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Document 52022XC0218(01)
Commission Notice Guidelines for the implementation of certain labelling provisions of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008 2022/C 78/03
Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 2022/C 78/03
Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 2022/C 78/03
C/2022/621
GU C 78 del 18.2.2022, p. 3–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
GU C 78 del 18.2.2022, p. 3–49
(SV)
18.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
(2022/C 78/03)
Prefazione ed esclusione di responsabilità Il nuovo regolamento sulle bevande spiritose (UE) 2019/787 è stato pubblicato il 17 maggio 2019 ed è entrato in vigore sette giorni dopo. Tuttavia esso si applica solo a decorrere dal 25 maggio 2021 per quanto riguarda la maggior parte delle disposizioni relative a produzione ed etichettatura. In linea con l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, lo scopo del presente documento di orientamento - anch'esso applicabile a decorrere dal 25 maggio 2021 - è garantire l'applicazione uniforme del regolamento a beneficio sia delle amministrazioni nazionali sia degli operatori del settore alimentare (ad es. produttori e importatori di bevande spiritose) per quanto riguarda alcune disposizioni in materia di etichettatura in esso contenute. Il documento si limita alla spiegazione pratica delle disposizioni in materia di etichettatura applicabili alle bevande spiritose, in particolare relativamente all'uso di "denominazioni legali", "termini composti", "allusioni", "miscele" e "bevande assemblate". A tal fine contiene diversi esempi non esaustivi forniti solo a scopo illustrativo. Il presente documento di orientamento è fornito esclusivamente a fini informativi e il suo contenuto non è inteso a sostituire la consultazione delle fonti giuridiche applicabili o, se del caso, la necessaria consulenza di un esperto giuridico. La Commissione europea e i soggetti che agiscono per suo conto declinano ogni responsabilità per l'uso delle presenti note orientative, che non possono essere considerate come un'interpretazione vincolante della legislazione. Il presente documento è volto a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell'applicazione della legislazione sulle bevande spiritose. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione. I riferimenti alle disposizioni giuridiche indicati di seguito si intendono riferiti al regolamento (UE) 2019/787 ("regolamento sulle bevande spiritose"), salvo diversa esplicita indicazione. |
Indice
1. |
NORME GENERALI DI ETICHETTATURA PER LE BEVANDE SPIRITOSE | 7 |
1.1. |
Disposizioni orizzontali (regolamento FIC) | 7 |
1.2. |
Principi sui quali si basa il regolamento sulle bevande spiritose | 7 |
1.3. |
Denominazioni legali | 8 |
1.4. |
Termini che possono completare le denominazioni legali | 10 |
1.5. |
Informazioni volontarie sugli alimenti (regolamento FIC) | 12 |
1.5.1. |
Nome di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione | 15 |
1.6. |
Materie prime di alcole etilico o distillati | 15 |
1.7. |
Materie prime vegetali utilizzate come denominazioni legali | 17 |
2. |
TERMINI COMPOSTI | 18 |
2.1. |
Definizione di termine composto | 18 |
2.2. |
Condizioni d'uso | 20 |
2.3. |
Disposizioni in materia di etichettatura | 21 |
2.4. |
Controlli | 23 |
3. |
ALLUSIONI | 24 |
3.1. |
Definizione di allusione | 24 |
3.2. |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura | 25 |
3.2.1. |
Allusioni riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche | 26 |
3.2.2. |
Allusioni riportate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose | 27 |
3.2.3. |
Allusioni riportate sui liquori | 28 |
3.2.4. |
Allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori | 30 |
3.2.5. |
Altre norme in materia di etichettatura per le allusioni | 34 |
3.3. |
Allusione ad aromi che emulano le bevande spiritose | 36 |
3.4. |
Bevande analcoliche/a bassa gradazione alcolica recanti riferimenti a denominazioni di bevande spiritose | 37 |
3.5. |
Controlli | 39 |
3.5.1. |
Sui prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche | 39 |
3.5.2. |
Sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose | 39 |
3.5.3. |
Sui liquori | 40 |
3.5.4. |
Sulle bevande spiritose diverse dai liquori | 40 |
3.5.5. |
Sugli aromi d'"imitazione" | 42 |
3.5.6. |
Allusioni alle IG | 42 |
4. |
MISCELE | 43 |
4.1. |
Definizione delle miscele | 43 |
4.2. |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura | 44 |
4.2.1. |
Disposizioni generali | 44 |
4.2.2. |
Miscele corrispondenti a una categoria di bevande spiritose | 45 |
4.3. |
Controlli | 45 |
5. |
BEVANDE ASSEMBLATE | 46 |
5.1. |
Definizione delle bevande assemblate | 46 |
5.2. |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura | 47 |
5.3. |
Controlli | 48 |
6. |
TABELLE RIASSUNTIVE | 48 |
6.1. |
Termini composti (TC) | 48 |
6.2. |
Allusioni | 49 |
6.3. |
Miscele | 49 |
6.4. |
Bevande assemblate | 50 |
Tabella dei simboli e delle abbreviazioni
TC |
Termine composto |
Regolamento FIC |
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori |
IG |
Indicazione geografica |
Regolamento sulle bevande spiritose |
Regolamento (UE) 2019/787 (Regolamento sulle bevande spiritose) |
§ |
Paragrafo dei presenti orientamenti |
# |
Numero del riquadro di esempi dei presenti orientamenti |
1. NORME GENERALI DI ETICHETTATURA PER LE BEVANDE SPIRITOSE
Articolo 3, punti 1), 4) e 8) |
Definizioni |
Articolo 4, punti 1), 2), 3) e 4) |
Definizioni e requisiti tecnici |
Articoli 9, 10 e 13 |
Denominazioni legali e altre disposizioni in materia di etichettatura |
1.1. Disposizioni orizzontali (regolamento FIC)
A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787 (1) ("regolamento sulle bevande spiritose"), "le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (2) , salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento (3)".
Fatta eccezione per la disposizione esplicita della lex specialis di cui al regolamento sulle bevande spiritose, le norme di presentazione ed etichettatura stabilite per qualsiasi prodotto alimentare dal regolamento (UE) n. 1169/2011 ("regolamento FIC") sono applicabili anche alle bevande spiritose in quanto tali e quando presenti nei prodotti alimentari.
Uno dei principi chiave stabiliti nella legislazione orizzontale dell'UE sull'etichettatura degli alimenti (regolamento FIC) – che sono di fondamentale importanza anche per le bevande spiritose – è che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, bensì devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori (4).
Le informazioni ai consumatori devono essere precise , non devono indurre in errore e devono essere facilmente comprensibili. |
In questo contesto, è opportuno ricordare che l'indicazione quantitativa obbligatoria di alcune (categorie di) ingredienti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FIC – in combinato disposto con l'articolo 22 e l'allegato VIII dello stesso regolamento – è presente anche nelle norme orizzontali applicabili alle bevande spiritose.
Alle bevande spiritose si applicano le norme sull'indicazione quantitativa degli ingredienti come previsto dal regolamento FIC, in quanto il regolamento sulle bevande spiritose non deroga esplicitamente a tali norme. |
1.2. Principi sui quali si basa il regolamento sulle bevande spiritose
In linea con la tradizione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1576/89 (5) del Consiglio e portata avanti dal regolamento (CE) n. 110/2008 (6), il regolamento (UE) 2019/787 continua a basarsi sullo stesso principio liberale:
Tutte le bevande spiritose possono essere immesse sul mercato dell'UE purché siano prodotte nel rispetto della legislazione alimentare generale ed etichettate correttamente. |
In altre parole, nessuna bevanda spiritosa – come qualsiasi altro prodotto alimentare – è esclusa dal mercato dell'UE, purché sia conforme ai requisiti previsti per la sua produzione, sia sicura per il consumo e rechi informazioni adeguate per i consumatori.
Tuttavia, per quanto riguarda le bevande spiritose, questo principio liberale deve coesistere con la protezione rafforzata che il diritto dell'UE conferisce alle loro denominazioni legali, che sono denominazioni riservate a categorie definite o a indicazioni geografiche.
Alle denominazioni legali delle bevande spiritose (categorie e IG) è accordata una protezione speciale. |
Infatti, al fine di salvaguardare la reputazione delle categorie e delle IG delle bevande spiritose ed evitare di trarre in inganno i consumatori, il regolamento sulle bevande spiritose protegge i prodotti chiaramente definiti dall'uso illegittimo nella presentazione di prodotti derivati che non soddisfano i rigorosi criteri di produzione applicabili.
Gli operatori del settore alimentare (ad es. i produttori e gli importatori) dovranno quindi esaminare attentamente le disposizioni relative all'etichettatura stabilite nel regolamento sulle bevande spiritose prima di immettere sul mercato dell'UE bevande spiritose o alimenti che facciano riferimento a bevande spiritose.
Occorre prestare particolare attenzione alle norme sulle denominazioni legali (articolo 10), sui termini composti (articolo 11), sulle allusioni (articolo 12) e su altre disposizioni di etichettatura, comprese le miscele e le bevande assemblate (articolo 13).
1.3. Denominazioni legali
La legislazione alimentare dell'UE non prevede definizioni obbligatorie dei prodotti, tranne nei casi di legislazione verticale dell'UE come il regolamento sulle bevande spiritose.
Sia il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio sia il regolamento (CE) n. 110/2008 prevedevano una protezione rafforzata tanto delle denominazioni di vendita quanto delle indicazioni geografiche, stabilendo che ogni bevanda spiritosa commercializzata nell'UE recasse una denominazione chiaramente definita.
L'attuale regolamento sulle bevande spiritose riprende lo stesso approccio.
Inoltre, per allinearlo alla formulazione del regolamento FIC sulle informazioni alimentari ai consumatori, il legislatore ha deciso di sostituire il termine "denominazione di vendita" con il termine "denominazione legale", definito da:
— |
articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento FIC come "la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili" […]; e |
— |
articolo 3, punto 1), del regolamento sulle bevande spiritose come "il nome [...] con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato". |
Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FIC, "la denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva". Il paragrafo 4 della stessa disposizione specifica che "La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale (7) , marchio di fabbrica o denominazione di fantasia".
Infine, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FIC, la denominazione legale delle bevande spiritose e le altre informazioni obbligatorie sugli alimenti, "sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili . Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire".
Tornando alle disposizioni specifiche del regolamento sulle bevande spiritose, l'articolo 10 prevede le denominazioni legali seguenti da utilizzare nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa:
a) OBBLIGATORIE
Articolo 10, paragrafo 2: la denominazione della categoria di bevande spiritose della quale la bevanda spiritosa soddisfa i requisiti (o qualsiasi altra denominazione legale consentita da tale categoria).
Se una bevanda è conforme a tutti i requisiti stabiliti per una categoria di bevande spiritose , deve recare la denominazione legale corrispondente. |
Articolo 10, paragrafo 3: la denominazione legale "bevanda spiritosa", se non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I, ma soddisfa comunque la definizione e i requisiti per le bevande spiritose di cui all'articolo 2.
