Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1221(01)

    Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01

    C/2022/9120

    GU C 485 del 21.12.2022, p. 1–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 485/1


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

    (2022/C 485/01)

    INDICE

    PART I.

    DISPOSIZIONI COMUNI 4

    CAPITOLO 1.

    Introduzione 4

    CAPITOLO 2.

    Campo di applicazione e definizioni 4

    2.1.

    Effetti della PAC sull’ambito di applicazione 6

    2.2.

    Ambito di applicazione 7

    2.3.

    Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali 9

    2.4.

    Definizioni 10

    CAPITOLO 3.

    Valutazione della compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato 15

    3.1.

    Prima condizione: l’aiuto facilita lo sviluppo di un’attività economica 16

    3.1.1.

    Attività economica sovvenzionata 16

    3.1.2.

    Effetto di incentivazione 17

    3.1.3.

    Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione 19

    3.2.

    Seconda condizione: l’aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 20

    3.2.1.

    Necessità dell’intervento statale 20

    3.2.2.

    Adeguatezza degli aiuti 21

    3.2.3.

    Proporzionalità dell’aiuto 22

    3.2.4.

    Trasparenza 25

    3.2.5.

    Prevenzione di effetti negativi che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi 26

    3.2.6.

    Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo) 28

    PARTE II.

    CATEGORIE DI AIUTI 30

    CAPITOLO 1.

    Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli 30

    1.1.

    Misure analoghe a misure di sviluppo rurale 30

    1.1.1.

    Aiuti agli investimenti 30

    1.1.1.1.

    Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria 30

    1.1.1.2.

    Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole 34

    1.1.1.3.

    Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli 35

    1.1.2.

    Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento delle attività agricole 36

    1.1.3.

    Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo 36

    1.1.4.

    Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali 38

    1.1.5.

    Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali 40

    1.1.6.

    Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 42

    1.1.7.

    Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici 43

    1.1.8.

    Aiuti per l’agricoltura biologica 43

    1.1.9.

    Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità 45

    1.1.10.

    Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo 46

    1.1.10.1.

    Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione 46

    1.1.10.2.

    Aiuti per servizi di consulenza 47

    1.1.10.3.

    Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola 49

    1.1.11.

    Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo 49

    1.2.

    Gestione dei rischi e delle crisi 51

    1.2.1.

    Aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni 51

    1.2.1.1.

    Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali 51

    1.2.1.2.

    Aiuti destinati a compensare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali 54

    1.2.1.3.

    Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 56

    1.2.1.4.

    Aiuti per i capi morti 58

    1.2.1.5.

    Aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti 59

    1.2.1.6.

    Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 61

    1.2.1.7.

    Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione 61

    1.3.

    Altri tipi di aiuti nel settore agricolo 62

    1.3.1.

    Aiuti per la chiusura di capacità di produzione 62

    1.3.1.1.

    Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, degli animali o delle piante oppure per motivi sanitari, etici, ambientali o climatici 62

    1.3.1.2.

    Chiusura di capacità per altri motivi 64

    1.3.2.

    Aiuti per la rilocalizzazione di attività agricole 64

    1.3.3.

    Aiuti al settore zootecnico 65

    1.3.4.

    Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 66

    1.3.5.

    Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo 69

    1.3.6.

    Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli 70

    1.3.7.

    Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo 70

    CAPITOLO 2.

    Aiuti al settore forestale 71

    2.1.

    Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste 72

    2.1.1.

    Aiuti alla forestazione e all’imboschimento 72

    2.1.2.

    Aiuti per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali 74

    2.1.3.

    Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate 74

    2.1.4.

    Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 75

    2.1.5.

    Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 76

    2.1.6.

    Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale 76

    2.1.7.

    Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale nelle foreste 76

    2.1.8.

    Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione nel settore della silvicoltura 77

    2.2.

    Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nelle aree forestali 78

    2.3.

    Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta 78

    2.4.

    Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale 79

    2.5.

    Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale 80

    2.6.

    Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 80

    2.7.

    Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale 82

    2.8.

    Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative 83

    2.8.1.

    Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale 83

    2.8.2.

    Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale 83

    2.8.3.

    Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale 84

    2.8.4.

    Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi 84

    2.8.5.

    Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti 84

    2.9.

    Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo 85

    2.9.1.

    Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale 85

    2.9.2.

    Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali 87

    CAPITOLO 3.

    Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati 87

    PARTE III

    ASPETTI PROCEDURALI 87

    1.

    Durata dei regimi di aiuto e valutazione 88

    2.

    Clausola di revisione 89

    3.

    Relazioni e monitoraggio 89

    4.

    Applicazione degli orientamenti 90

    5.

    Proposte di misure adeguate 90

    PARTE I

    DISPOSIZIONI COMUNI

    CAPITOLO 1

    Introduzione

    (1)

    A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»), «(s)alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Sebbene il trattato sancisca il principio secondo cui gli aiuti di Stato sono vietati, in determinati casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

    (2)

    A norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali nei settori agricolo e forestale.

    (3)

    A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (4)

    In base all’articolo 42 del trattato, le norme in materia di concorrenza, che includono quelle relative agli aiuti di Stato, sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell’articolo 39 del trattato.

    (5)

    Nei presenti orientamenti la Commissione stabilisce i criteri per l’individuazione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e che possono essere considerate compatibili con il mercato interno. Per quanto riguarda gli aiuti concessi in virtù dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, i presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali una misura che costituisce un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali è compatibile con il mercato interno.

    (6)

    La concessione di aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali rientra nel più ampio contesto della politica agricola comune («PAC»). Nell’ambito della PAC, l’Unione fornisce un sostegno finanziario ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali. Poiché gli effetti economici di un aiuto di Stato non cambiano a seconda che questo sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o da un unico Stato membro, la Commissione ritiene che debba esserci coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell’Unione. Pertanto, nell’applicare e interpretare le disposizioni di cui ai presenti orientamenti con riguardo a regimi di aiuto specifici e aiuti individuali, la Commissione tiene conto delle norme della PAC.

    (7)

    I seguenti atti dell’Unione sono di particolare interesse per le considerazioni sugli aiuti di Stato connesse alla PAC:

    (a)

    regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

    (b)

    regolamenti (UE) n. 228/2013 (2) e (UE) n. 229/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio;

    (c)

    regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    (d)

    regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    (e)

    regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (8)

    La PAC è fondata su due pilastri (il Fondo europeo agricolo di garanzia, «FEAGA», e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, «FEASR») che, insieme, garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori e le zone rurali dell’Unione, creando le condizioni per il mantenimento di un’agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell’Unione.

    (9)

    Conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, le finalità della PAC sono incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e garantire che questi raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del trattato, nell’elaborazione della PAC e dei suoi metodi specifici di applicazione, è necessario considerare:

    (a)

    il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

    (b)

    la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

    (c)

    il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

    (10)

    Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle zone rurali, gli obiettivi della PAC per il periodo successivo al 2020 sono incentrati sulla promozione di un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca una sicurezza alimentare a lungo termine, sul sostegno e il rafforzamento della tutela ambientale e dell’azione per il clima, sul contributo al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione e sul rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali. Tali obiettivi generali sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura, nella silvicoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo. Il conseguimento degli obiettivi generali della PAC è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

    a)

    sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;

    b)

    migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività nel medio e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

    c)

    migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

    d)

    contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, e promuovere l'energia sostenibile;

    e)

    favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

    f)

    contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

    g)

    attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;

    h)

    promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

    i)

    migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile e la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

    CAPITOLO 2

    Campo di applicazione e definizioni

    2.1.   Effetti della PAC sull’ambito di applicazione

    (11)

    A norma dell’articolo 42 del trattato, con riguardo ai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell’articolo 39 del trattato.

    (12)

    A norma dell’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE)2021/2115 e dell’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. Sono tuttavia previste varie deroghe a tale principio generale stabilite, fra l’altro, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013, all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013, all’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    (13)

    Per quanto riguarda il sostegno concesso nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115, l’articolo 145, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che le norme sugli aiuti di Stato non si applichino al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

    (14)

    Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l’intervento in questione sia collegato a un’attività agricola che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC.

    (15)

    Tuttavia le norme sugli aiuti di Stato si applicano pienamente a tutti gli interventi cofinanziati (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di tali interventi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato ma rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, vale a dire nei casi seguenti: a) interventi a sostegno di attività nelle zone rurali e b) interventi nel settore forestale.

    (16)

    Le norme sugli aiuti di Stato si applicano se uno Stato membro intende finanziare una misura che è in gran parte concepita in base alle condizioni di un dato intervento di sviluppo rurale («misura analoga a una misura di sviluppo rurale») esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR), a prescindere dal fatto che la misura rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

    2.2.   Ambito di applicazione

    (17)

    La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.

    (18)

    La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli che dà come risultato un altro prodotto agricolo e per la commercializzazione di prodotti agricoli.

    (19)

    Sulla base delle considerazioni generali di cui alla sezione 2.1 della presente parte, al fine di garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e di favorire l’osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno includere anche alcuni interventi di sviluppo rurale che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, siano essi misure cofinanziate nell’ambito del FEASR, finanziamenti nazionali integrativi o misure analoghe a una misura di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali. I presenti orientamenti definiscono pertanto i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

    (20)

    Nell’esame di un aiuto di Stato e della sua compatibilità con il mercato interno conformemente ai principi generali in materia di aiuti di Stato enunciati nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, la Commissione terrà conto, nella misura del possibile, delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/2115 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

    (21)

    Le seguenti categorie di aiuti rientrano nell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti:

    (a)

    misure nel settore agricolo, finanziate esclusivamente con fondi nazionali, che consistono in una delle seguenti misure:

    i)

    misure analoghe a misure di sviluppo rurale che non rientrano nel quadro dei piani strategici della PAC (parte II, sezione 1.1);

    ii)

    misure diverse da quelle di cui al punto i) che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, ad esempio determinate misure per la gestione dei rischi e delle crisi, gli aiuti al settore zootecnico e alcune misure promozionali (parte II, sezioni 1.2 e 1.3);

    (b)

    aiuti a favore del settore forestale (parte II, capitolo 2), che consistono in uno dei seguenti aiuti:

    i)

    aiuti concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC o come finanziamento nazionale integrativo di un intervento di sviluppo rurale;

    ii)

    aiuti finanziati esclusivamente con risorse nazionali;

    (c)

    aiuti a favore di imprese attive nelle zone rurali, che sono concessi in una delle seguenti forme:

    i)

    come un intervento previsto in un piano strategico della PAC, cofinanziato dal FEASR a norma e in conformità del regolamento (UE) 2021/2115, se la misura di aiuto di Stato soggetta a notifica è identica all'intervento in un piano strategico della PAC (parte II, capitolo 3);

    ii)

    come finanziamento nazionale integrativo correlato a un intervento nel quadro di un piano strategico della PAC (parte II, capitolo 3).

    (22)

    I presenti orientamenti si applicano agli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) e, in linea di principio, anche alle grandi imprese. Tuttavia le grandi imprese risentono generalmente meno dei fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente provocare analoghe distorsioni della concorrenza, nell’ambito dei presenti orientamenti le norme sugli aiuti di Stato per le imprese di grandi dimensioni sono armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e sono soggette alla valutazione di compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato secondo quanto descritto nel capitolo 3 della presente parte. Per quanto riguarda le misure di aiuto al settore zootecnico ai sensi della parte II, sezione 1.3.1, dei presenti orientamenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione ribadisce la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi di tali misure. Gli aiuti nel settore zootecnico dovrebbero pertanto rimanere limitati alle PMI.

    (23)

    Fatte salve le eccezioni di cui al presente punto, le imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un’impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa in difficoltà quale definita al punto (33)63, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7). Il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica tuttavia agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un’azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state provocate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, l’aiuto per compensare le perdite o ovviare ai danni causati da tali sinistri e coprire i costi dell’eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere concesso in conformità dei presenti orientamenti in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e a causa della situazione di emergenza legata a questo tipo di aiuti, la situazione economica di un’impresa non dovrebbe essere tenuta in considerazione per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, secondo quanto previsto nella parte II, sezione 1.2.1.4, e gli aiuti relativi alle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione nel caso di epizoozie e di organismi nocivi ai vegetali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371). Inoltre tale principio non si applica né alle azioni di informazione di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.1 e 2.4 né alle misure promozionali di carattere generico, di cui alla parte II, sezione 1.3.4.

    (24)

    Gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC che costituiscono una sovvenzione all’esportazione quale definita da tale accordo sono esclusi dall’ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Analogamente, gli aiuti in favore di tali prodotti che costituiscono un sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o da un qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015 (8) sono esclusi dall’ambito di applicazione dei presenti orientamenti se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti, di cui al paragrafo 15 di tale decisione, sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.

    (25)

    Nel valutare un aiuto concesso a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell’importo dell’aiuto che rimane da recuperare (9). Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e agli aiuti per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371).

    (26)

    Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto (10).

    (27)

    La Commissione valuta caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti né in altre pertinenti norme sugli aiuti di Stato, direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, tenendo conto delle norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato, della PAC e, ove possibile, per analogia, degli stessi orientamenti. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dai presenti orientamenti dovranno dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato secondo quanto disposto nel capitolo 3 della presente parte di questi orientamenti. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e sugli effetti esercitati sugli scambi tra Stati membri.

    (28)

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’Irlanda del Nord, laddove una misura richieda il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella comunicazione alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato devono essere trasmesse informazioni equivalenti.

    2.3.   Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

    (29)

    In linea di principio, per razionalizzare le norme sugli aiuti di Stato e date le analogie tra le imprese attive nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e le altre imprese, gli strumenti generali in materia di aiuti di Stato che stabiliscono i criteri di compatibilità dell’aiuto sono applicabili ai settori disciplinati dai presenti orientamenti. Si tratta in particolare degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (11), della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (12), della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (13), della comunicazione dalla Commissione «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (14), degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (15), della comunicazione della Commissione intitolata «Criteri per l’analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale» (16), della comunicazione della Commissione intitolata «Criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale» (17) e degli strumenti relativi ai servizi di interesse economico generale (18).

    (30)

    Gli strumenti orizzontali di cui al punto (29) si applicano alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, salvo qualora i presenti orientamenti prevedano norme specifiche. I presenti orientamenti stabiliscono norme specifiche per le misure di aiuto a favore dell’ambiente, quali gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere animale (parte II, sezioni 1.1.4 e 1.1.5), gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (parte II, sezione 1.1.6) e gli aiuti per l’agricoltura biologica (parte II, sezione 1.1.8). Gli aiuti agli investimenti che perseguono obiettivi ambientali nel settore della produzione agricola primaria sono valutati secondo le norme di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1. Gli aiuti per la tutela ambientale a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se soddisfano le condizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022. Gli aiuti agli investimenti nel settore dell’efficienza energetica, dei biocarburanti e dell’energia da fonti rinnovabili sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte II, capitoli 2 e 3, in quanto tali aiuti dovrebbero essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, salvo qualora tali aiuti siano esenti dall’obbligo di notifica. Tuttavia gli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti in aziende agricole, possono rientrare nell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell’azienda agricola interessata (parte II, sezione 1.1.1.1).

    (31)

    Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (19) non si applicano agli aiuti per la produzione di prodotti agricoli primari a causa delle specificità del settore. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.

    (32)

    Sia le norme generali in materia di aiuti di Stato che le disposizioni più specifiche dei presenti orientamenti possono riguardare le imprese operanti nel settore forestale o nelle zone rurali. Se del caso, gli aiuti a favore di imprese attive nel settore forestale o nelle zone rurali possono anche essere ritenuti compatibili alle condizioni e in conformità delle norme generali dell’Unione sugli aiuti di Stato (in particolare, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022).

