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Document 52022PC0120

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi

COM/2022/120 final

Bruxelles, 16.3.2022

COM(2022) 120 final

2022/0074(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 160 final} - {SWD(2022) 75 final} - {SWD(2022) 76 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I depositari centrali di titoli (CSD) gestiscono l'infrastruttura che consente il regolamento titoli, cioè il completamento di un'operazione su titoli mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi 1 . I CSD svolgono un ruolo fondamentale nel mercato primario, centralizzando la registrazione iniziale di titoli di nuova emissione ("servizio di notariato"). Inoltre gestiscono conti titoli che registrano il numero di titoli detenuto e il soggetto per il quale sono detenuti, nonché ogni modifica della detenzione di tali titoli ("servizio di tenuta centralizzata dei conti"). Alcuni CSD prestano anche servizi accessori 2 , compresi servizi bancari.

I CSD sono essenziali per il finanziamento dell'economia, sia per il ruolo svolto nel processo di emissione dei titoli, sia perché consentono il completamento delle operazioni su titoli. I CSD svolgono una funzione importante anche nell'attuazione della politica monetaria delle banche centrali. Le garanzie ammissibili per le operazioni monetarie delle banche centrali, specialmente nella zona euro, fluiscono, ad esempio, attraverso i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD. Ad oggi nell'UE ci sono 26 CSD autorizzati. Nel 2019 i sistemi di regolamento titoli dell'UE hanno gestito oltre 420 milioni di istruzioni di consegna per un valore di oltre 53 000 miliardi di EUR di titoli, pari a un fatturato complessivo di oltre 1 120 000 miliardi di EUR 3 .

Il regolamento sul miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e sui depositari centrali di titoli del 2014 (CSDR) mirava a migliorare la sicurezza e l'efficienza del regolamento, nonché a prevedere un insieme di requisiti comuni per i CSD in tutta l'UE. Nonostante durante la crisi finanziaria del 2008 i CSD si fossero dimostrati resilienti e fossero disciplinati in base al diritto nazionale e alle norme internazionali, essi non erano regolamentati in modo uniforme in tutta l'Unione europea (UE). Ciò aveva determinato differenze nell'ambito della sicurezza e suscitato preoccupazioni in merito alla parità di condizioni. La regolamentazione dei CSD era importante anche ai fini del completamento del quadro normativo sulle infrastrutture di negoziazione e di post-negoziazione a seguito della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2004/39/CE 4 ) che ha disciplinato le sedi di negoziazione e del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (regolamento (UE) n. 648/2012 5 ) che ha regolato le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (CCP). Un approccio normativo coerente ai sistemi e ai processi di regolamento era inoltre importante al fine di integrare e facilitare il TARGET2-Securities (T2S) 6 . Il CSDR ha rappresentato anche la risposta dell'UE all'invito del Consiglio per la stabilità finanziaria del 20 ottobre 2010 7 a rivedere e migliorare le norme per rendere più solide le infrastrutture del mercato finanziario 8 .

I CSD sono enti finanziari di importanza sistemica per i mercati finanziari, pertanto è essenziale che il quadro che li disciplina rimanga adatto allo scopo. È necessario un riesame periodico del CSDR al fine di garantire che esso continui a conseguire i suoi obiettivi, rendendo nel contempo, ove possibile, il quadro più proporzionato ed efficace. Il riesame del CSDR costituisce una delle azioni chiave del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 9 per lo sviluppo di una post-negoziazione più efficiente nell'UE. Mercati dei regolamenti resilienti ed efficienti nell'UE dovrebbero favorire una post-negoziazione più integrata e aumentare la concorrenza tra i CSD dell'UE e, in generale, nei mercati finanziari dell'Unione.

L'articolo 75 del CSDR imponeva alla Commissione di riesaminare il regolamento e preparare una relazione di valutazione della sua attuazione entro il 19 settembre 2019, fornendo indicazioni su come procedere al suo riesame. Il Parlamento europeo nella sua risoluzione sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali 10 ha altresì invitato la Commissione a riesaminare il regime di disciplina del regolamento 11 previsto dal CSDR alla luce della Brexit e della crisi COVID19. A tal fine tra l'8 dicembre 2020 e il 2 febbraio 2021 ha avuto luogo una consultazione mirata 12 . Il 1º luglio 2021 la Commissione ha adottato una relazione. 13 Tale relazione è giunta alla conclusione che, in termini generali, il CSDR sta conseguendo i suoi obiettivi originali per migliorare l'efficienza del regolamento nell'UE e la solidità dei CSD. Per la maggior parte dei settori, l'introduzione di modifiche significative del CSDR è stata ritenuta prematura, in considerazione dell'applicazione recente dei requisiti. Tuttavia la relazione individua alcuni settori nei quali potrebbero essere necessarie ulteriori azioni per garantire il conseguimento degli obiettivi del CSDR in maniera più proporzionata, efficiente ed efficace.

Data la necessità di eliminare i costi e gli oneri sproporzionati e di semplificare le norme senza mettere a rischio la stabilità finanziaria, la Commissione ha incluso il riesame del CSDR nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) 2021 14 . 

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il CSDR è collegato a diversi altri atti normativi dell'UE, tra i quali la direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento 15 , la MiFID e il MiFIR, nonché, per quanto riguarda i CSD che sono stati autorizzati ai sensi del CSDR a prestare servizi accessori di tipo bancario, il regolamento sui requisiti patrimoniali 16 , la direttiva sui requisiti patrimoniali 17 e la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche 18 .

Le proposte di modifica del CSDR sono in linea con il piano della Commissione per un'Unione dei mercati dei capitali 19 . L'Unione dei mercati dei capitali mira a fare in modo che i capitali fluiscano in tutta l'UE apportando benefici ai consumatori, agli investitori e alle imprese. La crisi COVID19 ha reso più urgente conseguire risultati in merito all'Unione dei mercati dei capitali, in quanto il finanziamento basato sul mercato è un elemento essenziale per la ripresa della crescita nel lungo termine dell'economia europea e per finanziare la transizione verde e quella digitale dell'UE. Meccanismi di post-negoziazione sicuri ed efficienti sono un elemento essenziale di mercati dei capitali solidi. Le modifiche legislative proposte favorirebbero lo sviluppo di una post-negoziazione più efficiente nell'UE.

Il CSDR è anche strettamente connesso con il pacchetto per la finanza digitale 20 . È legato in particolare alla proposta di regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito 21 (DLT). A norma di tale regolamento, i sistemi di regolamento DLT e i sistemi di negoziazione e di regolamento DLT possono essere esentati dal rispetto di alcune disposizioni del CSDR a determinate condizioni, al fine di stimolare l'innovazione in questo settore, garantendo al contempo la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'accordo politico su tale proposta ha introdotto anche la possibilità di rinviare l'applicazione delle norme del CSDR sugli acquisti forzosi obbligatori per consentire un'ulteriore riflessione in fase di riesame del CSDR 22 . Il CSDR è inoltre collegato alla proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario 23 volto a garantire che tutti i partecipanti del sistema finanziario, compresi i CSD, predispongano le salvaguardie necessarie per attenuare i rischi di attacchi informatici e i rischi relativi alle TIC.

Le infrastrutture di mercato, compresi i CSD, sono state trattate anche nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" 24 ; Tale comunicazione illustra in che modo l'UE può rafforzare la sua autonomia strategica aperta nei settori macroeconomico e finanziario, in particolare (ma non esclusivamente) sviluppando le infrastrutture dei mercati finanziari dell'UE e aumentandone la resilienza. Un sistema di regolamento forte dell'UE, così come disciplinato dal CSDR, rappresenta pertanto un importante elemento per contribuire all'autonomia strategica dell'UE nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari.

La presente proposta è infine coerente con i lavori in corso a livello internazionale in sede di Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), volti fra l'altro a giungere a un'applicazione coerente dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) stabiliti dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa dovrebbe essere inserita nel quadro dell'agenda più ampia della Commissione per rendere i mercati dell'UE più competitivi e resilienti, rappresentata dalle iniziative per l'Unione dei mercati dei capitali, la finanza digitale e l'autonomia strategica aperta. Meccanismi di post-negoziazione sicuri ed efficienti sono un elemento essenziale di mercati dei capitali solidi. Un mercato dei capitali pienamente funzionante e integrato consentirà all'economia dell'UE di crescere in modo sostenibile e di essere più competitiva, in linea con le priorità strategiche della Commissione per un'economia al servizio delle persone, volta a determinare le condizioni adatte per la creazione di posti di lavoro, per gli investimenti e per la crescita.

L'iniziativa in questione non ha impatti diretti e/o identificabili che arrechino un danno significativo o compromettano la coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica e con gli obblighi derivanti dalla normativa europea sul clima 25 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituisce la base giuridica del CSDR. L'analisi effettuata nella valutazione d'impatto individua gli elementi del CSDR che è necessario modificare per eliminare costi e oneri di conformità sproporzionati e per semplificare le norme senza mettere a rischio la stabilità finanziaria, al fine di migliorare l'efficienza del regolamento e agevolare l'integrazione del mercato per il regolamento titoli nell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Come è stato riconosciuto nel 2014 dai colegislatori all'atto dell'adozione del CSDR, gli obiettivi del regolamento, ossia stabilire obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'UE, norme concernenti l'organizzazione dei CSD e lo svolgimento delle loro attività e promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri.

Attualmente gli Stati membri e le autorità di vigilanza nazionali non possono far fronte singolarmente alle sfide poste dagli obblighi onerosi e poco chiari del CSDR o ai rischi derivanti da prassi di vigilanza nazionali divergenti. Inoltre non possono farsi carico del rischio che la mancanza di informazioni sulle attività dei CSD di paesi terzi potrebbe comportare per la stabilità finanziaria dell'UE. Pertanto gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata delle azioni, possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta intende fare in modo che gli obiettivi del CSDR siano conseguiti in modo più proporzionato, efficace ed efficiente. Ciò dovrebbe tradursi in una riduzione o in una semplificazione dei requisiti, al fine di ridurre l'onere amministrativo del regolamento a carico dei portatori di interessi, in particolare dei CSD, senza mettere in pericolo la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Attraverso il riesame delle disposizioni in materia di vigilanza riguardanti i CSD (in particolare quelli che operano a livello transfrontaliero e quelli che fanno parte di un gruppo di CSD), la proposta affronta le sfide riscontrate nel conseguimento di una convergenza in materia di vigilanza. Inoltre la ricalibrazione di alcuni requisiti riguardanti la procedura di passaporto, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e la disciplina di regolamento risponde alle preoccupazioni manifestate dai portatori di interessi, tra i quali l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), salvaguardando nel contempo gli obiettivi del CSDR. La proposta non va al di là di quanto necessario ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, tenendo conto della necessità di monitorare e attenuare gli eventuali rischi che le operazioni dei CSD, che operano dall'interno o dall'esterno dell'UE, possono creare per la stabilità finanziaria. La proporzionalità delle opzioni strategiche prescelte è valutata nel capitolo 6 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Scelta dell'atto giuridico

Il CSDR è un regolamento e pertanto è necessario che sia modificato da uno strumento giuridico della stessa natura.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

È stato valutato se determinati requisiti specifici del CSDR avessero conseguito gli obiettivi e, in particolare, se li avessero conseguiti con efficienza ed efficacia offrendo nel contempo coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE. Le risultanze della valutazione sono esposte nell'allegato 5 della valutazione d'impatto.

Poiché alcuni dei requisiti fondamentali del CSDR sono diventati applicabili solo di recente o non sono ancora applicabili, la valutazione non è stata completa.

Tuttavia la valutazione è giunta alle conclusioni seguenti:

·efficacia ed efficienza: benché dall'entrata in vigore del CSDR il volume delle negoziazioni regolate sia aumentato, le operazioni transfrontaliere sono rimaste stabili. In molti settori, ad esempio quello dei passaporti, sono presenti ostacoli significativi e le risultanze preliminari indicano che potrebbero essere adottate misure per ridurre oneri di conformità sproporzionati e migliorare l'attività transfrontaliera. Si potrebbero inoltre introdurre miglioramenti sia nel settore dei servizi bancari, in cui l'accesso limitato ai servizi accessori di tipo bancario ostacola il regolamento in valuta estera, sia nell'ambito delle disposizioni in materia di vigilanza, aspetti che incidono sulle possibilità e le opportunità dei CSD di offrire servizi transfrontalieri;

·pertinenza: gli obiettivi del CSDR di migliorare la sicurezza e l'efficienza del mercato dei regolamenti dell'UE e di assicurare parità di condizioni per i servizi CSD continua ad essere pertinente;

·coerenza: il CSDR è allineato con gli sforzi internazionali volti a garantire la stabilità e la sicurezza delle infrastrutture di post-negoziazione. Il CSDR è coerente con gli altri atti normativi e le iniziative strategiche dell'UE;

·valore aggiunto dell'UE: il CSDR ha colmato un vuoto normativo introducendo un nuovo quadro, volto a porre rimedio, in un processo uniforme a livello dell'UE, alla mancanza di un approccio armonizzato ai mercati dei regolamenti dell'UE e ad affrontare i rischi sistemici connessi. 

