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Document 52022XC1021(02)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo periodo di applicazione 2022/C 405/02

C/2022/7274

GU C 405 del 21.10.2022, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 405/50


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

(2022/C 405/02)

Il 14 ottobre 2022 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo periodo di applicazione.

Il progetto di regolamento della Commissione figura come allegato della presente comunicazione.

Il progetto di regolamento della Commissione è sottoposto a consultazione pubblica:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


ALLEGATO

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

PROGETTO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi di specializzazione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1218/2010 (3) della Commissione definisce categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ritiene soddisfino in linea di principio le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tale regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022.

(3)

Il 5 settembre 2019 la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1218/2010, dalla quale è emerso che il regolamento è stato uno strumento utile e che le sue norme rimangono pertinenti per i portatori di interesse. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche per l'adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione.

(4)

Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione e in virtù del potere conferito alla Commissione dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1218/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1218/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 30 giugno 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1o dicembre 2009 l'articolo 101 del trattato sostituisce l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti se del caso all'articolo 101 del trattato.

(2)  GU C 405 del 21.10.2022, pag. 50.

(3)  Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).


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