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Document 52022PC0219

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Finlandia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita a determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell'acqua, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

COM/2022/219 final

Bruxelles, 20.5.2022

COM(2022) 219 final

2022/0159(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Finlandia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita a determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell'acqua, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 1 ("la direttiva sulla tassazione dell'energia", "la DTE" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

Con lettera del 6 agosto 2021, seguita da ulteriori lettere del 4 novembre 2021, 26 gennaio e 16 febbraio 2022, le autorità finlandesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità utilizzata per alimentare determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell'acqua. Il periodo di validità della richiesta è di sei anni, ovvero dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, e rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia. L'obiettivo della presente proposta è concedere tale autorizzazione con una deroga valida per sei anni, come richiesto, fino al 31 dicembre 2027.

La Finlandia chiede l'autorizzazione ad applicare l'aliquota nazionale prevista per l'uso commerciale dell'elettricità di 0,63 EUR/MWh (aliquota denominata "categoria II" ai sensi del diritto finlandese, che copre solo alcuni settori di attività 2 ), che è superiore all'aliquota minima prevista dalla DTE per l'uso commerciale dell'elettricità, pari a 0,5 EUR/MWh 3 , a quanto segue: pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico. In tale contesto, secondo le informazioni fornite dalle autorità finlandesi, la misura dovrebbe riguardare alcuni usi specifici sia commerciali sia non commerciali dell'elettricità 4 . L'aliquota nazionale applicabile all'elettricità per uso non commerciale (tariffa denominata "categoria I" secondo la normativa finlandese, che copre tutto quello che non rientra nella categoria II, comprese le famiglie) è fissata a 22,53 EUR/MWh, ben al di sopra della corrispondente aliquota minima DTE di 1 EUR/MWh 5 .

La riduzione mira a fornire incentivi per la diffusione e l'utilizzo di calore prodotto mediante elettricità, che altrimenti dipende fortemente da combustibili fossili inquinanti o dalla biomassa, e a promuovere la produzione di calore senza combustione (come fonte di calore, ad esempio, le pompe di calore possono utilizzare, tra l'altro, la temperatura esterna, il calore di terra e l'energia geotermica più profonda, le acque marine e lacustri e il calore delle acque reflue; anche diverse fonti di calore di scarto provenienti dall'industria, dai centri dati e da altri sistemi di raffreddamento possono essere utilizzate come fonti di calore) al fine di ridurre le emissioni e risparmiare risorse naturali fossili e rinnovabili.

L'aliquota ridotta si applicherebbe alle pompe di calore e alle caldaie elettriche della rete di teleriscaldamento, alle pompe di calore non collegate alla rete di teleriscaldamento con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW e alle pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico. Secondo le motivazioni fornite dalla Finlandia, tassare tutte le pompe di calore e le caldaie elettriche all'aliquota inferiore non sarebbe giustificato né fondato per diversi motivi.

Per quanto riguarda, ad esempio, le pompe di calore, quelle di dimensioni inferiori, non coperte dalla misura richiesta, sono già considerate molto competitive. Inoltre, l'applicazione della tassa sull'elettricità di categoria II a tali pompe richiederebbe una misurazione separata dell'energia elettrica ai fini in questione e la registrazione dei beneficiari. In Finlandia esistono più di 1,1 milioni di pompe di calore, una quantità molto elevata che renderebbe l'onere amministrativo considerevole per le diverse parti.

Per contro, sulla base delle stime delle autorità finlandesi per il 2022, i criteri prescelti ridurrebbero il numero di beneficiari a meno di cento.

La misura si applicherebbe a tali beneficiari, che pagherebbero 2,19 centesimi/kWh in meno rispetto all'aliquota normale, il che comporterebbe una spesa fiscale compresa tra 10 e 15 milioni di EUR sotto forma di minori entrate fiscali (secondo le stime per il 2022).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia

La tassazione dell'elettricità è disciplinata dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. In particolare l'articolo 10 e l'allegato I, tabella C, di tale direttiva prevedono i pertinenti livelli minimi di tassazione, differenziati per uso commerciale e non commerciale, fissati rispettivamente a 0,5 EUR/MWh e 1 EUR/MWh.

L'articolo 11 della direttiva contiene, tra l'altro, la definizione di "uso commerciale" e consente agli Stati membri di limitare l'ambito di applicazione del livello ridotto di tassazione per tale uso.

La Finlandia ha limitato l'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sull'elettricità per uso commerciale, ossia l'aliquota di categoria II pari a 0,63 EUR/MWh, a determinati settori di attività, ossia l'industria, l'agricoltura, il settore estrattivo e i centri dati.

