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Document 52022AP0342

    P9_TA(2022)0342 Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 — C9-0396/2021 — 2021/0340(COD)) P9_TC1-COD(2021)0340 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

    GU C 132 del 14.4.2023, p. 139–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 132 del 14.4.2023, p. 79–80 (GA)

    14.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 132/139


    P9_TA(2022)0342

    Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 — C9-0396/2021 — 2021/0340(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2023/C 132/24)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0656),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0396/2021),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021 (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0092/2022),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

    2.

    prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    4.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.

    (2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 maggio 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0130).


    P9_TC1-COD(2021)0340

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2400.)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazione della Commissione

    Dichiarazione della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento (UE) 2022/2400 (1) sull'inclusione del codice di identificazione dei rifiuti 17 05 04«terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03» nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/1021

    L'inclusione nella parte 2 dell'allegato V del codice di identificazione dei rifiuti per «terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503» non dovrebbe essere intesa nel senso di favorire lo smaltimento di terra come rifiuto rispetto alla bonifica al fine di prevenire la produzione di rifiuti.

    Qualora lo smaltimento offra la migliore opzione di gestione ambientale dei rifiuti, la deroga eccezionale al trattamento distruttivo è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021.


    (1)  Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).


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