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Document 52022JC0017

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

JOIN/2022/17 final/2

Bruxelles, 22.2.2022

JOIN(2022) 17 final/2 DOWNGRADED ON 7.2.2023

2022/0054(NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina


RELAZIONE

(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC.

(2)Il XXX 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC che introduce un meccanismo di deroga per taluni operatori soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.

(3)È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(4)L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

2022/0054 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 1 ,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC.

(2)Il XX XY 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC che introduce un meccanismo di deroga per taluni operatori soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.

(3)Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 ter

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla voce XX dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il XX YY 2022 (6 mesi dopo l'adozione del regolamento modificativo), a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del [data di adozione del regolamento modificativo]. "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 078 del 17.3.2014, pag. 16.
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