    2.4.   Definizioni

    (33)

    Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

    (1)

    «agricoltore in attività»: agricoltore quale definito da uno Stato membro nel suo piano strategico (20) della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (2)

    «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

    (3)

    «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni atmosferiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità, che distruggano, nel caso dell'agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque o otto anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;

    (4)

    «consulenza»: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto;

    (5)

    «attività agricola»: attività determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (6)

    «superficie agricola»: superficie agricola determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (7)

    «azienda agricola»: unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

    (8)

    «prodotto agricolo»: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

    (9)

    «settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

    (10)

    «sistema agroforestale»: sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;

    (11)

    «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

    (12)

    «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

    (13)

    «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

    (14)

    «normali condizioni di mercato»: situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;

    (15)

    «misure di biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

    (16)

    «libro genealogico»: libro genealogico quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

    (17)

    «piano strategico della PAC»: piano strategico della PAC come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

    (18)

    «opere permanenti»: opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell'azienda che creano un attivo;

    (19)

    «regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli»: regimi di aiuti relativi a pratiche migliorate di gestione dei terreni che determinano un aumento dello stoccaggio del carbonio in biomassa vivente, materie organiche morte e suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendo il rilascio di carbonio nell'atmosfera;

    (20)

    «evento catastrofico»: evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;

    (21)

    «polo»: raggruppamento di imprese indipendenti, comprese «start-up»: piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

    (22)

    «misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle epizoozie delle quali un'autorità competente di uno Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure agli organismi nocivi ai vegetali o alle specie esotiche invasive dei quali un'autorità competente di uno Stato membro ha formalmente riconosciuto la presenza;

    (23)

    «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

    (24)

    «emergenza ambientale»: caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30 % della produzione media annua dell'impresa attiva nel settore agricolo nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale; non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

    (25)

    «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;

    (26)

    «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

    (27)

    «specie a rapido accrescimento»: bosco a rotazione rapida in cui gli alberi sono coltivati con un tempo minimo prima dell'abbattimento compreso tra 8 e 20 anni;

    (28)

    «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

    (29)

    «biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere»: biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere quali definite nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

    (30)

    «prodotti alimentari»: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

    (31)

    «foresta»: area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, che non include terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, o una foresta definita e delimitata sulla base della legislazione nazionale vigente o di un sistema di inventario esistente, quale trasmessa alla Commissione nella notifica; e, qualora riguardi un intervento di sviluppo rurale, quale prevista nel piano strategico della PAC;

    (32)

    «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

    (33)

    «aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

    (34)

    «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

    (35)

    «specie esotica invasiva»: specie esotica invasiva di rilevanza unionale e di rilevanza nazionale dello Stato membro interessato quale definita all'articolo 3, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

    (36)

    «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (26);

    (37)

    «mercati locali»: uno dei seguenti mercati:

    (a)

    mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale;

    (b)

    mercati per i quali gli Stati membri stabiliscono una definizione alternativa convincente, con un raggio non superiore a 100 km;

    (38)

    «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di prodotti agricoli se avviene in locali e strutture distinti riservati a tale scopo;

    (39)

    «fondo di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della legislazione nazionale che consente ai silvicoltori, ai gestori forestali e agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale i silvicoltori, i gestori forestali e gli agricoltori riconosciuti ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

    (40)

    «investimenti non produttivi»: investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda;

    (41)

    «operazioni precedenti la trasformazione industriale»: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di taglio è pari a 20 000 m3 di legno tondo all'anno;

    (42)

    «altri eventi climatici avversi»: condizioni meteorologiche sfavorevoli che non costituiscono eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

    (43)

    «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato;

    (44)

    «organismi nocivi ai vegetali»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

    (45)

    «misure di prevenzione»: misure riguardanti epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive che non sono ancora comparsi;

    (46)

    «produzione agricola primaria»: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

    (47)

    «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

    (48)

    «associazione od organizzazione di produttori»: un'associazione o un'organizzazione costituite per almeno uno dei seguenti scopi:

    (a)

    l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci dell'associazione o dell'organizzazione alle esigenze del mercato;

    (b)

    la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

    (c)

    la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;

    (d)

    altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l'organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci nonché il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

    (49)

    «animale protetto»: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'UE o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione;

    (50)

    «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

    (51)

    «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali e/o virtuali orientati alla ricerca) che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, o l'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tale ente svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da esso prodotti;

    (52)

    «filiera corta»: filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

    (53)

    «infrastruttura su piccola scala»: infrastruttura con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR;

    (54)

    «piccolo operatore»: microimpresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE (27) della Commissione o una persona fisica non impegnata in attività economiche al momento della domanda di aiuto;

    (55)

    «isole minori del Mar Egeo»: isole minori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013;

    (56)

    «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione;

    (57)

    «avvio dei lavori del progetto o dell'attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività; l'acquisto di terreni di cui al punto (153), lettera a), e al punto (502), lettera c), nel caso in cui i costi ammissibili per l'acquisto di terreni siano pari al 100 % dei costi di investimento ammissibili, è considerato l'inizio dei lavori di un progetto o di un'attività;

    (58)

    «gestione sostenibile delle foreste»: gestione e utilizzo delle superfici boschive in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, attualmente e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi;

    (59)

    «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

    (60)

    «costo di transazione»: costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente. Tale costo può essere calcolato sulla base di un costo standard;

    (61)

    «costi dei test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

    (62)

    «bosco ceduo a rotazione rapida»: specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;

    (63)

    «impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

    (64)

    «norma dell'Unione»: norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono pertanto ritenute «norme dell'Unione» le norme e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

    (65)

    «giovane agricoltore»: agricoltore quale definito da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (66)

    ai fini della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura:

    a)

    «conservazione in situ»: nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

    b)

    «conservazione in situ»: nel settore forestale, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

    c)

    «conservazione nell'azienda agricola o nell'azienda silvicola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda agricola o silvicola;

    d)

    «conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;

    e)

    «collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

    2.5.   Aiuto soggetto a notifica

    (34)

    Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri non devono dare esecuzione alla misura proposta finché la procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato non abbia portato a una decisione finale, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento (UE) 2022/2472

    (35)

    Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuto restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l’importo dell’aiuto supera le seguenti soglie di notifica:

    (a)

    per gli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla parte II, sezione 1.1.1.3: costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di EUR;

    (b)

    per gli aiuti alle campagne promozionali di cui alla parte II, sezione 1.3.4: campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR.

    CAPITOLO 3

    Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

    (36)

    In base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (37)

    Di conseguenza, al fine di valutare se l’aiuto di Stato per i settori agricolo e forestale e le zone rurali possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione determinerà se la misura di aiuto faciliti lo sviluppo di una determinata attività economica (prima condizione) e se alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).

    (38)

    Nella presente sezione, la Commissione chiarisce il modo in cui svolgerà la valutazione di compatibilità. Definisce condizioni generali di compatibilità e, se del caso, stabilisce condizioni specifiche per i regimi di aiuti e le condizioni supplementari per gli aiuti individuali subordinati all’obbligo di notifica.

    (39)

    Ai fini della valutazione di cui al punto (37), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

    (a)

    Prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica:

    i)

    individuazione dell'attività economica interessata (sezione 3.1.1);

    ii)

    effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.1.2);

    iii)

    l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione (sezione 3.1.3).

    (b)

    Seconda condizione: l'aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:

    i)

    necessità di un intervento statale: la misura di aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, se del caso, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o risolvendo questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2.1);

    ii)

    adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.2.2);

    iii)

    proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate (sezione 3.2.3);

    iv)

    trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.2.4);

    v)

    prevenzione di effetti negativi dell'aiuto che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi (sezione 3.2.5);

    vi)

    raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo) (sezione 3.2.6).

    (40)

    L’equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nei punti da (639) a (645). In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

    (41)

    Tali criteri generali di compatibilità si applicano dunque all’insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alle sezioni 3.1. e 3.2, della presente parte, a causa di considerazioni specifiche applicabili nel settore agricolo.

    3.1.   Prima condizione: l’aiuto facilita lo sviluppo di un’attività economica

    3.1.1.   Attività economica sovvenzionata

    (42)

    Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione individuerà l’attività economica che deve essere sostenuta dalla misura notificata.

    (43)

    Lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto è inteso ad agevolare lo sviluppo dell’attività economica individuata.

    (44)

    Gli Stati membri devono anche precisare se e in che modo l’aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PAC e, nell’ambito di tale politica, agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/2115, descrivendo più nello specifico i benefici attesi dell’aiuto.

    (45)

    La Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle misure per la gestione dei rischi e delle crisi concessi in conformità della parte II, sezione 1.2 dei presenti orientamenti possano facilitare lo sviluppo dell’area o dell’attività economica individuata, in quanto senza l’aiuto è possibile che tale sviluppo non abbia luogo nella medesima misura.

    Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

    (46)

    Nel concedere un aiuto a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell’ambito di un regime di cui al punto (35), l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tal fine gli Stati membri dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente, nell’ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell’investimento.

    3.1.2.   Effetto di incentivazione

    (47)

    Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. L’aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

    (48)

    Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell’Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l’organizzazione del mercato interno.

    (49)

    Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L’aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.

    (50)

    Per i motivi illustrati al punto (47), la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.

    (51)

    La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto o dell’attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

    (52)

    Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

    (53)

    Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all’attività in questione da parte del beneficiario.

    (54)

    Si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale abbia un effetto di incentivazione se il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l’ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati. Quest’ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

    (55)

    In deroga ai punti da (50) a (54), per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

    (a)

    i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.6. e 2.9.2, e i regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    i)

    il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

    ii)

    il regime di aiuti è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.6, 2.8 e 2.9.2;

    iii)

    il regime di aiuti riguarda unicamente le PMI;

    (b)

    aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori in conformità della parte II, sezione 1.1.6;

    (c)

    aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità della parte II, sezione 1.1.7;

    (d)

    aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità della parte II, sezione 1.1.10.1, che consistono nel rendere disponibile le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

    (e)

    aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.1;

    (f)

    aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.2;

    (g)

    aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità della parte II, sezione 1.2.1.3;

    (h)

    aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.4;

    (i)

    aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.5;

    (j)

    aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità della parte II, sezione 2.8.5;

    (k)

    aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità della parte II, sezione 2.4, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

    (l)

    aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità della parte II, sezione 1.1.1.2, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

    (m)

    aiuti per le misure promozionali in conformità del punto (468), lettere b), c) e d);

    (n)

    aiuti per compensare i costi aggiuntivi di trasporto in conformità dei punti (480) e (481);

    (o)

    aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità della parte II, sezioni 1.3.7 e 2.9.1;

    (p)

    aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità della parte II, sezione 2.1.3;

    (q)

    aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree in conformità della parte II, sezione 2.8.1.

    Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

    (56)

    Oltre ai requisiti indicati nella presente sezione, per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l’aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l’autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

    (57)

    Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all’ubicazione dell’investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l’investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l’effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell’investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

    (58)

    In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) (29) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) (30) o il rendimento medio del capitale investito (Return On Capital Employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell’impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

    (59)

    Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

    (60)

    Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l’aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. L’aiuto non sarà pertanto considerato compatibile con il mercato interno se risulta che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell’aiuto.

    3.1.3.   Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione

    (61)

    Se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l’attività che finanzia comporta una violazione della normativa applicabile dell’Unione, l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno (31).

    (62)

    Data la specificità del settore agricolo (32), benché le norme sugli aiuti di Stato si applichino in generale a tale settore, la loro applicazione resta tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC. In altri termini, il ricorso da parte degli Stati membri alle misure di aiuto di Stato non può prevalere sul regolamento (UE) n. 1308/2013 (33). La Commissione non autorizzerà quindi un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest’ultima.

    (63)

    Inoltre, non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato la cui concessione è subordinata all’obbligo per l’impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali o gli aiuti che limitano la possibilità di questa impresa di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

    (64)

    La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

    3.2.   Seconda condizione: l’aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

    (65)

    A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili «sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

    (66)

    La presente sezione illustra il metodo di esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’effettuare la valutazione in base alla seconda condizione della valutazione della compatibilità menzionata al punto (39), lettera b).

    (67)

    Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell’aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l’aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.

    (68)

    La Commissione valuterà quindi l’effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, la Commissione dichiarerà l’aiuto compatibile.

    (69)

    La conformità degli aiuti alle condizioni di cui alle sezioni da 3.2.1 a 3.2.5 del presente capitolo deve essere considerata nel contesto specifico della PAC.

    3.2.1.   Necessità dell’intervento statale

    (70)

    Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento dell’obiettivo auspicato, è innanzitutto necessario analizzare il problema. L’aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato riguardante l’attività o l’investimento sovvenzionato in questione. In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività.

    (71)

    Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte I. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere considerati necessari.

    3.2.2.   Adeguatezza degli aiuti

    (72)

    La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. È importante tener presente che, ai fini del conseguimento di tali obiettivi, possono esistere altri strumenti più idonei come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese. A tal fine gli Stati membri devono dimostrare che l’aiuto e il modo in cui è strutturato sono adeguati per conseguire l’obiettivo della misura cui l’aiuto è destinato.

    Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi

    (73)

    La Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale che soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II costituiscano uno strumento di intervento adeguato.

    (74)

    Ove uno Stato membro decida di istituire una misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre lo stesso intervento è al contempo previsto dal pertinente piano strategico della PAC, tale Stato dovrebbe dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto all’intervento del piano strategico della PAC in questione.

    Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

    (75)

    Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Ciononostante, lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l’aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

    (76)

    Se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti.

    (77)

    Se l’aiuto è concesso al beneficiario finale sotto forma di servizio sovvenzionato, ossia indirettamente, in natura, ed è versato a un prestatore del servizio o dell’attività in questione, al beneficiario finale si applicano la valutazione della compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato delineata nella presente parte e le condizioni specifiche dei presenti orientamenti.

    (78)

    La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati, costituiscano uno strumento di aiuto adeguato.

    (79)

    Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non compresi in un piano strategico della PAC o come finanziamento supplementare per tale intervento di sviluppo rurale, se l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

    (80)

    Per quanto riguarda le misure a favore del settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, gli Stati membri devono dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative cui mirano non possono essere conseguite con le misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitoli da 2.1 a 2.7.

    (81)

    Nel caso di alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole, gli aiuti per le misure promozionali, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizoozie, degli organismi nocivi ai vegetali e delle specie esotiche invasive e gli aiuti al settore zootecnico, l’aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati. In questi casi l’aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell’attività in questione.

    (82)

    La valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

    3.2.3.   Proporzionalità dell’aiuto

    (83)

    Gli aiuti sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l’attività sovvenzionata.

    Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

    (84)

    In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l’importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili. Sono fatte salve le norme per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici espressamente previsti nella parte II, sezioni 1.2.2, 2.1.4 e 2.3.

    (85)

    Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, la Commissione applica intensità massime di aiuto. Qualora non si riesca a fissare l’intensità massima di aiuto, ad esempio nel caso di aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole, vengono stabiliti importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti.

    (86)

    Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II sono rispettati.

    (87)

    L’autorità che concede l’aiuto calcola l’intensità massima e l’importo dell’aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

    (88)

    L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

    (89)

    Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo dello stesso.

    (90)

    Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto.

    (91)

    Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più rate, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

    (92)

    Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.

    (93)

    Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2 e 2.3 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i calcoli e gli aiuti corrispondenti soddisfino tutte le condizioni seguenti:

    a)

    contengano unicamente elementi verificabili;

    b)

    siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

    c)

    indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati;

    d)

    siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso;

    e)

    non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

    (94)

    Fermo restando il punto (93), l’aiuto, ad eccezione degli aiuti di cui alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, può essere concesso conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi:

    (a)

    costi unitari;

    (b)

    somme forfettarie;

    (c)

    finanziamenti a tasso fisso.