In considerazione della necessità di semplificare alcuni settori specifici del CSDR e di renderli maggiormente proporzionati, emersa dai contributi pervenuti nell'ambito della consultazione mirata sul CSDR e dal riesame del regolamento da parte della Commissione, il riesame del CSDR è un'iniziativa REFIT.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi durante l'intero processo di formulazione della presente proposta. In particolare:

·una consultazione mirata 26 tra l'8 dicembre 2020 e il 2 febbraio 2021;

·una consultazione sulla valutazione di impatto iniziale 27 tra l'8 marzo 2021 e il 5 aprile 2021;

·due riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri (il 22 settembre 2020 e il 15 luglio 2021), alle quali sono state invitate a partecipare anche la Banca centrale europea (BCE), l'ESMA e la segreteria della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

In linea generale sono stati sostenuti gli obiettivi del CSDR di migliorare l'efficienza del regolamento nell'UE e di garantire la solidità dei CSD. Si è ritenuto che i requisiti fondamentali collegati stiano raggiungendo tali obiettivi e rispettino gli impegni internazionali assunti dall'UE per una riforma normativa. Tuttavia i portatori di interessi, tra i quali rappresentanti degli Stati membri, hanno segnalato diversi settori nei quali i requisiti del CSDR potrebbero essere modificati senza compromettere i suoi obiettivi generali, al fine di: i) semplificare e migliorare l'efficienza dei requisiti; e ii) ridurre i costi e gli oneri sproporzionati.

La proposta ha tenuto conto del riscontro pervenuto dai portatori di interessi, come pure del contributo frutto di riunioni con differenti portatori di interessi e con autorità ed istituzioni dell'UE. Essa introduce modifiche mirate del CSDR volte a:

(a)ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, semplificando e chiarendo i requisiti onerosi riguardanti i passaporti, migliorando la cooperazione tra autorità di vigilanza e agevolando l'accesso ai servizi accessori di tipo bancario per facilitare il regolamento in valuta estera;

(b)calibrare meglio l'applicazione di alcuni requisiti (ad esempio in materia di disciplina di regolamento e di servizi accessori di tipo bancario), al fine di ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria;

(c)garantire che le autorità dell'UE dispongano di poteri e informazioni adeguate per monitorare i rischi riguardanti i CSD sia dell'UE sia di paesi terzi, anche migliorando la cooperazione in materia di vigilanza.

Assunzione e uso di perizie

Per la stesura della presente proposta la Commissione si è basata su perizie esterne:

relazioni dell'ESMA: nel 2020 e nel 2021 l'ESMA ha presentato alla Commissione quattro relazioni riguardanti il regolamento internalizzato, 28 la prestazione di servizi transfrontalieri da parte dei CSD e il trattamento delle domande per fornitura di servizi transfrontalieri di notariato e di tenuta centralizzata dei conti 29 , la prestazione di servizi accessori di tipo bancario 30 e l'uso dell'innovazione tecnologica da parte dei CSD 31 . Tali relazioni hanno preso in considerazione anche le risposte alle indagini dell'ESMA pervenute dalle autorità nazionali, dai CSD e dai partecipanti. La Commissione ha tenuto in considerazione anche le relazioni semestrali dell'ESMA su tendenze, rischi e vulnerabilità 32 nei settori dell'infrastruttura finanziaria e dei servizi;

contributo mirato del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla consultazione sul CSDR, comprendente i risultati in forma anonima e consolidata di un'indagine condotta tra i CSD.

Tale contributo è stato integrato con le informazioni quantitative e qualitative pervenute, anche in forma riservata, dai partecipanti ai mercati finanziari.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto delle diverse alternative d'intervento. Le opzioni strategiche sono state individuate sulla base dei cinque fattori determinanti seguenti: i) requisiti in materia di passaporto onerosi e poco chiari, ii) cooperazione e coordinamento tra autorità insufficienti, iii) requisiti troppo restrittivi per la prestazione di servizi bancari connessi al regolamento in valuta estera, iv) requisiti per la disciplina di regolamento poco chiari e complicati e v) informazioni insufficienti sulle attività dei CSD di paesi terzi nell'UE. Le opzioni strategiche sono state valutate rispetto agli obiettivi specifici di ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria e garantire poteri e informazioni adeguate per monitorare i rischi.

Il 29 ottobre 2021 il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo sulla valutazione d'impatto, raccomandando i miglioramenti seguenti:

·chiarire l'interazione tra il CSDR rivisto e la comunicazione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza";

·spiegare meglio il motivo per cui i passaporti, una prassi usata con successo in molti altri settori del diritto finanziario, non sembrano funzionare in questo segmento;

·spiegare l'analisi che ha condotto all'introduzione degli acquisti forzosi obbligatori come elemento del regime della disciplina di regolamento nel 2014 e come è cambiata da allora la valutazione della Commissione;

·chiarire quali opzioni strategiche sono complementari e quali si escludono a vicenda.

I chiarimenti richiesti sono stati aggiunti nelle sezioni pertinenti della valutazione d'impatto, vale a dire: per quanto riguarda la comunicazione su un'autonomia strategica aperta, nella sezione 1.4.2; per quanto riguarda gli esempi dei requisiti onerosi relativi ai passaporti cui devono far fronte i CSD e che ostacolano la fornitura di servizi transfrontalieri, nell'allegato 6; per quanto concerne una spiegazione sull'origine delle procedure obbligatorie di acquisto forzoso, nella sezione 2.2.2; e per quanto attiene a un chiarimento riguardante la natura complementare o di esclusione reciproca delle opzioni strategiche, nella sezione 6.

Sulla base della valutazione e del confronto di tutte le opzioni strategiche, la valutazione d'impatto ha concluso che sono da preferirsi le opzioni strategiche seguenti:

·semplificare la procedura riguardante il passaporto, eliminando la possibilità per l'autorità di vigilanza ospitante di rifiutare la concessione del passaporto e sostituendola con una notifica da parte delle autorità di vigilanza di origine a quelle ospitanti. L'opzione strategica prescelta riduce al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero e riduce l'onere amministrativo e i costi di conformità. Le altre opzioni strategiche valutate sono state: limitare l'ambito di applicazione dei requisiti in materia di passaporti ai titoli di capitale oppure chiarire il ruolo e i poteri delle autorità competenti, nonché i requisiti relativi alle leggi nazionali. Tuttavia entrambe le opzioni consentirebbero solo un parziale conseguimento degli obiettivi;

·migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali attraverso l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, al fine di facilitare l'accesso da parte dei CSD a mercati diversi da quelli contemplati dalla loro autorizzazione e garantire la stabilità finanziaria conferendo alle autorità di vigilanza più poteri per il monitoraggio dei rischi. Le altre opzioni considerate comprendevano il miglioramento delle norme del CSDR vigenti per gli accordi di cooperazione e l'introduzione di una vigilanza maggiore dei CSD a livello dell'UE. I collegi tuttavia garantiscono il giusto equilibrio tra il raggiungimento degli obiettivi e il fatto che la responsabilità in materia di vigilanza resti in capo allo Stato membro d'origine del CSD;

·facilitare l'accesso dei CSD ai servizi accessori di tipo bancario consentendo ai CSD autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di offrire tali servizi ad altri CSD e rivedere le soglie al di sotto delle quali i CSD possono utilizzare una banca commerciale. Un'altra opzione considerata è stata l'eliminazione delle restrizioni per la fornitura di servizi accessori di tipo bancario a CSD, che tuttavia non è stata presa in esame in quanto poteva aumentare in modo significativo i rischi per la stabilità finanziaria;

·l'opzione più efficace ed efficiente consiste nel chiarire i vari elementi riguardanti la disciplina di regolamento (ad esempio l'ambito di applicazione) modificando nel contempo il calendario di attuazione degli acquisti forzosi obbligatori 33 ("approccio in due fasi"). L'attuazione degli acquisti forzosi obbligatori dipenderà dall'evoluzione dell'efficienza del regolamento nell'UE. In primo luogo, gli elementi di prova raccolti indicano che le penali pecuniarie stimoleranno il miglioramento dell'efficienza del regolamento, senza mettere in pericolo la stabilità e la liquidità dei mercati e degli strumenti finanziari. In secondo luogo, dopo l'applicazione delle penali pecuniarie sarà possibile valutare il modo migliore per applicare l'acquisto forzoso obbligatorio in considerazione dell'evoluzione dell'efficienza del regolamento. L'opzione di sospendere l'intero quadro non è stata presa in considerazione, in quanto i mancati regolamenti nell'UE restano a un livello costantemente più elevato rispetto agli altri maggiori mercati finanziari;

·introdurre una data finale di applicazione della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti per i CSD dell'UE e di paesi terzi 34 e un obbligo di notifica per i CSD di paesi terzi. Le informazioni ricevute consentirebbero alla Commissione di definire le priorità nella valutazione dell'equivalenza dei quadri dei paesi terzi in materia di CSD, in quanto il riconoscimento dell'equivalenza da parte della Commissione è una condizione per il riconoscimento da parte dell'ESMA dei CSD di paesi terzi che intendono prestare servizi di notariato o servizi di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. La combinazione di tali misure garantirà pertanto che le autorità dispongano di poteri adeguati e di informazioni tempestive per monitorare i rischi in linea con l'evoluzione delle esigenze del mercato. Le modifiche proposte non influiranno tuttavia sulle procedure per l'equivalenza e il riconoscimento già applicabili a norma del CSDR; pertanto i CSD di paesi terzi e i CSD di paesi terzi potenziali richiedenti sono ancora invitati a presentare le richieste di equivalenza e le domande di riconoscimento a norma delle disposizioni del CSDR attualmente vigenti. È stata considerata anche l'opzione di migliorare il regime per i CSD di paesi terzi che prestano servizi per strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, prevedendo, ad esempio, il riconoscimento da parte dell'ESMA per la fornitura di servizi di regolamento o aumentando i poteri di vigilanza dell'ESMA, ma si è ritenuto che in questo momento fossero misure premature e sproporzionate;

·l'insieme generale delle opzioni inciderà positivamente sul panorama della post-negoziazione nell'UE, consentendo una regolamentazione dei CSD più proporzionata, migliorando l'efficienza del regolamento titoli, favorendo così la competitività dei mercati finanziari dell'UE.

Efficienza normativa e semplificazione

L'orientamento generale è quello di proporre le misure necessarie nell'interesse dell'integrazione del mercato e della stabilità finanziaria, riducendo nel contempo gli oneri regolamentari e di conformità per i partecipanti al mercato. Quest'impostazione è conforme all'agenda "Legiferare meglio" della Commissione. Le opzioni scelte hanno un impatto positivo, in quanto assicurano una regolamentazione dei CSD più proporzionata e migliorano la competitività del mercato dei regolamenti dell'UE nel suo insieme.

I CSD beneficerebbero di costi ridotti quando operano nell'UE, in particolare grazie alla riduzione degli ostacoli al regolamento transfrontaliero derivante i) dall'istituzione di collegi e ii) dalla semplificazione della procedura di passaporto. In particolare l'alleggerimento degli oneri associati ai requisiti in materia di passaporto semplificherebbe e accelererebbe la procedura. La semplificazione della procedura di passaporto, che comprende la sostituzione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti ospitanti con una notifica, dovrebbe ridurre i costi fino al 75 %, generando in media un risparmio una tantum di 585 000 EUR per CSD. Anche i CSD dell'UE trarrebbero vantaggio dall'introduzione dei collegi, grazie alla certezza giuridica derivante dal miglioramento della convergenza in materia di vigilanza. Inoltre l'introduzione dei collegi e di una data finale di applicazione della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti migliorerebbe la stabilità finanziaria per quanto riguarda i CSD dell'UE e i CSD di paesi terzi.

