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Document 52022AP0232

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))

    GU C 493 del 27.12.2022, p. 202–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 493 del 27.12.2022, p. 177–206 (GA)

    27.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 493/202


    P9_TA(2022)0232

    Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri (regolamento Condivisione degli sforzi) ***I

    Emendamenti (*) del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2022/C 493/23)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali.

    (1)

    L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali , facendosi guidare, tra l'altro, dai principi di equità e delle responsabilità comuni, ma differenziate, e dalle rispettive capacità. Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow nel novembre 2021, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5  oC ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 bis)

    La necessità di azioni volte a ridurre le emissioni sta diventando sempre più urgente, come afferma il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue ultime relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche), e del 28 febbraio 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità). L'IPCC ha dichiarato, con altissimo grado di certezza, che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta e che ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. L'IPCC fornisce nuove stime delle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5 o C nei prossimi decenni e considera che, a meno che non si realizzino riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a circa 1,5 o C o addirittura 2o C sarà al di fuori di ogni portata. L'Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi e affermandosi come leader internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Il Green Deal europeo (31) combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva , in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse . Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

    (3)

    Il Green Deal europeo (31) costituisce un punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (31 bis) . Esso combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce tutti i generi in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità , le persone a rischio di povertà energetica o di trasporto e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche . Inoltre, la transizione incide in modo diverso sugli Stati membri e le regioni . Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.

    Per essere socialmente accettabile, l'ambizione climatica proposta dal presente regolamento dovrebbe essere accompagnata da un'ambizione sociale equivalente. L'aumento del livello di ambizione implica cambiamenti sostanziali nei settori interessati, che sono suscettibili di avere ripercussioni sul piano sociale e occupazionale. Gli obiettivi rivisti di riduzione delle emissioni devono essere accompagnati da misure finanziarie e politiche sufficienti a garantirne il conseguimento in modo socialmente equo. Le misure possono comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di valutazioni d'impatto sull'occupazione che analizzino l'impatto sugli impieghi e sulle condizioni di lavoro a livello sia nazionale che regionale, nonché l'assegnazione di risorse nazionali e dell'Unione per finanziare misure di adattamento sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità, la parità di genere, l'apprendimento permanente, la formazione professionale e la protezione sociale e per garantire una contrattazione collettiva efficace. È anche importante una tempestiva consultazione e l'effettiva partecipazione delle parti sociali nazionali nei settori di cui all'articolo 2 per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle misure nazionali di esecuzione del presente regolamento.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 ter)

    La transizione verso un'economia dell'Unione compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 potrebbe inoltre avere un impatto particolare su determinati settori economici, in particolare sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese vulnerabili di tali settori. Nell'attuare il presente regolamento, è importante che gli Stati membri creino un contesto favorevole alla transizione di tali imprese verso pratiche che comportino emissioni di gas a effetto serra decrescenti e che gradualmente le azzerino.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 quater)

    Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno concluso che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere si manifestano anche nella differente vulnerabilità di tutti i generi agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) («normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

    (4)

    Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) («normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative . Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Esso stabilisce inoltre che, nell'attuazione dell'obiettivo, occorre assegnare priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali. Gli assorbimenti netti contribuiscono all'obiettivo del 2030 per soli 225 milioni di tonnellate di equivalente CO2, mentre il resto dell'obiettivo dovrà essere conseguito mediante la riduzione diretta delle emissioni.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi (33) adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

    (5)

    Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione stabiliti a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi (33) adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

    (7)

    Quantunque lo scambio di quote di emissioni potrà essere applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Tuttavia, le emissioni di alcuni settori negli anni passati sono aumentate o sono rimaste invariate.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (9)

    Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

    (9)

    Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle riduzioni di emissioni già ottenute e delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    Oltre il 2030, è necessario che l'Unione e ogni Stato membro conseguano l'obiettivo della neutralità climatica a livello di Unione entro il 2050, con l'intento di conseguire emissioni negative a partire da quel momento. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri siano indirizzati su traiettorie di emissioni e adottino politiche concrete a lungo termine che conducano al conseguimento di tale obiettivo.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il - 40 % rispetto ai livelli del 2005.

