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Document 52022IP0033

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE (2020/2136(INI))

GU C 342 del 6.9.2022, p. 78–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 342 del 6.9.2022, p. 67–76 (GA)

6.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/78


P9_TA(2022)0033

Valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE (2020/2136(INI))

(2022/C 342/09)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 50 e 8,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la notifica trasmessa dal Regno Unito il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo in merito alla sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE, del 15 dicembre 2017, per la seconda fase dei negoziati sulla Brexit, e del 23 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito,

vista la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, che stabilisce le direttive per la negoziazione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, e vista la decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018, che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 e che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in vista di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e stabilisce altresì direttive di negoziato supplementari,

viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (1) e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono state rese pubbliche,

viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (3), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (4), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (5), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (6), del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (7) e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (8),

vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9),

vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (10),

vista la dichiarazione della Commissione per la sessione plenaria del Parlamento europeo del 16 aprile 2019,

visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (11) («l'accordo di recesso») e la dichiarazione politica che lo accompagna, la quale definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («la dichiarazione politica») (12),

vista la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (13),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 10 dicembre 2018 nella causa C-621/18, Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union, ECLI:EU:C:2018:999,

vista l'analisi approfondita del servizio Ricerca del Parlamento europeo del novembre 2020, dal titolo «Article 50 TEU in practice: How the EU has applied the 'exit' clause» (L'articolo 50 TUE nella pratica: come l'UE ha applicato la clausola di recesso),

visto lo studio del marzo 2021, commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo, dal titolo «Interpretazione e attuazione dell'articolo 50 TUE — Analisi giuridica e istituzionale»,

visto l'accordo di Belfast del 10 aprile 1998, firmato dal governo del Regno Unito, dal governo dell'Irlanda e dagli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («l'accordo del Venerdì santo»),

visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visto il parere della commissione per gli affari esteri,

vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0357/2021),

A.

considerando che l'obiettivo della presente relazione è quello di analizzare il modo in cui sono state interpretate e applicate le disposizioni dell'articolo 50 TUE e il modo in cui è stata organizzata e condotta la procedura di recesso del Regno Unito dall'UE a norma del medesimo articolo, ivi compresi gli insegnamenti appresi per il diritto dell'UE e il funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che le riflessioni sull'attuazione dell'articolo 50 TUE contribuiscono a una migliore comprensione delle componenti fondamentali dell'identità costituzionale dell'UE, dei principi alla base dell'integrazione europea, dell'importanza dell'autonomia decisionale e del diritto di regolamentazione, tutti aspetti di cui si terrà conto in sede di future modifiche dei trattati;

C.

considerando che l'articolo 50 TUE affronta l'incertezza e l'ambiguità preesistenti in merito al diritto di recesso dall'UE, conferendo esplicitamente agli Stati membri il diritto unilaterale di recedere senza condizioni, fatta salva la conformità alle rispettive norme costituzionali nazionali;

D.

considerando che l'articolo 50 TUE, prevedendo in modo esplicito il recesso a norma della legislazione dell'UE, stabilisce l'unica procedura in base alla quale uno Stato membro può legalmente recedere dall'UE;

E.

considerando che l'articolo 50 TUE non fa menzione, o non in modo sufficientemente chiaro, di numerosi aspetti della procedura che sono emersi durante il recesso del Regno Unito dall'Unione;

F.

considerando che l'articolo 50 TUE non impone requisiti formali per la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione, né per quanto riguarda il termine o la revoca di tale notifica; che l'articolo 50 TUE non prevede esplicitamente la possibilità di un regime transitorio;

G.

considerando che l'articolo 50 TUE non definisce requisiti specifici per l'eventuale proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il che permette quindi una certa flessibilità del processo negoziale;

H.

considerando che l'articolo 50 TUE conferma che l'adesione all'UE è volontaria, il che implica che uno Stato membro non può essere costretto a rimanere o a recedere; che la decisione di recedere dall'Unione è una decisione sovrana di uno Stato membro, adottata conformemente all'ordinamento costituzionale interno dello Stato che recede;

I.

considerando che il principio di leale cooperazione richiede che la notifica sia presentata non appena sia stata presa la decisione di recedere;

