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Document 52022AE2403

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti [COM(2022) 156 final — 2022/0104 (COD)] e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali [COM(2022) 157 final — 2022/0105 (COD)]

    EESC 2022/02403

    GU C 443 del 22.11.2022, p. 130–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 443/130


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

    [COM(2022) 156 final — 2022/0104 (COD)]

    e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

    [COM(2022) 157 final — 2022/0105 (COD)]

    (2022/C 443/19)

    Relatore:

    Stoyan TCHOUKANOV

    Consultazioni

    Parlamento europeo, 2.5.2022 [per COM(2022) 156 final]

    Parlamento europeo, 5.5.2022 [per COM(2022) 157 final]

    Consiglio, 10.5.2022

    Base giuridica

    Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

    Adozione in sezione

    30.6.2022

    Adozione in sessione plenaria

    14.7.2022

    Sessione plenaria n.

    571

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    183/3/1

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene un approccio combinato e una coerenza politica al fine di proteggere gli ecosistemi e la salute umana dagli effetti nocivi dell’inquinamento, producendo nel contempo benefici collaterali per i cittadini e l’industria europea. Il CESE plaude pertanto alla proposta di revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva IED) (1) e del regolamento relativo al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR).

    1.2

    Il CESE ritiene che i prossimi 10 anni saranno determinanti per gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo da raggiungere entro il 2050, in termini di inquinamento zero e di un ambiente privo di sostanze tossiche; pertanto, ora più che mai vi è bisogno di flessibilità e chiarezza nel processo normativo.

    In relazione alla direttiva IED

    1.3

    L’articolo 15, paragrafo 3, riveduto propone come nuovo metodo predefinito la procedura in base alla quale gli autori delle autorizzazioni debbano fissare «i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT [migliori tecniche disponibili] nell’installazione». Il CESE ritiene che tale chiarimento vada accolto favorevolmente e sia in linea con la direttiva IED per prevenire l’inquinamento alla fonte. All’atto dell’autorizzazione, l’esatto ambito di applicazione e i perimetri della tecnologia devono essere presi in considerazione al fine di ricorrere al pertinente confronto delle BAT.

    1.4

    Il CESE sottolinea la necessità di chiarire i seguenti punti: su quale base e secondo quali criteri di fattibilità verrebbe effettuata l’analisi di fattibilità dell’operatore? Tale esame includerà, oltre alla relazione di riferimento del Centro comune di ricerca (JRC) riguardante i documenti di riferimento sulle BAT (BREF), altri fornitori di tecnologie, le ONG e il pubblico interessato al fine di convalidare tale analisi? Qual è il ruolo svolto dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni?

    1.5

    Il CESE ritiene che, per rendere più efficaci le disposizioni, sarebbe possibile apportare i seguenti miglioramenti: un collegamento ai criteri per la determinazione delle BAT (attuale allegato III), in modo tale che gli operatori abbiano la possibilità di giustificare gli effetti trasversali ai vari comparti pertinenti che potrebbero ostacolare il conseguimento dei livelli di emissione associati alle BAT proposti. La proposta dovrebbe definire una validità massima delle deroghe, ad esempio [3]/[4] anni, al fine di non creare un indebito vantaggio competitivo per gli operatori che ricorrono ripetutamente e ampiamente alle deroghe stesse. Una consultazione preliminare con almeno tre fornitori di tecnologie indipendenti consentirebbe di tenere conto dei diversi punti di vista degli interessi dell’industria. Sarebbe opportuno definire condizioni più chiare, ad esempio una valutazione di impatto completa rispetto alle opzioni proposte per una massima compatibilità con le BAT più rigorose, compresa la conformità con la norma di qualità ambientale e la compatibilità di tale valutazione con l’ambizioso obiettivo dell’inquinamento zero.

    1.6

    Il CESE raccomanda vivamente di monitorare da vicino gli obiettivi del Green Deal, stabilendo nel contempo indicatori principali riguardo ai diversi obiettivi correlati alle matrici ambientali.

    1.7

    Il CESE concorda con la Corte dei conti europea sulla necessità di attribuire un significato chiaro al principio «chi inquina paga». Oltre al rapporto tra costi economici monetizzati e benefici sociali, per ragioni di trasparenza e completezza è altresì opportuno analizzare gli indicatori dei benefici sociali e ambientali. Tra i benefici ambientali dovrebbero figurare quelli in termini di protezione del clima e della salute; il metodo basato sul costo dei danni dovrebbe impiegare solo i metodi più protettivi, ad esempio il metodo basato sul valore della vita statistica dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), adeguato ai livelli di prezzi definiti dall’OCSE e/o dagli Stati Uniti.

    1.8

    Il CESE ritiene che la sfida da superare non consista nell’individuazione di tecniche rivoluzionarie (innovazione), ma piuttosto nella loro diffusione su scala industriale. Un ostacolo principale potrebbe essere correlato al fallimento dell’internalizzazione dei costi esterni. I fondi generati dall’applicazione dei livelli del costo dei danni potrebbero essere reincanalati in un «Fondo dell’UE per il disinquinamento e la trasformazione industriale» o in altri fondi esistenti per la modernizzazione e l’innovazione. Gli operatori dovrebbero dunque essere in grado di presentare una domanda per usufruire di tali fondi in una procedura di gara competitiva, al fine di fornire incentivi per la trasformazione necessaria per realizzare il Green Deal europeo. Occorre prestare la dovuta attenzione affinché la riconversione e la trasformazione sostengano il riassetto economico sostenibile e locale, pienamente in linea con una «transizione giusta» accettabile dal punto di vista sociale. È opportuno fornire sostegno ai settori dell’industria e dei servizi che contribuiscono realmente agli obiettivi del Green Deal europeo. È necessario prestare una particolare attenzione a esigere che qualsiasi fondo creato per sostenere la transizione sia gestito a livello di Unione europea, evitando ogni possibile regime di aiuti di Stato e promuovendo invece un regime paneuropeo armonizzato che rispetti il principio del mercato unico dell’UE.

