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Document 52022PC0091

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea

    COM/2022/91 final

    Bruxelles, 2.3.2022

    COM(2022) 91 final

    2022/0069(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Attivazione dell'applicazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, mediante una decisione di esecuzione del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, con l'effetto di introdurre una protezione temporanea in conformità alle disposizioni della direttiva

    Dopo l'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina il 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo, nelle conclusioni pubblicate nella stessa data, ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa (nel seguito la Russia) nei confronti dell'Ucraina, sottolineando la grave violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e il rischio per la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo esige che la Russia rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, incluso il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. I capi di Stato e di governo dell'UE hanno inoltre confermato che la responsabilità di questo atto di aggressione, causa di sofferenze e perdite di vite umane, ricade interamente sul governo della Russia, che sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Solidale con l'Ucraina, il Consiglio europeo ha concordato un secondo pacchetto di sanzioni.

    In tale contesto il Consiglio europeo ha invitato a portare avanti i lavori sullo stato di preparazione a tutti i livelli e invitato la Commissione a presentare misure di emergenza.

    L'Unione europea subisce direttamente le ripercussioni della guerra sui propri confini esterni, segnatamente per la crescente pressione migratoria esercitata dalle molte migliaia di persone che cercano protezione negli Stati membri dell'UE. Nel giro di pochi giorni, all'inizio di marzo oltre 650 000 sfollati avevano raggiunto l'Unione europea entrando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Secondo le previsioni, tali numeri sono destinati ad aumentare. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello lampo di carattere umanitario riguardo alle esigenze di protezione e assistenza in Ucraina e il piano di risposta regionale per i rifugiati dell'Ucraina, fornendo indicazioni sul numero di persone bisognose e di quelle a cui prestare assistenza.

    L'Ucraina è un paese esente dall'obbligo di visto 1 per l'ingresso nell'UE. I titolari di passaporti biometrici ucraini sono pertanto esenti dall'obbligo di visto per recarsi nell'Unione. Sulla base dell'esperienza maturata all'indomani dell'annessione illegale russa della repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli e della guerra nell'Ucraina orientale, si prevede che metà degli ucraini che arrivano nell'Unione europea grazie al regime di esenzione dal visto raggiungeranno familiari o cercheranno lavoro nell'Unione europea, mentre l'altra metà potrebbe richiedere protezione internazionale. In funzione dell'evoluzione del conflitto, esiste la probabilità che l'UE si trovi ad ospitare un numero imponente di persone. Le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

    Tali cifre, la gravità della guerra e la sua vicinanza alle frontiere esterne dell'UE indicano la probabilità che l'Unione europea si trovi ad affrontare una situazione caratterizzata da un afflusso massiccio di ucraini e cittadini di altri paesi terzi o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina al momento del conflitto, che sono costretti ad abbandonare l'Ucraina a seguito dell'invasione russa.

    Per reagire a tale situazione la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che permetta al Consiglio di accertare l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ucraini, cittadini di altri paesi terzi e apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina al momento del conflitto, in base alla direttiva sulla protezione temporanea 2001/55/CE del 20 luglio 2001 2 .

    Tale direttiva era stata adottata all'indomani del conflitto nell'ex Jugoslavia, quando per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale l'Europa si era trovata di fronte a numeri massicci di sfollati in varie parti dell'Europa a causa di un conflitto in Europa. La direttiva era stata concepita specificamente per promuovere un equilibrio degli sforzi per gestire congiuntamente gli spostamenti massicci di sfollati all'interno dell'Europa mediante la concessione immediata di protezione alle persone in fuga dalla guerra, evitando in tal modo di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri. Le misure previste dalla direttiva sulla protezione temporanea e le misure nazionali di esecuzione consentirebbero agli Stati membri di gestire i flussi di sfollati in fuga dall'Ucraina in modo controllato ed efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.