    (95)

    L’importo dell’aiuto di cui al punto (94) deve essere determinato secondo una delle seguenti modalità:

    (a)

    un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno o più dei seguenti elementi:

    i)

    dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

    ii)

    dati storici verificati dei singoli beneficiari;

    iii)

    sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

    (b)

    conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

    (96)

    Per quanto riguarda le misure cofinanziate, gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati in conformità delle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e al regolamento (UE) 2021/2115.

    (97)

    In sede di valutazione della compatibilità dell’aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l’intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite. Per questo motivo, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un’assicurazione.

    Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

    (98)

    Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto (35), con le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto», con le intensità massime di aiuto come limite massimo.

    (99)

    L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ad esempio l’importo dell’aiuto non dovrebbe determinare un aumento del TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

    (100)

    Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo stabilito al punto (99) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

    (101)

    Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (99). I calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l’aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (57).

    (102)

    I punti da (98) a (101) non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

    Cumulo di aiuti

    (103)

    Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.

    (104)

    Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti.

    (105)

    Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

    (106)

    Gli aiuti di Stato a favore del settore agricolo non dovrebbero essere cumulabili con i pagamenti di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

    (107)

    Gli aiuti di Stato concessi ai sensi della parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.8 non dovrebbero essere cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

    (108)

    Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o dei massimali di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

    (109)

    Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

    (110)

    Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (152), lettera d), non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3.

    (111)

    Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115. Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all’avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all’avviamento per le attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2 non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115 qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quelli indicati nei presenti orientamenti.

    3.2.4.   Trasparenza

    (112)

    Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione delle informazioni seguenti nella piattaforma Transparency Award Module (36) della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale:

    (a)

    il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;

    (b)

    il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

    (c)

    il nome dei singoli beneficiari (37), la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

    i)

    10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

    ii)

    100 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

    (113)

    Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR): 0,01-0,1 solo per la produzione agricola primaria; 0,1-0,5; 0,5-1; da 1 a 2; da 2 a 5; da 5 a 10; da 10 a 30; e 30 e importi superiori.

    (114)

    Le informazioni devono essere pubblicate dopo l’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (38).

    (115)

    Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto nella parte III, capitolo 2.

    3.2.5.   Prevenzione di effetti negativi che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi

    (116)

    Gli aiuti per i settori agricolo e forestale nonché per le zone rurali possono potenzialmente causare distorsioni dei mercati dei prodotti. Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo.

    (117)

    La Commissione identificherà il mercato o i mercati su cui l’aiuto può incidere, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sul mercato o i mercati del prodotto interessati, vale a dire il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell’aiuto. Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese sul mercato o i mercati del prodotto coinvolti (39).

    (118)

    In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l’impatto negativo dell’aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto o gli importi degli aiuti. Lo scopo consiste nella prevenzione del ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell’aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell’aiuto, tanto più elevata sarà l’intensità di aiuto.

    (119)

    Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore agricolo, che differisce dagli altri mercati per la struttura specifica della produzione agricola primaria, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.

    Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

    (120)

    Poiché gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e a favore delle imprese attive in altri settori, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare, tendono ad avere analoghi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all’effetto sulla concorrenza e sugli scambi dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti questi settori. Pertanto, le condizioni descritte ai punti da (121) a (133) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale.

    (121)

    I regimi di aiuti non devono comportare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi di aiuti agli investimenti potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Il rischio di tali distorsioni è ancora più pronunciato nel caso in cui un regime di aiuti agli investimenti sia incentrato su determinati settori.

    (122)

    Lo Stato membro interessato deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggia lo Stato membro a sottoporle eventuali valutazioni d’impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili.

    Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

    (123)

    Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l’uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti nei punti da (124) a (133) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell’aiuto.

    (124)

    Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d’investimento (40). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell’utilizzo previsto) o dal produttore (a causa della flessibilità degli impianti di produzione).

    (125)

    Per valutare tali potenziali distorsioni la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l’andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all’ingresso e all’uscita e la differenziazione del prodotto.

    (126)

    Il fatto che un’impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di far fronte da sola alla concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

    (127)

    La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

    (a)

    quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino;

    (b)

    quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

    (128)

    Per decidere se l’aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l’eventuale inefficienza del mercato.

    (129)

    Se il mercato in questione è in crescita, vi sono generalmente meno motivi per temere che l’aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l’uscita dal mercato o l’ingresso sul mercato.

    (130)

    I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. La Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, con una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (vale a dire che è in fase di contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (vale a dire che sta ancora crescendo senza tuttavia andare oltre un tasso di crescita di riferimento).

    (131)

    La scarsa efficienza del mercato è solitamente misurata in relazione al PIL registrato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) nel triennio precedente l’avvio del progetto (tasso di riferimento) oppure può essere misurata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori possono figurare le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza nonché la probabile incidenza dell’aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e margini di profitto.

    (132)

    In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente tutti gli effetti dell’aiuto, in particolare se il mercato geografico è globale. In casi simili la Commissione valuterà l’effetto dell’aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell’eventuale rischio che comporti un’esclusione dei produttori del SEE.

    (133)

    Per valutare l’esistenza di un considerevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l’aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l’investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario nonché le quote di mercato dei suoi concorrenti e altri fattori pertinenti. Valuterà ad esempio la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di potenziali barriere all’ingresso (41), il potere contrattuale dell’acquirente (42) e le barriere all’espansione o all’uscita.

    3.2.6.   Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

    (134)

    La Commissione valuta se gli effetti positivi e la misura di aiuto superano gli effetti negativi individuati sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi.

    (135)

    Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non ponga rimedio a un constatato fallimento del mercato in modo appropriato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi della misura. per cui è probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.

    (136)

    Nell’ambito della valutazione degli effetti positivi e negativi dell’aiuto, la Commissione terrà conto dell’impatto dell’aiuto sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115, che mirano a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, a sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima, a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

    (137)

    In linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi gli importi massimi di aiuto o le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, l’effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

    (138)

    Per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 o finanziati dall’Unione, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi correlati.

    (139)

    Tutte le notifiche di aiuti di Stato dovrebbero contenere una valutazione dell’eventuale impatto ambientale e/o climatico dell’attività sovvenzionata, tenendo conto della legislazione in materia di tutela ambientale (43) e della normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Ove sia dimostrato l’impatto climatico e ambientale positivo degli aiuti, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi di tali aiuti. L’articolo 11 del trattato stabilisce che: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». La promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di tutelare l’ambiente, conformemente all’articolo 11 del trattato, tiene conto anche del principio «chi inquina paga». Occorre pertanto rivolgere particolare attenzione alle tematiche ambientali e climatiche nelle notifiche di aiuti di Stato.

    (140)

    Se del caso, la Commissione può inoltre prendere in considerazione l’eventualità che l’aiuto generi altri effetti positivi o negativi. Laddove tali altri effetti positivi riflettano quelli previsti in politiche dell’Unione quali ad esempio il Green Deal europeo (44), la strategia «Dal produttore al consumatore» (45), la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (46), la comunicazione sul ripristino di cicli sostenibili del carbonio (47), la strategia per le foreste (48) e la strategia sulla biodiversità (49), è possibile presumere che l’aiuto in linea con le politiche dell’Unione abbia tali effetti positivi di più ampia portata.

    (141)

    Laddove nel quadro dei presenti orientamenti sia concesso un aiuto a favore di investimenti, la Commissione presterà attenzione anche all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (50), ivi compreso il principio «non arrecare un danno significativo», o ad altre metodologie analoghe.

    PARTE II

    CATEGORIE DI AIUTI

    CAPITOLO 1

    Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

    1.1.   Misure analoghe a misure di sviluppo rurale

    1.1.1.   Aiuti agli investimenti

    (142)

    La presente sezione si applica agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli.

    (143)

    Tutti gli aiuti agli investimenti di cui alle sezioni 1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.1.1.3 della presente parte non devono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

    1.1.1.1.   Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

    (144)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) e alle condizioni di cui alla presente sezione.

    (145)

    La presente sezione si applica agli aiuti per investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. L’investimento è realizzato da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

    (146)

    La presente sezione si applica anche agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, purché sia soddisfatta una delle condizioni di seguito indicate:

    (a)

    qualora l'investimento sia destinato alla produzione di biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto (33) della direttiva (UE) 2018/2001 nelle aziende agricole, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo di carburante dell'azienda agricola. Il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato;

    (b)

    qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

    (147)

    Qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è equivalente alla somma del consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

    (148)

    Gli Stati membri devono esigere il rispetto delle norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale.

    (149)

    Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all’aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell’energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri.

    (150)

    Gli Stati membri devono stabilire soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zucchero e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti in linea con l’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001. Gli aiuti ai progetti bioenergitici devono essere limitati ai prodotti bioenergitici rispondenti ai criteri applicabili sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella normativa dell’Unione, ivi compreso l’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

    (151)

    Se la capacità produttiva dell’impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario o dei beneficiari di cui ai punti (146) e (147), gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, salvo qualora tali aiuti siano esenti dall’obbligo di notifica.

    (152)

    L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    (a)

    migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

    (b)

    migliorare le norme riguardanti l'ambiente naturale, l'igiene o il benessere degli animali;

    (c)

    creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;

    (d)

    ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

    (e)

    contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;

    (f)

    contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

    (g)

    contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

    Costi ammissibili

    (153)

    Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:

    (a)

    la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente e per la preservazione dei suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari;

    (b)

    l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

    (c)

    i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

    (d)

    gli oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

    (e)

    le spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (152), lettere e), f) e g);

    (f)

    nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da eventi eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie oppure organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo, ivi comprese le opere permanenti, fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi; i beneficiari dovrebbero se del caso adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

    (g)

    in caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili. In caso di danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali, i beneficiari dovrebbero se del caso adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici volte a ridurre al minimo i danni e le perdite arrecati da eventi simili in futuro.

    (154)

    Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

    (a)

    acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;

    (b)

    acquisto e impianto di piante annuali;

    (c)

    acquisto di animali;

    (d)

    investimenti intesi a conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in vigore;

    (e)

    costi, diversi da quelli di cui al punto (153), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

    (f)

    il capitale circolante;

    (g)

    cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

    (155)

    In deroga al punto (154), lettera b), gli aiuti possono essere concessi per l’acquisto e l’impianto di piante annuali effettuati ai fini dell’obiettivo di cui al punto (152), lettera d), nonché per l’acquisto e l’impianto di piante annuali per la preservazione di varietà vegetali minacciate di erosione genetica nel quadro degli impegni di cui al punto (210).

    (156)

    In deroga al punto (154), lettera c), possono essere concessi aiuti per i costi seguenti:

    (a)

    acquisto di animali effettuato per l'obiettivo di cui al punto (152), lettera d);

    (b)

    acquisto di animali di razze a rischio di estinzione secondo quanto definito nell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 nel quadro degli impegni di cui al punto (207);

    (c)

    acquisto di cani da guardia per la protezione del bestiame contro i grandi predatori.

    (157)

    Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i seguenti requisiti:

    (a)

    un piano di gestione del bacino idrografico, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato notificato alla Commissione per l'intera area in cui deve essere realizzato l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della suddetta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state specificate nel relativo programma di misure;

    (b)

    i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell'investimento;

    (c)

    un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è ammissibile solo se:

    i)

    dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale che riflette i parametri tecnici dell'infrastruttura o dell'impianto esistente;

    ii)

    se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua o se valutazioni avanzate dei rischi e della vulnerabilità climatica hanno stabilito che i corpi idrici interessati in buono stato potrebbero non essere più tali per motivi relativi alla quantità d'acqua a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, è necessario conseguire una riduzione effettiva del consumo idrico che contribuisca al conseguimento e al mantenimento di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE;

    iii)

    gli Stati membri devono definire percentuali per il risparmio idrico potenziale e la riduzione effettiva del consumo di acqua quale condizione di ammissibilità, al fine di garantire che:

    1.

    la percentuale di risparmio idrico potenziale sia almeno del 5 % quando i parametri tecnici dell'infrastruttura o dell'impianto esistente garantiscono già un elevato livello di efficienza, e almeno del 25 % quando il livello di efficienza attuale (prima degli investimenti) è basso e/o per gli investimenti che avvengono in aree in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per garantire il conseguimento di un buono stato delle acque (se non ancora raggiunto) ed evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici;

    2.

    la percentuale di riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, sia pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

    Le condizioni di cui alla presente lettera c) non dovrebbero essere richieste per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

    (d)

    il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all'utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (51);

    (e)

    un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo è ammissibile solo se sono rispettate entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua;

    ii)

    un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi dell'impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall'autorità competente dello Stato membro e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

    (158)

    Un investimento nella creazione o nell’espansione di un bacino per fini di irrigazione è ammissibile solo se non comporta un impatto ambientale negativo rilevante.

    Intensità di aiuto

    (159)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 65 % dei costi ammissibili.

    (160)

    L’intensità di aiuto di cui al punto (159) può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

    (a)

    investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g), o al benessere degli animali;

    (b)

    investimenti da parte di giovani agricoltori;

    (c)

    investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

    (161)

    L’intensità di aiuto di cui al punto (159) può essere aumentata al massimo fino all’85 % per gli investimenti dei piccoli agricoltori ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.

    (162)

    L’intensità di aiuto di cui al punto (159) può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:

    (a)

    investimenti non produttivi connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g);

    (b)

    investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (152), lettera d), nonché investimenti connessi alla prevenzione e alla mitigazione del rischio di danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

    (163)

    In caso di irrigazione, l’intensità di aiuto non deve superare:

    (a)

    l'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione di cui al punto (157), lettera c);

    (b)

    il 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti in favore di infrastrutture agricole all'esterno delle aziende da utilizzare per l'irrigazione;

    (c)

    il 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti nelle aziende agricole destinati all'irrigazione.

    1.1.1.2.   Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

    (164)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (143) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (165)

    L’aiuto dovrebbe essere concesso per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dall’autorità competente di uno Stato membro.

    Costi ammissibili

    (166)

    Sono ammissibili i seguenti costi destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

    (a)

    costi degli investimenti in attivi materiali;

    (b)

    opere permanenti.

    Intensità di aiuto

    (167)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (168)

    L’aiuto per le opere permanenti deve essere limitato a 10 000 EUR all’anno.

    1.1.1.3.   Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli

    (169)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (143) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (170)

    Gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere non dovrebbero essere erogati nell’ambito della presente sezione, al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.

    (171)

    La presente sezione si applica agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli definiti al punto (33)47 e al punto (33)38.

    (172)

    Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno degli elementi seguenti:

    (a)

    il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (52);

    (b)

    gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale;

    (c)

    la presente sezione.

    Costi ammissibili

    (173)

    Gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili:

    a)

    la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione;

    b)

    l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

    c)

    i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

    d)

    gli oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

    (174)

    Non sono ammissibili i seguenti costi:

    (a)

    i costi, diversi da quelli di cui al punto (173), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

    (b)

    il capitale circolante;

    (c)

    cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;

    (d)

    i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.

    Intensità di aiuto

    (175)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 65 %.

    (176)

    L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

    (a)

    investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g) o investimenti per quanto riguarda gli aiuti per la trasformazione di prodotti agricoli, al miglioramento del benessere degli animali;

    (b)

    investimenti da parte di giovani agricoltori;

    (c)

    investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

    (177)

    Gli aiuti individuali che superano la soglia di notifica di cui al punto (35), lettera a), devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    1.1.2.   Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento delle attività agricole

    (178)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’avviamento se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (179)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (180)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi unicamente per:

    (a)

    l'insediamento di giovani agricoltori;

    (b)

    l'avviamento di attività agricole.

    (181)

    Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori sono concessi a questi ultimi in base a quanto definito nel punto (33)65. Gli aiuti forniti nel quadro della presente sezione devono essere limitati alle PMI.

    (182)

    Gli aiuti devono essere subordinati alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato.

    Importo dell'aiuto

    (183)

    L’aiuto non deve superare 100 000 EUR.

    1.1.3.   Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

    (184)

    La Commissione vede con favore gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori perché creano un incentivo all’associazionismo degli agricoltori. Essa considera pertanto gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (185)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (53).

