Kies de experimentele functies die u wilt uitproberen

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 52022PC0362

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

    COM/2022/362 final

    Bruxelles, 22.7.2022

    COM(2022) 362 final

    2022/0227(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La presente proposta prevede modifiche mirate del quadro giuridico per il periodo 2014-2020 stabilito per i programmi di cooperazione nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) 1 in risposta, innanzitutto, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e al conseguente impatto sull'Unione europea e su numerose delle sue regioni orientali in particolare; e, in secondo luogo, all'impatto prolungato della pandemia di COVID-19 sull'UE nel suo complesso.

    Innanzitutto, a seguito dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia nonché del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione, l'attuazione di tredici programmi di cooperazione transfrontaliera e due programmi di cooperazione transnazionale tra nove Stati membri e l'Ucraina e la Repubblica di Moldova da un lato, e la Russia e la Bielorussia dall'altro, ha subito notevoli perturbazioni per motivi diversi. Per quanto concerne i programmi con l'Ucraina, tali perturbazioni consistono nell'impatto dell'invasione russa sull'attuazione di programmi e progetti da parte dei soggetti coinvolti in Ucraina. Inoltre i notevoli flussi di sfollati tanto all'interno dell'Ucraina quanto da tale paese verso la Repubblica di Moldova hanno richiesto in particolare alle autorità pubbliche e alle persone fisiche di concentrarsi su azioni umanitarie e di assistenza immediata, piuttosto che proseguire l'attuazione dei progetti di cooperazione.

    Per quanto riguarda i programmi che coinvolgono Russia e Bielorussia, tali perturbazioni sono dovute alla necessaria sospensione delle convenzioni di finanziamento tra l'UE e la Russia e la Bielorussia avvenuta all'inizio di marzo a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Ciò ha comportato una sospensione dell'attuazione di programmi e progetti con le autorità e i beneficiari appartenenti a tali due paesi. La sospensione è coerente con il divieto di fornire sostegno finanziario alle entità pubbliche russe introdotto dal Consiglio l'8 aprile 2022 2 .

    In secondo luogo, l'UE e in particolare numerose delle sue regioni orientali stanno continuando a far fronte a un flusso significativo di sfollati provenienti dall'Ucraina. Di conseguenza è logico e necessario estendere la gamma di misure flessibili già introdotte per i programmi della politica di coesione, compresi i programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, ai programmi che cooperano direttamente con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova per consentire loro di affrontare questa situazione straordinaria.

    In terzo luogo, la durata della pandemia di COVID-19 è stata più lunga di quanto si sarebbe potuto prevedere. Gli effetti diretti e indiretti della pandemia persistono in tutti gli Stati membri, il che ha richiesto un sostegno pubblico prolungato per la ripresa delle aree territoriali e dei settori economici più colpiti. Ciò ha determinato una pressione molto elevata sui bilanci degli Stati membri, rendendo pertanto necessaria l'applicazione di ulteriori misure eccezionali in tali circostanze.

    I due pacchetti di misure nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e della CRII+, approvati rispettivamente dai regolamenti (UE) 2020/460 3 e (UE) 2020/558 4 nella primavera del 2020, hanno introdotto una serie di modifiche significative che hanno consentito una risposta più efficace e hanno fornito un'eccezionale flessibilità supplementare per rispondere alla situazione senza precedenti. Tali misure sono state rese applicabili anche ai programmi di cooperazione dell'ENI attraverso modifiche mirate del regolamento sui programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI 5 .

    Di conseguenza, il sostegno dei fondi dovrebbe essere mobilitato rapidamente per alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali. In via temporanea ed eccezionale e fatte salve le norme che dovrebbero applicarsi in circostanze normali, è pertanto necessario estendere la possibilità di aumentare il cofinanziamento dal bilancio dell'UE dal 90 % al 100 %, senza ulteriore necessità di cofinanziamento nazionale ai cinque programmi ENI transfrontalieri con la Repubblica di Moldova e l'Ucraina per gli esercizi contabili che iniziano rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 2021, dal 1° luglio 2022 e dal 1° luglio 2023.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta è coerente con il quadro giuridico generale stabilito per l'ENI e prevede disposizioni mirate che sostituiscono talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione 6 , il quale non può più essere modificato poiché il regolamento (UE) n. 232/2014 sottostante non è più in vigore dal 31 dicembre 2020. La proposta integra altresì le modifiche precedenti apportate al regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione 7 . Infine introduce disposizioni che si ispirano ad alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/562 8 , garantendo così coerenza in termini di approccio tra programmi transfrontalieri sostenuti da strumenti diversi.