J.

considerando che, nella sentenza del 10 dicembre 2018 nella causa Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union, la CGUE ha chiarito che lo Stato membro che recede è libero di revocare unilateralmente la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione fintanto che i trattati continuano a essere applicabili allo Stato membro in questione;

K.

considerando che l'articolo 50 TUE non è chiaro riguardo all'applicazione di alcune parti dell'articolo 218 TFUE diverse dal paragrafo 3;

L.

considerando che la decisione di uscire dall'UE, quale espressa dal popolo britannico — nonostante una maggioranza di cittadini in Scozia e Irlanda del Nord abbiano votato per rimanere — è stata rispettata in linea con i valori di libertà e democrazia sanciti nell'articolo 2 TUE;

M.

considerando che il referendum nel Regno Unito non è stato accompagnato da una quantità sufficiente di campagne di sensibilizzazione, dal momento che ai cittadini non è mai stato delineato un quadro chiaro delle relazioni che il loro paese avrebbe avuto con l'UE dopo il recesso e che sono stati spesso fuorviati per quanto riguarda le implicazioni del recesso, con particolare riferimento all'Irlanda del Nord, il che mette in luce i rischi e le sfide derivanti dalla disinformazione;

N.

considerando che l'articolo 50 TUE conferisce alle istituzioni dell'Unione una «competenza orizzontale eccezionale», in virtù della quale esse hanno facoltà di negoziare un accordo che contempli tutti gli aspetti necessari per predisporre il recesso di uno Stato membro;

O.

considerando che nel processo di recesso tutte le istituzioni dell'UE hanno svolto un ruolo decisivo ai fini dell'interpretazione e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 50 TUE e nel ridurre al minimo le ripercussioni negative sotto il profilo istituzionale, salvaguardando l'unità degli Stati membri e assicurando un recesso ordinato;

P.

considerando che l'approccio in due fasi adottato da Michel Barnier, capo negoziatore per conto della Commissione, è risultato essere quello corretto;

Q.

considerando che, a norma del TUE, i cittadini sono direttamente rappresentati, al livello dell'Unione, nel Parlamento europeo; che il Parlamento prende parte alla procedura decisionale di cui all'articolo 50 TUE ed esercita un controllo politico generale, come previsto all'articolo 14 TUE, e dovrebbe pertanto essere strettamente associato ai negoziati di recesso in modo da poter dare la sua approvazione a norma dell'articolo 50 TUE;

R.

considerando che, nella procedura delineata nell'articolo 50 TUE e come in tutti i casi di accordi internazionali negoziati secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, il Parlamento svolge un ruolo marginale che si limita alla mera approvazione di un possibile accordo di recesso; che, nonostante queste limitazioni, il Parlamento ha partecipato in maniera attiva sin dall'inizio al processo di recesso e si è impegnato a tutelare gli interessi dei cittadini dell'UE e a salvaguardare l'integrità dell'Unione europea durante l'intero processo;

S.

considerando che il Parlamento ha svolto un ruolo decisivo nel rappresentare tutti i cittadini dell'UE, sia dell'UE-27 che del Regno Unito, durante il processo;

T.

considerando che il recesso del Regno Unito ha avuto un impatto sulla composizione del Parlamento europeo, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo;

U.

considerando che il processo di recesso ha determinato un clima di imprevedibilità e ha rappresentato una sfida non soltanto per l'UE e lo Stato membro recedente, ma anche, e a maggior ragione, per i cittadini e le entità maggiormente interessati; che i costi socioeconomici di tale clima di incertezza si sono rivelati molto alti e hanno inoltre esercitato pressione sulle relazioni politiche tra l'UE e lo Stato membro recedente; che si potrebbe ottenere una maggiore certezza durante il processo di separazione richiedendo, tra l'altro, che la notifica della decisione di recedere venga accompagnata da un piano della futura relazione ipotizzata dallo Stato membro recedente;

V.

considerando che, sebbene le istituzioni dell'Unione si siano adoperate al massimo per non politicizzare il processo di recesso, il recesso a norma dell'articolo 50 TUE è comunque intrinsecamente politico, dal momento che deriva ed è influenzato da scelte fondamentali riguardo all'appartenenza all'UE e/o alle relazioni con quest'ultima;

