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Document 52023AP0425

    P9_TA(2023)0425 — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    GU C, C/2024/4250, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4250

    24.7.2024

    P9_TA(2023)0425

    Imballaggi e rifiuti di imballaggio

    Emendamenti  (*1) del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))  (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (C/2024/4250)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    Gli imballaggi sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta costi aggiuntivi per gli operatori economici.

    (1)

    Imballaggi adeguati sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta incertezza e costi aggiuntivi per gli operatori economici.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe fissare norme per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli effetti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti, esso dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare. (30)

    (2)

    Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo , raccolta e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe fissare norme per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli effetti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti, esso dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare. (30)

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    In linea con il Green Deal europeo, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte. (33)  (34)

    (5)

    In linea con il Green Deal europeo (33), il nuovo piano d'azione per l'economia circolare (34) si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio , introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica e valutare la necessità di prevedere prescrizioni in materia di contenuto riciclato per gli imballaggi realizzati con materiali diversi dalla plastica . Evidenzia la necessità di ridurre gli sprechi alimentari e incoraggia approcci circolari all'uso dell'acqua e impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 9 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    Il presente regolamento è in linea con gli obiettivi stabiliti ... [nell'imminente direttiva sulle asserzioni ambientali (2023/0085(COD))] e ... [nell'imminente direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (2022/0092(COD))]. Esso mira a promuovere e sostenere alternative comprovate per soluzioni di imballaggio più sostenibili.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè , che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41). Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

    (11)

    Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per il sistema monouso morbido , che di fatto sono smaltiti insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè. (41)

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, soprattutto in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, ad aumentare il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e a ottenere un'elevata qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

    (12)

    In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, rafforzando i sistemi di riciclaggio di elevata qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 bis)

    In linea con la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti in discarica rappresenta l'opzione meno preferibile, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere integrate da una revisione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (1a) al fine di accelerare la graduale eliminazione delle discariche di rifiuti di imballaggio.

     

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

    (13)

    Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo il maggior numero possibile di volte o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili in specifiche categorie di imballaggi.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 bis)

    Secondo le definizioni dell'OCSE del 2018, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 4 700 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo e applicazioni industriali, dagli imballaggi per prodotti alimentari all'abbigliamento, dall'elettronica all'aviazione e alle schiume antincendio. Sono utilizzate per la loro capacità idro-oleorepellente, come anche per la loro elevata stabilità e resistenza alle alte temperature, che devono al loro legame carbonio-fluoro. Tale legame è responsabile anche della loro estrema persistenza nell'ambiente. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, ridotto peso alla nascita, obesità, diabete, ipercolesterolemia e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro della mammella, del rene e del testicolo.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 ter)

    Il 27 maggio 2020 la Danimarca ha pubblicato nella sua gazzetta ufficiale (Lovtidende A) l'ordinanza n. 681 del 25 maggio 2020, "Ordinanza esecutiva sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e codice penale in materia di violazione di relativi atti dell'UE", per vietare le PFAS nei materiali e negli oggetti di carta e cartone destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sulla scia di tale esempio, alla luce dell'emergenza sanitaria e ambientale rappresentata dalle PFAS e in attesa del parere dell'ECHA in merito a un'estensione del divieto delle PFAS a tutti gli imballaggi e ad altri settori, sul mercato dell'Unione non dovrebbe essere immesso alcun imballaggio per prodotti alimentari di carta o cartone cui siano state aggiunte intenzionalmente PFAS.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 quater (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 quater)

    Il bisfenolo A (BPA) è un composto chimico utilizzato nella fabbricazione di materiali che entrano a contatto con prodotti alimentari, come stoviglie di plastica riutilizzabili o rivestimenti per lattine, fungendo principalmente da strato protettivo. I residui di BPA possono migrare negli alimenti e nelle bevande ed essere ingeriti dai consumatori. Oltre agli alimenti, il BPA può anche provenire da altre fonti, tra cui carta termica, cosmetici e polveri, ed essere assorbito attraverso la pelle e per inalazione.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 quinquies (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 quinquies)

    Secondo un parere scientifico  (1a) pubblicato nel gennaio 2015 e alla luce della disponibilità di nuovi dati, i gruppi di esperti dell'EFSA hanno segnalato che l'esposizione al bisfenolo A può avere effetti nocivi su reni e fegato. Sulla base dei risultati, gli esperti dell'EFSA hanno notevolmente ridotto il livello sicuro del BPA da 50 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno (μg/kg p.c./giorno) a 4 μg/kg p.c./giorno.

     

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 sexies (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 sexies)

    In considerazione del pericolo rappresentato dalla presenza di bisfenolo A e del rischio di migrazione negli alimenti, è opportuno vietare l'aggiunta deliberata di BPA negli imballaggi che entrano a contatto con prodotti alimentari.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, ad eccezione delle restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe tuttavia poter introdurre restrizioni , principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare il riutilizzo o il riciclaggio.

    (19)

    Fatte salve le restrizioni sulle PFAS e sul bisfenolo A, il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, a meno che non presentino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, comprese, tra l'altro, le restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe inoltre poter introdurre restrizioni relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare i processi di riutilizzo o riciclaggio.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 23

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (23)

    Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

    (23)

    Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere motivate, in particolare per quanto riguarda l'uso di materiali nuovi o innovativi e illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (50), che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (52) e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (53). È opportuno applicare queste deroghe fino al 1 gennaio 2035.

    (24)

    Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio , ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio , agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, agli imballaggi di approvvigionamenti, componenti e componenti di confezionamento primario destinati alla fabbricazione di medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, né ai medicinali veterinari a norma del regolamento (UE) 2019/6 i cui imballaggi devono rispettare le norme di qualità del medicinale . È opportuno applicare queste deroghe fino al 1 gennaio 2035. (50)  (51)  (52)  (53)  (53a)

     

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 25

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (25)

    Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

    (25)

    Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo , e garantire che tali contributi siano destinati a finanziare i costi netti di raccolta, cernita e riciclaggio degli imballaggi . Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 28

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (28)

    Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746. È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

    (28)

    Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 , i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 , gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e gli alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 . È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale. Infine, è opportuno applicare la deroga a inchiostri, adesivi, pitture, vernici e lacche utilizzati sugli imballaggi e a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 28 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (28 bis)

    Al fine di raggiungere gli obiettivi relativi all'integrazione del contenuto riciclato di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2025, una relazione che valuti la possibilità di fissare obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi allo scopo di raggiungere l'obiettivo fino a un massimo del 50 %, sulla base delle prescrizioni di sostenibilità.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 29

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (29)

    Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che la parte di plastica di ciascuna unità di imballaggio contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

    (29)

    Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'imballaggio di plastica contenga una determinata percentuale minima , in media, per formato, impianto di fabbricazione e anno, di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 31

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (31)

    È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per ciascuna unità di tali rifiuti contenuta negli imballaggi , e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica. (55)

    (31)

    È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per ciascun formato di imballaggio contenente tali rifiuti , per impianto di fabbricazione e per anno, tenuto conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio , e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica. (55)

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 33

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (33)

    Per tenere conto dei rischi connessi a un'eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare temporaneamente gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

    (33)

    È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 33 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (33 bis)

    Il mercato del riciclaggio degli imballaggi dell'Unione dovrebbe essere rafforzato al fine di migliorare il tasso di riciclaggio, evitare il conferimento in discarica e ridurre al minimo l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi. Lo sviluppo delle capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe avvenire in collaborazione con gli attori e le industrie del settore e basarsi su una catena del valore regolamentata che consenta i controlli di qualità, la garanzia della qualità, la certificazione, la logistica e la determinazione dei prezzi.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 35

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (35)

    Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici.

    (35)

    Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici , ad esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine per tè e le cialde per caffè .

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 36

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (36)

    Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti , esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio . Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti .

    (36)

    Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, i rifiuti biodegradabili non dovrebbero comportare la presenza di contaminanti nel compost . Per agevolare l'uso di imballaggi compostabili che contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, i requisiti previsti dalla norma CEN EN 13432 "Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" dovrebbero essere rivisti per quanto riguarda i tempi di compostaggio, i livelli ammissibili di contaminazione e le restrizioni al rilascio di microplastiche così da consentire il trattamento adeguato di tali materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici . Inoltre, occorre stabilire nell'Unione una norma analoga per il compostaggio domestico.

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 40

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (40)

    Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio. (57)

    (40)

    Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali , né la progettazione degli imballaggi oggetto di tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 . D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio. (57)  (57a)

     

     

     

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 44

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (44)

    È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio , comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero . A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

    (44)

    È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente tutti i rifiuti di imballaggio. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti. Nella loro progettazione, la necessità che tale sistema di etichettatura armonizzato sia riconosciuto da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro circostanze, come l'età e la conoscenza della lingua, dovrebbe essere un fattore di riferimento. Ciò si può ottenere tramite l'utilizzo di pittogrammi con un ricorso minimo al linguaggio. Ciò servirebbe anche a ridurre al minimo i costi di traduzione della lingua utilizzata, che sarebbero altrimenti necessari.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 44 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (44 bis)

    La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno promuovere il miglioramento delle capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di garantire una migliore qualità di cernita e di conseguenza una migliore qualità delle materie prime destinate al riciclaggio.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 49

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (49)

    Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Dovrebbe essere possibile identificare gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore grazie a un simbolo di accreditamento usato in tutto il territorio di riferimento di tale sistema. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori o agli utenti informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio. A tal fine si potrebbe ritenere che il "Punto verde", simbolo utilizzato in alcuni Stati membri per indicare che un produttore ha dato un contributo finanziario a un sistema nazionale di recupero degli imballaggi, potrebbe indurre i consumatori a credere erroneamente che gli imballaggi su cui è riportato siano sempre riciclabili.  (58)

    (49)

    Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate.