La semplificazione dei requisiti di accesso ai servizi accessori di tipo bancario da parte dei CSD, necessaria per i regolamenti in valuta estera, aumenterebbe anche la concorrenza in questo ambito. A tale riguardo, una revisione delle soglie al di sotto delle quali i CSD possono utilizzare per tali servizi enti creditizi potrebbe permettere ai CSD di aumentare i servizi offerti agli investitori nazionali e transfrontalieri. Si stima che le modifiche proposte potrebbero determinare un aumento dei regolamenti in valuta estera su base annua pari a 16 miliardi di EUR. 

La semplificazione della procedura di passaporto, la creazione di collegi obbligatori e la maggiore offerta di servizi bancari connessi al regolamento in valuta estera aumenterà la concorrenza tra CSD nell'UE, a vantaggio di investitori ed emittenti, PMI incluse. In generale, gli emittenti, in particolare le start-up innovative e le PMI, e gli investitori avrebbero una scelta più ampia in termini di accordi di finanziamento e trarrebbero vantaggio dall'aumento della concorrenza, da una maggiore scelta nell'emissione, dalla diversificazione del rischio e dalla diversificazione della valuta dei loro investimenti transfrontalieri, contribuendo, nel contempo, all'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali.

Infine le modifiche del regime di disciplina di regolamento proposte garantirebbero un approccio più proporzionato al trattamento dei mancati regolamenti, assicurando nel contempo il continuo miglioramento dell'efficienza del regolamento nell'UE a vantaggio degli investitori e dell'economia dell'UE nel suo insieme. L'approccio in due fasi in particolare dovrebbe mitigare gli effetti più negativi in termini di liquidità, nei casi in cui non è giustificata l'applicazione dei requisiti pertinenti. Ciò dovrebbe incidere positivamente, in maniera indiretta, sulle PMI, i cui titoli sono meno liquidi.

La digitalizzazione e l'impatto delle nuove tecnologie sui servizi di post-negoziazione non sono stati trattati nella presente iniziativa, in quanto si è ritenuto che non rientrassero nell'ambito della valutazione. Dalla consultazione mirata che ha accompagnato la presente iniziativa è emerso che i portatori di interessi preferiscono acquisire esperienze sull'applicazione del regolamento relativo al regime pilota DLT prima di prendere in considerazione eventuali modifiche del CSDR. Anche l'ESMA, nella relazione sull'uso dell'innovazione tecnologica da parte dei CSD, ha sconsigliato di apportare in questo momento modifiche sostanziali al CSDR per facilitare l'utilizzo dell'innovazione tecnologica da parte dei CSD, suggerendo invece di aspettare le esperienze del regime pilota dell'UE. È stato quindi deciso di rimandare qualsiasi modifica sostanziale del CSDR volta a realizzare il pieno potenziale della tecnologia fino a quando non si potranno trarre insegnamenti dall'attuazione del regolamento sul regime pilota DLT.

Diritti fondamentali

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha incidenza sul bilancio dell'Unione.

L'incidenza sull'ESMA riguarderà principalmente la partecipazione ai collegi, lo sviluppo o l'aggiornamento di cinque norme tecniche e la gestione della procedura per la notifica da parte dei CSD di paesi terzi delle loro attività nell'UE. Quest'ultimo costituirebbe tuttavia un costo una tantum di importo ridotto. La semplificazione della procedura di passaporto alleggerirebbe comunque i costi dell'ESMA, in quanto i requisiti in materia di passaporto sarebbero più semplici e più chiari. Inoltre una determinazione chiara delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della disciplina del regolamento ridurrebbe l'onere amministrativo a carico dell'ESMA derivante dalla necessità di rispondere a vari quesiti; anche l'adeguamento della periodicità delle relazioni che l'Autorità è tenuta a presentare alla Commissione ne ridurrà ulteriormente l'onere. L'ESMA trarrebbe anche vantaggio da alcune opzioni strategiche prescelte che intendono rafforzare il quadro di vigilanza, in particolare la procedura di notifica per i CSD di paesi terzi.

I compiti proposti a carico dell'ESMA non richiederanno un incremento di organico e sono assolvibili con le risorse esistenti. Lo stesso vale per l'ABE, la quale dovrà elaborare una norma tecnica per determinare la soglia al di sotto della quale i CSD possono utilizzare enti creditizi per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del CSDR nel suo insieme, con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza del regolamento nel conseguimento dei suoi obiettivi (cioè migliorare la sicurezza e l'efficienza dei mercati dei regolamenti nell'UE). In tale relazione la Commissione dovrebbe considerare tutti gli aspetti del CSDR, valutando se sussistano altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui si dovrebbe far fronte, se vi sia la necessità di applicare ulteriori misure per migliorare l'efficienza del regolamento, nonché l'esigenza potenziale di ulteriori misure volte a limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD.

In linea di principio, tale valutazione dovrebbe essere effettuata entro cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche. Sarebbero richiesti anche i contributi dell'ESMA, delle autorità nazionali e delle banche centrali. Sarebbe opportuno ricevere principalmente dall'ESMA i dati statistici per l'analisi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

5.2.1 Definizioni

L'articolo 1, punto 1), introduce una definizione della nozione di gruppo di imprese, in linea con la definizione di cui al regolamento (UE) n. 2019/2033.

5.2.2 Regime di disciplina di regolamento

L'articolo 1, punto 2), introduce modifiche al regime di disciplina di regolamento.

La lettera a) modifica l'articolo 7, paragrafo 2, del CSDR prevedendo che, in situazioni in cui un mancato regolamento sia causato da fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione o quando un'operazione non coinvolge due parti negoziali, tale mancato regolamento non è soggetto al meccanismo di penalizzazione. È specificato inoltre che le penalità pecuniarie dovrebbero essere calcolate fino al termine della procedura di acquisto forzoso se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione pertinente oppure, se precedente, fino all'effettiva data di regolamento.

La lettera b) introduce un nuovo paragrafo 2 bis, a norma del quale la Commissione può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui al regolamento UE n. 182/2011, per decidere di applicare l'acquisto forzoso obbligatorio a determinati strumenti finanziari o le categorie di operazioni alle quali dovrebbero essere applicate le procedure di acquisto forzoso obbligatorio. La Commissione può adottare tale decisione nel caso ritenga che tali misure costituiscano un mezzo proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione e che, in base al numero e al volume dei mancati regolamenti, siano soddisfatte determinate condizioni stabilite in tale disposizione.

La lettera c) modifica l'articolo 7, paragrafo 3, del CSDR specificando quando è avviata la procedura di acquisto forzoso, qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e precisando che il periodo di proroga per gli strumenti finanziari negoziati su un mercato di crescita per le PMI è calcolato in base ai giorni di calendario.

La lettera d) introduce un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 7 del CSDR per spiegare il funzionamento del meccanismo di trasferimento. Un meccanismo di trasferimento eviterà una catena di mancati regolamenti, ciascuno dei quali richiede una procedura distinta di acquisto forzoso, consentendo a ciascun partecipante alla catena di operazioni di trasferire una notifica di acquisto forzoso al partecipante inadempiente, in modo tale che, per risolvere l'intera catena di operazioni, sia necessario un solo acquisto forzoso. Questo meccanismo di trasferimento può così essere replicato contrattualmente tra i partecipanti e i loro clienti fino agli ultimi acquirenti e venditori.

La lettera e) modifica l'articolo 7, paragrafo 4, del CSDR prevedendo che in situazioni in cui un mancato regolamento sia causato da fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione, o quando un'operazione non coinvolge due parti negoziali, tale mancato regolamento non è soggetto al meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio.

La lettera f) modifica l'articolo 7, paragrafo 6, del CSDR introducendo una simmetria dei pagamenti tra acquirente e venditore nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso differiscano da quelle dell'operazione originaria. L'obiettivo è garantire che l'acquisto forzoso ricollochi le parti dell'operazione nella stessa posizione economica in cui si trovavano al momento dell'operazione originaria.

La lettera g) modifica l'articolo 7, paragrafo 11, del CSDR chiarendo che l'esenzione dai requisiti in materia di disciplina di regolamento per le controparti centrali (CCP) si applicano solo quando la CCP si interpone tra le controparti. Chiarisce inoltre che, se le CCP subiscono perdite dall'applicazione degli acquisti forzosi obbligatori, possono includere nelle loro regole un meccanismo per coprire tali perdite.

La lettera h) introduce nell'articolo 7 del CSDR un nuovo paragrafo 13 bis che conferisce alla Commissione il potere di sospendere il meccanismo di acquisto forzoso per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario per evitare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale nuovo paragrafo 13 bis stabilisce la procedura che dovrebbe essere seguita dalla Commissione ai fini di tale sospensione, vale a dire sulla base di una raccomandazione dell'ESMA, previa consultazione del SEBC e del CERS. Esso specifica inoltre che tale sospensione è valida per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per periodi di tre mesi per un totale massimo di 12 mesi dall'inizio della sospensione.

Alla lettera i) le modifiche all'articolo 7, paragrafo 14, del CSDR chiariscono che l'atto delegato della Commissione che specifica i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie tiene conto degli effetti dei tassi d'interesse negativi.

La lettera j) introduce un nuovo paragrafo 14 bis nell'articolo 7 del CSDR, autorizzando la Commissione a specificare le situazioni in cui un mancato regolamento dovrebbe essere considerato causato da fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione e i casi in cui un'operazione non coinvolge due parti negoziali, conformemente alle modifiche introdotte nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 7.

La lettera k) modifica l'articolo 7, paragrafo 15, del CSDR introducendo una nuova data entro la quale l'ESMA presenta le norme tecniche di regolamentazione, specificando gli aspetti del regime di disciplina di regolamento elencati nello stesso paragrafo. La modifica di tale data dovrebbe consentire all'ESMA di rivedere le norme tecniche di regolamentazione, per tenere conto delle modifiche apportate al CSDR in seguito al presente riesame e apportare le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione, quali le condizioni in base alle quali i partecipanti possono eseguire gli acquisti forzosi.

5.2.3 Cooperazione tra autorità competenti e autorità rilevanti, riesame e valutazione e strategie di risanamento e di liquidazione ordinata.

L'articolo 1, punto 3), modifica le lettere b) e c) dell'articolo 12 del CSDR al fine di chiarire che, nel caso in cui un CSD non svolga attività di regolamento prima dell'inizio della procedura di autorizzazione, i criteri per determinare quali autorità rilevanti dovrebbero essere coinvolte in tale procedura tengono conto dell'attività di regolamento prevista.

L'articolo 1, punto 4), lettera b), modifica l'articolo 17, paragrafo 4, del CSDR per quanto riguarda la consultazione delle autorità rilevanti da parte delle autorità competenti a proposito della procedura per l'autorizzazione di un CSD. L'articolo 1, punto 6), la lettera e), introduce modifiche equivalenti all'articolo 22, paragrafo 6, del CSDR riguardanti la consultazione delle autorità rilevanti da parte delle autorità competenti a proposito del processo di riesame e valutazione. Le modifiche dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 22, paragrafo 6, del CSDR introducono una procedura tramite la quale le autorità consultate possono emettere un parere motivato entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente. In caso di parere negativo emesso da una delle autorità rilevanti consultate, l'autorità competente fornisce una decisione motivata relativa al parere negativo che può essere nuovamente soggetta al parere negativo delle autorità consultate. Nel caso in cui l'autorità competente contesti tale parere negativo comunica il proprio dissenso all'autorità che ha emesso il parere negativo, la quale può deferire la questione all'ESMA. Se la questione non è risolta entro 30 giorni dal deferimento, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della propria decisione alle autorità rilevanti.

L'articolo 1, punto 4), lettera c), inserisce un nuovo paragrafo 7 bis nell'articolo 17 del CSDR per introdurre un nuovo obbligo per le autorità competenti di condividere le informazioni con altre autorità, nella fattispecie con le autorità rilevanti.

L'articolo 1, punto 5), modifica l'articolo 20, paragrafo 5, del CSDR chiarendo che le procedure che i CSD devono seguire nel caso di revoca dell'autorizzazione includono il trasferimento di conti degli emittenti e dei dati conservati relativi alla prestazione dei servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell'allegato.