    L'obiettivo della presente proposta è attivare l'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea indicando, conformemente all'articolo 5 della direttiva, gli elementi principali, tra cui la descrizione dei gruppi specifici di persone cui dovrebbe applicarsi la protezione temporanea e la data di decorrenza della protezione temporanea. La decisione di esecuzione del Consiglio, una volta adottata, imporrebbe agli Stati membri di applicare le misure da questi adottate per il recepimento e l'attuazione della direttiva sulla protezione temporanea, ottemperando in tal modo ai loro obblighi nei confronti dei titolari della protezione temporanea sanciti dal capo III della direttiva.

    La proposta introduce una protezione temporanea per tre categorie di persone:

    ·cittadini ucraini residenti in Ucraina che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione militare da parte delle forze armate russe avvenuta in tale data;

    ·cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione militare da parte delle forze armate russe avvenuta in tale data e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione d'origine a causa della situazione nel paese stesso. Potrebbero essere comprese le persone che beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente o che erano richiedenti asilo in Ucraina al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio. I cittadini di paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina per un lungo periodo al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio dovrebbero beneficiare di protezione temporanea indipendentemente dal fatto che possano ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine; e

    ·i familiari delle due precedenti categorie, purché la famiglia fosse già costituita in Ucraina al tempo delle circostanze connesse all'afflusso massiccio, a prescindere dal fatto che il familiare possa ritornare nel proprio paese di origine in condizioni sicure e stabili. Conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, si considerano facenti parte di una famiglia: il coniuge di una persona appartenente a una delle due precedenti categorie di persone o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con la persona suddetta, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona appartenente a una delle due precedenti categorie di persone o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati; altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare al tempo delle circostanze connesse all'afflusso massiccio, e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona appartenente a una delle due precedenti categorie di persone.

    La protezione temporanea è lo strumento adeguato nella situazione attuale. Alla luce del carattere straordinario ed eccezionale dell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia e dell'entità dell'afflusso massiccio, la protezione temporanea dovrebbe consentire rapidamente agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che conferiscano un livello di protezione adeguato, comprendente titoli di soggiorno, la possibilità esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo e di essere adeguatamente alloggiati, la necessaria assistenza sociale, medica o di altro tipo e contributi al sostentamento. Nel caso dei minori non accompagnati la protezione temporanea dovrebbe inoltre consentire loro di godere della tutela legale. Le persone di età inferiore a 18 anni dovrebbero altresì beneficiare dell'accesso al sistema educativo.

    L'applicazione della protezione temporanea andrebbe anche a vantaggio degli Stati membri interessati dall'afflusso massiccio, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione dovrebbero limitare la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitare di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri, riducendo al minimo le formalità in considerazione della situazione d'urgenza. Le misure di cui alla direttiva sulla protezione temporanea e le misure nazionali di recepimento consentirebbero pertanto agli Stati membri di gestire l'afflusso di sfollati in modo controllato ed efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.

    La protezione temporanea permetterebbe agli Stati membri di essere preparati ad affrontare l'afflusso, attuale e imminente, di sfollati dall'Ucraina che chiedono protezione internazionale. Essa consentirebbe inoltre agli Stati membri di affrontare la situazione degli ucraini che, beneficiando del regime di esenzione dal visto, cercheranno di ottenere un altro tipo di status una volta scaduti i 90 giorni di soggiorno legale nell'Unione. In base all'esperienza del 2014, si può prevedere che in quel momento molti inizieranno a chiedere protezione internazionale come unica opzione. La presente proposta risponde pertanto anche all'invito del Consiglio europeo a lavorare sullo stato di preparazione e prontezza e rientra nella risposta dell'Unione alla pressione migratoria determinata dall'incursione militare russa in Ucraina.