W.

considerando che il recesso di uno Stato membro dall'Unione europea costituisce un grave shock politico, economico e sociale, le cui conseguenze negative possono essere solo in parte mitigate da un accordo di recesso ordinato, attentamente pianificato e negoziato;

X.

considerando che la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito fissa i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che comprende anche la politica estera, la sicurezza e la difesa, come pure settori più ampi di cooperazione;

Y.

considerando che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, l'unico percorso legale per una nuova adesione all'UE si basa sull'articolo 49 TUE;

Z.

considerando che l'articolo 8 TUE evidenzia le relazioni privilegiate dell'Unione con i suoi paesi limitrofi;

AA.

considerando che, secondo il regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari costituzionali è competente per le conseguenze istituzionali del recesso dall'Unione;

Un processo senza precedenti

1.

sottolinea che il recesso di uno dei suoi Stati membri è stato, per l'Unione europea, un evento senza precedenti ed estremamente critico;

2.

prende atto, e tuttavia si rammarica, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

3.

sottolinea che l'importanza storica del recesso del Regno Unito per l'appartenenza all'UE non ha deviato e non devia l'Unione dal suo processo di integrazione, dato che l'articolo 50 TUE prevede garanzie per l'ordinamento giuridico dell'UE e tutela gli obiettivi fondamentali dell'integrazione europea;

4.

rileva che le disposizioni dell'articolo 50 TUE e le modalità con cui sono state interpretate e attuate rispecchiano e rispettano i valori comuni e gli obiettivi su cui si fonda l'Unione, in particolare la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto;

5.

ritiene che l'articolo 50 TUE abbia raggiunto l'obiettivo di preservare il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall'Unione europea, confermando così esplicitamente la natura volontaria dell'appartenenza all'UE, come anche l'obiettivo di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, consentendo nel contempo il successivo sviluppo di una relazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito in quanto paese terzo;

Priorità dell'UE

6.

considera generalmente raggiunti gli obiettivi dell'articolo 50 TUE e dei negoziati di recesso condotti con il Regno Unito di assicurare la separazione dall'Unione garantendo la stabilità giuridica e riducendo al minimo le ripercussioni negative, e di fornire una chiara visione del futuro per i cittadini e le entità giuridiche garantendo un recesso ordinato e tutelando nel contempo l'integrità e gli interessi dell'Unione europea, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri;

7.

ritiene che la rapida e ferma individuazione delle priorità nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione e, in particolare, la tutela dei diritti dei milioni di cittadini dell'UE nel Regno Unito e di cittadini del Regno Unito nell'UE interessati dal recesso, le circostanze specifiche in cui si trova l'isola d'Irlanda e una liquidazione una tantum delle pendenze finanziarie abbiano svolto un ruolo decisivo ai fini della strutturazione del processo e della stabilizzazione del suo impatto nell'Unione; considera, tuttavia, che sarebbe stato necessario garantire, nel corso dei negoziati, una maggiore chiarezza circa la definizione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda il ruolo della CGUE;

8.

ritiene che la netta divisione dei compiti tra le istituzioni e l'inedito approccio inclusivo e trasparente della Commissione e del suo capo negoziatore, anche nei confronti del Parlamento, siano stati di primaria importanza per mantenere la coerenza e l'unità all'interno dell'UE e fra i suoi Stati membri, promuovere le priorità e gli interessi dell'Unione nei negoziati e salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione;

9.

si congratula con i principali attori istituzionali per aver salvaguardato l'unità fra i 27 Stati membri nonché fra le istituzioni dell'Unione e al loro interno, rispettando la natura del recesso come processo dell'Unione;

10.

ritiene che gli interessi dell'Unione siano stati tutelati grazie all'organizzazione strategica e alla condizionalità tra le varie fasi della procedura; ricorda, in particolare, la sequenza dei negoziati, che sono iniziati con un accordo sulle modalità di recesso, sono poi passati ad affrontare il regime del periodo transitorio e si sono successivamente conclusi con un accordo relativo a un'intesa globale su un nuovo e stretto partenariato tra l'UE e il Regno Unito sulla base dei progressi sostanziali compiuti nei negoziati sui diritti dei cittadini, sulla questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, sulla liquidazione finanziaria e sull'applicazione giustificata e significativa della proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE;