L'articolo 1, punto 6), modifica i paragrafi 1, 4 e 7 dell'articolo 22 del CSDR al fine di modificare la periodicità della procedura di riesame e valutazione, portandola da annuale a biennale. Esso inoltre modifica i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 del CSDR, al fine di chiarire in che modo i CSD dovrebbero prepararsi ad affrontare scenari in cui potrebbero non essere in grado di garantire la continuità delle operazioni e dei servizi critici. È eliminato l'obbligo di redigere piani di risoluzione, sia perché ritenuto poco chiaro, sia perché attualmente non esiste alcun regime di risoluzione dell'Unione sulla base del quale potrebbe essere redatto un piano di risoluzione. Il paragrafo 2 rivisto impone invece ai CSD di elaborare e presentare all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata. Il paragrafo 3 rivisto specifica il contenuto minimo dei piani di cui al paragrafo 2, nonché la periodicità del riesame e dell'aggiornamento di tali piani (almeno ogni due anni). Esso inoltre chiarisce che tali piani tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e dell'eventuale piano di risanamento o di risoluzione adottato in forza della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD). Le modifiche al paragrafo 3 non pregiudicano l'obbligo in capo alle autorità competenti di informare l'ESMA quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione. Tale caso può verificarsi in forza della normativa nazionale o dell'obbligo di rispettare altri atti normativi dell'UE, come la BRRD.

L'articolo 1, punto 6), lettera c), modifica l'articolo 22, paragrafo 11 del CSDR introducendo una nuova data entro la quale l'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare formati standard, modelli e procedure per il riesame e la valutazione. La modifica della data dovrebbe consentire all'ESMA di adeguare, se necessario, le norme tecniche di regolamentazione alle modifiche apportate al CSDR in base alla presente iniziativa.

Infine l'articolo 1, punto 18), modifica l'articolo 55 del CSDR al fine di estendere il termine entro il quale le autorità rilevanti e le autorità competenti possono emettere un parere motivato sull'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario, portandolo da uno a due mesi. Di fatto, il termine di un mese è troppo breve per l'emissione di tale parere.

5.2.4. Regime di passaporto e diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi

L'articolo 1, punto 15), modifica il secondo comma dell'articolo 49, paragrafo 1, del CSDR con l'intento di chiarire che il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi, e che si continua ad applicare nel contesto delle emissioni transfrontaliere di titoli, include: i) il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro in cui l'emittente è stabilito e ii) se diversi, il diritto societario o altra normativa applicabili ai cui sensi i titoli sono stati emessi. Ciò contempla in particolare il caso di obbligazioni emesse da un emittente situato in uno Stato membro, ma contrattualmente soggetto al diritto di un altro Stato membro. L'articolo 1, punto 15), modifica inoltre il terzo comma dell'articolo 49, paragrafo 3, del CSDR per includere l'obbligo per gli Stati membri di aggiornare periodicamente l'elenco delle disposizioni pertinenti.

L'articolo 1, punto 7), modifica l'articolo 23 del CSDR al fine di chiarire gli aspetti seguenti della procedura di passaporto.

In primo luogo, adatta il rinvio al secondo comma dell'articolo 49, paragrafo 1, presente nell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, cosicché un CSD che intende prestare servizi di notariato o servizi di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro tenga conto sia della normativa dello Stato membro in cui l'emittente è stabilito sia, se diversi, del diritto societario o di altra normativa applicabili ai cui sensi i titoli sono stati emessi;

In secondo luogo, modifica l'articolo 23, paragrafo 2, del CSDR al fine di consentire ai nuovi CSD di presentare una richiesta di passaporto in parallelo con una domanda di autorizzazione, così da poter iniziare l'attività transfrontaliera dalla data di autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, purché sia decorso almeno un mese dalla data della comunicazione della richiesta di passaporto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

In terzo luogo, modifica l'articolo 23, paragrafo 3, lettera e), del CSDR per chiarire che un CSD che richiede un passaporto dovrebbe sempre fornire una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

In quarto luogo, modifica l'articolo 23, paragrafo 4, del CSDR, al fine di abbreviare il periodo di tempo entro il quale un'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica la richiesta di passaporto all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

In quinto luogo, modifica l'articolo 23, paragrafo 6, eliminando la possibilità per l'autorità competente dello Stato membro ospitante di respingere la richiesta di passaporto. A norma della disposizione rivista, il CSD può iniziare a prestare i servizi dopo un mese dalla data della comunicazione della richiesta di passaporto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante, oppure prima, qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia espresso il suo consenso.

5.2.5 Collegi delle autorità di vigilanza

L'articolo 1, punto 9), inserisce nel CSDR l'articolo 24 bis all'interno di una nuova sezione 4 bis del titolo III sulla cooperazione tra autorità tramite collegi, disponendo l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza in due casi:

(a)se un CSD è soggetto alla procedura di passaporto di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, cioè il cosiddetto "collegio di passaporto"; o

(b)se un CSD è parte di un gruppo societario che comprende due o più CSD autorizzati in almeno due Stati membri, cioè il cosiddetto "collegio a livello di gruppo".

Se un CSD soggetto alla procedura di passaporto di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, fa anche parte di un gruppo societario che comprende almeno un altro CSD, per quel CSD dovrebbe essere consentito istituire soltanto un collegio invece di due collegi distinti (cioè un collegio di passaporto e un collegio a livello di gruppo), al fine di generare sinergie ed evitare oneri amministrativi inutili a carico delle autorità interessate.

L'istituzione di un solo collegio dovrebbe essere consentita anche se gli altri CSD del gruppo sono soggetti alla procedura di passaporto, al fine di evitare una situazione in cui vi siano più collegi di passaporto e un collegio a livello di gruppo per CSD che fanno parte dello stesso gruppo e che, in molti casi, hanno procedure comuni, condividono risorse, valutazioni delle misure adottate per garantire il rispetto della normativa dello Stato membro ospitante nel quale forniscono servizi transfrontalieri ecc. Tuttavia se tali altri CSD all'interno del gruppo sono anche soggetti alla procedura di passaporto, l'istituzione di un solo collegio per l'intero gruppo è possibile solo previo consenso delle autorità competenti per tali CSD.

L'articolo 24 bis stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione del presidente specificamente per il collegio a livello di gruppo, alla composizione dei collegi e ai loro compiti, al fine di garantire un approccio coerente in materia di vigilanza in tutta l'UE. All'ESMA è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le modalità pratiche per il funzionamento dei collegi.

Sono infine introdotte modifiche in tutto il regolamento per garantire che i collegi siano informati delle decisioni importanti adottate rispetto ai CSD (cioè modifiche dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del CSDR).

5.2.6 CSD di paesi terzi e fine dell'applicazione della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti

L'articolo 1, punto 10), modifica l'articolo 25 del CSDR che definisce il quadro per i CSD di paesi terzi. La lettera a) introduce l'obbligo per i CSD che intendano prestare servizi di regolamento in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di presentare una notifica all'ESMA e pone rimedio alla carenza di informazioni a tale riguardo sia a livello nazionale che dell'UE. La lettera c) autorizza l'ESMA a redigere norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che i CSD di paesi terzi forniscono all'ESMA in tale notifica, precisa che tali informazioni sono limitate allo stretto necessario fornendo una serie di esempi.

L'articolo 1, punto 10), lettera b). modifica il quinto comma dell'articolo 25, paragrafo 6, specificando che l'ESMA comunica per iscritto al CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di notariato o servizi di tenuta centralizzata dei conti, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda completa o, se successiva, dalla data di adozione di una decisione della Commissione in materia di equivalenza.

L'articolo 1, punto 23), modifica l'articolo 69, paragrafo 4, del CSDR introducendo una data finale per l'applicazione della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti sia per i CSD dell'UE sia per quelli di paesi terzi. Nello specifico, la lettera a) modifica l'articolo 69, paragrafo 4, stabilendo che la clausola di mantenimento dei diritti acquisiti cessa di applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La lettera b) introduce un nuovo paragrafo 4 bis che prevede una data finale di applicazione della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti per i CSD di paesi terzi che è di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a motivo delle procedure di riconoscimento e di equivalenza. Inoltre i CSD di paesi terzi che beneficiano della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti, quando prestano servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, sono tenuti a presentare una notifica all'ESMA, al fine di porre rimedio alla carenza di informazioni a tale riguardo a livello sia nazionale sia dell'UE. La lettera b) autorizza l'ESMA a redigere norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo fornisce all'ESMA in tale notifica e precisa che tali informazioni sono limitate allo stretto necessario, fornendo una serie di esempi. È introdotto un obbligo di notifica analogo per i CSD di un paese terzo che offrivano servizi di regolamento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5.2.7 Servizi accessori di tipo bancario

In primo luogo, l'articolo 1, punto 13), modifica l'articolo 40, paragrafo 2, del CSDR, mentre l'articolo 1, punto 17), lettera a), modifica l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del CSDR al fine di introdurre la possibilità per i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario di fornire tali servizi ai CSD che non hanno ottenuto tale autorizzazione e che, pertanto, non possono regolare in valute specifiche al di sopra di determinati importi quando non hanno accesso alla banca centrale pertinente.

L'articolo 1, punto 17), lettera b), modifica la formula introduttiva del paragrafo 4, consentendo ai CSD di richiedere la fornitura di servizi accessori di tipo bancario non soltanto agli enti creditizi designati, ma anche ad altri CSD che sono stati autorizzati a fornire tali servizi a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, sia che tali CSD appartengano o meno allo stesso gruppo societario. A tale riguardo, l'articolo 1, punto 17), lettera b), sopprime la lettera c) dell'articolo 54, paragrafo 4, del CSDR, eliminando il divieto secondo cui gli enti creditizi designati non possono offrire servizi CSD di base.

In secondo luogo, l'articolo 1, punto 17), lettera c), modifica l'articolo 54, paragrafo 5, del CSDR che prevede una soglia specifica entro cui i CSD possono utilizzare un ente creditizio per i servizi bancari. Al fine di calibrare adeguatamente tale soglia e tenendo in considerazione la gestione dei rischi finanziari, l'articolo 1, punto 17), lettera d), conferisce mandato all'ABE di sviluppare, in cooperazione con l'ESMA e il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che saranno adottate dalla Commissione, per fissare una soglia adeguata al di sotto della quale i servizi accessori di tipo bancario possono essere forniti da enti creditizi, comprendenti pertinenti norme prudenziali e di gestione dei rischi, volte ad attenuare i rischi potenziali derivanti dalla modifica di tale soglia.

Infine l'articolo 1, punto 19), modifica l'articolo 59, paragrafo 4, del CSDR con l'intento di garantire requisiti prudenziali adeguati, assicurare la coerenza con le altre normative applicabili o esplicitare meglio determinati requisiti al fine di garantire la coerenza in materia di vigilanza o specificare una serie di aspetti secondari nel settore della gestione dei rischi. A tale scopo, la lettera a):

(a)modifica la lettera c) dell'articolo 59, paragrafo 4, armonizzandola con le norme di regolamentazione vigenti ed esplicitando che, in uno scenario di stress di liquidità, dovrebbero essere detenute risorse liquide di alta qualità anziché risorse liquide e che lo scenario di stress dovrebbe considerare i due maggiori partecipanti, anziché soltanto il maggiore;

(b)modifica la lettera d) dell'articolo 59, paragrafo 4, chiarendo che dovrebbero essere detenute risorse liquide di alta qualità nelle valute pertinenti anziché in tutte le valute;

(c)modifica la lettera e) dell'articolo 59, paragrafo 4, chiarendo che nel caso si utilizzino accordi di finanziamento prestabiliti, questi dovrebbero essere altamente affidabili. Chiarisce inoltre che, ogniqualvolta si utilizzano dispositivi analoghi a linee di credito impegnate, questi dovrebbero rispondere allo stesso standard di elevata affidabilità e detenuti soltanto presso enti finanziari con merito di credito elevato;

(d)modifica la lettera i) dell'articolo 59, paragrafo 4, chiarendo che un CSD può convertire in contanti la garanzia fornita dal cliente inadempiente, anziché "darvi esecuzione", precisando che, se sono utilizzati dispositivi non impegnati, il CSD dovrebbe essere in grado di stabilire che i potenziali rischi connessi siano stati identificati e attenuati. Lo scopo è quello di consentire l'utilizzo di dispositivi non impegnati a condizione che sia stato adottato un quadro completo;

(e)inserisce una nuova lettera k) nell'articolo 59, paragrafo 4, al fine di esplicitare che i quadri prudenziali e per la gestione dei rischi adottati dai CSD dovrebbero contemplare i rischi pertinenti, compresi quelli riguardanti gli accordi di compensazione pertinenti. Ciò dovrebbe garantire che i rischi di credito o di liquidità in relazione ad accordi di compensazione siano adeguatamente gestiti dai CSD. Questo requisito dovrebbe essere ulteriormente chiarito nelle norme tecniche di regolamentazione redatte dall'ABE a norma dell'articolo 59, paragrafo 5.