Altri consumi di energia elettrica, come l'elettricità utilizzata dalle famiglie, rientrano nella categoria di tassazione I, fissata a 22,53 EUR/MWh.

L'aliquota d'imposta ridotta proposta di 0,63 EUR/MWh per l'elettricità riguarderebbe le pompe di calore e le caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento; le pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e le pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico potrebbero beneficiare del livello più basso dell'imposta sull'elettricità.

Per motivi di applicazione coerente e uniforme e di attuazione pratica, l'aliquota ridotta dell'imposta sull'elettricità si applicherebbe non solo ad alcuni usi commerciali, ma anche ad alcuni specifici usi non commerciali, che dovrebbero essere soggetti al livello di tassazione più elevato all'aliquota della categoria I prevista dalla normativa finlandese, pari a 22,53 EUR/MWh. A tale riguardo, per motivare ulteriormente la loro richiesta, le autorità finlandesi hanno anche sottolineato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), della direttiva consente agli Stati membri di applicare un'esenzione del livello di tassazione dell'energia elettrica utilizzata dalle famiglie, mentre nel loro paese la tassazione dell'elettricità per le famiglie rimarrebbe molto elevata 6 (la categoria I delle aliquote finlandesi è fissata a 22,53 EUR/MWh, molto al di sopra del livello minimo dell'UE). L'aliquota d'imposta nazionale richiesta sarebbe tuttavia superiore al livello minimo di tassazione previsto dalla DTE per l'uso commerciale.

 

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche".

La possibilità di introdurre uno sgravio fiscale (aliquota ridotta dell'imposta sull'elettricità) per l'energia elettrica fornita a pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell'acqua che soddisfano determinate condizioni può essere prevista a norma dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, in quanto il suo scopo è consentire allo Stato membro richiedente di introdurre un'ulteriore riduzione in base a considerazioni politiche specifiche. Il sostegno all'elettrificazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento e la promozione della produzione di calore senza combustione al fine di ridurre le emissioni e risparmiare risorse naturali fossili e rinnovabili possono essere considerate considerazioni politiche specifiche. L'obiettivo della Finlandia è raggiungere la neutralità climatica entro il 2035. La misura richiesta favorirebbe il conseguimento di tale obiettivo.

La Finlandia ha chiesto che la misura sia applicabile per sei anni (a decorrere dal 1º gennaio 2022), ossia il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva. In linea di principio, il periodo di applicazione della deroga dovrebbe essere sufficientemente lungo da incoraggiare gli investimenti in soluzioni mirate di riscaldamento ad alimentazione elettrica. Tale periodo garantirà la massima certezza giuridica possibile per gli investimenti in questione.

Tuttavia la deroga non dovrebbe compromettere i futuri sviluppi del vigente quadro giuridico e dovrebbe tener conto della revisione in corso della direttiva sulla tassazione dell'energia e della possibile adozione da parte del Consiglio di un atto giuridico basato sulla proposta di rifusione della direttiva sulla tassazione dell'energia presentata dalla Commissione 7 .

In tale contesto, se da una parte è opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo richiesto, la validità della deroga dovrebbe essere subordinata all'entrata in vigore di disposizioni generali in materia anteriormente al 31 dicembre 2027.

Norme in materia di aiuti di stato

L'aliquota d'imposta ridotta prevista di 0,63 EUR/MWh è superiore al livello minimo di tassazione dell'UE dell'elettricità per uso commerciale ai sensi dell'articolo 10 e dell'allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE.

La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché l'aliquota ridotta è superiore ai minimi UE, la misura sarebbe contemplata dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) 8 . Alla scadenza del periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria, il 31 dicembre 2023, l'aiuto continua a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi (cfr. l'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria). La decisione non pregiudica la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile durante il periodo oggetto della deroga.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Ambiente e cambiamenti climatici

La misura richiesta mira a promuovere la produzione di calore senza combustione al fine di ridurre le emissioni e di risparmiare risorse naturali fossili e rinnovabili. La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente 9 stabilisce all'articolo 13 che gli Stati membri provvedono affinché i livelli di alcuni inquinanti atmosferici siano mantenuti al di sotto dei valori limite, dei valori obiettivo e di altri standard di qualità dell'aria fissati nella direttiva.

Inoltre il mix di elettricità specifico per paese della Finlandia è costituito principalmente da energia elettrica da fonti rinnovabili (47 %) e da energia elettrica di origine nucleare (35 %) 10 , entrambe a zero o a basse emissioni di carbonio. Si prevede pertanto che un'ulteriore elettrificazione degli impianti di riscaldamento su larga scala comporterà notevoli benefici ambientali e climatici.