    La proposta è inoltre coerente con il quadro giuridico generale istituito per la cooperazione transnazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 9 e si limita a deroghe mirate ed eccezionali.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta si limita ad adattamenti mirati ed eccezionali del quadro giuridico esistente creato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 e dal regolamento (UE) n. 1299/2013 e mantiene la coerenza con le altre normative dell'Unione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull'articolo 178, sull'articolo 209, paragrafo 1 e sull'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    L'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, TFUE, costituiscono la base giuridica dell'ENI, mentre l'articolo 178, TFUE, costituisce la base giuridica della cooperazione territoriale europea.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta mira ad agevolare l'uso, da parte degli Stati membri e delle regioni, delle risorse dell'ENI e della politica di coesione a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia, per prevedere una deroga alle normali norme di cofinanziamento attualmente applicabili al fine di consentire la flessibilità necessaria a mobilitare le risorse di investimento esistenti per far fronte agli effetti diretti e indiretti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della crisi sanitaria pubblica senza precedenti nel contesto della pandemia di COVID-19, nonché per agevolare la certezza del diritto in relazione ad altri aspetti che le autorità responsabili dei programmi si trovano ad affrontare.

    Proporzionalità

    La proposta costituisce una modifica eccezionale e mirata che non va oltre quanto necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo di facilitare l'uso delle risorse dell'ENI e della politica di coesione per sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia e le conseguenti perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

    Scelta dell'atto giuridico

    Un regolamento è lo strumento adeguato per agevolare l'uso delle risorse dell'ENI e della politica di coesione a sostegno delle misure per rispondere alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia, per estendere la possibilità di un cofinanziamento del 100 % necessario a far fronte a tali circostanze senza precedenti e per fornire la necessaria certezza del diritto.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    N.a.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La proposta fa seguito a scambi ad alto livello con gli Stati membri e le autorità responsabili dei programmi. Dato che non occorre effettuare una valutazione d'impatto, non è necessaria una consultazione pubblica.

    Assunzione e uso di perizie

    N.a.

    Valutazione d'impatto

    È stata effettuata una valutazione d'impatto al fine di preparare la proposta concernente il regolamento (UE) n. 232/2014. Le presenti modifiche mirate, volte a rispondere a situazioni critiche, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

    Efficienza normativa e semplificazione

    N.a.

    Diritti fondamentali

    N.a.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta riguarda solo i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI per il periodo 2014-2020 e non modifica gli impegni di bilancio esistenti. Faciliterà un'accelerazione dell'attuazione dei programmi e allevierà l'onere per i beneficiari e i bilanci nazionali nei paesi maggiormente colpiti dalla guerra (Ucraina, Repubblica di Moldova e Stati membri che partecipano alla cooperazione transfrontaliera con tali paesi). Dato che l'esecuzione finanziaria dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI avviene tramite pagamenti di prefinanziamento fino al 100 % dei fondi UE impegnati (ENI e FESR) e che la maggior parte del prefinanziamento è già stata versata dalla Commissione ai programmi, la misura proposta non inciderà sugli stanziamenti di pagamento né nel 2022 né nel 2023, dato che il 2023 è l'ultimo anno di ammissibilità della spesa per i progetti.

    La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio né comporta modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo 2022-2024.

    La modifica proposta non comporta spese amministrative aggiuntive per la Commissione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 232/2014 e (UE) n. 1303/2013.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    N.a.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Si propone di stabilire le seguenti disposizioni mirate volte a sostituire talune disposizioni del regolamento (UE) n. 897/2014 e a derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013 quando si verifica una situazione, di nuova definizione, in cui sono presenti perturbazioni nell'attuazione dei programmi:

    ·l'articolo 2 definisce i diversi tipi di perturbazioni nell'attuazione dei programmi;

    ·al fine di applicare un cofinanziamento al 100 % per i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI, gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente la possibilità di rinunciare a qualsiasi necessità di cofinanziamento (articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014) e una procedura semplificata (articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014);

    ·al fine di applicare l'ammissibilità retroattiva a partire dall'inizio dell'invasione russa (articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014) per i progetti che affrontano le sfide migratorie nel contesto dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI, all'articolo 5 tale ammissibilità è fissata a decorrere dal 24 febbraio 2022;