Se una bevanda non soddisfa i requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose, ma corrisponde alla definizione generale di bevanda spiritosa, deve recare la denominazione generica "bevanda spiritosa". |
b) FACOLTATIVE
Articolo 10, paragrafo 4: denominazioni legali consentite per una o più categorie di bevande spiritose, se la bevanda spiritosa soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I.
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Articolo 10, paragrafo 5, lettera a): un'indicazione geografica di cui al capo III, può completare o sostituire la sua denominazione legale.
|
Articolo 10, paragrafo 5, lettera b): un termine composto che include il termine "liquore" o "crema", può sostituire la sua denominazione legale in deroga all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), a norma del quale un termine composto può solo completare una denominazione legale (cfr. più avanti § 2.1), a condizione che soddisfi i rispettivi requisiti dell'allegato I per la categoria 33 (cioè liquore).
c) VIETATE
Articolo 10, paragrafo 7, primo comma: le denominazioni legali consentite in una categoria di bevande spiritose e le indicazioni geografiche per le bevande spiritose non devono essere utilizzate nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda (vale a dire alcolica o non alcolica) che non soddisfa i requisiti stabiliti per tale categoria o indicazione geografica (cfr. anche più avanti § 3.3).
Tale divieto si applica altresì in presenza di termini quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto", utilizzati allo scopo di indicare al consumatore che tale bevanda non deve essere confusa con la bevanda spiritosa cui si fa riferimento.
Le uniche eccezioni a questo divieto sono consentite per i "termini composti", le "allusioni" e gli "elenchi di ingredienti" di cui agli articoli 11, 12 e 13, paragrafi da 2 a 4.
NB: |
con il regolamento (UE) 2019/787, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono stati fusi nel nuovo articolo 10, paragrafo 7, del regolamento sulle bevande spiritose. Di conseguenza, la disposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, è diventata più rigorosa rispetto all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, che vietava l'uso della denominazione di una bevanda spiritosa solo per le bevande alcoliche (e non per "qualsiasi bevanda" come nel nuovo regolamento sulle bevande spiritose) che non soddisfano tutti i requisiti stabiliti per tale bevanda spiritosa. Questa modifica della formulazione è stata necessaria per garantire la coerenza con l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008, che vietava l'uso delle denominazioni di vendita delle categorie di bevande spiritose per designare o presentare in [qualsiasi] modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell'allegato II e registrate nell'allegato III. |
|
NB: |
il regolamento (UE) 2019/787 ha introdotto una novità per quanto riguarda il riferimento alle denominazioni delle bevande spiritose nei prodotti alimentari diversi dalle bevande. A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, infatti, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o i prodotti alimentari diversi dalle bevande nella cui produzione sono stati utilizzati tali aromi possono recare nella loro presentazione ed etichettatura riferimenti alle denominazioni legali consentite in una categoria di bevande spiritose. L'unica condizione è che si informi correttamente il consumatore, accompagnando tali denominazioni legali con il termine "aroma" o altri termini analoghi. Tuttavia, i nomi di indicazioni geografiche non possono essere utilizzati a tale scopo. |
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1.4. Termini che possono completare le denominazioni legali
L'articolo 10, paragrafo 6, fornisce un elenco indicativo di termini che possono completare le denominazioni legali delle bevande spiritose.
In questo contesto, il verbo "completare" non dovrebbe essere inteso come un requisito necessario affinché il termine in questione sia parte integrante di una denominazione legale. Esso indica piuttosto che può essere aggiunto all'etichetta come elemento extra al fine di fornire ulteriori informazioni descrittive in relazione al prodotto.
Pertanto il "termine integrativo" non deve necessariamente figurare sulla stessa riga della denominazione legale, ma può comparire in qualsiasi punto dell'etichetta.
Unitamente alla denominazione legale, sull'etichetta può quindi comparire quanto segue:
(a) |
"una denominazione o un riferimento geografico (8) previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore": questa possibilità è riservata ai termini disciplinati a livello nazionale, qualora esistano. In questo caso tali termini possono completare la denominazione legale delle bevande spiritose immesse sul mercato nazionale. Queste bevande spiritose possono anche essere immesse sul mercato di un altro Stato membro a condizione che non siano considerate ingannevoli per i consumatori di tale Stato membro;
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(b) |
"una denominazione usuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (9) , purché ciò non induca in errore il consumatore": questa possibilità è riservata alle denominazioni tradizionalmente utilizzate negli Stati membri, anche se non sono disciplinate ufficialmente. Tali denominazioni possono completare la denominazione legale delle bevande spiritose immesse sui mercati nazionali nei quali sono accettate dai consumatori senza che la denominazione in questione necessiti di ulteriori spiegazioni;
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(c) |
"un termine composto o un' allusione (sui liquori) a norma degli articoli 11 e 12" del regolamento sulle bevande spiritose (a eccezione dei termini composti derivanti dalla combinazione del nome di una bevanda spiritosa e del termine "liquore" o "crema", che può sostituire le denominazioni legali conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 5, lettera b)). È opportuno rilevare che, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, i termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua" non possono fare parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica, tranne se tali termini sono parte integrante della denominazione legale della categoria di bevande spiritose menzionata nel termine composto. Di conseguenza, un termine composto non può in nessun caso essere scritto in modo da far parte della denominazione legale generica "bevanda spiritosa";
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(d) |
"i termini "bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato" , purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio", conformemente all'articolo 3, punto 11)";
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(e) |
"i termini "miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata" , purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione", a norma dell'articolo 3, punto 9)";
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(f) |
"i termini " secco " o " dry " [vale a dire in inglese o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE], a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore". Si applicano le eccezioni che seguono nel caso di:
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1.5. Informazioni volontarie sugli alimenti (regolamento FIC)
Oltre a quanto sopra, conformemente al regolamento FIC, le informazioni volontarie sugli alimenti (11) possono essere fornite nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa.
L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che "Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7; |
b) |
non sono ambigue né confuse per il consumatore; e |
c) |
sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti". |
Le informazioni volontarie possono includere termini quali "fine", "extra", "premium", "deluxe", "100 % alcool puro", "superiore", ma anche "maturato in fusti di vino", "maturato in botti vecchie", "invecchiato in fusti di Sherry" (12), "affinamento in fusti di stout/birra", ecc.
I termini che si riferiscono allo stoccaggio di una bevanda spiritosa per l'intero periodo di maturazione o parte di esso in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di un'altra bevanda spiritosa, non possono essere considerati come semplici informazioni volontarie ai sensi dell'articolo 36 del regolamento FIC, contrariamente ai riferimenti, ad esempio, ai fusti di vino e di birra. Ciò è dovuto al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, di utilizzare denominazioni di bevande spiritose nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda non conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento sulle bevande spiritose o nella scheda tecnica/nel disciplinare della pertinente IG. Le uniche eccezioni a tale divieto riguardano l'etichettatura di termini composti, di allusioni e dell'elenco degli ingredienti a norma degli articoli 11, 12 e 13, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sulle bevande spiritose. Pertanto il riferimento a una bevanda spiritosa nel cui fusto di legno è stata successivamente sottoposta a invecchiamento un'altra bevanda spiritosa è un'allusione disciplinata dall'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento sulle bevande spiritose (13) (cfr. più avanti § 3.2.4.2).
NB: |
questa sezione non riguarda i termini ammessi dalla scheda tecnica/dal disciplinare di un'IG delle bevande spiritose, che possono sempre completare l'IG purché non si induca in errore il consumatore, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a). |
NB: |
è opportuno ricordare che alcune categorie di bevande spiritose (in particolare le categorie da 1 a 14 dell'allegato I) non possono essere aromatizzate, colorate, edulcorate o soggette all'aggiunta di alcole: tali requisiti non possono essere elusi dalla maturazione in fusti di legno non interamente svuotati dei loro contenuti precedenti. Tuttavia lo stoccaggio in fusti di legno vuoti che hanno precedentemente contenuto un'altra bevanda alcolica non è considerato un'aromatizzazione e il riferimento a tale pratica sull'etichetta di una bevanda spiritosa dovrebbe avere il solo obiettivo di informare il consumatore del tipo di recipiente utilizzato per lo stoccaggio e deve essere conforme all'articolo 7 del regolamento FIC e all'articolo 21 del regolamento sulle bevande spiritose. Inoltre, per quanto riguarda le IG delle bevande spiritose, l'etichettatura di tale pratica deve essere coerente con i requisiti stabiliti nella scheda tecnica/nel disciplinare per l'uso di tali descrittori per una determinata IG. |
Poiché il regolamento sulle bevande spiritose non disciplina l'uso di informazioni volontarie nella presentazione, designazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, si applicano le disposizioni generali del regolamento FIC.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FIC:
"Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) |
per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; |
b) |
attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; |
c) |
suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; |
d) |
suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente". |
Le autorità nazionali competenti sono responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE e spetta quindi a loro valutare caso per caso se l'utilizzo di tali informazioni volontarie sull'etichetta delle bevande spiritose sia conforme o meno alla legislazione unionale pertinente.
Tale valutazione dovrebbe quindi tenere conto, tra l'altro, del fatto che i termini impiegati:
— |
descrivano la vera natura e le caratteristiche specifiche del prodotto (ad es. menzionando una caratteristica specifica della produzione); |
— |
descrivano le caratteristiche di produzione consentite dai requisiti per la produzione di una categoria o IG di bevande spiritose (stabiliti rispettivamente nell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose o nella scheda tecnica/disciplinare pertinente); |
— |
descrivano le caratteristiche di produzione ammesse dai requisiti per la produzione della categoria di prodotti alimentari o dell'IG cui si fa riferimento (ad es. IG di prodotti vitivinicoli o birra); |
— |
siano correttamente riferiti a una IG (ad es. nel caso dei fusti di Sherry, che siano stati dichiarati conformi dall'organismo di controllo e certificazione competente); |
— |
distinguano le caratteristiche speciali del prodotto su cui sono impiegati, da altri prodotti (analoghi) con cui potrebbe essere confuso; |
— |
non inducano in errore i consumatori destinatari. |
Pertanto, se alcuni termini sono utilizzati come informazioni volontarie in riferimento a una bevanda spiritosa, l'operatore del settore alimentare deve essere in grado di dimostrare che la bevanda spiritosa possiede caratteristiche specifiche in termini di qualità, valore materiale, metodo di produzione o periodo di maturazione, che la distinguono dalle bevande spiritose che rispettano i requisiti minimi della stessa categoria.
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||||||||||||
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NB: |
il riferimento a una denominazione protetta nel tipo di fusto utilizzato per la maturazione di una bevanda spiritosa deve avere il solo scopo di informare il consumatore sul tipo di fusto utilizzato e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 21 del regolamento sulle bevande spiritose e degli articoli 7 e 36 del regolamento FIC. |
1.5.1. Nome di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione
Il nome di un prodotto alimentare che è stato utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I per una categoria di bevande spiritose o, nel caso di un'IG, nella sua scheda tecnica/nel disciplinare, può anche essere indicato nella sua presentazione, designazione e nell'etichettatura come informazione volontaria (15).
