di tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 . |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione, se del caso, di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati più comuni di imballaggio, tali norme dovrebbero specificare limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore delle pareti e lo spazio vuoto massimo. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le microimprese di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sono esentate dall'obbligo stabilito al presente paragrafo. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni: |
1. L'imballaggio immesso sul mercato è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni: |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire un numero minimo per le rotazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli imballaggi riutilizzabili in diverse categorie di materiali e imballaggi pertinenti. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 ter |
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Transizione giusta |
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Gli Stati membri, ogni due anni a partire dal 2025, effettuano valutazioni d'impatto sull'occupazione per valutare l'impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sul numero di posti di lavoro creati, trasformati ed eliminati, nonché sulla previsione delle capacità e delle competenze, sulle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, e sulla parità di genere, sia a livello nazionale che regionale, in tutti i settori disciplinati dal presente regolamento, e le presentano alla Commissione e al Parlamento europeo. Le valutazioni d'impatto sull'occupazione indicano come gli Stati membri intendano dar seguito alle conclusioni tramite misure legislative e non legislative, ivi compresi gli investimenti pubblici e privati. |
|
Prima di presentare le valutazioni d'impatto sull'occupazione alla Commissione e al Parlamento europeo, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori contemplati dal presente regolamento in merito a tali valutazioni. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] , l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico. |
A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6] , l'imballaggio immesso sul mercato è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono , al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L'etichetta si compone esclusivamente di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità . Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'etichetta può essere accompagnata da un codice QR o da un altro tipo di supporto dati digitali apposto sull'imballaggio, contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti , oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5. |
Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta a colori armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzate insieme all'etichetta armonizzata fino a 36 mesi dopo l'adozione dell'atto di esecuzione a norma del paragrafo 5. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] , l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso. |
2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5] , l'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità . Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità possono essere rese disponibili attraverso un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se un'unità di imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un'unità di imballaggio in plastica è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5. |
3. Se un imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, se del caso, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5. |
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile . Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo. |
Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo in modo che non possa essere facilmente cancellato . Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo. |
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Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi da 2 a 3, si applicano le seguenti prescrizioni: |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura , anche se forniti attraverso mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. |
7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. |
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A decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti al fine di chiarire aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che sono fabbricati o importati prima dei termini di cui a tali paragrafi, possono essere commercializzati fino a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1 gennaio 2028 , le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. |
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6] , le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Forum sugli imballaggi |
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La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, vi sia una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dall'industria degli imballaggi, tra cui rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, fabbricanti e fornitori di imballaggi, distributori, dettaglianti, importatori, PMI, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti sono consultate in particolare in vista della preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento per sviluppare e specificare ulteriormente le prescrizioni di sostenibilità e per esaminare l'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum sugli imballaggi", che riunirà tutte le parti di cui sopra. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 ter |
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Asserzioni |
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Le asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato solo se rispettano le seguenti prescrizioni: |
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La conformità alle prescrizioni di cui alla lettera b) del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Per i medicinali, quali definiti nella direttiva 2001/83/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile delle informazioni fornite. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. |
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10. |
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. Per adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, gli Stati membri possono fornire strumenti di sostegno agli operatori economici che importano prodotti nel territorio dell'Unione. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per finalità diverse da quella di verificare la conformità alle prescrizioni applicabili. Non è consentito l'uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11. |
I fornitori di servizi di logistica e le piattaforme online provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione o le condizioni offerte sulle loro piattaforme online non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 5 a 11. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Obblighi dei fornitori di piattaforme online |
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I fornitori di piattaforme online si conformano senza indebito ritardo alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065 e si assicurano di aver predisposto processi interni per garantire la conformità. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 14 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. |
Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 13 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 439
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 % . |