    (186)

    Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

    (187)

    Gli accordi, le decisioni e altri comportamenti nell’ambito dell’associazione o dell’organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (188)

    In alternativa alla concessione di aiuti all’avviamento alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

    (189)

    Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti all’avviamento alle associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (190)

    L’aiuto deve essere limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nella presente sezione a favore di grandi imprese.

    (191)

    L’autorizzazione di regimi di aiuti a norma della presente sezione sarà subordinata all’obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

    Costi ammissibili

    (192)

    Possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzature per ufficio, le spese per il personale amministrativo, le spese generali, gli oneri legali e amministrativi, l’acquisto di materiale informatico e gli oneri per l’acquisto o l’utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato.

    (193)

    Gli aiuti non possono essere concessi:

    (a)

    alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano singoli produttori;

    (b)

    ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

    (c)

    ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 3, e l'articolo 156, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (194)

    L’aiuto deve essere erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente dello Stato membro sulla base del piano aziendale. Gli Stati membri devono versare l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

    (195)

    Gli aiuti concessi alle associazioni o alle organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità della normativa che disciplina questo tipo di aiuti.

    Intensità di aiuto

    (196)

    Gli aiuti non devono superare il 10 % della produzione annua commercializzata dell’associazione o dell’organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all’anno. L’aiuto deve essere decrescente.

    1.1.4.   Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

    (197)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (198)

    La presente sezione si applica agli aiuti alle imprese e alle associazioni di tali imprese attive nella produzione agricola primaria che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.

    (199)

    La misura deve essere finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all’ambiente e al clima.

    (200)

    Gli aiuti possono compensare solo gli impegni volontari che vanno oltre:

    (a)

    dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (b)

    i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

    (c)

    le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (201)

    Tutti i suddetti requisiti e norme obbligatori devono essere identificati e descritti nella notifica alla Commissione.

    (202)

    Per quanto riguarda gli impegni di cui al punto (200), lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che superano i requisiti minimi corrispondenti stabiliti nel diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso per gli impegni che contribuiscono all’osservanza di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui divengono obbligatori per l’azienda.

    (203)

    Gli Stati membri devono garantire che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale sezione abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

    (204)

    Gli impegni assunti nell’ambito della presente sezione devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo (54). Per gli impegni a favore della conservazione nonché dell’uso e dello sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo o in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.

    (205)

    Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell’ambito del capitolo 3 della presente parte.

    (206)

    Gli impegni finalizzati all’estensivizzazione dell’allevamento devono rispettare almeno le seguenti condizioni:

    (a)

    l'intera superficie foraggera dell'azienda deve essere gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;

    (b)

    la densità del bestiame deve essere definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

    (207)

    Gli impegni per l’allevamento di razze locali minacciate di abbandono o per preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica devono richiedere una delle attività seguenti:

    (a)

    allevare animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, che rischiano di non essere più utilizzati per l'allevamento;

    (b)

    preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

    (208)

    L’aiuto può essere concesso per le seguenti specie di animali da allevamento: bovini, ovini, caprini, equidi, suini, uccelli, conigli e api.

    (209)

    Una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte e se sono anche descritte e integrate nella notifica alla Commissione:

    (a)

    il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;

    (b)

    tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;

    (c)

    un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza;

    (d)

    gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.

    (210)

    Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica a condizione che nella notifica alla Commissione vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

    (211)

    Possono essere erogati aiuti alla conservazione nonché all’uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati ai punti da (198) a (210).

    (212)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.

    Costi ammissibili

    (213)

    Gli aiuti, ad eccezione degli aiuti per interventi a favore della conservazione delle risorse genetiche di cui al punto (211), sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti devono essere erogati annualmente.

    (214)

    In casi debitamente giustificati, quali gli interventi in materia di tutela dell’ambiente o gli impegni a rinunciare all’utilizzo commerciale di aree, gli aiuti possono essere concessi sotto forma di pagamento una tantum per unità, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

    (215)

    Se necessario, gli aiuti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale deve essere del 30 %.

    (216)

    Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni agro-climatico-ambientali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.

    (217)

    Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

    (218)

    Gli aiuti nell’ambito della presente sezione non possono essere concessi per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica» definita nella sezione 1.1.8 della presente parte.

    (219)

    Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura coprono i costi dei seguenti interventi:

    (a)

    azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, e delle collezioni ex situ e delle banche dati;

    (b)

    azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo dell'Unione;

    (c)

    azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

    Intensità di aiuto

    (220)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (221)

    L’aiuto deve essere erogato per ettaro. In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti sotto forma di somme forfettarie o di pagamenti una tantum per unità.

    1.1.5.   Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

    (222)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per impegni a favore del benessere degli animali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (223)

    La presente sezione si applica agli aiuti alle imprese attive nella produzione agricola primaria che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni a favore del benessere degli animali.

    (224)

    Gli aiuti coprono soltanto quegli impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie pertinenti stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dal diritto nazionale e dell’Unione.

    (225)

    Qualora non esistano requisiti o norme obbligatori pertinenti, gli impegni devono andare oltre la pratica agricola consolidata a livello nazionale.

    (226)

    Tutti i requisiti, le pratiche agricole consolidate e le norme obbligatori devono essere individuati e descritti nella notifica alla Commissione.

    (227)

    Qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, gli aiuti possono essere concessi per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

    (228)

    Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

    (a)

    acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;

    (b)

    condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;

    (c)

    condizioni che consentano l'espressione del comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;

    (d)

    accesso all'esterno e pascolo all'aperto;

    (e)

    pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;

    (f)

    pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali; in casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;

    (g)

    misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l'uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

    (229)

    Gli impegni a favore del benessere degli animali devono avere una durata da uno a sette anni. Se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

    (230)

    Il rinnovo di un contratto con un beneficiario dell’aiuto può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri devono predisporre il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Tale meccanismo deve essere comunicato alla Commissione unitamente alla notifica dell’aiuto di Stato in conformità alla presente sezione. Il rinnovo degli impegni deve in ogni caso rimanere soggetto al rispetto delle condizioni approvate dalla Commissione per l’aiuto a norma della presente sezione.

    (231)

    Gli Stati membri devono garantire che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale misura abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

    Costi ammissibili

    (232)

    Gli aiuti devono essere erogati annualmente e possono compensare, in tutto o in parte, le imprese attive nella produzione agricola primaria per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere sostegno sotto forma di un pagamento una tantum per unità, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

    (233)

    Se necessario, gli aiuti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni riguardanti il benessere degli animali. Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore del benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

    (234)

    Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

    Intensità di aiuto

    (235)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (236)

    L’aiuto deve essere erogato per unità. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di somme forfettarie o di pagamenti una tantum per unità.

    1.1.6.   Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

    (237)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (238)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (239)

    Gli aiuti per beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi in conformità del capitolo 3 della presente parte.

    Costi ammissibili

    (240)

    Gli aiuti compensano i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi connessi all’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE nelle zone interessate.

    (241)

    Se necessario, gli aiuti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % dei costi di cui al punto (240).

    (242)

    Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

    (243)

    Gli aiuti connessi alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE possono essere concessi solo in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (244)

    Gli aiuti connessi alla direttiva 2000/60/CE possono essere concessi solo in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là di uno o più di quelli elencati di seguito:

    (a)

    dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 indicato nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (b)

    delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola stabilita da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (245)

    I requisiti di cui ai punti (243) e (244) devono essere identificati e descritti nella notifica alla Commissione.

    (246)

    Sono ammissibili al sostegno le seguenti zone:

    (a)

    le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

    (b)

    altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali zone non devono superare il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente;

    (c)

    le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

    Intensità di aiuto

    (247)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (248)

    L’aiuto deve essere erogato annualmente per ettaro.

    1.1.7.   Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici

    (249)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (250)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (251)

    Gli aiuti possono essere concessi agli agricoltori in attività che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone designate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono effettuare un’analisi minuziosa in base alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Costi ammissibili

    (252)

    Gli aiuti sono concessi a compensazione, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno imputabili ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici per le zone cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Gli Stati membri devono dimostrare l’effettiva esistenza dei vincoli in questione e produrre la prova che l’importo della compensazione erogabile non oltrepassa la perdita di reddito e i costi aggiuntivi dovuti a tali vincoli.

    (253)

    I costi aggiuntivi e il mancato guadagno devono essere calcolati in relazione ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

    Intensità di aiuto

    (254)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili. L’aiuto deve essere concesso annualmente per ettaro di superficie agricola.

    1.1.8.   Aiuti per l’agricoltura biologica

    (255)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’agricoltura biologica se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (256)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (257)

    Gli aiuti possono essere concessi alle imprese o alle associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

    (258)

    L’aiuto è concesso esclusivamente per gli impegni che vanno al di là dei seguenti criteri e requisiti che devono essere individuati e descritti nella notifica degli aiuti di Stato alla Commissione:

    (a)

    dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (b)

    i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

    (c)

    le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (259)

    Per gli impegni di cui al punto (258), lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, l’aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

    (260)

    Il periodo iniziale degli impegni deve avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendo eventualmente una proroga annuale al termine del primo periodo. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno. Per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.

    (261)

    Gli Stati membri devono garantire che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale misura abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

    Costi ammissibili

    (262)

    Gli aiuti coprono la compensazione, ai beneficiari, della totalità o di una parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti devono essere erogati annualmente. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di pagamenti una tantum per unità.

    (263)

    Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale è del 30 %. L’aiuto è concesso su base annuale.

    (264)

    Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni a favore dell’agricoltura biologica, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese che non hanno assunto tali impegni. Pertanto la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore dell’agricoltura biologica già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

    (265)

    Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi o ad aziende agricole medie oppure in base a entrambi tali aspetti, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri dovrebbero stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

    (266)

    Nell’ambito della presente sezione non possono essere concessi aiuti per impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale, né per i costi contemplati dalla sezione relativa agli aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità.

    (267)

    Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni della presente parte, sezioni 1.1.1.1 e 1.1.1.2 sugli aiuti agli investimenti.

    Intensità di aiuto

    (268)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (269)

    L’aiuto deve essere erogato per ettaro. In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti sotto forma di somme forfettarie o di pagamenti una tantum per unità.

    1.1.9.   Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

    (270)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (271)

    La presente sezione si applica ai produttori di prodotti agricoli.

    Costi ammissibili

    (272)

    Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili in relazione ai regimi di qualità di cui al punto (274):

    (a)

    costi per la prima partecipazione a regimi di qualità, segnatamente i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;

    (b)

    costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate a norma della legislazione dell'UE o nazionale da o per conto dell'autorità competente dello Stato membro;

    (c)

    costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

    (273)

    Gli aiuti di cui al punto (272), lettere a) e b), non devono essere concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

    (274)

    I regimi di qualità di cui al punto (272), lettera a), devono essere i seguenti:

    (a)

    regimi di qualità dell'Unione;

    (b)

    regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

    i)

    la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono uno qualsiasi degli aspetti seguenti:

    1.

    caratteristiche specifiche del prodotto;

    2.

    particolari metodi di produzione;

    3.

    una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

    (ii)

    i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

    iii)

    i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

    iv)

    i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

    (c)

    regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti sulle migliori pratiche dell'Unione di cui alla comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» riguardante i prodotti agricoli e alimentari (56).

    (275)

    Gli aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

    (276)

    Gli aiuti di cui al punto (272), lettere b) e c), devono essere concessi sotto forma di servizi sovvenzionati e devono essere erogati all’ente responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

    Intensità di aiuto

    (277)

    Gli aiuti di cui al punto (272), lettera a), devono essere concessi al massimo per un periodo di sette anni, devono essere erogati annualmente e non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (278)

    Gli aiuti di cui al punto (272), lettere b) e c), possono raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

    1.1.10.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

    (279)

    La presente sezione riguarda gli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole che possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (280)

    L’assistenza tecnica può essere prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.

    (281)

    Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l’assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

    1.1.10.1.   Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

    (282)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per lo scambio delle conoscenze e per azioni di informazione se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280) e (281) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (283)

    Gli Stati membri devono garantire che le azioni sostenute in virtù della presente sezione siano coerenti con la descrizione del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nei piani strategici della PAC.

    (284)

    Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell’innovazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

    (285)

    Gli aiuti possono riguardare anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

    Costi ammissibili

    (286)

    Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:

    (a)

    costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative e azioni di informazione;

    (b)

    spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

    (c)

    costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

    (d)

    nel caso di progetti dimostrativi, sono ammissibili anche i seguenti costi di investimento:

    i)

    costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente e per la preservazione dei suoli ricchi di carbonio;

    ii)

    costi di acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

    iii)

    spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e ii), come gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, i compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

    iv)

    oneri per l'acquisto, lo sviluppo o l'utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e le acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

    v)

    ove debitamente giustificato, aiuti per progetti dimostrativi su piccola scala possono essere concessi per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi al progetto dimostrativo.

    (287)

    I costi di cui al punto (286), lettera d), punti da i) a iv), sono ammissibili nella misura in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e per la durata del progetto stesso. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

    (288)

    Gli organismi prestatori di servizi di scambio delle conoscenze o di informazione devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

    (289)

    Gli aiuti di cui al punto (286), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), devono essere forniti sotto forma di servizi sovvenzionati. Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto (286), lettera c), possono, in alternativa, essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione. Gli aiuti di cui al punto (286), lettera d), punto v), devono essere versati direttamente ai beneficiari. Gli aiuti per i progetti dimostrativi su piccola scala di cui al punto (286), lettera d), punti da i) a iv), possono essere erogati direttamente ai beneficiari.

    Intensità di aiuto

    (290)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (291)

    Nel caso dei costi ammissibili di cui al punto (286), lettera d), l’importo massimo dell’aiuto deve essere limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

    1.1.10.2.   Aiuti per servizi di consulenza

    (292)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280) e (281) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (293)

    Gli Stati membri devono garantire che le azioni sostenute nel quadro della presente sezione siano coerenti con la descrizione dell’AKIS contenuta nei piani strategici della PAC.

    (294)

    La consulenza deve essere in relazione con almeno uno degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e deve vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

    (a)

    gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

    (b)

    le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

    (c)

    i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione delle direttive 2000/60/CE, 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (57), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (58), come pure dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (59) nonché dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (60) e della direttiva 2009/128/CE;

    (d)

    le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica come indicato nella comunicazione della Commissione «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (61);

    (e)

    la prevenzione e la gestione dei rischi;

    (f)

    le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

    (g)

    le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

    (h)

    la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, al più tardi dal 2024, l'utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115;

    (i)

    le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;

    (j)

    produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

    (295)

    Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

    (296)

    Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza devono essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

    (297)

    Gli Stati membri devono garantire che la consulenza sia imparziale e che i prestatori dei servizi di consulenza siano esenti da conflitti di interesse.

    (298)

    Nei casi opportuni e debitamente giustificati, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

    Importo dell'aiuto

    (299)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (300)

    L’aiuto non deve superare, in un triennio qualsiasi, i seguenti importi:

    (a)

    25 000 EUR per singola impresa attiva nella produzione agricola primaria;

    (b)

    200 000 EUR per singola impresa attiva nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella loro commercializzazione.

    1.1.10.3.   Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola

    (301)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280) e (281) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (302)

    Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

    Costi ammissibili

    (303)

    Gli aiuti coprono i costi reali sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza per malattia, anche dei figli o malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o per i costi di cui al punto (286), lettera c).

    (304)

    La durata totale della sostituzione dovrebbe essere limitata a tre mesi all’anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio. Per quanto riguarda il congedo di maternità e il congedo parentale, la durata della sostituzione dovrebbe essere limitata a sei mesi in ciascuno di tali casi. In casi debitamente giustificati, la Commissione può tuttavia autorizzare una proroga dei periodi di tre e sei mesi. Per quanto riguarda il servizio militare obbligatorio, la durata della sostituzione dovrebbe essere limitata alla durata dello stesso.