5.2.8 Requisiti organizzativi e collegamenti

L'articolo 1, punto 4), lettera a), inserisce un nuovo comma nell'articolo 17, paragrafo 2, del CSDR, al fine di consentire a un'autorità competente, qualora, al momento della domanda il richiedente non soddisfi tutti i requisiti stabiliti nel CSDR, ma si possa ragionevolmente ritenere che li soddisferà al momento dell'effettivo inizio delle sue attività, di concedere l'autorizzazione a tale CSD, a condizione che il CSD abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del CSDR al momento dell'effettivo inizio delle sue attività.

L'articolo 1, punto 11), inserisce un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 27 del CSDR, al fine di chiarire il significato del termine "membro indipendente dell'organo di amministrazione" nel contesto di tale articolo.

L'articolo 1, punto 12), modifica il paragrafo 3 dell'articolo 28 del CSDR al fine di chiarire e garantire l'interpretazione coerente della nozione di "livello dei servizi", aggiungendo un elenco di esempi degli aspetti a cui dovrebbe riferirsi.

L'articolo 1, punto 32), modifica l'articolo 36 del CSDR con l'intento di chiarire che i CSD non dovrebbero soltanto ridurre i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli, ma dovrebbero cercare di ridurli al minimo. Pertanto il termine "ridurre" è sostituito con "ridurre al minimo".

L'articolo 1, punto 16), modifica l'articolo 52, paragrafo 1, del CSDR al fine di garantire che un CSD cui è presentata una domanda di collegamento non ritardi inutilmente l'attuazione di un collegamento autorizzato. Il CSD cui è presentata la domanda dovrebbe quindi essere tenuto a realizzare il collegamento entro 12 mesi.

5.2.9 Relazioni dell'ESMA

L'articolo 1, punto 24), modifica l'articolo 74 del CSDR al fine di adeguare meglio la periodicità delle relazioni che l'ESMA presenta alla Commissione.

2022/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 35 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 36 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 agosto 2014 ed è entrato in vigore il 17 settembre 2014. Esso uniforma gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole. Tale regolamento ha introdotto periodi di regolamento più brevi, misure della disciplina di regolamento, rigorosi requisiti organizzativi, prudenziali e di condotta negli affari per i CSD, requisiti prudenziali e di vigilanza più rigorosi per i CSD e altri enti che prestano servizi bancari che sostengono il regolamento titoli e un regime che consente ai CSD autorizzati di fornire servizi in tutta l'Unione.

(1)La semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 909/2014, e un approccio più proporzionato a detti settori, è in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.

(2)Infrastrutture di post-negoziazione efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali funzionante e contribuiscono agli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione. Per tale motivo il riesame del regolamento (UE) n. 909/2014 è stato incluso tra le azioni chiave del piano d'azione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali adottato nel 2020 38 .

(3)Nel 2019 la Commissione ha condotto una consultazione mirata sull'applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014. La Commissione ha ricevuto inoltre il contributo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari ("ESMA") e del Sistema europeo di banche centrali ("SEBC"). Dalle consultazioni è emerso che i portatori di interessi sostengono e ritengono che gli obiettivi di tale regolamento, vale a dire promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole degli strumenti finanziari, siano importanti e che non sia necessaria alcuna profonda revisione. Il 1º luglio 2021 la Commissione ha adottato una relazione sul regolamento 39 a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 909/2014. Sebbene non tutte le disposizioni del regolamento siano ancora pienamente applicabili, la relazione ha individuato i settori che necessitano di un'azione mirata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento in maniera più proporzionata, efficiente ed efficace.

(4)Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. Tali norme comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Nonostante l'assenza di esperienza nell'applicazione di tali norme, lo sviluppo e la specificazione del quadro di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione 40 hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio il regime e le sfide che potrebbero derivare dalla sua applicazione. A tale riguardo, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle penali pecuniarie e degli acquisti forzosi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare specificando quali categorie di operazioni sono escluse. Tale esclusione dovrebbe riguardare in particolare operazioni che non vanno a buon fine per motivi non imputabili ai partecipanti e operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, per le quali l'applicazione delle penali pecuniarie e degli acquisti forzosi obbligatori non sarebbe praticabile e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il mercato, quali ad esempio, determinate operazioni sul mercato primario, operazioni societarie, ristrutturazioni, creazione e rimborso di quote di fondi e riallineamenti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il regolamento n. 909/2014 per precisare i dettagli di tali esclusioni mediante un atto delegato.

(5)L'obiettivo generale del regime di disciplina di regolamento è migliorare l'efficienza del regolamento all'interno dell'Unione. Tuttavia nel 2020 la volatilità del mercato ha amplificato le preoccupazioni circa i potenziali effetti negativi delle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. L'applicazione di tali norme dovrebbe pertanto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda la sua adeguatezza alla luce dell'evoluzione dell'efficienza del regolamento nell'Unione. Le penali pecuniarie e gli obblighi in materia di segnalazione dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi al fine di valutarne l'impatto sul miglioramento dell'efficienza del regolamento nell'Unione. In considerazione del potenziale impatto delle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, tali norme dovrebbero applicarsi solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni, cioè se l'applicazione di penali pecuniarie non ha determinato una costante riduzione a lungo termine dei mancati regolamenti nell'Unione, se l'efficienza del regolamento nell'Unione non ha raggiunto livelli adeguati rispetto alla situazione nei mercati dei capitali di paesi terzi comparabili in termini di dimensioni, di liquidità, nonché di strumenti negoziati e di tipi di operazioni eseguite su tali mercati, oppure se il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha, o potrebbe avere, un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che una di tali condizioni sia soddisfatta e che l'applicazione delle norme in materia di acquisto forzoso sia proporzionata per gestire il livello dei mancati pagamenti nell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca a quali strumenti finanziari o categorie di operazioni dovrebbero iniziare ad applicarsi le norme in materia di acquisti forzosi obbligatori. Le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione risulta non regolata fino alla fine della procedura di acquisto forzoso oppure, se precedente, fino all'effettiva data di regolamento.

(6)Al fine di evitare il moltiplicarsi di acquisti forzosi relativi a operazioni riguardanti lo stesso strumento finanziario lungo una catena di controparti, che potrebbe generare un'inutile duplicazione di costi e compromettere la liquidità dello strumento finanziario, i partecipanti a questo tipo di operazione dovrebbero disporre di un meccanismo di "trasferimento". Ciascun partecipante coinvolto nella catena dell'operazione dovrebbe essere autorizzato a trasmettere una notifica di acquisto forzoso al partecipante che è inadempiente nei suoi confronti fino a giungere al partecipante inadempiente originario.

(7)Le procedure obbligatorie di acquisto forzoso e di risarcimento in contanti consentono il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria da parte del venditore all'acquirente soltanto nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento del risarcimento in contanti sia superiore al prezzo della negoziazione originaria. Questa asimmetria nel pagamento della differenza potrebbe dare luogo a un rimedio iniquo che andrebbe indebitamente a vantaggio dell'acquirente nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento sia inferiore al prezzo della negoziazione originaria. Il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria dovrebbe pertanto applicarsi in entrambe le direzioni, al fine di garantire che le parti negoziali siano ricollocate nella stessa posizione economica in cui si trovavano al momento dell'operazione originaria.

(8)Il regime di disciplina di regolamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 non dovrebbe applicarsi a un partecipante inadempiente che è una controparte centrale ("CCP") quale definita nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . Tuttavia per le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti, quali un uso consentito di garanzie ai fini di investimento, la CCP dovrebbe essere soggetta al regime di disciplina di regolamento come qualsiasi altro partecipante.

(9)In caso di applicazione degli acquisti forzosi obbligatori, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di sospenderne temporaneamente l'applicazione in determinate circostanze eccezionali. Tale sospensione dovrebbe essere possibile per categorie specifiche di strumenti finanziari qualora ciò si renda necessario al fine di evitare, o affrontare, una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Detta sospensione dovrebbe essere proporzionata a tali obiettivi.

(10)Nell'atto delegato riguardante il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere in considerazione il contesto di tassi di interesse negativi, al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente attraverso l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi.

(11)È opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 909/2014, per consentire alla Commissione di apportare le correzioni o le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione, quali le condizioni in base alle quali i partecipanti possono eseguire gli acquisti forzosi.

(12)Nel caso in cui un depositario centrale di titoli (CSD) non svolga attività di regolamento prima dell'inizio della procedura per l'autorizzazione, i criteri per determinare quali autorità rilevanti dovrebbero essere coinvolte in tale procedura dovrebbero tenere conto dell'attività di regolamento prevista, al fine di garantire che siano considerati i pareri di tutte le autorità rilevanti potenzialmente interessate alle attività di tale CSD.

(13)Sebbene il regolamento (UE) n. 909/2014 imponga alle autorità di vigilanza nazionali di cooperare e coinvolgere anche le autorità rilevanti, le autorità di vigilanza nazionali non sono tenute a comunicare a tali autorità rilevanti se e in che modo i loro pareri sono stati considerati ai fini dell'esito della procedura per l'autorizzazione e se nel corso dei riesami e delle valutazioni annuali sono stati individuati altri problemi. Le autorità rilevanti dovrebbero pertanto potere emettere pareri motivati sull'autorizzazione dei CSD e sul processo di riesame e valutazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali pareri o spiegare in una decisione motivata il motivo per cui tali pareri non sono stati accolti.

(14)Al fine di garantire che i CSD continuino a usufruire di disposizioni, strategie, procedure e meccanismi per valutare i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto o che potrebbero costituire una minaccia per il buon funzionamento dei mercati dei titoli, sono necessari riesami e valutazioni regolari dei CSD da parte delle autorità competenti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un riesame e una valutazione annuale costituiscono un onere eccessivamente gravoso sia per i CSD sia per le autorità competenti e hanno uno scarso valore aggiunto. È pertanto opportuno stabilire una periodicità calibrata in modo più adeguato, al fine di alleggerire tale onere ed evitare il ripetersi delle stesse informazioni da un riesame all'altro. Non dovrebbero tuttavia essere pregiudicati le capacità di vigilanza delle autorità competenti e l'obiettivo di tutelare la stabilità finanziaria.

(15)Un CSD dovrebbe essere pronto ad affrontare scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle operazioni e dei servizi critici e a valutare l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto requisiti a tale riguardo, stabilendo in particolare che un'autorità competente sia tenuta a chiedere al CSD di presentare un adeguato piano di risanamento e ad assicurare che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD. Attualmente tuttavia non esiste alcun regime armonizzato in materia di risoluzione sul quale potrebbe essere basato un piano di risoluzione. Mentre i CSD autorizzati a offrire servizi accessori di tipo bancario rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , non esiste alcuna specifica disposizione per i CSD che non sono autorizzati a prestare tali servizi e pertanto non sono considerati enti creditizi ai sensi della direttiva 2014/59/UE con l'obbligo di disporre di piani di risanamento e di risoluzione. Dovrebbero pertanto essere introdotti chiarimenti al fine di allineare meglio i requisiti applicabili ai CSD, tenendo conto della mancanza di un quadro dell'Unione per il risanamento e la risoluzione per tutti i CSD.

(16)Nel caso in cui un nuovo CSD presenti domanda di autorizzazione e il rispetto di determinati requisiti non possa essere valutato in quanto il CSD non è ancora operativo, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di concedere l'autorizzazione a condizione che tali requisiti siano soddisfatti al momento in cui il CSD inizia effettivamente la propria attività.

(17)La procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 riguardante la prestazione da parte dei CSD di servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro diverso da quello dell'autorizzazione si è dimostrata onerosa e alcuni requisiti sono poco chiari. Ciò ha comportato una procedura eccessivamente lunga e costosa per i CSD. La procedura dovrebbe pertanto essere semplificata per eliminare più efficacemente gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, affinché i CSD autorizzati possano beneficiare pienamente della libertà di prestare servizi all'interno dell'Unione.