1. Entro il 1 gennaio 2030 gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto sia ridotta al minimo in linea con le disposizioni di cui all'allegato IV, parte 1, a meno che non sia necessario proteggere e trasportare merci fragili o tale riduzione non comporti un aumento della quantità di materiale di imballaggio a causa della forma specifica del prodotto o dell'imballaggio per la vendita . |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1. |
Emendamenti 437 e 499
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V. |
1. A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V , a meno che: |
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Emendamento 440
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La disposizione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 8, paragrafo 3 bis. |
Emendamento 445
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030. |
2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030 , a meno che possano dimostrare che almeno l'85 % in peso dei rifiuti di imballaggio che immettono sul mercato destinati al consumo immediato è raccolto separatamente per il riciclaggio presso il punto di vendita, sulla base del materiale di imballaggio predominante . |
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Gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui al primo comma comunicano annualmente agli Stati membri il peso dei rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione dati aggregati per i rifiuti di imballaggio raccolti separatamente. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] , e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo. |
3. Sono esentati dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che rispettano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] . Inoltre, gli Stati membri concedono un'esenzione nei casi in cui sia stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo. |
Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati , la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. |
4. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] , la Commissione rivede le restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 22 bis |
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Restrizioni all'uso di alcuni imballaggi: borse di plastica in materiale ultraleggero |
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1. Gli operatori economici non immettono sul mercato borse di plastica in materiale ultraleggero. |
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2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 bis, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI. |
1. Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi , comprensivo di un incentivo alla raccolta, che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI. La disposizione di cui al presente paragrafo può considerarsi rispettata dagli attuali sistemi di riutilizzo già esistenti negli Stati membri. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli operatori economici che usano imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo. I terzi designati garantiscono che i sistemi di riutilizzo di cui fanno parte gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A. |
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Nel caso in cui gli operatori economici abbiano designato un terzo conformemente al paragrafo 2 bis, spetta a tale terzo adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo per loro conto. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che gli imballaggi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. |
3. Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che , se gli imballaggi sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica , questi non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1. |
4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1 , in particolare se lo ritengono non igienico o non consono al cibo o alla bevanda venduti . |
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Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2030 i distributori finali con una superficie superiore a 400 m, escluse tutte le zone di stoccaggio e spedizione, si adoperano per destinare il 10 % della loro superficie di vendita alle stazioni di ricarica per i prodotti sia alimentari che non alimentari. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiettivi di riutilizzo e ricarica |
Obiettivi di riutilizzo |
Emendamenti 197, 374 e 422
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal 1 gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. |
1. Gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE: |
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Gli imballaggi protettivi destinati a proteggere merci fragili e/o pesanti e appositamente concepiti per proteggere apparecchi specifici sono esentati dall'obbligo di riutilizzo. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché: |
soppresso |
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Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che: |
soppresso |
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Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se un distributore finale mette a disposizione sul mercato bevande analcoliche, ad eccezione del latte, in imballaggi per la vendita, egli: a) garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2030, sul territorio di uno Stato membro almeno il 20 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo; b) mira a garantire che, decorrere dal 1 gennaio 2040, almeno il 35 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche, ad eccezione del vino e dei vini spumanti: |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché: |
soppresso |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché: |
soppresso |
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Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché: |
soppresso |
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Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri esentano gli operatori economici dall'obbligo di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), e al paragrafo 3 ter, lettera a), del presente articolo allorché il tasso di riciclaggio comunicato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), è superiore all'85 % in peso di tale materiale di imballaggio immesso sul mercato dello Stato membro in questione negli anni civili 2026 e 2027. |
|
Se da tale comunicazione risulta che il tasso di riciclaggio del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, tra cui un calendario, che garantisce il raggiungimento del tasso di riciclaggio dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché : |
7. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati unicamente per il trasporto nel territorio dell'Unione sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi o fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 5 e 6 : |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico provvedono affinché : |
8. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto nel territorio dell'Unione e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico: |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 9 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto provvedono affinché : |
9. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto nel territorio dell'Unione per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto , comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, involucri di palette e cinghie : |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché : |
10. Gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che utilizzano imballaggi multipli nel territorio dell'Unione sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o distribuzione : |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 458
