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Document 52022PC0576

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

    COM/2022/576 final

    Bruxelles, 10.11.2022

    COM(2022) 576 final

    2022/0361(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte ("accordo del 2015") 1 è stato firmato ed è entrato in vigore in via provvisoria il 20 maggio 2014 per una durata di sei anni. L'accordo del 2015 è stato tacitamente rinnovato il 20 maggio 2020.

    Sulla base delle direttive di negoziato 2 pertinenti la Commissione ha condotto negoziati con il governo delle Seychelles al fine di concludere un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles. Al termine dei negoziati, il 10 giugno 2022 è stato siglato un nuovo accordo ("accordo").

    La presente proposta mira ad autorizzare la firma dell'accordo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'obiettivo principale dell'accordo è consentire l'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico con le Seychelles e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con le Seychelles e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020 3 . L'accordo contribuisce inoltre a una pesca responsabile nelle acque dell'UE e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte.

    L'accordo prevede possibilità di pesca per le navi delle Seychelles nelle acque dell'Unione circostanti Mayotte. Tali possibilità di pesca si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettano le raccomandazioni formulate dall'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, vale a dire la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile, ove applicabili.

    L'accordo prevede possibilità di pesca per otto pescherecci con reti a circuizione delle Seychelles.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La negoziazione di un nuovo accordo rientra nell'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE relativo alla firma e alla possibilità di applicazione provvisoria di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

    A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, il Consiglio adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

    Proporzionalità

    La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi delle Seychelles nelle acque dell'Unione, stabilito nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles e una valutazione ex ante di un eventuale APPS futuro e relativo protocollo 4 , che prevedeva anche una revisione del funzionamento dell'accordo.

    L'accordo, che consente la reciprocità tra le parti in termini di accesso alle acque per i pescherecci dello stesso tipo che praticano la pesca della stessa specie, è stato rinnovato tenendo conto della rinegoziazione del protocollo dell'APPS UE-Seychelles e mantenendo lo stesso allineamento tra i due testi per quanto riguarda le condizioni tecniche e finanziarie.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Nell'ambito dello studio di valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e alla società civile delle Seychelles. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles stipulare un nuovo accordo.

    Assunzione e uso di perizie

    La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per il riesame dell'accordo nell'ambito delle valutazioni ex post ed ex ante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Seychelles, conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Trattandosi dell'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque soggette alla giurisdizione dell'UE, non vi sono implicazioni finanziarie per le spese o le entrate imputabili al bilancio dell'UE.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Le modalità di monitoraggio sono indicate nell'accordo.

    2022/0361 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 10 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/238/UE del Consiglio 5 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (di seguito, "accordo del 2015").

    (2)L'accordo del 2015 stabiliva, per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua applicazione provvisoria, le possibilità di pesca concesse alle navi delle Seychelles nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione dell'Unione a Mayotte. Il periodo di applicazione di tale accordo è scaduto il 20 maggio 2020.

    (3)Sulla base del suo articolo 17, l'accordo è stato tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni.

    (4)Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le Seychelles al fine di concludere un nuovo accordo 6 . Tali negoziati si sono conclusi positivamente e il 10 giugno 2022 è stato siglato un nuovo accordo (di seguito, "accordo").

    (5)L'obiettivo dell'accordo è consentire l'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico con le Seychelles e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con le Seychelles e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020 7 , contribuendo nel contempo a una pesca responsabile nelle acque dell'UE e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte.

    (6)È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (7)Al fine di consentire quanto prima il proseguimento delle attività di pesca delle navi della Repubblica delle Seychelles, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, ma non prima del 1º gennaio 2023, e che la presente decisione entri in vigore all'atto della sua adozione ai fini di una migliore gestione amministrativa delle autorizzazioni di pesca.

    (8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e ha espresso un parere il [inserire la data],

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte è approvata a nome dell'Unione con riserva della sua conclusione.

    Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dalla Commissione.

    Articolo 3

    L'accordo è applicato in via provvisoria a norma dell'articolo 18 dell'accordo stesso a decorrere dalla data della firma, ma non prima del 1º gennaio 2023, in attesa della sua entrata in vigore.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 4).
    (2)    Decisione che autorizza l'avvio di negoziati tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles per la conclusione di un accordo per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte (e relative direttive di negoziato), adottata dal Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" il 24 ottobre 2019 (ST-13311-2019-INIT).
    (3)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ST/5246/2020/INIT, GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5.
    (4)    ISBN: 978-92-76-01966-4 doi: 10.2771/47637.
    (5)    Decisione 2015/238/UE del Consiglio, del 10 febbraio 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 40 del 16.2.2015, pag. 1).
    (6)    Decisione che autorizza l'avvio di negoziati tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles per la conclusione di un accordo per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte (e relative direttive di negoziato), adottata dal Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" il 24 ottobre 2019 (ST-13311-2019-INIT).
    (7)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ST/5246/2020/INIT, GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5.
    (8)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).
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    Bruxelles, 10.11.2022

    COM(2022) 576 final

    ALLEGATO

    della

    decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte










































    ALLEGATO

    Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

    L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

    e

    LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, di seguito denominata "Seychelles",

    di seguito denominate "parti",

    CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e le Seychelles, in particolare nell'ambito della cooperazione regionale nell'Oceano Indiano sudoccidentale, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

    CONSTATANDO che l'Unione e le Seychelles hanno intrattenuto solide relazioni nel settore della pesca a seguito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seychelles sulla pesca al largo delle Seychelles, adottato nel 1987. Tale accordo è stato rafforzato nel 2006 con l'adozione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra le parti e successivamente nel 2020 con un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo protocollo di attuazione,

    VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

    CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995 e dell'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per attuarli,

    DETERMINATE ad applicare le risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e di altre organizzazioni regionali pertinenti,

    DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

    CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o individualmente,

    DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi delle Seychelles nelle acque dell'Unione e per il sostegno offerto alle Seychelles ai fini dello sviluppo di una pesca responsabile in tali acque,

    DESIDEROSE di sostenere la gestione della pesca a Mayotte e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

    -    la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, finalizzata a promuovere una pesca sostenibile nelle acque dell'Unione, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e favorire lo sviluppo del settore della pesca di Mayotte;

    -    le condizioni per l'accesso dei pescherecci delle Seychelles alle acque dell'Unione, secondo quanto definito nell'allegato;

    -    le modalità delle misure di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione al fine di garantire l'osservanza delle suddette norme e condizioni; l'efficacia delle misure di conservazione e sfruttamento sostenibile degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca; e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

    a) "autorità delle Seychelles": il ministero della Pesca;

    b) "nave delle Seychelles": un peschereccio immatricolato nelle Seychelles e battente bandiera delle Seychelles;

    c) "autorità dell'Unione": la Commissione europea;

    d) "acque dell'Unione": nell'ambito del presente accordo le acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione;

    e) "commissione mista": la commissione composta da rappresentanti dell'Unione e delle Seychelles, le cui funzioni sono descritte all'articolo 8 del presente accordo;

    f) "pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi sanciti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) del 1995;

    g) "attività di pesca": ricerca del pesce, cala, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

    h) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di risorse biologiche marine;

    i) "autorizzazione di pesca": il diritto valido di praticare attività di pesca secondo le modalità previste dall'accordo per tale autorizzazione;

    j) "nave d'appoggio": qualsiasi nave delle Seychelles che fornisca assistenza ai pescherecci;

    k) "trasbordo": lo stesso significato del termine utilizzato nel contesto della IOTC.