La misura è pertanto compatibile con le politiche dell'UE in materia di ambiente ed energia, in particolare il Green Deal europeo, il pacchetto "Pronti per il 55 %", che promuove l'elettrificazione, e l'agenda di decarbonizzazione a lungo termine del 2050, in cui l'elettrificazione svolge un ruolo centrale.

Politica energetica

La misura contribuirebbe a realizzare le ambizioni del Green Deal dell'UE, in particolare nel contesto della strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico 11 .

La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico costituisce il quadro di riferimento per la transizione all'energia verde. L'attuale modello in cui il consumo energetico nei settori dei trasporti, dell'industria, del gas e dell'edilizia avviene in "compartimenti stagni", ciascuno con catene del valore, norme, infrastrutture, pianificazione e operazioni distinte, non può conseguire la neutralità climatica entro il 2050 in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La misura richiesta favorirebbe l'integrazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento con altri settori di utilizzo finale. In linea con la strategia, la misura richiesta ridurrebbe anche i costi delle soluzioni innovative che devono essere integrate nel sistema energetico dell'UE. La misura richiesta contribuirebbe direttamente a due dei tre pilastri della strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico.

In primo luogo, un sistema energetico più "circolare", incentrato sull'efficienza energetica. La strategia individua azioni concrete per applicare nella pratica il principio "efficienza energetica al primo posto" e per utilizzare in modo più efficace le fonti di energia locali negli edifici o nelle comunità. Esiste un notevole potenziale di riutilizzo del calore di scarto proveniente da siti industriali, centri dati o altre fonti, come pure dell'energia prodotta a partire da rifiuti organici o negli impianti di trattamento delle acque reflue. La misura richiesta dalla Finlandia mira a sostenere, tra l'altro, l'uso del calore di scarto proveniente da fonti esplicitamente elencate nella strategia.

In secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori di utilizzo finale. Poiché il settore dell'energia elettrica presenta la quota più elevata di energie rinnovabili, l'elettricità dovrebbe essere utilizzata sempre più spesso, ove possibile, ad esempio per le pompe di calore negli edifici. La misura richiesta dalla Finlandia mira a sostenere gli impianti ad alimentazione elettrica, in linea con la strategia.

Tale misura favorirebbe l'integrazione del sistema energetico, in quanto le reti di teleriscaldamento offrono maggiore flessibilità e capacità di immagazzinare l'energia elettrica sotto forma di calore rispetto a soluzioni di riscaldamento degli edifici separate. La Finlandia dispone già di un'infrastruttura di teleriscaldamento ben sviluppata, che può servire a tal fine.

La deroga richiesta relativa all'uso di un'aliquota d'imposta inferiore si applicherebbe anche, fra l'altro, a determinate caldaie elettriche. Tale riduzione può inoltre contribuire all'integrazione del sistema energetico e all'integrazione nel sistema dell'elettricità da fonti rinnovabili. Le caldaie elettriche possono essere utilizzate per produrre calore nelle reti di teleriscaldamento, soprattutto nei periodi in cui si registra un'eccedenza di elettricità e il prezzo dell'elettricità è basso. Ciò consente, ad esempio, l'uso dell'energia eolica per la produzione di calore per le reti di teleriscaldamento. I modesti costi di investimento delle caldaie elettriche le rendono redditizie con solo poche ore di funzionamento e la produzione di calore può aver luogo solo in caso di eccedenza di elettricità. Tale fattore può contribuire a mantenere la stabilità del sistema elettrico. L'impatto della tassazione dell'elettricità sui costi di produzione del calore è attualmente significativo e, come detto in precedenza, potrebbe essere il momento giusto per utilizzare tali apparecchi. Le caldaie elettriche possono essere combinate con la capacità di stoccaggio di calore, che consente di immagazzinare l'elettricità in eccesso come calore.

La misura richiesta dalla Finlandia è inoltre in linea con la strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento 12 , che illustra i vantaggi di sostituire soluzioni di riscaldamento basate sui combustibili fossili con pompe di calore e l'uso del calore di scarto. Secondo la strategia, le pompe di calore possono trasformare un'unità di elettricità in tre o più unità di riscaldamento o raffreddamento.

I vantaggi di cui sopra sono evidenziati anche nel contesto della direttiva UE sull'efficienza energetica e, in particolare, nella raccomandazione della Commissione sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE 13 (direttiva sull'efficienza energetica).