    Intensità di aiuto

    (305)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    1.1.11.   Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

    (306)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore agricolo se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (307)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo quale definito al punto (33)9.

    (308)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione non devono essere concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

    (309)

    Gli aiuti possono essere concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

    (310)

    Gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, a prescindere dal fatto che questi siano attivi nel settore agricolo, ma a condizione che la cooperazione sia principalmente a vantaggio del settore agricolo, e in particolare:

    (a)

    la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

    (b)

    la creazione di poli e di reti;

    (c)

    la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello aziendale (gli aiuti possono essere concessi solo agli agricoltori che, entro la conclusione dell'intervento, hanno o avranno raggiunto l'età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale).

    (311)

    Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:

    (a)

    progetti pilota;

    (b)

    sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, purché si tratti di prodotti agricoli;

    (c)

    cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

    (d)

    cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

    (e)

    attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

    (f)

    azioni collettive per l'adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione;

    (g)

    approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile (62) e la preservazione dei paesaggi agricoli;

    (h)

    cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;

    (i)

    attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle previste dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

    (j)

    altre forme di cooperazione.

    (312)

    Gli aiuti possono essere concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

    (313)

    Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto (311), lettere d) ed e), devono coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

    (314)

    La cooperazione da attuare deve rispettare i requisiti e le norme pertinenti, secondo quanto specificato nella sezione pertinente dei presenti orientamenti.

    Costi ammissibili

    (315)

    Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività agricole:

    (a)

    costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

    (b)

    costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

    (c)

    costi degli interventi da attuare;

    (d)

    costi relativi ad attività promozionali.

    (316)

    Gli aiuti devono limitarsi a un periodo massimo di sette anni. In casi debitamente giustificati, gli aiuti possono essere concessi per un periodo di tempo maggiore in relazione alle attività di cui al punto (311), lettera i), e alle azioni climatiche e ambientali collettive al fine di conseguire gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115.

    Intensità di aiuto

    (317)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (318)

    Nel caso degli interventi di cui al punto (314), lettera c), che consistono in investimenti, gli aiuti devono essere limitati all’intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione pertinente sugli aiuti agli investimenti.

    1.2.   Gestione dei rischi e delle crisi

    (319)

    Gli aiuti di Stato possono essere uno strumento di sostegno idoneo per affrontare alcuni tipi di rischi nel settore agricolo in quanto l’intera attività agricola è particolarmente esposta ai rischi e alle crisi. Esistono però differenze tra le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e quelle attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella loro commercializzazione, le quali di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Alcune categorie di aiuto incluse nella presente sezione saranno perciò riservate esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (320)

    Nell’autorizzare aiuti di Stato a favore di attività colpite da rischi e crisi, la Commissione terrà in considerazione la necessità di evitare indebite distorsioni della concorrenza esigendo dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure, oppure l’adozione di altre misure adeguate per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e garantire che l’aiuto di Stato sia proporzionato alle perdite subite. Nella propria valutazione la Commissione terrà conto della necessità che il beneficiario adotti adeguate misure preventive per ridurre al minimo l’importo complessivo dell’aiuto concesso.

    1.2.1.   Aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

    1.2.1.1.   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

    (321)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato gli aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali se tali aiuti rispettano le condizioni indicate nella presente sezione.

    (322)

    La presente sezione si applica al settore agricolo quale definito al punto (33)9.

    (323)

    Secondo una prassi costante, la Commissione dà un’interpretazione restrittiva ai concetti di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto essi costituiscono eccezioni al divieto generale relativo agli aiuti di Stato nel mercato interno, sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (63).

    (324)

    Fino ad oggi la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Inoltre la Commissione tiene conto dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato che consente di applicare un’esenzione di categoria anche ai seguenti tipi di calamità naturali: trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. In passato la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese (64). La Commissione continuerà a valutare caso per caso i progetti di concessione di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

    (325)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione sono subordinati alle seguenti condizioni cumulative:

    (a)

    l'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale o di evento eccezionale del sinistro;

    (b)

    esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa.

    (326)

    Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (325), lettera a), si considera emesso.

    (327)

    L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

    (328)

    I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Per quanto riguarda una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell’evento o dell’effetto ritardato o continuato del danno.

    (329)

    Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi quadro di aiuti elaborati ex ante per compensare i danni provocati da terremoti, valanghe, frane e inondazioni nonché trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l’aiuto può essere erogato in tali casi (65). Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (651).

    (330)

    Gli aiuti concessi per compensare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (324) e i danni provocati da eventi eccezionali devono essere notificati individualmente alla Commissione.

    Costi ammissibili

    (331)

    I costi ammissibili sono rappresentati dall’importo dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell’evento eccezionale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

    (332)

    I danni possono includere quanto segue:

    (a)

    danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;

    (b)

    perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

    (333)

    Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.

    (334)

    I danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell’evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell’evento eccezionale.

    (335)

    La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo

    (a)

    il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

    da

    (b)

    risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

    (336)

    Tale importo può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale o dell’evento eccezionale e deve essere ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell’evento eccezionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

    (337)

    Per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario possono essere utilizzati indici, a condizione che il metodo di calcolo applicato consenta di determinare la perdita reale di un singolo beneficiario in un dato anno.

    (338)

    La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che tali metodi sono rappresentativi, non si basano su rese eccessivamente elevate e non comportano sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. La misurazione dell’entità del danno può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando uno dei seguenti elementi:

    (a)

    indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale;

    (b)

    indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

    Intensità di aiuto

    (339)

    L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

    1.2.1.2.   Aiuti destinati a compensare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali

    (340)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (341)

    La presente sezione si applica agli aiuti concessi a titolo di compensazione dei danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali quali definite al punto (33)3. Essa si applica esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (342)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione sono subordinati alle seguenti condizioni cumulative:

    (a)

    l'autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale;

    (b)

    esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

    (343)

    Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (342), lettera a), si considera emesso.

    (344)

    Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (651).

    (345)

    L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

    (346)

    I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificata l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

    Costi ammissibili

    (347)

    I costi ammissibili sono i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

    (348)

    Tali danni comprendono quanto segue:

    (a)

    danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione;

    (b)

    la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

    (349)

    I danni subiti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale devono essere calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

    (350)

    I danni materiali ad attivi causati dall’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale devono essere calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

    (351)

    Qualora la perdita di reddito del beneficiario di cui al punto (348), lettera b), sia calcolata sulla base del livello di colture o di bestiame, solo i danni materiali connessi a tali colture o bestiame devono essere presi in considerazione.

    (352)

    La perdita di reddito deve essere calcolata a livello di produzione annua dell’azienda agricola o a livello di colture o bestiame sottraendo

    (a)

    il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

    da

    (b)

    il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

    (353)

    A tale importo possono essere aggiunti altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale. Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

    (354)

    Per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario possono essere utilizzati indici, a condizione che il metodo di calcolo applicato consenta di determinare la perdita reale di un singolo beneficiario in un dato anno.

    (355)

    Laddove una PMI fosse stata costituita in meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento alla quantità media annua nel periodo di tre o cinque anni di cui al punto (352), lettera b), va inteso come riferito al fatturato generato o alla quantità prodotta e venduta da un’impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

    (356)

    La Commissione può accettare altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che tali metodi sono rappresentativi, non si basano su rese eccessivamente elevate e non comportano sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. La misurazione dell’entità del danno può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando uno dei seguenti elementi:

    (a)

    indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale;

    (b)

    indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

    Intensità di aiuto

    (357)

    L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare l’80 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

    (358)

    L’importo degli aiuti concessi a norma della presente sezione deve essere ridotto di almeno il 50 % se tali aiuti sono accordati a beneficiari che non abbiano stipulato una polizza assicurativa o non abbiano versato contributi finanziari a fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura almeno del 50 % della loro produzione media annua, o del reddito ricavato dalla produzione, e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali è prevista una copertura assicurativa. La riduzione non si applicherà soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

    1.2.1.3.   Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

    (359)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da tali epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (360)

    La presente sezione si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (361)

    Gli aiuti possono essere erogati unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    in relazione a epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'UE;

    (b)

    queste disposizioni nazionali o dell'UE riguardano uno o più dei seguenti elementi:

    i)

    un programma pubblico a livello dell'UE, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali in questione;

    ii)

    misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;

    iii)

    misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità degli articoli 17 e 18, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1 e dell'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031;

    iv)

    misure di eradicazione o di contenimento di una specie esotica invasiva attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014.

    (362)

    I programmi e le misure di cui al punto (361), lettera b), devono contenere una descrizione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione in questione.

    (363)

    Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione dell’UE stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

    (364)

    L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

    (365)

    Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l’epizoozia oppure la presenza di organismi nocivi ai vegetali o di specie esotiche invasive è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

    (366)

    Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti possono essere concessi per quelle indicate nell’elenco delle epizoozie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, all’allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (66) o nell’elenco delle epizoozie di cui al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

    (367)

    Gli aiuti possono essere concessi anche in relazione a malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

    (368)

    I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall’epizoozia, dall’organismo nocivo ai vegetali oppure da specie esotiche invasive. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data. Tali condizioni non si applicano ai costi indicati al punto (370).

    (369)

    Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (651).

    Costi ammissibili

    (370)

    Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili:

    (a)

    costi per misure di biosicurezza, ivi compresa la prevenzione di specie esotiche invasive;

    (b)

    costi per controlli sanitari;

    (c)

    costi per analisi, ivi compresa la diagnostica in vitro;

    (d)

    costi per test e altre indagini, ivi compresi i test TSE e BSE;

    (e)

    costi per l'acquisto, la conservazione, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali, prodotti fitosanitari e biocidi;

    (f)

    costi per la macellazione o l'abbattimento preventivi di animali o la distruzione di prodotti animali e vegetali;

    (g)

    costi per la pulizia, la disinfezione o la disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno o del vettore.

    (371)

    Nel caso delle misure di controllo e di eradicazione, gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili:

    (a)

    costi per test e altre indagini nel caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

    (b)

    costi per l'acquisto, la conservazione, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

    (c)

    costi per la macellazione o l'abbattimento e la distruzione di animali e la distruzione dei prodotti ad essi collegati o la distruzione di piante, compresi gli animali morti o le piante distrutte a seguito di vaccinazioni o le altre misure imposte dall'autorità competente dello Stato membro, nonché la pulizia, la disinfezione o la disinfestazione dell'azienda e del materiale;

    (d)

    costi per l'acquisto, la conservazione, la somministrazione e la distribuzione di prodotti fitosanitari per far fronte alle specie vegetali esotiche invasive;

    (e)

    costi per l'acquisto, la diffusione dello stoccaggio e la distribuzione di trappole o altre attrezzature per far fronte alle specie animali esotiche invasive.

    (372)

    Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai punti (370) e (371) devono essere erogati sotto forma di servizi sovvenzionati e devono essere versati al fornitore delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione, ad eccezione dei costi ammissibili di cui al punto (370), lettera e), e al punto (371), lettera b), e dei costi ammissibili di cui al punto (370), lettera f), e al punto (371), lettera c), nel caso degli organismi nocivi ai vegetali nonché per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature. In casi debitamente giustificati, gli aiuti relativi ad altri costi di cui ai punti (370) e (371) possono essere versati direttamente al beneficiario a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e previa presentazione all’autorità che concede l’aiuto di una prova dei costi sostenuti.

    (373)

    Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive, l’indennizzo deve essere calcolato esclusivamente in relazione:

    (a)

    al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti ad essi collegati, o delle colture distrutte:

    i)

    a seguito dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali o dell'infestazione da parte di specie esotiche invasive;

    ii)

    nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (361), b);

    (b)

    alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, a difficoltà di ripopolamento o reimpianto e all'avvicendamento obbligatorio delle colture imposti nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (361), lettera b).

    (374)

    Tale importo deve essere ridotto sottraendo:

    (a)

    eventuali costi non direttamente sostenuti a seguito dell'epizoozia, dell'organismo nocivo ai vegetali o della specie esotica invasiva, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario;

    (b)

    eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti e alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine dell'autorità competente dello Stato membro.

    (375)

    Il valore di mercato di cui al punto (373), lettera a), deve essere stabilito in funzione del valore degli animali, dei prodotti e dei vegetali immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia, organismo nocivo ai vegetali o infestazione da parte di specie esotiche invasive.

    (376)

    L’importo dell’aiuto di cui al punto (373) deve essere limitato ai costi e ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive in relazione ai quali l’autorità competente dello Stato membro ha compiuto una delle azioni seguenti:

    (a)

    ha formalmente riconosciuto un focolaio, in caso di epizoozia;

    (b)

    ha formalmente riconosciuto la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive.

    (377)

    In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può accettare i costi sostenuti per l’esecuzione di misure necessarie diverse da quelle di cui alla presente sezione.

    Intensità di aiuto

    (378)

    L’aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell’UE oppure nell’ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

    1.2.1.4.   Aiuti per i capi morti

    (379)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i capi morti se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (380)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (381)

    Gli aiuti sono subordinati all’esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato.

    Intensità di aiuto

    (382)

    Per i costi ammissibili di seguito elencati si applicano le seguenti intensità di aiuto:

    (a)

    aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione dei capi morti e al 75 % dei costi di distruzione dei medesimi; gli aiuti inerenti ai costi dei premi assicurativi a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti possono essere concessi conformemente alle disposizioni della sezione 1.2.1.6;

    (b)

    aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

    (c)

    aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e di distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE sui capi morti in questione, o nel caso di un focolaio di una epizoozia di cui al punto (366).

    (383)

    Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi sovvenzionati, tranne nel caso in cui l’allevatore che beneficia dell’aiuto funga anche da prestatore di servizi.

    (384)

    Per facilitare la gestione degli aiuti, essi possono essere versati agli operatori economici o agli organismi che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico;

    (b)

    prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

    (385)

    Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione non autorizzerà gli aiuti per capi morti a favore di operatori attivi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e di aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti.

    1.2.1.5.   Aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti

    (386)

    I danni ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante causati da animali protetti rappresentano un problema sempre più diffuso. Il successo della politica di conservazione dell’Unione dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori. Di conseguenza e nel rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (387)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (388)

    Al fine di attenuare il rischio di distorsioni della concorrenza e di fornire un incentivo per ridurre al minimo il rischio, i beneficiari devono fornire un contributo minimo. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza, laddove possibile, oppure cani pastore ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Il presente punto non dovrebbe applicarsi al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona. Inoltre, se le misure preventive non sono ragionevolmente possibili, affinché l’aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure preventive.

    (389)

    Lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto.

    (390)

    Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

    (391)

    Il regime di aiuto deve essere fissato entro un termine di tre anni dalla data dell’evento che ha determinato il danno. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

    Costi ammissibili

    (392)

    I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

    (393)

    I costi ammissibili possono comprendere:

    (a)

    danni per animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;

    (b)

    costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi; perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti;

    (c)

    danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte; Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

    (394)

    Dall’importo degli aiuti devono essere detratti eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario ed eventuali ricavi della vendita dei prodotti collegati agli animali uccisi o alle piante distrutte dagli animali protetti.

    (395)

    Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.

    (396)

    La perdita di reddito deve essere calcolata a livello di produzione annua dell’azienda agricola oppure a livello di bestiame o colture sottraendo

    (a)

    il risultato ricavato moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal

    (b)

    risultato ricavato moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti l'evento che ha determinato il danno o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti tale evento, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

    (397)

    Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti possono essere sovvenzionati alle condizioni di cui alla sezione 1.1.1.1 della presente parte sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

    Intensità di aiuto

    (398)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (399)

    La compensazione per i costi indiretti di cui al punto (393), lettera b), deve essere proporzionata ai costi diretti di cui al punto (393), lettera a), e non deve superare l’80 % del totale dei costi indiretti ammissibili.