(18)Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la cooperazione tra le autorità che hanno un interesse nelle operazioni dei CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro. Tuttavia le disposizioni in materia di vigilanza sono ancora frammentate e possono comportare differenze nell'attribuzione e nella natura dei poteri di vigilanza a seconda del CSD interessato. Questo ostacola la prestazione transfrontaliera di servizi CSD bancari nell'Unione, perpetua le inefficienze ancora presenti nel mercato dei regolamenti nell'Unione e incide negativamente sulla stabilità dei mercati finanziari dell'Unione. Nonostante la possibilità di istituire collegi a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, tale opzione è stata poco utilizzata. Al fine di garantire un coordinamento effettivo ed efficace della vigilanza da parte delle autorità competenti, l'obbligo di istituire collegi dovrebbe applicarsi in due casi. In primo luogo, per i CSD che prestano servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro (i "collegi di passaporto") e in secondo luogo per i CSD che appartengono allo stesso gruppo (i "collegi a livello di gruppo"). Per ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità che partecipano ai collegi, quando un CSD che offre servizi transfrontalieri è anche parte di un gruppo di CSD, il presidente del collegio dovrebbe avere la facoltà di decidere che per tale CSD sia istituito soltanto un collegio. Nel caso in cui gli altri CSD del gruppo offrano anche servizi transfrontalieri, il presidente del collegio dovrebbe avere la facoltà di adottare tale decisione soltanto con il consenso delle autorità competenti di tali altri CSD. In tal caso ci sarebbe solo un collegio per tutti i CSD appartenenti al gruppo che svolge le funzioni assegnate ai collegi di passaporto e ai collegi a livello di gruppo. Tali collegi dovrebbero assicurare la condivisione delle informazioni riguardanti i CSD interessati.

(19)Attualmente l'ESMA e le autorità competenti dispongono di poche informazioni sui servizi prestati dai CSD stabiliti in un paese terzo in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. Ciò per diversi motivi. In primo luogo, a causa del differimento, senza una data finale, dell'applicazione dei requisiti di riconoscimento per i CSD di un paese terzo che prestavano già servizi di tenuta centralizzata dei conti e di notariato nell'Unione prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento medesimo. In secondo luogo, a causa del fatto che quando un CSD di un paese terzo fornisce soltanto il servizio di regolamento non è soggetto ai requisiti di riconoscimento. Infine poiché il regolamento n. 909/2014 non prevede l'obbligo per i CSD stabiliti in un paese terzo di notificare alle autorità dell'Unione le proprie attività relative a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. A causa della mancanza di informazioni, né gli emittenti né le autorità pubbliche a livello nazionale e dell'Unione sarebbero in grado, se necessario, di valutare le attività di tali CSD nell'Unione. Pertanto i CSD stabiliti in un paese terzo dovrebbero avere l'obbligo di informare le autorità dell'Unione delle loro attività relative a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro.

(20)L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 richiede ai CSD di avere un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. Tale concetto di indipendenza potrebbe tuttavia essere oggetto di interpretazioni divergenti e pertanto è opportuno che sia chiarito, in linea con la definizione di "membri indipendenti" di cui all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 648/2012.

(21)Al fine di garantire un'interpretazione coerente delle questioni essenziali sulle quali i comitati degli utenti dovrebbero formulare pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione, è opportuno chiarire ulteriormente quali sono gli elementi compresi nel livello dei servizi.

(22)In considerazione del loro ruolo centrale per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni, i CSD non dovrebbero soltanto ridurre i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli, ma dovrebbero cercare di ridurre tali rischi al minimo.

(23)In determinate circostanze un titolo può essere emesso ai sensi del diritto societario o di altra normativa analoga di due diversi Stati membri. È questo in particolare il caso dei titoli di debito quando l'emittente è stabilito in uno Stato membro e i titoli possono essere emessi sulla base della normativa applicabile di un altro Stato membro. In questo caso è opportuno che continuino ad applicarsi i diritti societari o altre normative analoghe nazionali di entrambi.

(24)Al fine di garantire che gli emittenti che provvedono affinché i propri titoli siano registrati in un CSD stabilito in un altro Stato membro possano rispettare le disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di tali Stati membri, è opportuno che gli Stati membri aggiornino regolarmente l'elenco di tali principali disposizioni nazionali pertinenti pubblicato dall'ESMA.

(25)Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell'operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Qualora tale azione non sia pratica o possibile, anche nel caso in cui un CSD non soddisfi le condizioni di accesso a una banca centrale diversa da quella del proprio Stato membro d'origine, è opportuno che tale CSD possa regolare la gamba contante di operazioni in valuta estera mediante conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014. L'efficienza del mercato dei regolamenti sarebbe ulteriormente favorita se si migliorassero le possibilità dei CSD di prestare servizi di regolamento in valuta estera mediante l'utilizzo di conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari, entro limiti di rischio adeguati, ai fini dell'approfondimento dei mercati dei capitali e del miglioramento del regolamento transfrontaliero. A tal fine è opportuno che i CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 e per i quali siano stati già controllati i rischi pertinenti possano offrire tali servizi ad altri CSD che non sono in possesso di tale autorizzazione, a prescindere dal fatto che questi ultimi facciano parte dello stesso gruppo di società.

(26)È opportuno che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possano, entro un limite di rischio opportunamente stabilito, offrire un importo sufficiente di regolamenti in valuta estera mediante conti aperti presso enti creditizi o tramite i propri conti. La soglia al di sotto della quale un CSD può designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata senza l'obbligo di soddisfare le condizioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere regolata in modo tale da promuovere l'efficienza del regolamento e l'utilizzo dei servizi accessori di tipo bancario garantendo al contempo la stabilità finanziaria. È opportuno affidare all'ABE, in quanto organismo dotato di competenze specifiche in materia di questioni bancarie e di rischio di credito, l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le soglie adeguate e, se necessario, eventuali requisiti in materia di attenuazione del rischio. L'ABE dovrebbe cooperare strettamente anche con i membri del SEBC e con l'ESMA. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i dettagli sulla procedura di determinazione in merito alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, accompagnati dai dettagli dei requisiti patrimoniali e di gestione dei rischi per i CSD e dei requisiti prudenziali riguardanti i rischi di credito e di liquidità per i CSD e per gli enti creditizi designati che sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario.

(27)I CSD, compresi quelli autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati dovrebbero contemplare, nei propri quadri prudenziali e per la gestione dei rischi, i rischi pertinenti, compresi quelli riguardanti gli accordi di compensazione pertinenti. Gli strumenti per coprire tali rischi dovrebbero includere il mantenimento di risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti e l'assicurarsi che gli scenari di stress siano sufficientemente solidi. I CSD dovrebbero inoltre garantire che il corrispondente rischio di liquidità sia gestito e coperto tramite accordi di finanziamento altamente affidabili con enti con merito di credito elevato, indipendente dal fatto che tali accordi siano impegnati o abbiano un'affidabilità analoga. È opportuno che l'ABE presenti progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore per tenere conto delle suddette modifiche apportate ai requisiti prudenziali, al fine di consentire alla Commissione di effettuare le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione, quali quelli riguardanti la gestione di eventuali carenze di liquidità.

(28)Un periodo soltanto di un mese entro il quale le autorità rilevanti e le autorità competenti devono emettere un parere motivato sull'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario si è dimostrato troppo breve perché tali autorità possano svolgere un'analisi circostanziata. È pertanto opportuno estendere il periodo a due mesi.

(29)Al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per presentare domanda di autorizzazione o di riconoscimento delle loro attività, la data di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di riconoscimento del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata inizialmente differita fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento ai sensi di tale regolamento. Dall'entrata in vigore di tale regolamento è trascorso un tempo sufficiente. È pertanto opportuno che tali requisiti ora inizino ad applicarsi al fine di garantire, da un lato, parità di condizioni tra tutti i CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro e, dall'altro, che le autorità a livello nazionale e dell'Unione dispongano delle informazioni necessarie per garantire la tutela degli investitori e monitorare la stabilità finanziaria.

(30)Il regolamento (UE) n. 909/2014 attualmente impone all'ESMA di preparare, in cooperazione con le autorità nazionali competenti e l'ABE, relazioni annuali riguardanti dodici poli tematici e di presentarle alla Commissione. In considerazione della natura di alcuni poli tematici che non richiedono un aggiornamento annuale, tale obbligo appare sproporzionato. La frequenza e il numero di tali relazioni dovrebbe pertanto essere ricalibrata, al fine di ridurre l'onere a carico dell'ESMA e delle autorità competenti, garantendo nel contempo che la Commissione disponga delle informazioni necessarie ai fini del riesame del regolamento (UE) n. 909/2014.

(31)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 909/2014.

(32)Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di specificare l'effetto che potrebbero avere, in un contesto di tassi di interesse negativi, i mancati regolamenti sulle controparti interessate in relazione al calcolo delle penali pecuniarie o agli incentivi perversi al mancato regolamento, i motivi che hanno determinato il mancato regolamento da considerarsi non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerarsi operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, le informazioni che devono essere notificate dai CSD di un paese terzo, nonché l'importo massimo al di sotto del quale i CSD possono utilizzare un ente creditizio per regolare i pagamenti in contanti.

(33)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e la sospensione degli obblighi in materia di acquisto forzoso obbligatorio laddove applicabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

(34)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la prestazione di servizi di regolamento transfrontalieri da parte dei CSD, ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità e garantire che le autorità dispongano di informazioni sufficienti al fine di monitorare i rischi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)È opportuno differire l'applicazione dell'ambito rivisto delle norme in materia di penali pecuniarie, dei nuovi requisiti riguardanti l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, la presentazione di una notifica da parte dei CSD di un paese terzo dei servizi di base da essi prestati in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, la soglia al di sotto della quale gli enti creditizi possono offrire di regolare pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, nonché dei requisiti prudenziali rivisti applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di concedere il tempo sufficiente per l'adozione dei necessari atti delegati volti a specificare ulteriormente tali requisiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014

Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2 è inserito il punto 25 bis) seguente:

"25 bis) "gruppo": un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;";

2) l'articolo 7 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti"), salvo nel caso in cui tali mancati regolamenti siano dovuti a fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione o nel caso di operazioni che non coinvolgono due parti negoziali. Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui ai paragrafi da 3 a 8 da applicarsi a norma del paragrafo 2 bis, oppure, se precedente, fino all'effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto delle controparti dell'operazione di cancellare la stessa, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni in tali strumenti finanziari si debbano applicare le misure di disciplina di regolamento di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali misure costituiscano un mezzo proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione e che, in base al numero e al volume dei mancati regolamenti, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'applicazione del meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 non ha determinato una costante riduzione a lungo termine dei mancanti regolamenti nell'Unione;

b) l'efficienza del regolamento nell'Unione non ha raggiunto livelli adeguati rispetto alla situazione nei mercati dei capitali di paesi terzi comparabili in termini di dimensioni, di liquidità, nonché di strumenti negoziati e di tipi di transazioni eseguite su tali mercati;

c) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

L' atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.";

(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2 bis, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento ("periodo di proroga") pari a quattro giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

Se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni di calendario, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.";

(d)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Se un partecipante destinatario (il "partecipante destinatario intermedio") non riceve gli strumenti finanziari entro la data di cui al paragrafo 3, determinando la mancata successiva consegna di tali strumenti finanziari a un altro partecipante destinatario (il "partecipante destinatario finale"), il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso nei confronti del partecipante inadempiente quando il partecipante destinatario finale esegue l'acquisto forzoso di tali strumenti finanziari. Analogamente, il partecipante destinatario intermedio può trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.";

(e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, all'obbligo di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:

a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;

b) per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso;

c) per mancati regolamenti dovuti a motivi non imputabili ai partecipanti, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica;

d) per operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica.";

(f)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia di tale differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.";

(g)il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti.

Se una CCP subisce perdite a causa dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, la CCP può stabilire nelle proprie regole un meccanismo per coprire tali perdite.";

(h)è inserito il seguente paragrafo 13 bis:

"13 bis. L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione, l'ESMA consulta il CERS e il SEBC.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al terzo comma per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non superi 12 mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine del periodo di sospensione di cui al sesto comma o del periodo di proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere.";

(i)il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di specificare, in funzione del tipo di attività, della liquidità degli strumenti finanziari, del tipo di operazioni e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti, i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.";

(j)è inserito il seguente paragrafo 14 bis:

"14 bis. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i motivi dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerare come operazioni che non coinvolgono due parti negoziali di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettere c) e d), del presente articolo.";

(k)al paragrafo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

3) all'articolo 12, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento;

c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.";

4) l'articolo 17 è così modificato:

(a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'effettivo inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che tale CSD abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'effettivo inizio delle sue attività.";

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente.

Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce alle autorità rilevanti, entro 30 giorni di calendario, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se, entro 30 giorni di calendario dall'adozione della decisione motivata da parte dell'autorità competente di cui al terzo comma, una delle autorità rilevanti emette un altro parere negativo e l'autorità competente è in disaccordo, questa lo comunica alle autorità rilevanti in questione. Ciascuna autorità che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni di calendario dopo il deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità rilevanti.

Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.";

(c)è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi da 4 a 7 circa i risultati, comprese le eventuali azioni correttive, della procedura di autorizzazione.";

5) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati e dati collegati alla prestazione dei servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.";

6) l'articolo 22 è così modificato:

(a)i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'autorità competente riesamina almeno ogni due anni le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari.

2. Il CSD individua scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi critici e valuta l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali scenari considerano i vari rischi indipendenti e collegati ai quali è esposto il CSD. Sulla base di tale analisi, il CSD elabora e presenta all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata.

3. I piani di cui al paragrafo 2 contengono almeno quanto segue:

a) una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata;

b) l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD;

c) apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;

d) una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie.

Il CSD dispone della capacità di individuare e fornire alle entità collegate le informazioni necessarie per la tempestiva attuazione dei piani durante scenari di stress.

Il CSD rivede e aggiorna i piani regolarmente e comunque almeno ogni due anni. I piani tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e dell'eventuale piano di risanamento o di risoluzione adottato in forza della direttiva 2014/59/UE.

Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione al fine di assicurare le sue funzioni di base, l'autorità competente ne informa l'ESMA.

4. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno ogni due anni.";

(b)i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD.

Le autorità consultate possono emettere un parere motivato entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente.

Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo, l'autorità competente fornisce alle autorità rilevanti, entro 30 giorni di calendario, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se entro 30 giorni di calendario dall'adozione della decisione motivata di cui al quarto comma del presente paragrafo una delle autorità rilevanti emette un altro parere negativo e l'autorità competente è in disaccordo, l'autorità competente lo comunica a tale autorità rilevante. Ciascuna delle autorità che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se dopo 30 giorni di calendario dal deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità rilevanti.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

7. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque ogni due anni, le autorità rilevanti e, se del caso, i collegi di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.";

(c)al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

7) all'articolo 23, i paragrafi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un CSD autorizzato, o un CSD che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo. Il CSD può prestare tali servizi solo dopo essere stato autorizzato in conformità dell'articolo 17, ma non prima della pertinente data applicabile a norma del paragrafo 6.

3. Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati presenta all'autorità competente dello Stato membro d'origine i documenti contenenti le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro ospitante;

b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

d) ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;

e) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

4. Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui il CSD presti già i servizi ad altri Stati membri ospitanti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa anche il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

5. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis della propria decisione.

6. Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

a) dopo un mese dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4;

b) al momento del ricevimento di una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che approva la prestazione di servizi nello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.

7. In caso di modifica delle informazioni comunicate nei documenti presentati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis in merito a tali modifiche.";

8) l'articolo 24 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

"Su richiesta di un membro del collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA le informazioni ricevute dai CSD nel corso delle ispezioni in loco o a esse relative.";

(b)il paragrafo 4 è soppresso;

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'ESMA e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ESMA e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis sono informati di tali misure senza indugio.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(d)i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

9) nel titolo III è inserita la seguente sezione 4 bis:

"Sezione 4 bis

Cooperazione tra autorità tramite collegi

Articolo 24 bis

Collegi delle autorità di vigilanza dei CSD che prestano servizi in un altro Stato membro e dei CSD che sono parte di un gruppo che comprende due o più CSD

1. Sono istituiti collegi delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 6 nei casi seguenti:

a) se un CSD è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7 ("collegio di passaporto");

b) se un CSD è parte di un gruppo che comprende due o più CSD autorizzati in almeno due Stati membri ("collegio a livello di gruppo").

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD istituisce, gestisce e presiede il collegio di passaporto. Tale collegio è istituito entro un mese dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 6. Nel caso in cui il CSD presenti notifiche successive a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine invita le autorità competenti degli Stati membri ospitanti pertinenti al collegio di passaporto entro un mese dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se l'impresa madre è un CSD autorizzato nell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro d'origine di tale CSD istituisce, gestisce e presiede il collegio a livello di gruppo. Se l'impresa madre non è un CSD autorizzato nell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD con il totale di bilancio più elevato istituisce, gestisce e presiede il collegio a livello di gruppo.

In deroga al terzo comma, qualora l'applicazione dei criteri di cui a tale comma fosse inappropriata, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare l'autorità competente di un diverso CSD per la gestione e la presidenza del collegio, tenuto conto dei CSD interessati e della relativa importanza delle loro attività negli Stati membri pertinenti. In tali casi, il CSD impresa madre o il CSD con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, ha il diritto di essere ascoltato prima che le autorità competenti prendano la decisione.

Le autorità competenti notificano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA eventuali accordi raggiunti conformemente al quarto comma.

2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto dai membri seguenti:

a) l'ESMA;

b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD;

c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;

d) nel caso di un collegio di passaporto, l'autorità competente degli Stati membri ospitanti;

e) nel caso di un collegio a livello di gruppo, l'autorità competente e le autorità rilevanti di ciascun CSD del gruppo;

f) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.

3. Qualora un CSD soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, sia anche parte di un gruppo che comprende due o più CSD e la sua autorità competente sia il presidente del collegio a livello di gruppo, detta autorità competente può decidere che per tale CSD sia istituito soltanto un collegio ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Qualora anche altri CSD appartenenti al gruppo siano soggetti alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, il presidente del collegio può adottare tale decisione soltanto previo consenso delle autorità competenti di tali CSD.

Quando un collegio istituito ai sensi del primo comma:

(a)è convocato per l'esercizio dei compiti di cui al paragrafo 6, lettere da a) a d), del presente articolo, partecipano alla riunione del collegio le autorità di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), del presente articolo in relazione a ogni CSD presente nel gruppo;

(b) è convocato per l'esercizio dei compiti di cui al paragrafo 6, lettera e), del presente articolo, partecipano alla riunione del collegio solo le autorità di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e, se del caso, f), del presente articolo.

4. Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro 30 giorni di calendario dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro 30 giorni di calendario da tale cambiamento. L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tiene tale elenco aggiornato.

5. L'autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

6. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

(a)lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;

(b)una vigilanza più efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;

(c)l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

(d)nel caso di un collegio di passaporto, la cooperazione dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera e), e su eventuali problemi riscontrati nella prestazione di servizi in altri Stati membri;

(e)nel caso di un collegio a livello di gruppo, lo scambio di informazioni su risorse condivise e accordi di esternalizzazione in vigore all'interno di un gruppo di CSD ai sensi dell'articolo 19, su cambiamenti significativi della struttura e dell'assetto proprietario del gruppo, nonché su modifiche riguardanti l'organizzazione, l'alta dirigenza, le procedure e le disposizioni, qualora tali modifiche abbiano un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione dei rischi dei CSD appartenenti al gruppo.

Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti ai collegi a norma del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

7. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente del CSD o ad un altro membro del collegio.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

10) l'articolo 25 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Un CSD di un paese terzo che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punto 3), dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, presenta una notifica all'ESMA.";

(b)al paragrafo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.";

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 13:

"13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al paragrafo 2 bis. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

(a)il numero dei partecipanti dell'Unione a cui il CSD del paese terzo fornisce i servizi di cui al paragrafo 2 bis;

(b)il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente;

(c)il numero e il volume di operazioni regolate dai partecipanti dell'Unione durante l'anno precedente.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

11) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.";

12) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti e dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi, che comprendono la scelta di un sistema di compensazione e regolamento, la struttura operativa del CSD, l'ambito dei prodotti regolati o registrati, e l'utilizzo di tecnologie e procedure per le operazioni del CSD.";

13) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.";

14) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei loro sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite un CSD autorizzato a fornire i servizi di cui alla sezione C dell'allegato, che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite i propri conti, o i conti di un altro CSD, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.";

15) all'articolo 49, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi comprendono:

(a)il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è stabilito l'emittente; e

(b)il diritto societario o altra normativa analoga ai cui sensi i titoli sono emessi.

Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 18 dicembre 2014. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 18 gennaio 2015. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.";

16) all'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 ad un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda accetta la richiesta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi.";

17) l'articolo 54 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo;";

(b)al paragrafo 4, il primo comma è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se un CSD intende designare un ente creditizio o utilizzare un CSD autorizzato a norma del paragrafo 3 affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata che può far parte del gruppo cui appartiene il primo CSD, controllato o meno in ultima istanza dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

ii) la lettera c) è soppressa;

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti tramite conti aperti presso tali enti creditizi non supera un importo massimo calcolato su un periodo di un anno. Tale soglia è determinata a norma del paragrafo 9.

L'autorità competente controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all'ESMA, al SEBC e all'ABE. Se determina che la soglia è stata superata, l'autorità competente prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.";

(d)è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare l'importo massimo di cui al paragrafo 5, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra i rischi di credito e di liquidità per i CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi, e la necessità di consentire ai CSD di regolare in valuta estera tramite conti aperti presso tali enti creditizi. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE stabilisce anche, se necessario, la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per l'attenuazione e la gestione dei rischi.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

18) all'articolo 55, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento delle informazioni indicate in tale paragrafo. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.";

19) l'articolo 59 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è così modificato:

i)    le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"c) mantiene risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno due partecipanti, comprese l'impresa madre e le imprese figlie, verso i quali detiene le esposizioni più cospicue;

d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta pertinente, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e) ogniqualvolta sono utilizzati accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi, seleziona come fornitori di liquidità solo enti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;";

ii)     la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i)    dispone di dispositivi prestabiliti e altamente affidabili per garantire di poter convertire tempestivamente la garanzia fornita da un cliente inadempiente e, qualora siano utilizzati dispositivi non impegnati, per stabilire che i potenziali rischi connessi siano stati identificati e attenuati;";

iii)     è aggiunta la seguente lettera k):

"k) monitora e gestisce in modo adeguato tutti i rischi, anche per quanto riguarda gli accordi di compensazione pertinenti in relazione alla gamba contante del modello di regolamento applicato.";

(b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

20) l'articolo 60 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informa l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso i collegi di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.";

(b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso i collegi di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.";

21) l'articolo 67 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 14 bis, all'articolo 24 bis, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 13, nonché all'articolo 54, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 14 e 14 bis, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 24 bis, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 13, e all'articolo 54, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 14 e 14 bis, dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 24 bis, paragrafo 8, dell'articolo 25, paragrafo 13, e dell'articolo 54, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

22) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.";

23) l'articolo 69 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le norme nazionali in materia di autorizzazione dei CSD continuano ad applicarsi fino alla data seguente:

a) la data della decisione in materia di autorizzazione dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, a norma del presente regolamento, o, se precedente,

b) ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis, 4 ter, e 4 quater:

"4 bis. Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di un paese terzo continuano ad applicarsi fino alla data seguente:

a) la data della decisione in materia di riconoscimento dei rispettivi CSD di un paese terzo e delle loro attività a norma del presente regolamento; o, se precedente,

b) … [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali in materia di riconoscimento di CSD di un paese terzo presenta una notifica all'ESMA entro due anni dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

(a)il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce i servizi di cui al secondo comma;

(b)le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e

(c)il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 ter. Un CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3), dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, prima del ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro due anni dal …[OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4 quater. Se un CSD ha presentato una domanda di riconoscimento completa in conformità dell'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, prima del...[OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma l'ESMA non ha emesso una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, entro tale data, le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD continuano ad applicarsi fino alla decisione dell'ESMA.";

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine istituiscono e gestiscono i collegi a norma dell'articolo 24 bis per tutti i CSD che forniscono i loro servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, prima del ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o, per i CSD che appartengono a un gruppo che comprende altri CSD, entro il ...[OP: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

24) l'articolo 74 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti e sulla loro evoluzione, compresa un'analisi dell'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti, la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti, le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti e un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti, compresa una valutazione dell'importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, ove applicabile, del numero e del volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e di eventuali altri criteri pertinenti;";

iii) è aggiunta la seguente lettera l):

"l) il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis;";

(b)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue:

(a)almeno ogni due anni dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

(b)ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

(c)su base annua fino al .... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e ogni tre anni dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f);

(d)su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k);

(e)su base annua fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e ogni due anni dal... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere i) e l).";

(c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al paragrafo 1 bis.";

25) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Riesame

Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a l), verifica se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:

a) migliorare l'efficienza del regolamento;

b) limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD;

c) ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;

d) garantire che le autorità dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2), lettera a), punto 9), punto 10), lettera a), punto 17), lettera c), punto 19), lettera a), e punto 23), lettera b), secondo comma, si applicano a decorrere dal.... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.