11.

apprezza il fatto che i negoziati con il Regno Unito abbiano dato la priorità ai diritti dei cittadini, che sono e continueranno a essere fonte di grande preoccupazione, e che il relativo capitolo dell'accordo di recesso sia stato concordato in una fase piuttosto precoce dei negoziati, dato che la versione iniziale del progetto di accordo di recesso del 19 marzo 2018 conteneva una seconda parte, sulla quale era stato raggiunto il pieno accordo, incentrata sui diritti dei cittadini, compresi gli effetti diretti delle sue disposizioni, e sulla giurisdizione della CGUE in merito alle pertinenti disposizioni in materia di diritti dei cittadini;

12.

sottolinea che l'Unione ha chiaramente compreso, sin dall'inizio del processo, che le circostanze specifiche riguardanti l'isola d'Irlanda e la necessità di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo e di attenuare gli effetti del recesso del Regno Unito sulla Repubblica d'Irlanda erano questioni concernenti l'intera Unione europea;

13.

ritiene che il periodo di transizione limitato nel tempo, durante il quale hanno continuato a essere applicati gli strumenti e le strutture esistenti dell'UE in materia giudiziaria, di regolamentazione, di bilancio, di vigilanza e di attuazione successivamente al recesso, fosse nell'interesse di entrambe le parti e abbia agevolato i negoziati e la costruzione di un percorso verso le relazioni future;

14.

ricorda che il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito è definito nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso, la quale contiene chiare disposizioni, concordate da entrambe le parti, relative alla cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza e della difesa;

15.

si rammarica che la natura giuridicamente non vincolante della dichiarazione politica abbia fornito al Regno Unito un fondamento giuridico per non affrontare alcune parti centrali del suo contenuto, in particolare quelle relative alla politica estera e di sicurezza, che pertanto non sono state oggetto dei negoziati;

Lo Stato membro recedente

16.

ritiene, tuttavia, che il processo di recesso sia stato caratterizzato, da parte del Regno Unito, da un'incertezza prolungata dall'inizio fino alla fine dei negoziati, il che si è tradotto, tra l'altro, nel lasso di tempo intercorso tra il referendum e la notifica di recesso a norma dell'articolo 50 TUE; ritiene che tale incertezza abbia avuto ripercussioni sui cittadini e sugli operatori economici, in particolare su quelli dell'isola d'Irlanda; ritiene che evocare il timore di un recesso senza accordo abbia messo in pericolo le prospettive di un recesso ordinato;

17.

considera a tale riguardo che le conseguenze politiche ed economiche della decisione di uscire dall'Unione siano significative; ritiene che esse non siano state veramente e pienamente valutate dal Regno Unito prima di adottare la decisione di recedere, circostanza che ha determinato uno stato di impreparazione rispetto alla procedura; ritiene che i cittadini britannici abbiano avuto scarsa conoscenza dell'Unione europea e non siano stati adeguatamente informati sulle vaste conseguenze della decisione di recedere dall'Unione;

18.

ritiene che le disposizioni dell'articolo 50 TUE in merito alla notifica e alla proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE siano state gestite in maniera sufficientemente flessibile per rispondere alle fluttuazioni politiche e alle incoerenze dei governi succedutisi nel Regno Unito, al contempo preservando l'integrità del processo di recesso e rispettando l'ordinamento giuridico dell'Unione;

19.

ricorda che la decisione di recedere è un diritto sovrano di uno Stato membro e che l'Unione è obbligata a riconoscere l'intenzione di tale Stato; sottolinea che l'articolo 50 TUE non specifica la forma della notifica dell'intenzione di recedere e pertanto non pone limiti in relazione a essa; ritiene, in tale contesto, che quando uno Stato membro non rispetta il diritto dell'UE e/o esprime la propria intenzione di non applicarne i trattati, non riconoscere la giurisdizione della Corte di giustizia e non rispettarne le sentenze, ciò costituisce un chiaro rifiuto degli obblighi legati all'appartenenza all'UE;