    ·al fine di accelerare le modifiche necessarie ai progetti già approvati (articolo 26, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 897/2014) e in corso di attuazione, compresi i grandi progetti di infrastrutture (articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014), l'articolo 6 stabilisce le azioni adeguate da parte delle autorità di gestione dei programmi;

    ·al fine di offrire maggiore flessibilità alle verifiche che devono essere svolte dall'autorità di gestione (articolo 26, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014), l'articolo 7 riduce taluni obblighi normativi in particolare in relazione ai controlli in loco;

    ·dato che l'impatto transfrontaliero effettivo dei progetti (articoli 39 e 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014) costituisce un requisito chiave per tali programmi, gli articoli 8 e 9 stabiliscono una flessibilità per quanto concerne i restanti partner di progetto negli Stati membri che hanno attuato la loro parte dei progetti congiunti in modo corretto e in buona fede;

    ·al fine di offrire flessibilità anche ai beneficiari capofila per quanto concerne i loro obblighi normativi nei confronti delle autorità responsabili dei programmi per conto dell'intero partenariato di progetto (articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014), l'articolo 10 stabilisce gli adeguamenti necessari;

    ·al fine di accelerare la selezione e la concessione di sovvenzioni per progetti nuovi, l'articolo 11 semplifica la procedura di conferma dei progetti soggetti ad aggiudicazione diretta (articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014);

    ·al fine di semplificare i trasferimenti finanziari e consentire trasferimenti diretti senza che i pagamenti siano trasferiti tramite i beneficiari capofila (articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014), l'articolo 12 stabilisce gli adeguamenti necessari;

    ·al fine di modificare il metodo di conversione in euro scelto all'inizio dell'attuazione del programma (articolo 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014) e di adeguarlo alle fluttuazioni non previste dei tassi di cambio, l'articolo 13 introduce la possibilità di poter scegliere nuovamente il momento della conversione;

    ·a causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, si potrebbero registrare interruzioni o potrebbe essere impossibile attuare il sistema della normale catena di recupero, delle compensazioni e dei rimborsi (articoli da 74 a 76 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014). L'articolo 14 stabilisce quindi gli adeguamenti necessari ai processi normativi che le autorità di gestione devono svolgere;

    ·due programmi di cooperazione transnazionale contemplati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 riguardano la cooperazione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova ("il programma transnazionale per il Danubio") e la Russia e la Bielorussia ("il programma Interreg per la regione del Mar Baltico") e, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, sono quindi necessarie modifiche delle disposizioni pertinenti in materia di politica di coesione al fine di consentire il funzionamento efficace di tali programmi. La maggior parte degli adattamenti introdotti agli articoli da 3 a 14 può essere applicata soltanto in deroga alle rispettive disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013. Di conseguenza l'articolo 15 stabilisce gli adattamenti necessari per tali due programmi.

    Tali misure mirate dovrebbero entrare in vigore in modo da acquisire efficacia il prima possibile (articolo 16).

    2022/0227 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 11 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. A seguito dell'aggressione, la Commissione ha sospeso le convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione tra l'Unione europea e rispettivamente la Russia o la Bielorussia e, se del caso, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'UE ha imposto una serie di nuove sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia 12 .

    (2)L'aggressione russa ha interrotto l'attuazione di tredici programmi di cooperazione transfrontaliera (programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI) sostenuti dallo strumento europeo di vicinato (ENI) istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 tra nove membri Stati che ospitano l'autorità di gestione di un programma e Ucraina, Repubblica di Moldova, Russia e Bielorussia.

    (3)La natura fraudolenta delle elezioni presidenziali dell'agosto del 2020 in Bielorussia e la violenta repressione delle proteste pacifiche avevano già determinato una ricalibrazione dell'assistenza dell'Unione alla Bielorussia a seguito delle conclusioni del Consiglio n. 11661/20 sulla Bielorussia del 12 ottobre 2020.

    (4)In seguito all'aggressione militare russa contro l'Ucraina, l'Unione e le sue regioni orientali in particolare, nonché le parti occidentali dell'Ucraina e la Repubblica di Moldova stanno facendo fronte a un consistente afflusso di sfollati. Ciò rappresenta un'ulteriore sfida per gli Stati membri e altri paesi confinanti con l'Ucraina, che potrebbe diffondersi ulteriormente ad altri Stati membri, in particolare in un momento in cui le loro economie si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19.