    Articolo 3

    Principi e obiettivi

    1.Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque dell'Unione, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tale zona.

    2.Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi delle Seychelles sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, stabilito in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona, di cui all'allegato.

    3.Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti e in particolare dalla IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.

    4.Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della politica della pesca dell'Unione e delle Seychelles e di trasparenza e corretta governance economica e sociale.

    5.Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulle attività delle navi delle Seychelles nell'ambito del presente accordo.

    Articolo 4

    Cooperazione in campo statistico e scientifico per una pesca responsabile

    Nel periodo oggetto del presente accordo l'Unione e le Seychelles cooperano per monitorare l'evoluzione delle risorse nelle acque dell'Unione e sostenere le attività di valutazione svolte dalla IOTC.

    Le parti si scambiano inoltre informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e in materia di conservazione e cooperano nell'ambito di opportune riunioni scientifiche, nella misura in cui ciò si rivela necessario per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche.

    Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili formulati dalla IOTC, le parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista e, se necessario, adottare misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

    Articolo 5

    Accesso delle navi delle Seychelles alle zone di pesca nelle acque dell'Unione

    L'Unione si impegna ad assegnare alle navi delle Seychelles possibilità di pesca per accedere alle acque dell'Unione e praticare attività di pesca a norma del presente accordo e del relativo allegato.

    L'Unione rilascia autorizzazioni di pesca alle navi delle Seychelles esclusivamente nell'ambito del presente accordo.

    Le Seychelles garantiscono che le proprie navi rispettano le disposizioni del presente accordo, la normativa che disciplina la pesca nell'Unione e la legislazione francese pertinente.

    Le parti assicurano la corretta applicazione delle presenti condizioni e disposizioni mediante un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

    Articolo 6

    Autorizzazioni di pesca

    1.Soltanto le navi delle Seychelles in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo possono svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione.

    2.La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati ai proprietari e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato.

    Articolo 7

    Specie contemplate dall'accordo

    Saranno rilasciate autorizzazioni di pesca soltanto per l'esercizio di attività di pesca dirette alla cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis e Carcharhinus longimanus.

    Articolo 8

    Commissione mista

    È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo e di svolgere le funzioni seguenti:

    controllare l'esecuzione del presente accordo e assicurarne l'interpretazione e l'applicazione;

    assicurare il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, compresa l'analisi statistica dei dati sulle catture;

    fungere da organo di conciliazione per le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;

    se necessario, riconsiderare il livello delle possibilità di pesca, sulla base di pareri scientifici, e il livello dei canoni da applicare ai proprietari delle navi;

    se necessario, decidere di rivedere le disposizioni tecniche del presente accordo e del relativo allegato;

       svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

    La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

    La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e nelle Seychelles, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    In casi urgenti la commissione mista può adottare decisioni mediante scambio di lettere.

    Articolo 9

    Adeguamento delle possibilità di pesca

    Come previsto all'articolo 8 del presente accordo, la commissione mista può riesaminare le possibilità di pesca che figurano nell'allegato, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino che tale adeguamento contribuirà alla gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano.

    Articolo 10

    Sospensione dell'applicazione dell'accordo

    L'applicazione del presente accordo può essere sospesa a opera di una delle parti nei casi seguenti:

    a)    se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca in zone di pesca situate nelle acque dell'Unione;

    b)    quando tra le parti sorge, sull'interpretazione e applicazione del presente accordo e del relativo allegato, una controversia grave e irrisolta che non si riesce a dirimere;

    c)    in caso di inosservanza delle disposizioni del presente accordo e del relativo allegato;

    d)    qualora vi siano importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente accordo;

    e)    in caso di violazione dei principi essenziali e fondamentali dei diritti umani sanciti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o dall'accordo che lo sostituirà.

    La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata per iscritto da una parte alla controparte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro un termine ragionevole.

    Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione dell'accordo riprende.

    Articolo 11

    Denuncia

    Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti nei casi seguenti:

    ·circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nelle acque dell'Unione;

    ·depauperamento o degrado degli stock interessati attestato dai migliori pareri scientifici indipendenti e affidabili disponibili, approvati da entrambe le parti;

    ·riduzione significativa del livello di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi delle Seychelles;

    ·grave violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

    ·qualsiasi altra circostanza che rappresenti una violazione dell'accordo ad opera di una delle parti.

    ·La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto da una parte alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Successivamente a tale notifica di denuncia le parti avviano consultazioni tramite la commissione mista al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro un termine ragionevole.

    Articolo 12

    Diritto applicabile

    1.    Le attività dei pescherecci delle Seychelles nelle acque dell'Unione sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione, in particolare al regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, e alla legislazione francese pertinente, salvo disposizione contraria del presente accordo e del relativo allegato, conformemente ai principi del diritto internazionale.

    2.    L'Unione notifica senza indugio alle Seychelles eventuali modifiche della politica comune della pesca e della normativa ad essa inerente.

     

    Articolo 13

    Riservatezza

    1.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati nominativi relativi alle attività di pesca nelle acque dell'Unione nel quadro del presente accordo, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati ai sensi del diritto applicabile delle parti.

    2.Le parti provvedono affinché siano resi disponibili al pubblico unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque dell'Unione.

    3.I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'accordo e ai fini della gestione, del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca.

    4.Per quanto riguarda i dati personali trattati dall'Unione, il trattamento avviene in modo tale da garantirne la protezione, anche da trattamenti non autorizzati o illeciti, e la loro conservazione non supera il tempo necessario allo scopo per il quale essi sono stati scambiati. La commissione mista può stabilire garanzie e mezzi di ricorso adeguati conformemente alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

    Articolo 14

    Scambi elettronici di dati

    1.    Le Seychelles e l'Unione si impegnano a rendere operativi i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo allegato. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti alla loro versione originale.

    2.    Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca tali scambi. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo allegato sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

    Articolo 15

    Revisione intermedia

    Le parti possono decidere di effettuare una revisione intermedia per valutare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo.

