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Document 52022PC0188

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    COM/2022/188 final

    Bruxelles, 5.5.2022

    COM(2022) 188 final

    2022/0133(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE per un determinato periodo contingentale. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

    Il 20 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2021/2283 1 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

    Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

    La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenutele dagli Stati membri.

    A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della designazione deve essere cambiato, è opportuno assegnare nuovi codici TARIC o risulta necessario aumentare il volume contingentale iniziale. È opportuno sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

    Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi 2 . Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

    Scelta dell'atto giuridico

    In virtù dell'articolo 31 TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome 3 .

    Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari autonomi limitano il volume di importazioni, mentre le sospensioni tariffarie autonome consentono la deroga totale o parziale ai normali dazi applicabili a talune merci importate nell'UE per un quantitativo illimitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella preparazione della presente proposta.

    Il gruppo ha attentamente valutato ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica). Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

    Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

    Valutazione d'impatto

    La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero dei dazi autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

    Diritti fondamentali

    La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti ammontano a circa 4 384 483 EUR l'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 3 288 362 EUR l'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea TARIC (sono integrate nella TARIC e gestite dalla banca dati dei contingenti tariffari QUOTA) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri

    2022/0133 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi 4 . I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

    (2)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 e 09.2702 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

    (3)Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2583 e 09.2876 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È pertanto opportuno modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.

    (4)Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2679 e 09.2740, è opportuno che essi siano chiusi.

    (5)Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.

    (6)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi 5 , le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.TITOLO DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    2.LINEE DI BILANCIO:

    Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

    Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2022: 17 912 606 159 EUR

    3.INCIDENZA FINANZIARIA

       La proposta non ha incidenza finanziaria

    X La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

    (mio EUR al primo decimale)

    Linea di bilancio

    Entrate

    Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg.mm.aaaa

    [Anno: secondo semestre 2022]

    Articolo 120

    Incidenza sulle risorse proprie

    1.7.2022

    -1,6

    L'allegato contiene cinque nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2022, ammontano a 4 384 483 EUR all'anno.

    Sulla base di quanto precede, l'effetto negativo sulle entrate del bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimato a 4 384 483 EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 3 288 362 EUR all'anno (importo netto).

    4.MISURE ANTIFRODE

    Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Inoltre, gli Stati membri possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono opportuni nell'ambito della gestione dei rischi che effettuano, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

    (1)    GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33.
    (2)    GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
    (3)     http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm
    (4)    Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).
    (5)    GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
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    Bruxelles, 5.5.2022

    COM(2022) 188 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di regolamento del Consiglio

    che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali














    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contin-gentale

    Volume contingen-tale

    Dazio contin-gentale

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati

     (1)(2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnellate

    0 %

    09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    10 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00

     (1)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2828

    2712 20 90

    Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

    1.1.-31.12.

    100 000 tonnellate

    0 %

    09.2600

    ex 2712 90 39

    10

    Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

    1.1.-31.12.

    100 000 tonnellate

    0 %

    09.2578

    ex 2811 19 80

    50

    Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)

    1.1.-31.12.

    27 000 tonnellate

    0 %

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu
    (CAS RN 1314
    35-8 o CAS RN 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2819

    ex 2833 25 00

    30

    Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (CAS RN 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %

    1.7.-31.12.

    120 000 kg

    0 %

    09.2872

    ex 2833 29 80

    40

    Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2567

    ex 2903 22 00

    10

    Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso

    1.1.-31.12.

    11 885 000 kg

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 30

    20

    Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnellate

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 80

    30

    1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnellate

    0 %

    09.2700

    ex 2905 12 00

    10

    Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnellate

    0 %

    09.2830

    ex 2906 19 00

    40

    Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

    1.1.-31.12.

    20 tonnellate

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2704

    ex 2909 49 80

    20

    2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2565

    ex 2914 19 90

    70

    Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnellate

    0 %

    09.2702

    2915 32 00

    Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

    1.7.-31.12.