     

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 50 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (50 bis)

    Dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti composto in modo equilibrato da rappresentanti degli Stati membri e da tutti i portatori di interessi nel settore degli imballaggi. Il gruppo dovrebbe essere denominato "forum sugli imballaggi" e contribuire in particolare alla preparazione, all'elaborazione e al chiarimento delle prescrizioni di sostenibilità, al riesame dell'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore e alla valutazione di eventuali misure di autoregolamentazione.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 60

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (60)

    Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

    (60)

    Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo. Sono esclusi da tale obbligo gli imballaggi riutilizzabili.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 65

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (65)

    Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e di ricarica. Tuttavia, i contenitori di proprietà del consumatore, che fungono da imballaggi ai fini della ricarica, come i bicchieri, le tazze, le bottiglie o le scatole riutilizzabili, non sono imballaggi ai sensi del presente regolamento.

    (65)

    Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dal presente regolamento.

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Considerando 66

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (66)

    Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica.

    (66)

    Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica. Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 67

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (67)

    Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo e ricarica nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. L'utilizzo di imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbe essere consentito .

    (67)

    Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. Gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbero essere consentiti . I consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di acquistare alimenti e bevande da asporto in contenitori riutilizzabili o propri a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle degli alimenti e alle bevande offerti in imballaggi monouso. Gli operatori economici che vendono alimenti e bevande da asporto dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di acquistare gli alimenti o le bevande usando i propri contenitori e la possibilità di acquistare le bevande in imballaggi riutilizzabili.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 68

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (68)

    Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi applicabili alle bevande dovrebbero essere anche a carico dei fabbricanti, in quanto questi ultimi sono in grado di controllare i formati di imballaggio utilizzati per i loro prodotti. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o di ricarica o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

    (68)

    Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere a carico dei distributori finali al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori economici . Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Considerando 71

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (71)

    Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo e ricarica , è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1 gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

    (71)

    Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1 gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Considerando 73 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (73 bis)

    Poiché le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron presentano un elevato potenziale di diventare rifiuti e contribuire all'inquinamento marino, è opportuno adottare misure volte a limitarne l'immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. Tali borse di plastica non dovrebbero essere immesse sul mercato come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi, tranne che per motivi igienici o per l'imballaggio di alimenti umidi sfusi come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Considerando 74 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (74 bis)

    La riduzione dell'uso di borse di plastica non dovrebbe comportare la loro sostituzione con borse di carta. La Commissione dovrebbe monitorare l'uso delle borse di carta e proporre un obiettivo e, se opportuno, misure per la riduzione del consumo di borse di carta.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Considerando 91

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (91)

    Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base.

    (91)

    Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base. Gli Stati membri che hanno istituito un sistema diverso per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro, dovrebbero avere la possibilità di mantenere questa loro specificità.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Considerando 91 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (91 bis)

    Nell'ambito del suo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione ha adottato la comunicazione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare al fine di ridurre l'inquinamento marino, le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza europea dai combustibili fossili. Di fronte all'aumento del consumo di plastica, la strategia chiede una migliore circolarità della plastica e misure di prevenzione efficaci. In linea con tale strategia, il presente regolamento dovrebbe essere uno strumento per combattere la plastica superflua e non necessaria, così da invertire la tendenza nella produzione e nel consumo di plastica, in particolare di quella monouso.

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Considerando 92

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (92)

    Gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utenti finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento per ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti.

    (92)

    Gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utenti finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento per ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti.

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Considerando 96

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (96)

    In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

    (96)

    In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori , compresi gli operatori del commercio elettronico, che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Considerando 98

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (98)

    Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065. (66)

    (98)

    Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero essere vincolati da determinati obblighi applicabili ai produttori, a meno che non dimostrino che i terzi per i quali agevolano la vendita a distanza o la consegna hanno già adempiuto a tali obblighi. Inoltre, essi dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065. (66)

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Considerando 101 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (101 bis)

    La raccolta differenziata degli imballaggi è un passaggio fondamentale per garantire la circolarità di tali imballaggi e un forte mercato delle materie prime secondarie. L'istituzione di un tasso di raccolta obbligatorio è un incentivo a sviluppare sistemi di raccolta efficienti e mirati a livello nazionale, aumentando così la quantità di rifiuti differenziati e potenzialmente riciclati.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Considerando 103 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (103 bis)

    Il presente regolamento dovrebbe tenere conto della diversità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti nell'Unione e garantire che gli sviluppi tecnologici nell'ambito di tali sistemi non siano ostacolati quando soddisfano le condizioni e i criteri per aumentare i tassi di raccolta e garantire una migliore qualità del riciclaggio. Ad esempio, il sistema di deposito cauzionale e restituzione digitale offre ai consumatori un sistema di codici QR, con il rimborso del deposito cauzionale versato in un punto di raccolta separato presso il proprio domicilio o che non è vincolato a una postazione fissa.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Considerando 107

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (107)

    Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta del 90 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

    (107)

    Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta almeno dell'85 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Considerando 108

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (108)

    Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

    (108)

    Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e degli obblighi di ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Considerando 113 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (113 bis)

    Pur essendo importante che la Commissione tenga conto di tutte le tecnologie di trasformazione quando elabora gli atti delegati che stabiliscono i criteri di riciclabilità, compresi i criteri di riciclabilità su larga scala, è fondamentale che valuti più approfonditamente il valore aggiunto del riciclaggio chimico per le parti che non possono essere trattate con le tecnologie di riciclaggio meccanico. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1a) , la Commissione dovrebbe tenere conto del consumo energetico delle nuove tecnologie, del consumo di acqua e delle perdite di materiale e, nel contesto della revisione del quadro normativo dell'Unione in materia di asserzioni ambientali, evitare quelle fuorvianti, limitando tali applicazioni a un approccio realmente circolare ed escludendo, ad esempio, la conversione dei materiali in carburante.

     

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Considerando 113 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (113 ter)

    Un operatore economico dovrebbe poter rilasciare asserzioni ambientali sugli imballaggi immessi sul mercato solamente se esse sono comprovate in conformità della direttiva sulle asserzioni ambientali. Per quanto riguarda la riciclabilità, il livello di contenuto riciclato e di riutilizzabilità, tali asserzioni dovrebbero essere possibili solamente per le proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Considerando 117 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (117 bis)

    La raccolta differenziata non domestica rappresenta un elemento importante per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi e migliorarne la circolarità. Gli Stati membri e gli attori economici dovrebbero poter adottare misure specifiche per la raccolta differenziata non domestica, adattandole al luogo in cui viene effettuata e alle abitudini dei consumatori.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Considerando 123

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (123)

    Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento. (73)

    (123)

    Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, è opportuno stabilire un numero minimo di controlli di operatori economici che immettono imballaggi nel mercato dell'Unione e il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento. (73)

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Considerando 130

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (130)

    Per quanto riguarda gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione , dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

    (130)

    Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è necessario garantire che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. Dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

    1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore , la prevenzione, la riduzione degli imballaggi non necessari, il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

    3.   Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 , stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e fornendo un quadro giuridico di sostegno che conferisca certezza all'industria europea per i suoi investimenti per il conseguimento della circolarità degli imballaggi .

    Emendamento 421

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

    1.   Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, ad eccezione degli imballaggi approvati per il trasporto di merci pericolose, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 1 – lettera f

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    bustine per tè o cialde per caffè necessarie per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

    (f)

    bustine per tè o cialde per caffè permeabili o unità monodose monouso morbide che contengono un prodotto a base di tè o caffè e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 1 – lettera g

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

    (g)

    unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    "imballaggio per il trasporto": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare la manipolazione del prodotto e i danni connessi al trasporto;

    (4)

    "imballaggio per il trasporto": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di qualsiasi serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare i danni al prodotto connessi alla manipolazione e al trasporto;

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 16

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

    (16)

    "distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica o riutilizzo ;

    Emendamento 472

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 19

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale;

    (19)

    "imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, i rivestimenti esterni e interni, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi, le lacche, le chiusure e la sigillatura, che sono parte del peso del materiale di imballaggio principale, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale , a meno che un determinato materiale non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso superiore al 10 % della massa totale dell'unità di imballaggio ;

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 22

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (22)

    "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

    (22)

    "riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili più volte sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti grazie a un adeguato supporto logistico e alla promozione mediante adeguati sistemi a incentivi, che si basano di norma su un deposito cauzionale ;

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 26

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (26)

    "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

    (26)

    "sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici e/ o finanziari , assieme ai incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 28

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (28)

    "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale ;

    (28)

    "ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore o un contenitore messo a disposizione dal distributore finale nel punto di vendita , che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti acquistati attraverso un distributore finale;

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 31

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (31)

    "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio;

    (31)

    "progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio , dando priorità ai processi di riciclaggio meccanico ;

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (31 bis)

    "riciclabilità": la valutazione della compatibilità dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su larga scala e all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie negli imballaggi nuovi;

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 32

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (32)

    "riciclato su larga scala": raccolto, cernito e riciclato mediante infrastrutture e processi all'avanguardia installati, con copertura di almeno il 75 % della popolazione dell'Unione , compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

    (32)

    "riciclato su larga scala": l'esistenza di capacità sufficienti affinché i rifiuti di imballaggio raccolti siano indirizzati a flussi di rifiuti definiti e riconosciuti mediante processi industriali consolidati per il ritrattamento in sistemi effettivi collaudati nell'ambiente operativo , compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

    Emendamento 414

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 32 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (32 bis)

    "riciclaggio di alta qualità": qualsiasi operazione di recupero, quale definita all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE, che garantisce che la qualità che contraddistingue i rifiuti raccolti e differenziati sia preservata o recuperata durante tale operazione di recupero, in modo tale che i materiali riciclati ottenuti siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie.