    Da ultimo, ma non per importanza, le disposizioni previste dallo strumento della direttiva sulla protezione temporanea promuovono un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che subiscono le conseguenze dell'accoglienza dei sfollati dall'Ucraina. I cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dal visto, potranno circolare liberamente all'interno dell'UE dopo essere stati ammessi nel suo territorio, il che consentirà loro di raggiungere i propri familiari e amici attraverso le importanti diaspore attualmente esistenti in tutta l'Unione europea, facilitando in tal modo un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri. La proposta sosterrebbe l'Unione e i suoi Stati membri nel garantire una gestione efficace e controllata del flusso di sfollati dall'Ucraina all'interno dell'Unione europea in un momento di arrivi massicci.

    La decisione di esecuzione del Consiglio consentirà all'UE di coordinare e monitorare da vicino la capacità di accoglienza negli Stati membri in modo da intervenire e fornire all'occorrenza un ulteriore sostegno. La direttiva impone agli Stati membri, di concerto con la Commissione, di cooperare e scambiare informazioni per facilitare l'attuazione della protezione temporanea. Ciò può avvenire attraverso una "piattaforma di solidarietà" in cui gli Stati membri si scambiano informazioni sulle capacità di accoglienza e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea nel loro territorio. A tal fine la proposta prevede un ruolo di coordinamento per la Commissione. Inoltre negli ultimi anni sono state istituite diverse piattaforme con l'obiettivo di garantire la cooperazione tra gli Stati membri. Tra tali piattaforme la proposta prevede il ricorso alla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione (conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione) quale sede più adeguata per la cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2001/55/CE.

    Negli anni successivi all'adozione della direttiva sono state istituite o potenziate diverse agenzie dell'UE. Per questo motivo la proposta prevede specificamente la necessità che la Commissione cooperi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di monitorare e riesaminare costantemente la situazione.

    Conformemente alla direttiva 2001/55/CE la durata della protezione temporanea è pari ad un anno e, qualora non cessi per altri motivi, può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Nell'ambito del suo ruolo di monitoraggio e conformemente all'articolo 6 della direttiva 2001/55/CE, in qualsiasi momento la Commissione può proporre al Consiglio di mettere fine alla protezione temporanea sulla base del fatto che la situazione in Ucraina consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa protezione temporanea. La Commissione può altresì proporre al Consiglio di prorogare la protezione temporanea se il periodo iniziale non è ritenuto sufficiente per consentire agli Stati membri interessati di gestire efficacemente la situazione o qualora la situazione continuasse a impedire alle persone che beneficiano della protezione temporanea di ritornare in condizioni sicure in Ucraina.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta è pienamente coerente con l'acquis dell'UE in materia di asilo in quanto la direttiva sulla protezione temporanea costituisce parte integrante del sistema europeo comune di asilo ed è stata adottata per far fronte a una situazione straordinaria di afflusso massiccio di sfollati, analogamente a quanto avviene oggi con l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Essa è altresì pienamente coerente con l'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione internazionale nell'Unione europea.

    Gli elementi della proposta sono anche coerenti con il patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020 e con le proposte legislative che lo accompagnano. Nell'ambito del patto la Commissione ha proposto di abrogare la direttiva sulla protezione temporanea e di sostituirla con un regolamento perfezionato, salvaguardando il concetto di status di protezione temporanea ma affrontando più in generale le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, garantendo il funzionamento congiunto e coerente di tutti i nuovi strumenti europei nell'ambito del nuovo approccio globale proposto dal patto. Tuttavia, poiché le pertinenti proposte legislative sono attualmente in fase di negoziazione la loro adozione non è imminente, il regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore non può essere la risposta alle sfide immediate poste dalla crisi ucraina. La direttiva sulla protezione temporanea è l'acquis attualmente in vigore che fornisce lo strumento pertinente per affrontare la situazione in modo efficace e proporzionato.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta è pienamente coerente con la necessità di mantenere frontiere esterne forti in quanto consente agli Stati membri di trattare le potenziali domande di protezione internazionale in modo ordinato senza sovraccaricare i rispettivi sistemi di asilo in caso di afflusso massiccio di sfollati ucraini, evitando in tal modo problemi ai valichi di frontiera situati alle frontiere esterne orientali dell'Unione europea. Essa è inoltre coerente con l'azione esterna dell'Unione, come le sanzioni e altre misure restrittive dell'UE, e vi si dovrebbe ricorrere parallelamente. La presente proposta fa parte di una serie completa di azioni dell'UE in risposta all'incursione militare russa in Ucraina.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della proposta è la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, in particolare l'articolo 5.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Il titolo V TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    È opportuno ritenere che una situazione in cui il corretto funzionamento dei sistemi di asilo degli Stati membri è a rischio a causa di un afflusso massiccio di sfollati provenienti da un paese limitrofo all'Unione europea che sono fuggiti da zone di conflitto armato abbia conseguenze sull'UE nel suo complesso e richieda quindi soluzioni e sostegno a livello dell'UE. È necessario che tutti gli Stati membri reagiscano rapidamente e facciano convergere il sostegno per rispondere in modo efficace a tale afflusso e garantire le stesse norme e gli stessi diritti armonizzati in tutta l'Unione.