    225 000 tonnellate

    0 %

    09.2728

    ex 2915 90 70

    85

    Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 250 tonnellate

    0 %

    09.2684

    ex 2916 39 90

    28

    Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

    1.1.-31.12.

    700 tonnellate

    0 %

    09.2599

    ex 2917 11 00

    40

    Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 80

    40

    Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

    1.1.-31.12.

    8 000 tonnellate

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnellate

    0 %

    09.2646

    ex 2918 29 00

    75

    3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile
    (CAS RN 2082-79-3) con:

    frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

    punto di fusione tra 49 °C e 54°C,

    destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)

     (1)

    1.1.-31.12.

    380 tonnellate

    0 %

    09.2647

    ex 2918 29 00

    80

    Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo
    (CAS RN 6683-19-8) con

    frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

    punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

    destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)

     (1)

    1.1.-31.12.

    140 tonnellate

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2688

    ex 2920 29 00

    70

    Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2598

    ex 2921 19 99

    75

    Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

     

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2649

    ex 2921 29 00

    60

    Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2682

    ex 2921 41 00

    10

    Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

    1.1.-31.12.

    150 000 tonnellate

    0 %

    09.2617

    ex 2921 42 00

    89

    4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnellate

    0 %

    09.2563

    ex 2922 41 00

    20

    L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina
    (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

    1.7.-31.12.

    122 500 tonnellate

    0 %

    09.2592

    ex 2922 50 00

    25

    L-treonina (CAS RN 72-19-5)

    1.1.-31.12.

    166 000 tonnellate

    0 %

    09.2575

    ex 2923 90 00

    87

    Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

    1.1.-31.12.

    19 000 tonnellate

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2874

    ex 2924 29 70

    87

    Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2742

    ex 2926 10 00

    10

    Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815

     (1)

    1.1.-31.12.

    60 000 tonnellate

    0 %

    09.2583

    ex 2926 10 00

    30

    Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 e 4002

     (1)

    1.7.-31.12.

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2856

    ex 2926 90 70

    84

    2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12.

    900 tonnellate

    0 %

    09.2708

    ex 2928 00 90

    15

    Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

    1.1.-31.12.

    900 tonnellate

    0 %

    09.2581

    ex 2929 10 00

    25

    Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2685

    ex 2929 90 00

    30

    Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

    1.1.-31.12.

    6 500 tonnellate

    0 %

    09.2597

    ex 2930 90 98

    94

    Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2596

    ex 2930 90 98

    96

    Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

    1.1.-31.12.

    300 tonnellate

    0 %

    09.2580

    ex 2931 90 00

    75

    Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene

     (1)

    1.1.-31.12.

    165 tonnellate

    0 %

    09.2842

    2932 12 00

    2-Furaldeide (furfurale)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0 %

    09.2696

    ex 2932 20 90

    25

    Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2697

    ex 2932 20 90

    30

    Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

    1.1.-31.12.

    6 000 kg

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnellate

    0 %

    09.2858

    2932 93 00

    Piperonale (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12.

    220 tonnellate

    0 %

    09.2839

    ex 2933 39 99

    09

    2-(2-piridil)etanolo (CAS RN 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

    1.7.-31.12.

    350 tonnellate

    0 %

    09.2673

    ex 2933 39 99

    43

    2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2880

    ex 2933 59 95

    39

    Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

    1.1.-31.12.

    5 tonnellate

    0 %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina
    (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnellate

    0 %

    09.2566

    ex 2933 99 80

    05

    1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

    1.1.-31.12.

    60 tonnellate

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2593

    ex 2934 99 90

    67

    5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

    1.1.-31.12.

    45 000 kg

    0 %

    09.2675

    ex 2935 90 90

    79

    4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile
    (CAS RN 816431-72-8)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2710

    ex 2935 90 90

    91

    2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4‑fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CA RN 917805-85-7)

    1.1.-31.12.