    (10)

    Per conseguire l'obiettivo assunto dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55  %, tutti i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il - 40 % rispetto ai livelli del 2005.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

    (11)

    A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ricorre alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo . La distribuzione degli obiettivi degli Stati membri non è tuttavia convergente, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare in che modo gli obiettivi nazionali contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (11 bis)

    La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ha evidenziato che il metano è un potente gas a effetto serra, secondo solo al biossido di carbonio nel suo contributo complessivo ai cambiamenti climatici. A livello molecolare, il metano è più potente dell'anidride carbonica. Sebbene il metano rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve rispetto all'anidride carbonica, il suo effetto sul clima è significativo. Nel settembre 2021, l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato il Global Methane Pledge, al quale hanno aderito più di 100 paesi in totale. I firmatari dell'iniziativa mirano a conseguire entro il 2030 l'obiettivo collettivo di una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 % rispetto ai livelli del 2020 e a migliorare le norme di comunicazione. Le emissioni di metano, protossido di azoto e i cosiddetti gas F rappresentano congiuntamente quasi il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Alla luce di tali impegni e del breve ciclo di vita di molti di tali gas a effetto serra, è opportuno stabilire uno o più obiettivi dell'Unione per tutte le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2 in tutti i settori.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze , è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

    (13)

    Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, puntando a garantire un rilancio ecologico che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. È opportuno mantenere un percorso normativo delle emissioni stabile , prevedibile e ambizioso per tutto il decennio in corso, al fine di garantire sia le necessarie riduzioni delle emissioni che la sicurezza della pianificazione .

    Emendamenti 16 e 55

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

    soppresso

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 14 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (14 bis)

    Conformemente al regolamento (UE) 2021/1119, è opportuno conferire priorità alla riduzione delle emissioni dirette, che dovrà essere integrata da maggiori assorbimenti di CO2 al fine di raggiungere la neutralità climatica. Il regolamento (UE) 2021/1119 riconosce che i pozzi di assorbimento del carbonio comprendono soluzioni sia naturali, sia tecnologiche. Il ruolo delle soluzioni tecnologiche nell'assorbimento del carbonio è stato trattato anche in diverse relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, in particolare nel contributo del gruppo di lavoro III alla sesta relazione di valutazione. È importante istituire un regime dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti. Quando tale sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un'analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti a norma della legislazione dell'Unione, anche per stabilire se la contabilizzazione di tali assorbimenti incida sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali assorbimenti sono aggiuntivi e non compensano la necessaria riduzione delle emissioni prevista conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Recital 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma del regolamento (UE) 2018/842. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030.

    (15)

    Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma del regolamento (UE) 2018/842. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri che hanno diritto a tale flessibilità, ma che non se ne sono avvalsi nel 2019 ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, dovrebbero avere la possibilità di rivedere tale decisione per tenere conto dei nuovi obiettivi nazionali di riduzione recentemente proposti. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre essere autorizzati a rivedere più spesso le loro percentuali comunicate.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 16 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (16 bis)

    Al fine di garantire e incentivare il rispetto da parte degli Stati membri dei loro contributi minimi per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 modificato, le azioni correttive dovrebbero essere rafforzate e vincolate maggiormente ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro supera le proprie assegnazioni annuali di emissioni per due anni consecutivi, tale Stato membro dovrebbe rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato in conformità del regolamento (UE) 2018/1999, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare al processo.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 16 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (16 ter)

    L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aarhus»)  (1 bis) . Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia sono elementi fondamentali dei valori democratici dell'Unione e strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto. Nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri», la Commissione ha riconosciuto che l'accesso alla giustizia non è garantito in tutti gli Stati membri e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a introdurre disposizioni esplicite di accesso alla giustizia nella legislazione settoriale. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che garantisca l'accesso del pubblico alla giustizia per le azioni di attuazione del regolamento (UE) 2018/842 quale modificato.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 16 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (16 quater)

    Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2018/842 quale modificato e da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avvalersi delle più recenti informazioni scientifiche nell'attuazione delle politiche. È pertanto opportuno, ove del caso, tenere in considerazione in tutto il regolamento (UE) 2018/842 quale modificato il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

    soppresso

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 18 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (18 bis)