20.

sottolinea che il recesso dall'Unione europea è per sua natura un processo complesso e che le scelte politiche dello Stato membro recedente in merito alle sue relazioni future con l'Unione possono esacerbare tale complessità;

L'importanza di un recesso ordinato

21.

ritiene che, benché il recesso non sia subordinato a un accordo tra lo Stato membro recedente e l'Unione, il processo di recesso del Regno Unito testimonia l'importanza di concludere un accordo sulle modalità di recesso, in particolare al fine di proteggere i diritti e le legittime aspettative dei cittadini coinvolti;

22.

considera che le istituzioni dell'UE si siano adoperate al massimo per concludere un accordo, adempiendo così al loro obbligo in tal senso; esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti al fine di evitare uno scenario senza accordo; osserva, a tale proposito, che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, il recesso diventa effettivo due anni dopo la notifica al Consiglio; sottolinea che il TUE non prevede disposizioni per affrontare uno scenario senza accordo e un recesso non ordinato;

23.

sottolinea che, data l'elevata integrazione del mercato unico dell'UE, il recesso di uno Stato membro interessa tutti i settori di attività economica e sono necessari adeguamenti giuridici e amministrativi a tutti i livelli dell'UE, degli Stati membri e locali; ribadisce l'importanza del lavoro intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri a tutti i livelli della pubblica amministrazione e ai fini della sensibilizzazione e della preparazione dei cittadini e del settore privato mediante la pubblicazione di numerose comunicazioni specifiche volte a preparare le parti interessate e l'adozione tempestiva di misure di emergenza unilaterali e temporanee per affrontare la possibilità di una Brexit senza accordo e di un recesso disordinato;

24.

osserva che il TUE non specifica alcun obbligo sostanziale riguardo al quadro delle relazioni future tra lo Stato membro recedente e l'Unione e il relativo legame con gli accordi di recesso; ricorda tuttavia che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, l'accordo di recesso deve tenere conto del quadro delle future relazioni dello Stato che recede con l'Unione;

25.

osserva che, nel caso del recesso del Regno Unito, il termine di due anni previsto all'articolo 50, paragrafo 3, TUE per la cessazione dell'applicazione dei trattati nei confronti dello Stato membro recedente dal momento della notifica del recesso, si è rivelato troppo breve per un recesso ordinato, dal momento che sono state ritenute necessarie tre proroghe di tale periodo e un successivo periodo di transizione; ricorda che tale periodo può essere incrementato mediante una proroga a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE; ritiene che tale proroga consenta la prosecuzione dei negoziati al fine di evitare una situazione disastrosa; ricorda, tuttavia, che durante l'intero biennio e le ulteriori proroghe, tutti gli operatori e i cittadini, nonché i partner commerciali degli Stati membri e dei paesi terzi, hanno dovuto affrontare un livello di incertezza giuridica senza precedenti;

26.

osserva che il recesso di uno Stato membro ha prodotto conseguenze giuridiche senza precedenti per gli impegni internazionali dell'UE, in particolare per quanto riguarda la necessità di rinegoziare i contingenti tariffari concordati a livello di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tenere conto della quota del contingente utilizzata dallo Stato membro recedente, consentendo in tal modo ai paesi terzi di presentare ulteriori richieste di accesso al mercato; ritiene che, con il recesso del Regno Unito, la ripartizione dei contingenti tariffari dell'UE sia stata, in linea di principio, gestita bene, in primo luogo con l'adozione un atto legislativo interno (segnatamente il regolamento (UE) 2019/216 (14)) che stabilisce la nuova ripartizione dei contingenti UE e, successivamente, proseguendo i negoziati con i paesi terzi a livello di OMC, pur nell'assenza di disposizioni giuridiche a livello di OMC che affrontino la questione della disintegrazione di un'unione doganale;

La flessibilità a norma dell'articolo 50 TUE

27.