Infatti, come si spiegherà più avanti (cfr. § 2.1), la combinazione della denominazione legale di una bevanda spiritosa con il nome di un prodotto alimentare previsto/consentito nella sua produzione non conta come un termine composto a norma dell'articolo 3, punto 2), che lo definisce come la combinazione della denominazione di una bevanda spiritosa con (tra l'altro) "il nome di uno o più prodotti alimentari diversi [...] dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I [...]".
La denominazione di un prodotto alimentare utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa può essere indicata per informare il consumatore sulle materie prime che conferiscono a tale bevanda spiritosa caratteristiche organolettiche specifiche, a condizione che tale indicazione sia veritiera e precisa e non induca in errore il consumatore.
In questo caso, la denominazione legale rimane quella ammessa nella categoria delle bevande spiritose o nella scheda tecnica/nel disciplinare di un'IG.
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1.6. Materie prime di alcole etilico o distillati
L'articolo 13, paragrafo 1, prevede norme più rigorose per le materie prime agricole utilizzate per la distillazione:
"La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro".
Una bevanda spiritosa può fare riferimento ai nomi delle materie prime distillate per ottenere l'alcole utilizzato nella sua produzione solo a condizione che queste siano le uniche materie prime utilizzate per la distillazione. Tutte le materie prime utilizzate devono essere menzionate in ordine decrescente nella sua designazione, presentazione e nell'etichettatura. |
Purché sia soddisfatta questa condizione, ogni tipo di alcole etilico o distillato (con la menzione del prodotto agricolo utilizzato per produrli) è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro presente nella bevanda spiritosa.
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NB: |
qui si fa pertanto riferimento ai prodotti agricoli distillati previa fermentazione alcolica impiegati per produrre l'alcole etilico o i distillati di origine agricola. Le materie prime macerate nell'alcole o diversamente aggiunte alla bevanda spiritosa conformemente ai suoi requisiti di produzione rientrano piuttosto nel caso dei ''prodotti alimentari utilizzati per la produzione'', i quali sono trattati nel precedente § 1.5.1, mentre è necessario indicare i prodotti alimentari che sono combinati con una bevanda spiritosa, sebbene non siano obbligatori/consentiti nella sua produzione, ai sensi delle disposizioni relative ai termini composti o alle allusioni. |
1.7. Materie prime vegetali utilizzate come denominazioni legali
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5 ''l'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore''.
Tale disposizione è stata ritenuta necessaria per consentire l'uso dei nomi di frutta o piante che il regolamento sulle bevande spiritose riserva come denominazioni legali di alcune bevande spiritose anche nella presentazione e nell'etichettatura come ingredienti (come frutta o piante e non bevande spiritose) di altri prodotti alimentari.
La stessa possibilità si applica ad altre bevande spiritose, a condizione che nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura sia riportato in modo chiaro che non si fa riferimento alla bevanda spiritosa (come ingrediente), ma alla materia prima vegetale.
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2. TERMINI COMPOSTI
Articolo 3, punto 2) |
Definizione |
Articolo 11 |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |
2.1. Definizione di termine composto
L'uso di un termine composto è un'opzione disponibile per descrivere una bevanda spiritosa (categoria o IG) da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, cui sono aggiunti altri prodotti alimentari e che, di conseguenza, non è più autorizzata a recare la denominazione legale di detta categoria o IG nella sua designazione, presentazione o etichettatura. Deve invece utilizzare la denominazione legale "bevanda spiritosa" (16), a meno che non soddisfi i requisiti che consentono l'uso di un termine composto che includa il termine "liquore" o "crema" (17) quale denominazione legale.
Se il prodotto risultante non soddisfa la definizione e i requisiti delle bevande spiritose (poiché ad esempio possiede un titolo alcolometrico volumico inferiore al 15 % vol. (18)), esso dovrà recare la denominazione appropriata della bevanda alcolica conformemente all'articolo 17 del regolamento FIC (NB : che non è mai il marchio di fabbrica (19)).
Conformemente all'articolo 3, punto 2), si applica la definizione seguente: ""termine composto", con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:
a) |
il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi; |
b) |
il termine "liquore" o "crema"". |
Pertanto in entrambi i casi:
— |
l'ingrediente alcolico è una categoria di bevande spiritose o un'IG (solo una possibilità) cui sono aggiunti uno o più prodotti alimentari (ad es. succhi di frutta o altre bevande analcoliche, erbe, spezie, zucchero, prodotti lattiero-caseari) per conferire proprietà organolettiche aggiuntive specifiche al prodotto finale; |
— |
il prodotto/i prodotti alimentari combinati con la denominazione della bevanda spiritosa non sono mai né una bevanda alcolica né qualsiasi prodotto alimentare obbligatorio/consentito per la sua produzione, conformemente alle norme pertinenti; |
— |
dalla combinazione si ottiene necessariamente una bevanda alcolica, ad esempio un'altra bevanda spiritosa che possiede il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto di 15 % vol. o una bevanda alcolica con titolo alcolometrico volumico minimo al di sotto di 15 % in volume; |
— |
tutto l'alcole del prodotto finale deve provenire dalla bevanda spiritosa di cui al termine composto (ossia il prodotto finale non può contenere nessun altro componente alcolico, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione della bevanda alcolica finale – cfr. anche più avanti § 2.2).
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A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, i termini seguenti non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica (a meno che uno qualsiasi di tali termini non faccia parte della denominazione legale, ad esempio "acquavite" nel caso di "acquavite di vino" o di "acquavite di frutta" o il termine tedesco "Wasser" nel caso di "Kirschwasser":
— |
alcole |
— |
spiritoso |
— |
bevanda |
— |
bevanda spiritosa |
— |
acqua |
Tale esclusione evidenzia il divieto relativo all'uso dei nomi riferentisi a prodotti alimentari che ne fanno naturalmente parte e mira anche a prevenire pratiche che possano indurre in errore il consumatore.
NB: |
ad esempio un rum che supera la soglia consentita di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, il quale non è più un rum ma deve recare la denominazione legale "bevanda spiritosa", non può riportare il termine composto "rum di zucchero" o "rum di zucchero di canna". Qualora siano aggiunti altri prodotti alimentari non consentiti a norma della categoria 1 dell'allegato I, il termine rum può figurare in un termine composto, ad esempio nel caso di "rum e spezie". In caso contrario, il prodotto ottenuto deve essere etichettato come dagli esempi seguenti: "bevanda spiritosa con zucchero di canna" (per indicare che alla bevanda è stato aggiunto lo zucchero) o "bevanda spiritosa allo zucchero di canna" (per indicare che lo zucchero è stato distillato per produrre la bevanda spiritosa che tuttavia non soddisfa gli altri requisiti di produzione del rum). |
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o |
Cognac e alcole |
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o |
Acquavite di Scotch Whisky |
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o |
Bevanda a base di Ron de Guatemala |
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o |
Rum cubano e zucchero |
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o |
Bevanda spiritosa Irish Cream |
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o |
Acqua di genever |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), un termine composto può solo completare la denominazione legale di una bevanda spiritosa. Pertanto un termine composto non può essere usato come denominazione legale di una bevanda spiritosa.
L'unica eccezione a tale disposizione è rappresentata dai termini composti che includono il termine "liquore" o "crema" che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), possono sostituire la denominazione legale, purché la bevanda ottenuta soddisfi i requisiti pertinenti di cui alla categoria di bevande spiritose 33 "liquori" dell'allegato I.
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Tutti i casi di cui sopra devono soddisfare i requisiti seguenti:
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2.2. Condizioni d'uso
L'articolo 11, paragrafo 1, prevede le condizioni d'uso seguenti per la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) in un termine composto:
"a) |
l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e |
b) |
la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I (20) ". |
Pertanto l'utilizzo della denominazione di una bevanda spiritosa in un termine composto è consentito solo alle condizioni seguenti:
a) |
è stata utilizzata solo la bevanda spiritosa autentica, in quanto la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) potrebbe non figurare se il prodotto a cui fa riferimento non soddisfa tutti i requisiti stabiliti per la sua produzione;
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b) |
al prodotto finale non è possibile aggiungere alcole diverso dall'alcole proveniente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento, fatta eccezione per l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la sua produzione;
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c) |
l'aggiunta di acqua è consentita solo nella misura in cui la bevanda spiritosa mantenga ancora il titolo alcolometrico minimo previsto.
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2.3. Disposizioni in materia di etichettatura
Nel caso in cui un operatore del settore alimentare decida di utilizzare un termine composto, non solo è necessario stabilire che la bevanda alcolica ottenuta soddisfi le sue condizioni d'uso (cfr. i precedenti § 2.1 e 2.2), ma il prodotto deve essere anche etichettato di conseguenza.
L'articolo 11, paragrafo 3, stabilisce le disposizioni seguenti in materia di etichettatura per un termine composto che designa una bevanda alcolica, il quale
"a) |
figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore; |
b) |
non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso; |
c) |
non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e |
d) |
nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, è sempre accompagnato dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b)" (21). |
Tali disposizioni in materia di etichettatura mirano a garantire che:
(a) e b): |
la denominazione della bevanda spiritosa utilizzata nel termine composto non appaia in modo più evidente della denominazione del prodotto alimentare con cui è stata combinata, |
(c): |
la denominazione (legale) della bevanda alcolica non appaia in caratteri di dimensioni minori di quelli utilizzati per il termine composto, al fine di non indurre in errore il consumatore sulla natura effettiva di tale prodotto; e |
(d): |
nel caso in cui il prodotto finale sia una bevanda spiritosa, la sua denominazione legale appaia sempre nello stesso campo visivo del termine composto (a meno che il termine composto sostituisca legittimamente la denominazione legale), al fine di non indurre in errore il consumatore sulla natura effettiva di tale prodotto.
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2.4. Controlli
I controlli sulla (designazione), presentazione ed etichettatura di un prodotto contenente un termine composto che fa riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) esaminano la conformità alle condizioni seguenti:
produzione:
1) |
l'ingrediente alcolico è una categoria di bevande spiritose o un'IG (non più di una bevanda spiritosa) cui sono aggiunti uno o più prodotti alimentari non consentiti nella sua produzione e che non siano bevande alcoliche, per conferire proprietà organolettiche aggiuntive specifiche al prodotto finale; |
2) |
il prodotto finale è una bevanda alcolica; |
3) |
è stata utilizzata la bevanda spiritosa autentica, ossia che soddisfa tutti i requisiti di produzione di cui alla pertinente categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il suo titolo alcolometrico minimo; |
4) |
tutto l'alcole proviene interamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati; |
etichettatura:
5) |
la denominazione (legale) è:
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6) |
nel termine composto, la denominazione della bevanda spiritosa è combinata con il termine "liquore" o "crema" (se soddisfa i pertinenti requisiti indicati al punto 5.b precedente) o con il nome/l'aggettivo dei prodotti alimentari che non sono consentiti nella sua produzione; |
7) |
la denominazione (legale) della bevanda alcolica deve apparire in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire; |
8) |
la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari appare sempre nello stesso campo visivo del termine composto (a meno che il termine composto sia anche la denominazione legale della bevanda spiritosa in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sulle bevande spiritose) (23); |
9) |
fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua" non fanno parte del termine composto; |
10) |
il termine composto è scritto in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore; |
11) |
gli elementi che compongono il termine composto non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; |
12) |
il termine composto figura in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per la denominazione (legale) della bevanda alcolica. |
3. ALLUSIONI
Articolo 3, punto 3) |
Definizione |
Articolo 12 |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |
3.1. Definizione di allusione
L'uso di un'allusione è un'opzione disponibile a determinate condizioni per fare riferimento a una bevanda spiritosa (categoria o IG) nella (designazione), presentazione o etichettatura di un altro prodotto alimentare.