    (5)Inoltre, due programmi di cooperazione transnazionale sostenuti dall'ENI e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ossia il programma per la regione del Mar Baltico con la partecipazione della Russia e il programma per il Danubio con la partecipazione di Ucraina e Repubblica di Moldova, sono stati interrotti in maniera notevole dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina o, per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, dai flussi di sfollati provenienti dall'Ucraina derivanti direttamente da tale aggressione.

    (6)A seguito della rispettiva notifica della sospensione delle convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione con la Russia e la Bielorussia, l'attuazione di qualsiasi programma e progetto con tali paesi è sospesa. È necessario stabilire norme specifiche per il proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI e dal FESR, anche in caso di risoluzione della rispettiva convenzione di finanziamento.

    (7)L'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione 14 . Tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non può essere modificato nella misura necessaria, dato che la sua base giuridica, il regolamento (UE) n. 232/2014, non è più in vigore dal 31 dicembre 2020. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne il proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione in questione nel contesto di uno strumento distinto.

    (8)Le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova non sono sospese. Tuttavia l'attuazione dei programmi è notevolmente influenzata dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e da un flusso consistente di sfollati dall'Ucraina verso la Repubblica di Moldova. Al fine di affrontare le sfide per i partner dei programmi, le autorità responsabili dei programmi e i partner dei progetti, è necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione interessati.

    (9)Al fine di alleviare l'onere sui bilanci pubblici derivante dalla necessità di rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e a un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina, la norma in materia di cofinanziamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non si dovrebbe applicare per il contributo dell'Unione.

    (10)La modifica del tasso di cofinanziamento dovrebbe richiedere soltanto la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute e di altre disposizioni procedurali, le norme in materia di adeguamenti e revisioni dei programmi dovrebbero essere semplificate per i programmi direttamente interessati dall'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina o da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina. Eventuali potenziali modifiche conseguenti, anche dei valori obiettivo degli indicatori, dovrebbero essere consentite in occasione di una modifica successiva del programma dopo la fine dell'esercizio contabile.

    (11)Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dovrebbero essere ammissibili a partire dalla data di inizio di tale aggressione, ossia il 24 febbraio 2022.

    (12)Sebbene la gestione dei progetti già selezionati dal comitato congiunto di controllo sia responsabilità dell'autorità di gestione, in alcuni programmi talune modifiche dei progetti devono essere approvate da detto comitato. Al fine di accelerare le modifiche necessarie, è pertanto necessario stabilire che la competenza per la modifica dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno a favore dei progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi in conformità con il diritto nazionale dell'autorità di gestione spetta esclusivamente alla rispettiva autorità di gestione, senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali modifiche dovrebbero riguardare, tra l'altro, la sostituzione del beneficiario capofila e qualsiasi modifica del piano di finanziamento e dei termini per l'esecuzione. Per quanto concerne i nuovi progetti, l'autorità di gestione dovrebbe essere esplicitamente autorizzata a firmare contratti diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture successivamente al 31 dicembre 2022. Tuttavia tutte le attività dei progetti finanziate dal programma dovrebbero concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    (13)L'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha causato un'inflazione superiore alle previsioni e un aumento inaspettato dei prezzi di fornitura e di costruzione, che congiuntamente incidono sull'attuazione di grandi progetti di infrastrutture nel contesto dei programmi interessati. Per porre rimedio a tale situazione, la quota del contributo dell'Unione assegnata a tali progetti dovrebbe poter superare il massimale di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, ossia il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un imprevisto aumento dei prezzi di fornitura e di costruzione.

    (14)Le verifiche svolte dall'autorità di gestione consistono in verifiche amministrative e in loco dei progetti. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, non è stato più possibile effettuare verifiche in loco dei progetti in Ucraina. Di conseguenza è necessario prevedere la possibilità di effettuare soltanto verifiche amministrative. Inoltre, qualora una componente "infrastrutture" di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, dovrebbe essere consentito dichiarare la relativa spesa per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che il progetto prima della sua distruzione corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

