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Document 52022JC0014

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    JOIN/2022/14 final/2

    Bruxelles, 6.5.2022

    JOIN(2022) 14 final/2 DOWNGRADED on 5.7.2022

    2022/0156(NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina


    RELAZIONE

    (1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

    (2)In data XXX 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. È peraltro opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni relative alle sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure previste da tale regolamento.

    (3)Per attuare tali misure nel diritto dell'Unione è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione.

    (4)L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

    2022/0156 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 1 ,

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

    (2)In data XX YY 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. È peraltro opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni relative alle sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure previste da tale regolamento.

    (3)Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:

    1) è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 6 quater

    1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di controllate stabilite in Russia di operatori di telecomunicazioni dell'UE e per la fornitura di servizi e attrezzature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione.

    2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro una settimana dall'autorizzazione stessa.";

    2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
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