    5 000 kg

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnellate

    0 %

    09.2686

    ex 3204 11 00

    75

    Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 

    1.1.-31.12.

    250 tonnellate

    0 %

    09.2676

    ex 3204 17 00

    14

    Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

    1.1.-31.12.

    50 tonnellate

    0 %

    09.2698

    ex 3204 17 00

    30

    Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

    1.1.-31.12.

    150 tonnellate

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

    1.1.-31.12.

    35 000 tonnellate

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

    Essenza di cellulosa al solfato

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnellate

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colofonie ed acidi resinici di gemma

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnellate

    0 %

    09.2832

    ex 3808 92 90

    40

    Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

    1.1.-31.12.

    500 tonnellate

    0 %

    09.2876

    ex 3811 29 00

    57

    Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti: 

    in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e

    in peso, più del 50 % ma al massimo l’80 % di 4,4'-dinonildifenilammina

    in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,

    destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti

     (1)

    1.1.-31.12.

    900 tonnellate

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnellate

    0 %

    09.2644

    ex 3824 99 92

    77

    Preparazione contenente en peso:

    il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)

    il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e

    non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0 %

    09.2681

    ex 3824 99 92

    85

    Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

    1.1.-31.12.

    9 000 tonnellate

    0 %

    09.2650

    ex 3824 99 92

    87

    Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0 %

    09.2829

    ex 3824 99 93

    43

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

    tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

    numero di acidità non superiore a 110, e

    punto di fusione non inferiore a 100° C

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnellate

    0 %

    09.2907

    ex 3824 99 93

    67

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    75 % o più di steroli,

    non più del 25 % di stanoli,

    destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli

     (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnellate

    0 %

    09.2568

    ex 3824 99 96

    91

    Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

    Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e

    Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4),

    di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

    1.1.-31.12.

    1 500 tonnellate

    0 %

    09.2820

    ex 3827 90 00

    10

    Miscele contenenti, in peso:

    tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

    tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

    tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

    non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

    non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

    contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

    con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    12 500 tonnellate

    0 %

    09.2846

    ex 3907 40 00

    25

    Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0 %

    09.2585

    ex 3907 99 80

    70

    Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

    1.1.-31.12.

    60 000 tonnellate

    2 %

    09.2855

    ex 3910 00 00

    10

    Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (CAS RN 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

    1.7.-31.12.

    250 tonnellate

    0 %

    09.2723

    ex 3911 90 19

    10

    Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

    1.1.-31.12.

    5 000 tonnellate

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Fiocchi di acetato di cellulosa

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2573

    ex 3913 10 00

    20

    Alginato di sodio estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) con

    una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 ºC),

    una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

    peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

    livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

    un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

    un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

    1.1.-31.12.

    300 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

    EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnellate

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2572

    ex 5205 26 00

    ex 5205 27 00

    10

    10

    Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

    di fibre pettinate,

    con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

    prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

    con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000 mm/min)

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2576

    ex 5208 12 16

    20

    Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

    larghezza massima di 145 cm,

    peso non inferiore a 120 g/m2 e non superiore a 130 g/m2,

    almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

    una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

    Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

    1.1.-31.12.

    1 500 000 m²

    0 %

    09.2577

    ex 5208 12 96

    20

    Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

    una larghezza massima di 145 cm,

    di peso non inferiore a 130 g/m2 e non superiore a 145 g/m2,

    almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

    una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

    Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

    1.1.-31.12.

    2 300 000 m²

    0 %

    09.2848

    ex 5505 10 10

    10

    Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0 %

    09.2721

    ex 5906 99 90

    20

    Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

    tre strati,

    uno strato esterno di tessuto acrilico,

    uno strato esterno di tessuto di poliestere,

    lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

    lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

    il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1159 g/m2, e

    il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

    usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore

     (1)

    1.1.-31.12.