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 34

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (34)

    "componente integrato": il componente di imballaggio che può essere distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio e può essere di materiale diverso, ma è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento e non necessita di essere separato dall'unità di imballaggio principale per consumare il prodotto ed è generalmente scartato contemporaneamente all'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

    (34)

    "componente integrato": il componente di imballaggio che può essere distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio e può essere di materiale diverso, ma è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento e non necessita di essere separato dall'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato contemporaneamente all'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 35

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (35)

    "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

    (35)

    "componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 37

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (37)

    "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione , la consegna o la presentazione dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

    (37)

    "imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi e innovativi , che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali globali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 38

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (38)

    "materie prime secondarie": materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio che possono sostituire le materie prime primarie;

    (38)

    "materie prime secondarie": materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio e sottoposti a tutti i necessari controlli e alla cernita che possono sostituire le materie prime primarie;

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 40

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (40)

    "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE e 2008/68/CE;

    (40)

    "imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE , 2002/46/CE del parlamento europeo de del Consiglio e 2008/68/CE; (1a)

     

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 41

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (41)

    "rifiuti di plastica post-consumo": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale;

    (41)

    "imballaggio compostabile": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio o di digestione anaerobica in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale , in conformità dei requisiti applicabili stabiliti dalla norma europea armonizzata EN 13432 ;

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 41 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (41 bis)

    "imballaggio compostabile domestico": l'imballaggio che può biodegradarsi anche in condizioni non controllate rispetto alle strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 41 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (41 ter)

    "plastica a base biologica": la plastica le cui materie prime sono costituite da biomassa  (1a);

     

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 50

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (50)

    "deposito cauzionale": la somma fissa di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

    (50)

    "deposito cauzionale": la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale , o qualsiasi altra persona, restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 51

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (51)

    "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine;

    (51)

    "sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine o adeguatamente depositato nell'apposito contenitore per rifiuti previsto a tal fine, a domicilio dell'utilizzatore o in locali pubblici ;

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – punto 57

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (57)

    "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

    (57)

    "imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente , sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.     Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

    soppresso

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

    1.   Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale , e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche .

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) non sono immessi sul mercato a partire dal ...[OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 ter.     Gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti intenzionalmente bisfenolo A (BPA, CAS 80-05-7) non sono immessi sul mercato a partire dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 2 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

    3.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 , 2 bis e 2 ter è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano opportunamente le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e , se del caso, identificano le sostanze specifiche interessate e i relativi criteri e limitazioni.

    4.    Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter, le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica , a meno che non vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza negli imballaggi in una qualsiasi fase del loro ciclo di vita . Esse disciplinano inoltre le sostanze che destano preoccupazione e che hanno un impatto negativo sul riutilizzo , sulla cernita e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti , e identificano le sostanze specifiche interessate nonché i criteri e le limitazioni ad esse associate .

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

    Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili conformemente al paragrafo 2 .

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    è progettato per essere riciclato;

    (a)

    è progettato per essere riciclato , come stabilito negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4 ;

    Emendamento 415

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;

    (d)

    può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per la sostituzione di materie prime primarie;

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    può essere riciclato su larga scala.

    (e)

    è riciclabile su larga scala conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 6 .

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035 .

    Le lettere da a) a d) si applicano a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e la lettera e) a decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6 .

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Gli imballaggi riciclabili sono conformi , a decorrere dal 1 gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1 gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

    3.   Gli imballaggi riciclabili:

     

    (a)

    sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 entro 36 mesi dalla data di pubblicazione di tali atti delegati; e

     

    (b)

    sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6 entro 36 mesi dalla data di pubblicazione di tali atti delegati, oltre alla lettera a) del presente paragrafo .

     

    Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:

     

    (a)

    il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, di cui alla tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

     

    (b)

    i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio, comprese le prescrizioni specifiche per il riciclaggio di alta qualità, se del caso, per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

     

    (c)

    una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;

     

    (d)

    la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;

     

    (e)

    il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire classi di prestazione di riciclabilità aggiornate.

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato , nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica , della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

    Entro il 1 gennaio 2027 la Commissione , previa consultazione del Forum sugli imballaggi istituito a norma dell'articolo 12 bis e tenendo conto delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di:

     

    (a)

    stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nelle tabelle 2 e 2 bis dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato ; i criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio;

     

    (b)

    stabilire norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, se del caso , della percentuale di contenuto riciclato.

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A decorrere dal 1 gennaio 2030 , gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

    A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 , gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    A decorrere da 96 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione D o a una classe inferiore secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 6, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se non sono conformi alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Tali criteri si basano almeno sui parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II.

    soppresso

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

    6.    Entro 60 mesi dalla data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione adotta atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per ciascun materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;

    (b)

    quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per ciascun materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro , tenendo conto degli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento ;

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    capacità infrastrutturale di cernita e riciclaggio installata nell'Unione complessivamente e per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II.

    (d)

    capacità infrastrutturale di cernita e riciclaggio installata nell'Unione complessivamente e per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II , tenendo conto degli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento .

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    I dati di cui alle lettere da a) a d) sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico.

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 7

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.     I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:

    soppresso

    (a)

    il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

     

    (b)

    i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

     

    (c)

    una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;

     

    (d)

    la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;

     

    (e)

    il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire, a partire dal 2035, classi di prestazione di riciclabilità aggiornate.

     

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    7 bis.     Laddove sia comprovatamente vantaggioso per l'ambiente e tecnicamente fattibile, gli Stati membri possono, in particolare mediante la progettazione dei regimi istituiti a norma dell'articolo 44, dare priorità al riciclaggio degli imballaggi in modo che possano essere successivamente riciclati e utilizzati nello stesso modo o per un'applicazione analoga, con una perdita minima di quantità, qualità o funzione, consentendo ai produttori tenuti a rispettare gli obiettivi di contenuto riciclato di beneficiare di un accesso equo al materiale derivato dall'imballaggio riciclato.

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

    La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII e tiene conto dei seguenti elementi:

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati.

    (a)

    se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati;

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.

    (b)

    se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato ; laddove un componente integrato dell'unità di imballaggio sia facilmente separabile a mano e vi siano istruzioni chiare per il consumatore, la riciclabilità complessiva corrisponde alla combinazione delle valutazioni per ogni singolo componente;

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

    (c)

    tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A decorrere dal 1 gennaio 2030 e in deroga ai paragrafi 2 e 3 gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

    A decorrere da 36 mesi dopo la data di pubblicazione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e in deroga alle prescrizioni del presente articolo, gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    La Commissione monitora costantemente l'impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione adotta una proposta legislativa per modificare il primo comma.

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto  34 ), del presente regolamento.

    Gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo , il vantaggio ambientale complessivo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto  37 ), del presente regolamento.

    Emendamenti 110 e 369

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

    Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8 ed è pertanto conforme alle prescrizioni del presente articolo .

     

    Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    10.   Fino al 31 dicembre 2034 il presente regolamento non si applica:

    10.   Fino a 72 mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 il presente regolamento non si applica:

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

    (b)

    agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746.

    (c)

    agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746.

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.

    Emendamento 392

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    10 bis.     In attesa della valutazione del loro status da parte della Commissione a norma del paragrafo 10 ter del presente articolo, quest'ultimo non si applica agli imballaggi in legno e agli imballaggi in cera di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004.

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    10 ter.     La Commissione valuta la necessità di riesaminare le deroghe di cui al paragrafo 10. Tale valutazione tiene conto degli orientamenti scientifici a disposizione delle autorità di regolamentazione competenti, dello stato dei progressi scientifici e tecnici, nonché della disponibilità e dei prezzi dei materiali riciclabili. Su tale base e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa.

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 11

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    11.   I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

    11.   I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6. Conformemente all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari sono destinati a finanziare il costo netto delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio del tipo di imballaggio per cui sono versati, sulla base delle categorie di cui all'allegato II, tabella 1.

    Emendamenti 117, 427 e 450

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 6 bis

     

    Imballaggi inerti

     

    Entro il 1° gennaio 2029 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni del medesimo, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell'Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso).

     

    Gli obblighi di cui all'articolo 6 non si applicano a questo tipo di imballaggi fino a quando tali atti delegati non sono stati adottati.

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   A decorrere dal 1 gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

    1.   A decorrere dal 1 gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per formato di imballaggio ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e su base annuale, salvo laddove ciò comporti un difetto di conformità rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare stabilite a livello dell'Unione :

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

    (a)

    30 % per gli imballaggi sensibili al contatto , ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande, il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    10  % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

    (b)

    7,5  % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

    (d)

    35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   A decorrere dal 1 gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

    2.   A decorrere dal 1 gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per formato di imballaggio ai sensi della tabella 1 dell'allegato II, per impianto di produzione e su base annuale :

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET;

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 se, nel corso di un anno civile, rientrano nella definizione di microimpresa figurante nella raccomandazione 2003/361/CE  (1a) della Commissione.

     

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

    (b)

    agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici ovvero di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al regolamento (UE) 2017/745;

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, e agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d ter)

    agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari ai sensi del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

    Emendamento 128

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica.

    4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

     

    (a)

    agli imballaggi compostabili di plastica;

     

    (b)

    a inchiostri, adesivi, pitture, vernici e lacche utilizzati sugli imballaggi;

     

    (c)

    a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

    Emendamento 502

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con alimenti qualora la quantità di contenuto riciclato rappresenti una minaccia per la salute umana e rischi di compromettere i requisiti di conformità dei prodotti.

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 ter.     Gli Stati membri assicurano che siano predisposte infrastrutture complessive di raccolta e cernita per facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica destinate al riciclaggio.

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

    5.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata dagli operatori economici nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

    Emendamento 131

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 7

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Entro il 31 dicembre 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo , per unità di imballaggio di plastica, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3 .

    7.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Tali atti delegati tengono conto dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio .

    Emendamento 132

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 8

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   A decorrere dal 1 gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

    8.   A decorrere dal 1 gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 7.

    Emendamento 133

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 1 gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1 , lettere b) e d) , per specifici imballaggi di plastica , o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica .

    Entro il 1 gennaio 2032 la Commissione valuta la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati nella plastica, concentrandosi sulla mancanza di disponibilità di plastiche riciclate o sugli effetti negativi sulla salute umana o animale , sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente , qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica, o non sufficientemente efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia .

    Emendamento 134

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso ,

    (a)

    prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 2 ,

    Emendamento 135

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,

    Emendamento 136

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica.

    soppresso

    Emendamento 137

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 10

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    10.     Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate che possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche di corredarla di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente.

    soppresso

    Emendamento 138

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    11 bis.     Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta la possibilità di stabilire obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

     

    Se del caso e sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di:

     

    (a)

    stabilire obiettivi per l'uso di materie prime di plastica a base biologica negli imballaggi;

     

    (b)

    stabilire requisiti di sostenibilità affinché le materie prime di plastica a base biologica siano idonee a contribuire agli obiettivi, tenendo conto dei criteri di sostenibilità esistenti di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

     

    (c)

    introdurre la possibilità di raggiungere fino a un massimo del 50 % degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, utilizzando materie prime di plastica a base biologica.

    Emendamento 461

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 7 bis

     

    Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

     

    Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblica una relazione in cui valuta la possibilità di stabilire obiettivi per l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica. Se del caso e sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una proposta legislativa al fine di:

     

    (a)

    stabilire requisiti di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica, tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

     

    (b)

    stabilire obiettivi per l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica.

    Emendamento 139

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g) , le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

    1.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli sono compostabili secondo le norme di compostaggio domestico o industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

    Emendamento 140

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie per gli alimenti sfusi per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per gli alimenti sfusi, se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti, sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, pertanto possono essere raccolte nei contenitori per rifiuti organici.

    Emendamento 141

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate .

    2.   Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri che hanno attuato l'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE possono imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono compostabili.

    Emendamento 142

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

    3.   Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili , consentono il riciclaggio dei materiali , conformemente all'articolo 6 e senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

    Emendamento 143

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che gli imballaggi che sono compostabili nel loro territorio possano essere trattati nell'ambito del processo relativo al flusso di rifiuti organici.

    Emendamento 144

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

    5.    Dopo la consultazione di gruppi di esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 , 1 bis e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi , anche in materia di etichettatura della compostabilità, che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

    Emendamento 145

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     Entro il 31 maggio 2025, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di aggiornare la norma armonizzata (EN 13432) relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione".

     

    Entro il 31 maggio 2025 la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni relative agli imballaggi compostabili domestici di cui al presente articolo.

    Emendamento 416

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità , tenendo conto del materiale di cui è costituito.

    1.    Entro il 1° gennaio 2030, l'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne le funzioni, come indicato all'allegato IV, parte 1, e la finalità del prodotto , tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

    Emendamento 147

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.

    2.   Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione o è oggetto di tutela giuridica a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 .

    Emendamento 148

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione, se del caso, di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati più comuni di imballaggio, tali norme dovrebbero specificare limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore delle pareti e lo spazio vuoto massimo.

    Emendamento 149

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

    (c)

    risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti , come la modellizzazione e la simulazione, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

    Emendamento 150

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Le microimprese di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sono esentate dall'obbligo stabilito al presente paragrafo.

    Emendamento 151

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

    1.   L'imballaggio immesso sul mercato è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

    Emendamento 152

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito ;

    (a)

    è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte ;

    Emendamento 153

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

    (b)

    è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

    Emendamento 154

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (h bis)

    soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene.

    Emendamento 155

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire un numero minimo per le rotazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli imballaggi riutilizzabili in diverse categorie di materiali e imballaggi pertinenti.

    Emendamento 156

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 10 ter

     

    Transizione giusta

     

    Gli Stati membri, ogni due anni a partire dal 2025, effettuano valutazioni d'impatto sull'occupazione per valutare l'impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sul numero di posti di lavoro creati, trasformati ed eliminati, nonché sulla previsione delle capacità e delle competenze, sulle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, e sulla parità di genere, sia a livello nazionale che regionale, in tutti i settori disciplinati dal presente regolamento, e le presentano alla Commissione e al Parlamento europeo. Le valutazioni d'impatto sull'occupazione indicano come gli Stati membri intendano dar seguito alle conclusioni tramite misure legislative e non legislative, ivi compresi gli investimenti pubblici e privati.

     

    Prima di presentare le valutazioni d'impatto sull'occupazione alla Commissione e al Parlamento europeo, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori contemplati dal presente regolamento in merito a tali valutazioni.

    Emendamento 157

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] , l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

    A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6] , l'imballaggio immesso sul mercato è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono , al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L'etichetta si compone esclusivamente di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità . Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

    Emendamento 158

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    L'etichetta può essere accompagnata da un codice QR o da un altro tipo di supporto dati digitali apposto sull'imballaggio, contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

    Emendamento 159

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti , oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

    Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta a colori armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

    Emendamento 160

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Le etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzate insieme all'etichetta armonizzata fino a 36 mesi dopo l'adozione dell'atto di esecuzione a norma del paragrafo 5.

    Emendamento 161

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] , l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

    2.   A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5] , l'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità . Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità possono essere rese disponibili attraverso un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

    Emendamento 162

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Se un'unità di imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un'unità di imballaggio in plastica è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

    3.   Se un imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, se del caso, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

    Emendamento 370

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile . Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

    Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo in modo che non possa essere facilmente cancellato . Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

     

    Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

    Emendamento 164

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi da 2 a 3, si applicano le seguenti prescrizioni:

     

    (a)

    possono essere raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di dare all'utente l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi da 2 a 3 del presente articolo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

     

    (b)

    le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

    Emendamento 165

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    5.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura , anche se forniti attraverso mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    Emendamento 166

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    6.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    Emendamento 167

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 7

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

    7.   Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

     

    A decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti al fine di chiarire aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.

    Emendamento 169

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 bis.     Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che sono fabbricati o importati prima dei termini di cui a tali paragrafi, possono essere commercializzati fino a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Emendamento 170

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 1 gennaio 2028 , le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

    Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6] , le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

    Emendamento 171

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 12 bis

     

    Forum sugli imballaggi

     

    La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, vi sia una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dall'industria degli imballaggi, tra cui rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, fabbricanti e fornitori di imballaggi, distributori, dettaglianti, importatori, PMI, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti sono consultate in particolare in vista della preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento per sviluppare e specificare ulteriormente le prescrizioni di sostenibilità e per esaminare l'efficacia dei meccanismi di vigilanza del mercato in vigore. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum sugli imballaggi", che riunirà tutte le parti di cui sopra.

    Emendamento 172

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 12 ter

     

    Asserzioni

     

    Le asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato solo se rispettano le seguenti prescrizioni:

     

    (a)

    sono comprovate conformemente all'[articolo 3 della direttiva sulle asserzioni ambientali]; in particolare, specificano se si riferiscono all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dal produttore;

     

    (b)

    sono formulate per le proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento.

     

    La conformità alle prescrizioni di cui alla lettera b) del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

    Emendamento 173

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    l'imballaggio rispetta le pertinenti prescrizioni in materia di igiene alimentare e sicurezza dei consumatori.

    Emendamento 174

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     Per i medicinali, quali definiti nella direttiva 2001/83/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile delle informazioni fornite.

    Emendamento 175

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 8

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

    8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

    Emendamento 176

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 bis.     In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Emendamento 177

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 9

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10.

    9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10.

    Emendamento 178

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    9 bis.     I paragrafi da 1 a 6 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.

    Emendamento 179

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    10 bis.     Per adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, gli Stati membri possono fornire strumenti di sostegno agli operatori economici che importano prodotti nel territorio dell'Unione.

    Emendamento 180

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo  40 ;

    (a)

    il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo  39 ;

    Emendamento 181

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per finalità diverse da quella di verificare la conformità alle prescrizioni applicabili. Non è consentito l'uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali.

    Emendamento 182

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

    I fornitori di servizi di logistica e le piattaforme online provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione o le condizioni offerte sulle loro piattaforme online non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.

    Emendamento 183

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 18 bis

     

    Obblighi dei fornitori di piattaforme online

     

    I fornitori di piattaforme online si conformano senza indebito ritardo alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065 e si assicurano di aver predisposto processi interni per garantire la conformità.

    Emendamento 184

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 14 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

    Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 13 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

    Emendamento 439

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 % .

    1.    Entro il 1 gennaio 2030 gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto sia ridotta al minimo in linea con le disposizioni di cui all'allegato IV, parte 1, a meno che non sia necessario proteggere e trasportare merci fragili o tale riduzione non comporti un aumento della quantità di materiale di imballaggio a causa della forma specifica del prodotto o dell'imballaggio per la vendita .

    Emendamento 186

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

    Emendamenti 437 e 499

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

    1.    A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V , a meno che:

     

    (a)

    tale immissione sul mercato sia conforme all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE; nonché

     

    (b)

    gli operatori economici possano dimostrare l'efficacia della raccolta a fini di riciclaggio di tali formati di imballaggio, sulla base del materiale di imballaggio predominante, almeno dell'85 % in peso entro il 2028 e in seguito ogni anno.

    Emendamento 440

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     La disposizione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 8, paragrafo 3 bis.

    Emendamento 445

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

    2.   In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030 , a meno che possano dimostrare che almeno l'85 % in peso dei rifiuti di imballaggio che immettono sul mercato destinati al consumo immediato è raccolto separatamente per il riciclaggio presso il punto di vendita, sulla base del materiale di imballaggio predominante .

     

    Gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui al primo comma comunicano annualmente agli Stati membri il peso dei rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione dati aggregati per i rifiuti di imballaggio raccolti separatamente.

