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Document 52021PC0963

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020

    COM/2021/963 final

    Bruxelles, 29.10.2021

    COM(2021) 963 final

    2021/359(BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020


    RELAZIONE

    1.Contesto della proposta

    La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 1 (di seguito "il regolamento") per un importo di 319 192 359 EUR per fornire assistenza alla Croazia a seguito della serie di terremoti verificatisi tra il 28 dicembre 2020 e il 21 febbraio 2021.

    Questa mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 28/2021, che propone di trasferire l'importo di 277 866 852 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (di seguito "SEAR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, sia in impegni che in pagamenti. Tali stanziamenti saranno utilizzati per il pagamento dell'importo residuo alla Croazia, previa detrazione dell'anticipo di 41 325 507 EUR già versato.

    2.Informazioni e condizioni

    2.1Terremoti in Croazia a partire dal 28 dicembre 2020

    Il 28 dicembre 2020 un forte terremoto (di magnitudo 5,0 ML 2 e di intensità VI-VII EMS 3 ) ha colpito la zona di Petrinja, con epicentro localizzato nelle vicinanze della città di Petrinja. Si è trattato di una scossa premonitrice del terremoto verificatosi il giorno successivo. Il 29 dicembre 2020 un altro terremoto, questa volta di magnitudo 6,2 ML, ha interessato una vasta area attorno a Petrinja causando vittime e gravi danni. Le zone più colpite sono state le città di Sisak, Petrinja e Glina con i paesi circostanti. Il 90 % degli edifici del centro di Sisak è stato danneggiato in varia misura. Si sono registrati danni anche nelle contee di Karlovac e Zagabria. Il 30 dicembre 2020 sono state registrate numerose forti scosse di assestamento, di magnitudo compresa fra 2,7 ML e 5,2 ML. Ai terremoti iniziali ha fatto seguito, nella zona dell'epicentro, una sequenza sismica che ha fatto registrare nei primi mesi più di 4 000 scosse di assestamento.

    La Repubblica di Croazia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in relazione alla serie di terremoti verificatisi tra il 28 dicembre 2020 e il 21 febbraio 2021.

    I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda conformemente al regolamento, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione sono riportati in appresso.

    1)Il 18 marzo 2021 la Repubblica di Croazia (di seguito "Croazia") ha presentato una domanda di contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") in relazione alla serie di terremoti che si sono verificati a partire dal 28 dicembre 2020.

    2)La domanda è stata presentata entro il periodo di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe e contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

    3)Il sisma è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

    4)Le autorità croate hanno stimato in 5 508 740 811 EUR il totale dei danni diretti. Tale somma rappresenta il 10,21 % del reddito nazionale lordo (RNL) della Croazia e supera la soglia di "catastrofe grave" per la mobilitazione del FSUE di 323 774 milioni di EUR (lo 0,6 % del PNL della Croazia nel 2021). La catastrofe rappresenta perciò una "catastrofe naturale grave" e rientra quindi nel campo di applicazione principale del regolamento.

    5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a valere sul Fondo di solidarietà. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza di cui all'articolo 3 del regolamento.

    6)Nella loro domanda, le autorità croate descrivono in dettaglio l'evento e l'entità del danno. Il terremoto che il 29 dicembre 2020 ha colpito una vasta area attorno a Petrinja, di magnitudo 6,2 ML, ha provocato numerose vittime, decine di feriti e danni ingenti. È stato avvertito in una zona molto ampia, comprendente la Slovenia, la Bosnia-Erzegovina e l'Ungheria. Ha causato danni agli edifici non soltanto nella zona dell'epicentro ma in un'area molto estesa del territorio croato. Ha inoltre colpito edifici che erano già stati danneggiati dal terremoto di Zagabria del 22 marzo 2020, rendendo necessarie valutazioni gravose e complesse per verificare se gli edifici già vulnerabili avessero subito nuovi danni. Considerando le 4 000 scosse di assestamento registrate, si è trattato della maggiore catastrofe sismica verificatasi in Croazia in epoca recente. Il 4 gennaio 2021 il governo croato ha dichiarato lo stato di calamità naturale (per terremoto) per la zona corrispondente alle contee di Sisak-Moslavina, Zagabria e Karlovac.

