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Document 52022PC0706

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)

COM/2022/706 final

Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 706 final

2022/0412(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE. 

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 1 è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 2 ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.

L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i depositari centrali di titoli ("CSD") di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.

Scopo dell'atto previsto è prorogare, su richiesta del Liechtenstein, la deroga di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE oltre l'8 febbraio 2024, per un periodo di applicazione della deroga che non dovrebbe superare i 7 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE [prevista nel febbraio 2023]. L'atto previsto autorizzerebbe pertanto i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore dell'atto previsto. Tuttavia il progetto di proposta specifica anche che, se l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE sarà riesaminato.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

2.4.Altri elementi

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Situazione del Liechtenstein (adattamento 3, lettera c))

Il Liechtenstein e la Svizzera sono legati da una fitta rete di trattati, tra i quali figurano in particolare il trattato doganale del 1923 e l'accordo monetario del 1980, in virtù del quale il Liechtenstein (che già utilizza il franco svizzero come moneta ufficiale dal 1921) è incluso nell'area monetaria della Svizzera. Nel settore dei servizi finanziari, l'accordo monetario prevede l'applicabilità diretta di alcune norme amministrative e giuridiche svizzere (si vedano gli allegati dell'accordo monetario). Di conseguenza, alcuni intermediari finanziari (ad esempio banche, organismi di investimento) devono rispettare gli obblighi di rendicontazione della Banca nazionale svizzera (BNS) ai fini della gestione della politica monetaria da parte di quest'ultima. Storicamente, l'area economica e monetaria comune ha contribuito all'instaurazione tra i due paesi di saldi legami economici che non sono venuti meno dopo l'adesione del Liechtenstein all'accordo SEE.

Per queste ragioni, il mercato finanziario del Liechtenstein è pienamente integrato nelle infrastrutture dei mercati finanziari svizzeri, dalle quali dipende in larga misura. Qualsiasi perturbazione dell'assetto attuale può comportare difficoltà per i partecipanti ai mercati finanziari del Liechtenstein. L'adattamento 3, lettera c), prevede pertanto che i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sui depositari centrali di titoli a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, possano essere autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a 7 anni dalla data di entrata in vigore dell'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE. Tuttavia il progetto di proposta specifica anche che, se l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE sarà riesaminato.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE autorizzerebbe pertanto i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione proposta. Ciò trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché l'atto previsto riguarda l'integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014 nell'accordo SEE e, più specificamente, la modifica dell'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE, è opportuno basare la decisione del Consiglio proposta sulla stessa base giuridica sostanziale del regolamento (UE) n. 909/2014. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Comitato misto SEE modificherà l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0412 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 4 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 5 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

(3)Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 7 ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.

(4)L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.

(5)Il 2 novembre 2022 il Liechtenstein ha presentato una richiesta di proroga della deroga di cui al considerando 4 oltre l'8 febbraio 2024, per un periodo non superiore a sette anni.

(6)L'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato affinché i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore del progetto di decisione accluso. Tuttavia il progetto di proposta specifica anche che, se l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE sarà riesaminato.

(7)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2)    GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(5)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(6)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(7)    GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.
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Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 706 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 1 è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 2 ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.

(2)Le condizioni per la fornitura di servizi nello Spazio economico europeo da parte di depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in un paese terzo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014.

(3)L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.

(4)L'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 è modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere riesaminato di conseguenza.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]."

Articolo 2

Qualora integrino nell'accordo SEE un atto che modifica o sostituisce l'articolo 25 o l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014, le parti contraenti riesaminano l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 3*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

(1)    GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2)    GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.
(3) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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