    Articolo 16

    Obblighi in caso di scadenza o denuncia

    Dopo la scadenza dell'accordo o la denuncia dello stesso conformemente all'articolo 11, i proprietari delle navi delle Seychelles continuano a rispondere di eventuali violazioni delle disposizioni dell'accordo o della normativa dell'Unione intervenute anteriormente a tale scadenza o denuncia dell'accordo, nonché del mancato pagamento dei canoni per le autorizzazioni di pesca o di altri importi ancora pendenti al momento della scadenza o della denuncia.

    Articolo 17

    Periodo di applicazione

    Il presente accordo si applica a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fino al 31 dicembre 2028, salvo denuncia a norma dell'articolo 11.

    Articolo 18

    Applicazione provvisoria

    Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti. Tuttavia l'applicazione provvisoria non avrà effetto prima del 1º gennaio 2023.

    Articolo 19

    Abrogazione

    L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea, oggetto della decisione 2014/331/UE del Consiglio del 14 aprile 2014, è abrogato.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Articolo 21

     
    Lingue

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO 
    Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi delle Seychelles nelle acque di Mayotte

    Capo I

    Disposizioni generali

    Obblighi generali

    Le navi delle Seychelles cui sia stata rilasciata un'autorizzazione di pesca a norma del presente accordo sono tenute a conformarsi alle disposizioni della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni pertinenti riguardanti l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione, nonché alle disposizioni stabilite nel presente accordo.

    Zona di pesca

    a)    L'Unione comunica alle Seychelles le coordinate geografiche della zona in cui le navi delle Seychelles possono operare prima dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

    b)    Alle navi delle Seychelles è vietato l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonnidi e specie affini nella zona compresa entro 24 miglia nautiche dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali. La zona di pesca tiene altresì conto dell'esistenza di una zona marina protetta che copre l'intera zona economica esclusiva (ZEE) di Mayotte, il cui scopo è contribuire alla biodiversità marina di Mayotte e sostenere lo sviluppo del settore della pesca locale, in linea con la legislazione relativa alla creazione di tale zona marina protetta (Décret 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte) e con le successive misure di gestione.

    c)    Eventuali modifiche della zona di pesca saranno comunicate alle autorità delle Seychelles prima della loro entrata in vigore.

    Condizioni di lavoro

    L'ingaggio di pescatori è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 (modificata nel 2022) e dalle convenzioni pertinenti dell'OIL, tra cui quelle riguardanti la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione, l'eliminazione del lavoro forzato e minorile, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo dei pescherecci.

    Capo II

    Possibilità di pesca

    Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 del presente accordo sono fissate per otto tonniere con reti a circuizione. Le navi d'appoggio sono autorizzate alle condizioni stabilite nel presente allegato e in conformità alle risoluzioni pertinenti della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).

    Le navi delle Seychelles esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata conformemente all'articolo 6 dell'accordo e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

    Capo III

    Autorizzazioni di pesca

    Sezione 1

    Domanda e rilascio di un'autorizzazione di pesca

    L'autorizzazione di pesca è valida per un anno civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre. Per il periodo di autorizzazione iniziale, la data di inizio corrisponde tuttavia alla data di applicazione provvisoria del presente accordo.

    Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

    Per poter ottenere un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo, le navi delle Seychelles devono:

    ·essere autorizzate dalle Seychelles a svolgere attività di pesca nell'ambito dell'accordo;

    ·essere incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC;

    ·non essere iscritte in un elenco INN di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

    ·avere ottemperato agli obblighi derivanti dalle loro precedenti attività nella ZEE di Mayotte e versato il canone anticipato applicabile come previsto nel presente allegato.

    Domanda di autorizzazione di pesca

    Tutte le navi delle Seychelles che fanno domanda di autorizzazione di pesca sono rappresentate da un raccomandatario residente a Mayotte o, in mancanza di questo, da un raccomandatario residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.

    Le autorità delle Seychelles presentano alle autorità dell'Unione una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave delle Seychelles che chieda di esercitare attività di pesca a norma del presente accordo almeno 45 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività.

    Ogni domanda è corredata dei seguenti elementi:

    la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;

    una fotografia digitale a colori recente della nave, di risoluzione adeguata, in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo; qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente accordo.

    Tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture sono versati su un conto bancario nell'Unione, le cui coordinate sono comunicate dall'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico del proprietario della nave o del suo raccomandatario.

    I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazione di servizi. Essi comprendono tutti i costi non di esercizio.

    Rilascio dell'autorizzazione di pesca

    Le autorizzazioni di pesca per le navi delle Seychelles sono rilasciate ai proprietari delle navi o ai loro raccomandatari entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista al punto 3 da parte dell'Unione. Le autorità dell'Unione adottano una decisione con l'elenco delle navi autorizzate e trasmettono copia delle autorizzazioni di pesca alle autorità delle Seychelles.

    La nave delle Seychelles autorizzata conserva a bordo l'autorizzazione di pesca o una copia della suddetta decisione.

    Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

    L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una determinata nave delle Seychelles e non è trasferibile, tranne in caso di forza maggiore.

    In caso di comprovata forza maggiore, e su richiesta delle Seychelles, l'autorizzazione di pesca di una nave delle Seychelles può essere trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave delle Seychelles ammissibile avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

    La nuova autorizzazione di pesca ha effetto il giorno del rilascio da parte delle autorità dell'Unione. Le autorità delle Seychelles sono informate della modifica e ricevono copia della nuova autorizzazione.

    Sezione 2

    Navi d'appoggio

    L'Unione autorizza le navi delle Seychelles titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio autorizzate. Le navi d'appoggio battono bandiera delle Seychelles e non sono attrezzate per la cattura del pesce né possono essere utilizzate per i trasbordi.

    Gli obblighi di comunicazione relativi alle navi d'appoggio rispettano gli obblighi pertinenti della IOTC e altre disposizioni legislative nazionali pertinenti.

    Le navi d'appoggio battenti bandiera delle Seychelles sono soggette, nella misura ad esse applicabile, alle stesse procedure di autorizzazione che regolano la trasmissione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni di pesca, descritte nella sezione 1.

    Sezione 3

    Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

    I canoni a carico dei proprietari delle navi sono calcolati sulla base di 135 EUR per tonnellata di pesce catturato.

    L'anticipo annuo che i proprietari delle navi delle Seychelles sono tenuti a versare all'atto della domanda di un'autorizzazione di pesca che deve essere rilasciata dall'Unione è fissato nel modo indicato di seguito.

    Tonniere con reti a circuizione

    13 500 EUR per nave, corrispondenti a 100 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nella zona di pesca di Mayotte.

    Navi d'appoggio

    5 000 EUR per nave.