    Emendamento 188

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.    Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] , e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

    3.    Sono esentati dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che rispettano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] . Inoltre, gli Stati membri concedono un'esenzione nei casi in cui sia stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

    Emendamento 373

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati , la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

    4.    Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] , la Commissione rivede le restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    Emendamento 190

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 22 bis

     

    Restrizioni all'uso di alcuni imballaggi: borse di plastica in materiale ultraleggero

     

    1.     Gli operatori economici non immettono sul mercato borse di plastica in materiale ultraleggero.

     

    2.     Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 bis, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi se ciò contribuisce a evitare lo spreco di alimenti.

    Emendamento 191

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI.

    1.   Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi , comprensivo di un incentivo alla raccolta, che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI. La disposizione di cui al presente paragrafo può considerarsi rispettata dagli attuali sistemi di riutilizzo già esistenti negli Stati membri.

    Emendamento 192

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Gli operatori economici che usano imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo. I terzi designati garantiscono che i sistemi di riutilizzo di cui fanno parte gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A.

     

    Nel caso in cui gli operatori economici abbiano designato un terzo conformemente al paragrafo 2 bis, spetta a tale terzo adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo per loro conto.

    Emendamento 193

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che gli imballaggi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

    3.   Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che , se gli imballaggi sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica , questi non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

    Emendamento 194

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1.

    4.   Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1 , in particolare se lo ritengono non igienico o non consono al cibo o alla bevanda venduti .

     

    Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.

    Emendamento 195

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     A decorrere dal 1 gennaio 2030 i distributori finali con una superficie superiore a 400 m, escluse tutte le zone di stoccaggio e spedizione, si adoperano per destinare il 10 % della loro superficie di vendita alle stazioni di ricarica per i prodotti sia alimentari che non alimentari.

    Emendamento 196

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – titolo

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Obiettivi di riutilizzo e ricarica

    Obiettivi di riutilizzo

    Emendamenti 197, 374 e 422

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    A decorrere dal 1 gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    1.   Gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE:

     

    (a)

    provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il 50 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili, escluso il cartone, nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

     

    (b)

    si adoperano per provvedere affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2040, il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili, escluso il cartone, nell'ambito di un sistema di riutilizzo .

     

    Gli imballaggi protettivi destinati a proteggere merci fragili e/o pesanti e appositamente concepiti per proteggere apparecchi specifici sono esentati dall'obbligo di riutilizzo.

    Emendamento 198

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

    soppresso

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

     

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

     

    Emendamento 199

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.     Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:

    soppresso

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

     

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

     

    Emendamento 394

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Se un distributore finale mette a disposizione sul mercato bevande analcoliche, ad eccezione del latte, in imballaggi per la vendita, egli: a) garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2030, sul territorio di uno Stato membro almeno il 20 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo; b) mira a garantire che, decorrere dal 1 gennaio 2040, almeno il 35 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    Emendamento 201

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche, ad eccezione del vino e dei vini spumanti:

     

    (a)

    provvede affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2030, almeno il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo;

     

    (b)

    si adopera per provvedere affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2040, almeno il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo;

     

    (c)

    consegue gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo in modo tale che l'altra categoria di bevande alcoliche, quale definita alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, contribuisca equamente all'obiettivo di riutilizzo;

     

    (d)

    provvede affinché i marchi posseduti dal distributore finale contribuiscano equamente all'obiettivo di riutilizzo;

     

    (e)

    concede ai fabbricanti la flessibilità necessaria per conseguire gli obiettivi di riutilizzo all'interno del loro portafoglio.

    Emendamento 202

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.     Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

    soppresso

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

     

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

     

    Emendamento 203

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.     Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:

    soppresso

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030 il 5 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

     

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

     

    Emendamento 204

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.     Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:

    soppresso

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

     

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

     

    Emendamento 396

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 6 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     Gli Stati membri esentano gli operatori economici dall'obbligo di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), e al paragrafo 3 ter, lettera a), del presente articolo allorché il tasso di riciclaggio comunicato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), è superiore all'85 % in peso di tale materiale di imballaggio immesso sul mercato dello Stato membro in questione negli anni civili 2026 e 2027.

     

    Se da tale comunicazione risulta che il tasso di riciclaggio del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, tra cui un calendario, che garantisce il raggiungimento del tasso di riciclaggio dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

    Emendamento 205

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché :

    7.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati unicamente per il trasporto nel territorio dell'Unione sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi o fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 5 e 6 :

    Emendamento 206

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030, il 30 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    (a)

    provvedono affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2030, almeno il 30 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    Emendamento 378

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040, il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    soppresso

    Emendamento 208

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 8 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico provvedono affinché :

    8.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto nel territorio dell'Unione e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico:

    Emendamento 209

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    a)

    provvedono affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2030, almeno il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    Emendamento 379

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040, il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    soppresso

    Emendamento 211

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 9 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto provvedono affinché :

    9.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto nel territorio dell'Unione per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto , comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, involucri di palette e cinghie :

    Emendamento 212

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    a)

    provvedono affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2030, almeno il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    Emendamento 380

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    soppresso

    Emendamento 214

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    10.   Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché :

    10.   Gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che utilizzano imballaggi multipli nel territorio dell'Unione sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o distribuzione :

    Emendamento 215

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    a decorrere dal 1 gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    a)

    provvedono affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2030, almeno il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

    Emendamento 382

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    a decorrere dal 1 gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

    soppresso

    Emendamento 458

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 10 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    10 bis.     Gli obiettivi di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter possono essere conseguiti anche consentendo la ricarica.

    Emendamento 217

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 11

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    11.   Gli obiettivi di cui ai paragrafi da 1 a 10 sono calcolati per il periodo di un anno civile.

    11.   Gli obiettivi di cui al presente articolo sono calcolati per il periodo di un anno civile.

    Emendamento 218

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti:

    Dal 1° gennaio 2030 il 95 % degli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico è riutilizzabile se è utilizzato per il trasporto di prodotti:

    Emendamento 219

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

    Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici , comprese le piattaforme online, che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

    Emendamento 417

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    13 bis.     Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se il tasso di riciclaggio del materiale di imballaggio predominante comunicato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), o il tasso di riciclaggio dei formati di imballaggio, come le bottiglie in PET o le lattine di alluminio, è superiore all'85 % in peso di tale materiale di imballaggio immesso sul mercato nel territorio di tale Stato membro nell'anno civile 2027 o in qualsiasi anno civile successivo.

    Emendamento 504

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    13 bis.     Gli obiettivi di cui al presente articolo non si applicano agli imballaggi per la vendita di bevande altamente deperibili quali definite nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

    Emendamento 505/rev1

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 13 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    13 ter.     Gli obiettivi di cui al presente articolo non si applicano agli imballaggi per la vendita di vino, vino spumante, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande contenenti alcole di distillazione quali definite dai codici di nomenclatura 2208 .

    Emendamento 220

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    14.   Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 10 se, nel corso di un anno civile:

    14.   Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se, nel corso di un anno civile:

    Emendamento 418

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 14 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    14 bis.     Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 riguardo ai requisiti per la preparazione di una valutazione del ciclo di vita per giustificare un'esenzione a norma del presente articolo. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi sulla base di tale valutazione del ciclo di vita.

    Emendamento 385

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 15

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    15.   Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 se , nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m, comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

    15.   Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo se:

     

    (a)

    hanno una superficie di vendita non superiore a 200 m, comprese le zone di stoccaggio e spedizione;

     

    (b)

    il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi sulla base di una valutazione del ciclo di vita, in linea con la gerarchia dei rifiuti definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.

    Emendamento 386

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    15 bis.     Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di cui al presente articolo se il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 4 ter, del rispettivo materiale di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) è superiore all'85 % in peso degli imballaggi di questo materiale immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro in cui operano negli anni civili 2026 e 2027.

     

    Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

    Emendamento 506

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 15 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    15 ter.     Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 7, 12 e 13 del presente articolo per tutti gli imballaggi per il trasporto che sono a contatto diretto con alimenti, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, e con mangimi.

    Emendamento 507

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 15 quater (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    15 quater.     Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per tutti i prodotti soggetti a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.

    Emendamento 222

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 16 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    16.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

    16.    Al fine di tenere conto dei dati e degli sviluppi scientifici ed economici più recenti e di migliorare i risultati ambientali complessivi, il che può richiedere che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia ove ciò sia giustificato da una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

    Emendamento 387

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,

    soppresso

    Emendamento 224

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate al paragrafo 14 , lettere a) e b) ,

    (b)

    esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate nel presente articolo , in ragione di particolari vincoli economici incontrati in un settore specifico per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi di cui al presente articolo ,

    Emendamento 225

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi,

    (c)

    deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o pericolosità del prodotto che impediscano il riutilizzo,

    Emendamento 389

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    requisiti per la preparazione di una valutazione del ciclo di vita, per giustificare un'esenzione ai sensi del paragrafo 15, lettera b).

    Emendamento 395

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 17

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    17.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi e , su tale base , valuta l'opportunità di istituire misure , rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa .

    17.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi . Nell'esaminare l'impatto degli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi , la Commissione valuta almeno la riduzione dei rifiuti di imballaggio ottenuta grazie agli obiettivi di riutilizzo per il 2030 , la riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione dei rifiuti alimentari, la riduzione dei volumi di materie prime vergini utilizzate, il consumo di acqua ed energia, la contaminazione dell'acqua e l'uso di detergenti e disinfettanti sulla base di una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari. La Commissione valuta inoltre l'evoluzione dei rifiuti di imballaggio di cartone e il loro impatto ambientale nonché gli effetti di sostituzione dei materiali che potrebbero verificarsi in ragione delle esenzioni relative ai materiali di cui all'articolo 22 , in combinato disposto con l'allegato V e in ragione dell'articolo 26, paragrafi 7, 10, 12 e 13. Sulla base di tale esame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa: a) che modifica o conferma gli obiettivi per il 2040 di cui al presente articolo e b), che fissa, se necessario, nuovi obiettivi per il riutilizzo in altri settori e per altri formati e materiali di imballaggio .

