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Document 52023AP0236
Amendments adopted by the European Parliament on 14 June 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (COM(2021)0206 — C9-0146/2021 — 2021/0106(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 — C9-0146/2021 — 2021/0106(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 — C9-0146/2021 — 2021/0106(COD))
GU C, C/2024/506, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/506/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/506 |
23.1.2024 |
P9_TA(2023)0236
Legge sull'intelligenza artificiale
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 — C9-0146/2021 — 2021/0106(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/506)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
visto il parere della Banca centrale europea, |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
visto il parere congiunto del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 2 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 2 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 46
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 46 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 50
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Considerando 60
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Considerando 60 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Considerando 60 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Considerando 60 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Considerando 60 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Considerando 60 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Considerando 16 octies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Considerando 60 nonies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Considerando 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Considerando 61 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Considerando 61 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Considerando 61 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Considerando 62
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Considerando 64
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Considerando 65
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Considerando 66
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Considerando 67
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Considerando 69
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Considerando 71
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Considerando 72
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Considerando 72 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Considerando 73
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Considerando 74
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Considerando 76
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Considerando 77
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Considerando 77 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Considerando 78
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Considerando 79
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Considerando 80
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Considerando 82
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Considerando 83
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Considerando 84
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Considerando 84 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Considerando 85
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Considerando 87 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Considerando 89
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Solo l'articolo 84 del presente regolamento si applica ai sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti o sistemi, o che sono essi stessi prodotti o sistemi , che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti: |
2. Solo l'articolo 84 del presente regolamento si applica ai sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti o sistemi, o che sono essi stessi prodotti o sistemi e rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di armonizzazione di cui all'allegato II — sezione B. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il presente regolamento non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo né alle organizzazioni internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1, laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro di accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati membri. |
4. Il presente regolamento non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo né alle organizzazioni internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1, laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro di accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati membri e siano oggetto di una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 o dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 («decisione di adeguatezza»), o siano parti di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, a norma dell'articolo 218 TFUE, che prevede garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone; |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni si applica ai trattamenti di dati personali in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 54 del presente regolamento.; |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 ter. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti; |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 quater. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri o l'Unione mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o di incoraggiare o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 quinquies. Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova e sviluppo relative ai sistemi di IA prima che tali sistemi siano immessi sul mercato o messi in servizio, a condizione che tali attività siano condotte nel rispetto dei diritti fondamentali e della normativa dell'Unione applicabile. La presente esenzione non si applica alle prove in condizioni reali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 che chiariscano l'applicazione del presente paragrafo per specificare tale esenzione al fine di prevenirne gli abusi esistenti e potenziali. L'ufficio per l'IA fornisce orientamenti sulla governance della ricerca e dello sviluppo a norma dell'articolo 56 anche al fine di coordinarne l'applicazione da parte delle autorità nazionali di controllo; |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 sexies. Il presente regolamento non si applica ai componenti di IA forniti in base a licenze gratuite e open source, tranne nella misura in cui sono immessi sul mercato o messi in servizio da un fornitore nell'ambito di un sistema di IA ad alto rischio o di un sistema di IA che rientra nel titolo II o IV. Tale esenzione non si applica ai modelli di base definiti all'articolo 3. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 33 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 33 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 octies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 nonies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 duodecies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 terdecies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 quaterdecies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 44 quindecies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 4 |
soppresso |
Modifiche dell'allegato I |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare l'elenco delle tecniche e degli approcci di cui all'allegato I, per aggiornare tale elenco agli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi elencati. |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Principi generali applicabili a tutti i sistemi di IA |
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1. Tutti gli operatori che rientrano nel presente regolamento si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare sistemi di IA o modelli di base conformemente ai seguenti principi generali che istituiscono un quadro di alto livello che promuova un approccio europeo antropocentrico coerente a un'intelligenza artificiale etica e affidabile, che sia pienamente in linea con la Carta e con i valori su cui si fonda l'Unione: |
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2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale vigente. Per i sistemi di IA ad alto rischio, i principi generali sono tradotti e rispettati dai fornitori o dagli operatori mediante i requisiti di cui agli articoli da 8 a 15 e i pertinenti obblighi stabiliti al Capo 3 del Titolo III del presente regolamento. Per i modelli di base, i principi generali sono applicati e rispettati dai fornitori mediante i requisiti di cui agli articoli da 28 a 28 ter. Per tutti i sistemi di IA, l'applicazione dei principi di cui al paragrafo 1 può essere conseguita, a seconda dei casi, mediante le disposizioni dell'articolo 28 e dell'articolo 52 o mediante l'applicazione di norme armonizzate, specifiche tecniche e codici di condotta di cui all'articolo 69, senza creare nuovi obblighi a norma del presente regolamento. |
||
|
3. La Commissione e l'ufficio per l'IA integrano tali principi guida nelle richieste di normazione nonché nelle raccomandazioni consistenti in orientamenti tecnici per assistere i fornitori e gli operatori su come sviluppare e utilizzare i sistemi di IA. Le organizzazioni europee di normazione tengono conto dei principi generali di cui al paragrafo 1 del presente articolo come obiettivi basati sui risultati quando elaborano le norme armonizzate appropriate per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 40, paragrafo 2 ter. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 ter |
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Alfabetizzazione in materia di IA |
|
1. Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione e gli Stati membri promuovono misure per lo sviluppo di un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di IA, in tutti i settori e tenendo conto delle diverse esigenze dei gruppi di fornitori, operatori e persone interessate coinvolti, anche attraverso l'istruzione e la formazione, programmi di riqualificazione e sviluppo delle competenze e garantendo nel contempo un corretto equilibrio di genere e di età, nell'ottica di consentire un controllo democratico dei sistemi di IA. |
|
2. I fornitori e gli operatori dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. |
|
3. Tali misure di alfabetizzazione consistono in particolare nell'insegnamento di competenze e nozioni di base relative ai sistemi di IA e al loro funzionamento, compresi i vari tipi di prodotti e utilizzi, i loro rischi e i loro vantaggi. |
|
4. Il livello di alfabetizzazione in materia di IA è considerato sufficiente se contribuisce, ove necessario, alla capacità dei fornitori e degli operatori di assicurare la conformità e l'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il divieto di sistemi di IA che utilizzano tecniche subliminali di cui al primo comma non si applica ai sistemi di IA destinati a essere utilizzati per scopi terapeutici approvati sulla base del consenso informato specifico delle persone che sono esposte a tali tecniche o, se del caso, del loro tutore legale; |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i divieti che si applicano qualora una pratica di intelligenza artificiale violi un altro atto legislativo dell'Unione, tra cui l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati, non discriminazione, tutela dei consumatori o concorrenza; |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
2. L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno qualsiasi degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti elementi: |
soppresso |
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L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno qualsiasi degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera d), rispetta inoltre le tutele e le condizioni necessarie e proporzionate in relazione all'uso, in particolare per quanto riguarda le limitazioni temporali, geografiche e personali. |
|
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 2, ogni singolo uso di un sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente dello Stato membro in cui deve avvenire l'uso, rilasciata su richiesta motivata e in conformità alle regole dettagliate del diritto nazionale di cui al paragrafo 4. Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, è possibile iniziare a usare il sistema senza autorizzazione e richiedere l'autorizzazione solo durante o dopo l'uso. |
soppresso |
L'autorità giudiziaria o amministrativa competente rilascia l'autorizzazione solo se ha accertato, sulla base di prove oggettive o indicazioni chiare che le sono state presentate, che l'uso del sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in questione è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera d), come indicato nella richiesta. Nel decidere in merito alla richiesta, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente tiene conto degli elementi di cui al paragrafo 2. |
|
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Uno Stato membro può decidere di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, entro i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e ai paragrafi 2 e 3. Tale Stato membro stabilisce nel proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 3, nonché per le attività di controllo ad esse relative. Tali regole specificano inoltre per quali degli obiettivi elencati al paragrafo 1, lettera d), compresi i reati di cui al punto iii), le autorità competenti possono essere autorizzate ad utilizzare tali sistemi a fini di attività di contrasto. |
soppresso |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III. |
2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che rientrano in uno o più settori critici e casi d'uso di cui all'allegato III, se presentano un rischio significativo di danno per la salute umana, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche. Qualora un sistema di IA rientri nell'allegato III, punto 2, è considerato ad alto rischio se presenta un rischio significativo di danno per l'ambiente . |
|
Sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell'ufficio per l'IA e dei pertinenti portatori di interessi, fornisce orientamenti che specificano chiaramente le circostanze in cui l'output dei sistemi di IA di cui all'allegato III comporterebbe un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche o i casi in cui non lo farebbe. |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Se i fornitori che rientrano in uno o più dei settori critici e dei casi d'uso di cui all'allegato III ritengono che il loro sistema di IA non presenti un rischio significativo come descritto al paragrafo 2, essi presentano all'autorità nazionale di vigilanza una notifica motivata attestante che non sono soggetti ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, del presente regolamento. Se il sistema di IA è destinato a essere utilizzato in due o più Stati membri, tale notifica è indirizzata all'ufficio per l'IA. Fatto salvo l'articolo 65, l'autorità nazionale di vigilanza esamina la notifica e vi risponde, direttamente o tramite l'ufficio per l'IA, entro tre mesi se ritiene che il sistema di IA sia classificato erroneamente. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. I fornitori che classificano erroneamente il loro sistema di IA come non soggetto ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, del presente regolamento e lo immettono sul mercato prima del termine per sollevare obiezioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza sono soggetti a sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 71. |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater. Le autorità nazionali di vigilanza presentano all'ufficio per l'IA una relazione annuale che illustra nel dettaglio il numero di notifiche ricevute, le relative aree ad alto rischio in questione e le decisioni adottate in merito alle notifiche ricevute. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare l'elenco di cui all' allegato III aggiungendo sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare l' allegato III, aggiungendo o modificando settori o casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio, se questi presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, di un impatto negativo sui diritti fondamentali, sull'ambiente o sulla democrazia e sullo Stato di diritto e tale rischio è, in relazione alla sua gravità e alla probabilità di insorgenza, equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo presentato dai sistemi di IA ad alto rischio già indicati nell'allegato III. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di rimuovere casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio dall'elenco di cui all'allegato III se non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1; |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel valutare, ai fini del paragrafo 1 , se un sistema di IA presenti un rischio di danno per la salute e la sicurezza o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali equivalente o superiore al rischio di danno presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III , la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
2. Nel valutare, ai fini dei paragrafi 1 e 1 bis, un sistema di IA, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera g quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nel valutare un sistema di IA ai fini dei paragrafi 1 o 1 bis, la Commissione consulta l'ufficio per l'IA e, se del caso, i rappresentanti dei gruppi sui quali un sistema di IA ha un impatto, il settore, gli esperti indipendenti, le parti sociali e le organizzazioni della società civile. La Commissione organizza inoltre consultazioni pubbliche al riguardo e rende pubblici i risultati di tali consultazioni e della valutazione finale; |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. L'ufficio per l'IA, le autorità nazionali di controllo o il Parlamento europeo possono chiedere alla Commissione di rivalutare e riclassificare la categorizzazione del rischio di un sistema di IA conformemente ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione motiva la sua decisione e pubblica i motivi. |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nel rispettare i requisiti stabiliti nel presente capo, si tiene debitamente conto degli orientamenti elaborati di cui all'articolo 82 ter e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, anche come indicato nelle pertinenti norme armonizzate e nelle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41 o in quelle già stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel garantire conformità a tali requisiti si tiene conto della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio e del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9. |
2. Nel garantire conformità a tali requisiti si tiene conto della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio , degli usi impropri ragionevolmente prevedibili e del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Purché i requisiti di cui al titolo III, capi 2 e 3, o al titolo VIII, capi 1, 2 e 3, per i sistemi di IA ad alto rischio siano contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, sezione A, i requisiti o gli obblighi previsti nei suddetti capi del presente regolamento sono considerati soddisfatti, purché includano la componente di IA. I requisiti di cui al titolo III, capi 2 e 3, o al titolo VIII, capi 1, 2 e 3, per i sistemi di IA ad alto rischio non contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, sezione A, sono integrati, se del caso, in tale normativa di armonizzazione dell'Unione. La pertinente valutazione della conformità è effettuata nell'ambito delle procedure stabilite conformemente alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, sezione A. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In relazione ai sistemi di IA ad alto rischio è istituito, attuato, documentato e mantenuto un sistema di gestione dei rischi. |
1. In relazione ai sistemi di IA ad alto rischio è istituito, attuato, documentato e mantenuto un sistema di gestione dei rischi nel corso dell'intero ciclo di vita del sistema di IA . È possibile integrare il sistema di gestione dei rischi, o una parte di esso, nelle procedure di gestione dei rischi già esistenti relative alla pertinente normativa settoriale dell'Unione, nella misura in cui ciò rispetti i requisiti del presente articolo. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di gestione dei rischi è costituito da un processo iterativo continuo eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema di IA ad alto rischio, che richiede un aggiornamento costante e sistematico . Esso comprende le fasi seguenti: |
2. Il sistema di gestione dei rischi è costituito da un processo iterativo continuo eseguito nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema di IA ad alto rischio, che richiede un riesame e un aggiornamento costanti del processo di gestione dei rischi, per garantirne l'efficacia costante, nonché la documentazione delle eventuali decisioni e azioni significative adottate a norma del presente articolo . Esso comprende le fasi seguenti: |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), tengono in debita considerazione gli effetti e le possibili interazioni derivanti dall'applicazione combinata dei requisiti di cui al presente capo 2 . Esse tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, anche come indicato nelle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni . |
3. Le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), tengono in debita considerazione gli effetti e le possibili interazioni derivanti dall'applicazione combinata dei requisiti di cui al presente capo 2 , con l'obiettivo di attenuare i rischi in modo efficace garantendo nel contempo un'attuazione adeguata e proporzionata dei requisiti . |
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), sono tali che qualsiasi rischio residuo associato a ciascun pericolo nonché il rischio residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio sono considerati accettabili, a condizione che il sistema di IA ad alto rischio sia usato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile. Tali rischi residui sono comunicati all' utente . |
4. Le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera d), sono tali che il rischio residuo significativo associato a ciascun pericolo nonché il rischio residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio sono ragionevolmente considerati accettabili, a condizione che il sistema di IA ad alto rischio sia usato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile. Tali rischi residui e i giudizi motivati formulati sono comunicati all' operatore . |
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Nell'individuare le misure di gestione dei rischi più appropriate, occorre garantire quanto segue: |
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'eliminare o ridurre i rischi connessi all'uso del sistema di IA ad alto rischio, si tengono debitamente in considerazione le conoscenze tecniche, l'esperienza, l'istruzione e la formazione che ci si può aspettare dall'utente e l'ambiente in cui il sistema è destinato ad essere usato . |
Nell'eliminare o ridurre i rischi connessi all'uso del sistema di IA ad alto rischio, i fornitori tengono debitamente in considerazione le conoscenze tecniche, l'esperienza, l'istruzione e la formazione di cui l'operatore può avere bisogno, anche in relazione al contesto di utilizzo presumibile . |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I sistemi di IA ad alto rischio sono sottoposti a prova al fine di individuare le misure di gestione dei rischi più appropriate. Le prove garantiscono che i sistemi di IA ad alto rischio funzionino in modo coerente per la finalità prevista e che siano conformi ai requisiti di cui al presente capo. |
5. I sistemi di IA ad alto rischio sono sottoposti a prova al fine di individuare le misure di gestione dei rischi più appropriate e mirate, nonché di ponderare tali misure rispetto ai potenziali benefici e agli obiettivi previsti del sistema . Le prove garantiscono che i sistemi di IA ad alto rischio funzionino in modo coerente per la finalità prevista e che siano conformi ai requisiti di cui al presente capo. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le procedure di prova sono idonee a conseguire la finalità prevista del sistema di IA e non devono andare al di là di quanto necessario per conseguire tale finalità . |
6. Le procedure di prova sono idonee a conseguire la finalità prevista del sistema di IA. |
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le prove dei sistemi di IA ad alto rischio sono effettuate , a seconda dei casi, in un qualsiasi momento dell'intero processo di sviluppo e, in ogni caso, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Le prove sono effettuate sulla base di metriche e soglie probabilistiche definite in via preliminare e adeguate alla finalità prevista perseguita dal sistema di IA ad alto rischio. |
7. Le prove dei sistemi di IA ad alto rischio sono effettuate prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Le prove sono effettuate sulla base di metriche e soglie probabilistiche definite in precedenza e adeguate alla finalità prevista perseguita dal sistema di IA ad alto rischio o al suo uso improprio ragionevolmente prevedibile . |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Nell'attuare il sistema di gestione dei rischi di cui ai paragrafi da 1 a 7, è prestata particolare attenzione all'eventualità che il sistema di IA ad alto rischio sia accessibile ai minori o abbia un impatto su di essi . |
8. Nell'attuare il sistema di gestione dei rischi di cui ai paragrafi da 1 a 7, i fornitori prestano particolare attenzione all'eventualità che il sistema di IA ad alto rischio possa avere un impatto negativo sui gruppi di persone vulnerabili o sui minori. |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Per gli enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, gli aspetti descritti ai paragrafi da 1 a 8 fanno parte delle procedure di gestione dei rischi stabilite da tali enti a norma dell'articolo 74 di tale direttiva . |
9. Per i fornitori e i sistemi di IA già contemplati dal diritto dell'Unione che impone loro di predisporre sistemi specifici di gestione dei rischi, compresi gli enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, gli aspetti descritti ai paragrafi da 1 a 8 fanno parte delle procedure di gestione dei rischi stabilite dal suddetto diritto dell'Unione, o sono combinati con tali procedure . |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5 nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile secondo lo specifico segmento di mercato o campo di applicazione . |
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Le tecniche che non richiedono dati di input etichettati, come l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, sono sviluppate sulla base di set di dati, ad esempio per le prove e le verifiche, che soddisfano i criteri di qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono soggetti ad adeguate pratiche di governance e gestione dei dati. Tali pratiche riguardano in particolare: |
2. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono soggetti a misure di governance dei dati adeguate al contesto di utilizzo come pure alla finalità prevista del sistema di IA . Tali misure riguardano in particolare: |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi. Essi possiedono le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set di dati possono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o di una combinazione degli stessi. |
3. I set di dati di addestramento e , ove applicabile, i set di dati di convalida e prova , incluse le etichette, devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi, adeguatamente verificati in termini di errori e il più possibile completi alla luce della finalità prevista . Essi possiedono le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone in relazione ai quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set di dati devono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o di una combinazione degli stessi. |
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I set di dati di addestramento, convalida e prova tengono conto, nella misura necessaria per la finalità prevista, delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico contesto geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. |
4. I set di dati tengono conto, nella misura necessaria per la finalità prevista o per gli usi impropri ragionevolmente prevedibili del sistema di IA , delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico contesto geografico, contestuale, culturale, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. |
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantire il monitoraggio, il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio, i fornitori di tali sistemi possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, comprese le limitazioni tecniche all'utilizzo e al riutilizzo delle misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata , quali la pseudonimizzazione o la cifratura, qualora l'anonimizzazione possa incidere significativamente sulla finalità perseguita . |
5. Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni negative in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio, i fornitori di tali sistemi possono trattare in via eccezionale categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, comprese le limitazioni tecniche all'utilizzo e al riutilizzo delle misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata. In particolare, affinché tale trattamento si verifichi, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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I fornitori che si avvalgono della presente disposizione redigono la documentazione che spiega i motivi per cui si è reso necessario il trattamento di categorie particolari di dati personali per rilevare e correggere le distorsioni . |
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Qualora il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo perché non ha accesso ai dati, i quali sono detenuti esclusivamente dall'operatore, quest'ultimo può, sulla base di un contratto, essere ritenuto responsabile dell'eventuale violazione del presente articolo. |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui al presente capo e fornisce alle autorità nazionali competenti e agli organismi notificati tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. |
La documentazione tecnica è redatta in modo da dimostrare che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui al presente capo e fornisce alle autorità nazionali di controllo e agli organismi notificati le informazioni necessarie per valutare la conformità del sistema di IA a tali requisiti. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV o, nel caso delle PMI e delle start-up, qualsiasi documentazione equivalente che soddisfi i medesimi obiettivi, previa approvazione dell'autorità nazionale competente . |
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se è immesso sul mercato o messo in servizio un sistema di IA ad alto rischio connesso a un prodotto al quale si applicano gli atti giuridici elencati nell'allegato II, sezione A, si redige un'unica documentazione tecnica contenente tutte le informazioni di cui all'allegato IV e le informazioni necessarie a norma di tali atti giuridici. |
2. Se è immesso sul mercato o messo in servizio un sistema di IA ad alto rischio connesso a un prodotto al quale si applicano gli atti giuridici elencati nell'allegato II, sezione A, si redige un'unica documentazione tecnica contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni necessarie a norma di tali atti giuridici. |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I fornitori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE mantengono la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati con capacità che consentono la registrazione automatica degli eventi («log») durante il loro funzionamento. Tali capacità di registrazione sono conformi a norme riconosciute o a specifiche comuni. |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati con capacità che consentono la registrazione automatica degli eventi («log») durante il loro funzionamento. Tali capacità di registrazione sono conformi allo stato dell'arte e a norme riconosciute o a specifiche comuni. |
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le capacità di registrazione garantiscono un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita adeguato alla finalità prevista del sistema. |
2. Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA per la sua intera durata, adeguato alla finalità prevista del sistema , le capacità di registrazione agevolano il monitoraggio del funzionamento di cui all'articolo 29, paragrafo 4, come pure il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 61 . In particolare, esse consentono la registrazione di eventi pertinenti per l'individuazione di situazioni che possono: |
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Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati con capacità di registrazione che consentono la registrazione del consumo di energia, la misurazione o il calcolo dell'uso delle risorse e l'impatto ambientale del sistema di IA ad alto rischio durante tutte le fasi del ciclo di vita del sistema. |
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le capacità di registrazione consentono in particolare di monitorare il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio per quanto riguarda il verificarsi di situazioni che possono far sì che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, o comportare una modifica sostanziale, e agevolano il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 61. |
soppresso |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti |
Trasparenza e fornitura di informazioni |
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente . Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza adeguati , che consentano di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi dell'utente e del fornitore di cui al capo 3 del presente titolo. |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai fornitori e agli utenti di comprendere ragionevolmente il funzionamento del sistema. È garantita una trasparenza adeguata in conformità della finalità prevista del sistema di IA , che consenta di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi del fornitore e dell'utente di cui al capo 3 del presente titolo. |
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Per trasparenza si intende pertanto che, al momento dell'immissione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio, sono utilizzati tutti i mezzi tecnici disponibili conformemente allo stato dell'arte generalmente riconosciuto per garantire che l'output del sistema di IA sia interpretabile dal fornitore e dall'utente. L'utente è in grado di comprendere e utilizzare adeguatamente il sistema di IA avendo una conoscenza generale del funzionamento del sistema di IA e dei dati trattati, il che gli consente di spiegare le decisioni adottate dal sistema di IA alla persona interessata a norma dell'articolo 68, lettera c). |
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I sistemi di IA ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l'uso in un formato digitale o non digitale appropriato, che comprendono informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti. |
2. I sistemi di IA ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l'uso comprensibili in un formato digitale appropriato o rese altrimenti disponibili su un supporto durevole , che comprendono informazioni concise, corrette , chiare e per quanto possibile complete che agevolino il funzionamento e la manutenzione del sistema di IA, sostengano il processo decisionale informato degli utenti e siano ragionevolmente pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti. |
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 specificano: |
3. Per conseguire i risultati di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 2 specificano: |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera d — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b — punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b — punto v
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, i fornitori e gli utenti garantiscono un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter. |
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui il sistema di IA è in uso. |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da essere efficacemente supervisionati da persone fisiche in misura proporzionale ai rischi associati a tali sistemi. Le persone fisiche incaricate di garantire la sorveglianza umana dispongono di un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter nonché del sostegno e dell'autorità necessari per esercitare tale funzione, durante il periodo in cui il sistema di IA è in uso e per consentire indagini approfondite a seguito di un incidente . |
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare quando tali rischi persistono nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui al presente capo. |
2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali o l'ambiente che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare quando tali rischi persistono nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui al presente capo e qualora le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato da parte di sistemi di IA producano effetti giuridici o altrimenti significativi sulle persone o sui gruppi di persone sui quali il sistema deve essere utilizzato . |
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La sorveglianza umana è garantita mediante almeno una delle seguenti misure: |
3. La sorveglianza umana tiene conto dei rischi specifici, del livello di automazione e del contesto del sistema di IA ed è garantita mediante almeno una delle seguenti tipologie di misure: |
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le misure di cui al paragrafo 3 consentono le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana: |
4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 3, il sistema di IA ad alto rischio è fornito all'utente in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità di svolgere le seguenti azioni, ove opportuno e proporzionato alle circostanze : |
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 sono tali da garantire che, inoltre, l'utente non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che essa non sia stata verificata e confermata da almeno due persone fisiche. |
5. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 sono tali da garantire che, inoltre, l'utente non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che essa non sia stata verificata e confermata da almeno due persone fisiche che dispongono delle competenze, della formazione e dell'autorità necessarie . |
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da conseguire, alla luce della loro finalità prevista, un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza e da operare in modo coerente con tali aspetti durante tutto il loro ciclo di vita. |
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati secondo il principio della sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Alla luce della loro finalità prevista, dovrebbero conseguire un adeguato livello di accuratezza, robustezza , sicurezza, e cibersicurezza e operare in modo coerente con tali aspetti durante tutto il loro ciclo di vita. Il rispetto di tali requisiti include l'attuazione di misure conformi allo stato dell'arte, secondo lo specifico segmento di mercato o campo di applicazione. |
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per affrontare gli aspetti tecnici relativi alle modalità di misurazione dei livelli adeguati di accuratezza e robustezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IA riunisce le autorità nazionali di metrologia e analisi comparativa e fornisce orientamenti non vincolanti in materia, come stabilito all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a). |
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Per affrontare eventuali questioni emergenti nel mercato interno per quanto riguarda la cibersicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) è associata al comitato europeo per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b). |
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono dichiarati nelle istruzioni per l'uso che accompagnano il sistema. |
2. I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono dichiarati nelle istruzioni per l'uso che accompagnano il sistema. Il linguaggio utilizzato è chiaro, privo di malintesi o di affermazioni fuorvianti. |
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti per quanto riguarda errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro interazione con persone fisiche o altri sistemi. |
Sono adottate misure tecniche e organizzative per garantire che i sistemi di IA ad alto rischio siano quanto più possibile resilienti per quanto riguarda errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro interazione con persone fisiche o altri sistemi. |
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La robustezza dei sistemi di IA ad alto rischio può essere conseguita mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che possono includere piani di backup o fail-safe. |
La robustezza dei sistemi di IA ad alto rischio può essere conseguita dal fornitore appropriato attraverso gli input dell'utente, ove necessario, mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che possono includere piani di backup o fail-safe. |
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi di IA ad alto rischio che proseguono il loro apprendimento dopo essere stati immessi sul mercato o messi in servizio sono sviluppati in modo tale da garantire che gli output potenzialmente distorti a causa dell'utilizzo di output come input per operazioni future («circuiti di feedback», feedback loops) siano oggetto di adeguate misure di attenuazione. |
I sistemi di IA ad alto rischio che proseguono il loro apprendimento dopo essere stati immessi sul mercato o messi in servizio sono sviluppati in modo tale da garantire che gli output potenzialmente distorti che influenzano gli input per operazioni future («circuiti di feedback», feedback loops) e la manipolazione dannosa degli input utilizzati nell'apprendimento durante il funzionamento siano oggetto di adeguate misure di attenuazione. |
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema. |
I sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso , il comportamento, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema. |
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell'IA includono, ove opportuno, misure volte a prevenire e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento («avvelenamento dei dati», data poisoning), gli input progettati in modo da far sì che il modello commetta un errore («esempi antagonistici», adversarial examples) o i difetti del modello. |
Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell'IA includono, ove opportuno, misure volte a prevenire , accertare, rispondere, risolvere e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento («avvelenamento dei dati», data poisoning) o i componenti preaddestrati utilizzati nell'addestramento («avvelenamento dei modelli», model poisoning) , gli input progettati in modo da far sì che il modello commetta un errore («esempi antagonistici», adversarial examples o «evasione dal modello», model evasion ) , gli attacchi alla riservatezza o i difetti del modello , che potrebbero condurre a decisioni dannose . |
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Titolo III — Capo 3 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
OBBLIGHI DEI FORNITORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO e di altre parti |
OBBLIGHI DEI FORNITORI E DEGLI OPERATORI DEI SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO E DI ALTRE PARTI |
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 16 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio |
Obblighi dei fornitori e degli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono di un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno i seguenti aspetti: |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio predispongono un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Esso è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure o istruzioni scritte e può essere integrato all'interno di un sistema di gestione della qualità esistente conformemente agli atti legislativi dell'Unione. Esso comprende almeno i seguenti aspetti: |
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore. |
2. L'attuazione degli aspetti di cui al paragrafo 1 è proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione del fornitore. I fornitori rispettano, in ogni caso, il grado di rigore e il livello di protezione necessari per garantire la conformità dei loro sistemi di IA al presente regolamento. |
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 18 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obbligo di redigere la documentazione tecnica |
soppresso |
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio redigono la documentazione tecnica di cui all'articolo 11 in conformità all'allegato IV. |
soppresso |
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fornitori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE mantengono la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
soppresso |
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 19 |
soppresso |
Valutazione della conformità |
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1. I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. Se in seguito a tale valutazione i sistemi di IA risultano conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE di conformità a norma dell'articolo 49. |
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2. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettera b), immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, la valutazione della conformità è effettuata nell'ambito della procedura di cui agli articoli da 97 a 101 di tale direttiva. |
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Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo in virtù di un accordo contrattuale con l'utente o in forza di legge . I log sono conservati per un periodo adeguato alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio e degli obblighi giuridici applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale . |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo. Fatto salvo il diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i log sono conservati per un periodo minimo di sei mesi. Il periodo di conservazione è conforme alle norme del settore e adeguato alla finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 21 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio in questione e, ove applicabile, il rappresentante autorizzato e gli importatori. |
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo , disattivarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. |
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Nei casi di cui al primo comma, i fornitori informano immediatamente: |
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Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 21 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I fornitori informano inoltre il rappresentante autorizzato, se ne è stato nominato uno a norma dell'articolo 25, e l'organismo notificato, se è stato necessario sottoporre il sistema di IA ad alto rischio a una valutazione della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43. Se del caso, indagano anche sulle cause in collaborazione con l'operatore. |
Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, e tale rischio sia noto al fornitore del sistema, tale fornitore informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il sistema e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio, in particolare in merito alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. |
Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, e il fornitore del sistema ne venga a conoscenza , tale fornitore informa immediatamente le autorità nazionali di controllo degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il sistema e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio, in particolare in merito alla natura della non conformità e alle eventuali misure correttive pertinenti adottate. |
Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nei casi di cui al primo comma, i fornitori del sistema di IA ad alto rischio informano immediatamente: |
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Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I fornitori informano inoltre il rappresentante autorizzato, se ne è stato nominato uno a norma dell'articolo 25. |
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 23 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione con le autorità competenti |
Cooperazione con le autorità competenti , l'ufficio e la Commissione |
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 23 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, su richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, in una lingua ufficiale dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fornitori forniscono a tale autorità l'accesso ai log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo in virtù di un accordo contrattuale con l'utente o in forza di legge. |
I fornitori e, ove applicabile, gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente o, se del caso, dell'ufficio per l'IA o della Commissione , forniscono a tali entità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, in una lingua ufficiale dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 364
Proposta di regolamento
Articolo 23 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente o, se del caso, della Commissione, i fornitori e, ove applicabile, gli operatori forniscono inoltre all'autorità nazionale competente che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, a seconda dei casi, l'accesso ai log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo. |
Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 23 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualsiasi informazione ottenuta da un'autorità nazionale competente o dalla Commissione conformemente alle disposizioni del presente articolo è considerata segreto commerciale ed è trattata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 70. |
Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di mettere a disposizione i propri sistemi sul mercato dell'Unione, qualora non possa essere identificato un importatore, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione. |
1. Prima di mettere a disposizione i propri sistemi sul mercato dell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione. |
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il rappresentante autorizzato risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui hanno luogo le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c ter). |
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il fornitore conferisce al proprio rappresentante autorizzato i poteri e le risorse necessari per adempiere i suoi compiti a norma del presente regolamento. |
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i seguenti compiti: |
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una delle lingue ufficiali dell'istituzione dell'Unione stabilita dall'autorità nazionale competente. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire soltanto i seguenti compiti: |
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il rappresentante autorizzato è designato come interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, in particolare dell'autorità nazionale di controllo o delle autorità nazionali competenti, per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento. |
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivo di ritenere che il fornitore agisca in modo contrario agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento. In tal caso, informa immediatamente l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui è stabilito e, se del caso, l'organismo notificato pertinente, della cessazione del mandato e dei relativi motivi. |
Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, gli importatori di tale sistema garantiscono che: |
1. Prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, gli importatori di tale sistema garantiscono che sia conforme al presente regolamento, provvedendo affinché : |
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme al presente regolamento, un importatore non lo immette sul mercato fino a quando tale sistema di IA non sia stato reso conforme. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, l'importatore ne informa il fornitore del sistema di IA e le autorità di vigilanza del mercato. |
2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme al presente regolamento, sia contraffatto o accompagnato da una documentazione falsificata, un importatore non lo immette sul mercato fino a quando tale sistema di IA non sia stato reso conforme. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, l'importatore ne informa il fornitore del sistema di IA e le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. |
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul sistema di IA ad alto rischio e sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento , ove applicabile . |
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli importatori forniscono all'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo in una lingua che può essere compresa facilmente da tale autorità nazionale competente , compreso l'accesso ai log generati automaticamente dal sistema di IA ad alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del fornitore in virtù di un accordo contrattuale con l'utente o in forza di legge . Essi cooperano inoltre con tali autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa dall'autorità nazionale competente in relazione a tale sistema. |
5. Gli importatori forniscono all'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo in una lingua che può essere compresa facilmente da tale autorità, compreso l'accesso ai log generati automaticamente dal sistema di IA ad alto rischio nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del fornitore conformemente all'articolo 20 . |