    (15)A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, i progetti possono ricevere un contributo finanziario se soddisfano una serie di criteri dettagliati. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, uno o più di questi criteri, in particolare il requisito secondo il quale il progetto deve avere effetti chiari per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale, potrebbero non essere risultati soddisfatti all'inizio di tali perturbazioni o alla chiusura di un determinato progetto. Inoltre la condizione di base che prevede il coinvolgimento di beneficiari appartenenti ad almeno uno degli Stati membri partecipanti e ad almeno uno dei paesi partner partecipanti potrebbe non essere più rispettata. Di conseguenza è necessario stabilire se la spesa possa comunque essere considerata ammissibile nonostante il fatto che talune condizioni per il finanziamento potrebbero non essere più soddisfatte a causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

    (16)A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, numerosi progetti non avranno di fatto un partner appartenente a un paese partner. Per consentire ai beneficiari negli Stati membri di finalizzare le loro attività, è opportuno derogare, in via eccezionale, all'obbligo che prevede che tutti i progetti abbiano almeno un beneficiario di un paese partner e che tutte le attività abbiano effetti e vantaggi effettivi per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

    (17)Gli obblighi di un beneficiario capofila riguardano tutte le attività legate all'attuazione di un progetto. Come conseguenza dell'interruzione dell'attuazione del progetto, l'adempimento dei propri obblighi da parte dei beneficiari capofila potrebbe essere impedito sul lato di un paese partner. Gli obblighi del beneficiario capofila dovrebbero pertanto essere adattati e, ove necessario, limitati all'attuazione dei progetti sul lato degli Stati membri. Ai beneficiari capofila dovrebbe inoltre essere consentito di modificare l'accordo scritto con gli altri partner del progetto e sospendere determinate attività o la partecipazione di determinati partner. Infine i beneficiari capofila dovrebbero essere dispensati dall'obbligo di trasferire i pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione ad altri partner o tale obbligo dovrebbe essere quanto meno adattato.

    (18)Affinché i programmi interessati possano far fronte alle circostanze eccezionali in questione, è necessario prevedere che i progetti che affrontano le sfide migratorie possano essere selezionati senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e previa debita giustificazione.

    (19)A seguito della sospensione delle convenzioni di finanziamento con i paesi partner, i pagamenti relativi alla partecipazione russa o bielorussa sono stati sospesi. Inoltre in Ucraina le misure straordinarie adottate dalla banca nazionale e la situazione in termini di sicurezza derivante dall'aggressione militare russa nei suoi confronti inibiscono il trasferimento di denaro all'estero. Di conseguenza è opportuno consentire il pagamento diretto delle sovvenzioni dall'autorità di gestione ai beneficiari dei progetti negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non risultano essere sospese.

    (20)I programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI sono tenuti a definire il metodo di conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro. Tale metodo deve essere applicato per tutta la durata dei programmi. A causa delle conseguenze finanziarie ed economiche dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, si registrano fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio. Occorre pertanto prevedere la possibilità di modificare tale metodo.

    (21)In ragione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, le autorità di gestione potrebbero non essere in grado di ricevere bonifici bancari da taluni paesi partner, con conseguente impossibilità di recuperare i debiti dai beneficiari dei progetti situati in tali paesi. Nel caso di un paese partner che ha trasferito parte del suo contributo nazionale all'autorità di gestione, tali importi dovrebbero essere utilizzati per compensare tali debiti. Nel caso di altri paesi partner, gli ordini di recupero relativi a crediti irrecuperabili dovrebbero essere revocati o gestiti dalla Commissione.

    (22)A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale, devono essere definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Sebbene le condizioni di attuazione dei programmi applicabili che disciplinano tali aspetti possano essere adattate mediante una modifica del programma di cooperazione, è necessario prevedere talune deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013 al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni previste per i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI anche in relazione ai due programmi di cooperazione transnazionale di cui alla parte 2 dell'allegato.

    (23)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne l'attuazione dei programmi di cooperazione interessati dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (24)Il finanziamento previsto nel contesto del presente regolamento è conforme alle condizioni e alle procedure previste dalle misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato 16 .

    (25)Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (26)Al fine di consentire agli Stati membri di modificare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione della possibilità di assenza di cofinanziamento rispetto al contributo dell'Unione per l'esercizio contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per tredici programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014 e due programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 elencati nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne perturbazioni nell'attuazione dei programmi a seguito dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

    2.Gli articoli da 3 a 14 si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014, elencati nella parte 1 dell'allegato del presente regolamento.