    (400)

    L’aiuto e qualsiasi altro pagamento ricevuto a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative per i danni per i quali viene concesso l’aiuto, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

    1.2.1.6.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

    (401)

    In molti casi l’assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l’erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi relativi al settore della produzione agricola primaria.

    (402)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore degli agricoltori per il pagamento di premi assicurativi se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (403)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (404)

    Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. In particolare, gli aiuti non devono essere limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né dipendere dalla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro interessato.

    (405)

    I regimi di riassicurazione saranno esaminati caso per caso.

    Costi ammissibili

    (406)

    Sono ammissibili i costi dei premi assicurativi per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti, come indicato nelle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5, nonché da altri eventi climatici avversi o per i danni causati da emergenze ambientali.

    (407)

    L’assicurazione può compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni di cui al punto (406) e non può comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

    (408)

    Con riguardo agli aiuti per i premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali, il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

    (409)

    Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

    (410)

    Gli indici di cui ai punti (337) e (338) possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità della perdita.

    Intensità di aiuto

    (411)

    L’intensità degli aiuti non deve superare il 70 % del costo del premio assicurativo. Per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, l’intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per la rimozione e la distruzione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione di tali capi morti.

    (412)

    Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

    1.2.1.7.   Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione

    (413)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (414)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (415)

    Il fondo di mutualizzazione in questione deve:

    (a)

    essere riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

    (b)

    praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

    (c)

    applicare norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

    (416)

    Gli Stati membri devono definire le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario.

    Costi ammissibili

    (417)

    I costi ammissibili sono i costi dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni agli agricoltori per i danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, dalla rimozione e distruzione dei capi morti, nonché per i danni arrecati da animali protetti di cui alle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 e da altri eventi climatici avversi o per i danni causati da emergenze ambientali. I contributi finanziari, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

    (418)

    Con riguardo agli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

    (419)

    Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

    (420)

    Gli indici di cui ai punti (337) e (338) possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità della perdita.

    Intensità di aiuto

    (421)

    L’aiuto non deve superare il 70 % dei costi ammissibili.

    1.3.   Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

    1.3.1.   Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

    (422)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo quale definito al punto (33)9.

    1.3.1.1.   Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, degli animali o delle piante oppure per motivi sanitari, etici, ambientali o climatici

    (423)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la chiusura di capacità se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (424)

    La chiusura di capacità è effettuata per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento.

    (425)

    Il beneficiario deve fornire un contribuito minimo sotto forma di una decisione definitiva e irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Tale decisione comporterà la chiusura completa della capacità da parte dell’impresa interessata oppure, in casi debitamente giustificati, la sua chiusura parziale. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi.

    (426)

    Sono ammissibili all’aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un’attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non vi è alcun contribuito minimo (sufficiente) da parte del beneficiario e l’aiuto non può essere concesso.

    (427)

    La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l’autorizzazione dell’aiuto a ulteriori condizioni.

    (428)

    Sono ammissibili all’aiuto solo le imprese che rispettano le norme dell’UE. Sono escluse le imprese che non soddisfano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

    (429)

    Per evitare l’erosione e altri effetti negativi sull’ambiente, le terre agricole su cui è cessata la produzione devono, in linea di principio, essere oggetto di imboschimento o essere convertite in area naturale entro un periodo di due anni, in modo tale da garantire l’assenza di effetti negativi sull’ambiente. Per prevenire gli effetti climatici avversi, i terreni agricoli riconvertiti in zone umide o torbiere non dovrebbero essere oggetto di imboschimento con modalità inadeguate. In alternativa, le terre agricole su cui è cessata la produzione possono essere riutilizzate dopo 20 anni dall’effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo le terre agricole in questione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dalle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di installazioni disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (67) deve essere effettuata in conformità degli articoli 11 e 22 di tale direttiva.

    (430)

    Gli aiuti concessi nell’ambito di un regime di aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili.

    Costi ammissibili

    (431)

    Gli aiuti sono concessi a compensazione della perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi.

    (432)

    In aggiunta a tale compensazione, per la chiusura di capacità per motivi ambientali o climatici può essere concesso un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi.

    (433)

    Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione.

    (434)

    Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura.

    (435)

    Gli aiuti per l’imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità delle norme di cui alle sezioni 2.1.1. e 2.1.2 e delle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla sezione 1.1.1.1 della presente parte.

    Intensità di aiuto

    (436)

    L’intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

    (a)

    fino al 100 % per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura;

    (b)

    fino al 120 % per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali.

    1.3.1.2.   Chiusura di capacità per altri motivi

    (437)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti relativi alla chiusura di capacità per motivi diversi da quelli previsti al punto (424) se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (438)

    La chiusura deve essere realizzata a fini di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento.

    (439)

    Le condizioni di cui ai punti da (425) a (429) devono essere rispettate.

    (440)

    Come stabilito al punto (62), non possono essere concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione saranno valutati caso per caso.

    (441)

    Gli aiuti devono inserirsi in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenzario.

    (442)

    Per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati alla chiusura di capacità dovrebbe limitarsi di norma a un periodo massimo di sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e ad altri 12 mesi per la chiusura effettiva. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a tre anni, in quanto l’esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

    (443)

    Il regime di aiuti deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente e aperto di inviti a manifestare interesse che si rivolga pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare al regime; contemporaneamente, l’organizzazione del regime di aiuti deve essere gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza.

    Costi ammissibili e intensità di aiuto

    (444)

    Si applicano le disposizioni sui costi ammissibili e sulle intensità di aiuto di cui alla sezione 1.2.2.1, fatta eccezione per i costi di cui al punto (432).

    1.3.2.   Aiuti per la rilocalizzazione di attività agricole

    (445)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la rilocalizzazione di attività agricole se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (446)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

    (447)

    La rilocalizzazione di attività agricole deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, tra cui motivi ambientali o sanitari, o la salute degli animali, delle piante o dell’uomo. L’interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi della presente sezione deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato. Il beneficiario deve fornire un contribuito minimo sotto forma di un impegno a riportare il sito abbandonato a uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale, compreso attraverso lo smantellamento e la distruzione delle strutture presenti in tale sito.

    (448)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione che comportano investimenti di cui al punto (449), lettere b) e c), devono essere conformi alle condizioni generali per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (143) dei presenti orientamenti.

    Intensità d'aiuto

    (449)

    Si applicano le seguenti intensità di aiuto:

    (a)

    se la rilocalizzazione di attività agricole consiste in operazioni di smantellamento, rimozione e ricostruzione o nell'acquisizione di altre strutture esistenti, o nel ripristino di uno stato soddisfacente dal punto di vista ambientale nel sito abbandonato, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti;

    (b)

    se la rilocalizzazione comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità produttiva, in relazione ai costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità produttiva si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (159), (160), (161) e (162). Ai fini del presente punto, la semplice sostituzione di un fabbricato o di impianti esistenti con un nuovo fabbricato o nuovi impianti più moderni che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non è considerata connessa all'ammodernamento;

    (c)

    se la rilocalizzazione riguarda attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

    1.3.3.   Aiuti al settore zootecnico

    (450)

    La Commissione considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico dell’Unione. La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti al settore zootecnico se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (451)

    La presente sezione si applica alle PMI attive nella produzione agricola primaria. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nella presente sezione a favore di grandi imprese.

    (452)

    Gli aiuti dovrebbero essere erogati sotto forma di servizi sovvenzionati e non dovrebbero comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

    Costi ammissibili

    (453)

    Gli aiuti coprono i costi per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici nonché per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto di terzi, fatta eccezione per i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

    (454)

    I costi ammissibili comprendono:

    (a)

    i seguenti costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui al punto (453):

    i)

    i costi per la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

    ii)

    i costi per le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;

    iii)

    i costi per l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;

    iv)

    i costi per la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;

    v)

    altri costi amministrativi connessi;

    (b)

    i seguenti costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui al punto (453):

    i)

    i costi per i test o i controlli;

    ii)

    i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;

    iii)

    i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;

    iv)

    i costi amministrativi relativi ai costi di cui ai sottopunti da i) a iii).

    Intensità di aiuto

    (455)

    Gli aiuti possono coprire fino al 100 % del finanziamento dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui al punto (454), lettera a).

    (456)

    Gli aiuti possono coprire fino al 70 % dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto di terzi, di cui al punto (454), lettera b).

    1.3.4.   Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

    (457)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la promozione di prodotti agricoli e prodotti alimentari a base di prodotti agricoli di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1144/2014 se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (458)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo quale definito al punto (33)9 dei presenti orientamenti. Possono beneficiare degli aiuti per l’organizzazione di concorsi, fiere commerciali o mostre di cui al punto (468), lettera a), esclusivamente le PMI.

    (459)

    L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l’organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. L’attività di promozione può essere attuata nel mercato interno e nei paesi terzi.

    (460)

    Le misure promozionali possono:

    (a)

    riguardare specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274); o

    b)

    essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto di cui trattasi.

    (461)

    Le misure promozionali devono rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (68) e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura.

    (462)

    Al momento della notifica di un aiuto individuale o di un regime di aiuti a favore di una misura promozionale, gli Stati membri devono trasmettere campioni rappresentativi di materiale promozionale alla Commissione. Se detto materiale non è disponibile al momento della notifica, lo Stato membro deve impegnarsi a fornirlo successivamente e in ogni caso prima dell’avvio della misura promozionale.

    (463)

    Le misure promozionali che superano la soglia di notifica di cui al punto (35), lettera b), devono essere notificate individualmente.

    (464)

    Le misure promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non deve dipendere dall’adesione a tali organizzazioni o associazioni e i contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

    (465)

    Gli aiuti devono essere concessi in una delle forme seguenti:

    (a)

    sotto forma di servizi sovvenzionati;

    (b)

    sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario;

    (c)

    per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti.

    (466)

    In deroga al punto (465), gli aiuti per le campagne promozionali devono essere concessi solo sotto forma di servizi sovvenzionati.

    (467)

    Gli aiuti per i premi simbolici di cui al punto (468), lettera a), punto v), sono versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell’attribuzione.

    Costi ammissibili

    (468)

    I costi ammissibili per gli aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli comprendono:

    (a)

    per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere commerciali o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti:

    i)

    le spese di iscrizione;

    ii)

    le spese di viaggio e le spese per il trasporto dei prodotti utilizzati per la partecipazione a concorsi, fiere commerciali e mostre;

    iii)

    le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

    iv)

    l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;

    v)

    i premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso;

    (b)

    i costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, dei siti web e degli annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;

    (c)

    i costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

    i)

    regimi di qualità di cui al punto (274) aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;

    ii)

    prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché gli utilizzi proposti per gli stessi;

    (d)

    i costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché i costi di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.

    Riferimento a singole imprese, a marchi o all'origine

    (469)

    Le attività promozionali di cui al punto (468), lettera c), e le campagne promozionali di cui al punto (468), lettera d), in particolare quelle che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto secondo quanto indicato al punto (468), lettera b), non devono fare riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali di cui al punto (468), lettera d), non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La Commissione non dichiarerà compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che denigrano i prodotti originari di altri Stati membri o rischiano di pregiudicarne le vendite.

    (470)

    Tuttavia, la restrizione riguardante il riferimento all’origine di cui al punto (469), prima frase, non si applica:

    (a)

    alle attività promozionali e alle campagne promozionali di cui rispettivamente al punto (468), lettere c) e (d), che riguardano specificamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    (i)

    se riguarda specificamente le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'attività promozionale o la campagna promozionale può fare riferimento all'origine dei prodotti, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione;

    (ii)

    se l'attività promozionale o la campagna promozionale riguarda prodotti coperti dai regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Per stabilire se il riferimento all'origine è secondario, la Commissione terrà conto dell'importanza globale del testo, delle dimensioni del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno riferimento all'origine, in rapporto al testo o al simbolo relativi all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione che non riguarda specificamente l'origine del prodotto. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato;

    (b)

    attività promozionali e campagne promozionali sui mercati locali o che riguardano prodotti sui mercati locali, che si prefiggono di preservare la comunità agricola, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    i)

    l'indicazione di origine del prodotto è secondaria nel messaggio principale;

    ii)

    l'attività promozionale o la campagna promozionale è proporzionata all'obiettivo perseguito; a tale proposito, la Commissione valuta se la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato nonché i criteri collegati al metodo di produzione e alla stagionalità del prodotto, in modo tale da garantire che i vantaggi delle filiere corte dei prodotti non siano controbilanciati dagli effetti negativi dei metodi di produzione utilizzati (69).

    Intensità di aiuto

    (471)

    L’intensità massima di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (468), lettere a), b) e c), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (472)

    L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali riguardanti specificamente prodotti coperti da regimi di qualità, di cui al punto (468), lettera d), in combinato disposto con il punto (460), lettera a), non deve superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna o l’80 % per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. Se il settore contribuisce almeno al finanziamento del 50 % dei costi, a prescindere dalla forma che assume il contributo, ad esempio tasse speciali, l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100 %.

    (473)

    L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali generiche di cui al punto (468), lettera d), in combinato disposto con il punto (460), lettera b), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    1.3.5.   Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

    (474)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (475)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo quale definito al punto (33)9.

    (476)

    Con riguardo alle regioni ultraperiferiche, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai seguenti aiuti concessi dagli Stati membri in conformità di detto regolamento:

    (a)

    misure a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV dello stesso regolamento;

    (b)

    aiuti concessi dalla Francia a favore del settore dello zucchero a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

    (c)

    aiuti per programmi fitosanitari a norma dell'articolo 24 dello stesso regolamento;

    (d)

    aiuti concessi dalla Spagna per la produzione di tabacco nelle isole Canarie a norma dell'articolo 28 dello stesso regolamento.

    (477)

    Salvo in tali casi, le norme sugli aiuti di Stato si applicano alle misure concernenti le regioni ultraperiferiche, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013.

    (478)

    Con riguardo alle isole minori del Mar Egeo, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 229/2013, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dalla Grecia in applicazione dei capi III e IV del medesimo regolamento.

    (479)

    Salvo in tali casi, le norme sugli aiuti di Stato si applicano alle misure concernenti le isole minori del Mar Egeo, fermo restando quanto disposto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013.

    Costi ammissibili

    (480)

    I costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli che sono stati prodotti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo sono ammissibili alla compensazione, fatte salve le seguenti condizioni:

    (a)

    i beneficiari svolgono le loro attività di produzione nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

    (b)

    gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

    (c)

    i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni per l'ambiente;

    (d)

    per le regioni ultraperiferiche, i costi di trasporto aggiuntivi ammissibili possono includere le spese di trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati.

    (481)

    La Commissione esaminerà caso per caso i progetti di concessione di aiuti di Stato a sostegno di costi diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, destinati a venire incontro caso per caso alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, conformemente alle condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e delle specifiche disposizioni giuridiche loro applicabili e, se del caso, tenendo conto della compatibilità di tali misure con i piani strategici della PAC delle regioni interessate e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all’interno delle regioni stesse che in altre parti dell’Unione.

    1.3.6.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

    (482)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (483)

    I costi ammissibili devono essere limitati ai costi legali e amministrativi e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria.

    Intensità di aiuto

    (484)

    L’intensità di aiuto non può superare il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

    1.3.7.   Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

    (485)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (486)

    Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo che non soddisfano le condizioni di cui alla presente sezione saranno valutati alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

    (487)

    La presente sezione si applica all’intero settore agricolo quale definito al punto (33)9.

    (488)

    Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

    (489)

    Prima della data di inizio del progetto sovvenzionato devono essere pubblicate su internet le seguenti informazioni:

    (a)

    la data di inizio del progetto sovvenzionato;

    (b)

    gli obiettivi del progetto;

    (c)

    la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

    (d)

    l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

    (e)

    un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

    (490)

    I risultati del progetto sovvenzionato devono essere resi disponibili su internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono rimanere disponibili su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

    (491)

    Gli aiuti devono essere concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. La misura non deve prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.