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter possono essere conseguiti anche consentendo la ricarica. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. Gli obiettivi di cui ai paragrafi da 1 a 10 sono calcolati per il periodo di un anno civile. |
11. Gli obiettivi di cui al presente articolo sono calcolati per il periodo di un anno civile. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti: |
Dal 1° gennaio 2030 il 95 % degli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico è riutilizzabile se è utilizzato per il trasporto di prodotti: |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti. |
Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti. |
Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se il tasso di riciclaggio del materiale di imballaggio predominante comunicato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), o il tasso di riciclaggio dei formati di imballaggio, come le bottiglie in PET o le lattine di alluminio, è superiore all'85 % in peso di tale materiale di imballaggio immesso sul mercato nel territorio di tale Stato membro nell'anno civile 2027 o in qualsiasi anno civile successivo. |
Emendamento 504
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13 bis. Gli obiettivi di cui al presente articolo non si applicano agli imballaggi per la vendita di bevande altamente deperibili quali definite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. |
Emendamento 505/rev1
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13 ter. Gli obiettivi di cui al presente articolo non si applicano agli imballaggi per la vendita di vino, vino spumante, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande contenenti alcole di distillazione quali definite dai codici di nomenclatura 2208 . |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 10 se, nel corso di un anno civile: |
14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se, nel corso di un anno civile: |
Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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14 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 riguardo ai requisiti per la preparazione di una valutazione del ciclo di vita per giustificare un'esenzione a norma del presente articolo. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi sulla base di tale valutazione del ciclo di vita. |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 se , nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m, comprese le zone di stoccaggio e spedizione. |
15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se: |
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Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di cui al presente articolo se il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 4 ter, del rispettivo materiale di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) è superiore all'85 % in peso degli imballaggi di questo materiale immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro in cui operano negli anni civili 2026 e 2027. |
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Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni. |
Emendamento 506
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 ter. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 7, 12 e 13 del presente articolo per tutti gli imballaggi per il trasporto che sono a contatto diretto con alimenti, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, e con mangimi. |
Emendamento 507
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 quater. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per tutti i prodotti soggetti a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 16 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
16. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire: |
16. Al fine di tenere conto dei dati e degli sviluppi scientifici ed economici più recenti e di migliorare i risultati ambientali complessivi, il che può richiedere che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia ove ciò sia giustificato da una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire: |
Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi e , su tale base , valuta l'opportunità di istituire misure , rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa . |
17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi . Nell'esaminare l'impatto degli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi , la Commissione valuta almeno la riduzione dei rifiuti di imballaggio ottenuta grazie agli obiettivi di riutilizzo per il 2030 , la riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione dei rifiuti alimentari, la riduzione dei volumi di materie prime vergini utilizzate, il consumo di acqua ed energia, la contaminazione dell'acqua e l'uso di detergenti e disinfettanti sulla base di una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari. La Commissione valuta inoltre l'evoluzione dei rifiuti di imballaggio di cartone e il loro impatto ambientale nonché gli effetti di sostituzione dei materiali che potrebbero verificarsi in ragione delle esenzioni relative ai materiali di cui all'articolo 22 , in combinato disposto con l'allegato V e in ragione dell'articolo 26, paragrafi 7, 10, 12 e 13. Sulla base di tale esame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa: a) che modifica o conferma gli obiettivi per il 2040 di cui al presente articolo e b), che fissa, se necessario, nuovi obiettivi per il riutilizzo in altri settori e per altri formati e materiali di imballaggio . |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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17 bis. Dal 1° gennaio 2030 tutti i formati di imballaggio riutilizzabili forniti dai distributori nel territorio di uno Stato membro conformemente ai paragrafi 3 bis e 3 ter sono ripresi da tale distributore finale. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica |
Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 6 , il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo: |
2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi 3 bis e 3 ter , il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo: |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26. |
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o [18 mesi] dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui al primo comma, se posteriore. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica |
Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L'osservatorio è incaricato di monitorare l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire all'elaborazione di migliori pratiche in materia di riutilizzo. |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 bis |
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Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto |
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1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]: |
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2. I distributori finali di cui alle lettere a) e b) offrono i beni destinati al riempimento nel contenitore portato dal consumatore a un prezzo inferiore e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso. |
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I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore riutilizzabile portato dal consumatore. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 28 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 ter |
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Offerta di riutilizzo per il settore delle bevande da asporto |
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1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto garantisce ai consumatori la possibilità di utilizzare un imballaggio nell'ambito di un sistema di riutilizzo. |