    3.L'articolo 15 si applica ai programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, elencati nella parte 2 dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    (1)"perturbazioni nell'attuazione dei programmi": problemi di attuazione dei programmi dovuti a una delle situazioni seguenti o a una combinazione di entrambe:

    (a)la sospensione parziale o totale oppure la risoluzione di una convenzione di finanziamento stipulata con un paese partner che partecipa ad un programma di cooperazione elencato nell'allegato a seguito di misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato;

    (b)un'aggressione militare non provocata e ingiustificata contro un paese partner che partecipa a un programma di cooperazione elencato nell'allegato o flussi consistenti di sfollati in tale paese;

    (2)"paese partner": uno qualsiasi dei paesi partecipanti a un programma di cooperazione elencato nell'allegato, ad eccezione degli Stati membri.

    2.Ai fini degli articoli da 3 a 14 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

    Articolo 3

    Cofinanziamento

    Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera b), non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione da parte degli Stati membri o dei paesi partner per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali per gli esercizi contabili che iniziano rispettivamente il 1° luglio 2021, il 1° luglio 2022 e il 1° luglio 2023.

    Articolo 4

    Programmazione

    1.L'applicazione dell'articolo 3 non richiede una decisione della Commissione che approvi una modifica del programma. L'autorità di gestione notifica le tabelle finanziarie rivedute alla Commissione prima della presentazione dei conti annuali per l'esercizio contabile 2021/2022 previa approvazione da parte del comitato congiunto di controllo.

    2.Gli adeguamenti del programma consistenti in modifiche cumulative non superiori al 30 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici o che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica non sono considerati sostanziali e possono quindi essere apportati direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali adeguamenti non richiedono una decisione della Commissione.

    3.Le modifiche cumulative di cui al paragrafo 2 non richiedono alcuna ulteriore giustificazione oltre all'invocazione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e possono, se possibile, rispecchiare l'impatto atteso delle modifiche apportate al programma.

    Articolo 5

    Ammissibilità delle spese per progetti che affrontano le sfide migratorie

    Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.

    Articolo 6

    Progetti

    1.A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno ai progetti interessati da tali perturbazioni conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione e senza previa approvazione di tali modifiche da parte del comitato congiunto di controllo.

    Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila, così come modifiche del piano di finanziamento e dei termini per l'esecuzione.

    2.L'autorità di gestione può firmare contratti, diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture, dopo il 31 dicembre 2022, a condizione che tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludano entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    3.La quota del contributo dell'Unione destinata a grandi progetti di infrastrutture può superare il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un aumento imprevisto dei prezzi di fornitura e di costruzione a seguito di un'inflazione superiore alle previsioni.

    Articolo 7

    Funzionamento dell'autorità di gestione

    1.Le verifiche effettuate dall'autorità di gestione possono limitarsi alle verifiche amministrative, laddove non siano possibili verifiche in loco dei progetti. Qualora non sia possibile effettuare alcuna verifica, la relativa spesa non è dichiarata in sede di liquidazione dei conti.

    2.Tuttavia, qualora una componente "infrastrutture" di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, la spesa corrispondente può essere dichiarata per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che il progetto prima della sua distruzione corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

    Articolo 8

    Impatto della cooperazione transfrontaliera dei progetti

    1.Nel contesto dell'attuazione di progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera risultanti dai progetti sono valutati in tre fasi:

    (a)una prima fase fino alla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi;

    (b)una seconda fase a partire dalla data di cui alla lettera a);

    (c)una terza fase successiva alla conclusione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

    Per quanto concerne la prima e la terza fase, di cui rispettivamente alle lettere a) e c), del primo comma, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner, a condizione che i beneficiari nei paesi partner siano stati in grado di fornire le informazioni pertinenti all'autorità di gestione.

    Per quanto riguarda la seconda fase, di cui al primo comma, lettera b), gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non sono sospese e che non si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera b).

    2.L'ammissibilità delle spese nel contesto dei progetti è valutata conformemente al paragrafo 1, per quanto concerne l'aspetto degli effetti e dei vantaggi della cooperazione transfrontaliera.

    3.Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera b), i progetti che comprendono una componente "infrastrutture" situata in un paese partner non sono tenuti a rimborsare il contributo dell'Unione qualora non sia possibile adempiere l'obbligo di non subire modifiche sostanziali entro cinque anni dalla chiusura del progetto o entro il periodo di tempo fissato dalle norme in materia di aiuti di Stato.

    Articolo 9

    Partecipazione ai progetti

    1.A partire dalla data in cui un programma di cooperazione subisce perturbazioni nell'attuazione dei programmi, i progetti in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b), può più partecipare.