    Dato il carattere transfrontaliero di tali obiettivi, per conseguirli è necessaria un'azione a livello dell'UE. È evidente che le iniziative intraprese dai singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alla necessità di un approccio comune dell'UE a un problema comune.

    Tale approccio comune non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione. Quest'ultima deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    Proporzionalità

    Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio descrive il gruppo specifico di persone cui si applica, la data di decorrenza della protezione temporanea e una stima dell'entità degli sfollati.

    Tutti gli elementi delle misure proposte per affrontare la situazione specifica relativa a un afflusso massiccio di ucraini sfollati verso l'Unione europea sono chiaramente descritti nella direttiva sulla protezione temporanea e si limitano a quanto necessario per garantire che gli Stati membri possano gestire la situazione in modo ordinato ed efficace, garantendo al contempo la parità di trattamento in termini di diritti e garanzie per le persone interessate. In linea con i requisiti a norma della direttiva sulla protezione temporanea, le misure sono necessarie per consentire agli Stati membri interessati di affrontare una situazione alle frontiere esterne orientali dell'Unione europea che mette a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell'Unione europea e la durata di tali misure è inoltre limitata nel tempo. La direttiva consente agli Stati membri di applicare disposizioni più favorevoli.

    Scelta dell'atto giuridico

    A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione di esecuzione del Consiglio, in virtù della quale si applica a tali persone una protezione temporanea.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Elaborazione di politiche sulla base di elementi concreti

    La proposta è stata elaborata con urgenza, come si addice alla situazione in esame. La proposta comprende disposizioni sulla cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell'UE, nonché sull'obbligo per gli Stati membri di trasmettere dati e statistiche pertinenti attraverso la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione. Le prove relative alla potenziale portata dei movimenti si basano sui dati più recenti condivisi nel quadro della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione e sugli scenari elaborati a partire dagli scenari previsti dalle agenzie delle Nazioni Unite per gli sfollati interni, sulle informazioni raccolte riguardo ai movimenti (di richiedenti asilo e migranti legali) registrati dopo il 2014, nonché sulle dimensioni e sulla composizione della popolazione (di etnia russa/non russa) delle regioni interessate dai vari scenari. In funzione dell'intensità dell'intervento russo in Ucraina, sono stati elaborati cinque scenari iniziali.

    Lo scenario D ipotizza un'invasione militare di gran parte dell'Ucraina, comprese le tre città principali, Kiev, Kharkiv e Odessa, come attualmente in corso. Lo scenario E prevede una forte escalation delle ostilità e l'invasione dell'intero paese. Sulla base di questi scenari, si può prevedere che entrino nell'Unione europea da 2,5 a 6,5 milioni di sfollati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

    In considerazione delle tendenze registrate per i permessi di soggiorno e le domande di protezione internazionale sulla scia degli eventi del 2014, è probabile che circa la metà degli sfollati sarà assorbita dalle importanti reti delle diaspore esistenti in tutta l'UE e ricorrerà alle opportunità di migrazione legale, principalmente ma non esclusivamente nei paesi di destinazione "tradizionali" (Polonia, Repubblica ceca, Germania, Italia e Spagna), senza esercitare pressioni sulla capacità di accoglienza di tali paesi. L'altra metà, compresa tra 1,2 e 3,5 milioni di persone, potrebbe chiedere protezione internazionale nell'arco di due anni.