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli importatori cooperano con l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi azione intrapresa da tale autorità per ridurre e attenuare i rischi presentati dal sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i distributori verificano che il sistema di IA ad alto rischio rechi la necessaria marcatura CE di conformità, che sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni per l'uso necessarie e che il fornitore e l'importatore del sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato gli obblighi di cui al presente regolamento. |
1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i distributori verificano che il sistema di IA ad alto rischio rechi la necessaria marcatura CE di conformità, che sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni per l'uso necessarie e che il fornitore e l'importatore del sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato i loro obblighi di cui al presente regolamento , rispettivamente all'articolo 16 e all'articolo 26, paragrafo 3 . |
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, un distributore non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando tale sistema di IA ad alto rischio non sia stato reso conforme a tali requisiti. Inoltre, qualora il sistema presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, il distributore ne informa il fornitore o l'importatore del sistema, a seconda dei casi. |
2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere , sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, un distributore non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando tale sistema di IA ad alto rischio non sia stato reso conforme a tali requisiti. Inoltre, qualora il sistema presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, il distributore ne informa il fornitore o l'importatore del sistema e la pertinente autorità nazionale competente , a seconda dei casi. |
Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Un distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo adotta le misure correttive necessarie per rendere tale sistema conforme a tali requisiti, ritirarlo o richiamarlo o garantisce che il fornitore, l'importatore o qualsiasi operatore pertinente, a seconda dei casi, adotti tali misure correttive. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo il prodotto a disposizione, fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali misure correttive adottate. |
4. Un distributore che ritiene o ha motivo di ritenere , sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo adotta le misure correttive necessarie per rendere tale sistema conforme a tali requisiti, ritirarlo o richiamarlo o garantisce che il fornitore, l'importatore o qualsiasi operatore pertinente, a seconda dei casi, adotti tali misure correttive. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, il distributore ne informa immediatamente il fornitore o l'importatore del sistema e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo il prodotto a disposizione, fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali misure correttive adottate. |
Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori di sistemi di IA ad alto rischio forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un sistema ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. I distributori cooperano inoltre con tale autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura adottata da tale autorità. |
5. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori di sistemi di IA ad alto rischio forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso o a loro disposizione, in conformità degli obblighi dei distributori di cui al paragrafo 1, che sono necessarie per dimostrare la conformità di un sistema ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. |
Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. I distributori cooperano con le autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi azione intrapresa da dette autorità per ridurre e attenuare i rischi rappresentati dai sistemi di IA ad alto rischio. |
Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 28 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi di distributori, importatori, utenti e altri terzi |
Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA di fornitori, distributori, importatori, operatori o altri terzi |
Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi distributore, importatore, utente o altro terzo è considerato un fornitore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fornitore a norma dell'articolo 16, nelle circostanze seguenti: |
1. Qualsiasi distributore, importatore, operatore o altro terzo è considerato un fornitore di un sistema di IA ad alto rischio ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fornitore a norma dell'articolo 16, nelle circostanze seguenti: |
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, lettera b ) o c ), il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA ad alto rischio non è più considerato un fornitore ai fini del presente regolamento. |
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, lettera da a ) a b bis ), il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA ad alto rischio non è più considerato un fornitore di quel determinato sistema di IA ai fini del presente regolamento. Tale ex fornitore fornisce al nuovo fornitore la documentazione tecnica e tutte le altre capacità informative pertinenti e ragionevolmente attese dal sistema di IA, l'accesso tecnico o assistenza di altro tipo basata sullo stato dell'arte generalmente riconosciuto che sono necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. |
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Il presente paragrafo si applica anche ai fornitori di modelli di base quali definiti all'articolo 3 quando il modello di base è direttamente integrato in un sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio e il terzo che fornisce strumenti, servizi, componenti o processi utilizzati o integrati nel sistema di IA ad alto rischio precisano, mediante accordo scritto, le informazioni, le capacità, l'accesso tecnico e o assistenza di altro tipo, sulla base dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, che il terzo è tenuto a fornire per permettere al fornitore del sistema di IA ad alto rischio di adempiere pienamente agli obblighi di cui al presente regolamento. |
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La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti tra i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio e i terzi che forniscono strumenti, servizi, componenti o processi utilizzati o integrati in sistemi di IA ad alto rischio, al fine di assistere entrambe le parti nell'elaborazione e nella negoziazione di contratti con diritti e obblighi contrattuali equilibrati, in linea con il grado di controllo di ciascuna parte. Nell'elaborare clausole contrattuali tipo non vincolanti, la Commissione tiene conto dei possibili requisiti contrattuali applicabili in determinati settori o casi commerciali. Le clausole contrattuali non vincolanti sono pubblicate e disponibili gratuitamente in un formato elettronico facilmente utilizzabile sul sito web dell'ufficio per l'IA. |
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Ai fini del presente articolo, i segreti commerciali sono preservati e sono comunicati soltanto a condizione che siano preventivamente adottate tutte le misure specifiche necessarie, conformemente alla direttiva UE 2016/943, per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. All'occorrenza possono essere concordate opportune disposizioni tecniche e organizzative per tutelare i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali. |
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 bis |
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Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a una PMI o start-up |
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1. Una clausola contrattuale relativa alla fornitura di strumenti, servizi, componenti o processi utilizzati o integrati in un sistema di IA ad alto rischio o ai mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione dei relativi obblighi imposti unilateralmente da un'impresa a una PMI o start-up non è vincolante per quest'ultima impresa se è abusiva. |
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2. Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente. |
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3. Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale da compromettere oggettivamente la capacità della parte cui la clausola è stata imposta unilateralmente di tutelare il suo legittimo interesse commerciale per le informazioni in questione o se il suo utilizzo si discosta gravemente dalle buone prassi commerciali nella fornitura di strumenti, servizi, componenti o processi che sono utilizzati o integrati in un sistema di IA ad alto rischio, in contrasto con la buona fede e la lealtà, o crea un sostanziale squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali. Una clausola contrattuale è abusiva anche se ha l'effetto di trasferire tra le parti contrattuali le sanzioni di cui all'articolo 71 o le relative spese di contenzioso di cui all'articolo 71, paragrafo 8. |
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4. Una clausola contrattuale è abusiva ai fini del presente articolo se ha per oggetto o effetto di: |
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5. Una clausola contrattuale è ritenuta imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo se è stata inserita da una parte contraente senza che l'altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Alla parte contraente che ha inserito una clausola contrattuale incombe l'onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. |
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6. Se la clausola contrattuale abusiva è scindibile dalle altre clausole contrattuali, le clausole rimanenti mantengono carattere vincolante. La parte che ha stabilito la clausola controversa non può sostenere che si tratta di una clausola abusiva. |
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7. Il presente articolo si applica a tutti i nuovi contratti entrati in vigore dopo … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le imprese riesaminano gli obblighi contrattuali esistenti soggetti al presente regolamento entro … [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
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8. Data la rapidità con cui si verificano le innovazioni sui mercati, l'elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all'articolo 28 bis è riesaminato periodicamente dalla Commissione e, se necessario, è aggiornato alla luce delle nuove prassi commerciali. |
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 ter |
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Obblighi del fornitore di un modello di base |
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1. Un fornitore di un modello di base, prima di metterlo a disposizione sul mercato o di metterlo in servizio, garantisce che sia conforme ai requisiti previsti dal presente articolo, a prescindere dal fatto che sia fornito come modello autonomo o integrato in un sistema di IA o in un prodotto, o fornito su licenza gratuita e open source, come servizio, nonché altri canali di distribuzione. |
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2. Ai fini del paragrafo 1 il fornitore di un modello di base: |
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Nel soddisfare tali requisiti si tiene conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, anche come indicato nelle pertinenti norme armonizzate o nelle specifiche comuni, nonché dei più recenti metodi di valutazione e misurazione, rispecchiati in particolare negli orientamenti e nelle capacità di analisi comparativa di cui all'articolo 58 bis; |
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3. Per un periodo che si conclude 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sistema di IA i fornitori dei modelli di base tengono la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2, lettera e), a disposizione delle autorità nazionali competenti. |
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4. Inoltre, i fornitori di modelli di base utilizzati nei sistemi di IA destinati espressamente a generare, con diversi livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video («IA generativa») e i fornitori specializzati nella trasformazione di un modello di base in un sistema di IA generativa: |
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Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio usano tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 2 e 5. |
1. Gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio adottano idonee misure tecniche e organizzative per garantire di utilizzare tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 2 e 5. |
Emendamento 401
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nella misura in cui esercitano un controllo sul sistema di IA ad alto rischio, gli operatori: |
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Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicati gli altri obblighi degli utenti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la discrezionalità dell'utente nell'organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore. |
2. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis lasciano impregiudicati gli altri obblighi degli operatori previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la discrezionalità dell'operatore nell'organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore. |
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, nella misura in cui esercita il controllo sui dati di input, l'utente garantisce che tali dati di input siano pertinenti alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. |
3. Fatto salvo i paragrafi 1 e 1 bis , nella misura in cui esercita il controllo sui dati di input, l'operatore garantisce che tali dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli utenti monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base delle istruzioni per l'uso. Se hanno motivo di ritenere che l'uso in conformità alle istruzioni per l'uso possa far sì che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, ne informano il fornitore o il distributore e sospendono l'uso del sistema. Essi informano inoltre il fornitore o il distributore qualora abbiano individuato un incidente grave o un malfunzionamento ai sensi dell'articolo 62 e interrompono l'uso del sistema di IA. Nel caso in cui l'utente non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica mutatis mutandis l'articolo 62. |
4. Gli operatori monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base delle istruzioni per l'uso e, se del caso, informano i fornitori a tale riguardo conformemente all'articolo 61 . Se hanno motivo di ritenere che l'uso in conformità alle istruzioni per l'uso possa far sì che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, ne informano senza indebito ritardo il fornitore o il distributore e le competenti autorità nazionali di controllo e sospendono l'uso del sistema. Essi informano immediatamente inoltre , in primo luogo, il fornitore e, successivamente, l'importatore o il distributore e le competenti autorità nazionali di controllo qualora abbiano individuato un incidente grave o un malfunzionamento ai sensi dell'articolo 62 e interrompono l'uso del sistema di IA. Nel caso in cui l'operatore non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica mutatis mutandis l'articolo 62. |
Emendamento 405
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per gli utenti che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, l'obbligo di cui al primo comma si considera soddisfatto se sono rispettate le regole sui dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
Per gli operatori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, l'obbligo di cui al primo comma si considera soddisfatto se sono rispettate le regole sui dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
Emendamento 406
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo. I log sono conservati per un periodo adeguato alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio e degli obblighi giuridici applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale . |
5. Gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo e sono necessari per garantire e dimostrare la conformità al presente regolamento, per audit ex post di qualsiasi malfunzionamento, incidente o uso improprio ragionevolmente prevedibili del sistema, o per garantire e monitorare il corretto funzionamento del sistema durante il suo intero ciclo di vita . Fatto salvo il diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i log sono conservati per un periodo minimo di sei mesi. Il periodo di conservazione è conforme alle norme del settore e adeguato alla finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli utenti che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE mantengono i log nell'ambito della documentazione riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
Gli operatori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE mantengono i log nell'ambito della documentazione riguardante i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna di cui all'articolo 74 di tale direttiva. |
Emendamento 408
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, gli operatori consultano i rappresentanti dei lavoratori allo scopo di trovare un accordo a norma della direttiva 2002/14/CE e informano i dipendenti interessati che saranno soggetti al sistema. |
Emendamento 409
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio che sono autorità pubbliche o istituzioni, organi e organismi o imprese di cui all'articolo 51, paragrafo 1bis, lettera b), dell'Unione adempiono agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 51. |
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 per adempiere al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, ove applicabile . |
6. Ove applicabile, gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 per adempiere al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, di cui si pubblica una sintesi tenendo conto dell'impiego specifico e del contesto specifico in cui il sistema di IA deve operare . Gli operatori possono ritornare in parte a tali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per adempiere ad alcuni degli obblighi di cui al presente articolo, nella misura in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati rispetta tali obblighi. |
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Fatto salvo l'articolo 52, gli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche, informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Tale informazione la finalità prevista e il tipo di decisioni adottate. L'operatore informa inoltre la persona fisica del suo diritto alla spiegazione di cui all'articolo 68 quater. |
Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Gli operatori cooperano con le autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi azione intrapresa da dette autorità in relazione al sistema ad alto rischio ai fini dell'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 413
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 29 bis |
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Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio |
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Prima di mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio quale definito all'articolo 6, paragrafo 2, ad eccezione dei sistemi di IA destinati ad essere utilizzati nel settore 2 dell'allegato III, gli operatori effettuano una valutazione dell'impatto dei sistemi nel contesto specifico di impiego. Tale valutazione comprende, almeno, i seguenti elementi: |
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2. Qualora non possa essere individuato un piano dettagliato per attenuare i rischi identificati nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1, l'operatore si astiene dal mettere in servizio il sistema di IA ad alto rischio e informa senza indebito ritardo il fornitore e l'autorità nazionale di controllo. Le autorità nazionali di controllo, a norma degli articoli 65 e 67, tengono conto di tali informazioni quando conducono indagini sui sistemi che presentano un rischio a livello nazionale. |
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3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica al nuovo uso del sistema di IA ad alto rischio. L'operatore può, in casi analoghi, ispirarsi da una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali effettuata in precedenza o da una valutazione esistente effettuata dai fornitori. Se, durante l'uso del sistema di IA ad alto rischio, ritiene che non siano più soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, l'operatore effettua una nuova valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. |
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4. Nel corso della valutazione d'impatto, l'operatore, ad eccezione delle PMI, informa l'autorità nazionale di controllo e i pertinenti portatori di interessi e coinvolge, nella misura del possibile, i rappresentanti delle persone o dei gruppi di persone suscettibili di essere interessate dal sistema di IA ad alto rischio, individuati al paragrafo 1, compresi, tra l'altro: gli organismi per la parità, le agenzie di protezione dei consumatori, le parti sociali e le agenzie di protezione dei dati, al fine di ricevere un contributo alla valutazione d'impatto. Per ricevere una risposta degli organismi l'operatore concede un periodo di sei settimane. Le PMI possono applicare le disposizioni di cui al presente paragrafo su base volontaria. |
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Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, le autorità pubbliche possono essere esentate da tali obblighi. |
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5. L'operatore che è un'autorità pubblica o un'impresa di cui all'articolo 51, paragrafo 1 bis, lettera b, pubblica una sintesi dei risultati della valutazione d'impatto nell'ambito della registrazione dell'uso ai sensi dell'obbligo di cui all'articolo 51, paragrafo 2. |
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6. Qualora all'operatore sia già stato richiesto di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 è condotta insieme alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è pubblicata come addendum. |
Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità di notifica responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. |
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità di notifica responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Tali procedure sono sviluppate nell'ambito della collaborazione tra le autorità di notifica di tutti gli Stati membri. |
Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le autorità di notifica dispongono di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti. |
7. Le autorità di notifica dispongono di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti. Se del caso, il personale competente possiede le competenze necessarie, ad esempio una laurea in un settore giuridico appropriato, ai fini del controllo dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le autorità di notifica si accertano che le valutazioni della conformità siano effettuate in modo proporzionato, evitando oneri inutili per i fornitori, e che gli organismi notificati svolgano le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema di IA in questione. |
8. Le autorità di notifica si accertano che le valutazioni della conformità siano effettuate in modo proporzionato e tempestivo , evitando oneri inutili per i fornitori, e che gli organismi notificati svolgano le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema di IA in questione. Si presta particolare attenzione alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le microimprese e le piccole imprese quali definite nell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 33. |
1. Le autorità di notifica notificano solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 33. |
Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di notifica notificano la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. |
2. Le autorità di notifica notificano la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione , di ciascun organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 . |
Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle tecnologie di intelligenza artificiale interessate. |
3. La notifica di cui al paragrafo 2 include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle tecnologie di intelligenza artificiale interessate , nonché la relativa attestazione di competenza . |
Emendamento 420
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro un mese dalla notifica. |
4. L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla convalida della notifica , qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica qualora essa includa le prove documentali di cui all'articolo 31, paragrafo 3 . |
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Se sono sollevate obiezioni, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri pertinenti e l'organismo di valutazione della conformità. In seguito a tale consultazione la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata o meno. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'organismo di valutazione della conformità pertinente. |
Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi preposti alla valutazione di conformità. |
Emendamento 423
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli organismi notificati soddisfano i requisiti organizzativi, di gestione della qualità e relativi alle risorse e ai processi necessari all'assolvimento dei loro compiti. |
2. Gli organismi notificati soddisfano i requisiti organizzativi, di gestione della qualità e relativi alle risorse e ai processi necessari all'assolvimento dei loro compiti , nonché i requisiti minimi di cibersicurezza stabiliti per gli enti della pubblica amministrazione identificati come operatori di servizi essenziali a norma della direttiva (UE) 2022/2555 . |
Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli organismi notificati sono indipendenti dal fornitore di un sistema di IA ad alto rischio in relazione al quale svolgono attività di valutazione della conformità. Gli organismi notificati sono inoltre indipendenti da qualsiasi altro operatore avente un interesse economico nel sistema di IA ad alto rischio oggetto della valutazione, nonché da eventuali concorrenti del fornitore. |
4. Gli organismi notificati sono indipendenti dal fornitore di un sistema di IA ad alto rischio in relazione al quale svolgono attività di valutazione della conformità. Gli organismi notificati sono inoltre indipendenti da qualsiasi altro operatore avente un interesse economico nel sistema di IA ad alto rischio oggetto della valutazione, nonché da eventuali concorrenti del fornitore. Ciò non preclude l'uso dei sistemi di IA valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali sistemi per scopi privati. |
Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La valutazione della conformità a norma del paragrafo 1 è effettuata dai dipendenti di organismi notificati che non hanno prestato nessun altro servizio connesso alla questione valutata diverso dalla valutazione della conformità al fornitore di un sistema di IA ad alto rischio né a persone giuridiche collegate a tale fornitore nei 12 mesi precedenti la valutazione e si sono impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della valutazione. |
Emendamento 426
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli organismi notificati dispongono di procedure documentate per garantire che il loro personale, i loro comitati, affiliate, subappaltatori e qualsiasi altra organizzazione associata o il personale di organismi esterni rispettino la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nello svolgimento delle attività di valutazione della conformità, salvo quando la legge ne prescriva la divulgazione. Il personale degli organismi notificati è tenuto a osservare il segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, tranne che nei confronti delle autorità di notifica dello Stato membro in cui svolge le sue attività. |
6. Gli organismi notificati dispongono di procedure documentate per garantire che il loro personale, i loro comitati, affiliate, subappaltatori e qualsiasi altra organizzazione associata o il personale di organismi esterni rispettino la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nello svolgimento delle attività di valutazione della conformità, salvo quando la legge ne prescriva la divulgazione. Il personale degli organismi notificati è tenuto a osservare il segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, tranne che nei confronti delle autorità di notifica dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Qualsiasi informazione e documentazione ottenuta dagli organismi notificati a norma delle disposizioni del presente articolo è trattata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 70. |
Emendamento 427
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. |
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. Gli organismi notificati mettono a disposizione del pubblico un elenco delle loro affiliate. |
Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento. |
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento. |
Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 35 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Numeri di identificazione e liste di organismi notificati designati a norma del presente regolamento |
Numeri di identificazione e liste di organismi notificati |
Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora un'autorità di notifica sospetti o sia stata informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità indaga senza ritardo sulla questione con la massima diligenza. In tale contesto, essa informa l'organismo notificato interessato in merito alle obiezioni sollevate e gli dà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Se l'autorità di notifica conclude che l'organismo notificato su cui ha condotto le indagini non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell'inadempimento. Essa inoltre ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. |
1. Qualora un'autorità di notifica sospetti o sia stata informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità indaga senza ritardo sulla questione con la massima diligenza. In tale contesto, essa informa l'organismo notificato interessato in merito alle obiezioni sollevate e gli dà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Se l'autorità di notifica conclude che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell'inadempimento. Essa inoltre ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. |
Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano tenute a disposizione delle autorità di notifica responsabili, su loro richiesta. |
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano tenute a disposizione delle autorità di notifica responsabili, nonché dell'autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta. |
Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della conformità di un organismo notificato ai requisiti di cui all'articolo 33 . |
1. Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della competenza di un organismo notificato o della continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità applicabili . |
Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica dell'organismo notificato interessato. |
2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo notificato interessato. |
Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione provvede affinché tutte le informazioni riservate ottenute nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano trattate in maniera riservata. |
3. La Commissione provvede affinché tutte le informazioni sensibili ottenute nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano trattate in maniera riservata. |
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 , adotta una decisione motivata con cui chiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie, compreso il ritiro della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica , informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie compresa la sospensione o il ritiro della notifica. Se lo Stato membro non intraprende le azioni correttive necessarie, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere, limitare o ritirare la designazione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
Emendamento 436
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori prassi tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. |
Emendamento 437
Proposta di regolamento
Articolo 40 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi di IA ad alto rischio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui al capo 2 del presente titolo, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme. |
I sistemi di IA ad alto rischio e i modelli di base che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui al capo 2 del presente titolo o all'articolo 28 bis , nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme. |
Emendamento 438
Proposta di regolamento
Articolo 40 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione presenta richieste di normazione che contemplano tutti i requisiti del presente regolamento conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 entro … [due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. In sede di preparazione della richiesta di normazione, la Commissione consulta l'ufficio per l'IA e il forum consultivo. |
Emendamento 439
Proposta di regolamento
Articolo 40 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel presentare una richiesta di normazione alle organizzazioni europee di normazione, la Commissione specifica che le norme devono essere coerenti, anche con il diritto settoriale di cui all'allegato II, e volte a garantire che i sistemi di IA o i modelli di base immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione soddisfino i pertinenti requisiti di cui al presente regolamento. |
Emendamento 440
Proposta di regolamento
Articolo 40 — comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli attori coinvolti nel processo di normazione tengono conto dei principi generali per un'IA affidabile di cui all'articolo 4, lettera a), cercano di promuovere gli investimenti e l'innovazione nell'IA nonché la competitività e la crescita del mercato dell'Unione e contribuiscono a intensificare la cooperazione globale in materia di normazione e a tenere conto delle norme internazionali esistenti nel settore dell'IA che sono coerenti con i valori, i diritti e gli interessi fondamentali dell'Unione nonché garantiscono una rappresentanza equilibrata degli interessi e l'effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi coinvolti a norma degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
Emendamento 441
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora non esistano norme armonizzate di cui all'articolo 40 o la Commissione ritenga che le norme armonizzate pertinenti siano insufficienti o che vi sia la necessità di rispondere a specifiche preoccupazioni in materia di sicurezza o di diritti fondamentali, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare specifiche comuni in relazione ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 442
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e previa consultazione dell'ufficio per l'IA e del foro consultivo per l'IA, può adottare specifiche comuni riguardo ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo o all'articolo 28 ter se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
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Emendamento 443
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Ove la Commissione ritenga necessario venire incontro a determinate preoccupazioni in materia di diritti fondamentali, le specifiche comuni adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1 bis trattano anche tali preoccupazioni specifiche in materia di diritti fondamentali. |
Emendamento 444
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quater. La Commissione elabora specifiche comuni per la metodologia intesa ad adempiere all'obbligo di comunicazione e documentazione sul consumo di energia e di risorse durante lo sviluppo, l'addestramento e la diffusione del sistema di IA ad alto rischio. |
Emendamento 445
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel preparare le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri dei pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione. |
2. Durante l'intero processo di elaborazione delle specifiche comuni di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter , la Commissione consulta regolarmente l'ufficio per l'IA e il forum consultivo, le organizzazioni e gli organismi europei di normazione o i gruppi di esperti istituiti a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione , nonché altre parti interessate coinvolte . La Commissione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1 quater e motiva debitamente la sua decisione di ricorrere a specifiche comuni. |
|
Se intende adottare specifiche comuni a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo, la Commissione individua chiaramente anche le preoccupazioni specifiche in materia di diritti fondamentali da trattare. |
|
In sede di adozione di specifiche comuni a norma dei paragrafi 1 bis e 1 ter del presente articolo, la Commissione tiene conto del parere emesso dall'ufficio per l'IA di cui all'articolo 56 sexies, lettera b), del presente regolamento. Se decide di non seguire il parere dell'ufficio per l'IA, la Commissione ne fornisce una spiegazione motivata a quest'ultimo. |
Emendamento 446
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I sistemi di IA ad alto rischio conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 si presumono conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni. |
3. I sistemi di IA ad alto rischio conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter si presumono conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni. |
Emendamento 447
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un organismo europeo di normazione e proposta alla Commissione per la pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di cui ai paragrafi 1 e 1 ter, o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. |
Emendamento 448
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora non rispettino le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, i fornitori adottano soluzioni tecniche debitamente motivate che sono almeno equivalenti . |
4. Qualora non rispettino le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio adottano soluzioni tecniche debitamente motivate che soddisfano i requisiti di cui al capo II a un livello almeno equivalente . |
Emendamento 449
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Tenendo conto della loro finalità prevista, i sistemi di IA ad alto rischio che sono stati addestrati e sottoposti a prova con dati concernenti il contesto geografico, comportamentale e funzionale specifico all'interno del quale sono destinati a essere usati si presumono conformi al requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 4. |
1. Tenendo conto della loro finalità prevista, i sistemi di IA ad alto rischio che sono stati addestrati e sottoposti a prova con dati concernenti il contesto geografico, comportamentale , contestuale e funzionale specifico all'interno del quale sono destinati a essere usati si presumono conformi ai rispettivi requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4. |
Emendamento 450
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, se ha applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 40 o, ove applicabile, le specifiche comuni di cui all'articolo 41 nel dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, il fornitore segue una delle procedure seguenti: |
1. Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, se ha applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 40 o, ove applicabile, le specifiche comuni di cui all'articolo 41 nel dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, il fornitore sceglie una delle procedure seguenti: |
Emendamento 451
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 452
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 453
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se non ha applicato o ha applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 40 nel dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, o se tali norme armonizzate non esistono e non sono disponibili le specifiche comuni di cui all'articolo 41, il fornitore segue la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII. |
Nel dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, il fornitore segue la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII nei seguenti casi: |
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Emendamento 454
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII, il fornitore può scegliere uno qualsiasi degli organismi notificati. Tuttavia, quando il sistema è destinato ad essere messo in servizio dalle autorità di contrasto, dalle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, nonché da istituzioni, organismi o agenzie dell'UE, l'autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 63, paragrafo 5 o 6, a seconda dei casi, agisce in qualità di organismo notificato. |
Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII, il fornitore può scegliere uno qualsiasi degli organismi notificati. Tuttavia, quando il sistema è destinato ad essere messo in servizio dalle autorità di contrasto, dalle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, nonché da istituzioni, organismi o agenzie dell'UE, l'autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 63, paragrafo 5 o 6, a seconda dei casi, agisce in qualità di organismo notificato. |
Emendamento 455
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I sistemi di IA ad alto rischio sono sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità dopo ogni modifica sostanziale, indipendentemente dal fatto che il sistema modificato sia destinato a essere ulteriormente distribuito o continui a essere usato dall'utente attuale. |
4. I sistemi di IA ad alto rischio che sono già stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità sono sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità dopo ogni modifica sostanziale, indipendentemente dal fatto che il sistema modificato sia destinato a essere ulteriormente distribuito o continui a essere usato dall'operatore attuale. |
Emendamento 456
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità da parte di terzi a norma del presente articolo si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI, riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni e alle dimensioni della loro quota di mercato. |
Emendamento 457
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare gli allegati VI e VII per introdurre elementi delle procedure di valutazione della conformità che divengano necessari alla luce del progresso tecnico. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare gli allegati VI e VII per introdurre elementi delle procedure di valutazione della conformità che divengano necessari alla luce del progresso tecnico. In sede di preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta l'ufficio per l'IA e le parti interessate coinvolte. |
Emendamento 458
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 per assoggettare i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti da 2 a 8, alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII o a parti di essa. La Commissione adotta tali atti delegati tenendo conto dell'efficacia della procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno di cui all'allegato VI nel prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali posti da tali sistemi, nonché della disponibilità di capacità e risorse adeguate tra gli organismi notificati. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 per assoggettare i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti da 2 a 8, alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VII o a parti di essa. La Commissione adotta tali atti delegati tenendo conto dell'efficacia della procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno di cui all'allegato VI nel prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali posti da tali sistemi, nonché della disponibilità di capacità e risorse adeguate tra gli organismi notificati. In sede di preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta l'ufficio per l'IA e le parti interessate coinvolte. |
Emendamento 459
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma dell'allegato VII sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione scelta dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato oppure in una lingua ufficiale dell'Unione altrimenti accettabile per l'organismo notificato. |
1. I certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma dell'allegato VII sono redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione scelte dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato oppure in una o più lingue ufficiali altrimenti accettabili per l'organismo notificato. |
Emendamento 460
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I certificati sono validi per il periodo in essi indicato, che non può superare i cinque anni. Su domanda del fornitore, la validità di un certificato può essere prorogata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a cinque anni, sulla base di una nuova valutazione secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
2. I certificati sono validi per il periodo in essi indicato, che non può superare i quattro anni. Su domanda del fornitore, la validità di un certificato può essere prorogata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a quattro anni, sulla base di una nuova valutazione secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
Emendamento 461
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora constati che il sistema di IA non soddisfa più i requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, l'organismo notificato , tenendo conto del principio di proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o impone limitazioni, a meno che la conformità a tali requisiti sia garantita mediante opportune misure correttive adottate dal fornitore del sistema entro un termine adeguato stabilito dall'organismo notificato. L'organismo notificato motiva la propria decisione. |
3. Qualora constati che il sistema di IA non soddisfa più i requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, l'organismo notificato sospende o ritira il certificato rilasciato o impone limitazioni, a meno che la conformità a tali requisiti sia garantita mediante opportune misure correttive adottate dal fornitore del sistema entro un termine adeguato stabilito dall'organismo notificato. L'organismo notificato motiva la propria decisione. |
Emendamento 462
Proposta di regolamento
Articolo 45 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati sia messa a disposizione delle parti aventi un interesse legittimo in tali decisioni. |
Gli Stati membri provvedono affinché una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati , anche sui certificati di conformità rilasciati, sia messa a disposizione delle parti aventi un interesse legittimo in tali decisioni. |
Emendamento 463
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ciascun organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti le stesse tecnologie di intelligenza artificiale informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità. |
3. Ciascun organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività simili di valutazione della conformità informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità. |
Emendamento 464
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 43, qualsiasi autorità di vigilanza del mercato può autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di specifici sistemi di IA ad alto rischio nel territorio dello Stato membro interessato, per motivi eccezionali di sicurezza pubblica o di protezione della vita e della salute delle persone e di protezione dell'ambiente e dei principali beni industriali e infrastrutturali . Tale autorizzazione è valida per un periodo di tempo limitato, mentre sono in corso le necessarie procedure di valutazione della conformità, e termina una volta completate tali procedure. Il completamento di tali procedure è effettuato senza indebito ritardo. |
1. In deroga all'articolo 43, qualsiasi autorità nazionale di controllo può chiedere a un'autorità giudiziaria di autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di specifici sistemi di IA ad alto rischio nel territorio dello Stato membro interessato, per motivi eccezionali di protezione della vita e della salute delle persone e di protezione dell'ambiente e delle infrastrutture critiche . Tale autorizzazione è valida per un periodo di tempo limitato, mentre sono in corso le necessarie procedure di valutazione della conformità, e termina una volta completate tali procedure. Il completamento di tali procedure è effettuato senza indebito ritardo. |
Emendamento 465
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata solo se l'autorità di vigilanza del mercato conclude che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. L'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1. |
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata solo se l'autorità nazionale di controllo e l'autorità giudiziaria concludono che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. L'autorità nazionale di controllo informa la Commissione , l'ufficio per l'IA e gli altri Stati membri di eventuali richieste presentate e successive autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 466
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 2, né gli Stati membri né la Commissione sollevano obiezioni in merito a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in conformità al paragrafo 1, tale autorizzazione è considerata giustificata. |
3. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 2, né gli Stati membri né la Commissione sollevano obiezioni in merito alla richiesta dell'autorità nazionale di controllo relativa a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro in conformità al paragrafo 1, tale autorizzazione è considerata giustificata. |
Emendamento 467
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, uno Stato membro solleva obiezioni in merito a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che l'autorizzazione sia contraria al diritto dell'Unione o che la conclusione degli Stati membri riguardante la conformità del sistema di cui al paragrafo 2 sia infondata, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con lo Stato membro interessato; l'operatore o gli operatori interessati sono consultati e hanno la possibilità di esprimere il loro parere. In seguito a tale consultazione la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata o meno. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'operatore o agli operatori pertinenti. |
4. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, uno Stato membro solleva obiezioni in merito a una richiesta formulata da un'autorità nazionale di controllo di un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che l'autorizzazione sia contraria al diritto dell'Unione o che la conclusione degli Stati membri riguardante la conformità del sistema di cui al paragrafo 2 sia infondata, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con lo Stato membro interessato e l'ufficio per l'IA ; l'operatore o gli operatori interessati sono consultati e hanno la possibilità di esprimere il loro parere. In seguito a tale consultazione la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata o meno. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'operatore o agli operatori pertinenti. |
Emendamento 468
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se l'autorizzazione è ritenuta ingiustificata, essa è ritirata dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato. |
5. Se l'autorizzazione è ritenuta ingiustificata, essa è ritirata dall'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato. |
Emendamento 469
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fornitore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun sistema di IA e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il sistema di IA per il quale è stata redatta. Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle pertinenti autorità nazionali competenti. |
1. Il fornitore compila una dichiarazione scritta di conformità UE leggibile meccanicamente fisica o elettronica per ciascun sistema di IA ad alto rischio e la tiene a disposizione dell'autorità nazionale di controllo e delle pertinenti autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato. Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è sottoposta all'autorità nazionale di controllo e alle pertinenti autorità nazionali competenti. |
Emendamento 470
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La dichiarazione di conformità UE attesta che il sistema di IA ad alto rischio in questione soddisfa i requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. La dichiarazione di conformità UE riporta come minimo le informazioni di cui all'allegato V ed è tradotta in una lingua o nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste dallo Stato membro nel quale il sistema di IA ad alto rischio è messo a disposizione. |
2. La dichiarazione di conformità UE attesta che il sistema di IA ad alto rischio in questione soddisfa i requisiti di cui al capo 2 del presente titolo. La dichiarazione di conformità UE riporta come minimo le informazioni di cui all'allegato V ed è tradotta in una lingua o nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste dallo Stato membro nel quale il sistema di IA ad alto rischio è immesso sul mercato o messo a disposizione. |
Emendamento 471