    2.A partire dalla data in cui un programma di cooperazione subisce perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il comitato congiunto di controllo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b), è in grado di partecipare.

    3.A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno ai progetti al fine di comprendere anche i beneficiari di un paese partner inclusi nella proposta di progetto senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo.

    Articolo 10

    Obblighi dei beneficiari capofila

    1.A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per tutto il loro perdurare, il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a:

    (a)assumersi la responsabilità della mancata attuazione della parte di progetto interessata dalle perturbazioni;

    (b)garantire che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività stabilite nel contratto e concordate tra tutti i beneficiari;

    (c)verificare che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state esaminate da un revisore dei conti o da un funzionario pubblico competente.

    2.A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro ha il diritto di modificare e adattare unilateralmente l'accordo di partenariato stipulato con gli altri beneficiari.

    Tale diritto comprende anche la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le attività di un beneficiario appartenente a un paese partner, fintantoché persistono le perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

    3.Il beneficiario capofila in uno Stato membro può proporre all'autorità di gestione le modifiche necessarie da apportare al progetto, compresa la ridistribuzione delle attività del progetto tra i restanti beneficiari.

    4.A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro può chiedere all'autorità di gestione di non ricevere, in tutto o in parte, il contributo finanziario per l'attuazione delle attività del progetto.

    Il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a garantire che i beneficiari nei paesi partner ricevano l'importo totale della sovvenzione il più rapidamente possibile e per l'intero ammontare.

    5.Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera b), il beneficiario capofila in uno Stato membro e l'autorità di gestione, in accordo con l'autorità di audit, possono verificare e accettare una richiesta di pagamento senza una verifica preventiva da parte di un revisore o di un funzionario pubblico competente delle spese dichiarate da un beneficiario situato in un paese partner.

    6.I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai beneficiari capofila in un paese partner che non si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a).

    Inoltre, e per la durata delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, tale beneficiario capofila può altresì chiedere all'autorità di gestione di individuare un altro beneficiario affinché agisca in veste di beneficiario capofila e di effettuare pagamenti diretti ad altri beneficiari del progetto in questione.

    Articolo 11

    Aggiudicazione diretta

    A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, i progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito di un'aggressione militare contro un paese partecipante possono essere selezionati dal comitato congiunto di controllo senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e debitamente giustificati.

    Articolo 12

    Pagamenti

    A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità di gestione può trasferire il contributo finanziario per l'attuazione delle attività di un progetto direttamente a beneficiari del progetto diversi dal beneficiario capofila.

    Articolo 13

    Uso dell'euro

    Il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, come indicato nel programma, può essere modificato retroattivamente a partire dalla data di inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido:

    (a)nel mese durante il quale le spese sono state sostenute;

    (b)nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte all'esame di un revisore o di un funzionario pubblico competente;

    (c)nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila.

    Articolo 14

    Responsabilità finanziarie, recuperi e rimborso all'autorità di gestione

    1.A seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, l'autorità di gestione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per perseguire il recupero degli importi indebitamente versati dai beneficiari nei paesi partner o dai beneficiari capofila negli Stati membri o nei paesi partner in conformità con la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2.L'autorità di gestione può decidere di recuperare gli importi indebitamente versati direttamente presso un beneficiario in uno Stato membro senza previo recupero tramite il beneficiario capofila in un paese partner.

    3.L'autorità di gestione prepara e invia lettere di recupero al fine di recuperare gli importi indebitamente versati.

    Tuttavia, in caso di risposta negativa o assenza di reazione da parte dei beneficiari nei paesi partner o del paese partner in cui è stabilito il beneficiario, l'autorità di gestione non è tenuta a portare avanti una procedura amministrativa o a tentare il recupero da un rispettivo paese partner o ad avviare un ricorso giurisdizionale nel paese partner interessato.

    L'autorità di gestione documenta la propria decisione di non intraprendere un primo tentativo di recupero. Tale documento è considerato una prova sufficiente della dovuta diligenza esercitata dall'autorità di gestione.

    4.Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a), e il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, quest'ultima può compensare il credito da recuperare con i fondi non utilizzati precedentemente trasferiti dal paese partner all'autorità di gestione.

    5.Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a), e se l'autorità di gestione non è in grado di compensarlo conformemente al paragrafo 4, quest'ultima può chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione.