    7)Si stima che siano state 1,55 milioni le persone colpite duramente dalla serie di terremoti del dicembre 2020 e dalle successive scosse di assestamento, vale a dire più di un terzo della popolazione totale della Croazia. Le abitazioni più danneggiate sono risultate le case unifamiliari, categoria in cui rientra la maggior parte degli edifici del paese. L'edilizia abitativa rappresenta il 72 % di tutti gli edifici danneggiati, mentre il restante 28 % è ripartito tra gli altri settori. L'85,25 % delle unità residenziali danneggiate si trova nella contea di Sisak-Moslavina. In molti hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. L'edilizia residenziale ha subito più danni di tutti gli altri settori immobiliari messi assieme.

    8)I terremoti hanno causato danni ingenti alle infrastrutture scolastiche (271 gli edifici danneggiati in totale), al patrimonio architettonico e alle infrastrutture culturali delle unità amministrative colpite. I danni più gravi si sono verificati presso l'ospedale generale della contea di Sisak-Moslavina, la principale struttura di assistenza medica della regione. Quasi tutti gli edifici ospedalieri di Sisak e Petrinja sono stati gravemente danneggiati dal terremoto, divenendo poco sicuri per i pazienti. Nel complesso sono risultati danneggiati 324 edifici utilizzati da enti pubblici e altre istituzioni. Sei degli edifici danneggiati sono classificati come patrimonio culturale.

    9)La valutazione indipendente effettuata dai servizi della Commissione ha confermato la zona interessata e il numero complessivo della popolazione esposta dichiarato nella domanda. Il ricorso alla componente di mappatura rapida prevista dal servizio Copernicus di gestione delle emergenze della Commissione europea ha consentito l'analisi di immagini satellitari ad altissima risoluzione. Tale analisi ha confermato i danni agli edifici delle città di Petrinja, Sisak e Glina e la distribuzione spaziale dei danni indicata nella domanda. Da un'analisi appositamente svolta dal Centro comune di ricerca è risultato che gli effetti del terremoto di Petrinja sono stati quasi due volte più devastanti sulla popolazione e sulle zone edificate di quelli del terremoto del 22 marzo 2020 con epicentro più vicino a Zagabria, ma che in virtù dei minori costi di ricostruzione e della minore quantità di edifici storici l'ammontare complessivo dei danni diretti è stato nettamente inferiore. La valutazione della Commissione ha confermato la plausibilità dei danni diretti totali nell'ordine di grandezza di quello stimato dalle autorità croate.

    10)La Croazia ha stimato in 1,66 miliardi di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore di questo importo riguarda i costi di alloggiamento temporaneo (oltre 368 milioni di EUR), il ripristino immediato delle zone naturali colpite per evitare effetti immediati di erosione del suolo (oltre 304 milioni di EUR) e la bonifica delle zone colpite dalla catastrofe (oltre 228 milioni di EUR).

    11)Le autorità croate hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

    12)Nella domanda del 18 marzo 2021 la Croazia ha chiesto il versamento di un anticipo, previsto dall'articolo 4 bis del regolamento. Il 23 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 4648, che concede alla Croazia un anticipo a valere sul FSUE pari a 41 325 507 EUR, successivamente versato.

    13)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

    14)L'articolo 47 bis delle modifiche alla legge croata sull'edilizia, entrate in vigore il 28 dicembre 2019, stabilisce l'obbligo di adozione di una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del fondo nazionale degli edifici, con politiche e misure che contribuiscano ad aumentare la protezione dai rischi connessi ai sismi che incidono sulla durata degli edifici.