    Emendamento 227

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 – paragrafo 17 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    17 bis.     Dal 1° gennaio 2030 tutti i formati di imballaggio riutilizzabili forniti dai distributori nel territorio di uno Stato membro conformemente ai paragrafi 3 bis e 3 ter sono ripresi da tale distributore finale.

    Emendamento 228

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – titolo

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica

    Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

    Emendamento 229

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 6 , il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

    2.   Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi 3 bis e 3 ter , il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

    Emendamento 230

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    il numero di unità di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

    (a)

    il numero di unità equivalenti di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

    Emendamento 231

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile mediante ricarica;

    soppresso

    Emendamento 232

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui alle lettere a ) e b ) in un anno civile.

    (c)

    il numero di unità equivalenti di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno civile.

    Emendamento 233

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi da 7 a 10 , che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

    (a)

    il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi 6 e 7 , che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

    Emendamento 234

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi da 7 a 10 , diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

    (b)

    il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi 6 e 7 , diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

    Emendamento 235

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

    Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

    Emendamento 236

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    soppresso

    Emendamento 237

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    L'obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o [18 mesi] dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui al primo comma, se posteriore.

    Emendamento 238

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 – titolo

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica

    Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

    Emendamento 239

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 – paragrafo 6 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L'osservatorio è incaricato di monitorare l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire all'elaborazione di migliori pratiche in materia di riutilizzo.

    Emendamento 240

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 28 bis

     

    Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

     

    1.     Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

     

    (a)

    il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;

     

    (b)

    il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.

     

    2.     I distributori finali di cui alle lettere a) e b) offrono i beni destinati al riempimento nel contenitore portato dal consumatore a un prezzo inferiore e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.

     

    I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore riutilizzabile portato dal consumatore.

    Emendamento 241

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 28 ter

     

    Offerta di riutilizzo per il settore delle bevande da asporto

     

    1.     Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto garantisce ai consumatori la possibilità di utilizzare un imballaggio nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

     

    2.     I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un imballaggio riutilizzabile.

     

    3.     I distributori finali offrono i beni destinati al riempimento in un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.

     

    4.     I distributori finali sono esonerati dall'applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

    Emendamento 242

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 possono variare in funzione dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

    2.   Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 tengono conto dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

    Emendamento 243

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione prepara una relazione sulla necessità e la fattibilità di ridurre l'utilizzo delle borse di carta e, se del caso, presenta una proposta legislativa che definisce obiettivi di riduzione delle borse di carta e misure per conseguire tali obiettivi.

    Emendamento 435

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione elabora una metodologia per certificare che i materiali etichettati e documentati come contenuto riciclato immessi sul mercato dell'Unione siano effettivamente prodotti da materiali recuperati e riciclati e non da materiali vergini. La Commissione garantisce che tale metodologia sia presa in considerazione nel quadro dei controlli effettuati a norma del presente articolo.

    Emendamento 244

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 ter.     Le autorità competenti controllano l'accuratezza di almeno il 10 % delle dichiarazioni di conformità ogni anno, valutate su base casuale, e adottano le misure necessarie per affrontare la non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

     

    Fatti salvi i controlli a norma del paragrafo 1, che sono programmati in anticipo, le autorità competenti effettuano controlli quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento.

     

    I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore economico, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi.

     

    Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni.

     

    I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni concernenti i relativi risultati ed esiti costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1a) e sono messi a disposizione del pubblico.

     

     

     

    Emendamento 245

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio di plastica pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE della Commissione:

     

    (a)

    del 10 % entro il 2030;

     

    (b)

    del 15 % entro il 2035;

     

    (c)

    del 20 % entro il 2040.

    Emendamento 246

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 ter.     Fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri che hanno istituito un doppio sistema per la gestione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire uno per i rifiuti di imballaggio domestici e l'altro per i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, hanno la possibilità di mantenere la loro specificità.

    Emendamento 247

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Gli Stati membri attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi .

    2.   Gli Stati membri attuano e adottano le misure di sostenibilità supplementari necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dei rifiuti di imballaggio pro capite, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare riguardo alla prevenzione dei rifiuti, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente articolo .

    Emendamento 248

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i clienti dei ristoranti, delle mense, dei bar, dei caffè e dei servizi di ristorazione possano chiedere che sia servita acqua di rubinetto gratuitamente o a prezzi modici.

    Emendamento 249

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono introdurre misure che possono comprendere, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato e all'articolo 4 del presente regolamento .

    Emendamento 250

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo  1. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

    4.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui ai paragrafi  1 e 1 bis e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per la carta e il cartone, il vetro, il metallo e i materiali compositi . A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

    Emendamento 251

    Proposta di regolamento

    Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore.

    Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei mandatari per la responsabilità estesa del produttore. Il registro è facilmente accessibile al pubblico online e gratuito.

    Emendamento 252

    Proposta di regolamento

    Articolo 39 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è stabilito il registro .

    2.   I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione . Le microimprese sono esentate dagli obblighi di cui al presente paragrafo , a meno che non abbiano designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore .

    Emendamento 253

    Proposta di regolamento

    Articolo 39 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Se produttori o, se del caso, i loro rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro.

    4.   Se produttori o, se del caso, conformemente all'articolo 40, i loro mandatari per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro.

    Emendamento 254

    Proposta di regolamento

    Articolo 39 – paragrafo 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Se un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

    6.   Se un mandatario per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

    Emendamento 255

    Proposta di regolamento

    Articolo 39 – paragrafo 10

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    10.    Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico , gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni.

    10.   Le informazioni contenute nel registro dei produttori sono accessibili al pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni , anche on line e mediante estratti del registro digitale. Tuttavia, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. L'elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile e rispetta le norme aperte per l'uso da parte di terzi.

    Emendamento 256

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   I produttori di imballaggi sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

    1.   I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

    Emendamento 257

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.

    2.   Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.

    Emendamento 258

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono le seguenti informazioni dai produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:

    3.   I fornitori di piattaforme online che rientrano nel capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, nonché con i prestatori di servizi di logistica, sono tenuti a rispettare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che non siano in grado di dimostrare che i produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione rispettano tali obblighi ottenendo le seguenti informazioni :

    Emendamento 259

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    un'autocertificazione del produttore con cui si impegna a offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

    (b)

    informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

    Emendamento 260

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Laddove i produttori vendono i propri prodotti sul mercato online e non sono registrati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, il mercato online in cui i prodotti sono offerti per la vendita può adempiere agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 7, in relazione a tali produttori considerati collettivamente.

    Emendamento 261

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 e prima di consentire al produttore interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme e i prestatori di servizi di logistica valutano se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono affidabili e complete.

    Emendamento 262

    Proposta di regolamento

    Articolo 40 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché i produttori coprano i costi a norma delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, se non sono già inclusi, coprano almeno i costi della raccolta dei rifiuti per i prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

     

    I costi da coprire sono definiti in modo trasparente ed efficiente. I costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo dovrebbe essere elaborata in maniera da consentire di fissare i costi della rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente in modo proporzionato sulla base dei formati degli imballaggi che hanno maggiori probabilità di essere dispersi nell'ambiente o di non essere oggetto di raccolta differenziata.

    Emendamento 263

    Proposta di regolamento

    Articolo 41 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni, considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato.

    2.   Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni e i produttori che non hanno incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore , considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato.

    Emendamento 264

    Proposta di regolamento

    Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione o la raccolta dei rifiuti di imballaggio a titolo gratuito, a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 44, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

    (b)

    le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione , la raccolta , il trasporto e il trattamento di tutti i rifiuti di imballaggio a titolo gratuito, a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 44, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

    Emendamento 265

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 , 10 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

    Emendamento 266

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Per facilitare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono a istituire un sistema che consenta di fornire un accesso sicuro ed equo ai materiali riciclati da utilizzare in applicazioni in cui la qualità che contraddistingue il materiale riciclato sia preservata o recuperata, in modo tale che esso possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una minima perdita di quantità, qualità o funzione.

    Emendamento 267

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

    2.   Gli Stati membri possono autorizzare deroghe all'obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui al paragrafo 1 per alcuni tipi di rifiuti, a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi la capacità di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

    Emendamento 268

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    sono aperti all'accesso ai dati relativi alla comunicazione di peso e costo di gestione dei flussi di rifiuti di imballaggio, aggiornati e forniti mediante:

     

    (i)

    un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato;

     

    (ii)

    relazioni pubbliche nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

     

    La lettera c bis) lascia impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o le leggi sulla protezione dei dati.

    Emendamento 269

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio.

    Emendamento 446

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter.     Entro il 1° gennaio 2029 il distributore finale che mette a disposizione sul mercato alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering provvede affinché siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio, al fine di aiutare il consumatore a differenziare i rifiuti di imballaggio.

     

    Gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 3 comunicano annualmente agli Stati membri il peso dei rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione dati aggregati per i rifiuti di imballaggio raccolti separatamente.

    Emendamento 270

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.     In deroga all'obbligo di raccolta differenziata di cui al paragrafo 3, alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato se ciò non ne pregiudica l'idoneità ad essere sottoposti a operazioni di riciclaggio e i risultati di tali operazioni sono di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata.

    soppresso

    Emendamento 271

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     Dal 1 gennaio 2030, gli Stati membri possono provvedere affinché i rifiuti di imballaggio non raccolti separatamente siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero energetico al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati.

    Emendamento 272

    Proposta di regolamento

    Articolo 43 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 43 bis

     

    Raccolta differenziata obbligatoria

     

    1.     Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata del 90 % dei materiali elencati all'articolo 46, considerati in peso per un determinato anno.

     

    L'obiettivo di cui al primo comma può essere conseguito mediante tutte le misure di cui al presente regolamento, nonché mediante misure per la raccolta differenziata non domestica.