    1.9

    Il CESE ritiene che la protezione del clima sia importante e che il quadro fornisca un approccio combinato dei diversi strumenti a disposizione. L’adozione di misure per la prevenzione dell’inquinamento non dovrebbe dipendere dall’esistenza o meno di una giustificazione economica della protezione del clima. Il CESE sostiene fermamente un approccio combinato e una coerenza politica che producano benefici collaterali. L’articolo 9, paragrafo 1, limita la possibilità degli Stati membri di definire ulteriori misure da applicare agli operatori soggetti al sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell’UE, ragion per cui è preferibile sopprimere tale disposizione. Eliminando tale norma, l’industria non sarà immediatamente vincolata ai valori limite di emissione di gas a effetto serra.

    1.10

    Il CESE ritiene che l’aggiornamento della rete di sicurezza europea, da allineare alle norme aggiornate e avanzate in materia di BAT, potrebbe migliorare in misura considerevole l’efficacia dell’adozione delle BAT e i benefici pubblici, in particolare per i grandi impianti di combustione.

    1.11

    Il CESE pone altresì in evidenza la necessità di migliorare la parità di condizioni; in relazione all’incenerimento dei rifiuti viene garantita la conformità con i valori limite di emissione durante il periodo di effettivo funzionamento; riguardo ai gestori dei grandi impianti di combustione (LCP), essi possono non tenere conto delle emissioni che si verificano durante la fase di avvio e di arresto. Il CESE ritiene inaccettabile la possibilità di un esercizio in condizioni di guasto dei dispositivi di abbattimento.

    1.12

    Al fine di garantire che la direttiva sia attuata in modo proporzionato ed efficace sotto il profilo dei costi, il CESE raccomanda vivamente di adeguarne l’ambito di applicazione alla base di densità costituita dall’unità di bestiame per ettaro, nel caso dell’allevamento estensivo. Occorre inoltre tenere conto in misura adeguata delle pratiche zootecniche di allevamento all’aperto.

    1.13

    Sono proposte alcune possibilità per migliorare la valutazione della conformità. Tuttavia, i dettagli saranno specificati mediante un atto di esecuzione che sarà adottato solo due anni dopo l’entrata in vigore della nuova direttiva. Il CESE ritiene che questi tempi siano troppo lunghi e che dovrebbero essere stabilite già adesso disposizioni appropriate che prescrivano frequenze di taratura minime per i dispositivi di monitoraggio e requisiti adeguati affinché i livelli di incertezza dei sistemi di misura non superino i livelli allineati a quelli ottenuti impiegando apparecchiature di misurazione all’avanguardia.

    1.14

    Il CESE ravvisa qualche merito nel promuovere misure che vadano oltre i miglioramenti incrementali soltanto a livello di installazioni, laddove si auspica una transizione dei metodi di produzione più rapida e profonda. Le attività di seguito indicate sono proposte come settori prioritari: produzione/conservazione dell’energia, qualità dell’acqua e servizi di approvvigionamento idrico, trasformazione della produzione di proteine animali/vegetali e altri alimenti e bevande, gestione delle risorse, sostituzione delle sostanze chimiche che destano preoccupazioni, bonifica/fertilità dei terreni.

    In relazione al portale sulle emissioni industriali (E-PRTR)

    1.15

    Con la proposta in esame non è stata sfruttata la possibilità di prevedere un utilizzo più efficace delle informazioni sulle prestazioni già prodotte nell’ambito della relazione annuale sulla conformità, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IED, da utilizzare per la valutazione comparativa e a scopi di conformità. Un formulario di inserimento armonizzato per attenersi all’obbligo di comunicazione, con un contenuto obbligatorio per la relazione annuale sulla conformità che consenta l’estrazione automatica di tali informazioni nell’ambito del portale gestito dall’AEA, migliorerebbe notevolmente l’accesso a informazioni fondamentali relative alle prestazioni a livello dell’Unione per diversi gruppi di utenti finali.

    1.16

    Il CESE ha sottolineato che verrebbe conseguito un migliore accesso alle informazioni sulle prestazioni in relazione alle sezioni nel sistema di gestione ambientale. Si propone già di segnalare molti di tali elementi (ad esempio l’uso delle risorse e il riutilizzo dell’acqua, la prevenzione dei rifiuti, la sostituzione e l’impiego di sostanze pericolose) nell’ambito dell’E-PRTR; una semplificazione del sistema di comunicazione in relazione alla direttiva IED, al fine di integrare informazioni nel portale, ridurrebbe quindi il carico di lavoro amministrativo e apporterebbe un valore aggiunto all’utilità di tali informazioni.

    1.17

    Il mantenimento delle soglie di comunicazione accrescerà il carico di lavoro amministrativo per le autorità competenti, a causa delle ulteriori fasi di valutazione necessarie per verificare se siano state superate le soglie relative alle sostanze inquinanti. Laddove esistono dati di monitoraggio, essi dovrebbero essere utilizzati e quindi comunicati; in caso contrario, andrebbero perse informazioni preziose in merito ai fattori determinanti che hanno provocato emissioni al di sotto delle soglie di comunicazione. Pertanto, il CESE non concorda sulle soglie di comunicazione previste.