Mercato interno e concorrenza leale

La misura sarebbe aperta indistintamente a tutti gli operatori dell'Unione. L'aliquota ridotta si applicherebbe a tutti i produttori di calore che utilizzano pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore delle imposte indirette di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto giuridico, il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Finlandia e concerne unicamente questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

Valutazione d'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

In tutta l'UE il settore di utilizzo finale del riscaldamento dipende generalmente dalla combustione di combustibili fossili. Secondo i dati Eurostat (NRG_BAL_PEH), il 70 % del calore derivato è prodotto a partire da combustibili fossili. Le pompe di calore sono una delle alternative alimentate elettricamente alla generazione di calore basata su combustibili fossili. Poiché il mix elettrico specifico per paese della Finlandia è costituito principalmente da elettricità da fonti rinnovabili (47 %) e da elettricità di origine nucleare (35 %), entrambe a zero o a basse emissioni di carbonio, si prevede che un'ulteriore elettrificazione degli impianti di riscaldamento su larga scala comporterà notevoli benefici ambientali. Inoltre tali benefici possono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione.

Per quanto riguarda in particolare le pompe di calore e il teleriscaldamento, secondo uno studio commissionato dal governo finlandese, nel 2020 in Finlandia l'11 % della produzione totale di teleriscaldamento si basava su fonti di calore di scarto. Si stima che il potenziale inutilizzato del calore in eccesso e del calore di scarto sia considerevole, ma l'utilizzo di diversi flussi di calore nel teleriscaldamento è spesso difficile e la fattibilità e la redditività dell'utilizzo del calore di scarto variano notevolmente. Il costo dell'elettricità delle pompe di calore è un fattore centrale che incide sulla redditività dell'investimento e dell'uso delle pompe di calore. Con l'attuale livello di tassazione dell'elettricità in Finlandia, la quota dell'imposta sull'elettricità rappresenta una parte significativa del costo totale dell'energia elettrica. Sulla base degli studi di casi analizzati, l'effetto sul costo della tassazione dell'elettricità è pari a circa il 10-20 % dei costi totali di una pompa di calore, tenendo conto sia dei costi di esercizio che dei costi di investimento. Se le pompe di calore utilizzate per il teleriscaldamento fossero trasferite nella categoria II, che corrisponde a una tassazione dell'elettricità più bassa, come richiesto dalla Finlandia, il costo medio di realizzazione di diverse soluzioni di pompe di calore sarebbe ridotto notevolmente, aumentando così l'interesse a investire in tali pompe. Attualmente le soluzioni per la produzione di calore basate sull'uso di combustibili, in particolare la biomassa locale, sono generalmente più efficienti in termini di costi rispetto alle soluzioni di pompe di calore. Poiché la Finlandia sta riducendo l'uso di combustibili fossili e torba, ne conseguirebbe un rapido aumento dell'uso di biomassa nella produzione di calore per il teleriscaldamento. Un maggiore ricorso al calore di scarto e a diverse soluzioni di pompe di calore potrebbe ridurre l'aumento dell'uso della biomassa.

Lo studio evidenzia inoltre che l'utilizzo del calore di scarto comporta spesso incertezze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di calore, ai potenziali rischi di controparte e ai rischi connessi ai costi di investimento e alla disponibilità del calore. Inoltre alcune tecnologie, come la produzione di energia geotermica, sono ancora in fase pilota. La riduzione dell'imposta sull'elettricità per le pompe di calore migliorerebbe la competitività delle stesse rispetto ad altre tecnologie di produzione di calore e potrebbe compensare in parte altri rischi e incertezze connessi agli investimenti nelle pompe di calore.

Infine, come osservato dalle autorità finlandesi, la misura riguarda questioni tecnicamente difficili da attuare. La misura dovrebbe essere attuata in modo mirato, neutrale ed equo. Secondo le loro stime, la spesa di bilancio dovrebbe oscillare tra 10 e 15 milioni di EUR nel 2022.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dalla Finlandia e concerne solo questo Stato membro.

Diritti fondamentali

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. Non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Tale autorizzazione è concessa per un periodo limitato. L'aliquota d'imposta applicabile sarebbe superiore al livello minimo di tassazione dell'elettricità per uso commerciale fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. Pertanto rispetterebbe il minimo stabilito dalla direttiva per l'uso commerciale. La misura può essere valutata in caso di una richiesta di proroga dopo la scadenza del periodo di validità concesso inizialmente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce che la Finlandia sarà autorizzata ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita ai seguenti impianti: pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico. L'aliquota d'imposta non deve essere inferiore a 0,50 EUR/MWh, ossia il livello minimo di tassazione dell'elettricità per uso commerciale fissato dalla direttiva.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, ossia il periodo massimo consentito dalla direttiva.