    Consultazioni dei portatori di interessi e assunzione e uso di perizie

    Quando ha cominciato ad essere evidente che potesse verificarsi un intervento militare russo in Ucraina, la Commissione ha attivato il meccanismo di monitoraggio regolare attraverso la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, al fine di consultarsi con gli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le competenti agenzie dell'UE e di condividere dati, informazioni e conoscenze che sono oggetto di relazioni periodiche. La Commissione ha inoltre consultato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha valutato la situazione e fornito contributi pertinenti. L'Alto Commissariato ha accolto con favore il sostegno espresso da molti Stati membri all'attivazione della direttiva 2001/55/CE, in quanto essa consente un rifugio immediato e temporaneo nell'Unione e agevola la condivisione tra gli Stati membri della responsabilità per le persone in fuga dall'Ucraina.

    Diritti fondamentali

    La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Data la natura della presente proposta, non è possibile effettuare a priori una stima della possibile incidenza sul bilancio. La proposta sarà coperta dal bilancio degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020 e 2021-2027 nel settore della migrazione, dell'asilo e della gestione delle frontiere. La Commissione valuterà opzioni per utilizzare appieno i finanziamenti a titolo dei fondi per gli affari interni. In circostanze di straordinaria necessità, se la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente, si potrebbero riassegnare le disponibilità all'interno del QFP 2021-2027. In caso di ulteriori esigenze eccezionali, potrebbero essere attivati i meccanismi di flessibilità nell'ambito del QFP 2021-2027.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L'articolo 1 accerta l'esistenza di un afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato.

    L'articolo 2 descrive i gruppi di persone cui si applicherebbe la protezione temporanea. La disposizione prevede la protezione temporanea per i cittadini ucraini residenti in Ucraina che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione militare da parte delle forze armate russe in tale data. Per rispettare lo spirito della direttiva 2001/55/CE, l'articolo 2 prevede la protezione temporanea anche per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti legalmente in Ucraina che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 e che non possono ritornare nel loro paese o regione di origine in condizioni sicure e stabili a causa della situazione nel paese stesso. Potrebbero essere comprese le persone che beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente o che erano richiedenti asilo in Ucraina al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio. I cittadini di paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina per un lungo periodo al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio dovrebbero beneficiare di protezione temporanea indipendentemente dal fatto che possano ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine.

    Poiché è altresì importante preservare l'unità delle famiglie ed evitare che i diversi membri di una stessa famiglia abbiano status diversi, l'articolo 2 prevede la protezione temporanea anche per i familiari, nel caso di famiglie già costituite in Ucraina nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio, indipendentemente dal fatto che il familiare possa ritornare nel suo paese di origine in condizioni sicure e stabili. Si considera familiare il coniuge della persona che gode della protezione temporanea o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati della persona che gode della protezione temporanea o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati; e altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dalla persona che gode della protezione temporanea in tale periodo.

    L'articolo 3 stabilisce che la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione sarà utilizzata come piattaforma principale per garantire la cooperazione amministrativa ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio. La disposizione prevede inoltre che gli Stati membri dovrebbero contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi e, se del caso, la consultazione del servizio europeo per l'azione esterna. La disposizione stabilisce altresì che la Commissione svolgerà un ruolo di coordinamento per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottoporrà la situazione a monitoraggio e riesame costanti. Inoltre, tali agenzie dell'UE dovrebbero sostenere gli Stati membri.