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora i sistemi di IA ad alto rischio siano soggetti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione che richiedano anch'esse una dichiarazione di conformità UE, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutte le normative dell'Unione applicabili al sistema di IA ad alto rischio. La dichiarazione contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa di armonizzazione dell'Unione cui si riferisce la dichiarazione. |
3. Qualora i sistemi di IA ad alto rischio siano soggetti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione che richiedano anch'esse una dichiarazione di conformità UE, può essere redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutte le normative dell'Unione applicabili al sistema di IA ad alto rischio. La dichiarazione contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa di armonizzazione dell'Unione cui si riferisce la dichiarazione. |
Emendamento 472
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V per introdurre elementi che si rendano necessari alla luce del progresso tecnico. |
5. Previa consultazione dell'ufficio per l'IA, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di aggiornare il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V per introdurre elementi che si rendano necessari alla luce del progresso tecnico. |
Emendamento 473
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La marcatura CE è apposta sul sistema di IA ad alto rischio in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del sistema di IA ad alto rischio, il marchio è apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi. |
1. La marcatura fisica CE è apposta sul sistema di IA ad alto rischio in modo visibile, leggibile e indelebile prima della sua immissione sul mercato . Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del sistema di IA ad alto rischio, il marchio è apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio di uso particolare. |
Emendamento 474
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Per i sistemi di IA ad alto rischio esclusivamente digitali è utilizzata una marcatura CE digitale soltanto se è facilmente accessibile attraverso l'interfaccia da cui si accede al sistema di IA o tramite un codice leggibile meccanicamente o altri mezzi elettronici facilmente accessibili. |
Emendamento 475
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ove applicabile, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 43. Il numero d'identificazione è inoltre indicato in tutto il materiale promozionale in cui si afferma che il sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti per la marcatura CE. |
3. Ove applicabile, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 43. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest'ultimo dal mandatario del fornitore. Il numero d'identificazione è inoltre indicato in tutto il materiale promozionale in cui si afferma che il sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti per la marcatura CE. |
Emendamento 476
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Se i sistemi di IA ad alto rischio sono disciplinati da altre normative dell'Unione che prevedono anch'esse l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che i sistemi di IA ad alto rischio soddisfano anche i requisiti delle altre normative in questione. |
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Articolo 50 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti: |
Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione dell'autorità nazionale di controllo e delle autorità nazionali competenti: |
Emendamento 478
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 60. |
Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 60 , conformemente all'articolo 60, paragrafo 2 . |
Emendamento 479
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, registrano l'uso di quel sistema di IA nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 60 le seguenti categorie di operatori: |
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Emendamento 480
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli operatori che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 bis hanno il diritto di registrare volontariamente l'uso di un sistema di IA ad alto rischio citata nell'articolo 6, paragrafo 2, nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 60. |
Emendamento 481
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Una registrazione aggiornata deve essere completata immediatamente dopo ogni modifica sostanziale. |
Emendamento 482
Proposta di regolamento
Titolo IV
Testo della Commissione |
Emendamento |
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER DETERMINATI SISTEMI DI IA |
OBBLIGHI DI TRASPARENZA |
Emendamento 483
Proposta di regolamento
Articolo 52 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA |
Obblighi di trasparenza |
Emendamento 484
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati , a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato . |
1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che il sistema di IA, il fornitore stesso o l'utente informino in modo tempestivo, chiaro e comprensibile la persona fisica esposta a un sistema di IA del fatto di stare interagendo con un sistema di IA , a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo . |
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Ove opportuno e pertinente, tali informazioni specificano anche quali funzioni sono consentite dall'IA, se vi è una sorveglianza umana e chi è responsabile del processo decisionale, nonché i diritti e i processi esistenti che, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, consentono alle persone fisiche o ai loro rappresentanti di opporsi all'applicazione di tali sistemi nei loro confronti e di presentare ricorso per via giudiziaria contro le decisioni adottate dai sistemi di IA o i danni da essi causati, compreso il loro diritto di chiedere una spiegazione. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato. |
Emendamento 485
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli utenti di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica, che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire e indagare reati. |
2. Gli utenti di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica non vietato a norma dell'articolo 5 informano in modo tempestivo, chiaro e comprensibile le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e ottengono il loro consenso prima del trattamento dei loro dati biometrici e di altri dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2016/1725 e della direttiva (UE) 2016/280, a seconda dei casi . Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica, che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire e indagare reati. |
Emendamento 486
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli utenti di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone , oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona («deep fake») sono tenuti a rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. |
3. Gli utenti di un sistema di IA che genera o manipola testi o contenuti audio o visivi che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri e che rappresentano persone che sembrano dire cose che non hanno detto o compiere atti che non hanno commesso, senza il loro consenso («deep fake»), sono tenuti a rendere noto in modo adeguato, tempestivo, chiaro e visibile che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente nonché, ove possibile, il nome della persona fisica o giuridica che li ha generati o manipolati. A tal fine, i contenuti sono etichettati in modo tale da segnalare il loro carattere non autentico in maniera chiaramente visibile alle persone cui sono destinati. Per etichettare i contenuti, gli utenti tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e delle pertinenti norme e specifiche armonizzate. |
Emendamento 487
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia il primo comma non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi. |
3 bis. Il paragrafo 3 non si applica se l'uso di un sistema di IA che genera o manipola testi o contenuti audio o visivi è autorizzato dalla legge o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi. Qualora tali contenuti facciano parte di un'opera o di un programma cinematografico, videoludico o analogo manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, gli obblighi di trasparenza di cui al paragrafo 3 si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, chiaro e visibile che non ostacoli l'esposizione dell'opera, nonché di divulgare i diritti d'autore applicabili, se del caso. Non impedisce inoltre alle autorità di contrasto di utilizzare sistemi di IA destinati a individuare i «deep fake» e a prevenire, indagare e perseguire reati connessi al loro uso. |
Emendamento 488
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono fornite alle persone fisiche al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Devono essere accessibili alle persone vulnerabili, come le persone con disabilità o i minori, nonché corredate, ove pertinente e possibile, di procedure di intervento o di segnalazione per la persona fisica esposta, che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni. |
Emendamento 489
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti da una o più autorità competenti degli Stati membri o dal Garante europeo della protezione dei dati forniscono un ambiente controllato che facilita lo sviluppo, le prove e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico. Ciò avviene sotto la guida e il controllo diretti delle autorità competenti al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di altre normative dell'Unione e degli Stati membri controllate all'interno dello spazio di sperimentazione. |
1. Gli Stati membri istituiscono almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale, che sarà operativo al più tardi il giorno dell'entrata in applicazione del presente regolamento. Tale spazio di sperimentazione può anche essere istituito congiuntamente con uno o diversi altri Stati membri . |
Emendamento 490
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Possono essere istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale o congiuntamente con altri Stati membri. |
Emendamento 491
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Anche la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati, da soli, congiuntamente o in collaborazione con uno o più Stati membri, possono istituire spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello dell'Unione. |
Emendamento 492
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Le autorità costituenti assegnano risorse sufficienti per conformarsi al presente articolo in maniera efficace e tempestiva. |
Emendamento 493
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, conformemente ai criteri di cui all'articolo 53 bis, garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico concordato tra i potenziali fornitori e l'autorità costituente. |
Emendamento 494
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 sexies. L'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA è intesa a contribuire ai seguenti obiettivi: |
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Emendamento 495
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 septies. Le autorità costituenti forniscono orientamenti e supervisione nell'ambito dello spazio di sperimentazione allo scopo di individuare i rischi, in particolare per i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, la salute e la sicurezza e l'ambiente, testare e dimostrare le misure di attenuazione dei rischi individuati e la loro efficacia e garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di altre normative dell'Unione e degli Stati membri. |
Emendamento 496
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 octies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 octies. Le autorità costituenti forniscono ai potenziali fornitori di spazi di sperimentazione che sviluppano sistemi di IA ad alto rischio orientamenti e supervisione sul modo in cui soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, in modo che i sistemi di IA possano uscire dallo spazio di sperimentazione presumendo la conformità ai requisiti specifici del presente regolamento che sono stati valutati all'interno dello spazio di sperimentazione. Nella misura in cui il sistema di IA soddisfa i requisiti quando esce dallo spazio di sperimentazione, esso si considera conforme al presente regolamento. A tale riguardo, le autorità di vigilanza del mercato o gli organismi notificati, a seconda dei casi, tengono conto delle relazioni di uscita elaborate dall'autorità costituita nel contesto delle procedure di valutazione della conformità o delle verifiche di vigilanza del mercato. |
Emendamento 497
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA. |
2. Le autorità costituenti garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati personali , le autorità nazionali per la protezione dei dati o, nei casi di cui al paragrafo 1 ter, il GEPD, e tali altre autorità nazionali siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti avvalendosi pienamente dei rispettivi compiti e poteri . |
Emendamento 498
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza e i diritti fondamentali individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi deve comportare l'adozione di immediate misure di attenuazione e, in mancanza di ciò , la sospensione del processo di sviluppo e di prova fino a che tali rischi non risultino attenuati. |
3. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti , anche a livello regionale o locale . Qualsiasi rischio significativo per i diritti fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto, la salute e la sicurezza o l'ambiente individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi di IA deve comportare l'adozione di immediate e adeguate misure di attenuazione . Le autorità competenti hanno il potere di sospendere , in via temporanea o permanente, il processo di prova o la partecipazione allo spazio di sperimentazione se non è possibile un'attenuazione efficace e informano l'ufficio di IA di tale decisione; |
Emendamento 499
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione. |
4. I potenziali fornitori nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione. Tuttavia, a condizione che i potenziali fornitori rispettino il piano specifico di cui al paragrafo 1 ter e i termini e le condizioni di partecipazione e seguano in buona fede la guida fornita dalle autorità costituenti, queste ultime non adottano alcuna sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento. |
Emendamento 500
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per l'IA coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Esse presentano al Comitato e alla Commissione relazioni annuali sui risultati dell'attuazione di tali sistemi, comprese le buone pratiche, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione del presente regolamento e di altre normative dell'Unione soggette a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione. |
5. Le autorità costituenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro dell'ufficio per l'IA . |
Emendamento 501
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Le autorità costituenti informano l'ufficio per l'IA dell'istituzione di uno spazio di sperimentazione e possono chiedere sostegno e orientamenti. L'ufficio per l'IA mette a disposizione del pubblico un elenco degli spazi di sperimentazione previsti ed esistenti che tiene aggiornato per incoraggiare una maggiore interazione negli spazi di sperimentazione normativa e la cooperazione transnazionale. |
Emendamento 502
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Le autorità costituenti presentano all'ufficio per l'IA e, a meno che la Commissione non sia l'unica autorità costituita, relazioni annuali a decorrere dall'anno successivo alla creazione dello spazio di sperimentazione e, successivamente, ogni anno fino alla sua chiusura, e quindi una relazione definitiva. Tali relazioni contengono informazioni sui progressi e i risultati dell'attuazione di tali spazi di sperimentazione, comprese le prassi eccellenti, gli incidenti, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione ed eventuale revisione del presente regolamento e di altre normative dell'Unione soggette a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione. Le relazioni annuali o estratti delle stesse sono messi a disposizione del pubblico online. |
Emendamento 503
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le modalità e le condizioni di funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l'uscita dallo spazio di sperimentazione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
6. La Commissione sviluppa un'interfaccia unica e dedicata contenente tutte le informazioni pertinenti relative agli spazi di sperimentazione normativa , unitamente a un punto di contatto unico a livello dell'Unione per interagire con gli spazi di sperimentazione normativa e permettere ai portatori di interessi di formulare richieste di informazioni presso le autorità competenti e di chiedere orientamenti non vincolanti sulla conformità di prodotti, servizi e modelli aziendali innovativi che integrano le tecnologie di IA; |
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La Commissione si coordina proattivamente con le autorità nazionali, regionali e locali, se del caso. |
Emendamento 504
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Ai fini del paragrafo 1 e 1 bis, la Commissione svolge un ruolo complementare che permette agli Stati membri con di basarsi sulle loro competenze e, dall'altro lato, li assiste e fornisce conoscenze tecniche e risorse agli Stati membri che chiedono orientamenti sulla creazione e la gestione di tali spazi di sperimentazione normativa. |
Emendamento 505
Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 53 bis |
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Modalità e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA |
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1. Onde evitare la frammentazione nell'intera Unione, la Commissione, in consultazione con l'ufficio per l'IA, adotta un atto delegato che precisa le modalità per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, tra cui i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l'uscita dallo spazio di sperimentazione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essa garantisce che: |
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3. I potenziali fornitori negli spazi di sperimentazione, soprattutto le PMI e le start-up, beneficiano di un accesso agevolato ai servizi di pre-diffusione, quali gli orientamenti sull'attuazione del presente regolamento, ad altri servizi a valore aggiunto, quali l'assistenza per i documenti di normazione e la certificazione e la consultazione, e ad altre iniziative del mercato unico digitale, quali i centri di prova e di sperimentazione, i poli digitali, i centri di eccellenza e le capacità di analisi comparativa dell'UE. |
Emendamento 506
Proposta di regolamento
Articolo 54 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico |
Ulteriore trattamento dei dati per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico |
Emendamento 507
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA i dati personali legalmente raccolti per altre finalità sono trattati ai fini dello sviluppo e delle prove nello spazio di sperimentazione di determinati sistemi di IA innovativi alle seguenti condizioni: |
1. Nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo e delle prove nello spazio di sperimentazione di determinati sistemi di IA allorché sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
Emendamento 508
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 509
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 510
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 511
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 512
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 513
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 514
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 515
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 516
Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 54 bis |
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Promozione della ricerca e dello sviluppo dell'IA a sostegno di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale |
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1. Gli Stati membri promuovono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di IA a sostegno di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, compreso, ma non solo, lo sviluppo di soluzioni basate sull'IA per aumentare l'accessibilità per le persone con disabilità, affrontare le disuguaglianze socioeconomiche e conseguire obiettivi in materia di sostenibilità e di ambiente: |
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Gli Stati membri sostengono la società civile e i portatori di interessi sociali nel guidare tali progetti o parteciparvi. |
Emendamento 517
Proposta di regolamento
Articolo 55 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure per i fornitori di piccole dimensioni e gli utenti |
Misure per le PMI, le start-up e gli utenti |
Emendamento 518
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 519
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 520
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 521
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 522
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità a norma dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni , riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni e alle dimensioni del loro mercato. |
2. Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità a norma dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI, delle start-up e degli utenti , riducendo tali tariffe proporzionalmente alla fase di sviluppo, alle loro dimensioni, alle dimensioni del loro mercato e alla domanda del mercato. La Commissione valuta periodicamente i costi di certificazione e di conformità per le PMI e le start-up, anche attraverso consultazioni trasparenti con le PMI, le start-up e gli utenti, e collabora con gli Stati membri per ridurre tali costi, ove possibile. La Commissione riferisce in merito a tali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento di cui all'articolo 84, paragrafo 2. |
Emendamento 523
Proposta di regolamento
Articolo 56 — SEZIONE 1 — Titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Titolo |
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SEZIONE 1: Disposizioni generali sull'ufficio europeo per l'intelligenza artificiale |
Emendamento 524
Proposta di regolamento
Articolo 56 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Istituzione del comitato europeo per l'intelligenza artificiale |
Istituzione dell'ufficio europeo per l'intelligenza artificiale |
Emendamento 525
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È istituito un «comitato europeo per l'intelligenza artificiale» ( il «comitato» ). |
1. È istituito un «ufficio europeo per l'intelligenza artificiale» ( l'«ufficio per l'IA» ). L'ufficio per l'IA è un organismo indipendente dell'Unione. Esso è dotato di personalità giuridica. |
Emendamento 526
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il comitato fornisce consulenza e assistenza alla Commissione al fine di: |
2. L'ufficio per l'AI è dotato di una segreteria e dispone di risorse finanziarie e di personale adeguati allo scopo di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. |
Emendamento 527
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'ufficio per l'IA ha sede a Bruxelles. |
Emendamento 528
Proposta di regolamento
Articolo 56 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 56 bis Struttura La struttura amministrativa e di gestione dell'ufficio per l'IA comprende:
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Emendamento 529
Proposta di regolamento
Articolo 56 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 56 ter |
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Compiti dell'ufficio per l'IA |
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L'ufficio per l'IA svolge i compiti seguenti: |
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Emendamento 530
Proposta di regolamento
Articolo 56 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 56 quater |
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Responsabilità, indipendenza e trasparenza |
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1. L'ufficio per l'IA: |
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Ai documenti in possesso dell'ufficio per l'IA si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 531
Proposta di regolamento
Articolo — 57 bis (nuovo) — SEZIONE 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Titolo |
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SEZIONE 2: Consiglio di amministrazione |
Emendamento 532
Proposta di regolamento
Articolo - 57 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 57 bis |
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Composizione del consiglio di amministrazione |
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1. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri: |
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Ciascun rappresentante di un'autorità nazionale di controllo dispone di un voto. I rappresentanti della Commissione, del GEPD, dell'ENISA e della FRA non hanno diritto di voto. Ogni membro ha un supplente. La nomina dei membri e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione tiene conto della necessità di garantire l'equilibrio di genere. I nomi dei membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono resi pubblici. |
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2. I membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione non possono detenere posizioni o interessi commerciali confliggenti in relazione a questioni connesse all'applicazione del presente regolamento. |
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3. Le norme relative alle riunioni e alle votazioni del consiglio di amministrazione, nonché alla nomina e alla revoca del direttore esecutivo sono stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo - 57 ter, lettera a). |
Emendamento 533
Proposta di regolamento
Articolo - 57 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 57 ter |
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Funzioni del consiglio di amministrazione |
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1. Il consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti: |
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Emendamento 534
Proposta di regolamento
Articolo - 57 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 57 quater Presidenza del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione elegge a maggioranza semplice un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri votanti. 2. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di quattro anni. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti può essere rinnovato una volta. |
Emendamento 535
Proposta di regolamento
Articolo 57 — SEZIONE 3 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Struttura del comitato |
Segreteria |
Emendamento 536
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il comitato è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza . |
1. Le attività della segreteria sono gestite da un direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. Fermi restando i rispettivi poteri del consiglio di amministrazione e delle istituzioni dell'Unione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo. |
Emendamento 537
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il comitato adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, previo consenso della Commissione. Il regolamento interno contiene anche gli aspetti operativi relativi all'esecuzione dei compiti del comitato di cui all'articolo 58. Il comitato può istituire sottogruppi, se necessario, per esaminare questioni specifiche. |
2. Il direttore esecutivo partecipa alle audizioni su qualsiasi questione connessa alle attività dell'ufficio per l'IA e riferisce sull'esercizio delle sue funzioni su invito del Parlamento europeo o del Consiglio . |
Emendamento 538
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in conformità ai compiti del comitato a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento. |
3. Il direttore esecutivo rappresenta l'ufficio per l'IA, anche nelle sedi internazionali per la cooperazione in materia di intelligenza artificiale. |
Emendamento 539
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il comitato può invitare esperti e osservatori esterni a partecipare alle sue riunioni e può tenere scambi con terzi interessati al fine di orientare, nella giusta misura, le proprie attività. A tal fine la Commissione può agevolare gli scambi tra il comitato e altri organismi, uffici, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. |
4. La segreteria fornisce al consiglio di amministrazione e al forum consultivo il sostegno analitico, amministrativo e logistico necessario per svolgere i compiti dell'ufficio per l'IA, tra l'altro: |
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Emendamento 540
Proposta di regolamento
Articolo 58 — SEZIONE 4 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Compiti del comitato |
Forum consultivo |
Emendamento 541
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel fornire consulenza e assistenza alla Commissione nel contesto dell'articolo 56, paragrafo 2, il Comitato in particolare: |
Il forum consultivo fornisce all'ufficio per l'IA il contributo dei portatori di interessi nelle questioni relative al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 56 ter, lettera l). |
Emendamento 542
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La composizione del forum consultivo rappresenta una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l'industria, le start-up, le PMI, la società civile, le parti sociali e il mondo accademico. La composizione del forum consultivo è equilibrata per quanto riguarda gli interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, per quanto riguarda le PMI e le altre imprese. |
Emendamento 543
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 3 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il consiglio di amministrazione nomina i membri del forum consultivo conformemente alla procedura di selezione stabilita nel regolamento interno dell'ufficio per l'IA, tenendo conto della necessità di trasparenza e nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 544
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 4 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il mandato dei membri del forum consultivo ha una durata di due anni, prorogabile fino a un massimo di quattro anni. |
Emendamento 545
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 5 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono membri permanenti del forum consultivo. Il Centro comune di ricerca è membro permanente, senza diritto di voto. |
Emendamento 546
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 6 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il comitato consultivo redige il proprio regolamento interno. Esso elegge due copresidenti tra i suoi membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. Il mandato dei vicepresidenti ha una durata di due anni, rinnovabile una volta. |
Emendamento 547
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 7 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il forum consultivo tiene riunioni almeno quattro volte all'anno. Il forum consultivo può invitare esperti e altri portatori di interessi alle sue riunioni. Il direttore esecutivo può partecipare, ex officio, alle riunioni del forum consultivo. |
Emendamento 548
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 8 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'adempimento del suo ruolo di cui al paragrafo 1, il forum consultivo può preparare pareri, raccomandazioni e contributi scritti. |
Emendamento 549
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 9 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il forum consultivo può istituire sottogruppi permanenti o temporanei, se necessario, per esaminare questioni specifiche connesse agli obiettivi del presente regolamento. |
Emendamento 550
Proposta di regolamento
Articolo 58 — comma 10 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica. |
Emendamento 551
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis — SEZIONE 5 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Autorità europee per l'analisi comparativa |
Emendamento 552
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 58 bis Analisi comparativa Le autorità europee per l'analisi comparativa di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, e l'ufficio per l'IA, in stretta cooperazione con i partner internazionali, sviluppano congiuntamente orientamenti e capacità efficaci sotto il profilo dei costi per misurare e valutare gli aspetti dei sistemi e dei componenti di IA, in particolare dei modelli di base pertinenti per la conformità e l'applicazione del presente regolamento secondo lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, ivi compreso quanto si riflette nelle pertinenti norme armonizzate. |
Emendamento 553
Proposta di regolamento
Articolo 59 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Designazione delle autorità nazionali competenti |
Designazione delle autorità nazionali di controllo |
Emendamento 554
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti sono organizzate e gestite in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità dei loro compiti e attività. |
1. Entro … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale di controllo, che è organizzata e gestita in modo tale da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità dei suoi compiti e delle sue attività. |
Emendamento 555
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro designa un' autorità nazionale di controllo tra le autorità nazionali competenti. L'autorità nazionale di controllo agisce in qualità di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato , a meno che uno Stato membro non abbia motivi organizzativi e amministrativi per designare più di un'autorità . |
2. L' autorità nazionale di controllo assicura l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio relativi ai prodotti cui si applicano gli atti giuridici elencati nell'allegato II, le autorità competenti designate a norma di tali atti giuridici continuano a guidare le procedure amministrative. Tuttavia, nella misura in cui un caso riguardi aspetti contemplati esclusivamente dal presente regolamento, tali autorità competenti sono vincolate dalle misure connesse a detti aspetti adottate dall'autorità nazionale di controllo designata a norma del presente regolamento. L'autorità nazionale di controllo agisce in qualità di autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 556
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri informano la Commissione della loro designazione o delle loro designazioni e, ove applicabile, dei motivi che giustificano la designazione di più autorità . |
3. Entro … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano all'ufficio per l'IA e alla Commissione il nome dell'autorità nazionale di controllo e il suo recapito. L'autorità nazionale di controllo funge da punto di contatto unico per il presente regolamento e dovrebbe essere contattabile tramite mezzi di comunicazione elettronica . |
Emendamento 557
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, le autorità nazionali competenti dispongono di sufficiente personale permanentemente disponibile, le cui competenze e conoscenze comprendono una comprensione approfondita delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di intelligenza artificiale, dei diritti fondamentali, dei rischi per la salute e la sicurezza e una conoscenza delle norme e dei requisiti giuridici esistenti. |
4. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità nazionale di controllo disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate , nonché delle infrastrutture necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, l'autorità nazionale di controllo dispone di sufficiente personale permanentemente disponibile, le cui competenze e conoscenze comprendono una comprensione approfondita delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di intelligenza artificiale, della protezione dei dati personali, della cibersicurezza, del diritto in materia di concorrenza, dei diritti fondamentali, dei rischi per la salute e la sicurezza e una conoscenza delle norme e dei requisiti giuridici esistenti. Gli Stati membri valutano e, se ritenuto necessario, aggiornano annualmente i requisiti in termini di competenze e risorse di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 558
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ciascuna autorità nazionale di controllo esercita i propri poteri e svolge le proprie funzioni in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, i membri di ciascuna autorità nazionale di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcun organismo e si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. |
Emendamento 559
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Le autorità nazionali di controllo soddisfano i requisiti minimi di cibersicurezza stabiliti per gli organismi della pubblica amministrazione individuati come operatori di servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555. |
Emendamento 560
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quater. Nello svolgimento dei propri compiti, l'autorità nazionale di controllo agisce nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 70. |
Emendamento 561
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito allo stato delle risorse finanziarie e umane delle autorità nazionali competenti , con una valutazione della loro adeguatezza. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato affinché le discuta e formuli eventuali raccomandazioni. |
5. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito allo stato delle risorse finanziarie e umane dell' autorità nazionale di controllo , con una valutazione della loro adeguatezza. La Commissione trasmette tali informazioni all'ufficio per l'IA affinché le discuta e formuli eventuali raccomandazioni. |
Emendamento 562
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti. |
soppresso |
Emendamento 563
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le autorità nazionali competenti possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, anche ai fornitori di piccole dimensioni . Ogniqualvolta le autorità nazionali competenti intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altre normative dell'Unione, sono consultate le autorità nazionali competenti a norma di tale normativa dell'Unione, come opportuno. Gli Stati membri possono inoltre istituire un punto di contatto centrale per la comunicazione con gli operatori. |
7. Le autorità nazionali di controllo possono fornire orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, anche alle PMI e alle start-up, tenendo conto degli orientamenti e dei pareri dell'ufficio per l'IA o della Commissione . Ogniqualvolta le autorità nazionali di controllo intendono fornire orientamenti e consulenza in relazione a un sistema di IA in settori disciplinati da altra legislazione dell'Unione, gli orientamenti sono redatti in consultazione con le autorità nazionali competenti a norma di tale legislazione dell'Unione, come opportuno. |
Emendamento 564
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Nei casi in cui le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati agisce in qualità di autorità competente per la loro vigilanza. |
8. Nei casi in cui le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati agisce in qualità di autorità competente per la loro vigilanza e il loro coordinamento . |
Emendamento 565
Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 59 bis |
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Meccanismo di cooperazione tra autorità nazionali di controllo nei casi che coinvolgono due o più Stati membri |
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1. Ciascuna autorità nazionale di controllo espleta i compiti che le sono assegnati ed esercita i poteri che le sono conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro. |
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2. Nei casi che coinvolgono due o più autorità nazionali di controllo, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui ha avuto luogo la violazione è considerata l'autorità nazionale di controllo capofila. |
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3. Nei casi di cui al paragrafo 2, le autorità nazionali di controllo in questione cooperano e si scambiano tutte le informazioni pertinenti a tempo debito. Le autorità nazionali di controllo cooperano al fine di raggiungere un consenso. |
Emendamento 566
Proposta di regolamento
Titolo VII
Testo della Commissione |
Emendamento |
VII BANCA DATI DELL'UE PER I SISTEMI DI IA INDIPENDENTI AD ALTO RISCHIO |
BANCA DATI DELL'UE PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO |
Emendamento 567
Proposta di regolamento
Articolo 60 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Banca dati dell'UE per i sistemi di IA indipendenti ad alto rischio |
Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio |
Emendamento 568
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati dell'UE contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 relative ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, registrati conformemente all'articolo 51. |
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati pubblica dell'UE contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis relative ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, registrati conformemente all'articolo 51. |
Emendamento 569
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fornitori inseriscono nella banca dati dell'UE i dati elencati nell'allegato VIII . La Commissione fornisce loro sostegno tecnico e amministrativo. |
2. I fornitori inseriscono nella banca dati dell'UE i dati elencati nell'allegato VIII , sezione A . |
Emendamento 570
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I dati di cui all'allegato VIII, sezione B, sono inseriti nella banca dati dell'UE da operatori che sono autorità pubbliche o istituzioni, organi o organismi dell'Unione o che agiscono per loro conto e da operatori che sono imprese di cui all'articolo 51, lettere 1 bis) e 1 ter). |
Emendamento 571
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni contenute nella banca dati dell'UE sono accessibili al pubblico. |
3. Le informazioni contenute nella banca dati dell'UE sono a disposizione del pubblico a titolo gratuito, sono di facile utilizzo e consultazione, sono leggibili meccanicamente e contengono dati digitali strutturati basati su un protocollo standardizzato . |
Emendamento 572
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La banca dati dell'UE contiene dati personali solo nella misura necessaria per la raccolta e il trattamento delle informazioni in conformità al presente regolamento. Tali informazioni comprendono i nomi e i dati di contatto delle persone fisiche responsabili della registrazione del sistema e aventi l'autorità legale di rappresentare il fornitore. |
4. La banca dati dell'UE contiene dati personali solo nella misura necessaria per la raccolta e il trattamento delle informazioni in conformità al presente regolamento. Tali informazioni comprendono i nomi e i dati di contatto delle persone fisiche responsabili della registrazione del sistema e aventi l'autorità legale di rappresentare il fornitore o l'operatore che è un'autorità pubblica o un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione o un operatore che agisce per loro conto, oppure un operatore che è un'impresa di cui all'articolo 51, paragrafo 1 bis, lettera b), e paragrafo 1 ter . |
Emendamento 573
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione è il titolare del trattamento della banca dati dell'UE. Essa garantisce inoltre ai fornitori un adeguato sostegno tecnico e amministrativo. |
5. La Commissione è il titolare del trattamento della banca dati dell'UE. Essa garantisce inoltre ai fornitori e agli operatori, un adeguato sostegno tecnico e amministrativo. |
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La banca dati è conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. |
Emendamento 574
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie, documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti forniti dagli utenti o raccolti tramite altre fonti sulle prestazioni dei sistemi di IA ad alto rischio per tutta la durata del loro ciclo di vita e consente al fornitore di valutare la costante conformità dei sistemi di IA ai requisiti di cui al titolo III, capo 2. |
2. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie, documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti forniti dagli operatori o raccolti tramite altre fonti sulle prestazioni dei sistemi di IA ad alto rischio per tutta la durata del loro ciclo di vita e consente al fornitore di valutare la costante conformità dei sistemi di IA ai requisiti di cui al titolo III, capo 2. Se del caso, il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato comprende un'analisi dell'interazione con altri sistemi di IA, compresi altri dispositivi e software, tenendo conto delle norme applicabili in settori quali la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza. |
Emendamento 575
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate in cui si definisce un modello per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e un elenco di elementi da includere nel piano. |
3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate in cui si definisce un modello per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e un elenco di elementi da includere nel piano entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 576
Proposta di regolamento
Articolo 62 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Segnalazione di incidenti gravi o malfunzionamenti |
Segnalazione di incidenti gravi |
Emendamento 577
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell'Unione segnalano qualsiasi incidente grave o malfunzionamento di tali sistemi che costituisca una violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione intesi a tutelare i diritti fondamentali alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tali incidenti o violazioni si sono verificati. |
1. I fornitori e, qualora siano operatori ad aver individuato un incidente grave, gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell'Unione segnalano qualsiasi incidente grave di tali sistemi che costituisca una violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione intesi a tutelare i diritti fondamentali alle autorità nazionali di controllo degli Stati membri in cui tali incidenti o violazioni si sono verificati. |
Emendamento 578
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tale notifica è effettuata immediatamente dopo che il fornitore ha stabilito un nesso causale tra il sistema di IA e l'incidente o il malfunzionamento o quando stabilisce la ragionevole probabilità di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 15 giorni dopo che è venuto a conoscenza dell'incidente grave o del malfunzionamento . |
Tale notifica è effettuata senza indebito ritardo dopo che il fornitore o, se del caso, l'operatore ha stabilito un nesso causale tra il sistema di IA e l'incidente o quando stabilisce la ragionevole probabilità di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 72 ore dopo che il fornitore o, se del caso, l'operatore è venuto a conoscenza dell'incidente grave. |
Emendamento 579
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al momento di stabilire un nesso causale tra il sistema di IA e l'incidente grave o la ragionevole probabilità di tale nesso, i fornitori adottano le opportune misure correttive a norma dell'articolo 21. |
Emendamento 580
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al ricevimento di una notifica relativa a una violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità di vigilanza del mercato informa le autorità o gli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 64, paragrafo 3. La Commissione elabora orientamenti specifici per facilitare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti sono emanati al più tardi 12 mesi dopo l' entrata in vigore del presente regolamento. |
2. Al ricevimento di una notifica relativa a una violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità di nazionale di controllo informa le autorità o gli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 64, paragrafo 3. La Commissione elabora orientamenti specifici per facilitare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti sono emanati entro … [la data di entrata in vigore del presente regolamento ] e sono valutati periodicamente . |
Emendamento 581
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le autorità nazionali di controllo adottano misure adeguate entro 7 giorni dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 1. Qualora la violazione abbia luogo o sia probabile che abbia luogo in altri Stati membri, l'autorità nazionale di controllo ne informa la Commissione, l'ufficio per l'IA e le pertinenti autorità nazionali di controllo di tali Stati membri. |
Emendamento 582
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III , punto 5, lettera b), immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori che sono enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE e per i sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di dispositivi, o sono essi stessi dispositivi, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e dal regolamento (UE) 2017/746 , la notifica è limitata a incidenti gravi o malfunzionamenti che costituiscono una violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali . |
3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori soggetti a strumenti legislativi dell'Unione che stabiliscono obblighi di segnalazione equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, la notifica di incidenti gravi che costituiscono una violazione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'Unione è trasferita all'autorità nazionale di controllo . |
Emendamento 583
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le autorità nazionali di controllo notificano annualmente all'ufficio per l'IA gli incidenti gravi loro segnalati a norma del presente articolo. |
Emendamento 584
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai sistemi di IA disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell'efficace applicazione del presente regolamento: |
1. Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai sistemi di IA e ai sistemi di base disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell'efficace applicazione del presente regolamento: |
Emendamento 585
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 586
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità nazionale di controllo riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai risultati delle pertinenti attività di vigilanza del mercato. L'autorità nazionale di controllo comunica senza indugio alla Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. |
2. L'autorità nazionale di controllo riferisce annualmente alla Commissione e all'ufficio per l'IA in merito ai risultati delle pertinenti attività di vigilanza del mercato. L'autorità nazionale di controllo comunica senza indugio alla Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. |
Emendamento 587
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità nazionali di controllo possono: |
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Emendamento 588
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Per i sistemi di IA elencati al punto 1, lettera a), nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, e ai punti 6 e 7 dell'allegato III, gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma della direttiva (UE) 2016/680 o del regolamento (CE) n. 2016/679 o le autorità nazionali competenti che controllano le attività delle autorità di contrasto o delle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo che mettono in servizio o usano tali sistemi . |
5. Per i sistemi di IA utilizzati a fini di attività di contrasto, gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 589
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento e altre autorità o organismi nazionali pertinenti che controllano l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II o di altre normative dell'Unione che potrebbero essere pertinenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III. |
7. Le autorità nazionali di controllo designate a norma del presente regolamento si coordinano con altre autorità o organismi nazionali pertinenti che controllano l'applicazione della legislazione di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II o di altra legislazione dell'Unione che potrebbe essere pertinente per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III. |
Emendamento 590
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda l'accesso ai dati e alla documentazione nell'ambito delle loro attività, alle autorità di vigilanza del mercato è concesso pieno accesso ai set di dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dal fornitore, anche attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API») o altri mezzi tecnici e strumenti adeguati che consentano l'accesso remoto . |
1. Nell'ambito delle loro attività , e sulla base di una loro richiesta motivata , alle autorità nazionali di controllo è concesso pieno accesso ai set di dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dal fornitore, o, se del caso, dall'operatore, che sono pertinenti e strettamente necessari ai fini della loro richiesta attraverso altri mezzi tecnici e strumenti adeguati. |
Emendamento 591
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ove necessario per valutare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, e su richiesta motivata, alle autorità di vigilanza del mercato è concesso l'accesso al codice sorgente del sistema di IA. |
2. Ove necessario per valutare la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al titolo III, capo 2, dopo che tutte le altre modalità ragionevoli per verificare la conformità, compreso il paragrafo 1, sono state esaurite e si sono rivelate insufficienti, e su richiesta motivata, all'autorità nazionale di controllo è concesso l'accesso ai modelli di addestramento e addestrati del sistema di IA , compresi i relativi parametri del modello . Tutte le informazioni ottenute a norma dell'articolo 70 sono trattate come informazioni riservate, sono soggette alla normativa vigente dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali e sono cancellate al termine dell'indagine per la quale sono state richieste. |