    Computo annuo dei canoni

    Le Seychelles trasmettono all'UE i dati relativi alle catture nella zona di pesca di Mayotte conformemente alle disposizioni del capo IV, sezione 1. Sulla base di tali informazioni, le autorità dell'Unione redigono un computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente.

    Il computo dei canoni è inviato alle autorità delle Seychelles entro il 30 aprile dell'anno successivo sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dalle autorità delle Seychelles. Queste ultime trasmettono al proprietario della nave, per i pagamenti successivi, il computo dei canoni corrispondente alle catture superiori a 100 tonnellate per nave. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al paragrafo 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato al proprietario della nave.

    In caso di discrepanze tra i dati presentati dall'Unione e quelli presentati dalle Seychelles, queste ultime hanno 60 giorni a disposizione per contestare i dati ricevuti e presentare un'altra dichiarazione delle catture accompagnata da documenti giustificativi, ad esempio dati del giornale di pesca, rapporti di ispezione e dati scientifici.

    L'Unione può segnalare eventuali incongruenze tra i dati del giornale di pesca elettronico forniti dal sistema ERS, i giornali di bordo delle navi e i dati degli osservatori o altre informazioni. In tal caso le autorità delle Seychelles svolgono indagini e, se necessario, aggiornano i dati.

    Le parti dirimono la questione entro un mese allo scopo di definire il computo finale dei canoni.

    I proprietari delle navi effettuano di conseguenza i pagamenti entro 30 giorni dalla data in cui entrambe le parti hanno concordato il computo finale dei canoni e le autorità delle Seychelles trasmettono alle autorità dell'Unione prova di tale pagamento.

    CAPO IV

    Controllo

    Sezione 1

    Dichiarazione delle catture

    Se il sistema elettronico di comunicazione (Electronic Reporting System - ERS) non è stato attivato da entrambe le parti, tutte le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione a norma dell'accordo notificano giornalmente le proprie catture all'autorità competente dell'Unione secondo le modalità seguenti.

    Le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione compilano giornalmente un modulo di dichiarazione delle catture conforme alle risoluzioni della IOTC per ogni cala di ciascuna bordata effettuata nelle acque dell'Unione. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi delle Seychelles comunicano ogni tre giorni alle autorità competenti dell'Unione e delle Seychelles, per via elettronica, le informazioni richieste nel formato di cui all'appendice 4. Qualsiasi modifica del modulo è approvata dalla commissione mista.

    Il modulo di dichiarazione delle catture è compilato anche in assenza di catture. Tale modulo è compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante; il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ivi registrati e con esso trasmessi.

    In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture l'Unione può sospendere l'autorizzazione di pesca delle navi delle Seychelles fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e sanzionare il proprietario della nave secondo le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva l'Unione può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. L'Unione informa immediatamente le autorità delle Seychelles di qualsiasi sanzione applicata in tale contesto.

    Prima della fine di ogni trimestre le Seychelles trasmettono alle autorità dell'Unione i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese e per specie. Tali dati sono considerati provvisori.

    Una volta che l'ERS sarà pienamente operativo, le autorità delle Seychelles trasmetteranno i dati richiesti utilizzando un modello nel formato xml, secondo gli orientamenti di cui all'appendice 3. Fino ad allora si utilizzerà il formato appropriato di cui all'appendice 4.

    Sezione 2 
    Sistema elettronico di comunicazione (ERS)

    Non appena il sistema è operativo presso entrambe le parti, le navi delle Seychelles utilizzano il sistema ERS per la dichiarazione delle catture con le modalità seguenti.

    Il comandante della nave delle Seychelles che esercita attività di pesca nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato nel sistema ERS.

    Le navi delle Seychelles non dotate di ERS non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca di Mayotte per svolgervi attività di pesca.

    Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca elettronico è conforme alle risoluzioni pertinenti della IOTC.

    Per ogni operazione di pesca il comandante registra quotidianamente il peso vivo stimato di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare.

    Se una nave delle Seychelles si trova nella zona di pesca di Mayotte ma non vi esercita attività di pesca, la sua posizione è registrata a mezzogiorno.

    Il comandante provvede affinché i dati del giornale di pesca elettronico siano trasmessi automaticamente e giornalmente al centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

    i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

    il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

    la zona geografica (latitudine e longitudine) in cui sono state prelevate le catture;

    la data e l'ora delle catture;

    la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto;

    il tipo di attrezzo e, se del caso, le specifiche tecniche e le dimensioni;

    le stime dei quantitativi di pescato, compresi i quantitativi detenuti a bordo per ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

    le stime dei quantitativi di pescato, compresi i quantitativi rigettati per ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

    Le autorità delle Seychelles garantiscono la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

    Le autorità delle Seychelles, dell'Unione e dello Stato membro interessato si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per lo scambio automatico dei dati ERS. Lo scambio dei dati ERS è effettuato con i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono attuate entro sei mesi.

    Il CCP dello Stato membro responsabile delle attività di controllo previste dal presente accordo è il CCP della Francia.

    Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP delle Seychelles provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP della Francia tramite ERS.

    Il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio al CCP della Francia i messaggi ERS critici (COE, COX, PNO) ricevuti dalle navi delle Seychelles.

    I rapporti di pesca giornalieri (FAR) delle navi delle Seychelles sono messi a disposizione automaticamente e senza indugio al CCP delle Seychelles.

    La trasmissione dei dati ERS si avvale di mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalle autorità dell'Unione identificati come DEH (data exchange highway).

    L'Unione e le Seychelles designano rispettivamente un corrispondente ERS che funge da punto di contatto. Le parti si comunicano reciprocamente i recapiti del rispettivo corrispondente ERS.

    Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 3.

    Le autorità dell'Unione trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi delle Seychelles in modo riservato e sicuro.

    In caso di problemi tecnici o di malfunzionamento del sistema ERS le dichiarazioni delle catture sono effettuate conformemente alla sezione 1.

    Sezione 3

    Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque dell'Unione

    La durata di una bordata effettuata da una nave delle Seychelles è definita come segue:

    il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque dell'Unione;

    o il periodo compreso tra l'entrata nelle acque dell'Unione e lo scalo nel porto di Mayotte.

    Le navi delle Seychelles notificano alle autorità dell'Unione, con almeno sei ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalle acque dell'Unione.

    Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi delle Seychelles comunicano altresì la propria posizione (latitudine e longitudine) al momento della comunicazione e i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Dette comunicazioni sono effettuate nel formato di cui all'appendice 4 per posta elettronica o, in alternativa, tramite ERS ai recapiti indicati dalle autorità competenti delle Seychelles.

    La nave delle Seychelles sorpresa a esercitare attività di pesca senza previa notifica alle autorità competenti dell'Unione è considerata in infrazione. In tal caso essa è passibile delle sanzioni di cui al capo VIII.