    L'articolo 4, data la situazione eccezionale e l'urgenza, fissa l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio il giorno della pubblicazione.

    2022/0069 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi 3 , in particolare l'articolo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno lanciato dalla Federazione russa, dalla Bielorussia e dalle zone non controllate dal governo ucraino un'invasione su larga scala di varie località dell'Ucraina.

    (2)Di conseguenza, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato che hanno costretto alla fuga migliaia di persone.

    (3)A seguito dell'invasione, nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, sottolineando la palese violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite attraverso un atto che punta a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo esige che la Russia rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, compreso il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. Il Consiglio europeo ha confermato altresì che la responsabilità di questo atto di aggressione, causa di sofferenze e perdite di vite umane, ricade interamente sul governo della Russia, che sarà chiamato a rispondere delle sue azioni Solidale con l'Ucraina, il Consiglio europeo ha concordato un secondo pacchetto di sanzioni, ha invitato a portare avanti i lavori sullo stato di preparazione a tutti i livelli e ha invitato la Commissione a presentare misure di emergenza.

    (4)L'Unione ha dimostrato e continuerà a dimostrare il proprio fermo sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini, posti di fronte a un atto di aggressione senza precedenti da parte della Federazione russa. La presente proposta fa parte della risposta dell'Unione alla pressione migratoria determinata dall'invasione militare russa in Ucraina.

    (5)Il conflitto ha già implicazioni per l'Unione, compresa la probabilità di un'elevata pressione migratoria ai suoi confini orientali a misura del dilagare degli scontri. Al 1° marzo oltre 650 000 sfollati avevano raggiunto l'Unione europea entrando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Secondo le previsioni, tali numeri sono destinati ad aumentare.

    (6)L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 4 e i cittadini ucraini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Sulla base dell'esperienza maturata nel 2014 all'indomani dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia e della guerra nell'Ucraina orientale, si prevede che metà degli ucraini che giungono nell'Unione grazie al regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata raggiungerà familiari o cercherà lavoro nell'Unione, mentre l'altra metà richiederà protezione internazionale. In funzione dell'evoluzione del conflitto e sulla base delle stime attuali, esiste la probabilità che l'Unione debba far fronte a un numero altissimo di sfollati, potenzialmente tra 2,5 e 6,5 milioni, a causa del conflitto armato; di queste, si prevede che tra 1,2 e 3,2 milioni chiederebbero protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, fino a 4 milioni di persone potrebbero potenzialmente fuggire dall'Ucraina.

    (7)Questi dati indicano che l'Unione si troverà probabilmente ad affrontare una situazione caratterizzata da un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall'Ucraina, che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa dell'aggressione militare russa, e che la portata dell'afflusso sarà tale da comportare anche l'evidente rischio che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano in grado di gestire gli arrivi senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, gli interessi delle persone coinvolte e quelli delle altre persone che chiedono protezione.

    (8)Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello lampo di carattere umanitario riguardo alle esigenze di protezione e assistenza in Ucraina e il piano di risposta regionale per i rifugiati dell'Ucraina, fornendo indicazioni sul numero di persone bisognose e di quelle a cui prestare assistenza.

    (9)L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha accolto con favore il sostegno espresso da numerosi Stati membri all'attivazione della direttiva 2001/55/CE, che consente di fornire rifugio immediato e temporaneo nell'Unione e agevola la condivisione tra gli Stati membri della responsabilità per le persone in fuga dall'Ucraina.

    (10)Per far fronte a tale situazione, è opportuno accertare l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE, con l'effetto di introdurre una protezione temporanea per gli sfollati interessati.

