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Document 52022PC0154

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Cechia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2022/154 final

    Bruxelles, 6.4.2022

    COM(2022) 154 final

    2022/0102(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Cechia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 novembre 2021 la Cechia ha chiesto l'autorizzazione di applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR.

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 16 dicembre 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Cechia. Con lettera del 20 dicembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Cechia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

    A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione.

    A norma dell'articolo 287, punto 7, della direttiva IVA, la Cechia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR.

    L'autorizzazione a innalzare la soglia del volume d'affari annuo da 35 000 EUR a 85 000 EUR semplificherebbe in modo significativo gli oneri amministrativi per le imprese ammissibili alla franchigia e incentiverebbe lo sviluppo di tali piccole imprese, esentandole dagli obblighi in materia di IVA nell'ambito del normale regime IVA, come tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. L'introduzione di tale misura speciale comporterebbe inoltre un onere inferiore per l'amministrazione fiscale attraverso la riduzione della gestione e del controllo dei soggetti passivi aventi un volume d'affari inferiore alla soglia. Si avrebbe inoltre un effetto positivo sul livello generale di osservanza degli obblighi in materia di IVA da parte di tali soggetti passivi.

    La misura speciale è del tutto facoltativa per i soggetti passivi. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avrebbero ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il normale regime IVA.

    Sulla scorta delle stime comunicate dalla Cechia. l'introduzione della misura speciale comporterebbe un calo del gettito IVA inferiore al 2 % che non inciderebbe quindi in modo significativo sull'importo totale del gettito IVA o sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.

    La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.

    Considerato l'impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sulle entrate IVA complessive, è appropriato autorizzare la Cechia a introdurre e applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La misura di deroga è in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese 2 , scaturita dal piano d'azione sull'IVA 3 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e di Unione, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

    Inoltre la soglia di 85 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

    Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi 4 e al Belgio 5 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia 6 una soglia di 30 000 EUR e al Lussemburgo 7 una soglia di 35 000 EUR; alla Polonia 8 , alla Lettonia 9 e all'Estonia 10 è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; all'Ungheria 11 una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia 12 una soglia di 50 000 EUR; alla Lituania 13 una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia 14 una soglia di 45 000 EUR; a Malta 15 una soglia di 30 000 EUR; e alla Romania 16 una soglia di 88 500 EUR.

    Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Cechia, è inoltre coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

    La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 17 , in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali, ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 18 , che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Cechia e concerne solo questo Stato membro.

    Valutazione d'impatto

    La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 35 000 EUR a 85 000 EUR (controvalore in valuta nazionale). Tale incremento costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 85 000 EUR. Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

    Attualmente, in base ai dati disponibili relativi al 2020, vi sono circa 910 000 piccole imprese che esercitano il diritto di essere esentate dall'IVA. L'incremento della soglia a 85 000 EUR andrebbe a beneficio di circa 105 000 imprese supplementari e comporterebbe un calo del gettito IVA inferiore al 2 %.

    La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per la Cechia è stimata a circa 370 milioni di EUR, che può essere ritenuta trascurabile.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto 19 , la Cechia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2022 e successivi.

    2022/0102 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Cechia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 20 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Conformemente all'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, la Cechia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

    (2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 novembre 2021, la Cechia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE e quindi a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale ("la misura speciale"). Detta misura speciale sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 21 Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall'IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale.

    (3)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 dicembre 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dalla Cechia agli altri Stati membri. Con lettera del 20 dicembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Cechia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

    (4)La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

    (5)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

    (6)Secondo le informazioni fornite dalla Cechia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

    (7)A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio 22 , la Cechia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2022 e successivi.

    (8)Considerato che la Cechia prevede che l'incremento della soglia si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA, e quindi degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Cechia a introdurre la misura di deroga.

    (9)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, che abroga l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull'IVA per le piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Cechia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica ceca è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2024.

    Articolo 3

    La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
    (3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
    (4)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
    (5)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 222).
    (6)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
    (7)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
    (8)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
    (9)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 4).
    (10)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 4).
    (11)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
    (12)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
    (13)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 2).
    (14)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 4).
    (15)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 1).
    (16)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).
    (17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020) 103 final).
    (18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).
    (19)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).
    (20)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (21)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
    (22)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).
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