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2. I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un imballaggio riutilizzabile. |
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3. I distributori finali offrono i beni destinati al riempimento in un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso. |
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4. I distributori finali sono esonerati dall'applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 possono variare in funzione dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie. |
2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 tengono conto dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione prepara una relazione sulla necessità e la fattibilità di ridurre l'utilizzo delle borse di carta e, se del caso, presenta una proposta legislativa che definisce obiettivi di riduzione delle borse di carta e misure per conseguire tali obiettivi. |
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione elabora una metodologia per certificare che i materiali etichettati e documentati come contenuto riciclato immessi sul mercato dell'Unione siano effettivamente prodotti da materiali recuperati e riciclati e non da materiali vergini. La Commissione garantisce che tale metodologia sia presa in considerazione nel quadro dei controlli effettuati a norma del presente articolo. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Le autorità competenti controllano l'accuratezza di almeno il 10 % delle dichiarazioni di conformità ogni anno, valutate su base casuale, e adottano le misure necessarie per affrontare la non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. |
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Fatti salvi i controlli a norma del paragrafo 1, che sono programmati in anticipo, le autorità competenti effettuano controlli quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento. |
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I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore economico, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi. |
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Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni. |
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I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni concernenti i relativi risultati ed esiti costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1a) e sono messi a disposizione del pubblico. |
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Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio di plastica pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE della Commissione: |
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Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri che hanno istituito un doppio sistema per la gestione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire uno per i rifiuti di imballaggio domestici e l'altro per i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, hanno la possibilità di mantenere la loro specificità. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi . |
2. Gli Stati membri attuano e adottano le misure di sostenibilità supplementari necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dei rifiuti di imballaggio pro capite, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare riguardo alla prevenzione dei rifiuti, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente articolo . |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i clienti dei ristoranti, delle mense, dei bar, dei caffè e dei servizi di ristorazione possano chiedere che sia servita acqua di rubinetto gratuitamente o a prezzi modici. |
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato. |
3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono introdurre misure che possono comprendere, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato e all'articolo 4 del presente regolamento . |
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa. |
4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per la carta e il cartone, il vetro, il metallo e i materiali compositi . A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa. |
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore. |
Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei mandatari per la responsabilità estesa del produttore. Il registro è facilmente accessibile al pubblico online e gratuito. |
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è stabilito il registro . |
2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione . Le microimprese sono esentate dagli obblighi di cui al presente paragrafo , a meno che non abbiano designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore . |
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se produttori o, se del caso, i loro rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro. |
4. Se produttori o, se del caso, conformemente all'articolo 40, i loro mandatari per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro. |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati. |
6. Se un mandatario per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati. |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico , gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni. |
10. Le informazioni contenute nel registro dei produttori sono accessibili al pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni , anche on line e mediante estratti del registro digitale. Tuttavia, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. L'elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile e rispetta le norme aperte per l'uso da parte di terzi. |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I produttori di imballaggi sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. |
1. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi. |
2. Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi. |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono le seguenti informazioni dai produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione: |
3. I fornitori di piattaforme online che rientrano nel capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, nonché con i prestatori di servizi di logistica, sono tenuti a rispettare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che non siano in grado di dimostrare che i produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione rispettano tali obblighi ottenendo le seguenti informazioni : |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Laddove i produttori vendono i propri prodotti sul mercato online e non sono registrati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, il mercato online in cui i prodotti sono offerti per la vendita può adempiere agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 7, in relazione a tali produttori considerati collettivamente. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 e prima di consentire al produttore interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme e i prestatori di servizi di logistica valutano se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono affidabili e complete. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori coprano i costi a norma delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, se non sono già inclusi, coprano almeno i costi della raccolta dei rifiuti per i prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. |
|
I costi da coprire sono definiti in modo trasparente ed efficiente. I costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo dovrebbe essere elaborata in maniera da consentire di fissare i costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente in modo proporzionato sulla base dei formati degli imballaggi che hanno maggiori probabilità di essere dispersi nell'ambiente o di non essere oggetto di raccolta differenziata. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni, considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato. |