A norma dell'articolo 3, punto 3), si applica la definizione seguente: ""allusione", il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:
a) |
un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, |
b) |
una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, o |
c) |
una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis". |
In altre parole, un'allusione alle denominazioni di bevande spiritose può essere fatta:
— |
nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche; |
— |
nella presentazione e nell'etichettatura di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose; |
— |
nella designazione, presentazione ed etichettatura dei liquori; |
— |
nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose diverse dai liquori [è consentito solo in casi specifici che non potrebbero essere qualificati come termini composti o miscele, cui si applicano specifiche disposizioni in materia di etichettatura (cfr. il precedente capitolo 2 e il successivo capitolo 4)]. |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), un'allusione può solo completare la denominazione legale di una bevanda spiritosa. Di conseguenza, un'allusione su una bevanda spiritosa non può mai sostituire la sua denominazione legale, ma dovrebbe essere aggiunta a essa conformemente alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 12, paragrafo 4 (cfr. più avanti § 3.2.3 e 3.2.4).
Un' allusione è il riferimento a una o più denominazioni legali previste per le bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione ed etichettatura di un altro prodotto alimentare. Un'allusione su una bevanda spiritosa è consentita a condizione che non sia mai utilizzata come sua denominazione legale . |
NB: |
è stata sollevata la questione di come si deve intendere la disposizione dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose (divieto di utilizzare la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della categoria o IG di tale bevanda spiritosa, salvo nel caso di allusioni, termini composti ed elenchi di ingredienti) in relazione all'obbligo orizzontale di fornire informazioni sull'operatore del settore alimentare , conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento FIC. Può infatti accadere che il nome o l'indirizzo di un operatore del settore alimentare (ma anche il logo o i marchi di fabbrica registrati) contengano il nome di una categoria di bevande spiritose (ad esempio "Guadeloupe Rum Distilleries" o " Vodka società marchio X ") o di un'IG (ad esempio Bassano del Grappa ). La questione è ancora più pertinente nel caso in cui la bevanda spiritosa sulla quale figura il nome o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare non appartenga alla stessa categoria di bevande spiritose (ad esempio se la " Vodka società marchio X" produce gin ). La risposta è che i due obblighi giuridici (uno a norma del regolamento sulle bevande spiritose e l'altro a norma del regolamento FIC) non sono necessariamente incompatibili: se il nome o l'indirizzo di una società contiene (legittimamente) la denominazione di una categoria di bevande spiritose o IG , ma tale nome non è utilizzato come denominazione legale della bevanda spiritosa , il nome o l'indirizzo in questione dovrebbe essere indicato, in quanto entrambe le disposizioni si applicano parallelamente e la disposizione del regolamento sulle bevande spiritose non impedisce di indicare la ragione sociale in applicazione del regolamento FIC. Lo stesso vale per le denominazioni descrittive (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), del regolamento FIC) di bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose, le quali non dovrebbero essere incompatibili con il divieto di menzionare la denominazione di una bevanda spiritosa in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose. |
3.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura
Conformemente all'articolo 12, si applicano disposizioni differenti nel caso in cui l'allusione alla denominazione di una bevanda spiritosa sia fatta:
a) |
su un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica; |
b) |
su una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa; |
c) |
su una bevanda spiritosa che rientra nelle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (liquori); oppure |
d) |
una bevanda spiritosa diversa da un liquore (in casi specifici e limitati).
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NB: |
si ricorda che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, le denominazioni delle IG delle bevande spiritose non possono essere utilizzate per designare aromi che imitano tali IG o il loro impiego in qualsiasi prodotto alimentare. |
3.2.1. Allusioni riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche
L'articolo 12, paragrafo 1, ammette l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica, a condizione che ''l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione''.
L'unica eccezione consentita a questa condizione è la seguente: ''l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare'', ad esempio l'alcole che è stato utilizzato per la preparazione di tali ingredienti.
Fatta salva questa eccezione, tutto l'alcole contenuto nel prodotto finale deve pertanto provenire dalla bevanda spiritosa autentica (ossia che soddisfa tutti i requisiti di cui alla rispettiva categoria o IG, incluso il titolo alcolometrico minimo al momento dell'utilizzo), senza alcuna aggiunta di alcole etilico, distillati o altre bevande spiritose.
In particolare, sono possibili due casi:
a) |
un prodotto alimentare liquido diverso da una bevanda alcolica e dall'acqua, cui è stata aggiunta più di una bevanda spiritosa (25), il quale risulterà una bevanda alcolica (ossia una bevanda con un determinato titolo alcolometrico, in funzione della quantità di alcole necessariamente aggiunta mediante tali bevande spiritose);
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b) |
un prodotto alimentare non liquido cui sono state aggiunte una o più bevande spiritose durante la sua preparazione, il quale risulterà necessariamente un prodotto alimentare con un determinato contenuto residuo di alcole, in funzione della quantità utilizzata di bevanda o di bevande spiritose. Tuttavia parte di tale alcole può evaporare durante i processi di preparazione, ad esempio la cottura. |
L'etichettatura di tali prodotti alimentari non è disciplinata dal regolamento sulle bevande spiritose, pertanto si applica il regolamento FIC, in particolare l'articolo 36 sulle informazioni volontarie e l'articolo 7 sulle pratiche leali d'informazione.
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o |
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o |
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o |
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3.2.2. Allusioni riportate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose
L'articolo 12, paragrafo 2, ammette l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa, a condizione che:
"a) |
l' alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e |
b) |
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale". |
Questa disposizione riguarda tutte le bevande che contengono alcole, diverse dalle bevande spiritose, incluse tra le altre:
1) |
vino (fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n 1308/2013 (26)); |
2) |
prodotti vitivinicoli aromatizzati (fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 (27)); |
3) |
birra; |
4) |
sidro, sidro di pere e altre bevande fermentate. |
Il legislatore ha introdotto questa nuova disposizione, che non è presente nel regolamento (CE) n. 110/2008, al fine di chiarire le condizioni applicabili alle allusioni alle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande alcoliche.
Ciò implica in realtà l'aggiunta di alcole a quello naturalmente presente nella bevanda alcolica, contraddicendo apparentemente il principio secondo cui l'alcole debba provenire esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento.
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o |
Birra rifinita con aromi composti al genever* |
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Sangria rifinita al Madeira Rum** |
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Chiarire che, in caso di allusioni riportate sulle bevande alcoliche l'alcole aggiunto deve provenire dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, ha consentito al legislatore di garantire che la disposizione in materia di etichettatura si applichi adesso anche alle bevande alcoliche che riportano un'allusione a una o più bevande spiritose, mentre precedentemente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, riguardava solo le miscele. Lo scopo è quello di informare il consumatore riguardo alla proporzione, nel prodotto finale, di alcole proveniente rispettivamente dalla bevanda alcolica iniziale e dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.
Di conseguenza, in caso di un'allusione a una o più bevande spiritose, un elenco di tutti gli ingredienti alcolici deve figurare almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione e indicare in ordine decrescente la proporzione (in percentuale) di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico nel prodotto finale (articolo 12, paragrafo 2, lettera b)).
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3.2.3. Allusioni riportate sui liquori
A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (cioè i liquori) è ammessa l'allusione alla denominazione di una o più bevande spiritose (categorie o IG) a condizione che:
"a) |
l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; |
b) |
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e |
c) |
il termine "cream" [NB: solo il termine inglese "cream"] non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione". |
Questa disposizione riguarda tutte le categorie da 33 a 40 (liquori) in deroga alle disposizioni riguardanti le miscele di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
Infatti l'aggiunta di una o più bevande spiritose a un liquore produrrebbe una miscela secondo la definizione di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), e dovrebbe essere etichettata di conseguenza.
Tuttavia il legislatore ha introdotto un'eccezione all'ambito di applicazione delle disposizioni sulle allusioni, che inizialmente erano destinate a essere limitate ai prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose. Ciò è avvenuto allo scopo di garantire che il consumatore sia adeguatamente informato circa il contenuto di un liquore a cui è aggiunta una bevanda spiritosa diversa per conferire ad esso una caratteristica organolettica particolare. Si tratta di una pratica comune, dato che i liquori, in particolare, possono essere prodotti combinando una o più bevande spiritose (cfr. allegato I, punto 33, lettera a), punto ii)).
Infatti le disposizioni riguardanti le miscele di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, prevedono che la denominazione delle bevande spiritose (e di altri componenti alcolici della miscela) sia indicata esclusivamente in un elenco degli ingredienti alcolici. Invece, a norma delle disposizioni riguardanti le allusioni riportate sui liquori, la denominazione della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose aggiunte può figurare ovunque, purché sia nello stesso campo visivo della denominazione legale (come stabilito dall'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), cfr. più avanti § 3.2.5). Al fine di mitigare il rischio di abusi e di pratiche ingannevoli il legislatore ha introdotto anche nel caso delle allusioni riportate sui liquori (come per le miscele) l'obbligo di fornire un elenco di tutti gli ingredienti alcolici almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione e di indicare secondo l'ordine decrescente la proporzione (in percentuale) di alcole rappresentata da ciascun ingrediente alcolico nel prodotto finale (articolo 12, paragrafo 3, lettera b)).
Inoltre le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettere a) e b), stabiliscono che l'allusione non figuri sulla stessa riga della denominazione legale del liquore e figuri in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale o per eventuali termini composti.
Tuttavia, a differenza dell'elenco degli ingredienti alcolici per le miscele (che pure figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale, cfr. articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma, lettera a), così come § 4.2.1 e 4.2.2 più avanti), le allusioni sui liquori possono figurare in caratteri di tipo e di colore differenti dai caratteri utilizzati per la denominazione legale.
Infine, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), l'allusione sui liquori è "sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione", (cfr. più avanti § 3.2.5).