    (11)Obiettivo della presente decisione di esecuzione è introdurre una protezione temporanea per i cittadini ucraini residenti in Ucraina, che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe in tale data. Nel rispetto dello spirito della direttiva 2001/55/CE, è opportuno introdurre una protezione temporanea anche a favore dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente in Ucraina che sono sfollati alla data del 24 febbraio 2022 e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione d'origine a causa della situazione nel paese stesso. Potrebbero essere comprese le persone che beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente o che erano richiedenti asilo in Ucraina al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio. Inoltre, per i cittadini di paesi terzi non ucraini soggiornanti di lungo periodo in Ucraina, il requisito dell'impossibilità di ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine non dovrebbe applicarsi e pertanto essi dovrebbero beneficiare altresì di protezione temporanea. È inoltre importante preservare l'unità delle famiglie ed evitare che membri diversi della stessa famiglia godano di status diversi. Pertanto, è necessario introdurre una protezione temporanea per i familiari, nei casi di famiglie già costituite in Ucraina al momento delle circostanze connesse all'afflusso massiccio, a prescindere dal fatto che il familiare possa ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.

    (12)Tuttavia, i cittadini di paesi terzi non ucraini o gli apolidi che possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine e che non possono essere considerati soggiornanti di lungo periodo in Ucraina o familiari di una persona che beneficia della protezione temporanea non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione. Tali persone potrebbero comprendere i cittadini di paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio e che possono ritornare nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza. Tali persone dovrebbero tuttavia essere ammesse nell'Unione per motivi umanitari senza richiedere loro, in particolare, il possesso di un visto in corso di validità, di mezzi di sussistenza sufficienti o di un documento di viaggio valido, onde garantire loro un passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o nella regione di origine.

    (13)Conformemente alla direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la presente decisione del Consiglio, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. In tale caso, essi dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione. In tale contesto, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a valutare la possibilità di ammettere alla protezione temporanea le persone fuggite dall'Ucraina poco prima del 24 febbraio 2022 con l'acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (ad esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina.

    (14)La protezione temporanea è lo strumento più adeguato nella situazione attuale. Alla luce del carattere straordinario ed eccezionale dell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa e dell'entità dell'afflusso massiccio, la protezione temporanea dovrebbe consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un livello di protezione adeguato. L'applicazione della protezione temporanea andrebbe anche a vantaggio degli Stati membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri, in quanto riducono al minimo le formalità in considerazione della situazione d'urgenza. Inoltre i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall'obbligo di visto, hanno il diritto, dopo essere stati ammessi nel territorio, di circolare liberamente all'interno dell'Unione per un periodo di 90 giorni. Su tale base possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore attualmente esistenti in tutta l'Unione. Ciò faciliterà nella pratica l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, riducendo quindi la pressione sui sistemi nazionali di accoglienza. Una volta che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea, pur avendo il diritto di viaggiare nell'Unione per 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, dovrebbe poter avvalersi dei diritti derivanti dalla protezione temporanea solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di uno Stato membro di decidere di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno alle persone che godono della protezione temporanea ai sensi della presente decisione di esecuzione.

    (15)La presente decisione sarebbe compatibile con i regimi nazionali di protezione temporanea, che possono essere considerati una forma di attuazione della direttiva, e può essere applicata in modo complementare ad essi. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale più favorevole rispetto alla direttiva dovrebbe poter continuare ad applicarlo, in quanto, conformemente alla direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea. Tuttavia, qualora il regime nazionale fosse meno favorevole, lo Stato membro dovrebbe garantire i diritti aggiuntivi previsti dalla direttiva.

    (16)La direttiva 2001/55/CE tiene debitamente conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, in quanto consente agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano seri motivi per ritenere che la persona in questione abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini; un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea; o atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano motivi ragionevoli per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

    (17)Quando forniscono protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali delle persone che beneficiano di tale protezione rispetti i requisiti stabiliti nell'acquis dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, in particolare nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