     

    2.     Il paragrafo 1 integra gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per le bottiglie di plastica monouso di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904.

    Emendamento 273

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; nonché

    (a)

    bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità da 0,1 a tre litri; nonché

    Emendamento 274

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

    (b)

    contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità da 0,1 a tre litri.

    Emendamenti 275 e 430

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 3 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni:

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 in presenza di una delle seguenti condizioni:

    Emendamento 276

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

    (a)

    il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è pari o superiore all'85 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

    Emendamento 277

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1 .

    (b)

    al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 3, lettera a) .

    Emendamento 278

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 – paragrafo 7

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo.

    7.   Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo e la possibilità di includere imballaggi per altri prodotti .

    Emendamento 279

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

    1.    Entro il 31 dicembre 2028 gli Stati membri adottano misure per garantire l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

    Emendamento 280

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

    (c)

    l'obbligo per i fabbricanti e i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

    Emendamento 281

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione lo sviluppo di norme volontarie per gli imballaggi riutilizzabili, con l'obiettivo di promuovere le caratteristiche necessarie per la diffusione di sistemi di riutilizzo ben concepiti. Tali norme riguardano, tra gli altri aspetti, la progettazione, l'etichettatura, la pulizia e la tracciabilità degli imballaggi riutilizzabili. La Commissione sostiene lo sviluppo e la diffusione di tali norme.

    Emendamento 282

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale destinino una minima quota del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione, nonché di infrastrutture di riutilizzo per la diffusione di un sistema di riutilizzo.

    Emendamento 283

    Proposta di regolamento

    Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), e riconoscendo il diverso punto di partenza di ciascuno Stato membro in relazione all'obiettivo specifico definito per ciascun materiale, uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:

    Emendamento 284

    Proposta di regolamento

    Articolo 47 – paragrafo 5

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.     I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale.

    soppresso

    Emendamento 285

    Proposta di regolamento

    Articolo 47 – paragrafo 9

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

    9.   La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione di recupero, in cui i materiali di scarto sono soggetti al ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze utilizzati per la loro funzione originaria o per altri fini , può essere conteggiata come riciclata . Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

    Emendamento 286

    Proposta di regolamento

    Articolo 47 – paragrafo 12

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    12.   I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

    12.   I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

    Emendamento 287

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili.

    (f)

    le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili , compresa l'informazione ai consumatori che gli imballaggi compostabili in condizioni controllate industrialmente non devono essere gettati nel compost domestico o in natura .

    Emendamento 288

    Proposta di regolamento

    Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante per persona, separatamente per ciascuna categoria;

    (b)

    il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero , di borse di plastica in materiale pesante , di borse di plastica in materiale ultrapesante e di borse di carta per persona, separatamente per ciascuna categoria;

    Emendamento 289

    Proposta di regolamento

    Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Gli Stati membri comunicano, per ciascun materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni anno civile, i dati riguardanti:

    2.   Gli Stati membri comunicano, per ciascun anno civile, i dati riguardanti:

    Emendamento 290

    Proposta di regolamento

    Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX ;

    (a)

    le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II ;

    Emendamento 291

    Proposta di regolamento

    Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX ;

    (b)

    la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 3 dell'allegato XII ;

    Emendamento 292

    Proposta di regolamento

    Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    i tassi di riciclaggio;

    (c)

    i tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio quali elencati alla tabella 4 dell'allegato XII ;

    Emendamento 293

    Proposta di regolamento

    Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.

    Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato aperto, leggibile meccanicamente, che garantisca l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati.

    Emendamento 294

    Proposta di regolamento

    Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

    Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana e animale , esse lo sottopongono a valutazione senza indebito ritardo, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

    Emendamento 295

    Proposta di regolamento

    Articolo 52 – paragrafo 6 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.

    Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo  4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo  54 , paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

    6.

    Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 55 , paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

    Emendamento 296

    Proposta di regolamento

    Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 3 e 4 , sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 5 e 6 , sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    Emendamento 297

    Proposta di regolamento

    Articolo 54 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

    1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana e animale , chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

    Emendamento 298

    Proposta di regolamento

    Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l'analisi dei rischi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    Emendamento 299

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (k bis)

    non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili;

    Emendamento 300

    Proposta di regolamento

    Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (k ter)

    non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi;

    Emendamento 301

    Proposta di regolamento

    Articolo 58 – paragrafo 2

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 7 e 9, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    Emendamento 302

    Proposta di regolamento

    Articolo 58 – paragrafo 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 7 e 9, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    Emendamento 303

    Proposta di regolamento

    Articolo 58 – paragrafo 4

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta il Forum sugli imballaggi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    Emendamento 304

    Proposta di regolamento

    Articolo 58 – paragrafo 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 9 , 10 e 11 , dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 7 e 9, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Emendamento 305

    Proposta di regolamento

    Articolo 62 – paragrafo 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26 è passibile di una sanzione amministrativa inflitta all'operatore economico interessato.

    1.   Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e le misure in questione nonché, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (1a)

     

    Tali sanzioni possono comprendere:

     

    (a)

    ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i responsabili siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni compiute ed è gradualmente innalzato in caso di violazioni ripetute;

     

    (b)

    la confisca dei ricavi ottenuti dal fabbricante, dal produttore, dal fornitore, dal distributore, dall'importatore, dai mandatari o dai rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore mediante una transazione con i prodotti interessati;

     

    (c)

    l'esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

     

    (d)

    il divieto temporaneo di immettere o mettere a disposizione sul mercato, o di esportare, i prodotti interessati in caso di violazione grave o di violazioni ripetute.

     

    Emendamento 306

    Proposta di regolamento

    Articolo 62 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 62 bis

     

    Accesso alla giustizia

     

    1.     Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di ricorso, anche qualora tali persone soddisfino gli eventuali criteri stabiliti nella legislazione nazionale, comprese le persone che abbiano sollevato una preoccupazione fondata a norma dell'articolo 62 bis, hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legittimità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti a norma del presente regolamento.

     

    2.     Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.

    Emendamento 307

    Proposta di regolamento

    Articolo 62 ter (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 62 ter

     

    Richiesta di intervento

     

    1.     Le persone fisiche o giuridiche interessate o verosimilmente interessate da una violazione del presente regolamento, o aventi un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente relativo alla violazione del presente regolamento, sono autorizzate a chiedere alle autorità competenti di intervenire a norma del presente regolamento in relazione a tale violazione o a una minaccia imminente di tale violazione.

     

    L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è considerato sufficiente ai fini del primo comma.

     

    2.     La richiesta di intervento è corredata delle informazioni e dei dati pertinenti a sostegno di tale richiesta.

     

    3.     Qualora la richiesta di intervento e le informazioni e i dati di accompagnamento indichino in modo plausibile che si è verificata una violazione del presente regolamento o che esiste una minaccia imminente di tale violazione, le autorità competenti tengono conto di tali richieste di intervento e di tali informazioni e dati. In tali circostanze, le autorità competenti danno all'operatore economico interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla richiesta di intervento e alle informazioni e ai dati di accompagnamento.

     

    4.     Le autorità competenti informano le persone che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 della loro decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e indicano i motivi della decisione, senza indugio e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

     

    5.     Qualora l'autorità competente accolga la richiesta di intervento, ne informa la Commissione. La Commissione valuta se sussista una violazione del regolamento al di fuori dello Stato membro interessato. Se constata una violazione al di fuori dello Stato membro interessato, adotta misure adeguate per garantire la conformità al regolamento.

    Emendamento 509

    Proposta di regolamento

    Articolo 63 – comma unico

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

    Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi . Tale valutazione comprende una parte dedicata, tra le altre cose, all'impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari . La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

    Emendamento 308

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 – comma 2 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

    (a)

    l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5];

    Emendamento 309

    Proposta di regolamento

    Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'allegato II, punto 1, primo trattino;

    Emendamento 510/rev1

    Proposta di regolamento

    Allegato I – comma 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

    Vaschette e contenitori per il trasporto di vasi da fiori e piante da usare solo per la vendita e il trasporto

    Emendamento 310

    Proposta di regolamento

    Allegato I - comma 12

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè , cioccolata e latte )

    Bustine per tè e cialde per caffè, capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio unità monodose destinate alla preparazione di tè o caffè)

    Emendamento 311

    Proposta di regolamento

    Allegato I – comma 14 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio

    Emendamento 511/rev1

    Proposta di regolamento

    Allegato I – comma 15

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

    Vasi da fiori e piante, compresi i contenitori per il trapianto direttamente riempibili, usati durante diverse fasi della produzione o destinati a essere venduti con la pianta

    Emendamento 312

    Proposta di regolamento

    Allegato I – comma 44 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Adesivi per l'etichettatura dei pneumatici (regolamento (UE) 2020/740)

    Emendamento 313

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 2

    Testo della Commissione

    2

    Vetro

    Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro

    Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette

     

    Emendamento

    2

    Vetro

    Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro

    Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette , bombolette aerosol

     

    Emendamento 314

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 4

    Testo della Commissione

    4

    Carta/cartone

    Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone

    Per esempio cartoni per bevande, piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica

     

    Emendamento

    4

    Carta/cartone

    Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone

    Per esempio cartoni per bevande o altro , piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica

     

    Emendamento 315

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 5

    Testo della Commissione

    5

    Metallo

    Acciaio

    Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata

     

    Emendamento

    5

    Metallo

    Acciaio

    Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata

     

    Emendamento 316

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 11 bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11 bis)

    Plastica

    PET - rigido

    Bottiglie

    Bianco opaco

    Emendamento 317

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 12

    Testo della Commissione

    12

    Plastica

    PET - rigido

    Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi)

    Trasparente

    Emendamento

    12

    Plastica

    PET - rigido

    Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi , bombolette aerosol )

