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Document 52022XC1114(02)
Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of bulb flat originating in the People’s Republic of China and Türkiye 2022/C 431/06
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia 2022/C 431/06
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia 2022/C 431/06
C/2022/8002
GU C 431 del 14.11.2022, p. 11–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 431/11 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia
(2022/C 431/06)
La Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC») e della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. (il «denunciante»), per conto dell'industria dell'Unione di piatti a bulbo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso delle parti interessate al fascicolo.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»).
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della RPC e della Turchia (i «paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva la loro possibile modifica in fasi successive del procedimento. La definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2 stabilisce l'ambito della presente inchiesta.
Per quanto riguarda la RPC, il denunciante sostiene che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il denunciante si è avvalso delle informazioni contenute nel «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC» del 20 dicembre 2017 (4) (la «relazione per paese»). Il denunciante ha fatto riferimento in particolare a distorsioni che interessano il settore dell'acciaio, dal momento che l'acciaio costituisce la principale materia prima per i piatti a bulbo, e ai capitoli riguardanti le distorsioni generali in termini di terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera. Il denunciante ha inoltre affermato che alcune distorsioni sono da ricondurre all'intervento dello Stato nell'economia in generale e più specificatamente nell'industria siderurgica, all'assenza e a un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Il denunciante si è anche basato sulle risultanze della Commissione in varie recenti inchieste antidumping sui prodotti d'acciaio (5) (che costituisce la principale materia prima per i piatti a bulbo). Infine il denunciante ha fatto riferimento al 13o e al 14o piano quinquennale cinese per l'acciaio, e in particolare al piano per l'adeguamento e il potenziamento dell'industria siderurgica che si concentra sui cambiamenti strutturali che devono essere effettuati sul versante dell'offerta per affrontare il problema dell'eccesso di capacità. Il 13o piano quinquennale afferma, tra l'altro, che la costruzione navale è un'attività sostenuta dal piano e che tale industria è considerata strategica.
Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di dumping da parte della RPC si basa su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione.
I margini di dumping calcolati in base a tale confronto sono significativi per la RPC.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (6).
L'asserzione di dumping messo in atto dalla Turchia si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione. Il denunciante ha inoltre calcolato il valore normale (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) e lo ha confrontato con il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione.
I margini di dumping calcolati in base a tali confronti sono significativi per la Turchia.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati sono aumentate in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e/o la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest'ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione.
In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia o no nell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (7) che può applicarsi al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 (il «periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (8) del prodotto oggetto dell'inchiesta dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.3.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi («TRON») al seguente indirizzo: (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD691_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER). Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640
Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità di tali paesi.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (9).
b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640. La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella denuncia, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti, nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all'inchiesta avranno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e).
Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se in tali paesi terzi vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga fabbricato e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è la Turchia.
Nel contesto di questo esercizio la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornirle le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD691_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.
Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubbliche prontamente accessibili.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà un questionario a disposizione dei produttori noti dell'Unione e/o delle associazioni note di produttori dell'Unione, vale a dire: Laminados Losal S.A.U. e Olifer S.R.L.
I produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
I produttori dell'Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni che indichino se l'istituzione di misure sia contraria all'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
I produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (12).
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
Qualsiasi domanda di audizione deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
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affinché un'audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
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dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo; |
— |
nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (13). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail:
— |
TRADE-AD691-BULB-FLAT-DUMPING-China@ec.europa.eu (per i produttori esportatori cinesi) |
— |
TRADE-AD691-BULB-FLAT-DUMPING-TURKIYE@ec.europa.eu (per i produttori esportatori turchi) |
— |
TRADE-AD691-BULB-FLAT-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
L'inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.
Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
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le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
— |
le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta; |
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al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la/e parte/i interessata/e e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari stabiliti al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese(GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145), del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 del 8.4.2020, pag. 3).
(6) Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(7) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(8) Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
(10) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(11) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(12) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.
(13) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(14) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione sensibile |
☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
(barrare la casella corrispondente) |
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI PIATTI A BULBO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELLA TURCHIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3. dell'avviso di apertura.
La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese e/o dalla Turchia, nel periodo dell'inchiesta, del prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito nell'avviso di apertura.
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Volume in tonnellate |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta (di qualsiasi origine) |
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Importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Repubblica popolare cinese |
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Importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Turchia |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).