considera che l'articolo 50 TUE rappresenti un buon punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire un processo di recesso solido dal punto di vista giuridico e quella di salvaguardare la necessaria flessibilità politica di adattamento alle circostanze specifiche; rileva tuttavia la mancanza di dettagli nelle disposizioni dell'articolo 50 TUE sui seguenti aspetti:

i requisiti formali per la notifica dell'intenzione di recedere e la possibilità esplicita della sua revoca,

il quadro appropriato per la proroga del periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, che consenta una certa flessibilità nei negoziati nel rispetto del principio di leale cooperazione,

le implicazioni dell'obbligo di tenere conto del quadro per le relazioni future,

applicazione delle disposizioni dell'articolo 218 TFUE, in particolare sul ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia dell'Unione europea,

eventuali disposizioni transitorie;

28.

si rammarica del fatto che il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia comportato l'uscita di un'intera comunità di cittadini dell'UE; ricorda che il Parlamento europeo si è particolarmente attivato per difendere e impegnarsi in un dialogo attivo con i cittadini e le organizzazioni che li rappresentano, attraverso consultazioni, audizioni e riunioni organizzate dalle commissioni parlamentari e dal Gruppo direttivo sulla Brexit, che si sono adoperati per dare voce alle loro preoccupazioni e aspettative durante il processo di recesso; ritiene tuttavia che le istituzioni dell'UE avrebbero potuto fare di più per fornire informazioni ai cittadini durante le diverse fasi del recesso;

29.

ritiene che, data l'imprevedibilità del processo di recesso, le disposizioni sul recesso previste dal TUE dovrebbero garantire la certezza del diritto per il vasto numero di cittadini dell'UE e dello Stato recedente coinvolti, salvaguardando i loro diritti ottenuti sulla base del diritto dell'UE e garantendo un sistema di attuazione efficace, senza escludere la creazione di meccanismi di follow-up e campagne di informazione; sottolinea la necessità di informare i cittadini interessati, in particolare i cittadini vulnerabili, in modo tempestivo e adeguato in merito ai loro diritti e obblighi connessi al recesso;

30.

ritiene che, dati la natura della decisione di uscire dall'Unione e i suoi importanti effetti sui cittadini degli Stati recedenti, lo svolgimento di un referendum per confermare la decisione definitiva di recedere può costituire un'importante salvaguardia democratica; reputa che la conferma di tale scelta definitiva da parte dei suoi cittadini sia fondamentale anche nel caso in cui i negoziati per un accordo di recesso non vadano a buon fine determinando uno scenario senza accordo; ritiene che nel corso di detto processo andrebbero intraprese tutte le misure possibili per evitare disinformazione, interferenze straniere e finanziamenti irregolari;

Il ruolo delle istituzioni nel processo di recesso

31.

ritiene che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE siano stati collettivamente pronti e reattivi e abbiano seguito un approccio coerente e unificato che ha permesso di definire in maniera tempestiva, chiara e ben strutturata gli aspetti del processo di recesso, compresi quelli non esplicitamente specificati nell'articolo 50 TUE, in particolare gli obiettivi e i principi generali dei negoziati, le competenze dell'UE per questioni correlate al recesso, la sequenza dei negoziati, l'ambito di applicazione dell'accordo di recesso, le disposizioni transitorie e il quadro delle future relazioni;

32.

sottolinea che il Parlamento ha svolto un ruolo centrale nell'intero processo di recesso e ha contribuito attivamente all'individuazione di strategie e alla tutela degli interessi e delle priorità dell'UE e dei suoi cittadini, con risoluzioni debitamente motivate, fin dai preparativi del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'UE; ricorda, a tale riguardo, che il contributo del Parlamento si è strutturato principalmente attraverso il Gruppo direttivo sulla Brexit, creato dalla Conferenza dei presidenti il 6 aprile 2017, con il sostegno e il forte coinvolgimento di quest'ultima e delle commissioni parlamentari;

33.

sottolinea che il Parlamento è stato mobilitato nel suo insieme e all'unisono nel monitoraggio del processo di recesso, sia attraverso i suoi organi politici che attraverso le sue commissioni, che fin dalle prime battute sono stati chiamati a rilevare gli effetti del recesso del Regno Unito sui settori strategici e sulle normative nei rispettivi ambiti di responsabilità; ribadisce l'importanza di coinvolgere costantemente nei negoziati le commissioni responsabili delle politiche settoriali; plaude ai lunghi ed esaustivi lavori di preparazione condotti dalle commissioni per raccogliere dati, consulenze e competenze attraverso audizioni, seminari e studi su tutte le questioni legate al recesso o alle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito;

34.