    (18)La presente decisione di esecuzione dovrebbe consentire all'Unione di coordinare e monitorare da vicino la capacità di accoglienza negli Stati membri in modo da intervenire e fornire all'occorrenza un sostegno supplementare. La direttiva 2001/55/CE impone agli Stati membri, di concerto con la Commissione, di cooperare e scambiare informazioni per facilitare l'attuazione della protezione temporanea. Ciò dovrebbe avvenire attraverso una "piattaforma di solidarietà" in cui gli Stati membri si scambiano informazioni sulle capacità di accoglienza e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea nel loro territorio. Finora, sulla base delle informazioni comunicate da alcuni Stati membri nell'ambito della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, le capacità di accoglienza, in aggiunta alla capacità di assorbimento della diaspora residente nell'Unione, sono pari almeno a oltre 310 000 posti. Ai fini di tale scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento. Inoltre negli ultimi anni sono state istituite diverse piattaforme con l'obiettivo di garantire la cooperazione tra gli Stati membri. Tra tali piattaforme la rete per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione (conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione) è la più adeguata per la cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2001/55/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR). Il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere consultato, se del caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare strettamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

    (19)Conformemente alla direttiva 2001/55/CE la durata della protezione temporanea dovrebbe essere inizialmente di un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. La Commissione monitorerà e riesaminerà costantemente la situazione. In qualsiasi momento potrà proporre al Consiglio di mettere fine alla protezione temporanea qualora la situazione in Ucraina sia tale da consentire un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, o di prorogare detta protezione temporanea di un anno.

    (20)Ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio il riferimento al Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE dovrebbe essere inteso come riferimento al Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 2021/1147. Tutti gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dalla presente decisione di esecuzione saranno sostenuti finanziariamente dai fondi dell'Unione. Anche i meccanismi di emergenza e di flessibilità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 possono mobilitare risorse per far fronte a specifiche esigenze di emergenza negli Stati membri. È stato inoltre attivato il meccanismo unionale di protezione civile 6 . Attraverso tale meccanismo gli Stati membri possono richiedere articoli essenziali per rispondere alle esigenze degli sfollati ucraini presenti nel loro territorio e beneficiare di un cofinanziamento per l'erogazione di tale assistenza.

    (21)Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE sono state istituite o potenziate diverse agenzie dell'Unione. In tale contesto la Commissione dovrebbe cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di monitorare e riesaminare costantemente la situazione. Inoltre l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ed Europol dovrebbero fornire sostegno operativo agli Stati membri che ne hanno chiesto l'assistenza, in modo da aiutarli a far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione di esecuzione.

    (22)La presente decisione di esecuzione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (23)A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera dell'11 aprile 2003, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva 2001/55/CE. L'Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione di esecuzione del Consiglio.

    (24)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione di esecuzione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (25)Vista l'urgenza della situazione, la decisione di esecuzione del Consiglio entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    È accertata l'esistenza di un afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato.

    Articolo 2

    Persone cui si applica la protezione temporanea

    1.La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe in tale data:

    (a)cittadini ucraini residenti in Ucraina;

    (b)cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o regione di origine.

    Il requisito dell'impossibilità di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o regione di origine non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che soggiornano legalmente in Ucraina da lungo periodo;

    (c)familiari delle persone di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal fatto che il familiare possa ritornare in condizioni sicure e stabili nel suo paese o nella sua regione di origine.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera c), si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già costituita in Ucraina nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio, le seguenti persone:

    (a)il coniuge di una persona di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

    (b)i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

    (c)altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in tale periodo.

    Articolo 3

    Cooperazione e monitoraggio

    1.Ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi.

    2.La Commissione coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno.

    A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti avvalendosi della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione di cui al paragrafo 1.

    Inoltre l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ed Europol forniscono sostegno operativo agli Stati membri che ne hanno chiesto l'assistenza, in modo da aiutarli a far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione di esecuzione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2018/1806, che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento) e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (allegato II del regolamento). L'esenzione dall'obbligo del visto si applica ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
    (2)    GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
    (3)    GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
    (4)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
    (5)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 11 del 4.5.2016, pag. 1).
    (6)    A partire dal 28 febbraio 2022 da parte della Slovacchia.
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