2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni e i produttori che non hanno incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore , considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 , 10 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per facilitare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono a istituire un sistema che consenta di fornire un accesso sicuro ed equo ai materiali riciclati da utilizzare in applicazioni in cui la qualità che contraddistingue il materiale riciclato sia preservata o recuperata, in modo tale che esso possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima perdita di quantità, qualità o funzione. |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata. |
2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe all'obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui al paragrafo 1 per alcuni tipi di rifiuti, a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi la capacità di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata. |
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La lettera c bis) lascia impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o le leggi sulla protezione dei dati. |
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio. |
Emendamento 446
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Entro il 1° gennaio 2029 il distributore finale che mette a disposizione sul mercato alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering provvede affinché siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio, al fine di aiutare il consumatore a differenziare i rifiuti di imballaggio. |
|
Gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 3 comunicano annualmente agli Stati membri il peso dei rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione dati aggregati per i rifiuti di imballaggio raccolti separatamente. |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In deroga all'obbligo di raccolta differenziata di cui al paragrafo 3, alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato se ciò non ne pregiudica l'idoneità ad essere sottoposti a operazioni di riciclaggio e i risultati di tali operazioni sono di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata. |
soppresso |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Dal 1 gennaio 2030, gli Stati membri possono provvedere affinché i rifiuti di imballaggio non raccolti separatamente siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero energetico al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati. |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 43 bis |
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Raccolta differenziata obbligatoria |
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1. Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata del 90 % dei materiali elencati all'articolo 46, considerati in peso per un determinato anno. |
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L'obiettivo di cui al primo comma può essere conseguito mediante tutte le misure di cui al presente regolamento, nonché mediante misure per la raccolta differenziata non domestica. |
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2. Il paragrafo 1 integra gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per le bottiglie di plastica monouso di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904. |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 275 e 430
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni: |
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 in presenza di una delle seguenti condizioni: |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo. |
7. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo e la possibilità di includere imballaggi per altri prodotti . |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori. |
1. Entro il 31 dicembre 2028 gli Stati membri adottano misure per garantire l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione lo sviluppo di norme volontarie per gli imballaggi riutilizzabili, con l'obiettivo di promuovere le caratteristiche necessarie per la diffusione di sistemi di riutilizzo ben concepiti. Tali norme riguardano, tra gli altri aspetti, la progettazione, l'etichettatura, la pulizia e la tracciabilità degli imballaggi riutilizzabili. La Commissione sostiene lo sviluppo e la diffusione di tali norme. |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale destinino una minima quota del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione, nonché di infrastrutture di riutilizzo per la diffusione di un sistema di riutilizzo. |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni: |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), e riconoscendo il diverso punto di partenza di ciascuno Stato membro in relazione all'obiettivo specifico definito per ciascun materiale, uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni: |
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale. |
soppresso |
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati. |
9. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione di recupero, in cui i materiali di scarto sono soggetti al ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze utilizzati per la loro funzione originaria o per altri fini , può essere conteggiata come riciclata . Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati. |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
12. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione. |
12. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione. |
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni anno civile, i dati riguardanti: |
2. Gli Stati membri comunicano, per ciascun anno civile, i dati riguardanti: |
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. |
Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana e animale , esse lo sottopongono a valutazione senza indebito ritardo, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 3 e 4 , sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 5 e 6 , sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato. |
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana e animale , chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato. |
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l'analisi dei rischi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 7 e 9, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 7 e 9, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta il Forum sugli imballaggi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 7 e 9, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26 è passibile di una sanzione amministrativa inflitta all'operatore economico interessato. |
1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e le misure in questione nonché, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (1a) |
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Tali sanzioni possono comprendere: |
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Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 62 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 62 bis |
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Accesso alla giustizia |
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1. Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di ricorso, anche qualora tali persone soddisfino gli eventuali criteri stabiliti nella legislazione nazionale, comprese le persone che abbiano sollevato una preoccupazione fondata a norma dell'articolo 62 bis, hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legittimità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti a norma del presente regolamento. |