    Dati la dimensione a lungo termine di un'efficace protezione del clima stabilita dal regolamento (UE) 2021/1119 e l'impegno dell'Unione verso gli obiettivi dell'accordo di Parigi, la chiarezza sui percorsi di riduzione individuali a lungo termine degli Stati membri oltre il 2030 consentirebbe una pianificazione politica più accurata. È pertanto opportuno includere un processo che definisca per ciascuno Stato membro percorsi nazionali di riduzione per il conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Titolo

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    (-1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013»

     

    «Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 e oltre come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013»

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 1

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1)

    all' articolo 1 , «'30 %» è sostituito da «40 %»;

    1)

    l' articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all'obiettivo a lungo termine di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 al più tardi, con l'obiettivo di raggiungere in seguito emissioni negative. Contribuisce di conseguenza al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi e getta le basi per la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo successivo al 2030 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.»;

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 2 — paragrafo1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis)

    all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

    «1 bis.     Ai fini del presente regolamento, solo i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) possono essere considerati a emissioni zero. Se la quota di biocarburanti e di bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, che è prodotta da colture alimentari o foraggere è superiore alla quota massima stabilita dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001, tali carburanti e liquidi non si considerano a emissioni zero ai fini del presente regolamento. Entro il gennaio 2024 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di modificare le norme relative agli obblighi di determinazione e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 conformemente al presente articolo.»;

    Emendamenti 27 e 57cp e 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 4 — paragrafi 2 e 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3)

    all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    3)

    all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

    "2.   Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

    a)

    non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

    a)

    non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

    b)

    non superino, negli anni 2023 , 2024 e 2025 , il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni , come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

    b)

    non superino, negli anni dal 2023 al 2030 , il limite definito da una traiettoria lineare sulla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018 , come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento . La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

    c)

    non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

     

    3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

    3.   La Commissione adotta atti di esecuzione , previa stretta consultazione con gli Stati membri, che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

    Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

    Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

    Per gli anni 2023 , 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

    Per gli anni dal 2023 al 2030 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

    Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.»;

     

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 4 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis)

    all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5 bis.     Le azioni intraprese per limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono attuate in linea con una transizione equa e giusta per tutti. La Commissione adotta orientamenti comuni che individuano metodi per sostenere gli Stati membri nell'attuazione di tale transizione equa e giusta per tutti.»

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 ter)

    è inserito l'articolo seguente:

     

    «Articolo 4 bis

     

    Contributo minimo di riduzione delle emissioni di gas serra diverse dal CO2 per il 2030

     

    1.     Entro il luglio 2023 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce uno o più obiettivi a livello dell'Unione per la riduzione delle emissioni diverse dal CO2 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 2030. L'obiettivo o gli obiettivi sono allineati alle riduzioni delle emissioni stimate necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento e l'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 e sono proposti previa stretta consultazione del comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici.

     

    2.     Entro il 31 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 a livello dell'Unione previste e attuate a norma delle pertinenti leggi e politiche dell'Unione e nazionali, compresi i piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e i piani strategici della politica agricola comune a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) . Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma del paragrafo 1 e valuta improbabile che le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 raggiungano l'obiettivo o gli obiettivi di cui al suddetto paragrafo, la Commissione formula raccomandazioni per ulteriori misure di mitigazione e gli Stati membri adottano le misure appropriate.

     

    3.     Se la Commissione conclude, nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o nella sua valutazione annuale a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, che l'Unione non sta compiendo progressi sufficienti verso il conseguimento del contributo minimo di emissioni per quanto riguarda le emissioni diverse dal CO2 a norma dell'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione, se del caso, presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono includere obiettivi settoriali o misure settoriali specifiche, o entrambi, a tal fine.»

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafi 1 e 2

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 quater)

    all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

    «1.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5  % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.»

    2.     Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

     

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 quinquies)

    all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    a)

    per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030 , la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e

    «a)

    per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2025 , la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a un livello pari al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni ; e»

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 sexies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 sexies)

    all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    b)

    per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029 , riportare agli anni successivi, fino al 2030 , la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

    «b)

    per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2024 , riportare agli anni successivi, fino al 2025 , la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 10 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.»