    Costi ammissibili

    (492)

    Sono ammissibili i seguenti costi:

    (a)

    spese di personale relative a ricercatori e a personale tecnico e ausiliario di altro tipo nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

    (b)

    costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

    (c)

    costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

    (d)

    costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

    (e)

    spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

    Intensità di aiuto

    (493)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    CAPITOLO 2

    Aiuti al settore forestale

    (494)

    Il settore forestale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato e dell’allegato I del medesimo. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore forestale. Sebbene la produzione di sughero naturale, greggio, frantumato, granulato o polverizzato, cascami di sughero (voce NC 4501) e la produzione di castagne (Castanea spp., codice NC 0802 41 00) rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato I del trattato, gli aiuti a favore di attività forestali connesse a tali alberi rientrano nell’ambito di applicazione del presente capitolo.

    (495)

    In conformità dell’articolo 5, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e h), del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti a favore di un’utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima può includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Il presente capitolo mira a garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2021/2115 e i relativi atti delegati e di esecuzione, da un lato, e i principi generali in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda gli aiuti al settore forestale, dall’altro. Tali principi riguardano i costi ammissibili e le intensità di aiuto a norma del presente capitolo.

    (496)

    Le disposizioni di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato al settore forestale in virtù di normative dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale, secondo quanto indicato al punto (32). Gli aiuti agli investimenti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili non rientrano nell’ambito di applicazione del presente capitolo, in quanto tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, a meno che non siano esentati dall’obbligo di notifica. I presenti orientamenti non si applicano alle industrie collegate alla silvicoltura.

    (497)

    Il presente capitolo riguarda gli aiuti a favore del settore forestale di cui al punto (21), lettera (b).

    (498)

    In conformità del presente capitolo, la Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del settore forestale finanziati esclusivamente da risorse nazionali che sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle disposizioni specifiche di cui alle sezioni da 2.1 a 2.9.

    (499)

    Tuttavia, qualora gli aiuti a favore del settore forestale siano cofinanziati dal FEASR, la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché rispettino le condizioni seguenti:

    (a)

    gli aiuti sono previsti nei piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;

    (b)

    gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;

    (c)

    gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;

    (d)

    gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63;

    (e)

    gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

    (f)

    gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al punto (496).

    2.1.   Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste

    (500)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore dello sviluppo delle aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (501)

    La presente sezione riguarda gli aiuti per la forestazione e l’imboschimento, l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali, la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi, eventi catastrofici, eventi connessi al cambiamento climatico, fitopatie e organismi nocivi ai vegetali, gli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali e gli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

    (502)

    Non sono ammissibili i seguenti costi:

    (a)

    il capitale circolante;

    (b)

    l'acquisto di diritti all'aiuto;

    (c)

    l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'intervento in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per la tutela ambientale e la preservazione dei suoli ricchi di carbonio, che può essere ammissibile per una percentuale superiore al 10 %;

    (d)

    gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia.

    2.1.1.   Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

    (503)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (504)

    Nel quadro delle misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:

    (a)

    le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale; nei siti designati come siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE possono essere effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

    (b)

    la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri; il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione; a questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco; per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, gli Stati membri devono definire la durata minima e massima prima dell'abbattimento; la durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;

    (c)

    qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali; il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;

    (d)

    in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere in uno dei seguenti:

    i)

    l'impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana;

    ii)

    un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

    (505)

    La notifica alla Commissione dovrebbe contenere una descrizione atta a dimostrare la conformità alle condizioni di cui al punto (504) e a giustificare eventuali deroghe applicabili.

    Costi ammissibili

    (506)

    Gli aiuti coprono i costi di impianto di foreste e aree boschive su terreni agricoli e non agricoli. Gli aiuti sotto forma di premio annuale per ettaro possono inoltre essere concessi a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo stabilito dallo Stato membro. I costi delle attrezzature per la forestazione e l’imboschimento possono essere finanziati solo nel quadro della sezione 2.1.5. I costi di impianto possono comprendere la sostituzione delle piante morte durante il primo anno. I costi di mantenimento possono comprendere la sostituzione su piccola scala di piante morte durante i primi anni a seguito dell’impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro della sezione 2.1.3.

    (507)

    Non possono essere concessi aiuti per l’impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi o di specie a rapido accrescimento per uso energetico né per gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali o con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento (70). Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare i requisiti ambientali minimi di cui al punto (504).

    Intensità di aiuto

    (508)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.1.2.   Aiuti per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali

    (509)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (510)

    Gli aiuti possono essere concessi per l’allestimento di sistemi agroforestali quali definiti al punto(33)(10).

    Costi ammissibili

    (511)

    Gli aiuti coprono i costi di impianto, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali e può essere concesso un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo stabilito dallo Stato membro.

    (512)

    Gli Stati membri devono determinare la struttura e la composizione del sistema agroforestale in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del terreno.

    Intensità di aiuto

    (513)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.1.3.   Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

    (514)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, a seconda dei casi, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico nonché per la prevenzione di tali danni e gli investimenti volti a mantenere in salute le foreste se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (515)

    Gli aiuti possono coprire i costi di investimento delle misure di prevenzione e ripristino, quali:

    (a)

    realizzazione di infrastrutture protettive; nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione; non possono essere concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali di cui alla parte II, sezione 1.1.4;

    (b)

    i piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo, riguardanti ad esempio i capanni, gli abbeveratoi, i recinti e il trasporto di animali;

    (c)

    installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, degli organismi nocivi ai vegetali, delle specie esotiche invasive e delle fitopatie, e di apparecchiature di comunicazione;

    (d)

    ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico. In caso di danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive, se il danno è imputabile ai cambiamenti climatici i beneficiari dovrebbero adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici volte a ridurre al minimo i danni e le perdite arrecati da eventi simili in futuro;

    (e)

    i costi degli investimenti relativi al mantenimento della salute delle foreste.

    (516)

    Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al punto (515), lettera (d), gli aiuti devono essere soggetti al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato almeno un evento tra quelli indicati in tale punto e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell’evento dannoso. Tali strumenti adeguati di gestione del rischio possono includere la copertura assicurativa o di un fondo di mutualizzazione o misure preventive atte a prevenire un tipo di danno.

    (517)

    Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali o specie esotiche invasive, il rischio di comparsa dell’organismo nocivo o di specie esotiche invasive deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, la notifica deve recare l’elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono divenire una calamità.

    (518)

    Gli interventi ammissibili devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro se relativi ai danni causati da incendi boschivi o agenti biotici.

    (519)

    Sono ammissibili agli aiuti per la prevenzione degli incendi solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

    (520)

    Non possono essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, specie esotiche invasive ed eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

    Intensità di aiuto

    (521)

    L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

    (522)

    L’aiuto concesso per i costi ammissibili di cui al punto (515), lettera (d), e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

    2.1.4.   Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

    (523)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (524)

    Possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati all’adempimento di impegni di carattere ambientale ai fini dell’offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

    Intensità di aiuto

    (525)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.1.5.   Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

    (526)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (527)

    Possono essere concessi aiuti per investimenti intesi a incrementare le tecnologie forestali o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

    (528)

    Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

    (529)

    Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati a tutte le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

    Intensità di aiuto

    (530)

    L’aiuto non deve superare il 65 % dell’importo dei costi ammissibili. Può essere aumentato al massimo fino all’80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo e per gli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115.

    2.1.6.   Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

    (531)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (532)

    Gli aiuti sono destinati a investimenti in attivi materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l’adeguamento della silvicoltura, ivi compresi l’accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, la digitalizzazione della silvicoltura, la creazione di strutture temporanee di magazzinaggio e l’approvvigionamento di energia sostenibile, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento e il risparmio idrico, nonché l’utilizzo di bestiame anziché di macchinari.

    Intensità di aiuto

    (533)

    Nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste, l’intensità degli aiuti non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (534)

    L’intensità di aiuto non deve superare l’80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo e per gli investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 73, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (535)

    In tutti gli altri casi, l’intensità di aiuto non deve superare il 65 % dei costi ammissibili.

    2.1.7.   Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale nelle foreste

    (536)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale nelle foreste se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (537)

    L’aiuto dovrebbe essere concesso per il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dall’autorità competente dello Stato membro.

    Costi ammissibili

    (538)

    Sono ammissibili i seguenti costi destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

    (a)

    costi degli investimenti in attivi materiali;

    (b)

    opere permanenti.

    Intensità di aiuto

    (539)

    L’aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili. L’aiuto per le opere permanenti deve essere limitato a 10 000 EUR all’anno.

    2.1.8.   Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione nel settore della silvicoltura

    (540)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (541)

    La presente sezione si applica alle imprese attive nel settore della silvicoltura.

    (542)

    Il fondo di mutualizzazione in questione deve:

    (a)

    essere riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

    (b)

    praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

    (c)

    applicare norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

    (543)

    Gli Stati membri devono definire le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario.

    Costi ammissibili

    (544)

    I costi ammissibili sono i costi dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione ai fini del pagamento di compensazioni ai silvicoltori e gestori forestali per i danni causati da incendi boschivi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico di cui al punto (514) e i danni nelle foreste causati da animali protetti, secondo quanto indicato nella sezione 2.8.5. I contributi finanziari possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria per imprese operanti nel settore della silvicoltura.

    (545)

    Con riguardo agli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

    (546)

    Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (545) si considera emesso.

    Intensità di aiuto

    (547)

    L’aiuto non deve superare il 70 % dei costi ammissibili.

    2.2.   Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nelle aree forestali

    (548)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti relativi ai pagamenti per svantaggi territoriali specifici determinati da requisiti derivanti dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE al fine di agevolare il conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (549)

    Gli aiuti previsti dalla presente sezione devono essere erogati annualmente e per ettaro di foresta al fine di compensare in tutto o in parte i beneficiari dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi territoriali specifici nelle aree interessate, ivi compresi gli eventuali costi di transazione.

    Beneficiari degli aiuti

    (550)

    Gli aiuti possono essere concessi ai silvicoltori, ai gestori forestali e alle loro associazioni.

    Costi ammissibili

    (551)

    Sono ammissibili all’aiuto le zone seguenti:

    (a)

    le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

    (b)

    altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali applicabili alle foreste, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC.

    Intensità di aiuto

    (552)

    I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al punto (549) devono essere calcolati sulla base dei vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

    (553)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.3.   Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

    (554)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e altri impegni in materia di gestione se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (555)

    Gli aiuti coprono gli impegni volontari in materia di gestione ritenuti utili per il conseguimento di uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che vanno al di là dei requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale sulle foreste o da altre normative nazionali o dell’Unione pertinenti. I requisiti obbligatori pertinenti devono essere identificati e descritti nella notifica di aiuto di Stato alla Commissione.

    (556)

    Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni. In casi debitamente giustificati, ad esempio in caso di risorse genetiche forestali, gli Stati membri possono fissare un periodo più breve pari ad almeno un anno nella notifica di aiuto di Stato. Sono ammissibili anche gli interventi di gestione necessari una sola volta o un numero limitato di volte durante il ciclo di vita della foresta.

    Costi ammissibili e modalità di pagamento

    (557)

    I costi ammissibili possono essere calcolati con una delle modalità seguenti:

    (a)

    come una compensazione totale o parziale a favore dei beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % dell'aiuto versato per gli impegni silvoambientali. Gli aiuti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare i beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. In aggiunta alla compensazione, può essere concesso un incentivo pari al massimo al 20 % della compensazione;

    (b)

    sulla base del valore dei servizi silvo-climatico-ambientali che non sono remunerati dal mercato, compresi i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

    (558)

    In casi debitamente giustificati, ad esempio per interventi in materia di tutela dell’ambiente, l’aiuto può essere concesso per gli impegni a rinunciare all’utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità e calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

    (559)

    Possono essere concessi aiuti per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali per interventi non contemplati ai punti da (554) a (558).

    (560)

    Gli interventi di salvaguardia delle risorse genetiche in silvicoltura devono comprendere:

    (a)

    azioni mirate: azione intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell'azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;

    (b)

    azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore forestale dell'Unione;

    (c)

    azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

    Intensità di aiuto

    (561)

    L’intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

    (a)

    fino al 120 % dei costi ammissibili per i servizi riguardanti la biodiversità, il clima, le acque o i suoli, i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli;

    (b)

    fino al valore dei servizi silvo-climatico-ambientali che non sono remunerati dal mercato, nel caso dei regimi in cui i costi ammissibili sono calcolati sulla base del punto (557), lettera (b);

    (c)

    fino al 100 % dei costi ammissibili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali e in tutti gli altri casi.

    2.4.   Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

    (562)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (563)

    Gli Stati membri devono garantire che le azioni sostenute nel quadro della presente sezione siano coerenti con la descrizione dell’AKIS di cui al piano strategico della PAC.

    (564)

    Gli aiuti di cui alla presente sezione possono coprire i costi di eventuali azioni pertinenti volte a promuovere l’innovazione, la formazione, l’elaborazione e l’aggiornamento di piani, gli studi nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

    (565)

    Possono beneficiare dell’aiuto anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole. Tali programmi e visite devono vertere, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

    Intensità di aiuto

    (566)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.5.   Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

    (567)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (568)

    Gli Stati membri devono garantire che le azioni sostenute nel quadro della presente sezione siano coerenti con la descrizione dell’AKIS di cui al piano strategico della PAC.

    (569)

    I servizi di consulenza devono coprire gli aspetti economici, ambientali e sociali e fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

    (570)

    La consulenza prestata ai silvicoltori deve essere connessa ad almeno un obiettivo specifico a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e vertere, come minimo, sui pertinenti obblighi previsti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda silvicola.

    (571)

    Gli Stati membri devono garantire che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

    (572)

    Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

    Costi ammissibili

    (573)

    Gli aiuti saranno erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori a usufruire di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento. Gli aiuti possono altresì essere erogati per l’elaborazione di piani di gestione forestale.

    Intensità di aiuto

    (574)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili e 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre anni.

    2.6.   Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

    (575)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (576)

    Gli aiuti possono essere concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

    (577)

    Gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di promuovere la cooperazione tra almeno due soggetti, a prescindere dal fatto che siano attivi o meno nel settore forestale o nei settori forestale e agricolo, ma a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore forestale o dei settori forestale e agricolo. La cooperazione può in particolare avere luogo nei modi seguenti:

    (a)

    cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;

    (b)

    la creazione di poli e di reti.

    (578)

    Gli aiuti non possono essere concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

    (579)

    Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:

    (a)

    progetti pilota;

    (b)

    sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;

    (c)

    cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

    (d)

    cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

    (e)

    attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

    (f)

    azioni collettive per l'adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione;

    (g)

    attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

    (580)

    L’aiuto per la creazione di poli e di reti deve essere concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

    (581)

    Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto (579), lettere (d) ed (e), devono coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori.

    Costi ammissibili e intensità di aiuto

    (582)

    Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività forestali:

    (a)

    costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

    (b)

    costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

    (c)

    costi degli interventi da attuare;

    (d)

    costi relativi ad attività promozionali;

    (e)

    costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

    (583)

    Gli aiuti devono essere limitati a un periodo massimo di sette anni, ad eccezione delle attività di cui al punto (579), lettera g), e, in casi debitamente giustificati, delle azioni climatiche e ambientali collettive volte al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115.

    (584)

    I costi degli interventi di cui al punto (582), lettera c), che consistono in investimenti, segnatamente i costi diretti per progetti specifici legati all’attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla sezione 2.1 della presente parte sugli aiuti agli investimenti.