NB |
: il legislatore ha introdotto una limitazione alla suddetta disposizione, cioè non sono consentite le denominazioni legali, ivi incluso il termine "cream" , quando i liquori fanno un'allusione a bevande spiritose. Tale eccezione si applica solo al termine in lingua inglese (e non in altre lingue) e mira a salvaguardare la reputazione dell'IG "Irish Cream". |
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o |
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o |
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MA NON: Brandy Cream avec/with Rhum; |
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MA NON: Orujo Cream con/with Whisky. |
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NB |
: alcuni ritengono che la possibilità di fare un'allusione a bevande spiritose su un liquore indebolisca il requisito secondo cui nei termini composti tutto l'alcole deve provenire dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione. Infatti, se in un "liquore di whisky" tutto l'alcole deve derivare dal whisky, un "liquore con (una piccola aggiunta di) whisky" può essere prodotto utilizzando anche altri tipi di alcole. |
Per tale ragione si raccomanda che, quando sono riportate allusioni sui liquori, la denominazione legale "liquore" sia sempre completata dalla denominazione della materia prima principale utilizzata per conferire al liquore il suo gusto predominante (ad es. Liquore al cocco con una piccola aggiunta di rum, Liquore al cioccolato con un sentore di brandy). In caso contrario, in presenza di allusioni, l'utilizzo della denominazione legale "liquore" senza che questa sia completata dalla denominazione del principale aromatizzante impiegato può suggerire che vi sia l'intenzione di fondo di indurre in errore il consumatore.
3.2.4. Allusioni riportate sulle bevande spiritose diverse dai liquori
A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa diversa da un liquore (cioè che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I) l'allusione alla denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) è consentita "a condizione che:
a) |
la bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione:
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b) |
la bevanda spiritosa sia stata immagazzinata per l'intero periodo di maturazione o una sua parte in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione, a condizione che:
|
Anche in questi casi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), l'allusione è "sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione", (cfr. più avanti § 3.2.5).
3.2.4.1.
I produttori potrebbero voler creare prodotti innovativi facendo esperimenti con categorie di bevande spiritose o IG, trasformandole in categorie di bevande spiritose differenti.
Nei casi specifici il legislatore consente ai produttori di fare un'allusione alla denominazione legale della bevanda spiritosa iniziale nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura della bevanda spiritosa finale alle condizioni di cui al paragrafo precedente.
D'altro canto, alcune categorie di bevande spiritose, come la vodka aromatizzata, possono essere prodotte utilizzando un'altra categoria di bevande spiritose, ad esempio la vodka, come unica base alcolica e il produttore potrebbe avere interesse a fare allusione a quell'ingrediente alcolico nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura del prodotto finale.
Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose riguardano esattamente tali casi.
Al fine di evitare l'abuso della reputazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) il legislatore ha stabilito che qualsiasi riferimento alla sua denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un'altra bevanda spiritosa prodotta utilizzando la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione come unica base alcolica, è consentito solo se la bevanda spiritosa finale soddisfa i requisiti di una categoria di bevande spiritose, e quindi deve riportare la denominazione legale stabilita per tale categoria di bevande spiritose.
Ciò significa che non è mai possibile fare un'allusione a una categoria di bevande spiritose o a un'IG utilizzata come unica base alcolica su un prodotto genericamente etichettato con la dicitura "bevanda spiritosa".
Inoltre il divieto di aggiungere prodotti alimentari che non sono consentiti nella produzione della bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione o della bevanda spiritosa finale in conformità delle norme pertinenti stabilite dall'allegato I per le categorie di bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare delle IG delle bevande spiritose impedisce qualsiasi sovrapposizione tra le allusioni riportate sulle bevande spiritose e i termini composti, i quali richiedono precisamente la combinazione con uno o più di tali prodotti alimentari (cfr. § 2.1 sopra).
Infine per fare un'allusione alla denominazione legale di una bevanda spiritosa nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di un'altra bevanda spiritosa, il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa finale non può essere inferiore al titolo alcolometrico minimo richiesto per la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione in conformità delle disposizioni stabilite dall'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose per le categorie di bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare pertinente delle IG delle bevande spiritose (cfr. gli esempi nel riquadro #31).
NB: |
è stata sollevata la questione se la ripetizione della denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) già indicata in un termine composto (ad esempio per descrivere proprietà specifiche della bevanda spiritosa) debba essere considerata un'allusione. Le disposizioni sopra menzionate di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose escludono chiaramente tale eventualità. In tal caso è opportuno considerare la ripetizione del riferimento alla denominazione della bevanda spiritosa utilizzata in combinazione con un altro prodotto alimentare come una "estensione" dell'utilizzo della denominazione nel termine composto ed è opportuno che tale ripetizione rispetti le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle bevande spiritose. |
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3.2.4.2.
Come illustrato in precedenza (cfr. § 1.5), i termini che si riferiscono allo stoccaggio di una bevanda spiritosa per l'intero periodo di maturazione o una sua parte, in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di un'altra bevanda spiritosa, non possono essere considerati come un'informazione volontaria ai sensi dell'articolo 36 del regolamento FIC in forza della disposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose, che vieta di utilizzare le denominazioni legali delle bevande spiritose nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento sulle bevande spiritose o dalla scheda tecnica/disciplinare della pertinente IG.
Le uniche eccezioni a tale divieto riguardano l'etichettatura di termini composti, allusioni e l'elenco degli ingredienti a norma degli articoli 11 e 12 e dell'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sulle bevande spiritose. Pertanto il riferimento a una bevanda spiritosa, nel cui fusto di legno è stata successivamente sottoposta a invecchiamento un'altra bevanda spiritosa, non solo è un'informazione volontaria a norma del regolamento FIC, ma è anche un'allusione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento sulle bevande spiritose.
NB: |
l'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punto i), del regolamento sulle bevande spiritose prevede che per le bevande spiritose (categorie o IG) per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia svuotato dei suoi contenuti precedenti. Tale requisito si applica, ad esempio, alle categorie di bevande spiritose da 1 a 14. Per le categorie di bevande spiritose o IG per le quali non si applica il suddetto requisito non è pertanto vietato lasciare nel fusto di legno parte della bevanda spiritosa che vi era stata invecchiata in precedenza. Tuttavia tale pratica, se utilizzata, dovrà essere adeguatamente etichettata a norma dell'articolo 13, paragrafi 3 o 4, del regolamento sulle bevande spiritose (cioè le disposizioni in materia di etichettatura per le miscele ) e delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti da ii) a iv), del regolamento sulle bevande spiritose, riguardante le allusioni ai fusti di bevande spiritose (cfr. esempio 3 nel riquadro #33). |
NB: |
a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punti da ii) a iv), del regolamento sulle bevande spiritose, e in deroga alla disposizione generale in materia di etichettatura applicabile alle allusioni sulle bevande alcoliche (secondo cui l'allusione figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica o per gli eventuali termini composti utilizzati), l'allusione ai fusti di bevande spiritose può figurare in caratteri di dimensioni non superiori alla dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato, purché si riferisca chiaramente al fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante e appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato. Tuttavia le bevande spiritose di cui alla suddetta disposizione che sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 in applicazione dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (che dispone solo che l'allusione appaia in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto) possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte. Ad ogni modo, anche durante questo periodo di transizione, si raccomanda che l'allusione ai fusti di bevande spiritose non sia etichettata in modo più evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa (ad es. per sfondo, colori o tipo di caratteri diversi). |
Al di là degli aspetti che devono essere valutati dalle autorità nazionali competenti per quanto concerne l'uso corretto dei riferimenti alla maturazione in fusti di legno precedentemente utilizzati per la maturazione di altre bevande alcoliche (in particolare vino o birra) elencate sopra, cfr. § 1.5, ivi compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FIC, per le allusioni ai fusti di bevande spiritose si raccomanda che:
1) |
la bevanda spiritosa sia stata effettivamente sottoposta a invecchiamento in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa a cui si riferisce l'allusione: infatti la maturazione, come definita dall'articolo 4, punto 11), del regolamento sulle bevande spiritose prevede "lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche". Ciò significa, ad esempio, che non è consentito l'uso di recipienti inerti, quali fusti di plastica, né l'uso di trucioli in un fusto per la maturazione al posto di un fusto di legno; |
2) |
per le categorie di bevande spiritose per le quali è vietata l'aggiunta di alcole (ad es. le categorie di bevande spiritose da 1 a 14 dell'allegato I, a norma di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle bevande spiritose), i fusti utilizzati per la maturazione sono svuotati dei loro contenuti precedenti; |
3) |
poiché il fusto utilizzato per la maturazione di una bevanda spiritosa incide in modo significativo sul suo carattere, è legittimo fornire al consumatore informazioni sui contenuti precedenti del fusto utilizzato. Nondimeno tali informazioni devono essere chiare e prive di ambiguità, si riferiscono al fusto utilizzato e non semplicemente alla bevanda spiritosa precedentemente maturata in esso e non inducono in errore il consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 bis e 2, e dall'articolo 36 del regolamento FIC. A titolo di esempio:
|
3.2.5. Altre norme in materia di etichettatura per le allusioni
L'articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che "l'allusione di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis:
a) |
non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; |
b) |
figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3; e |
c) |
in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione (28) ". |
Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, sono pertanto obbligatorie quando le allusioni sono riportate sulle bevande alcoliche ma non quando sono riportate su prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche (articolo 12, paragrafo 1). Per tali prodotti (ad es. gelato al rum, Kirschpralinen, torta al liquore all'uovo) si applicano le disposizioni generali in materia di etichettatura del regolamento FIC e in particolare l'articolo 7 sulle pratiche leali d'informazione.
Inoltre quando le allusioni alle bevande spiritose sono riportate su bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose e su liquori, la proporzione di alcole rappresentata da ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
Nei suddetti esempi la denominazione del prodotto alimentare (birra, sidro di mele, prodotti vitivinicoli aromatizzati, liquore al cioccolato, crème de brandy, liquore, acquavite di vino) e i termini composti (crème de brandy, che potrebbe essere sia un termine composto che una denominazione legale, liquore al cioccolato e liquore all'uovo & cannella) non figurano sulla stessa riga dell'allusione (genever, Punch au Rhum, cognac, maraschino, gin, brandy, Irish Whisky, rum, fusto di Bourbon).
Ad ogni modo quando la bevanda risultante è una bevanda spiritosa, la sua denominazione legale figura sempre nello stesso campo visivo dell'allusione e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per l'eventuale termine composto (ad eccezione delle allusioni ai fusti di bevande spiritose, che possono comparire in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per eventuali termini composti).
Tuttavia l'allusione può figurare in caratteri di tipo e di colore differenti o su uno sfondo differente rispetto alla denominazione della bevanda alcolica/termine composto. Ciononostante si raccomanda che l'allusione appaia meno evidente della denominazione della bevanda alcolica. Tale raccomandazione diventa un obbligo giuridico per le allusioni ai fusti di bevande spiritose così da equilibrare il requisito meno restrittivo riguardante la dimensione dei caratteri per tali allusioni.
3.3. Allusione ad aromi che emulano le bevande spiritose
Come già menzionato (cfr. § 1.3. sopra), a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) non può essere in alcun modo utilizzata nella (designazione), nella presentazione e nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti di produzione della categoria pertinente di bevande spiritose o della scheda tecnica/disciplinare dell'IG.
Questo divieto rigoroso riguarda anche i casi in cui nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura sia espresso chiaramente che si tratta di un'imitazione mediante l'utilizzo di espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto", ecc.
La denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) non può essere utilizzata per (designare), presentare o etichettare una bevanda diversa da quella bevanda spiritosa. |
Tale divieto lascia naturalmente impregiudicate le disposizioni riguardanti i termini composti (articolo 11), le allusioni (articolo 12) e l'elenco degli ingredienti (alcolici) (articolo 13, paragrafi da 2 a 4), che ovviamente si applicano a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni pertinenti.
|
Ciononostante, con l'introduzione dell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, il legislatore ha stabilito che, laddove è chiaro che per non indurre in errore il consumatore la denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) non possa essere utilizzata per descrivere una bevanda che non soddisfa i requisiti pertinenti, le denominazioni delle categorie di bevande spiritose possono essere utilizzate come:
1) |
parte del riferimento a un aroma o |
2) |
nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande che sono prodotti utilizzando tali aromi, |
anche se tali prodotti non soddisfano i requisiti stabiliti per la categoria di bevande spiritose cui fanno riferimento nella loro presentazione e nella loro etichettatura.
In tal modo il legislatore ha riconosciuto una pratica comune sul mercato, per cui alcuni aromi recano le denominazioni delle categorie di bevande spiritose (ad es. aroma di rum o aroma di brandy) sebbene non soddisfino i requisiti di tali categorie, pratica che tuttavia non induce necessariamente in errore il consumatore.
Nondimeno, allo scopo di assicurare una protezione più rigorosa alle IG, nell'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, il legislatore ha espressamente vietato che le denominazioni delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose siano utilizzate per descrivere qualsiasi aroma o prodotto alimentare aromatizzato con tali aromi.
|
3.4. Bevande analcoliche/a bassa gradazione alcolica recanti riferimenti a denominazioni di bevande spiritose
Come già menzionato (cfr. i precedenti § 1.3 e 3.3), l'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, del regolamento sulle bevande spiritose vieta di utilizzare le denominazioni legali delle categorie di bevande spiritose o le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria di bevande spiritose o della pertinente IG. Tale divieto si applica anche nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri termini simili.
NB |
: tale divieto si estende anche alle denominazioni o ai riferimenti di fantasia quali, ad esempio, "no Gin", "per gli amanti del Gin", "VirGin", "Ginfection" per descrivere bevande che non soddisfano i requisiti della categoria 20 dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose. |
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– o – |
Bevanda spiritosa senza alcol; |
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– o – |
Gin-Tonic senza alcol; |
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– o – |
Whisky & Coca-Cola analcolico |
Le disposizioni che disciplinano i termini composti e le allusioni sono elencate tra le eccezioni al divieto suddetto. Tuttavia il riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa in una bevanda che non contiene alcole non sarebbe possibile né ai sensi delle disposizioni sui termini composti né ai sensi delle disposizioni sulle allusioni in ragione della condizione per cui tutto l'alcole contenuto nel prodotto finale deve provenire dalla bevanda spiritosa a cui si fa riferimento.
Infatti, se la bevanda finale non contiene affatto alcole, la bevanda spiritosa a cui si fa riferimento non può logicamente soddisfare tutti i requisiti (in particolare il titolo alcolometrico minimo richiesto) della categoria di bevande spiritose o dell'indicazione geografica la cui denominazione è stata usata sull'etichetta.
Qualsiasi bevanda che fa riferimento alla denominazione di una bevanda spiritosa (sia in un termine composto che in un'allusione) è sempre una bevanda alcolica. |
In questo contesto è utile sottolineare che il termine "bevanda alcolica" non è definito nella legislazione dell'UE benché il codice doganale dell'Unione classifichi, per i propri fini, come "non alcoliche" le bevande con un titolo alcolometrico volumico che non supera lo 0,5 %, invece le bevande con un titolo alcolometrico volumico superiore allo 0,5 % sono classificate come bevande alcoliche (30).
Per quanto concerne il regolamento FIC, l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 28, paragrafo 2, fanno riferimento alle bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume non allo scopo di definire una bevanda alcolica bensì solo per indicare le bevande alcoliche (cioè quelle con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume) che sono esentate dall'indicazione obbligatoria della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti o per le quali è richiesta l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo sull'etichetta.
Tuttavia, in mancanza di una definizione del termine "bevanda alcolica" nella legislazione alimentare dell'UE, e nello specifico ai fini dell'utilizzo dei termini composti o delle allusioni alla denominazione delle bevande spiritose sull'etichetta di altri prodotti alimentari, le bevande con contenuto alcolico pari o inferiore all'1,2 % in volume devono comunque essere considerate bevande alcoliche nel contesto del regolamento sulle bevande spiritose.
Nondimeno, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento FIC, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. Tali disposizioni nazionali non devono ovviamente autorizzare pratiche che inducano in errore il consumatore.
È altresì opportuno notare che negli ultimi anni si osserva una tendenza crescente alla commercializzazione di bevande in parte o completamente dealcolizzate. È il caso in particolare della birra, un prodotto non regolamentato a livello dell'UE.
Legittimamente, in assenza di disposizioni dell'UE al riguardo e allo scopo di fornire informazioni adeguate ai consumatori, gli Stati membri possono adottare disposizioni per stabilire le soglie di tenore alcolico che determinano le definizioni di "analcolico", "a bassa gradazione alcolica", "dealcolizzato" per le bevande che non sono regolamentate a livello dell'UE.
Ovviamente ciò non consente di utilizzare tale terminologia per le bevande spiritose, il vino (31) e i prodotti vitivinicoli aromatizzati, che sono soggetti a disposizioni specifiche a livello dell'UE.
Tuttavia altre bevande, quali la birra e gli alcopop, cioè le bevande risultanti dalla combinazione di qualsiasi bevanda con bevande spiritose (come nel caso di talune allusioni ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulle bevande spiritose) possono beneficiare di tali definizioni nazionali (laddove esistano).
Pertanto l'etichettatura di una bevanda come nell'esempio seguente:
— |
"vodka & arancia (termine composto) |
bevanda analcolica" - con titolo alcolometrico 0,05 % vol.,
non è consentita ai sensi della normativa dell'UE (32).
Diversamente, dato che la birra non è regolamentata a livello dell'UE, le etichettature seguenti potrebbero essere consentite dalla legislazione nazionale (laddove esista):
— |
"birra analcolica con una piccola aggiunta di gin" (allusione), con titolo alcolometrico 0,4 % vol., oppure |
— |
"birra a bassa gradazione alcolica rifinita con rum " (allusione), con titolo alcolometrico 1 % vol. |
Nel 2021 la Commissione ha pubblicato un bando per uno studio volto a esaminare approfonditamente le questioni suddette allo scopo di stabilire se sia necessaria una normativa specifica.
3.5. Controlli
I controlli sulla (designazione), sulla presentazione e sull'etichettatura di un prodotto contenente un'allusione alla denominazione di una bevanda spiritosa (categoria o IG) riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.
3.5.1. Sui prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche
Produzione:
1. |
il prodotto alimentare che contiene un'allusione a una o più bevande spiritose è un prodotto alimentare (liquido o non liquido) diverso da una bevanda alcolica (cioè non contiene alcole); |
2. |
il prodotto ottenuto è una bevanda alcolica o un prodotto alimentare non liquido contenente anche solo tracce di alcole; |
3. |
la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche; e |
4. |
tutto l'alcole contenuto nel prodotto ottenuto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione del prodotto alimentare iniziale). |
Etichettatura:
5. |
in caso di prodotti alimentari liquidi, sono consentite esclusivamente allusioni a più di una bevanda spiritosa (la combinazione di una bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari è soggetta alle disposizioni relative ai termini composti); |
6. |
il prodotto finale è etichettato in conformità delle disposizioni del regolamento FIC. |
3.5.2. Sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose
produzione:
1. |
il prodotto alimentare che contiene l'allusione a una o più bevande spiritose è una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa (ad es. vino, prodotto vitivinicolo aromatizzato, birra, sidro, sidro di pere, altre bevande fermentate); |
2. |
il prodotto ottenuto è ancora una bevanda alcolica; |
3. |
la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche; |
4. |
tutto l'alcole aggiunto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (in aggiunta all'alcole naturalmente presente nella bevanda alcolica iniziale), ad eccezione dell'alcole che può essere eventualmente contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati. |
Etichettatura:
5. |
le possibili allusioni sul vino e sui prodotti vitivinicoli aromatizzati devono essere conformi alla legislazione dell'UE specifica per tali prodotti; |
6. |
la denominazione della bevanda alcolica deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire; |
7. |
l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; |
8. |
l'allusione figura in un carattere le cui dimensioni non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della bevanda alcolica e dei termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati; e |
9. |
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta: nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale. |
3.5.3. Sui liquori
Produzione:
1. |
il prodotto alimentare che contiene un'allusione a una o più bevande spiritose è un liquore, cioè una bevanda spiritosa conforme ai requisiti di una delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I del regolamento sulle bevande spiritose (liquori); |
2. |
il prodotto ottenuto è ancora un liquore, cioè una bevanda spiritosa conforme ai requisiti della categoria 33 dell'allegato I (liquore); |
3. |
la bevanda spiritosa o le bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo, vale a dire che nelle allusioni è consentito fare riferimento soltanto alle bevande spiritose autentiche; |
4. |
tutto l'alcole aggiunto proviene dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione (ossia in aggiunta all'alcole naturalmente presente nel liquore iniziale), ad eccezione dell'alcole che può essere eventualmente contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati. |
Etichettatura:
5. |
la denominazione legale è "liquore", poiché la bevanda spiritosa risultante continua ad essere conforme ai requisiti pertinenti della categoria 33 dell'allegato I, oppure è una delle denominazioni legali previste dall'altra categoria di liquore della quale rispetta i requisiti; |
6. |
la denominazione legale del liquore deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire; |
7. |
l'allusione è sempre accompagnata dalla denominazione legale del liquore, che compare nello stesso campo visivo (33); |
8. |
l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione legale del liquore; |
9. |
l'allusione figura in un carattere le cui dimensioni non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione legale del liquore e dei termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati; |
10. |
il termine "cream" (solo in inglese) non compare nella denominazione legale del liquore, né in quella della bevanda o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e |
11. |
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è indicata almeno una volta: nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale. |
3.5.4. Sulle bevande spiritose diverse dai liquori
Produzione:
1. |
il prodotto alimentare contenente l'allusione alla (unica) bevanda spiritosa è una bevanda spiritosa diversa da un liquore, |
2. |
in questo caso l'allusione può figurare nei due casi seguenti:
|
Etichettatura:
3. |
la denominazione legale della bevanda spiritosa deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire; |
4. |
l'allusione è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che compare nello stesso campo visivo (34); |
5. |
l'allusione non figura sulla stessa riga della denominazione legale della bevanda spiritosa; |
6. |
nel caso in cui figurino allusioni a bevande spiritose utilizzate come uniche basi alcoliche: le dimensioni del carattere utilizzato per l'allusione non superano la metà delle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione legale della bevanda spiritosa e per uno o più termini composti, nel caso in cui questi ultimi siano utilizzati (35); |
7. |
nel caso in cui figurino allusioni a un fusto per bevande spiritose:
|
3.5.5. Sugli aromi d'"imitazione"
1. |
Le denominazioni delle bevande spiritose (sia categorie sia IG) sono usate esclusivamente:
|
2. |
Eccezione: la denominazione legale di una categoria di bevande spiritose (non la denominazione di un'IG) è stata usata per definire:
|
3.5.6. Allusioni alle IG
Oltre alla raccomandazione in base alla quale nessun ingrediente "comparabile" dovrebbe essere utilizzato (ad eccezione di altre bevande spiritose, in conformità delle disposizioni relative alle allusioni), qualsiasi allusione a una bevanda spiritosa con un'indicazione geografica dovrebbe anche rispettare la condizione che il sapore sia riconoscibile e attribuibile in primo luogo a quella IG.