è del parere che il Consiglio europeo abbia svolto un ruolo di aggregazione e stabilizzazione nel processo, tra l'altro emanando orientamenti a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, interpretando e applicando le disposizioni dell'articolo 50 TUE, anche in relazione agli elementi non considerati da tali disposizioni, e indicando una chiara direzione politica coerente con gli interessi dell'Unione nella definizione dei termini negoziali, nonché affidando alla Commissione l'incarico di negoziatore dell'Unione;

35.

sottolinea che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non può partecipare né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio riguardanti il processo di recesso, mentre i deputati al Parlamento europeo eletti nello Stato membro che recede restano in carica, mantenendo intatti tutti i loro diritti e i loro obblighi, fino a che il recesso non diventa effettivo;

36.

riconosce la natura inedita della cooperazione interistituzionale e della trasparenza nell'attuazione dell'articolo 50 TUE, compresi i metodi e le strutture di lavoro adottati nei negoziati, i canali di informazione, la pubblicazione dei documenti relativi ai negoziati e la partecipazione alle riunioni, in particolare quelle degli sherpa e del Consiglio «Affari generali»;

37.

riconosce l'adeguatezza dei principi fondamentali proposti dal Parlamento europeo e introdotti dal Consiglio europeo nei suoi successivi orientamenti di negoziato, di conseguenza applicati nei negoziati:

la tutela dei diritti dei cittadini derivanti dal loro status di cittadini dell'UE;

le iniziative nell'interesse dell'Unione e conservazione della sua integrità costituzionale e dell'autonomia del suo processo decisionale;

la salvaguardia del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea;

il mantenimento della stabilità finanziaria dell'Unione;

la tutela del godimento di tutti i diritti e dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione, da parte dello Stato recedente;

la salvaguardia della chiara differenza di status fra gli Stati membri e gli Stati non membri, dal momento che uno Stato che è uscito dall'Unione non può avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi di uno Stato membro;

38.

continua a sostenere pienamente tali principi;

39.

è del parere che tali principi trascendano il contesto dell'articolo 50 TUE, dal momento che sono alla base dell'integrazione europea e sono diventati elementi fondamentali dell'identità costituzionale e dell'ordinamento giuridico dell'UE, pur non essendo inclusi nel TUE;

40.

osserva, a tale riguardo, che la procedura di recesso di cui all'articolo 50 TUE ha portato sia l'UE che gli Stati membri a riaffermare l'identità costituzionale dell'Unione;

Diritti e obblighi dell'UE e dello Stato membro recedente

41.

ribadisce che, fino all'entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di ciò, fino alla scadenza del periodo di due anni o della proroga di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, lo Stato recedente rimane uno Stato membro, gode di tutti i diritti che ne derivano ed è soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati senza eccezioni, compresi il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di tenere elezioni del Parlamento europeo, di nominare i suoi rappresentanti presso le istituzioni e gli organi dell'Unione, di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini e di rispettare i suoi obblighi finanziari;

Lo scrutinio parlamentare

42.

sottolinea che il ruolo di vigilanza politica svolto dal Parlamento europeo è indispensabile in un sistema di democrazia parlamentare e garantisce la trasparenza e la responsabilità politica; insiste, a tale proposito, affinché i poteri parlamentari relativi alla fase dello scrutinio siano garantiti ed esercitati con tempo sufficiente per quanto riguarda la conclusione di eventuali accordi internazionali, anche in caso di applicazioni provvisorie, in particolare se conclusi nel contesto di un recesso dall'Unione europea; rileva, a tale proposito, l'importanza della piena applicazione dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE in relazione alle prerogative del Parlamento sul recesso, il quale prevede che il Parlamento europeo sia informato in tutte le fasi della procedura negoziale tra l'Unione e i paesi terzi; sottolinea che la Commissione deve tenere informato il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio.