1.2.Settore/settori interessati 

Mercato interno – mercati finanziari.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 44  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Contribuire a un mercato interno più profondo ed equo – creare nell'UE un mercato per il regolamento più efficiente e stabile.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Al fine di conseguire gli obiettivi generali per il mercato interno dei servizi CSD dell'UE, la presente proposta persegue gli obiettivi specifici seguenti:

-    ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria;

-    ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;

-    garantire poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi.

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a introdurre norme più proporzionate nel settore dei passaporti, della disciplina di regolamento e nel settore dei servizi bancari, in modo che i partecipanti al mercato possano beneficiare di una migliore prestazione transfrontaliera di servizi, ad esempio nel settore del regolamento in valuta estera. Essa inoltre si prefigge una vigilanza più proporzionata, ad esempio collegi, la vigilanza di paesi terzi e la cooperazione in materia di vigilanza.

1.4.3.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per ciascun obbiettivo specifico sono stati stabiliti gli indicatori di prestazione seguenti.

Ridurre al minimo l'onere amministrativo e i costi di conformità (a opera dell'ESMA):

-    tassi di efficienza del regolamento dell'UE;

-    durata (n. di giorni) media dei mancati regolamenti;

-    numero di CSD che prestano servizi transfrontalieri, in grado di accedere ai servizi bancari, che prestano servizi di regolamento in valuta estera, che possono utilizzare la deroga alla soglia massima;

-    numero di paesi in cui i CSD prestano servizi transfrontalieri.

Ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero (a opera dell'ESMA, del CEBC, dei CSD):

-    numero di CSD che prestano servizi transfrontalieri, in grado di accedere ai servizi bancari, che prestano servizi di regolamento in valuta estera, che possono utilizzare la deroga alla soglia massima.

-    numero di paesi in cui i CSD prestano servizi transfrontalieri;

-    crescita del regolamento in valuta estera.

Garantire poteri e informazioni adeguate per monitorare i rischi (a opera dell'ESMA):

-    numero di CSD di paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento;

-    numero di collegi istituiti dai CSD dell'UE.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La valutazione del CSDR dopo circa cinque anni dalla sua introduzione nel 2014 ha evidenziato che, nonostante una crescita significativa del regolamento nell'UE, il regolamento transfrontaliero ha registrato una crescita relativa più lenta, principalmente a causa di servizi di regolamento in valuta estera non ottimali o di requisiti restrittivi. Inoltre gli strumenti e le possibilità in materia di vigilanza dovrebbero essere all'altezza dei rischi presenti nel mercato dell'UE, quali CSD di paesi terzi che fino ad oggi hanno beneficiato della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento.

Con l'attuazione della presente proposta, compreso il suo ulteriore possibile sviluppo a livello 2, i requisiti più proporzionati dovrebbero essere assorbiti sia dalle autorità di vigilanza sia dal mercato entro un anno dall'accordo da parte di colegislatori e dalla sua entrata in vigore.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Il mercato dei regolamenti dell'UE è un elemento inscindibile del mercato finanziario dell'UE. Pertanto l'azione dell'UE dovrebbe garantire che i requisiti normativi del CSDR siano più efficaci, efficienti e proporzionati, che siano applicati in modo uniforme e che garantiscano un quadro normativo solido e coerente sul regolamento titoli nell'UE e sulle attività dei CSD. Il mercato dei regolamenti, insieme al mercato finanziario dell'UE, è un elemento essenziale per lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, come pure per garantire un mercato unico sicuro ed efficiente per i servizi finanziari.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Gli obiettivi del regolamento, ossia stabilire obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'UE e norme concernenti l'organizzazione e la condotta dei CSD, per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole, sono elementi essenziali per il buon funzionamento del mercato finanziario interno dell'UE, considerata la componente transfrontaliera. Gli Stati membri e le autorità di vigilanza nazionali non sono in grado, singolarmente, di promuovere o facilitare il regolamento transfrontaliero, senza considerare il quadro per i CSD di paesi terzi. Il piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 riconosce esplicitamente che una modifica del CSDR potrebbe favorire lo sviluppo di una post-negoziazione più efficiente nell'UE, contribuendo così allo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La presente proposta tiene in considerazione esperienze tratte da altri pacchetti legislativi analoghi nel campo dei servizi finanziari. Ad esempio, il passaporto è un aspetto conosciuto e collaudato in altri settori dei servizi finanziari. Analogamente, regimi riguardanti paesi terzi sono in vigore in altri settori dei servizi finanziari, come lo sono i collegi delle autorità di vigilanza; nella definizione delle nuove disposizioni proposte si è tenuto conto di tali esperienze precedenti.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta e i suoi requisiti specifici sono in linea con il regime vigente per i servizi finanziari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, sono allineati con le normali prassi di utilizzo del bilancio dell'UE e con le vigenti prassi di programmazione e bilancio della DG FISMA per nuove proposte.

Inoltre gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con una serie di altre politiche dell'UE e iniziative già in corso, che mirano a: i) sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali e ii) migliorare l'efficienza e l'efficacia a livello UE del coordinamento della vigilanza, sia all'interno sia all'esterno dell'UE.

In primo luogo, la proposta è coerente con gli sforzi in atto della Commissione volti a sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali. L'ulteriore convergenza in materia di vigilanza dei mercati dei regolamenti a livello dell'UE può sostenere lo sviluppo di mercati dei capitali più profondi e integrati, in quanto CSD più efficienti e resilienti sono elementi essenziali per il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali. L'urgenza di sviluppare e integrare ulteriormente i mercati dei capitali dell'UE è stata sottolineata nel piano di azione sull'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020. Per contro, l'Unione dei mercati dei capitali implica l'emergere di mercati finanziari più ampi e più liquidi che comporterà un numero ancora più elevato di operazioni regolate tramite CSD, accrescendo l'importanza sistemica di questi ultimi. In considerazione del possibile aumento dei volumi, è necessario migliorare ulteriormente il quadro in materia di vigilanza al fine di garantire un'Unione dei mercati dei capitali forte e stabile.

La proposta è inoltre coerente con l'azione 16 del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 che sottolinea che la Commissione lavorerà a favore di un codice unico migliorato per i mercati dei capitali valutando la necessità di un'armonizzazione ulteriore delle norme UE e monitorando i progressi compiuti in materia di convergenza della vigilanza ed osserva che la Commissione può valutare la possibilità di proporre, tra l'altro, misure per un coordinamento più forte della vigilanza da parte delle autorità europee di vigilanza..

In terzo luogo, essa è coerente con la politica della Commissione in materia di equivalenza con i paesi terzi definita nella comunicazione della Commissione sull'equivalenza nel settore dei servizi finanziari del 2019.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 45  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

n.p.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

In linea con gli accordi già esistenti, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (compresa l'informativa interna all'alta dirigenza, l'informativa al consiglio di amministrazione, l'informativa sull'attività semestrale al consiglio delle autorità di vigilanza e l'elaborazione della relazione annuale) ed è sottoposta a verifiche da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull'uso delle sue risorse. Il monitoraggio e le relazioni relativi alle azioni proposte rispetteranno le prescrizioni già esistenti.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determinerà nuovi rischi che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I sistemi di gestione e di controllo previsti dal regolamento istitutivo dell'ESMA sono già attuati. L'Autorità opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di standard adeguati in tutti gli aspetti del controllo interno. Lo stesso regime si applicherà anche per il ruolo che la presente proposta attribuisce alle AEV. Le relazioni annuali di audit interno sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

n.p.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ESMA saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'ESMA aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ESMA.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ESMA e presso il personale responsabile della loro allocazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non-diss. 46

di paesi EFTA 47

di paesi candidati 48

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno 
N 49

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 50

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b +3

Pagamenti

=2a+2b

+3

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 52

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 53

Costo medio

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 54 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 55

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 56 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 57

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 58

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 59

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 60

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni). 

(1)    Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014) (CSDR).
(2)    Tali servizi comprendono: fornitura di conti correnti, accettazione di depositi dai partecipanti a un sistema di regolamento titoli, apertura di linee di credito, garanzie di servizi di pagamento. Altri servizi accessori comprendono: gestione di garanzie, tenuta dei registri degli azionisti, supporto alle operazioni societarie.
(3)    Dati generati tramite la banca dati sulle statistiche in materia di negoziazione, compensazione e regolamento in titoli della Banca centrale europea, https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691131 .
(4)    Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004). La MiFID è rimasta in vigore fino al 2 gennaio 2018. Oggi è stata in parte rifusa con la MiFID 2 (direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e parzialmente sostituita dal MiFIR (regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag.84).
(5)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).
(6)     https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/html/index.en.html .
(7)     https://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_101020.pdf .  
(8)     https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm .  
(9)    Cfr. Comunicazione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione, (COM(2020) 590 final), azione 13.
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali (2020/2036(INI), cfr. punto 21.
(11)    Il regime della disciplina di regolamento è volto a incoraggiare i partecipanti al mercato a evitare i mancati regolamenti; i suoi due elementi principali sono costituiti da misure per prevenire i mancati regolamenti (articolo 6 del CSDR) e da misure per la gestione dei mancati regolamenti (articolo 7 del CSDR). L'articolo 7 comprende tre pilastri principali: obblighi in materia di segnalazione, penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori.
(12)    Consultazione mirata della Commissione sul riesame del regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli,      https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_en .
(13)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (COM(2021) 348 final).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Programma di lavoro della Commissione per il 2021: "Un'Unione vitale in un mondo fragile", allegato I (COM(2020) 690 final).
(15)    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998).
(16)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
(17)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).
(18)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
(19)    Comunicazione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final).
(20)     https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en .
(21)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020)594 final).
(22)     fhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_6293 .
(23)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020)595 final).
(24)    Comunicazione della Commissione, "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza", COM(2021) 32.
(25)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(26)    Per una panoramica sul documento di consultazione della Commissione, i contributi individuali e una sintesi dei contributi pervenuti si rimanda alla "Consultazione mirata sul riesame del regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli dell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli", consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_en .
(27)    Per la valutazione d'impatto iniziale e i commenti pervenuti, cfr.:     
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12649-Mercati-finanziari-depositari-centrali-di-titoli-revisione-delle-norme-dellUE-_it .
(28)    Relazione dell'ESMA alla Commissione europea, "CSDR Internalised Settlement'", 5 novembre 2020 (ESMA70-156-3729).
(29)    Relazione dell'ESMA alla Commissione europea, "Cross-border services and handling of applications under Article 23 of CSDR" (Servizi transfrontalieri e trattamento delle domande a norma dell'articolo 23 del CSDR), 5 novembre 2020 (ESMA70-156-3569).
(30)    Relazione dell'ESMA alla Commissione Europea, "Provision of banking-type ancillary services under CSDR" (Prestazione di servizi accessori di tipo bancario a norma del CSDR), 8 luglio 2021 (ESMA70156-4582).
(31)    Relazione dell'ESMA alla Commissione europea, "Use of FinTech by CSDs" (Uso di FinTech da parte dei CSD), 2 agosto 2021 (ESMA70-156-4576).
(32)    "ESMA Report on trends, risks and vulnerabilities" (Relazione dell'ESMA sulle tendenze, sui rischi e sulle vulnerabilità), n. 2-2020 (ESMA-50-165-1287).
(33)    Se un'operazione non è regolata alla scadenza prevista, è avviata una procedura obbligatoria di acquisto forzoso da parte dell'acquirente dei titoli che è costretto a riacquistarli altrove. La parte inadempiente è tenuta a soddisfare l'eventuale differenza di prezzo tra la nuova operazione e quella originale, nonché tutti i costi dell'acquisto forzoso.
(34)    A norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del CSDR, fino all'autorizzazione o al riconoscimento da parte delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA dei CSD rispettivamente dell'UE o di paesi terzi a norma del CSDR, continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento precedenti all'entrata in vigore del CSDR.
(35)    GU C […] del […], pag. […].
(36)    GU C , , pag. .
(37)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014. pag.1).
(38)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione" (COM(2020)590 final).
(39)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (COM(2021)348 final).
(40)    Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(42)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(43)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(44)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(45)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(47)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(48)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(49)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(50)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(53)    I risultati sono e prodotti e i servizi da fornire (ad esempio numero di scambi di studenti finanziari, numero di km di strade costruiti, ecc.).
(54)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(55)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(56)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(57)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(58)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(59)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(60)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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