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 septies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 septies)

    all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

    «b bis)

    per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 10 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.»

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 octies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafo 4

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 octies)

    all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 , e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030 . Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030 .

    4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2025 .

     

    Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità per raggiungere la conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

     

    Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali misure adottate a norma del presente paragrafo, compreso il prezzo di trasferimento per tonnellata di CO2 equivalente.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 nonies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 5 — paragrafo 6

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 nonies)

    all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    Gli Stati membri possono usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.

    «Gli Stati membri usano i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile . Uno Stato membro che trasferisce le assegnazioni annuali di emissioni a un altro Stato membro pubblica il registro del trasferimento e rende pubblico il compenso ricevuto per tali assegnazioni.»

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 3 decies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 6 — paragrafo 3 — comma 2

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    3 decies)

    all'articolo 6, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

    «Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere la loro decisione di notifica entro il 2023 e di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.»

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 8

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    5 bis)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    Articolo 8

    Articolo 8

    Misure correttive

    Misure correttive

    1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 , tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

    1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 , tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

     

    -a)

    una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro non sta compiendo progressi sufficienti verso l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

     

    -a ter)

    l'importo totale dei finanziamenti dell'Unione che lo Stato membro ha ricevuto per spese e investimenti in materia di clima e transizione verde, il modo in cui l'uso di tali fondi ha contribuito all'adempimento dei suoi obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, e il modo in cui intende utilizzare tali finanziamenti al fine di adempiere a tali obblighi;

    a)

    gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;

    a)

    gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;

    b)

    un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

    b)

    un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali; laddove uno Stato membro ha istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, esso chiede il parere di tale organo per individuare le azioni necessarie;

     

    b bis)

    una dichiarazione della quantità di ulteriori riduzioni delle emissioni che, secondo le stime dello Stato membro, saranno conseguite mediante tali politiche e il metodo utilizzato per stimare tali ulteriori riduzioni delle emissioni;

     

    b ter)

    in che modo il piano d'azione correttivo rafforzerà il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro adottato a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

     

    1 bis.     Se uno Stato membro supera la sua assegnazione annuale di emissioni per due o più anni consecutivi, esso procede a un riesame del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima e della sua strategia nazionale a lungo termine a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro completa tale riesame entro sei mesi. La Commissione formula raccomandazioni che indicano come è opportuno procedere per rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e la strategia nazionale a lungo termine, o entrambi. Lo Stato membro notifica i piani riveduti alla Commissione unitamente a una dichiarazione che illustra in che modo le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità rispetto alle sue assegnazioni annuali di emissioni e, se del caso, in che modo ha dato seguito alle raccomandazioni della Commissione. Se il piano nazionale integrato per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione che ne illustra le ragioni.

    2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d'azione correttivi.

    2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 assistono la Commissione nelle attività di valutazione di eventuali piani d'azione correttivi.

    3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e  può rivedere di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo.

    3.   La Commissione formula un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e  rivede il proprio piano d'azione correttivo. Se lo Stato membro interessato non dà seguito alla raccomandazione o a una parte considerevole di essa, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.

     

    3 bis.     I piani d'azione correttivi e i pareri della Commissione, nonché le risposte e le giustificazioni trasmesse dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 3, sono accessibili al pubblico.

     

    3 ter.     In sede di aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri fanno riferimento ai rispettivi piani d'azione correttivi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e agli eventuali pareri emessi dalla Commissione a norma del presente articolo, ove opportuno.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 6

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 9 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

    «2.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 , di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.»

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 7

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 11 bis

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    è inserito l'articolo seguente:

    soppresso

    Articolo 11 bis

     

    Riserva supplementare

     

    1.     È istituita una riserva supplementare nel registro dell'Unione se, entro il 2030, l'Unione avrà ridotto le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (**) , e tenendo conto del limite massimo del contributo degli assorbimenti netti.