2022/0159 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Finlandia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita a determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell'acqua, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 14 , in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera del 6 agosto 2021 la Finlandia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta all'elettricità fornita a pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, a pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e a pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità finlandesi hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta il 4 novembre 2021 e il 26 gennaio e 16 febbraio 2022.

(2)Grazie all'aliquota ridotta prevista, la Finlandia mira ad aumentare l'elettrificazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento e a promuovere la produzione di calore senza combustione al fine di ridurre le emissioni. Il maggiore utilizzo di impianti di riscaldamento ad alimentazione elettrica dovrebbe comportare benefici per l'ambiente e il clima.

(3)Autorizzare la Finlandia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta all'elettricità fornita a pompe di calore e a caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, a pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e a pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico non va oltre quanto è necessario per aumentare l'elettrificazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento. Tali impianti di riscaldamento promuovono la transizione verde e riducono l'uso della produzione di calore basata sulla combustione di combustibili. Tali impianti non sono ancora competitivi sul mercato e la misura limita gli oneri amministrativi. È pertanto improbabile che la misura comporti distorsioni significative della concorrenza nel corso della sua durata e non inciderà pertanto negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno.

(4)Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

(5)Al fine di consentire agli installatori di continuare a promuovere le pompe di calore e le caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, le pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e le pompe di ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento geotermico, è opportuno garantire che la Finlandia possa applicare la riduzione d'imposta, come richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(6)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A condizione che sia rispettato il livello minimo di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, stabilito per l'uso commerciale di cui all'allegato I, tabella C, di tale direttiva, la Finlandia è autorizzata ad applicare un'aliquota ridotta di imposta sull'elettricità fornita a:

a) pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento;

b) pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento;

c) pompe di ricircolo dell'acqua in impianti di riscaldamento geotermici.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui l'autorizzazione concessa all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2)    Le autorità finlandesi hanno spiegato che l'aliquota più bassa ("categoria II") dell'imposta sull'elettricità per uso commerciale si applica a settori quali l'industria, l'agricoltura, il settore estrattivo e i centri dati.
(3)    Articolo 10, paragrafo 1, e allegato I, tabella C, della direttiva.
(4)    A tale riguardo le autorità finlandesi hanno sottolineato, ad esempio, che, sebbene una cooperativa di edilizia residenziale possa gestire essa stessa la pompa di calore, è possibile che la stessa cooperativa immobiliare possa acquistare il servizio della pompa di calore da un'impresa del settore energetico; dal punto di vista dell'obiettivo della misura, un trattamento fiscale diverso in tali situazioni, a seconda che l'operatore sia una cooperativa di edilizia residenziale o un'impresa del settore energetico, non sarebbe giustificato. Inoltre le catene di approvvigionamento fisico dell'elettricità all'interno di un immobile sono spesso molto complesse, in quanto diversi attori sono presenti nello stesso edificio (con un'unica connessione elettrica); spesso lo stesso edificio si compone di appartamenti residenziali e locali commerciali. Pertanto, in alcune situazioni, sarebbe impossibile separare i locali commerciali da quelli abitativi all'interno della rete dell'immobile al fine di applicare una riduzione d'imposta. Le autorità finlandesi hanno infine evidenziato che una cooperativa di edilizia residenziale può rivendere il calore che genera alla rete di teleriscaldamento e, in questo caso, anche una cooperativa di edilizia residenziale può avere carattere commerciale.
(5)    Articolo 10, paragrafo 1, e allegato I, tabella C, della direttiva.
(6)    Le autorità nazionali hanno osservato che in Finlandia circa la metà dell'elettricità è consumata nella categoria superiore, la categoria I, e che le famiglie rappresentano poco più della metà all'interno di tale categoria fiscale. La modifica fiscale proposta riguarderebbe invece circa l'1 % della base imponibile totale della tassazione dell'elettricità nel paese.
(7)    Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) del 14.7.2021, COM(2021)563 final 2021/0213 (CNS). Nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" la proposta mira, tra l'altro, a promuovere l'elettrificazione e l'uso di fonti energetiche più sostenibili; mantiene inoltre l'attuale possibilità per gli Stati membri di chiedere deroghe.
(8)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(9)    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(10)    Commissione europea: "Energy statistical country datasheets" (Schede tecniche per paese sulle statistiche relative all'energia).
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico" (COM(2020) 299 final dell'8.7.2020).
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento" (COM(2016) 051 final del 16.2.2016).
(13)    Raccomandazione (UE) 2019/1659 della Commissione, del 25 settembre 2019, sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE.
(14)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
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