    (585)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.7.   Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

    (586)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (587)

    Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale. Ai fini della concessione dell’aiuto, lo Stato membro è tenuto a controllare, entro cinque anni dal riconoscimento dell’associazione o organizzazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

    (588)

    Gli accordi, le decisioni e altri comportamenti nell’ambito dell’associazione o dell’organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (589)

    Non possono essere concessi aiuti a:

    (a)

    organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che devono pertanto essere considerati singoli produttori;

    (b)

    altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

    Beneficiari degli aiuti

    (590)

    Gli aiuti possono essere concessi alle associazioni o alle organizzazioni di produttori oppure, fino allo stesso importo complessivo, direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

    Costi ammissibili

    (591)

    Possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzature per ufficio, le spese per il personale amministrativo, le spese generali, gli oneri legali e amministrativi, l’acquisto di materiale informatico e gli oneri per l’acquisto o l’utilizzo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato. Non possono essere erogati aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno successivo al riconoscimento dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente dello Stato membro sulla base del piano aziendale.

    (592)

    Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri devono versare l’ultima rata soltanto previo controllo della corretta attuazione del piano aziendale.

    Intensità di aiuto

    (593)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    (594)

    L’importo totale dell’aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR.

    2.8.   Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative

    (595)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato le misure di aiuto di Stato il cui obiettivo principale è mantenere, migliorare o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell’ecosistema forestale se sono soddisfatte le condizioni indicate nella presente sezione.

    (596)

    Gli Stati membri devono dimostrare che le misure sovvenzionate contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell’ecosistema forestale.

    (597)

    Nell’ambito della presente sezione non possono essere concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell’estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica. Non possono essere concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l’estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di semplice ripopolamento.

    Intensità di aiuto

    (598)

    Gli aiuti per tutte le misure di cui alla presente sezione non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.8.1.   Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale

    (599)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’impianto, la potatura, lo sfoltimento e l’abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e di specie esotiche invasive e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi, dalle malattie delle specie arboree, dalle specie esotiche se gli aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti e alle norme comuni di cui ai punti (595), (596) e (597) e qualora l’obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

    (600)

    Gli aiuti per i costi di trattamento e di prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e delle specie esotiche invasive e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi, dalle malattie delle specie arboree e dalle specie esotiche invasive possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:

    (a)

    costi per misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e per i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure; i principi della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE e all'allegato III della medesima direttiva devono essere rispettati, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto prescritto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

    (b)

    perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione; nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento.

    2.8.2.   Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale

    (601)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alle norme comuni di cui ai punti (595), (596) e (597) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (602)

    Gli aiuti possono essere concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi.

    (603)

    Le misure possono includere l’ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l’equilibrio naturale, per ridurre l’eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli Stati membri devono dimostrare che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

    (604)

    Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure.

    2.8.3.   Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

    (605)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alle norme comuni di cui ai punti (595), (596) e (597) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (606)

    Gli aiuti possono essere concessi per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione.

    (607)

    Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in quanto tali misure dovrebbero essere istituite in conformità delle condizioni di cui alla sezione 2.2 della presente parte.

    2.8.4.   Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

    (608)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la prevenzione degli incendi boschivi se tali aiuti rispettano la parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, le norme comuni di cui ai punti (595), (596) e (597) e le condizioni indicate nella presente sezione.

    (609)

    Gli aiuti alla manutenzione delle strade dovrebbero essere finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Il legame tra la finalità dell’aiuto e la manutenzione delle strade dovrebbe essere dimostrato nella notifica di aiuto di Stato alla Commissione.

    2.8.5.   Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti

    (610)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti nelle foreste se tali aiuti rispettano la parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, le norme comuni di cui ai punti (595), (596) e (597) e le condizioni indicate nella presente sezione.

    (611)

    Al fine di attenuare il rischio di distorsioni della concorrenza e di fornire un incentivo per ridurre al minimo i rischi, ai beneficiari deve essere richiesto un contributo minimo. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, laddove possibile) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nell’area forestale considerata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l’aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro, nella notifica di aiuto di Stato alla Commissione, deve dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure preventive.

    (612)

    Lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento degli animali.

    (613)

    I regimi di aiuti connessi a un evento specifico che determina un danno devono essere adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

    (614)

    Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.

    Costi ammissibili

    (615)

    I costi ammissibili sono costituiti dall’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

    (616)

    I danni possono includere quanto segue:

    (a)

    danni agli alberi vivi; gli aiuti possono essere concessi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali protetti; nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento;

    (b)

    altre spese sostenute dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno, quali le misure di trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per tali operazioni;

    (c)

    danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature forestali, macchinari e fabbricati; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento che ha determinato il danno.

    (617)

    Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

    (618)

    Le misure preventive contro i danni causati da animali protetti nelle foreste possono essere sovvenzionate nell’ambito della sezione 2.1.4 in quanto azioni di protezione degli habitat e azioni collegate alla biodiversità.

    (619)

    Gli aiuti per il ripristino dei danni forestali causati da animali protetti possono essere concessi se sono rispettate le condizioni di cui alla sezione 2.1.3.

    (620)

    L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.9.   Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

    (621)

    In passato, la Commissione ha definito una politica che, per determinate misure di aiuto meno distorsive, prevedeva norme comuni per i settori agricolo e forestale.

    (622)

    La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore forestale e gli aiuti a favore della ricomposizione fondiaria dei terreni forestali se sono rispettate le condizioni di cui alle sezioni 2.9.1 e 2.9.2.

    (623)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.9.1.   Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale

    (624)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione di cui al punto (623) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    (625)

    Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale che non soddisfano le condizioni di cui alla presente sezione saranno valutati alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

    (626)

    Il progetto sovvenzionato dovrebbe essere di interesse per tutte le imprese attive nei settori o comparti forestali specifici interessati.

    (627)

    Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni devono essere pubblicate su Internet:

    (a)

    la data di inizio del progetto sovvenzionato;

    (b)

    gli obiettivi del progetto;

    (c)

    la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

    (d)

    il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

    (e)

    una dichiarazione circa il fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o comparto forestale interessato.

    (628)

    I risultati del progetto sovvenzionato devono essere resi disponibili su internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono rimanere disponibili su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

    (629)

    Gli aiuti devono essere concessi direttamente all’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

    Costi ammissibili

    (630)

    Gli aiuti devono essere limitati ai seguenti costi ammissibili:

    (a)

    spese di personale relative a ricercatori e a personale tecnico e ausiliario di altro tipo nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

    (b)

    costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

    (c)

    costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

    (d)

    costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

    (e)

    spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

    Intensità di aiuto

    (631)

    L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

    2.9.2.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

    (632)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione di cui al punto (623) e alle condizioni indicate nella presente sezione.

    Costi ammissibili

    (633)

    I costi ammissibili devono essere limitati ai costi legali e amministrativi reali e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria.

    Capitolo 3.

    Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati

    (634)

    Il presente capitolo si applica ad:

    (a)

    aiuti per i servizi di base nelle zone rurali (71);

    (b)

    aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali;

    (c)

    aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;

    (d)

    aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;

    (e)

    aiuti destinati a promuovere e sostenere i regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;

    (f)

    aiuti in favore della cooperazione nelle zone rurali, ivi compresi gli aiuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») e ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI»);

    (g)

    aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione.

    (635)

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di cui al punto (634) se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

    (a)

    gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;

    (b)

    gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;

    (c)

    gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;

    (d)

    gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63;

    (e)

    gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

    (636)

    Le disposizioni di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato a favore di zone rurali in virtù di normative dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale.

    (637)

    Il presente capitalo non si applica agli investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili. Tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, a meno che non siano esentati dall’obbligo di notifica.

    PARTE III

    ASPETTI PROCEDURALI

    1.    Durata dei regimi di aiuto e valutazione

    (638)

    Secondo la prassi istituita nei suoi precedenti orientamenti, per favorire la trasparenza e consentire la revisione periodica di tutti i regimi di aiuto esistenti la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per interventi che beneficiano di un cofinanziamento FEASR ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2023-2027. Nei casi autorizzati dalla legislazione dell’Unione e in conformità delle condizioni ivi previste, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni per lo sviluppo rurale sulla base del regolamento (UE) 2021/2115 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La Commissione applicherà pertanto i presenti orientamenti anche a tali nuovi impegni. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di sette anni.

    (639)

    Per garantire che le distorsioni della concorrenza e degli scambi siano limitate, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto di cui al punto (640) siano soggetti a una valutazione ex post. Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

    (640)

    Una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi di aiuti di importo elevato o che presentano caratteristiche innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tenuto conto dei loro obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    (641)

    L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuti che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime di aiuti in questione deve essere sospeso con effetto immediato.

    (642)

    L’obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Essa dovrebbe inoltre valutare l’incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

    (643)

    Per i regimi di aiuto soggetti all’obbligo di valutazione di cui al punto (640), gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:

    a)

    assieme al regime di aiuti, se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

    b)

    entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;

    c)

    entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

    (644)

    Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (72). Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

    (645)

    La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dall’autorità che concede l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri.

    (646)

    La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per valutare l’eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L’ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

    2.    Clausola di revisione

    (647)

    Per gli interventi realizzati a norma della parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 2.3, gli Stati membri devono prevedere una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti di cui alle suddette sezioni.

    (648)

    Occorre prevedere una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 2.3, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

    (649)

    Se il beneficiario non accetta o non attua gli adeguamenti di cui ai punti (647) e (648), l’impegno si estingue e l’importo dell’aiuto dovrebbe essere ridotto all’importo di aiuto corrispondente al periodo fino all’estinzione dell’impegno.

    3.    Relazioni e monitoraggio

    (650)

    In conformità del regolamento (UE) 2015/1589 (73) del Consiglio e il regolamento (CE) n. 794/2004 (74) della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

    (651)

    La relazione annuale deve inoltre contenere informazioni relative a quanto segue:

    (a)

    epizoozie oppure organismi nocivi ai vegetali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3;

    (b)

    informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si è verificata la calamità naturale o l'evento climatico assimilabile a una calamità naturale di cui rispettivamente alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2.

    (652)

    Per casi individuali, la Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato.

    (653)

    Gli Stati membri devono garantire la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che tutte le condizioni dei presenti orientamenti concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto consentita siano state rispettate. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

    4.    Applicazione degli orientamenti

    (654)

    La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    (655)

    La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1o gennaio 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data. Tuttavia gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuto approvati e notificati alla Commissione in forza dell’obbligo di notifica individuale saranno trattati nel quadro della disciplina che si applica al regime di aiuto approvato sul quale si basa l’aiuto individuale.

    (656)

    Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso.

    (657)

    Il punto 737 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (75) sancisce che gli orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2022. I presenti orientamenti sostituiranno gli orientamenti del 2014 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali alla loro scadenza. Tuttavia per gli interventi di sviluppo rurale cofinanziati dal FEASR, nei casi autorizzati dal diritto dell’Unione e in conformità delle condizioni stabilite nelle norme applicabili sullo sviluppo rurale, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni nel quadro degli orientamenti del 2014 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali conformemente al punto (719) di tali orientamenti.

    (658)

    La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o le politiche in materia di salute umana e animale, tutela fitosanitaria, ambiente e clima, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo.

    5.    Proposte di misure adeguate

    (659)

    In conformità dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per rispettare i presenti orientamenti entro e non oltre il 30 giugno 2023.

    (660)

    Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione presuppone che lo Stato membro in questione non concordi con le misure proposte.

    (1)  Regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

    (2)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

    (3)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (7)  Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

    (8)  WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

    (9)  Cfr. la sentenza del 13 settembre 1995, TWD/Commissione, cause riunite T-244/93 e T-486/93, EU:T:1995:160, punto 56.

    (10)  Cfr. la sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punto 26, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C-206/06, EU:C:2008:413, punto 90, sentenza del 16 ottobre 2013, TF1/Commissione, T-275/11, EU:T:2013:535, punti da 41 a 44 e sentenza dell'11 luglio 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, T-533/10, EU:C:2014:629, punti da 50 a 52.

    (11)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

    (12)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

    (13)  GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1.

    (14)  GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

    (15)  GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1.

    (16)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

    (17)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

    (18)  Cfr. la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3) e la comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

    (19)  GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1.

    (20)  Ai fini dei presenti orientamenti, laddove gli Stati membri debbano definire determinati termini (ad esempio «agricoltore in attività») nei loro rispettivi piani strategici della CAP, l'Irlanda del Nord deve definire gli stessi, conformemente alle disposizioni applicabili dei presenti orientamenti, nella comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    (21)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

    (22)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»), (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

    (23)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (24)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

    (25)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (26)  Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).

    (27)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (28)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (29)  Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

    (30)  Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dei flussi di cassa equivale a zero.

    (31)  Cfr. ad esempio la sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 78; sentenza del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, EU:C:2002:753, C-456/00, punto 30; sentenza del 22 dicembre 2008, Regie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punti 94-116; sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast/Commissione, C-67/09 P, EU:C:2010:607, punto 51 e sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44.

    (32)  Cfr. i punti da (6) a (10) dei presenti orientamenti.

    (33)  Sentenza del 26 giugno 1979, Pigs and Bacon Commission/McCarren, causa 177/78, EU:C:1979:164, punto 11; sentenza del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, EU:C:2002:753, C-456/00, punto 30; sentenza del 14 novembre 2017, Président de l'Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e altri, C-671/15, EU:C:2017:860, punto 37.

    (34)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (35)  Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali.

    (36)  «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo web: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it

    (37)  Alla luce dell'interesse legittimo di garantire la trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento 2016/679, è giustificato pubblicare il nome dei beneficiari dell'aiuto quando si tratta di persone fisiche o di persone giuridiche identificabili con il nome di persone fisiche (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). La normativa sulla trasparenza mira a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

    (38)  Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

    (39)  Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

    (40)  Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

    (41)  Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario dell'aiuto stesso è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificare il considerevole potere di mercato potenziale esercitato dal beneficiario e, quindi, aggravare i possibili effetti negativi di tale potere.

    (42)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

    (43)  In particolare, [fermo restando che la seguente lista è indicativa e non esaustiva] direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1); direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7); direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1); ove applicabile, direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30); direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19); direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7); regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1); direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1); regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (44)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» (COM(2019) 640 final).

    (45)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020) 381 final).

    (46)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013) 216 final).

    (47)  Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2021, sul ripristino di cicli del carbonio sostenibili (COM(2021) 800 final).

    (48)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021) 572 final).

    (49)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020) 380 final).

    (50)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (51)  Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

    (52)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (53)  Cfr. la definizione di settore agricolo di cui al punto (34)9.

    (54)  Ad esempio, nel caso di sottomisure volte a ripristinare e mantenere gli habitat delle zone umide, data la complessità del conseguimento di tali obiettivi, gli aiuti potrebbero essere concessi per una durata superiore a sette anni.

    (55)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    (56)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

    (57)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

    (58)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

    (59)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (60)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (61)  Comunicazione della Commissione, «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (COM(2017) 339 final).

    (62)  Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite alla parte II, sezione 1.1.1.1.

    (63)  Cfr. la sentenza dell'11 novembre 2004, Spagna/Commissione, C-73/03, EU:C:2004:711, punto 37 e la sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e altri, cause riunite C-346/03 e C-529/03, EU:C:2006:130, punto 79.

    (64)  La Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In linea di massima, la Commissione non accetta che un focolaio epizootico o la presenza di organismi nocivi ai vegetali siano assimilati a calamità naturali o ad eventi eccezionali. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale.

    (65)  Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato nei casi N 274b/2010, N 274a/2010, SA.33605, SA.33628 e SA.36787.

    (66)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

    (67)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (68)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (69)  Ad esempio le emissioni dovute al riscaldamento delle serre.

    (70)  Adottati dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa il 12-13 novembre 2008 (https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf).

    (71)  Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti per i servizi di base nelle zone rurali nella misura in cui tali aiuti costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto anche dell'interpretazione del concetto di aiuto di Stato contenuta nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

    (72)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato»: Bruxelles, 28 maggio 2014, SWD(2014) 179 final.

    (73)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

    (74)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (75)  GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.


    Top