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2. Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. |
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 62 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 62 ter |
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Richiesta di intervento |
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1. Le persone fisiche o giuridiche interessate o verosimilmente interessate da una violazione del presente regolamento, o aventi un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente relativo alla violazione del presente regolamento, sono autorizzate a chiedere alle autorità competenti di intervenire a norma del presente regolamento in relazione a tale violazione o a una minaccia imminente di tale violazione. |
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L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è considerato sufficiente ai fini del primo comma. |
|
2. La richiesta di intervento è corredata delle informazioni e dei dati pertinenti a sostegno di tale richiesta. |
|
3. Qualora la richiesta di intervento e le informazioni e i dati di accompagnamento indichino in modo plausibile che si è verificata una violazione del presente regolamento o che esiste una minaccia imminente di tale violazione, le autorità competenti tengono conto di tali richieste di intervento e di tali informazioni e dati. In tali circostanze, le autorità competenti danno all'operatore economico interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla richiesta di intervento e alle informazioni e ai dati di accompagnamento. |
|
4. Le autorità competenti informano le persone che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 della loro decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e indicano i motivi della decisione, senza indugio e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. |
|
5. Qualora l'autorità competente accolga la richiesta di intervento, ne informa la Commissione. La Commissione valuta se sussista una violazione del regolamento al di fuori dello Stato membro interessato. Se constata una violazione al di fuori dello Stato membro interessato, adotta misure adeguate per garantire la conformità al regolamento. |
Emendamento 509
Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma unico
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. |
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi . Tale valutazione comprende una parte dedicata, tra le altre cose, all'impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari . La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. |
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 510/rev1
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
Vaschette e contenitori per il trasporto di vasi da fiori e piante da usare solo per la vendita e il trasporto |
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Allegato I - comma 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè , cioccolata e latte ) |
Bustine per tè e cialde per caffè, capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio unità monodose destinate alla preparazione di tè o caffè) |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 14 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio |
Emendamento 511/rev1
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
Vasi da fiori e piante, compresi i contenitori per il trapianto direttamente riempibili, usati durante diverse fasi della produzione o destinati a essere venduti con la pianta |
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Allegato I – comma 44 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Adesivi per l'etichettatura dei pneumatici (regolamento (UE) 2020/740) |
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 2
Testo della Commissione
2 |
Vetro |
Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro |
Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette |
|
Emendamento
2 |
Vetro |
Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro |
Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette , bombolette aerosol |
|
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 4
Testo della Commissione
4 |
Carta/cartone |
Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone |
Per esempio cartoni per bevande, piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica |
|
Emendamento
4 |
Carta/cartone |
Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone |
Per esempio cartoni per bevande o altro , piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica |
|
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 5
Testo della Commissione
5 |
Metallo |
Acciaio |
Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata |
|
Emendamento
5 |
Metallo |
Acciaio |
Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata |
|
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 11 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(11 bis) |
Plastica |
PET - rigido |
Bottiglie |
Bianco opaco |
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 12
Testo della Commissione
12 |
Plastica |
PET - rigido |
Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi) |
Trasparente |
Emendamento
12 |
Plastica |
PET - rigido |
Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi , bombolette aerosol ) |
Trasparente |
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Allegato II
Allegato II
Allegato II
Testo della Commissione
Tabella 1
26 |
Plastica |
Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC) - rigido |
Rigido |
27 |
Plastica |
Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato e altri materiali compositi - flessibile |
Borselli |
Emendamento
Tabella 1
26 |
Plastica |
Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC), policarbonato (PC) e polimeri biodegradabili - rigido |
Rigido |
27 |
Plastica |
Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato, altri materiali compositi e materiali biodegradabili - flessibile |
Borselli |
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 26 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(26 bis) |
Plastica |
Plastiche rigide utilizzate per imballaggi industriali |
Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella 1– riga 27 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(27 bis) |
Plastica |
Plastiche flessibili utilizzate per imballaggi industriali |
Contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse |
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Emendamento 320
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 2
Testo della Commissione
Classe di prestazione di riciclabilità |
Valutazione della riciclabilità per unità, in peso |
Classe A |
Superiore o uguale al 95 % |
Classe B |
Superiore o uguale all'90 % |
Classe C |
Superiore o uguale all'80 % |
Classe D |
Superiore o uguale al 70 % |
Classe E |
Inferiore al 70 % |
Emendamento
Classe di prestazione di riciclabilità |
Valutazione della riciclabilità per unità, in peso |
Classe A |
Superiore o uguale al 95 % – Compatibilità alta con la progettazione per il riciclaggio L'imballaggio dovrebbe poter essere riciclato più volte ed è pienamente compatibile con i criteri di progettazione per il riciclaggio. La materia prima secondaria generata è di qualità sufficiente ad alimentare un sistema a circuito chiuso di riutilizzo dei materiali. |
Classe B |
Superiore o uguale all'90 % – Compatibilità medio-alta con la progettazione per il riciclaggio L'imballaggio può presentare alcuni problemi di riciclabilità minori che incidono leggermente sulla qualità della materia prima secondaria generata. Tuttavia, la maggior parte della materia prima secondaria generata da tale imballaggio è ancora potenzialmente in grado di alimentare un sistema a circuito chiuso. |
Classe C |