     

    2.     Gli Stati membri che decidono di non contribuire né beneficiare della riserva supplementare notificano la loro decisione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     

    3.     La riserva supplementare consiste negli assorbimenti netti che gli Stati membri partecipanti hanno generato nel periodo 2026-2030, eccedentari rispetto ai rispettivi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/841, al netto di entrambi i seguenti elementi:

     

    a)

    qualunque flessibilità utilizzata a norma degli articoli da 11 a 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;

     

    b)

    le quantità prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

     

    4.     Nel caso in cui venga costituita una riserva supplementare a norma del paragrafo 1, uno Stato membro partecipante può beneficiarne se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     

    a)

    le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030;

     

    b)

    lo Stato membro abbia esaurito le flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

     

    c)

    lo Stato membro abbia fatto massimo uso degli assorbimenti netti a norma dell'articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell'allegato III; nonché

     

    d)

    esso non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5.

     

    5.     Se uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, riceve dalla riserva supplementare una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza, da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9.

     

    Se la quantità collettiva risultante, che dev'essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, supera la quantità assegnata alla riserva supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quantità che dev'essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

     

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 15

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    7 bis)

    l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

    Articolo 15

    Articolo 15

    Riesame

    Riesame

    1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

    «1.    Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119 .

    2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo complessivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

    2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione e agli obiettivi climatici intermedi dell'Unione a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) 2021/1119 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

    Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525 / 2013 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.

    Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018 / 1999 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.»;

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — punto 7 ter (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 15 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    7 ter)

    è inserito l'articolo seguente:

     

    «Articolo 15 bis

     

    Allineamento all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e degli Stati membri

     

    1.     Con l'adozione dell'atto legislativo che stabilisce il traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra:

     

    a)

    l'adeguatezza degli attuali obiettivi nazionali di cui all'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119 in modo efficace sul piano dei costi e giusto;

     

    b)

    un percorso di riduzione per ciascuno Stato membro delle emissioni di gas a effetto serra contemplato dal presente regolamento che sia compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica per ciascuno Stato membro al più tardi entro il 2050.

     

    2.     Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta proposte volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra per i settori contemplati dal presente regolamento. Tali proposte garantiscono una distribuzione equa ed efficace sotto il profilo dei costi degli sforzi di riduzione in tutta l'Unione sulla base dei percorsi di riduzione di cui al paragrafo 1, lettera b).»

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 7 quater (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 15 ter (nuovo)

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    7 quater)

    è inserito l'articolo seguente:

     

    «Articolo 15 ter

     

    Accesso alla giustizia

     

    1.     Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, comprese le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti e omissioni:

     

    a)

    che non rispettano gli obblighi giuridici derivanti dagli articoli da 4 a 8 del presente regolamento; o

     

    b)

    che sono soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.

     

    Ai fini del presente paragrafo, un atto o un'omissione che non rispetta gli obblighi giuridici derivanti dall'articolo 4 o dall'articolo 8 comprende un atto o un'omissione in relazione a una politica o a una misura adottata ai fini dell'attuazione di tali obblighi, qualora tale politica o misura non apporti un contributo sufficiente a tale attuazione.

     

    2.     Si ritiene che il pubblico interessato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 qualora:

     

    a)

    vanti un interesse sufficiente; o

     

    b)

    faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

     

    Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente, compatibilmente con l'obiettivo di offrire ai membri del pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus. A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.

     

    3.     I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

     

    4.     Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — punto 7 quinquies (nuovo)

    Regolamento (UE) 2018/842

    Articolo 16 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    7 quinquies)

    è inserito l'articolo seguente:

     

    «Articolo 16 bis

    Parere scientifico sui settori di cui al regolamento sulla condivisione degli sforzi e alla normativa europea sul clima

    In linea con il mandato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1119, il comitato consultivo scientifico europeo per i cambiamenti climatici è invitato, di propria iniziativa, a fornire pareri scientifici e a pubblicare relazioni sulle traiettorie del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima, sui livelli annuali di emissione e sulle flessibilità, nonché sulla loro coerenza con gli obiettivi climatici, in particolare al fine di informare qualsiasi successiva revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima. La Commissione tiene debitamente conto del parere del comitato consultivo o fornisce una giustificazione pubblica dei motivi per cui non lo tiene in considerazione.»


    (*)  I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0163/2022).

    (31)  Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

    (31)  Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

    (31 bis)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (32)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (32)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (33)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

    (33)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

    (34)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (34)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (1 bis)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

    (1 bis)   Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (1bis)   Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (**)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).


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