    1.18

    L’elenco delle sostanze inquinanti soggette a comunicazione viene mantenuto immutato dal 2004. Il CESE non è convinto che sia opportuno posticipare l’elaborazione dell’elenco delle sostanze inquinanti che destano preoccupazioni. Tutte le sostanze inquinanti individuate nell’articolo 14 sono già soggette agli obblighi di comunicazione. Il CESE non ravvisa alcun valore aggiunto nell’esclusivo riferimento alle sostanze estremamente preoccupanti di cui all’allegato XVI già autorizzate, mentre le disposizioni contenute nella direttiva IED si riferiscono alle «sostanze pericolose». Il CESE ritiene pertanto che sia opportuno inserire direttamente nell’allegato II del regolamento PRTR un elenco più ampio di sostanze con proprietà preoccupanti, ai fini della comunicazione obbligatoria dei codici di identificazione UE dei rifiuti.

    1.19

    Il CESE ritiene che il portale dell’AEA dovrebbe consentire di effettuare un confronto dei limiti di autorizzazione applicati a impianti simili, in termini di prevenzione dell’inquinamento e di danni ambientali, preferibilmente a livello globale. Il CESE raccomanda di integrare le informazioni già prodotte attraverso la direttiva IED e/o le BAT e i requisiti nel quadro del sistema di gestione ambientale. L’articolo 1 del protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) fa riferimento ai tre obiettivi del PRTR di agevolare l’accesso pubblico alle informazioni, il che faciliterebbe anche la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, aiutare a prevenire l’inquinamento ambientale e contribuire a ridurre l’inquinamento stesso. Gli ultimi due obiettivi non sono stati affrontati in misura sufficiente.

    1.20

    Infine, il CESE ritiene che l’analisi comparativa abilitante delle prestazioni ambientali e la promozione della conformità a livello dell’UE, l’elaborazione della manutenzione e degli helpdesk in ambito informatico, nonché la condivisione degli sforzi profusi a tal fine (bilancio e strumenti) soddisferebbero gli interessi di gruppi di utenti finali molto più ampi e diversificati, stimolando inoltre l’industria a condividere ulteriormente le buone pratiche in materia di prevenzione dell’inquinamento.

    2.   Contesto

    2.1

    La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva IED) costituisce lo strumento più importante dell’UE volto a prevenire l’inquinamento alla fonte in maniera integrata, al fine di conseguire un elevato livello di tutela dell’ambiente generale per le attività industriali su vasta scala. Essa presenta pertanto il potenziale di attribuire un significato concreto all’ambizioso obiettivo autodichiarato dell’inquinamento zero, e contribuirà altresì a migliorare le condizioni di salute. Il riesame di tale direttiva rappresenta un banco di prova per i decisori politici dell’UE, consentendo loro di dimostrare la serietà del loro impegno a realizzare gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo attraverso provvedimenti specifici.

    2.2

    La valutazione è stata avviata nel quadro del Green Deal europeo. Esistono opinioni divergenti non solo tra i rappresentanti di determinate associazioni di categoria degli operatori del settore e altri rappresentanti della società civile, ma anche nell’ambito degli stessi gruppi di portatori di interessi dei settori interessati.

    2.3

    La proposta di direttiva IED riveduta è stata riesaminata, unitamente al riesame del regolamento (CE) n. 166/2006 (2) relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR); tale regolamento attua il protocollo di Kiev dell’UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) del 2006 (3).

    2.4

    Quadro generale della proposta riveduta della direttiva IED: l’obiettivo dichiarato della Commissione europea è quello di trasformare la legislazione in un quadro lungimirante atto ad accompagnare la trasformazione industriale necessaria per la transizione verde, e tale obiettivo poggia sui seguenti elementi costitutivi: 1) maggiore efficacia; 2) innovazione: 3) risorse e sostanze chimiche; 4) decarbonizzazione. L’attuazione dei suddetti elementi dipende direttamente dall’impianto concettuale dell’ambito di applicazione della direttiva IED, definito nell’allegato I, che potrebbe essere considerato il quinto elemento costitutivo.

    2.5

    Quadro generale della proposta riveduta del regolamento E-PRTR: la proposta riveduta di regolamento relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali mira a migliorare l’integrazione dei flussi di comunicazione attraverso una banca dati online centralizzata (portale sulle emissioni industriali gestito dall’AEA) (4), la comunicazione di dati sull’uso delle risorse e la contestualizzazione delle informazioni. L’obiettivo è quello di coprire almeno il 90 % delle informazioni sulle emissioni. L’elenco delle sostanze inquinanti e delle soglie per la comunicazione dei dati sulle emissioni è stato mantenuto invariato.

    3.   Osservazioni generali (IED)

    3.1

    Le principali aspettative della società civile (5) sono il conseguimento di una protezione del clima attraverso un «approccio combinato» (norme e controlli, e il sistema per lo scambio di quote di emissioni), la ridefinizione dell’impianto concettuale del relativo ambito di applicazione, indicatori di prestazione per orientare la trasformazione, la limitazione delle possibilità di flessibilità, una più forte ambizione in relazione alle autorizzazioni e un processo di determinazione lungimirante delle BAT che ponga gli interessi pubblici al primo posto.

    3.2

    Dal punto di vista dell’industria, le posizioni sono più diversificate.