Emendamento 592
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti procedurali dell'operatore interessato in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 593
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali in relazione all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o mantenuta a norma del presente regolamento o di accedervi quando l'accesso a tale documentazione è necessario per l'adempimento delle competenze a norma del loro mandato entro i limiti della loro giurisdizione. L'autorità pubblica o l'organismo pubblico pertinente informa l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato di qualsiasi richiesta in tal senso. |
3. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali in relazione all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o mantenuta a norma del presente regolamento o di accedervi quando l'accesso a tale documentazione è necessario per l'adempimento delle competenze a norma del loro mandato entro i limiti della loro giurisdizione. L'autorità pubblica o l'organismo pubblico pertinente informa l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato di qualsiasi richiesta in tal senso. |
Emendamento 594
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro individua le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 3 e pubblica un elenco sul sito web dell'autorità nazionale di controllo. Gli Stati membri notificano l'elenco alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri e lo tengono aggiornato. |
4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro individua le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 3 e pubblica un elenco sul sito web dell'autorità nazionale di controllo. Le autorità nazionali di controllo notificano l'elenco alla Commissione , all'ufficio per l'IA e a tutte le altre autorità nazionali di controllo e lo tengono aggiornato. La Commissione pubblica su un sito web dedicato l'elenco di tutte le autorità competenti designate dagli Stati Membri ai sensi del presente articolo. |
Emendamento 595
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 3 non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità pubblica o l'organismo pubblico di cui al paragrafo 3 può presentare all'autorità di vigilanza del mercato una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorità di vigilanza del mercato organizza le prove coinvolgendo da vicino l'autorità pubblica o l'organismo pubblico richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta. |
5. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 3 non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità pubblica o l'organismo pubblico di cui al paragrafo 3 può presentare all'autorità nazionale di controllo una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorità nazionale di controllo organizza le prove coinvolgendo da vicino l'autorità pubblica o l'organismo pubblico richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta. |
Emendamento 596
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un sistema di IA che presenta un rischio è inteso come un prodotto che presenta un rischio definito all'articolo 3 , punto 19 , del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda i rischi per la salute o la sicurezza o per la tutela dei diritti fondamentali delle persone. |
1. Un sistema di IA che presenta un rischio è inteso come un sistema di IA che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone in generale, anche sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, la democrazia, lo Stato di diritto e altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una misura che oltrepassa quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione al suo uso previsto o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili del sistema interessato, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione . |
Emendamento 597
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un sistema di IA presenti un rischio di cui al paragrafo 1, essa effettua una valutazione del sistema di IA interessato per quanto riguarda la sua conformità a tutti i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. In presenza di rischi per la tutela dei diritti fondamentali, l'autorità di vigilanza del mercato informa anche le autorità o gli organismi pubblici nazionali competenti di cui all'articolo 64, paragrafo 3. I pertinenti operatori cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato e con le altre autorità o gli altri organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 64, paragrafo 3. |
2. Qualora l'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un sistema di IA presenti un rischio di cui al paragrafo 1, essa effettua una valutazione del sistema di IA interessato per quanto riguarda la sua conformità a tutti i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. In presenza di rischi per i diritti fondamentali, l'autorità nazionale di controllo informa immediatamente anche le autorità o gli organismi pubblici nazionali competenti di cui all'articolo 64, paragrafo 3 e coopera pienamente con essi. Laddove vi siano motivi sufficienti per ritenere che un sistema di IA sfrutti le vulnerabilità di gruppi vulnerabili o violi intenzionalmente o meno i loro diritti, l'autorità nazionale di controllo ha il dovere di indagare sugli obiettivi di progettazione, sugli input di dati, sulla selezione del modello e sull'attuazione e i risultati dei sistemi di IA. I pertinenti operatori cooperano, per quanto necessario, con le autorità nazionali di controllo e con le altre autorità o gli altri organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 64, paragrafo 3. |
Emendamento 598
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato rilevano che il sistema di IA non è conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, esse chiedono senza ritardo al pertinente operatore di adottare tutte le misure correttive adeguate al fine di, a seconda dei casi, ripristinare la conformità del sistema di IA, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio. |
Se, nel corso di tale valutazione, le autorità nazionali di controllo o, se del caso, l'autorità pubblica nazionale di cui all'articolo 64, paragrafo 3, rilevano che il sistema di IA non è conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, esse chiedono senza ritardo al pertinente operatore di adottare tutte le misure correttive adeguate al fine di, a seconda dei casi, ripristinare la conformità del sistema di IA, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio e in ogni caso non oltre 15 giorni lavorativi o secondo quanto previsto nella normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione . |
Emendamento 599
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza l'organismo notificato pertinente. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle misure di cui al secondo comma. |
L'autorità nazionale di controllo informa di conseguenza l'organismo notificato pertinente. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle misure di cui al secondo comma. |
Emendamento 600
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, l'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle azioni che hanno chiesto all'operatore economico di intraprendere. |
3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, l'autorità nazionale di controllo informa senza indebito ritardo la Commissione , l'ufficio per l'IA e le autorità nazionali di controllo degli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle azioni che hanno chiesto all'operatore economico di intraprendere. |
Emendamento 601
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora l'operatore di un sistema di IA non adotti misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del sistema di IA sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto dal mercato o per richiamarlo. Tale autorità informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tale misure . |
5. Qualora l'operatore di un sistema di IA non adotti misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di controllo adotta tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del sistema di IA sul mercato nazionale o la sua messa in funzione , per ritirare il sistema di IA dal mercato o per richiamarlo. Tale autorità informa immediatamente di tali misure la Commissione , l'ufficio per l'IA e l'autorità nazionale di controllo degli gli altri Stati membri. |
Emendamento 602
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del sistema di IA non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dal pertinente operatore. Le autorità di vigilanza del mercato indicano in particolare se la non conformità sia dovuta a una o più delle cause seguenti: |
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del sistema di IA non conforme, la sua origine e la sua catena di approvvigionamento , la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dal pertinente operatore. L'autorità nazionale di controllo indica in particolare se la non conformità sia dovuta a una o più delle cause seguenti: |
Emendamento 603
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 604
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 605
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 606
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diverse dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro che ha avviato la procedura comunicano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del sistema di IA interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni. |
7. Le autorità nazionali di controllo degli Stati membri diverse dall'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha avviato la procedura comunicano senza ritardo alla Commissione , all'ufficio per l'IA e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del sistema di IA interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni. |
Emendamento 607
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Ciò non pregiudica i diritti procedurali dell'operatore interessato in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020. |
8. Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, un'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria adottata da un'autorità nazionale di controllo un altro Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Ciò non pregiudica i diritti procedurali dell'operatore interessato in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020. Il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto a trenta giorni in caso di inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5. |
Emendamento 608
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza ritardo adeguate misure restrittive in relazione al prodotto interessato, come il ritiro del prodotto dal loro mercato. |
9. Le autorità nazionali di controllo di tutti gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza ritardo adeguate misure restrittive in relazione al sistema di IA interessato, come il ritiro del sistema di IA dal loro mercato. |
Emendamento 609
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. Le autorità nazionali di controllo riferiscono annualmente all'ufficio per l'IA in merito all'eventuale ricorso a pratiche vietate verificatosi nel corso di tale anno e alle misure adottate per eliminare o attenuare i rischi in conformità del presente articolo. |
Emendamento 610
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro , o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza ritardo lo Stato membro e l'operatore o gli operatori pertinenti e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro 9 mesi dalla notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo Stato membro interessato. |
1. Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure 30 giorni in caso di inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5 , l'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un'altra autorità nazionale di controllo , o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza ritardo l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro e l'operatore o gli operatori pertinenti e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro tre mesi, o 60 giorni in caso di inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5, a decorrere dalla notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 5, e notifica tale decisione all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato. La Commissione informa inoltre di tale decisione tutte le altre autorità nazionali di controllo. |
Emendamento 611
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il sistema di IA non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. |
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutte le autorità nazionali di controllo designate a norma del presente regolamento adottano le misure necessarie a garantire che il sistema di IA non conforme sia ritirato senza indugio dal loro mercato e ne informano la Commissione e l'ufficio per l'IA . Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato provvede a ritirarla. |
Emendamento 612
Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 66 bis Indagini congiunte Qualora un'autorità nazionale di controllo abbia motivo di sospettare che la violazione del presente regolamento da parte di un fornitore o di un operatore di un sistema di IA o di un modello di base ad alto rischio costituisca una violazione diffusa avente una dimensione a livello di Unione o riguardi o possa riguardare almeno 45 milioni di persone in più di uno Stato membro, tale autorità nazionale di controllo informa l'ufficio per l'IA e può chiedere alle autorità nazionali di controllo degli Stati membri in cui si è verificata tale violazione di avviare un'indagine congiunta. L'ufficio per l'IA assicura il coordinamento centrale dell'indagine congiunta. I poteri di indagine restano di competenza delle autorità nazionali di controllo. |
Emendamento 613
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 65, l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritiene che, sebbene conforme al presente regolamento, il sistema di IA presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale a tutela dei diritti fondamentali o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico, essa chiede all'operatore pertinente di adottare tutte le misure adeguate a far sì che il sistema di IA, all'atto della sua immissione sul mercato o messa in servizio, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio . |
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 65, in piena collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 3, l'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro ritiene che, sebbene conforme al presente regolamento, il sistema di IA presenti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone, per la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale a tutela dei diritti fondamentali , dell'ambiente, della democrazia, dello Stato di diritto o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico, essa chiede all'operatore pertinente di adottare tutte le misure adeguate a far sì che il sistema di IA, all'atto della sua immissione sul mercato o messa in servizio, non presenti più tale rischio. |
Emendamento 614
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il fornitore o altri operatori pertinenti garantiscono l'adozione di misure correttive nei confronti di tutti i sistemi di IA interessati che hanno messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione entro il termine prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di cui al paragrafo 1. |
2. Il fornitore o altri operatori pertinenti garantiscono l'adozione di misure correttive nei confronti di tutti i sistemi di IA interessati che hanno messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione entro il termine prescritto dall'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 615
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualora il fornitore o altri operatori pertinenti non intraprendano l'azione correttiva di cui al paragrafo 2 e il sistema di IA continui a presentare un rischio di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di controllo può imporre all'operatore pertinente di ritirare il sistema di IA dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. |
Emendamento 616
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri . Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del sistema di IA interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del sistema di IA, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. |
3. L'autorità nazionale di controllo informa immediatamente la Commissione , l'ufficio per l'IA e le altre autorità nazionali di controllo . Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del sistema di IA interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del sistema di IA, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. |
Emendamento 617
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori pertinenti e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, ove necessario, misure appropriate. |
4. La Commissione , in consultazione con l'ufficio per l'IA, avvia senza ritardo consultazioni con le autorità nazionali di controllo interessate e l'operatore o gli operatori pertinenti e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, l'ufficio per l'IA decide se la misura sia giustificata o meno e propone, ove necessario, misure appropriate. |
Emendamento 618
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri. |
5. La Commissione , in consultazione con l'ufficio per l'IA, comunica immediatamente la decisione alle autorità nazionali di controllo degli Stati membri interessati e agli operatori pertinenti . Essa comunica inoltre la decisione a tutte le altre autorità nazionali di controllo. |
Emendamento 619
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione adotta orientamenti per aiutare le autorità nazionali competenti a individuare e risolvere, ove necessario, problemi analoghi sorti con altri sistemi di IA. |
Emendamento 620
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito chiede all'operatore pertinente di porre fine alla non conformità contestata: |
1. Un'autorità nazionale di controllo di uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito chiede all'operatore pertinente di porre fine alla non conformità contestata: |
Emendamento 621
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 622
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 623
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 624
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 625
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera e quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 626
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato. |
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato informa immediatamente l'ufficio per l'IA in merito alla non conformità e alle misure adottate. |
Emendamento 627
Proposta di regolamento
Articolo 68 — Capo 3 bis (new)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 628
Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 bis |
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Diritto di presentare un reclamo all'autorità nazionale di controllo |
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1. Fatto salvo qualsiasi altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ogni persona fisica o gruppo di persone fisiche ha il diritto di presentare un reclamo a un'autorità nazionale di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in cui lavora o in cui si verifica la presunta violazione, se ritiene che il sistema di IA che lo riguarda violi il presente regolamento. |
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2. L'autorità nazionale di controllo a cui è stato presentato il reclamo informa il ricorrente dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78. |
Emendamento 629
Proposta di regolamento
Articolo 68 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 ter |
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Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità nazionale di controllo |
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1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità nazionale di controllo che la riguarda. |
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2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità nazionale di controllo competente a norma dell'articolo 59 non tratti un reclamo o non informi l'interessato entro tre mesi in merito allo stato o all'esito del reclamo presentato a norma dell'articolo 68 bis. |
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3. Le azioni nei confronti dell'autorità nazionale di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità nazionale di controllo è stabilita. |
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4. Qualora sia promossa un'azione avverso una decisione di un'autorità nazionale di controllo che è stata preceduta da un parere o da una decisione della Commissione nell'ambito della procedura di salvaguardia dell'Unione, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale. |
Emendamento 630
Proposta di regolamento
Articolo 68 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 quater |
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Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali |
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1. Le persone interessate soggette a una decisione presa dall'operatore sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo e significativo sulle persone stesse in un modo che esse ritengono abbia un impatto negativo sulla salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, il benessere socioeconomico o qualsiasi altro dei loro diritti derivanti dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento, hanno il diritto di chiedere all'operatore spiegazioni chiare e significative, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale, sui principali parametri della decisione presa e sui relativi dati di input. |
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2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso di sistemi di IA per i quali il diritto dell'Unione o nazionale preveda eccezioni o limitazioni all'obbligo di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali eccezioni o limitazioni rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e siano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica. |
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3. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 13, 14, 15, e 22 del regolamento 2016/679. |
Emendamento 631
Proposta di regolamento
Articolo 68 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 quinquies |
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Modifica della direttiva (UE) 2020/1828 |
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All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) è aggiunto il punto seguente: |
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Emendamento 632
Proposta di regolamento
Articolo 68 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 sexies Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni. |
Emendamento 633
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, sulla base di specifiche tecniche e soluzioni che costituiscono mezzi adeguati per garantire la conformità a tali requisiti alla luce della finalità prevista dei sistemi. |
1. La Commissione , l'ufficio per l'IA e gli Stati membri incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta , anche qualora siano elaborati per dimostrare in che modo i sistemi di IA rispettano i principi di cui all'articolo 4 bis e possano quindi essere considerati affidabili, intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, sulla base di specifiche tecniche e soluzioni che costituiscono mezzi adeguati per garantire la conformità a tali requisiti alla luce della finalità prevista dei sistemi. |
Emendamento 634
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di IA dei requisiti relativi, ad esempio, alla sostenibilità ambientale, all'accessibilità per le persone con disabilità, alla partecipazione dei portatori di interessi alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi di IA e alla diversità dei gruppi che si occupano dello sviluppo sulla base di obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione volti a misurare il conseguimento di tali obiettivi. |
2. I codici di condotta intesi a promuovere il rispetto volontario dei principi alla base dei sistemi di IA affidabili provvedono in particolare a quanto segue: |
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Emendamento 635
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I codici di condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e delle loro organizzazioni rappresentative. I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti. |
3. I codici di condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi , compresi i ricercatori scientifici, e delle loro organizzazioni rappresentative , in particolare i sindacati, e delle organizzazioni dei consumatori . I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti. I fornitori che adottano codici di condotta designano almeno una persona fisica responsabile del monitoraggio interno. |
Emendamento 636
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione di codici di condotta, la Commissione e il comitato tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni e delle start-up. |
4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione di codici di condotta, la Commissione e l'ufficio per l'IA tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up. |
Emendamento 637
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità nazionali competenti e gli organismi notificati che partecipano all'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare: |
1. La Commissione, le autorità nazionali competenti e gli organismi notificati , l'ufficio per l'IA e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che partecipano all'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare: |
Emendamento 638
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 639
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 640
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1 limitano la quantità di dati di cui è richiesta la comunicazione ai dati strettamente necessari per il rischio percepito e la valutazione di tale rischio. Esse cancellano i dati non appena non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati richiesti. Esse dovrebbero porre in essere misure organizzative, tecniche e di cibersicurezza adeguate ed efficaci per proteggere la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. |
Emendamento 641
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nel momento in cui i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, sono utilizzati dalle autorità di contrasto o dalle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra le autorità nazionali competenti e la Commissione non sono divulgate senza previa consultazione dell'autorità nazionale competente e dell'utente che hanno prodotto tali informazioni, qualora tale divulgazione rischi di compromettere gli interessi pubblici e di sicurezza nazionale. |