    Trasparente

    Emendamento 397

    Proposta di regolamento

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato II

    Testo della Commissione

    Tabella 1

    26

    Plastica

    Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC) - rigido

    Rigido

    27

    Plastica

    Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato e altri materiali compositi - flessibile

    Borselli

    Emendamento

    Tabella 1

    26

    Plastica

    Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC), policarbonato (PC) e polimeri biodegradabili - rigido

    Rigido

    27

    Plastica

    Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato, altri materiali compositi e materiali biodegradabili - flessibile

    Borselli

    Emendamento 318

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 26 bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (26 bis)

    Plastica

    Plastiche rigide utilizzate per imballaggi industriali

    Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti

     

    Emendamento 319

    Proposta di regolamento

    Allegato II - tabella 1– riga 27 bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (27 bis)

    Plastica

    Plastiche flessibili utilizzate per imballaggi industriali

    Contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse

     

    Emendamento 320

    Proposta di regolamento

    Allegato II – tabella 2

    Testo della Commissione

    Classe di prestazione di riciclabilità

    Valutazione della riciclabilità per unità, in peso

    Classe A

    Superiore o uguale al 95 %

    Classe B

    Superiore o uguale all'90 %

    Classe C

    Superiore o uguale all'80 %

    Classe D

    Superiore o uguale al 70 %

    Classe E

    Inferiore al 70 %

    Emendamento

    Classe di prestazione di riciclabilità

    Valutazione della riciclabilità per unità, in peso

    Classe A

    Superiore o uguale al 95 % – Compatibilità alta con la progettazione per il riciclaggio

    L'imballaggio dovrebbe poter essere riciclato più volte ed è pienamente compatibile con i criteri di progettazione per il riciclaggio. La materia prima secondaria generata è di qualità sufficiente ad alimentare un sistema a circuito chiuso di riutilizzo dei materiali.

    Classe B

    Superiore o uguale all'90 % – Compatibilità medio-alta con la progettazione per il riciclaggio

    L'imballaggio può presentare alcuni problemi di riciclabilità minori che incidono leggermente sulla qualità della materia prima secondaria generata. Tuttavia, la maggior parte della materia prima secondaria generata da tale imballaggio è ancora potenzialmente in grado di alimentare un sistema a circuito chiuso.

    Classe C

    Superiore o uguale all'80 % – Compatibilità media con la progettazione per il riciclaggio

    L'imballaggio presenta alcuni problemi di riciclabilità che possono incidere sulla qualità delle materie prime secondarie generate e possono comportare perdite di materiale durante il riciclaggio.

    Classe D

    Superiore o uguale al 70 % – Compatibilità medio-bassa con la progettazione per il riciclaggio

    L'imballaggio presenta gravi problemi di progettazione che incidono notevolmente sulla sua riciclabilità o comportano ingenti perdite di materiale durante il riciclaggio.

    Classe E

    Inferiore al 70 % – Compatibilità bassa con la progettazione per il riciclaggio

    L'imballaggio non è riciclabile a causa di problemi di progettazione e non dovrebbe essere immesso sul mercato.

    Emendamento 321

    Proposta di regolamento

    Allegato II – tabella 2 bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Parametri indicativi da considerare nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio a norma dell'articolo 6

    1.

    Additivi

    2.

    Etichette/fascette

    3.

    Sistemi di chiusura e piccole parti

    4.

    Adesivi

    5.

    Inchiostri/stampa

    6.

    Colori

    7.

    Composizione del materiale

    8.

    Barriere/rivestimenti

    9.

    Residui di prodotto/facilità di svuotamento

    10.

    Facilità di smontaggio (caratteristica di progettazione dell'imballaggio)

    Emendamento 322

    Proposta di regolamento

    Allegato III – comma 1 – parte introduttiva

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

    Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

    Emendamento 323

    Proposta di regolamento

    Allegato III – comma 1 – lettera c

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sono biodegradabili e possono quindi subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o metano , in assenza di ossigeno, sali minerali, biomassa e acqua ;

    (c)

    sono biodegradabili in modo tale da subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua , nuova biomassa microbica, sali minerali e , in assenza di ossigeno, metano ;

    Emendamento 324

    Proposta di regolamento

    Allegato III – comma 1 – lettera e

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili; nonché

    (e)

    il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici ; nonché

    Emendamento 325

    Proposta di regolamento

    Allegato IV – Parte I – punto 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.

    Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.

    1.

    Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti. Le misure di protezione possono includere le necessarie disposizioni antimanomissione, antifurto e anticontraffazione.

    Emendamento 419

    Proposta di regolamento

    Allegato IV – Parte I – punto 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.

    Funzionalità degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità, compresi i criteri per l'accettazione dei prodotti da parte dei consumatori. Nella progettazione sono rispettati gli elementi necessari per indicare il riconoscimento distintivo del prodotto, i diritti di proprietà intellettuale o le indicazioni geografiche di origine a norma della legislazione dell'Unione.

    Emendamento 441

    Proposta di regolamento

    Allegato IV – parte I – punto 6

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.

    Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.

    6.

    Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile , compresa la tutela delle indicazioni geografiche ai sensi della legislazione dell'Unione o la tutela giuridica in virtù dei diritti di proprietà intellettuale .

    Emendamento 327

    Proposta di regolamento

    Allegato IV – Parte II – comma 1 – lettera a

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio . Non è sufficiente sostituire un materiale di imballaggio con un altro;

    (a)

    per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio , ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente ;

    Emendamento 328

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 1

    Testo della Commissione

    1.

    Imballaggi multipli di plastica monouso

    Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.

    Film estensibili, film di plastica termoretraibili

    Emendamento

    1.

    Imballaggi multipli di plastica monouso

    Gli imballaggi di plastica usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione tra imprese .

    Film estensibili, film di plastica termoretraibili

    Emendamenti 391cp1 e 512

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 2

    Testo della Commissione

    2.

    Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi

    Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti

    Reti, sacchetti, vassoi, contenitori

    Emendamento

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    Emendamenti 391cp2 e 513

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 3

    Testo della Commissione

    3.

    Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso

    Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.

    Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole

    Emendamento

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    Emendamento 391cp3

    Proposta di regolamento

    Allegato V - riga 4

    Testo della Commissione

    4.

    Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

    Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.

    Bustine, vaschette, vassoi, scatole

    Emendamento

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    soppresso

    Emendamento 332

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 5

    Testo della Commissione

    5.

    Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi

    Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.

    Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette

    Emendamento

    5.

    Piccoli imballaggi di plastica monouso utilizzati negli alberghi

    Per cosmetici ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e prodotti per l'igiene di meno di 100 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.

    Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette

    Emendamento 333

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 5 bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5 bis.

    Imballaggi di plastica monouso utilizzati negli aeroporti

    Per valigie e borse

    Film di plastica termoretraibili

    Emendamento 334

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 5 ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5 ter.

    Imballaggio secondario non necessario per soddisfare i criteri di prestazione di cui all'allegato IV

    Per cosmetici, ad eccezione dei profumi, e prodotti per l'igiene

    Scatole per dentifrici e creme

    Emendamento 436

    Proposta di regolamento

    Allegato V – riga 5 quater (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5 quater.

    Imballaggi di plastica monouso utilizzati come materiale di riempimento

    Imballaggi di plastica utilizzati per proteggere determinati materiali durante la manipolazione.

    Trucioli di polistirene

    Emendamento 335

    Proposta di regolamento

    Allegato VI – Parte A – punto 3 bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla parte A, punto 1, lettere a), b), c), d), f) e g).

    Emendamento 336

    Proposta di regolamento

    Allegato VI – Parte B – punto 1

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1

    Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve puntare ad avere un minore impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto.

    1

    Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve ridurre al minimo il suo impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto , sui rifiuti e sulle emissioni industriali .

    Emendamento 337

    Proposta di regolamento

    Allegato VI – Parte C- lettera b

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    devono contenere un dispositivo di pesatura che consenta di pesare il contenitore dell'utilizzatore finale

    (b)

    devono contenere un dispositivo di misurazione che consenta all'utilizzatore finale di conoscere l'esatta quantità acquistata

    Emendamento 338

    Proposta di regolamento

    Allegato X – comma 2 – lettera j

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (j)

    almeno l'1 % del fatturato annuale del gestore del sistema (esclusi i depositi cauzionali) è investito in campagne di sensibilizzazione del pubblico che diano informazioni sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

    (j)

    parte del fatturato annuale del gestore del sistema è investita in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

    Emendamento 339

    Proposta di regolamento

    Allegato X – comma 2 – lettera l bis (nuovo)

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (l bis)

    Gli Stati membri tengono conto dei fattori di cui alla lettera l), punti ii), iii), iv) e v), in presenza di un sistema digitale di deposito cauzionale e restituzione non organizzato a livello dei distributori finali;

    Emendamento 340

    Proposta di regolamento

    Allegato X – comma 2 – lettera o

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (o)

    tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

    (o)

    tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

    Emendamento 341

    Proposta di regolamento

    Allegato X – comma 3

     

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

    Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare , ad esempio assicurare un accesso sicuro ed equo alle materie prime riciclate da utilizzare in applicazioni che consentono un'ulteriore riciclabilità e possono essere riutilizzate nello stesso modo o per la stessa categoria di prodotti da cui provengono o per una categoria simile .


    (*1)  I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0319/2023).

    (30)  Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics

    (30)  Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics

    (33)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

    (33)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

    (34)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

    (34)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

    (41)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (41)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (1a)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (1a)   https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

    (50)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

    (50)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

    (51)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

    (51)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

    (52)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

    (52)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

    (53)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

    (53)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

    (53a)   Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

    (55)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (55)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (57)  Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

    (57)  Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.

    (57a)   Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

    (58)   https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark

    (66)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

    (66)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

    (1a)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (73)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

    (73)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

    (1a)   Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

    (1a)   Comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili (COM(2022) 682 final del 30 novembre 2022).

    (1a)   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (1a)   Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (1a)   Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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