Superiore o uguale all'80 % – Compatibilità media con la progettazione per il riciclaggio L'imballaggio presenta alcuni problemi di riciclabilità che possono incidere sulla qualità delle materie prime secondarie generate e possono comportare perdite di materiale durante il riciclaggio. |
Classe D |
Superiore o uguale al 70 % – Compatibilità medio-bassa con la progettazione per il riciclaggio L'imballaggio presenta gravi problemi di progettazione che incidono notevolmente sulla sua riciclabilità o comportano ingenti perdite di materiale durante il riciclaggio. |
Classe E |
Inferiore al 70 % – Compatibilità bassa con la progettazione per il riciclaggio L'imballaggio non è riciclabile a causa di problemi di progettazione e non dovrebbe essere immesso sul mercato. |
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 2 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Parametri indicativi da considerare nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio a norma dell'articolo 6
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Emendamento 322
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili: |
Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l'uso di formati di imballaggio compostabili: |
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 324
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 325
Proposta di regolamento
Allegato IV – Parte I – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 419
Proposta di regolamento
Allegato IV – Parte I – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 441
Proposta di regolamento
Allegato IV – parte I – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 327
Proposta di regolamento
Allegato IV – Parte II – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 328
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 1
Testo della Commissione
1. |
Imballaggi multipli di plastica monouso |
Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. |
Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
Emendamento
1. |
Imballaggi multipli di plastica monouso |
Gli imballaggi di plastica usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione tra imprese . |
Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
Emendamenti 391cp1 e 512
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 2
Testo della Commissione
2. |
Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi |
Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti |
Reti, sacchetti, vassoi, contenitori |
Emendamento
soppresso |
soppresso |
soppresso |
soppresso |
Emendamenti 391cp2 e 513
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 3
Testo della Commissione
3. |
Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso |
Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. |
Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole |
Emendamento
soppresso |
soppresso |
soppresso |
soppresso |
Emendamento 391cp3
Proposta di regolamento
Allegato V - riga 4
Testo della Commissione
4. |
Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering |
Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni. |
Bustine, vaschette, vassoi, scatole |
Emendamento
soppresso |
soppresso |
soppresso |
soppresso |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 5
Testo della Commissione
5. |
Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi |
Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi. |
Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette |
Emendamento
5. |
Piccoli imballaggi di plastica monouso utilizzati negli alberghi |
Per cosmetici ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e prodotti per l'igiene di meno di 100 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi. |
Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette |
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 5 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. |
Imballaggi di plastica monouso utilizzati negli aeroporti |
Per valigie e borse |
Film di plastica termoretraibili |
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 5 ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
5 ter. |
Imballaggio secondario non necessario per soddisfare i criteri di prestazione di cui all'allegato IV |
Per cosmetici, ad eccezione dei profumi, e prodotti per l'igiene |
Scatole per dentifrici e creme |
Emendamento 436
Proposta di regolamento
Allegato V – riga 5 quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
5 quater. |
Imballaggi di plastica monouso utilizzati come materiale di riempimento |
Imballaggi di plastica utilizzati per proteggere determinati materiali durante la manipolazione. |
Trucioli di polistirene |
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte A – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla parte A, punto 1, lettere a), b), c), d), f) e g). |
Emendamento 336
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 337
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte C- lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Allegato X – comma 2 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 339
Proposta di regolamento
Allegato X – comma 2 – lettera l bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 340
Proposta di regolamento
Allegato X – comma 2 – lettera o
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Allegato X – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare. |
Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare , ad esempio assicurare un accesso sicuro ed equo alle materie prime riciclate da utilizzare in applicazioni che consentono un'ulteriore riciclabilità e possono essere riutilizzate nello stesso modo o per la stessa categoria di prodotti da cui provengono o per una categoria simile . |
(*1) I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0319/2023).
(30) Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
(30) Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
(33) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(33) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(34) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(34) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(41) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(41) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(1a) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(1a) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978
(50) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(50) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(51) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(51) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(52) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(52) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(53) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(53) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(53a) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(55) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(55) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(57) Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.
(57) Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.
(57a) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
(58) https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark
(66) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(66) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(1a) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(73) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(73) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(1a) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(1a) Comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili (COM(2022) 682 final del 30 novembre 2022).
(1a) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(1a) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(1a) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)