    Qualora il beneficiario interessato sia soggetto a un congelamento dei beni o a un divieto di messa a sua disposizione, o di erogazione a suo vantaggio, di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, ai sensi di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 del trattato, l'autorità di gestione è tenuta a chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione. A tal fine l'autorità di gestione trasferisce i suoi diritti nei confronti del beneficiario alla Commissione.

    L'autorità di gestione informa il comitato congiunto di controllo in merito a qualsiasi procedura di recupero adottata dalla Commissione.

    Articolo 15

    Deroghe rispetto al regolamento (UE) n. 1299/2013 applicabile ai programmi transnazionali

    1.In deroga all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo istituito dal comitato di sorveglianza e che agisce sotto la sua responsabilità può selezionare nuove operazioni anche senza alcun beneficiario appartenente a un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettere a) o b), a condizione che siano individuati gli effetti e i vantaggi transnazionali.

    Il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b), è in grado di partecipare.

    2.In deroga all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, le operazioni in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b), può più partecipare all'attuazione dei progetti.

    Nel contesto dell'attuazione di operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transnazionale risultanti da tali operazioni sono valutati conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento.

    3.In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno delle operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al proprio diritto nazionale.

    Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila, così come modifiche del piano di finanziamento e dei termini per l'esecuzione.

    A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno a favore delle operazioni al fine di comprendere anche i beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b), inclusi nella candidatura.

    4.In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 10 del presente regolamento si applica ai diritti e agli obblighi dei beneficiari capofila.

    5.In deroga all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di certificazione può effettuare pagamenti direttamente a beneficiari diversi dal beneficiario capofila.

    6.In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 7 del presente regolamento si applica alle verifiche di gestione condotte dall'autorità di gestione e dai controllori.

    7.In deroga all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 14 del presente regolamento si applica per quanto concerne il recupero di importi indebitamente versati e i rimborsi all'autorità di gestione.

    8.In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 13 del presente regolamento si applica per quanto concerne il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.

    9.Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano a decorrere dalla data in cui i programmi transnazionali interessati subiscono perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fintantoché tali perturbazioni persistono.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27) e regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).
    (2)    Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell'8.4.2022, pag. 1).
    (3)    Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).
    (4)    Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).
    (5)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione, del 23 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di COVID‐19 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 59).
    (6)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).
    (7)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione, del 23 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di COVID‐19 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 59).
    (8)    Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).
    (9)    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
    (10)    GU C  del , pag. .
    (11)    GU C  del , pag. .
    (12)    Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell'8.4.2022, pag. 1).
    (13)    Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
    (14)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).
    (15)    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
    (16)     www.sanctionsmap.eu . La mappa delle sanzioni è uno strumento informatico che consente l'identificazione dei regimi sanzionatori. Le sanzioni derivano da atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU). In caso di discrepanza, prevale la Gazzetta ufficiale.
    Naar boven

    Bruxelles, 22.7.2022

    COM(2022) 362 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi


    ALLEGATO

    Elenco dei programmi di cooperazione interessati per il periodo 2014-2020

    Parte 1:Elenco dei programmi di cooperazione transfrontaliera a norma del regolamento (UE) n. 232/2014

    1.2014TC16M5CB001 – ENI-CBC Kolarctic

    2.2014TC16M5CB002 – ENI-CBC Carelia-Russia

    3.2014TC16M5CB003 – ENI-CBC Finlandia sudorientale-Russia

    4.2014TC16M5CB004 – ENI-CBC Estonia-Russia

    5.2014TC16M5CB005 – ENI-CBC Lettonia-Russia

    6.2014TC16M5CB006 – ENI-CBC Lituania-Russia

    7.2014TC16M5CB007 – ENI-CBC Polonia-Russia

    8.2014TC16M5CB008 – ENI-CBC Lettonia-Lituania-Bielorussia

    9.2014TC16M5CB009 – ENI-CBC Polonia-Bielorussia-Ucraina

    10.2014TC16M5CB010 – ENI-CBC Ungheria-Slovacchia-Romania-Ucraina

    11.2014TC16M5CB011 – ENI-CBC Romania-Moldova

    12.2014TC16M5CB012 – ENI-CBC Romania-Ucraina

    13.2014TC16M6CB001 – ENI-CBC Bacino del Mar Nero

    Parte 2:Elenco dei programmi di cooperazione transnazionale a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013

    1.2014TC16M5TN001 – Programma Interreg per la regione del Mar Baltico

    2.2014TC16M6TN001 – Programma transnazionale per il Danubio

    Naar boven