Quest'ultimo requisito rende i controlli particolarmente complessi dal momento che è già alquanto difficile controllare la presenza di whisky o acquavite all'albicocca autentici in prodotti alimentari come torte, cioccolato o yogurt, ma è ancora più difficile eseguire controlli di tipo analitico e organolettico se, ad esempio, il whisky in questione è Scotch Whisky o l'acquavite all'albicocca è Kecskeméti barackpálinka.
Si raccomanda di concentrare i controlli sulla documentazione reperibile presso le sedi di produzione nel corso dei controlli in loco: è possibile chiedere al produttore di prodotti alimentari quali torte, cioccolata ecc. (negli esempi sopra) di identificare il fornitore delle bevande spiritose a IG e di fornire le ricevute e la documentazione relative.
Potrebbe inoltre esistere un accordo specifico con il fornitore, relativo all'autenticità del prodotto. La presenza di tale documentazione può contribuire a provare l'autenticità. D'altra parte, l'assenza di documentazione relativa al fornitore non necessariamente indica una frode, ma può costituire la base per svolgere ulteriori indagini.
Se la prova di tracciabilità dei documenti non fornisce garanzie sufficienti e si nutrono ancora dubbi, è possibile ricorrere ad esami analitici.
A seconda del caso, potrebbe essere appropriato applicare l'analisi della spettroscopia di massa isotopica e usare banche dati isotopiche come riferimento.
|
Naturalmente queste analisi possono sembrare complesse, ma si tratta soltanto di uno dei metodi con cui è possibile identificare il prodotto, non di un requisito sistematico. Spetta all'autorità competente individuare lo strumento migliore da utilizzare.
4. MISCELE
Articolo 3, punti 9) e 10) |
Definizioni |
Articolo 13, paragrafi 3 e 4 |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |
4.1. Definizione delle miscele
A determinate condizioni, le denominazioni della bevanda spiritosa (categorie o IG) possono essere indicate nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose che sono state prodotte combinando ingredienti alcolici diversi.
A norma dell'articolo 3, punto 10), con "miscela" si intende "la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione", mentre a norma dell'articolo 3, punto 9), "miscelare" indica "l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:
a) |
altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I, |
b) |
distillati di origine agricola, |
c) |
alcole etilico di origine agricola".
|
Altri prodotti alimentari possono essere aggiunti esclusivamente mediante il loro utilizzo come ingredienti nella produzione di una o più bevande spiritose che compongono la miscela.
L'esempio tipico dell'impiego di tali bevande spiritose, mediante cui sono aggiunti altri prodotti alimentari, è rappresentato da quei liquori che, in base ai requisiti della categoria 33 di bevande spiritose, possono essere prodotti mediante l'aggiunta di prodotti edulcoranti, aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari ad alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola, una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti.
Mediante l'aggiunta di un liquore a una miscela, tutti gli ingredienti utilizzati per produrre quel liquore sono introdotti anche nella miscela stessa.
|
NB: |
le miscele di due categorie di bevande spiritose diverse dai liquori, specificamente definite - ad esempio di un brandy di cereali (categoria 3 dell'allegato I, che richiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 35 % vol.) e di un Williams (categoria 9 dell'allegato I, che richiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 37,5 % vol.) - dovrebbero avere un titolo alcolometrico effettivo corrispondente al titolo alcolometrico minimo combinato calcolato dei due, ossia, ad esempio, 36,5 % vol. Di fatto, se sono aggiunti acqua o altri liquidi per fare in modo che il titolo alcolometrico di una qualsiasi bevanda spiritosa sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto dalla categoria di bevande spiritose pertinente di cui all'allegato I, tale bevanda spiritosa non può più utilizzare come denominazione legale nessuna delle denominazioni indicate nella rispettiva categoria, indipendentemente dal fatto che una o più categorie di bevande spiritose siano indicate nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura del prodotto finale. Lo stesso vale se sono aggiunti aromi, coloranti o edulcoranti in violazione dei requisiti stabiliti per la rispettiva categoria di bevande spiritose. In tal caso la bevanda finale non rappresenterebbe una miscela ai sensi dell'articolo 3, punti 9) e 10), e non potrebbe essere etichettata come tale conformemente alle norme di etichettatura delle miscele, e le denominazioni delle bevande spiritose utilizzate potrebbero essere incluse soltanto in un elenco degli ingredienti come previsto dagli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC. |
NB |
: ai fini del regolamento sulle bevande spiritose, solo i cocktail risultanti esclusivamente da una combinazione di diverse categorie di bevande spiritose, distillati di origine agricola e/o alcole etilico di origine agricola possono essere considerati miscele ed etichettati come tali. Inoltre le condizioni d'uso e le disposizioni in materia di etichettatura sulle miscele sono pertinenti solo per le bevande preimballate. Ciononostante occorre sottolineare che, in alcune ricette di cocktail pronti per la consumazione, i liquori possono incorporare ad esempio lo zucchero e i prodotti alimentari (quali succhi di frutta/prodotti lattiero-caseari) necessari per la realizzazione del cocktail. In tal caso, il cocktail potrebbe ancora essere considerato ed etichettato come una miscela, a condizione che il liquore o i liquori utilizzati siano conformi ai requisiti stabiliti nella categoria 33 di bevande spiritose (in particolare il titolo alcolometrico minimo e il contenuto minimo di zucchero) e che la bevanda risultante sia ancora una bevanda spiritosa, che abbia cioè un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol. |
4.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura
4.2.1. Disposizioni generali
L'articolo 13, paragrafo 3, stabilisce le condizioni generali per l'uso e l'etichettatura delle miscele.
Al fine di tutelare le denominazioni delle bevande spiritose (categorie o IG) da appropriazioni indebite, l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, stabilisce che, in caso di miscela, "è possibile indicare le denominazioni (...) solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa".
La denominazione legale sarà "bevanda spiritosa" qualora la miscela non corrisponda a nessuna categoria di bevande spiritose.
In tal caso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici di una miscela è accompagnato almeno da uno dei termini seguenti: "miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata".
Il termine selezionato può figurare prima o dopo l'elenco degli ingredienti alcolici o essere apposto su un'altra riga rispetto a esso, purché figuri nello stesso campo visivo dell'elenco e della denominazione legale della miscela.
Inoltre, sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale (articolo 13, paragrafo 3, secondo comma).
Infine l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela (articolo 13, paragrafo 3, terzo comma).
NB: |
ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura sulle miscele ai sensi del regolamento sulle bevande spiritose, gli ingredienti alcolici sono bevande spiritose (in quanto tali), oppure alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, come indicato all'articolo 3, punto 9), del regolamento sulle bevande spiritose. D'altra parte, in un elenco degli ingredienti a norma degli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC, i singoli ingredienti di una bevanda spiritosa devono essere ripartiti (cioè gli ingredienti di un liquore di arancia, che è una bevanda spiritosa in quanto tale, dovrebbero essere identificati in un elenco degli ingredienti a norma del regolamento FIC come, ad es. alcole etilico di origine agricola, zucchero e aroma all'arancia). |
4.2.2. Miscele corrispondenti a una categoria di bevande spiritose
L'articolo 13, paragrafo 4, stabilisce le condizioni specifiche in materia di uso ed etichettatura per le miscele corrispondenti a una o più categorie di bevande spiritose.
Generalmente ciò riguarda i liquori appartenenti alla categoria 33 di bevande spiritose. In tal caso, la denominazione legale della miscela sarà una delle denominazioni legali previste dalle categorie pertinenti (ad esempio "liquore", "crema").
Anche nel caso di miscele corrispondenti a una o più categorie, le denominazioni delle bevande spiritose (categorie o IG) utilizzate nella produzione della miscela possono figurare:
"a) |
esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e |
b) |
almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela". |
Inoltre l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela (articolo 13, paragrafo 4, terzo comma).
In conclusione, la differenza tra a) le miscele che non appartengono a una categoria di bevande spiritose e b) le miscele che appartengono a una categoria di bevande spiritose, si limita a quanto segue:
1) |
la denominazione legale delle miscele del gruppo a) è genericamente "bevanda spiritosa", mentre per il gruppo b) è una delle denominazioni legali consentite dalla categoria o dalle categorie di bevande spiritose a cui appartiene la miscela; |
2) |
per quanto riguarda il gruppo b), non occorre che l'elenco degli ingredienti alcolici sia accompagnato dal termine che definisce una miscela ("miscela", "miscelato" o "bevanda spiritosa miscelata"). |
Le rimanenti condizioni in materia di etichettatura sono le stesse per entrambi i gruppi.
4.3. Controlli
I controlli sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle miscele riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.
Produzione:
1) |
il prodotto finale è una bevanda spiritosa conforme almeno alla definizione dell'articolo 2 del regolamento sulle bevande spiritose (o ai requisiti stabiliti nell'allegato I per la categoria di bevande spiritose cui appartiene); |
2) |
sono stati utilizzati solo componenti alcolici distillati (bevande spiritose, distillati di origine agricola e alcol etilico di origine agricola o una combinazione di questi), mentre altri prodotti alimentari possono essere aggiunti come ingredienti solo ai liquori corrispondenti alla categoria 33 di bevande spiritose, di cui all'allegato I; |
3) |
la bevanda o le bevande spiritose indicate nell'elenco degli ingredienti alcolici rispettano tutti i requisiti relativi alla produzione definiti nella categoria pertinente di bevande spiritose di cui all'allegato I o nella scheda tecnica/disciplinare dell'IG, compreso il titolo alcolometrico minimo. |
Etichettatura:
4) |
la denominazione legale è "bevanda spiritosa" per le miscele che non corrispondono a una categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o una delle denominazioni legali previste per la categoria di bevande spiritose cui appartiene la miscela; |
5) |
le altre denominazioni di bevande spiritose (categorie o IG) figurano esclusivamente in un elenco di ingredienti alcolici, accompagnato da un termine che indica che si tratta di una miscela (se la miscela non appartiene a una categoria di bevande spiritose); |
6) |
l'elenco degli ingredienti alcolici e il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela e sono scritti in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; |
7) |
l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella miscela. |
5. BEVANDE ASSEMBLATE
Articolo 3, punti 11) e 12) |
Definizioni |
Articolo 13, paragrafo 3 bis |
Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura |
5.1. Definizione delle bevande assemblate
A norma dell'articolo 3, punto 12), con "bevanda assemblata" si intende "la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio" e a norma dell'articolo 3, punto 11), "assemblare" indica "l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:
a) |
metodo di produzione, |
b) |
apparecchiature di distillazione impiegate, |
c) |
periodo di maturazione o di invecchiamento, |
d) |
zona geografica di produzione, |
la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio".