    Sezione 4

    Trasbordi

    Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate; l'inosservanza di questa disposizione comporta l'applicazione delle misure di esecuzione previste dalla normativa dell'Unione. I trasbordi possono essere effettuati solo nel porto di Mayotte.

    In caso di trasbordo nel porto di Mayotte il proprietario della nave delle Seychelles o il suo raccomandatario comunica le seguenti informazioni alle autorità francesi competenti e contestualmente all'autorità portuale di Mayotte con almeno 48 ore di anticipo:

    il porto di trasbordo o la zona in cui sarà effettuato il trasbordo;

    il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) della nave cedente;

    se del caso, il nome e l'IRCS della nave ricevente o della nave frigorifera;

    se del caso, gli impianti di stoccaggio;

    la data e l'ora del trasbordo;

    ove possibile, il luogo di destinazione successivo;

    il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie;

    la forma di presentazione dei prodotti.

    I trasbordi sono considerati un'uscita dalle acque dell'UE quale definita alla sezione 3.1. Le navi delle Seychelles trasmettono alle autorità competenti dell'Unione, con copia all'autorità portuale di Mayotte, le dichiarazioni delle catture entro 24 ore dal completamento del trasbordo o comunque prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

    Sezione 5
    Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

    Le navi delle Seychelles autorizzate a norma del presente accordo sono dotate di un dispositivo di localizzazione delle navi via satellite e/o di un dispositivo di controllo dei pescherecci (VMS) conformemente alla normativa dell'Unione e si avvalgono del VMS conformemente alle disposizioni pertinenti dell'appendice 5. Prima dell'applicazione provvisoria dell'accordo le parti possono convenire di trasmettere i dati VMS tramite FLUX in formato UN/CEFACT.

    È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il dispositivo di localizzazione permanente operante via satellite e/o il dispositivo di controllo installato a bordo delle navi delle Seychelles per la trasmissione dei dati o interferire con esso o alterare volontariamente, deviare o falsificare i dati trasmessi o registrati da tale sistema.

    Le navi delle Seychelles comunicano la loro posizione in modo automatico e continuo, almeno ogni ora, al CCP delle Seychelles conformemente all'appendice 5.

    Comunicazione sicura dei messaggi di posizione dalle Seychelles

    Il CCP delle Seychelles invia automaticamente i messaggi di posizione delle navi delle Seychelles interessate al CCP della Francia tramite un collegamento diretto HTTPS. Il CCP della Francia e il CCP delle Seychelles si scambiano gli indirizzi email di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali indirizzi.

    Il CCP della Francia informa il CCP delle Seychelles in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave delle Seychelles titolare di un'autorizzazione di pesca nel caso in cui la nave in questione non abbia comunicato la propria uscita dalla zona di pesca di Mayotte.

    Malfunzionamento del sistema di comunicazione

    Il CCP della Francia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP delle Seychelles e lo informa senza indugio in merito ad ogni malfunzionamento nella trasmissione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

    Se la mancata ricezione dei dati VMS da parte del CCP della Francia è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dalle Seychelles, dalla Francia o dalla Commissione europea, la parte interessata adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte. I dati non ricevuti dal CCP della Francia sono inoltrati a quest'ultimo non appena risolto il problema. Fino a quando il problema non è risolto, il CCP delle Seychelles comunica al CCP della Francia, ogni 24 ore, per posta elettronica, i messaggi di posizione ricevuti per i periodi di presenza delle sue navi nelle acque dell'Unione. In caso di controversia viene adita la commissione mista.

    È opportuno che i problemi di comunicazione tra il CCP delle Seychelles e il CCP della Francia non pregiudichino il normale funzionamento delle attività di pesca delle navi. In particolare, una nave non è considerata inadempiente se tale guasto viene individuato.

    Il comandante di una nave delle Seychelles è responsabile di ogni manipolazione accertata del dispositivo di localizzazione della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Qualsiasi infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa pertinente dell'Unione, della Francia e delle Seychelles.

    Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

    Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il CCP della Francia può chiedere al CCP delle Seychelles, con copia alle autorità dell'Unione e delle Seychelles, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave delle Seychelles per un periodo di indagine determinato. Il CCP della Francia trasmette tali elementi di prova al CCP delle Seychelles e alle autorità dell'Unione e delle Seychelles. Il CCP delle Seychelles invia senza indugio al CCP della Francia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

    Al termine del periodo di indagine il CCP della Francia informa il CCP delle Seychelles e le autorità dell'Unione e delle Seychelles in merito alle misure eventualmente necessarie.

    Capo V

    Osservatori

    Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi previsti dalle risoluzioni pertinenti della IOTC per quanto riguarda il programma di osservazione scientifica e le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione e delle Seychelles, compresi i programmi di osservazione elettronica. Le modalità di attuazione dei programmi di osservazione elettronica tengono comunque conto delle loro implicazioni pratiche per le flotte e del tempo necessario per la transizione.

    Navi e osservatori designati

    Su richiesta delle autorità dell'Unione, le navi delle Seychelles autorizzate a pescare nella zona di pesca di Mayotte imbarcano un osservatore nel quadro di un programma nazionale e/o regionale di osservazione secondo le modalità indicate di seguito. Previo accordo caso per caso, è preso in considerazione anche l'imbarco di osservatori supplementari.

    Le autorità dell'Unione compilano l'elenco delle navi delle Seychelles tenute a imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati, tenendo conto delle caratteristiche delle navi e delle eventuali limitazioni di spazio per motivi di sicurezza. Gli elenchi sono aggiornati e trasmessi alle autorità delle Seychelles non appena compilati e in occasione di ogni aggiornamento.

    Le autorità dell'Unione comunicano al raccomandatario o al proprietario della nave delle Seychelles il nome dell'osservatore designato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

    Condizioni di imbarco

    La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità competenti dell'Unione o dello Stato membro e, in linea di massima, non supera il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. Nell'ambito di un programma di osservazione regionale l'osservatore può rimanere a bordo per un periodo più lungo stabilito di comune accordo.

    Quando notificano il nome dell'osservatore designato, le autorità dell'Unione ne informano il proprietario o il raccomandatario della nave delle Seychelles.

    Le condizioni di imbarco degli osservatori sono concordate tra il proprietario della nave e le autorità competenti dell'Unione o dello Stato membro dopo la notifica degli osservatori designati.

    I proprietari delle navi delle Seychelles interessate comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.

    In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico del proprietario della nave. Se una nave delle Seychelles avente a bordo un osservatore designato dall'Unione lascia le acque dell'UE, sono adottati i provvedimenti atti a garantire quanto prima il rientro in sicurezza dell'osservatore nell'UE a spese del proprietario della nave, a meno che l'osservatore non prosegua l'espletamento delle sue funzioni sulla nave delle Seychelles nell'ambito di un altro accordo o programma di osservazione.

    Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle sei ore successive, il proprietario della nave delle Seychelles è dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

    Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico del proprietario della nave, alle stesse condizioni previste per gli ufficiali a bordo della nave.

    All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

    La retribuzione dell'osservatore e le relative imposte sono a carico delle autorità francesi competenti.

    Funzioni dell'osservatore

    L'osservatore osserva e registra le attività di pesca delle navi a fini scientifici, in particolare:

    la specie, il quantitativo, la taglia e lo stato dei pesci catturati, comprese le specie bersaglio e le catture accessorie, e degli esemplari di mammiferi marini, tartarughe e uccelli marini catturati accidentalmente;

    il metodo, le zone e la profondità di cattura dei pesci;

    la posizione delle navi delle Seychelles impegnate in operazioni di pesca e gli attrezzi da pesca utilizzati;

    i dati di cattura registrati nel giornale di pesca per la zona di pesca di Mayotte, compresa la percentuale di catture accessorie e una stima dei rigetti;

    se del caso, la trasformazione, il trasbordo, lo stoccaggio o lo smaltimento del pesce.

    L'osservatore mantiene una comunicazione regolare con le autorità dell'Unione o dello Stato membro, avvalendosi dei mezzi di comunicazione disponibili a bordo della nave delle Seychelles.

    L'osservatore può inoltre svolgere altri funzioni, per esempio:

    prelevare campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

    monitorare l'impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull'ambiente;

    raccogliere informazioni in caso di presenza di mammiferi marini (fotografie, posizione della nave, censimento del numero di esemplari, comportamento, ecc.).

    Il comandante della nave delle Seychelles garantisce l'incolumità e il benessere dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo.

    L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

    Obblighi dell'osservatore

    Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

    adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave delle Seychelles non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

    presta la necessaria attenzione ai materiali e alle attrezzature presenti a bordo;

    assicura la riservatezza di tutti i dati e i documenti riguardanti la nave delle Seychelles e le sue attività e delle informazioni raccolte.

    Al termine dell'imbarco e prima di lasciare la nave delle Seychelles, l'osservatore redige un rapporto di attività da trasmettere entro 15 giorni alle autorità dell'Unione, con copia alle autorità competenti delle Seychelles. Il rapporto è firmato dall'osservatore. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

    Capo VI

    Misure tecniche di conservazione

    Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi delle Seychelles titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona di pesca di Mayotte sono descritte nella scheda tecnica di cui all'appendice 2.

    Le navi delle Seychelles si conformano a tutte le risoluzioni adottate dalla IOTC e alle disposizioni della normativa dell'Unione e della legislazione francese pertinenti, salvo altrimenti disposto dall'accordo e conformemente ai principi del diritto internazionale.

    Le navi delle Seychelles svolgono tutte le attività di pesca autorizzate in modo da non interferire con le attività di pesca locali o artigianali.

    In applicazione delle risoluzioni della IOTC le parti convengono di cooperare per ridurre le catture accidentali di specie protette, in particolare tutte le specie di tartarughe marine, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera. A tal fine le navi delle Seychelles provvedono ad applicare misure tecniche intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e a ridurre le catture accidentali di specie non bersaglio.

    Per ridurre il rischio che squali, tartarughe marine o esemplari di qualsiasi altra specie non bersaglio restino impigliati, le navi delle Seychelles si avvalgono di modelli e materiali non impiglianti nel costruire dispositivi di concentrazione del pesce (FAD). Per ridurre l'impatto dei FAD sull'ecosistema e la quantità di rifiuti marini sintetici, le navi delle Seychelles si avvalgono inoltre di materiali naturali o biodegradabili per tali dispositivi e provvedono ad estrarli dalle acque di Mayotte quando cessano di funzionare.

    Ai fini della gestione ambientale i proprietari delle navi versano un contributo di 2,25 EUR per GT per le misure che contribuiscono alla protezione della biodiversità e all'osservazione e alla conservazione degli ecosistemi marini nelle acque di Mayotte. La commissione mista è tenuta a presentare relazioni periodiche sull'utilizzo di tale contributo.

    Capo VII

    Controllo e ispezione

    I controlli e le ispezioni sono effettuati conformemente alla normativa pertinente dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

    Ispezione in mare e in porto 

    Le ispezioni nelle acque o nel porto di Mayotte di navi delle Seychelles titolari di un'autorizzazione di pesca sono effettuate da ispettori dell'Unione o dei suoi Stati membri chiaramente identificati in quanto abilitati a effettuare ispezioni di pesca.

    I comandanti delle navi delle Seychelles impegnate in attività di pesca nelle acque dell'Unione collaborano con qualsiasi funzionario autorizzato e debitamente identificato incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

    Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, fatta salva la normativa dell'UE, l'imbarco deve avvenire in modo che la piattaforma d'ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto autorizzati a svolgere tali funzioni.

    I funzionari autorizzati incaricati dell'ispezione restano a bordo della nave delle Seychelles solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

    Le immagini (foto o video) ottenute durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non potranno essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale.

    Su richiesta delle Seychelles o di un organismo da esse designato, le autorità dell'Unione o francesi possono autorizzare gli ispettori delle Seychelles a partecipare all'ispezione delle attività delle navi delle Seychelles in qualità di osservatori o a effettuare ispezioni congiunte, anche durante i trasbordi. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e della legislazione della Francia e delle Seychelles.

    Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante affinché lo firmi e vi apponga eventuali commenti e osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave delle Seychelles, l'agente autorizzato incaricato dell'ispezione consegna al comandante copia del rapporto di ispezione.

    Entro 24 ore dal completamento dell'ispezione, le autorità dell'Unione o francesi informano le autorità delle Seychelles in merito alle ispezioni effettuate e alle eventuali infrazioni constatate e trasmettono al più presto il rapporto di ispezione. Se del caso, la notifica dell'infrazione è trasmessa in copia alle autorità delle Seychelles entro un massimo di sette giorni dal rientro in porto dell'ufficiale autorizzato incaricato dell'ispezione.

    In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo le autorità dell'Unione si riservano il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave delle Seychelles inadempiente sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione francese vigenti. Le autorità delle Seychelles ne sono informate.

    Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

    Al fine di rafforzare la lotta alla pesca INN, i comandanti delle navi delle Seychelles segnalano la presenza, nelle acque di Mayotte, di qualsiasi nave impegnata in attività sospette che potrebbero costituire attività di pesca INN, fornendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato avvistato. I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio alle autorità dell'Unione.

    Le autorità dell'Unione o francesi trasmettono alle autorità delle Seychelles gli eventuali rapporti di osservazione in loro possesso relativi a navi delle Seychelles impegnate in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nelle acque di Mayotte.