    375 000 m²

    0 %

    09.2866

    ex 7019 12 00

    ex 7019 12 00

    06

    26

    Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

    composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (±0,5 µm),

    con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

    senza ossido di calcio, e

    con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

    per uso nell’industria aeronautica

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2628

    ex 7019 66 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m²

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2652

    ex 7409 11 00

    ex 7410 11 00

    30

    40

    Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm

    1.1.-31.12.

    1 020 tonnellate

    0 %

    09.2734

    ex 7409 19 00

    20

    Lastre o fogli costituiti di:

    uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm,

    ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

    parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

    1.1.-31.12.

    7 000 000 pezzi

    0 %

    09.2662

    ex 7410 21 00

    55

    Lastre:

    costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

    ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

    con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

    con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

    con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

    1.1.-31.12.

    80 000 m²

    0 %

    09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2736

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    ex 7607 11 90

    75

    77

    78

    79

    Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

    in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

    in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,

    di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

    di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, 

    con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

    di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

    con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052‑H19) 320 MPa, e

    di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

    destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 tonnellate

    0 %

    09.2722

    8104 11 00

    Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

    1.1.-31.12.

    120 000 tonnellate

    0 %

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Polvere di magnesio:

    di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

    con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0 %

    09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie

     (1)

    1.1.-31.12.

    1 500 000 pezzi

    0 %

    09.2720

    ex 8413 91 00

    50

    Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

    raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

    canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

    del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

    1.1.-31.12.

    65 000 pezzi

    0 %

    09.2569

    ex 8414 90 00

    80

    Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

     con una resistenza al calore fino a 400ºC,

     con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore,

    destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica

     (1)

    1.1.-31.12.

    4 000 000 pezzi

    0 %

    09.2570

    ex 8482 91 90

    10

    Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

    in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

    con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

    destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 000 pezzi

    0 %

    09.2738

    ex 8482 99 00

    30

    Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

    colate con il sistema continuo o centrifugo,

    tornite,

    contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

    contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo,

    contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e

    con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

    del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

    1.1.-31.12.

    50 000 pezzi

    0 %

    09.2857

    ex 8482 99 00

    50

    Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno:

    tra 14 mm e 77 mm per l'anello interno, e

    tra 26 mm e 101 mm per l'anello esterno

    1.7.-31.12.

    10 000 000 kg

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    40

    30

    Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri

     (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pezzi

    0 %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    ex 9405 42 31

    75

    70

    Circuito stampato con diodi LED:

    anche dotato di prismi/lenti e

    anche provvisto di connettore/connettori,

    destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528

     (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pezzi

    0 %

    09.2574

    ex 8537 10 91

    73

    Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

    schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

    microprocessori e chip di memoria,

    modulo acustico e altoparlante,

    connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

    per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

    per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80

     (1)

    1.1.-31.12.

    66 900 pezzi

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pezzi

    0 %

    09.2910

    ex 8708 99 97

    75

    Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87

     (1)

    1.1.-31.12.

    200 000 pezzi

    0 %

    09.2694

    ex 8714 10 90

    30

    Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

    1.1.-31.12.

    1 000 000 pezzi

    0 %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    21

    31

    75

    Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

     (1)

    1.1.-31.12.

    600 000 pezzi

    0 %

    09.2564

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    ex 8714 91 10

    25

    35

    77

    Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

     (1)

    1.1.-31.12.

    9 600 000 pezzi

    0 %

    09.2579

    ex 9029 20 31

    ex 9029 90 00

    40

    40

    Cruscotto combinato con:

    motori passo a passo,

    indicatori e quadranti analogici,

    o senza pannello microcontrollore,

    o senza indicatori LED o schermo LCD

    che indica almeno:

    velocità,

    regime del motore,

    temperatura del motore,

    livello del carburante,

    che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

    utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87

     (1)

    1.1.-31.12.

    160 000 pezzi

    0 %

    (1)

    La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (2)

    La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione."

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