Le bevande assemblate sono bevande spiritose risultanti dalla combinazione di diverse bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria di bevande spiritose. Le bevande assemblate appartengono quindi anch'esse a quella stessa categoria di bevande spiritose. |
Nella maggior parte dei casi, diverse bevande spiritose della stessa categoria sono combinate per ottenere determinate proprietà organolettiche desiderate o per garantire caratteristiche uniformi di una bevanda spiritosa nel corso delle annate.
Ad esempio, nell'industria dello Scotch Whisky, i mastri assemblatori scelgono specifici whisky "single malt" e "single grain" per produrre particolari marche di Scotch Whisky assemblato.
Si tratta di una pratica di produzione comune, che non solleva alcuna preoccupazione riguardo alla possibilità di indurre in errore i consumatori.
Tuttavia la definizione di bevande assemblate comprende anche la combinazione di bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria ma allo stesso tempo a diverse indicazioni geografiche (ad es. Cognac e Armagnac) o di bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria, dove soltanto una di esse è un'indicazione geografica (ad esempio Kirsch e Kirsch d'Alsace).
Per proteggere le indicazioni geografiche, il legislatore ha esteso condizioni d'uso analoghe e norme in materia di etichettatura già previste per le miscele (articolo 13, paragrafo 3 bis (37)) alle bevande assemblate ottenute da bevande spiritose che appartengono a diverse indicazioni geografiche, o che appartengono solo in parte a indicazioni geografiche.
5.2. Condizioni d'uso e disposizioni in materia di etichettatura
L'articolo 13, paragrafo 3 bis, stabilisce le condizioni generali per l'uso e l'etichettatura delle bevande assemblate.
La denominazione legale sarà una delle denominazioni legali previste nella categoria di bevande spiritose cui appartiene la bevanda assemblata.
Ovviamente, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), la denominazione legale può essere completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, se sono rispettati tutti i requisiti definiti nella relativa scheda tecnica/nel relativo disciplinare.
Nel caso di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche, si applicano le norme seguenti in materia di etichettatura:
a) |
a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), punto i), le denominazioni corrispondenti alle bevande spiritose assemblate possono figurare "esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale"; |
b) |
a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), punto ii), tali denominazioni figurano "almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata"; |
c) |
a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b), l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini seguenti: "bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato". Il termine selezionato può figurare prima o dopo l'elenco degli ingredienti alcolici o essere apposto su un'altra riga rispetto a esso, purché figuri nello stesso campo visivo dell'elenco e della denominazione legale della bevanda assemblata; |
d) |
a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c), l'etichetta riporta almeno una volta la proporzione, ossia la percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente alcolico secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati nella bevanda assemblata.
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5.3. Controlli
I controlli sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande assemblate riguardano il rispetto delle condizioni indicate di seguito.
Produzione:
1) |
solo le bevande spiritose della stessa categoria possono essere combinate in una bevanda assemblata: queste si distinguono solo per differenze minori di composizione dovute ai fattori elencati all'articolo 3, punto 11), del regolamento sulle bevande spiritose (cfr. il precedente § 5.1); |
2) |
il prodotto finale appartiene alla stessa categoria di bevande spiritose delle bevande spiritose combinate nella bevanda assemblata. |
Etichettatura delle bevande assemblate:
3) |
la denominazione legale è una delle denominazioni legali previste nella categoria di bevande spiritose cui appartiene la bevanda assemblata; |
4) |
la denominazione legale può essere completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, se sono rispettate tutte le pertinenti condizioni; |
5) |
nel caso di bevande assemblate ottenute da bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o appartenenti solo in parte a indicazioni geografiche:
|
6. TABELLE RIASSUNTIVE
6.1. Termini composti (TC)
DEFINIZIONE: articolo 3, punto 2) |
Combinazione (risultante in una bevanda alcolica) di una denominazione di bevanda spiritosa (categoria o IG) con:
|
||||||||||||||||||
CONDIZIONI D'USO: articolo 11 |
|
||||||||||||||||||
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA: articolo 11 |
|
6.2. Allusioni
DEFINIZIONE: articolo 3, punto 3) |
Riferimento diretto o indiretto a una o più bevande spiritose (categorie o IG) nella (designazione,) presentazione ed etichettatura di:
|
||||||||||||||
CONDIZIONI D'USO: articolo 12 |
|
||||||||||||||
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA: articolo 12 |
|
6.3. Miscele
DEFINIZIONE: articolo 3, punti 9) e 10) |
Combinazioni di ingredienti alcolici distillati diversi, cioè di bevande spiritose (categorie o IG), alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola risultanti in:
|
||||||||||
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA: articolo 13, paragrafi 3 e 4 |
|
6.4. Bevande assemblate
DEFINIZIONE: articolo 3, punti 11) e 12) |
Combinazioni di bevande spiritose diverse appartenenti alla stessa categoria con lievi differenze per quanto riguarda:
|
||||||||
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA: articolo 13, paragrafo 3 bis |
|
(1) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(3) Anche il regolamento (CE) n. 110/2008, in diverse disposizioni relative all'etichettatura, faceva riferimento alle norme orizzontali della direttiva 2000/13/CE, abrogata e sostituita dal regolamento FIC a partire dal 13 dicembre 2014.
(4) Cfr. articolo 7 del regolamento FIC.
(5) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sulle bevande spiritose, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata o sostituita dall'IG di una bevanda spiritosa.
(8) Questa disposizione non si riferisce alle indicazioni geografiche disciplinate dal capo III del regolamento sulle bevande spiritose.
(9) Articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento FIC: "denominazione usuale": una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.
(10) La stessa eccezione si applica per analogia alle IG delle bevande spiritose la cui scheda tecnica/il cui disciplinare vieta qualsiasi edulcorazione, anche per arrotondare il sapore (ad es. Pálinka): poiché tutte le bevande spiritose appartenenti all'IG in questione non sono affatto edulcorate, sarebbe ingannevole etichettarle con il termine "secco".
(11) Cfr. capo V del regolamento FIC.
(12) Quando nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa si fa riferimento a un'IG (bevanda spiritosa o vino) il cui fusto di legno è stato utilizzato per lo stoccaggio di tale bevanda spiritosa, è fondamentale che l'operatore del settore alimentare possa dimostrare sulla base di elementi oggettivi che tale fusto è stato effettivamente utilizzato in precedenza per l'invecchiamento dell'IG cui si fa riferimento.
(13) Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12).
(14) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(15) Non però il nome delle materie prime distillate per ottenere l'alcole utilizzato nella produzione di una bevanda spiritosa, che è invece soggetto alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1 (cfr. più avanti § 1.6).
(16) Nel caso della "vodka" (categoria di bevande spiritose 15), quando gli ingredienti sono aggiunti per fornire un gusto predominante diverso da quello della materia prima impiegata per produrla, conformemente al punto 31, lettera e), dell'allegato I, del regolamento sulle bevande spiritose, la sua denominazione legale deve essere "vodka aromatizzata" o "vodka" completata dal nome di qualsiasi gusto predominante (categoria di bevande spiritose 31).
(17) Conformemente al quarto trattino della lettera d) della categoria 33. Liquore, ''fatti salvi l'articolo 3, punto 2), l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale "crema" può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine "liquore"".
(18) "salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39"' a norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento sulle bevande spiritose.
(19) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FIC, ''la denominazione legale non è sostituita con [...] un marchio di fabbrica''.
(20) Nella causa C-136/96, avente oggetto la vendita di un whisky a gradazione alcolica ridotta (ossia un whisky diluito con acqua con titolo volumetrico inferiore al 40 %), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha respinto un argomento sollevato dal convenuto, il quale sosteneva di avere il diritto di beneficiare delle disposizioni relative ai termini composti che gli consentissero di designare il suo whisky a gradazione alcolica ridotta con i termini "Blended Whisky Spirit" e "spiritueux au whisky". Uno dei motivi avanzati per il rigetto dell'argomento è stato che in quel periodo le disposizioni relative al termine composto concernevano solo i liquori. Poiché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 110/2008 si prefiggeva di estendere le disposizioni relative al termine composto a tutte le bevande spiritose (non solo ai liquori) e alle IG, c'era pertanto il rischio che fosse sostenuto che designazioni quali "Scotch Whisky e acqua di sorgente" potessero essere usate come termine composto per lo "Scotch Whisky" a gradazione alcolica ridotta, dal momento che tutto l'alcole nel prodotto era "Scotch Whisky". Ciò avrebbe vanificato l'obiettivo di stabilire un titolo alcolometrico minimo per lo Scotch Whisky/whisky (e per le altre bevande spiritose definite). Per tale motivo nel regolamento (CE) n 110/2008 è stato introdotto l'articolo 10, paragrafo 2 (il quale è stato confermato nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento sulle bevande spiritose) al fine di garantire che i termini composti non potessero essere utilizzati nei casi in cui le bevande spiritose fossero state semplicemente diluite al di sotto del loro titolo alcolometrico minimo; Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 1998, The Scotch Whisky Association, C-136/96, ECLI: EU:C:1998:366.
(21) Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4).
(22) Per quanto riguarda la denominazione delle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose, si applica l'articolo 17 del regolamento FIC: ''La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva''. Cfr. le rispettive definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), del regolamento FIC.
(23) Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte ed etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
(24) Queste raccomandazioni rispecchiano quelle contenute nel documento ''Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (2010/C 341/03)''.
(25) Conformemente alla definizione fornita dall'articolo 3, punto 2), del regolamento sulle bevande spiritose, la combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari risultante in una bevanda alcolica è un termine composto ed è soggetta alle disposizioni specifiche di cui all'articolo 11. Tuttavia l'aggiunta di più di una bevanda spiritosa a una bevanda analcolica deve essere trattata come un'allusione ed è soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.
(26) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(27) Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
(28) Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande spiritose (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1).
(29) L'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) 2019/787 si applica solo a partire dal 31 dicembre 2022. Nel frattempo resta di applicazione l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (che stabilisce che l'allusione appaia in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto).
(30) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Il capitolo 22, nota 3, recita: "3. Ai sensi della voce 22.02 per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 22.03 a 22.06 oppure nella voce 2208".
(31) Disposizioni concernenti i vini "dealcolizzati" o "parzialmente dealcolizzati" sono contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM), modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
(32) Infatti bevande di questo tipo contengono una certa quantità di alcole, seppure in percentuale molto bassa. Ai sensi della normativa dell'UE dovrebbero pertanto essere considerate bevande alcoliche.
(33) I liquori disciplinati da questa disposizione che non soddisfano tale requisito, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono stati prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
(34) Le bevande spiritose che non soddisfano tale requisito, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte ed etichettate prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
(35) Le bevande spiritose disciplinate da questa disposizione, che sono state etichettate in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
(36) Le bevande spiritose disciplinate da questa disposizione, che sono state etichettate in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.
(37) Introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1).