    Capo VIII

    Esecuzione

    Sanzioni

    Le navi delle Seychelles che contravvengono alle disposizioni dei capi che precedono, alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine o alla normativa dell'Unione e alla legislazione francese incorrono nelle sanzioni previste conformemente alla normativa dell'Unione e alla legislazione francese.

    Le autorità delle Seychelles sono immediatamente e pienamente informate in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

    Quando una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca, per il periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca sospesa o revocata le Seychelles possono chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave delle Seychelles appartenente a un altro proprietario.

    Fermo e sequestro del peschereccio

    Le autorità dell'Unione informano immediatamente le autorità delle Seychelles del fermo e/o del sequestro di qualsiasi nave delle Seychelles operante nell'ambito del presente accordo e trasmettono, entro 48 ore, una copia del rapporto di ispezione, in cui sono dettagliatamente descritti i motivi e le circostanze all'origine del fermo e/o del sequestro.

    Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo o sequestro

    Nel rispetto dei tempi e delle modalità dei procedimenti giuridici previsti dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione francese in relazione al fermo e/o al sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni le autorità dell'Unione e delle Seychelles organizzano una riunione di concertazione.

    Nel corso di tale riunione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. Il proprietario della nave o il suo raccomandatario è informato dell'esito della riunione e delle eventuali misure adottate a seguito del fermo o del sequestro.

    Risoluzione del fermo o del sequestro

    In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o dal sequestro, conformemente alla normativa dell'Unione e alla legislazione francese.

    L'eventuale conciliazione deve essere stabilita secondo le procedure previste nella normativa dell'Unione e nella legislazione francese. Se non è possibile giungere a una conciliazione, il procedimento giudiziario segue il suo corso.

    Il fermo della nave delle Seychelles è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione o concluso il procedimento legale.

    Le autorità delle Seychelles sono tenute al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

    Appendici

    1.    Elenco delle informazioni richieste per la domanda di autorizzazione di pesca

    2.    Scheda tecnica per le navi delle Seychelles che praticano attività di pesca nelle acque di Mayotte

    3.    Attivazione del sistema di registrazione e comunicazione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

    4.    Formato di comunicazione dei rapporti

    5.    Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

    Appendice 1

    Elenco delle informazioni richieste per la domanda di autorizzazione di pesca

    I - RICHIEDENTE

    Nome del richiedente:

    Nome del proprietario:

    Indirizzo del proprietario:

    Nome dell'organizzazione di produttori (OP):

    Nome e indirizzo del raccomandatario:

    Numero di telefono del raccomandatario:

       Email del raccomandatario: 

    Nome del comandante:

       Nazionalità del comandante:

       Email del comandante:

    II - DATI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

    1.    Nome della nave:

    2.    Stato di bandiera:

    Porto di immatricolazione:

       IRCS:

    MMSI:

    N. IMO:

    N. IOTC:

    3.    Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA):

    Bandiera precedente (se del caso):

    4.    Luogo di costruzione:

    Data di costruzione (GG/MM/AAAA):

    5.    Frequenza di chiamata radio (HF, VHF):

    Numero di telefono satellitare della nave:

    III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

    1.    LOA (m): ...................................

       GT: …………………….……….……

       2.    Materiale dello scafo:    Acciaio    Legno    Poliestere    Altro

    3.    Tipo di motore:

       Potenza motrice (in kW):

       Fabbricante del motore:

    4.    Numero massimo di membri dell'equipaggio:

    5.    Sistema di conservazione a bordo:    Ghiaccio    Refrigerazione        Misto        Congelazione

    6.    Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:

    Numero di stive per il pesce:

    Capacità totale delle stive (m³):

    7.    Tipo di nave: Peschereccio con reti a circuizione Nave d'appoggio (*)

    8.    Fabbricante del VMS:

       Modello di VMS:

       N. di serie del VMS:

       Versione software del VMS:

       Operatore satellitare del VMS (MCSP):

    IV - ATTIVITÀ DI PESCA

    1.    Attrezzi da pesca autorizzati:

    2.    Specie bersaglio: ______________________________________________________________________________________

    3.    Periodo di autorizzazione richiesto dal/al (GG/MM/AAAA):

       Data:

       Nome/Firma del richiedente: …                    

     (*) Allegare alla presente domanda l'elenco dei pescherecci che si avvalgono di questa nave d'appoggio, in cui figurino il nome e il numero IOTC.



    Appendice 2

    Scheda tecnica per le navi delle Seychelles che praticano attività di pesca nelle acque di Mayotte

    Zona di pesca

    Al di là di 24 miglia nautiche dalla linea di base

    Categorie autorizzate

    Tonniere con reti a circuizione: 8

    Navi d'appoggio: conformemente ai requisiti della IOTC

    Canoni e quantitativi

    Prezzo per tonnellata

    135 EUR

    Canone annuo anticipato

    13 500 EUR, corrispondenti a 100 tonnellate

    Canone per tonnellata supplementare catturata

    135 EUR

    Canone di autorizzazione per le navi d'appoggio

    5 000 EUR per nave all'anno

    Contributo per la gestione ambientale e l'osservazione degli ecosistemi marini

    2,25 EUR per GT all'anno

    Appendice 3

    Attivazione del sistema di registrazione e comunicazione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca (ERS) 

    Disposizioni generali

    Tutte le navi delle Seychelles devono essere dotate di un sistema elettronico (di seguito, "sistema ERS") in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave (di seguito, "dati ERS"), quando la nave opera nella zona di pesca di cui al capo I, punto 2, dell'allegato.

    Le navi delle Seychelles non dotate di sistema ERS, o il cui sistema ERS installato a bordo non funziona, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca dell'Unione per svolgervi attività di pesca.

    I dati ERS sono trasmessi conformemente ai presenti orientamenti al CCP delle Seychelles, che provvede a trasmetterli automaticamente al CCP della Francia.

    Comunicazioni ERS

    Le autorità dell'Unione e delle Seychelles designano rispettivamente un corrispondente ERS che fungerà da referente per le questioni relative all'attuazione delle presenti disposizioni. Le autorità dell'Unione e delle Seychelles si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all'aggiornamento di tali informazioni.

    I dati ERS sono trasmessi dalle navi delle Seychelles alle Seychelles, che provvedono alla loro trasmissione automatica all'Unione.

    I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite il protocollo universale per lo scambio di dati riguardanti la pesca (FLUX).

    Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

    Il CCP delle Seychelles trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave delle Seychelles al CCP della Francia.

    Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT oppure, prima di tale data, sono messi senza indugio a disposizione del CCP della Francia, su richiesta, nonché del CCP delle Seychelles.