    3.2.1

    Il quinto obiettivo trasversale, di cui al punto 2.4 sopra riportato, manca tuttavia di una componente fondamentale, ossia il fabbisogno aggiuntivo di energia rinnovabile al di là dell’efficienza energetica.

    3.2.2

    È necessaria un’analisi comparativa per evitare una pluralità di normative non armonizzate (da due a quattro) che riguardano le stesse emissioni, il che potrebbe generare confusione. Sul versante dei vettori energetici, ad esempio, il sistema per lo scambio di quote di emissioni sembra avere un effetto più motivante rispetto ad altre disposizioni parallele.

    3.2.3

    Il processo relativo al rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere razionalizzato, intensificato e semplificato. Lo sviluppo di capacità degli organismi pubblici e una più efficace preparazione del processo sono necessari per rendere la procedura rapida ed efficiente. Si prevede che la proposta di una sintesi relativa alle autorizzazioni possa contribuire ad affrontare tali preoccupazioni.

    3.2.4

    È necessario affinare l’equilibrio tra l’applicazione di sanzioni (motivazione negativa) e l’offerta di incentivi, nel senso di privilegiare quest’ultima, per conseguire in tempi più brevi risultati in termini di prevenzione/riduzione dell’inquinamento.

    3.3

    Le associazioni dei rappresentanti dei lavoratori plaudono alla proposta; i lavoratori sono impegnati a contribuire alla trasformazione verde dell’industria e rammentano che si tratta di una sfida non solo e non tanto tecnologica, quanto soprattutto sociale. Occorre prestare la dovuta attenzione affinché i benefici per il pubblico in generale e per i lavoratori in relazione ai più ampi sforzi tesi alla prevenzione dell’inquinamento necessari per realizzare il Green Deal europeo siano pienamente in linea con la transizione giusta. Le associazioni dei lavoratori ritengono che norme europee più severe in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana sostengano la forza lavoro e favoriscano l’emergere di posti di lavoro di buona qualità, ove l’industria stessa diviene sostenibile; e al riguardo esistono già buoni esempi, come quello della transizione verso l’acciaio verde in Svezia. Norme più rigorose in materia di inquinamento possono contribuire ad attrarre investimenti per rendere l’infrastruttura dell’industria dell’UE idonea al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo dell’inquinamento zero. Le associazioni dei lavoratori sostengono l’accelerazione degli sforzi tesi alla sostituzione delle sostanze nocive e pericolose prodotte e utilizzate nelle attività industriali, e appoggiano dunque un miglioramento della trasparenza e un accesso fruibile alle informazioni sui sistemi di gestione delle sostanze chimiche.

    4.   Osservazioni particolari (riesame della direttiva IED)

    4.1   Elemento 1: adozione di BAT più rigorose nella fase di autorizzazione

    4.1.1

    La proposta riconosce, come principale carenza, che la maggior parte delle condizioni di autorizzazione si allineano ai livelli di inquinamento più permissivi ammessi nel quadro dei pertinenti livelli di emissione (prestazione ambientale) associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AE(P)L), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3. L’articolo 15, paragrafo 3, riveduto propone come nuovo metodo predefinito la procedura in base alla quale gli autori delle autorizzazioni debbano fissare «i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell’installazione». Il CESE ritiene che tale chiarimento vada accolto favorevolmente e sia in linea con la direttiva IED per prevenire l’inquinamento alla fonte. All’atto di autorizzazione, l’esatto ambito di applicazione e i perimetri della tecnologia devono essere presi in considerazione al fine di ricorrere al pertinente confronto delle BAT.

    4.1.2

    Il riferimento al limite «rigoroso», ma tecnicamente possibile, della gamma BAT-AEL nell’ultimo paragrafo renderebbe la disposizione coerente dal punto di vista interno e maggiormente in linea con il Green Deal europeo.

    4.1.3

    La proposta consente al gestore di analizzare «se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e [illustrare] le migliori prestazioni raggiungibili dall’installazione grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT»; sono necessarie delucidazioni in merito a tale disposizione (cfr. le raccomandazioni).

    Disposizione sulle deroghe (articolo 15, paragrafo 4)

    4.1.4

    Il riferimento al divieto di applicare deroghe che «rischino di compromettere» il rispetto della norma di qualità ambientale traduce l’approccio prudente e preventivo in una più chiara formulazione giuridica, e va pertanto sostenuto, così come va appoggiata la necessità di requisiti di monitoraggio aggiuntivi per misurare l’impatto prodotto sull’ambiente ricettore.

    Metodo di chiarimento sulla modalità di esecuzione delle valutazioni del rapporto costi/benefici

    4.1.5

    Il metodo di valutazione del rapporto costi/benefici viene proposto nel nuovo allegato II, contestualmente ai nuovi princìpi da osservare qualora vengano concesse deroghe. Tra i benefici ambientali dovrebbero figurare i benefici in termini di protezione del clima e della salute, il metodo basato sul costo dei danni dovrebbe impiegare solo i metodi più protettivi, ad esempio il metodo basato sul valore della vita statistica dell’AEA adattato ai livelli dei prezzi definiti dall’OCSE / dagli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dall’AEA (relazione 04/2020 del Centro tematico europeo sull’inquinamento atmosferico, i trasporti, il rumore e l’inquinamento industriale (European Topic Centre on Air pollution, transport, noise and industrial pollution, ETC/ATNI)) (6).

    4.1.6

    Il miglior metodo di valutazione del rapporto costi/benefici dovrebbe essere altresì utilizzato per definire i livelli di sanzioni e di compensazione, ma anche per stabilire cosa dovrebbe essere considerato «economicamente sostenibile» nel contesto di determinazione delle BAT. L’applicazione di tale metodo per l’internalizzazione sistematica dei costi esterni consentirebbe inoltre la produzione di risorse aggiuntive che potrebbero essere riassegnate a sostegno dell’adozione di tecniche emergenti rivoluzionarie.

    In relazione agli scarichi delle acque reflue

    4.1.7

    I requisiti da applicare per ottenere l’equivalenza dei livelli di protezione in caso di scarico indiretto delle acque reflue sono stati resi più rigorosi (articolo 15, paragrafo 1). La maggior parte dei portatori di interessi, ossia la società civile e il settore dell’approvvigionamento idrico, è sostanzialmente favorevole alle modifiche apportate alla nuova proposta, poiché aggiungono condizionalità in merito alle condizioni in base alle quali può essere effettuato lo scarico indiretto. È positivo che venga evidenziata l’equivalenza del carico di inquinamento e che essa sia prevista facendo salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 18 (conformità con la norma di qualità ambientale). Si potrebbe impiegare una formulazione più incisiva in merito al divieto di diluizione, ed è opportuno definire un approccio basato sulla «tolleranza zero» per un elenco di sostanze inquinanti recalcitranti, in linea con l’obbligo di non deterioramento che si applica nel contesto della protezione dell’acqua.

    4.1.8

    La disposizione potrebbe apportare un maggiore valore aggiunto se un valore target di bioeliminabilità e/o biodegradabilità da raggiungere venisse definito a un dato punto di emissione.

    Limitare la flessibilità attraverso un aggiornamento della rete di sicurezza europea

    4.1.9

    Prevedere che solo i grandi impianti di combustione alimentati a lignite non superino il rigoroso intervallo dei BAT-AEL avrebbe potuto evitare un onere dovuto al costo annuale dei danni alla salute pari almeno a 42,2 miliardi di EUR. Tenendo conto che gli obblighi minimi vincolanti di cui all’allegato V si basano sui dati delle emissioni del periodo 2000-2001, il CESE ritiene che i valori limite di emissione indicati in tale allegato, nonché le disposizioni sul regime di conformità, debbano essere modificati per allinearli ai rigorosi livelli sia di efficienza energetica che di emissione associati alle BAT di cui al documento di riferimento riveduto sulle BAT 3 (BREF3) per gli LCP a carbone e/o lignite del 2017. La proposta è carente di giustificazioni in merito al motivo per cui la rete di sicurezza europea obsoleta non è stata riesaminata.

    Altre carenze che incidono negativamente sull’efficacia degli obiettivi della direttiva IED

    4.1.10

    Misure più chiare (ad esempio funzionamento ridotto) con un obbligo basato sui risultati dovrebbero essere specificate nel testo giuridico dell’articolo 18 sulle norme di qualità ambientale, al fine di garantire che l’autorità competente sia tenuta ad adottare misure preventive (ad esempio un «margine di sicurezza» per la conformità con le norme di qualità ambientale); sarebbe auspicabile un collegamento diretto nell’articolo 21, paragrafo 5, ai programmi nazionali di controllo dell’inquinamento dell’aria (NAPCP), ai piani nazionali per l’energia e il clima (NECP), nonché alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell’aria (7), e l’articolo 3, paragrafo 6, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    Rafforzamento delle informazioni sulle prestazioni in un contesto di pari opportunità e promozione della conformità

    4.1.11

    La proposta ha perso l’opportunità di prevedere un uso più efficiente delle informazioni sulle prestazioni già fornite nel quadro della relazione annuale sulla conformità (articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IED); un formulario di inserimento armonizzato per attenersi all’obbligo di comunicazione che consenta di estrarre automaticamente tali informazioni nell’ambito del portale dell’AEA migliorerebbe in modo considerevole l’accesso alle informazioni principali sulle prestazioni.

    4.1.12

    Il CESE ritiene che dovrebbero essere già stabilite disposizioni sulla promozione della conformità, ad esempio riguardo alle frequenze minime di calibrazione per i dispositivi di monitoraggio e ai livelli di incertezza di misura da non superare, in linea con le apparecchiature di misurazione all’avanguardia.

    Rafforzamento dei diritti della convenzione di Aarhus

    4.1.13

    Sono stati apportati miglioramenti riguardanti alcuni aspetti connessi alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, anche per effetto di un caso esaminato dal Comitato di controllo della convenzione di Aarhus (8). Le nuove garanzie di cui all’articolo 25 si riferiscono ai mezzi di ricorso effettivi e all’accesso agli organi giurisdizionali, e vanno accolte favorevolmente. Tuttavia, il CESE ritiene che le disposizioni dell’articolo 25 dovrebbero essere modificate al fine di includervi tutti gli atti o le omissioni di cui alla direttiva IED e non solo quelli soggetti alle disposizioni dell’articolo 24. Inoltre, dovrebbe essere effettuata un’indagine accurata e sistematica per verificare se, e in quale misura, le richieste di informazioni commerciali riservate siano in linea con il pertinente quadro della convenzione di Aarhus.

    4.2   Elemento 2: «sostegno all’innovazione»

    4.2.1

    Il CESE ritiene che la proposta non preveda strumenti e incentivi chiari per stimolare un’«innovazione» significativa. In primo luogo, non è chiaro cosa intenda raggiungere tale innovazione, a causa dell’assenza di indicatori chiave di prestazione (ICP) e della mancanza di obiettivi orientati ai risultati. Sono previste talune disposizioni che orienterebbero l’adozione di «tecniche emergenti». Tuttavia, i criteri per valutare cosa sia una tecnica emergente sono basati unicamente sui livelli di maturità tecnologica (TRL).

    4.2.2

    Il CESE sottolinea che una scadenza fissata al 2050 per la realizzazione della «trasformazione» è in contrasto con gli obiettivi dell’Unione relativi alla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento, e risulta essere in contraddizione con le limitazioni poste dai limiti del pianeta. I traguardi e gli ICP dovrebbero ora essere definiti in un processo su base scientifica e dovrebbero coinvolgere espressamente le ONG e altri portatori di interessi.

    4.2.3

    A questi ultimi dovrebbe essere attribuito un ruolo formale nell’elaborazione dei piani di trasformazione e nello scambio di informazioni sui BREF dell’UE. L’elenco delle parti interessate menzionate nella disposizione del Centro di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni (INCITE), che comprende l’AEA, è più appropriato. È opportuno incoraggiare una partecipazione più equilibrata dei vari gruppi di interesse e l’inclusione del mondo accademico e di altre ONG impegnate nella protezione della salute.

    4.2.4

    Il CESE ritiene che dovrebbero essere elaborati ICP con chiari obiettivi di azione con scadenze precise, che potrebbero essere aggiunti, ad esempio, all’allegato III della direttiva IED, il quale si riferisce ai criteri per la determinazione delle BAT. Tali ICP potrebbero essere utilizzati per guidare i riesami dei BREF, nonché il processo relativo ai piani di trasformazione. Tali riesami dovrebbero aver luogo nel quadro di un processo ben concepito e tempestivo, con la definizione di traguardi che possano essere pianificati in anticipo, al fine di fornire segnali precoci e un sostegno a una corretta pianificazione.

    4.2.5

    Il CESE propone di definire princìpi minimi, che garantiscano che la prevenzione dell’inquinamento venga favorita rispetto alla riduzione, nonché di prevedere un controllo della compatibilità per verificare se le tecniche (emergenti) individuate siano compatibili con l’attuazione dell’acquis e il conseguimento degli obiettivi stabiliti di «inquinamento zero».

    4.3   Elemento 3: risorse e sostanze chimiche

    4.3.1

    L’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), che prevede che i valori limite di prestazione ambientale rientrino negli intervalli dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL), non è sufficientemente coerente con il requisito in base al quale i gestori devono applicare le BAT; tali valori dovrebbero corrispondere al rigoroso livello degli intervalli dei BAT-EPL che si riferiscono alle norme per i «nuovi impianti», ove viene operata una differenziazione nelle rispettive conclusioni sulle BAT. Il CESE plaude all’attribuzione alle BAT di un ruolo più incisivo in relazione all’uso delle risorse, in quanto le BAT, oltre a offrire benefici per la salute umana e l’ambiente, forniscono una giustificazione economica agli operatori.

    4.3.2

    Le associazioni dei rappresentanti dei lavoratori e le ONG evidenziano altresì i benefici della sostituzione di sostanze nocive e pericolose e della prevenzione, il che si traduce in ultima analisi in un numero minore di malattie professionali come il cancro (che costituisce la prima causa di morte connessa al lavoro). Il CESE evidenzia che un’integrazione diretta nel portale dell’AEA consentirebbe un migliore accesso e una interpretazione più efficace delle informazioni sulle prestazioni.

    4.4   Elemento 4: sostegno per la decarbonizzazione

    4.4.1

    La proposta risulta carente per quanto concerne l’intento di rendere la direttiva IED idonea per la protezione del clima. Il CESE reputa che la protezione del clima sia importante. Il CESE sostiene fermamente un approccio combinato e una coerenza politica che producano benefici collaterali.

    4.4.2

    La società civile ha proposto di inserire le seguenti disposizioni nel testo della direttiva IED: la «neutralità climatica» dovrebbe essere aggiunta come criterio supplementare in relazione alle BAT; l’articolo 9, paragrafo 1, dovrebbe essere soppresso; le misure per la decarbonizzazione sono stabilite anche nel quadro dei piani di trasformazione, ad esempio 1100gCO2eq/kWh a decorrere dal 1o gennaio 2035, e 0gCO2eq/kWh al più tardi entro il 2040. Elettrificazione obbligatoria e obblighi di cambiare combustibile.

    4.4.3

    L’industria è portatrice di una visione diversa e adotterebbe invece un approccio differenziato per singolo caso, in attesa dei possibili effetti prodotti dal rafforzamento della direttiva dell’UE sullo scambio delle quote di emissione. Il settore industriale è favorevole alla proposta della Commissione europea di posticipare il riesame a metà del 2028. La principale argomentazione risiede nel fatto che il sistema ETS dell’UE conferisce ai gestori una maggiore flessibilità per decidere autonomamente circa le misure la cui attuazione è più efficiente sotto il profilo dei costi.

    4.5   Ridefinizione dell’impianto concettuale / ampliamento dell’ambito di applicazione (punti settoriali)

    Attività di allevamento intensivo di bestiame (inclusione dei bovini, soglie rivedute per pollame e suini)

    4.5.1

    La Commissione europea ha proposto alcune modifiche riguardo all’allevamento di bestiame su scala industriale sulla base delle unità di bestiame adulto (UBA) (9). La Commissione europea prevede vantaggi associati in termini di salute pari a 5,5 miliardi di EUR all’anno, con una stima dei costi per la conformità pari a circa 265 milioni di EUR.

    4.5.2

    Le principali modifiche si riferiscono al regime di autorizzazione, in quanto nel capo VI bis viene proposto un regime di autorizzazione agevolato. Per il CESE non è chiaro in che modo la riduzione dell’inquinamento sarà conseguita unicamente attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione. Le misure da attuare attraverso le «norme operative» (articolo 70 decies) non sono ancora definite e sarebbero soggette a un atto delegato della Commissione europea, con scadenze per la conformità entro il 2030.

    4.5.3

    Le principali preoccupazioni della società civile si riferiscono alla possibilità degli Stati membri di usufruire di un sistema di registrazione che è in contrasto con l’esistenza di requisiti definiti nell’ambito delle procedure di autorizzazione su base individuale (ad esempio lo stato dell’ambiente ricettore, in particolare per i nitrati e lo spandimento degli effluenti). Ciò rappresenterebbe un passo indietro per le attività di allevamento (di suini e pollame) disciplinate al punto 6.6. Manca un collegamento diretto alla necessità di conformarsi alle norme di qualità ambientale e alla capacità di deflusso del terreno. È altresì opportuno contemplare l’inquinamento derivante dall’acquacoltura. Infine, vengono impiegate formulazioni vaghe nell’articolo 70 septies in merito all’importanza delle questioni.

    4.5.4

    La posizione delle organizzazioni rappresentative interessate è la seguente: l’inclusione dell’allevamento di bovini pare essere prematura; i valori di emissione relativi allo spandimento degli effluenti di allevamento non possono essere misurati correttamente, ma vengono piuttosto stimati in base al tipo di apporto nutrizionale; anche le stime mostrano uno spandimento di oltre +/- 100 % intorno alla media; tale dato risulta ancora più incerto nell’ambito dell’allevamento a pascolo, ove le emissioni sono disperse; nessuno studio analitico del JRC è disponibile, neppure in fase di elaborazione; vi è una carenza di conoscenza e capacità da parte dei responsabili riguardo alla raccolta, fornitura e comunicazione di tale tipo di dati.

    4.5.5

    L’obiettivo della direttiva IED è quello di raggiungere un livello complessivamente elevato di protezione dell’ambiente negli impianti su larga scala. La proposta della Commissione comporta che le aziende agricole siano coperte dalle disposizioni della direttiva IED già a partire da una popolazione animale di 150 unità di bestiame adulto (come «valore soglia»), a prescindere dalla tecnologia di allevamento utilizzata. In pratica, ciò significa che molte aziende agricole a conduzione familiare rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e dovrebbero pertanto essere soggette allo stesso regime di altri grandi impianti industriali (come ad esempio quelli destinati alla produzione di cemento o acciaio). Al fine di garantire che la direttiva sia attuata in modo proporzionato ed efficace sotto il profilo dei costi, il CESE raccomanda vivamente di innalzare il valore soglia per le aziende zootecniche sulla base di una nuova, adeguata valutazione d’impatto delle tecnologie di allevamento.

    4.5.6

    Il CESE ritiene che sia opportuno effettuare precisazioni riguardo al contenuto delle norme operative (articolo 70 decies), in particolare in relazione alle norme che sarebbero maggiormente efficaci nel conseguimento degli obiettivi dichiarati di prevenzione dell’inquinamento, pur essendo proporzionate per gli operatori. Viene operata una differenziazione tra il caso in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso e il caso in cui ciò non avviene, e si indica quali misure dovrebbero essere adottate per la gestione degli effluenti. Il CESE raccomanda di fornire ulteriori incentivi agli allevamenti che dimostrano di adottare buone pratiche ambientali, in particolare l’allevamento biologico e altre pratiche di allevamento che rispettano il benessere degli animali, e sono strutture di allevamento all’aperto, preferibilmente per razze adattate a livello locale, razze locali e razze rare. Il nuovo quadro dovrebbe promuovere pratiche sostenibili e non dovrebbe incentivare un’ottimizzazione di metodi di allevamento intensivi, ad esempio attraverso maggiori misure di controllo dell’inquinamento atmosferico di fine ciclo («end of pipe»). Il documento relativo a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) del 2018 e riguardante il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale per il settore agricolo (10) fornisce validi esempi di eccellenza che potrebbero fungere da utile base per definire tali norme.

    4.5.7

    L’acquacoltura costituisce un ecosistema complesso che, oltre a generare emissioni, offre benefici sinergici per l’ambiente: il microclima, il controllo della temperatura, la qualità dell’aria, la water-household, la cattura del carbonio, la biodiversità ecc., ragion per cui le emissioni di tale attività non possono essere valutate in modo isolato. Non esiste uno studio analitico dettagliato del JRC, nemmeno nell’elenco dei BREF. È necessaria una definizione molto precisa delle versioni delle BAT a causa dell’elevato numero di tecnologie esistenti, alcune delle quali sono a impatto climatico netto zero.

    Attività di estrazione mineraria

    4.5.8

    La Commissione europea propone di includere nel relativo ambito di applicazione alcuni tipi di attività di estrazione metallica e mineraria. Il CESE appoggia tale inclusione perché può avere un impatto significativo sull’ambiente, incentiva un’esplorazione rispettosa dell’ambiente delle risorse da estrarre nella maniera più efficiente e migliorerebbe pertanto l’accettazione da parte del pubblico. Si prevede un forte aumento della domanda di minerali essenziali nell’UE, il che implica una pressione aggiuntiva per le nuove attività minerarie. Per la maggior parte dei casi, tali attività sono già disciplinate a livello nazionale, e un approccio dell’Unione sosterrebbe la parità di condizioni.

    Inclusione della produzione di batterie da gigawatt ora

    4.5.9

    La proposta avanzata dalla Commissione europea inserisce nell’ambito di applicazione della direttiva anche la fabbricazione di batterie agli ioni di litio e l’assemblaggio di celle e/o pacchi batterie con una capacità di produzione superiore a 3,5 GWh all’anno. Il CESE sostiene la suddetta inclusione per via delle risultanze emergenti in relazione all’elevato impatto potenziale che tali attività possono produrre, in particolare riguardo al consumo dell’acqua e all’uso di metalli pericolosi. A causa dell’elettrificazione dei trasporti e di altre applicazioni, si tratta di un settore in forte crescita. Rimane tuttavia da chiarire il motivo per cui la proposta iniziale di una soglia di capacità di 2,5 Gwh sia stata abbassata all’ultimo minuto.

    Collocamento in discarica

    4.5.10

    La Commissione europea propone di rafforzare i requisiti che si applicano alle discariche; non si tratta, pertanto, di un ampliamento dell’ambito di applicazione. Prevedere le BAT in relazione alle operazioni di collocamento in discarica migliorerebbe l’impatto ambientale e climatico prodotto dalle discariche, in particolare riguardo alla prevenzione e/o cattura di emissioni di metano. La direttiva relativa alle discariche (11) risale al 1999; contrariamente a quanto stabilisce tale direttiva, non vi sono standard per le BAT relative alle discariche. Inoltre, si specifica espressamente che il trattamento biologico riguarda le attività di trattamento anaerobico (punto 5.3). Entrambe le precisazioni summenzionate sono sostenute dal CESE.

    5.   Osservazioni generali (riesame del regolamento E-PRTR)

    5.1

    I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) devono soddisfare almeno tre obiettivi interconnessi, come specificato nell’articolo 1 del protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (cfr. punto 1.19).

    5.2

    Il CESE ritiene che portali di dati integrati moderni e facili da usare siano determinanti per garantire progressi nel monitorare la prevenzione dell’inquinamento e la responsabilità pubblica. Se, da un lato, il CESE accoglie con favore alcune nuove disposizioni quali la comunicazione sistematica dei materiali in entrata (consumo, materiali, impatto della catena di approvvigionamento), la contestualizzazione delle informazioni, la comunicazione delle emissioni diffuse, la massima facilità di impiego e l’integrazione dei vari flussi di comunicazione, dall’altro esprime serie preoccupazioni riguardo a requisiti più specifici, ad esempio riguardo ai modi di rendere possibili una valutazione comparativa e la promozione della conformità.

    6.   Osservazioni particolari (riesame del regolamento E-PRTR)

    6.1

    Il CESE non è convinto del fatto che posticipare l’elaborazione dell’elenco delle sostanze inquinanti che destano preoccupazioni individuate sia il modo adatto di procedere.

    6.2

    Il CESE reputa che vi sia un interesse legittimo da parte dei cittadini a ricevere informazioni utili circa l’impronta ambientale dei prodotti.

    6.3

    La Commissione europea dichiara l’obiettivo di catturare almeno il 90 % delle emissioni di ogni sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua e nel suolo, con soglie pari a zero per le sostanze che comportano un pericolo particolarmente elevato per l’ambiente o la salute umana; e tale obiettivo va accolto con favore.

    6.4

    Il mantenimento di soglie per la comunicazione farà lievitare il carico di lavoro amministrativo delle autorità competenti; laddove esistono dati di monitoraggio, questi dovrebbero essere utilizzati e pertanto comunicati. Alla luce di quanto osservato sopra, il CESE non concorda sulle soglie di comunicazione.

    6.5

    Il CESE ritiene che l’efficacia e l’efficienza della comunicazione possa essere migliorata. Gli operatori dovrebbero essere in grado di comunicare direttamente dati di monitoraggio al portale dell’AEA, dati che, nella maggior parte dei casi, si basano su sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEM). In molti paesi dell’UE, ma anche in Cina e negli Stati Uniti, i dati grezzi dei CEM sono resi direttamente disponibili al pubblico in tempo reale (o comunque entro un mese) tramite trasferimento a una banca dati centralizzata. Tale funzionalità non è ancora offerta dall’AEA. Il CESE ritiene che rendere possibile una telecomunicazione diretta all’AEA da parte degli operatori ridurrebbe in parte gli oneri amministrativi e quelli legati alla valutazione della conformità che gravano sulle autorità competenti, consentendo nel contempo un accesso alle informazioni più efficiente in termini di tempi per diversi utenti finali. L’autorità competente manterrebbe le responsabilità di convalida e di esecuzione attraverso diritti di acceso speciali; i dati inseriti potrebbero essere contrassegnati indicandone lo stato (in attesa di convalida oppure già convalidato).

    Bruxelles, 14 luglio 2022

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (2)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

    (3)  https://unece.org/environment-policy/public-participation/prtrs-protocol-text.

    (4)  https://industry.eea.europa.eu/.

    (5)  https://eeb.org/library/ngo-preliminary-assessment-of-the-european-commissions-proposal-for-revised-ied-and-e-prtr.

    (6)  https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017.

    (7)  https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines.

    (8)  ACCC/C/2014/121 EU: https://unece.org/acccc2014121-european-union.

    (9)  I fattori riguardanti le UBA si basano sulle indicazioni fornite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

    (10)  Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 145 dell’8.6.2018, pag. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0813.

    (11)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31999L0031.


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