43.

ritiene che le strutture del Gruppo direttivo sulla Brexit e del gruppo di coordinamento per il Regno Unito create dal Parlamento europeo per ogni fase dei negoziati con il Regno Unito abbiano rivestito un'importanza fondamentale per garantire il seguito e il coinvolgimento del Parlamento nei negoziati, nonché per garantire la trasparenza dei negoziati; ritiene che l'attuazione dell'articolo 50 TUE abbia fornito un buon esempio di coordinamento collettivo tra le istituzioni a sostegno degli interessi dell'Unione che dovrebbe essere applicato a tutti i negoziati di accordi internazionali;

44.

ritiene, in tale contesto, che il ruolo del Parlamento sia essenziale al fine di salvaguardare la dimensione parlamentare e democratica di una procedura che comporta un così rilevante impatto costituzionale e istituzionale sull'Unione e sui diritti dei cittadini dell'UE; considera che il suo ruolo di vigilanza politica debba essere salvaguardato e rafforzato per includervi tutti gli aspetti pertinenti del processo;

45.

sottolinea a tale riguardo che, sebbene il processo di cui all'articolo 50 TUE sia concluso e il recesso dall'UE sia divenuto effettivo, la revoca effettiva dell'appartenenza all'UE e l'attuazione dell'accordo di recesso costituiscono un processo a lungo termine; ribadisce in tale contesto che il Parlamento svolgerà appieno il suo ruolo nel monitorare l'attuazione dell'accordo di recesso;

Spunti di riflessione

46.

considera che l'articolo 50 TUE affronta e risolve l'aspetto procedurale del recesso di uno Stato membro, ma non pone rimedio alle considerevoli conseguenze politiche, sociali ed economiche e agli effetti dirompenti del recesso di uno Stato membro dall'UE all'interno degli Stati membri e fra di essi, nonché a livello internazionale;

47.

ribadisce il proprio invito a un'approfondita riflessione sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e sul suo impatto sul futuro dell'UE; ritiene che tale riflessione dovrebbe garantire un dialogo aperto e allargato sulle riforme di cui l'Unione necessita per poter rafforzare la democrazia e la capacità di dare risposta alle esigenze e alle aspettative dei cittadini; ricorda, a tal fine, l'inedito processo di riflessione dell'Unione sul suo futuro nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea che tale esercizio di riflessione coinvolge la società civile e i rappresentanti delle organizzazioni per i diritti dei cittadini;

48.

ritiene che l'Unione e i suoi Stati membri abbiano la responsabilità e il compito di fare di più per preservare il processo di integrazione europea, per proteggere i valori e i principi europei, fra cui il principio di leale cooperazione, e per prevenire il ripetersi di un recesso dall'UE; deplora, in tale contesto, l'impegno moderato e limitato del Parlamento europeo e delle sue commissioni nel periodo precedente al referendum nel Regno Unito, che ha lasciato i cittadini del Regno Unito, all'epoca cittadini dell'UE, privi del pieno accesso alle informazioni sul funzionamento dell'UE e sulle implicazioni del recesso; sottolinea che sarebbe opportuno stabilire salvaguardie per garantire che il dibattito pubblico che precede l'attivazione dell'articolo 50 TUE da parte di uno Stato membro consenta ai cittadini di prendere una decisione informata; invita gli Stati membri e l'UE a fornire coerentemente ai cittadini dell'UE informazioni di ampia portata sul funzionamento dell'Unione europea, le sue aree di azione, i suoi processi decisionali, i diritti dei cittadini dell'UE e le conseguenze del recesso dall'Unione; considera che la Conferenza sul futuro dell'Europa offra a tal fine un'occasione di dialogo rafforzato con i cittadini e la società civile sull'Unione europea e sulla sua auspicabile evoluzione futura; incoraggia la Commissione a presentare una proposta per consentire ai partiti politici europei di finanziare campagne referendarie relative all'attuazione del TUE o del TFUE;

o

o o

49.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

(2)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

(3)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

(4)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

(5)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

(6)  GU C 171 del 6.5.2021, pag. 2.

(7)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 21.

(8)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

(9)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 90.

(10)  GU C 331 del 17.8.2021, pag. 38.

(11)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(12)  GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

(13)  GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.

(14)  GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1.


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