2. Fatto salvo i paragrafi 1 e 1 bis , nel momento in cui i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, sono utilizzati dalle autorità di contrasto o dalle autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra le autorità nazionali competenti e la Commissione non sono divulgate senza previa consultazione dell'autorità nazionale competente e dell'operatore che hanno prodotto tali informazioni, qualora tale divulgazione rischi di compromettere la sicurezza pubblica o nazionale. |
Emendamento 642
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle parti interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri. |
3. I paragrafi 1 , 1 bis e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle parti interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri; |
Emendamento 643
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni riservate con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di riservatezza adeguato. |
4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove strettamente necessario e conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi internazionali e commerciali , informazioni riservate con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di riservatezza adeguato. |
Emendamento 644
Proposta di regolamento
Articolo 71 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sanzioni |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 645
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni , comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto in particolare degli interessi dei fornitori di piccole dimensioni e delle start-up e della loro sostenibilità economica. |
1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da qualsiasi operatore e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace e l'allineamento con gli orientamenti emanati dalla Commissione e dall'ufficio per l'IA a norma dell'articolo 82 ter . Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto degli interessi delle PMI e delle start-up e della loro sostenibilità economica. |
Emendamento 646
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri notificano tali regole e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
2. Entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano tali regole e misure alla Commissione e all'ufficio e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
Emendamento 647
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le seguenti violazioni sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 6 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: |
3. L'inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 40 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: |
Emendamento 648
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 649
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 650
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La non conformità del sistema di IA ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'articolo 13, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. |
Emendamento 651
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La non conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 e 10 , è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. |
4. La non conformità del sistema di IA o del modello di base ai requisiti o agli obblighi previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 , 10 e 13 , è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore; |
Emendamento 652
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. |
5. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR o, se l'autore del reato è una società, fino all'1 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. |
Emendamento 653
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Nel decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione: |
6. Le sanzioni possono essere inflitte in aggiunta o in sostituzione di misure non pecuniarie quali ordini o avvertimenti. Nel decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione; |
Emendamento 654
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 655
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 656
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 657
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 658
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 659
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 660
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 661
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c sexies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 662
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c septies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 663
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c octies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 664
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 6 — lettera c nonies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 665
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Ciascuno Stato membro può prevedere regole che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. |
7. Ciascuno Stato membro prevede regole che dispongano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. |
Emendamento 666
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo, nonché le relative spese processuali e le richieste di indennizzo, non possono essere oggetto di clausole contrattuali o di altre forme di accordi di ripartizione degli oneri tra fornitori e distributori, importatori, operatori o altri terzi; |
Emendamento 667
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 ter. Le autorità nazionali di controllo riferiscono annualmente all'ufficio per l'IA in merito alle ammende da essi inflitte durante l'anno a norma del presente articolo; |
Emendamento 668
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 quater. L'esercizio da parte delle autorità competenti dei poteri attribuiti loro dal presente articolo dovrebbe essere soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, inclusi il ricorso giurisdizionale e il giusto processo; |
Emendamento 669
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 670
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 671
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 672
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 673
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 674
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 675
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le seguenti violazioni sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR: |
2. L'inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale di cui all'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 500 000 EUR. |
Emendamento 676
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 677
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La non conformità del sistema di IA ai requisiti di cui all'articolo 10 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR. |
Emendamento 678
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La non conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 e 10, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250 000 EUR. |
3. La non conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui agli articoli 5 e 10, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 750 000 EUR. |
Emendamento 679
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I fondi raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in forza del presente articolo entrano nel bilancio generale dell'Unione. |
6. I fondi raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in forza del presente articolo contribuiscono al bilancio generale dell'Unione. Le sanzioni pecuniarie non pregiudicano l'effettivo funzionamento dell'istituzione, dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione sanzionata. |
Emendamento 680
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Il garante europeo della protezione dei dati notifica annualmente all'ufficio per l'IA le sanzioni pecuniarie da esso imposte a norma del presente articolo. |
Emendamento 681
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 48, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 48, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo. |
Emendamento 682
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta le istituzioni pertinenti, l'ufficio, il forum consultivo e altri portatori d'interessi pertinenti a norma dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
|
Una volta deciso di elaborare un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Parlamento europeo. La notifica non impone alla Commissione l'obbligo di adottare tale atto. |
Emendamento 683
Proposta di regolamento
Articolo 81 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 81 bis |
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Modifica del regolamento (UE) 2019/1020 |
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Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato: |
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all'articolo 14, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: |
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Emendamento 684
Proposta di regolamento
Articolo 82 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 82 bis Legiferare meglio Nel tenere conto dei requisiti del presente regolamento ai sensi delle modifiche di cui agli articoli 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, la Commissione effettua un'analisi e consulta i pertinenti portatori di interessi per stabilire le potenziali lacune e sovrapposizioni tra la legislazione settoriale esistente e le disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 685
Proposta di regolamento
Articolo 82 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 82 ter |
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Orientamenti della Commissione riguardo all'attuazione del presente regolamento |
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1. La Commissione elabora, in consultazione con l'ufficio per l'IA, orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: |
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Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento. |
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2. Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti già adottati quando lo ritiene necessario. |
Emendamento 686
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'allegato IX che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del [12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2], a meno che la sostituzione o la modifica di tali atti giuridici non comporti una modifica significativa della progettazione o della finalità prevista del sistema di IA o dei sistemi di IA interessati . |
1. Gli operatori di sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'allegato IX che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento entro … [4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 687
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento , ove applicabile, nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato IX da effettuare come previsto in tali atti. |
Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato IX da effettuare come previsto in tali atti e ogniqualvolta tali atti giuridici sono sostituiti o modificati . |
Emendamento 688
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi di IA ad alto rischio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del [data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2], solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione o finalità prevista . |
2. Il presente regolamento si applica agli operatori di sistemi di IA ad alto rischio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del [data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2], solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche sostanziali a norma di quanto stabilito all'articolo 3, punto 23. Nel caso di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche, i fornitori e gli operatori di tali sistemi adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti del presente regolamento [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 689
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione valuta la necessità di modificare l'elenco di cui all'allegato III una volta l'anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
1. Dopo aver consultato l'ufficio per l'IA, la Commissione valuta la necessità di modificare l'elenco di cui all'allegato III , compreso l'ampliamento di rubriche settoriali esistenti o l'aggiunta di nuove rubriche settoriali in tale allegato, dell'elenco di pratiche di IA vietate di cui all'articolo 5 e dell'elenco di sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza di cui all'articolo 52, una volta l'anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dopo una raccomandazione dell'ufficio. |
|
La Commissione trasmette gli esiti della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 690
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. Le relazioni sono rese pubbliche. |
2. Entro … [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2] e successivamente ogni due anni, la Commissione , unitamente all'ufficio per l'IA, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. Le relazioni sono rese pubbliche. |
Emendamento 691
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 692
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 693
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 694
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 695
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 696
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b sexies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 697
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b septies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 698
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b octies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 699
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 — lettera b nonies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 700
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Entro … [due anni dopo la data di entrata in applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2], la Commissione valuta il funzionamento dell'ufficio per l'IA, se all'ufficio siano stati conferiti poteri e competenze adeguati per svolgere i suoi compiti e se sia pertinente e necessario per la corretta attuazione e applicazione del presente regolamento potenziare l'Ufficio e le sue competenze di esecuzione e aumentare le sue risorse. La Commissione trasmette tale relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 701
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'impatto e l'efficacia dei codici di condotta per la promozione dell'applicazione dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, ed eventualmente di altri requisiti supplementari per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio. |
4. Entro … [1 anno dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 85, paragrafo 2] e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'impatto e l'efficacia dei codici di condotta per la promozione dell'applicazione dei requisiti di cui al titolo III, capo 2, ed eventualmente di altri requisiti supplementari per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio; |
Emendamento 702
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, il comitato , gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta. |
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, l'ufficio per l'IA , gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono senza indebito ritardo alla Commissione informazioni su sua richiesta. |
Emendamento 703
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del comitato , del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti. |
6. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni dell'ufficio per l'IA , del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti e consulta tutti i pertinenti portatori di interessi . Il risultato di tale consultazione è allegato alla relazione; |
Emendamento 704
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se necessario, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenendo conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie e alla luce dei progressi della società dell'informazione. |
7. Se necessario, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenendo conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie , dell'effetto dei sistemi di IA sulla salute e la sicurezza, sui diritti fondamentali, sull'ambiente, sull'uguaglianza, sull'accessibilità delle persone con disabilità, sulla democrazia e sullo Stato di diritto e alla luce dei progressi della società dell'informazione. |
Emendamento 705
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Per orientare le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, l'ufficio si impegna a sviluppare una metodologia obiettiva e partecipativa per la valutazione del livello di rischio basata sui criteri definiti negli articoli pertinenti e l'inclusione di nuovi sistemi nell'elenco di cui all'allegato III, compreso l'ampliamento di rubriche settoriali esistenti o l'aggiunta di nuove rubriche settoriali in tale allegato, nell'elenco delle pratiche vietate di cui all'articolo 5 e nell'elenco dei sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza a norma dell'articolo 52. |
Emendamento 706
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter. Eventuali modifiche al presente regolamento ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo, o i pertinenti atti delegati o di esecuzione futuri, che riguardano la legislazione settoriale di cui all'allegato II, sezione B, tengono conto delle specificità normative di ciascun settore e dei vigenti meccanismi di governance, valutazione della conformità e applicazione e delle autorità da essi stabilite. |
Emendamento 707
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 quater. Entro … [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Sulla base dei risultati, la relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento in relazione alla modalità di applicazione e alla necessità di un'agenzia dell'Unione che ponga rimedio alle carenze individuate. |
Emendamento 708
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione |
Emendamento |
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TECNICHE E APPROCCI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE di cui all'articolo 3, punto 1) |
soppresso |
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Emendamento 709
Proposta di regolamento
Allegato III — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito. |
I sistemi di IA di cui ai punti da 1 a 8 bis rappresentano casi d'uso critici e sono tutti considerati sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, a condizione che soddisfino i criteri di cui a tale articolo: |
Emendamento 710
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 711
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 712
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il punto 1 non comprende i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per le verifiche biometriche il cui unico scopo è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dichiara di essere. |
Emendamento 713
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 12– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 714
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 715
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 716
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 717
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 718
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 719
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 720
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 721
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 722
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 723
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 724
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5– lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 725
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 726
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 727
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 728
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 729
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 730
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 731
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6– lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 732
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 733
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 734
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7– lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 735
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7– lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 736
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 737
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 7 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 738
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 8– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 739
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 8 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 740
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 8 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 741
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1– lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 742
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 743
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 744
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1– lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 745
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1– lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 746
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 747
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1– lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 748
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 749
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 750
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera g quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 751
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — lettera g quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 752
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2– lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 753
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2– lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 754
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2– lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 755
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2– lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 756
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 757
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 758
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 759
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 760
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 761
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 762
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 763
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 764
Proposta di regolamento
Allegato VII — punto 4 — punto 4.5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 765
Proposta di regolamento
Allegato VIII — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 51: |
Sezione A - Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 51 , paragrafo 1 : |
Emendamento 766
Proposta di regolamento
Allegato VIII — punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 767
Proposta di regolamento
Allegato VIII — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 768
Proposta di regolamento
Allegato VIII — punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 769
Proposta di regolamento
Allegato VIII — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 770
Proposta di regolamento
Allegato VIII — Sezione B (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sezione B — Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio da registrare a norma dell'articolo 51, paragrafo 1 bis, lettera a), e paragrafo 1 ter: |
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Emendamento 771
Proposta di regolamento
Allegato VIII — Sezione C (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sezione C — Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai modelli di base da registrare a norma dell'articolo 28 ter, lettera e): |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0188/2023).
(33) Consiglio europeo, riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) — Conclusioni, EUCO 13/20, 2020, pag. 6.
(34) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)).
(33) Consiglio europeo, riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) — Conclusioni, EUCO 13/20, 2020, pag. 6.
(34) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)).
(35) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(37) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(35) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(38) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(39) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(40) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(41) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(42) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(43) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(44) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(46) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).
(39) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(40) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(41) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(42) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(43) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(44) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(46) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).
(47) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(48) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(47) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(48) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(49) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(50) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(49) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(50) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(54) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(54) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(55) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(55) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(56) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(56) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(57) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(57) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(58) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(58) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(61) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(62) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(1 bis) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/506/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)