    A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarda soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

    Il CCP della Francia conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo ad esso inviati mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesta, contestualmente, anche la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che l'Unione riceve in risposta a una sua richiesta. L'Unione tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

    Guasto del sistema di trasmissione elettronica

    I CCP delle Seychelles e della Francia si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi evento che possa incidere sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi delle Seychelles e ne informano le autorità dell'UE.

    Se non riceve i dati che una nave delle Seychelles deve trasmettere durante la permanenza nelle acque di Mayotte, il CCP della Francia ne informa senza indugio il CCP delle Seychelles. Il CCP delle Seychelles indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP della Francia dell'esito delle sue ricerche.

    In caso di mancata trasmissione tra la nave delle Seychelles e il CCP delle Seychelles, il CCP delle Seychelles ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave delle Seychelles. Appena riceve la notifica, il comandante della nave delle Seychelles invia i dati mancanti alle autorità competenti delle Seychelles, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le ore 23:59.

    In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave delle Seychelles, il comandante o l'operatore della nave provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave delle Seychelles non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Mayotte e deve uscirne o fare scalo nel porto di Mayotte entro 24 ore. La nave delle Seychelles è autorizzata a rientrare nella zona di pesca delle Seychelles solo dopo che il CCP delle Seychelles ha accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

    a)    Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte delle autorità francesi è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dalle autorità francesi o delle Seychelles, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

    b)    Il CCP delle Seychelles invia ogni 24 ore al CCP della Francia, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può applicarsi, su richiesta del CCP della Francia, nel caso di un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore e che pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dalle autorità delle Seychelles. In tal caso le navi delle Seychelles non sono considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP delle Seychelles si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita di cui al capo IV, sezione 2, punto 6.

    Mezzi di comunicazione alternativi

    Gli indirizzi di posta elettronica del CCP della Francia ( cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr e appd.dpma@agriculture.gouv.fr) sono utilizzati in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS e per:

    - le notifiche di entrata e uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;

    - le notifiche concernenti il trasbordo e le catture trasbordate o rimaste a bordo;

    - .le trasmissioni ERS e VMS sostitutive temporaneamente previste in caso di guasto.

    Appendice 4

    Formato di comunicazione dei rapporti

    Rapporto di entrata (COE) 1  

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione

    FRA

    Codice dell'azione

    COE

    Nome della nave

    IRCS

    Posizione di entrata

    LT/LG

    Data e ora (UTC) di entrata

    GG/MM/AAAA – HH:MM

    Quantitativo (tm) di pesci a bordo per specie:

    Albacora (YFT)

    (tm)

    Tonno obeso (BET)

    (tm)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (tm)

    Altro (Specificare)

    (tm)

    Rapporto di uscita (COX) 2

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione

    FRA

    Codice dell'azione

    COX

    Nome della nave

    IRCS

    Posizione di uscita

    LT/LG

    Data e ora (UTC) di uscita

    GG/MM/AAAA – HH:MM

    Quantitativo (tm) di pesci a bordo per specie:

    Albacora (YFT)

    (tm)

    Tonno obeso (BET)

    (tm)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (tm)

    Altro (Specificare)

    (tm)

    Modulo di notifica preventiva (PNO) 3

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione

    FRA

    Codice dell'azione

    PNO

    Nome della nave

    IRCS

    Codice del porto

    Data e ora (UTC) previste dell'arrivo

    GG/MM/AAAA – HH:MM

    Quantitativo (tm) di pesci a bordo per specie:

    Albacora (YFT)

    (tm)

    Tonno obeso (BET)

    (tm)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (tm)

    Altro (Specificare)

    (tm)

    Rapporto di pesca giornaliero (FAR) una volta all'interno della zona di pesca dell'Unione 4

    Contenuto

    Trasmissione

    Destinazione

    FRA

    Codice dell'azione

    FAR

    Nome della nave

    IRCS

    Data e ora (UTC) del rapporto

    GG/MM/AAAA – HH:MM

    Quantitativo (tm) di pesci a bordo per specie:

    Albacora (YFT)

    (tm)

    Tonno obeso (BET)

    (tm)

    Tonnetto striato (SKJ)

    (tm)

    Altro (Specificare)

    (tm)

    Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

    Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente utilizzando gli indirizzi email seguenti:     cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

               appd.dpma@agriculture.gouv.fr



    Appendice 5

    Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

    Messaggi di posizione delle navi

    La prima posizione della nave delle Seychelles registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca di Mayotte è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Mayotte, che è identificata con il codice "EXI".

    Il CCP delle Seychelles provvede al trattamento automatico e, se del caso, alla trasmissione elettronica dei messaggi di posizione delle navi delle Seychelles. I messaggi di posizione delle navi delle Seychelles sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni dal CCP delle Seychelles.

    Trasmissione da parte della nave delle Seychelles in caso di guasto del suo dispositivo di localizzazione

     

    Il comandante della nave delle Seychelles assicura in ogni momento la piena operatività del dispositivo di localizzazione della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP delle Seychelles.

    In caso di guasto, il dispositivo di localizzazione della nave delle Seychelles è riparato o sostituito entro 30 giorni. Se il dispositivo di localizzazione non è riparato o sostituito entro 30 giorni, la nave delle Seychelles non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Mayotte.

    Le navi delle Seychelles operanti nella zona di pesca di Mayotte con un dispositivo di localizzazione della nave difettoso trasmettono i messaggi di posizione per via elettronica al CCP delle Seychelles almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie, comprese le posizioni orarie.

    Invio di messaggi VMS all'Unione

    Il codice "ER" seguito da una barra obliqua doppia (//) indica la fine del messaggio.

    Dati

    Codice

    Obbligatorio/

    facoltativo

    Contenuto

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

    Destinatario

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

    Mittente

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

    Stato di bandiera

    FS

    O

    Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI,

    MAN)

    Indicativo di chiamata (IRCS)

    RC

    O

    Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    IR

    O

    Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

    Numero di immatricolazione esterno

    XR

    O

    Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

    Latitudine

    LT

    O

    Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

    Longitudine

    LG

    O

    Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

    Rotta

    CO

    O

    Rotta della nave su scala di 360°

    Velocità

    SP

    O

    Velocità della nave in decimi di nodi

    Data

    DA

    O

    Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (HHMM)

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

    In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente.

    I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. Una barra obliqua doppia (//) e il codice "SR" indicano l'inizio del messaggio.

    Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una barra obliqua doppia (//).

    Una barra obliqua singola (/) separa il codice dal dato.

    (1)    Inviato sei ore prima di entrare nella zona di pesca dell'Unione.
    (2)    Inviato sei ore prima di uscire dalla zona di pesca dell'Unione.
    (3)    Inviato prima dell'arrivo in porto.
    (4)    Ogni tre giorni dopo l'entrata nella zona di pesca dell'Unione.
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