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Document 52022DC0052

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

COM/2022/52 final

Bruxelles, 17.2.2022

COM(2022) 52 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio







I.    Introduzione

Nel 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio 1 (nel seguito "il regolamento UE"). Il regolamento UE è entrato in vigore l'8 giugno 2017 e i suoi requisiti fondamentali si applicano agli importatori dell'UE dal 1º gennaio 2021.

Il regolamento UE istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento ("sistema dell'Unione"), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Esso è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio. All'articolo 19, paragrafo 2, il regolamento UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per: 1) stabilire e modificare le soglie relative ai volumi delle importazioni di minerali e metalli e 2) stabilire la metodologia e i criteri per il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Il regolamento UE stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 2 , compreso il relativo allegato II. Tali obblighi si applicano agli importatori dell'Unione dei minerali e dei metalli di cui all'allegato I del regolamento UE. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema dell'Unione, è delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato I stabilendo e modificando le soglie relative ai volumi di minerali e metalli.

Il regolamento UE stabilisce inoltre che i titolari dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento possono presentare domanda presso la Commissione affinché ai loro regimi sia riconosciuta l'equivalenza rispetto ai requisiti del regolamento UE. Tali regimi dovrebbero essere conformi alle raccomandazioni specifiche delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Per agevolare la valutazione dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza che potrebbero essere riconosciuti a norma del regolamento UE, è delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire la metodologia e i criteri per tale valutazione ai fini del riconoscimento.

II.    Base giuridica

In conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, la Commissione elabora una relazione per il Consiglio e il Parlamento europeo sulla delega di potere.

III.    Esercizio della delega

Il regolamento UE, mediante l'articolo 19, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per dare attuazione alle seguenti disposizioni del regolamento:

-per modificare l'allegato I stabilendo le soglie relative ai volumi di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio, se fattibile entro il 1º aprile 2020 e non oltre il 1º luglio 2020 (articolo 1, paragrafo 4, del regolamento UE);

-per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I ogni tre anni dopo il 1º gennaio 2021 (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento UE);

-per integrare il regolamento UE stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal regolamento e di riconoscere i regimi (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE).

La Commissione ha adottato due (2) atti delegati basati sul regolamento UE:

-regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro 3 ;

-regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione, del 25 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le soglie relative ai volumi per i minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, i minerali di oro e loro concentrati, gli ossidi e idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio 4 .

Finora non sono stati adottati atti delegati per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I del regolamento UE in quanto, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottarli ogni tre anni dopo il 1º gennaio 2021.

IV.    Conclusioni

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto dell'esercizio effettivo da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento UE.

(1)

GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(2)

  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm  

(3)

GU L 75 del 19.3.2019, pag. 59.

(4)

GU L 360 del 30.10.2020, pag. 1.

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