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Document 52022PC0411

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    COM/2022/411 final

    Bruxelles, 22.8.2022

    COM(2022) 411 final

    2022/0241(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    {SWD(2022) 217 final}


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in riferimento all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    Obiettivi dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito "l'accordo") sono: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisico-chimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva.

    La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1o gennaio 2017.

    L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

    2.2.Il Consiglio dei membri

    Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata in seno al Consiglio dei membri. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo del COI, il Consiglio dei membri può adottare decisioni che modificano gli allegati dell'accordo del COI. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo del COI, le decisioni del Consiglio dei membri relative a qualsiasi modifica dell'accordo sono adottate per consenso.

    2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri

    Il 29 aprile 2022 il segretariato esecutivo del COI ha trasmesso ai membri il testo di una decisione in materia di chimica e normalizzazione che dovrà essere adottata dal Consiglio dei membri. La finalità dell'atto previsto è eliminare la categoria "olio d'oliva vergine corrente" dall'allegato B dell'accordo del COI a decorrere dal 1o gennaio 2026. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo, le denominazioni di cui agli allegati B e C dell'accordo del COI sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. L'atto previsto modificherà pertanto l'allegato B dell'accordo del COI.

    Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta comprende il testo della decisione.

    In occasione della 115a sessione del COI (giugno 2022), l'UE ha chiesto di rinviare l'adozione della decisione, in quanto non era in grado di dare la sua approvazione (era necessario più tempo per adottare la posizione da adottare a nome dell'Unione). La posizione descritta nella presente decisione sarà pertanto adottata a nome dell'Unione in occasione della 116a sessione del COI nel novembre 2022 o nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2022.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    La decisione che deve essere adottata dal Consiglio dei membri modificherà l'allegato B dell'accordo del COI eliminando la categoria "olio d'oliva vergine corrente" (data di entrata in vigore 1o gennaio 2026). In tale occasione sarà necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio dei membri per eliminare questa categoria e i relativi parametri dalla norma commerciale del COI per gli oli d'oliva, e gli oli di sansa d'oliva.

    Tale categoria di olio d'oliva non compare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 . La summenzionata decisione corrisponde pertanto alla politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Tenuto conto del processo decisionale in seno al Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per l'adozione della decisione in allegato.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia dall'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

    L'atto che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    L'atto del Consiglio dei membri apporterà modifiche all'accordo del COI e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2022/0241 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio 4 , il 18 novembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019 5 .

    (2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "Consiglio dei membri") può adottare decisioni che modifichino l'accordo.

    (3)Nella 116a sessione del COI, che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022, o nell'ambito di una procedura di adozione mediante scambio di lettere, il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare una decisione relativa all'eliminazione della categoria "olio d'oliva vergine corrente" dall'allegato B dell'accordo COI.

    (4)La decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo del COI. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l'Unione.

    (5)Poiché la categoria "olio d'oliva vergine corrente" non compare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , la decisione dovrebbe essere sostenuta.

    (6)La posizione che figura nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione in occasione della 116a sessione del COI o nel quadro di una procedura per l'adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura per l'adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2022,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 116a sessione del Consiglio dei membri che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022 o nell'ambito di una procedura di adozione del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2022, figura nell'allegato.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
    (2)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
    (3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (4)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
    (5)    Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
    (6)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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    Bruxelles, 22.8.2022

    COM(2022) 411 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    {SWD(2022) 217 final}


    ALLEGATO

    L'Unione sostiene l'eliminazione, a partire dal 1o gennaio 2026, della categoria "olio d'oliva vergine corrente" dall'allegato B dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola, in occasione di una futura sessione del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere.

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