COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.3.2022
COM(2022) 113 final
2022/0080(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2016/1628 limita il potere della Commissione di adottare atti delegati a un periodo di cinque anni, che è scaduto il 6 ottobre 2021. Vista l'esigenza di adeguare costantemente al progresso tecnico gli elementi degli atti relativi all'omologazione o di introdurre altre modifiche in linea con il potere conferito, il progetto di proposta modifica l'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 per prevedere tale potere per un ulteriore periodo di cinque anni, con possibilità di tacita proroga.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà.
Dato che la proposta comporta modifiche della legislazione vigente dell'Unione, soltanto l'UE può affrontare efficacemente tali questioni. Gli obiettivi politici non possono inoltre essere conseguiti in misura sufficiente mediante azioni adottate dagli Stati membri. L'azione dell'Unione europea è necessaria per evitare l'insorgere di ostacoli al mercato unico, in particolare nel settore dei motori per macchine mobili non stradali, come pure a causa del carattere transnazionale dell'inquinamento atmosferico.
La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.
•Scelta dell'atto giuridico
Regolamento modificativo di un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, in quanto una valutazione era già stata realizzata per il regolamento (UE) 2016/1628. La presente proposta non modifica la sostanza del regolamento e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira a prorogare i poteri della Commissione per adeguare alcuni elementi al progresso tecnico e introdurre altre modifiche in linea con i poteri conferiti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per le istituzioni dell'UE.
2022/0080 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e conferisce alla Commissione il potere di fissare le specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione. L'articolo 55, paragrafo 2, di tale regolamento ha conferito alla Commissione questa delega di potere per un periodo limitato di cinque anni, che è scaduto il 6 ottobre 2021. Vista l'esigenza di adeguare al progresso tecnico gli elementi della legislazione in materia di omologazione o di introdurre altre modifiche in linea con il potere conferito, tra cui un atto delegato che stabilisca requisiti di monitoraggio in servizio per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, il potere della Commissione di adottare atti delegati dovrebbe essere prorogato con possibilità di un'ulteriore proroga.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente