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Document 52021XG0622(01)

    Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/996 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia 2021/C 244/05

    ST/9449/2021/INIT

    GU C 244 del 22.6.2021, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 244/15


    Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/996 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    (2021/C 244/05)

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/996 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

    Anteriormente al 30 novembre 2021 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    RELEX.1.C

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

    Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell'elenco delle persone ed entità designate.


    (1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 219 I del 21.6.2021, pag. 70.

    (3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 219 I del 21.6.2021, pag. 1.


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