    2.2Conclusioni

    Per i motivi di cui sopra, le caratteristiche della catastrofe di cui alla domanda presentata dalla Croazia rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

    3.Finanziamenti del FSUE / della SEAR - Dotazioni 2021

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 4 (di seguito il "regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 9, consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII) 5 , nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

    Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi 2011) dovrebbe dare luogo a un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi è pari al 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e al 6 % per la parte dei danni al di sopra di tale soglia.

    Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

    Sulla base della domanda presentata dalla Croazia e delle stime dei danni diretti totali, il calcolo del contributo finanziario del FSUE è il seguente:

    Qualifica della catastrofe

    Danni diretti totali

    (in EUR)

    Soglia applicata per le catastrofi gravi 

    (EUR)

    2,5 % dei danni diretti al di sotto della soglia per le catastrofi gravi

    6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per le catastrofi gravi

    Importo totale dell'aiuto proposto

    Anticipo versato

    Grave

    5 508 740 811

    323 774 000

    8 094 350

    311 098 009

    319 192 359

    41 325 507

    Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul QFP, il massimale annuo globale della SEAR è pari a 1 200 000 000 EUR a prezzi 2018 o a 1 273 450 000 EUR a prezzi correnti. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP stabilisce che a decorrere dal 1º settembre di ogni anno la restante parte dell'importo disponibile nell'ambito della SEAR può essere utilizzata per l'assistenza nell'ambito di qualsiasi componente della SEAR. In linea con l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, inoltre, il 25 % della dotazione complessiva della SEAR per il 2021 (318 362 500 EUR a prezzi correnti) è stato obbligatoriamente trattenuto fino al 1º ottobre 2021 ed è divenuto disponibile per tutte le componenti della SEAR a partire da tale data.

    A seguito di una precedente decisione di mobilitazione del 2021 6 , il FSUE è già stato mobilitato per un importo totale di 484 199 841 EUR per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e a 20 Stati membri e paesi in via di adesione in relazione a un'emergenza di sanità pubblica.

    Pertanto l'importo massimo disponibile per la mobilitazione a titolo del FSUE a questo punto è di 359 968 632 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione.

    Importo attualmente disponibile a valere sul FSUE

     

    Dotazione SEAR annuale per il 2021

    1 273 450 000 EUR

    Più l'importo della dotazione FSUE 2020 inutilizzata riportata al 2021

    47 981 598 EUR

    Meno l'importo del FSUE già mobilitato nel 2021

    - 484 199 841 EUR

    Meno l'importo già mobilitato a titolo di altre componenti della SEAR

    - 477 263 125 EUR

    Importo della SEAR mobilitabile

    359 968 632 EUR

    Importo totale di cui si propone la mobilitazione per la Croazia

    319 192 359 EUR

    Disponibilità residue della SEAR fino alla fine del 2021

    40 776 273 EUR

    2021/359 (BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 7 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 8 , in particolare il punto 10,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

    (2)Il contributo finanziario del Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio 9 . Conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul QFP, tenuto conto delle precedenti mobilitazioni della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza nel 2021, l'importo massimo che può essere mobilitato a titolo del Fondo è pari a 359 968 632 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione.

    (3)Il 18 marzo 2021 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito della serie di terremoti iniziata il 28 dicembre 2020.

    (4)La domanda presentata dalla Croazia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo quali stabilite agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

    (7)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia.

    (8)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, è mobilitato il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per erogare alla Croazia l'importo di 319 192 359 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento, comprensivo dell'importo di 41 325 507 EUR a titolo di anticipo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal … [data dell'adozione] 10***.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    (1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143), e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).
    (2)    Scala di magnitudo sismica "Richter" o locale.
    (3)    Scala macrosismica europea.
    (4)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
    (5)    GU C 433I del 22.12.2020, pag. 28.
    (6)    Decisione (UE) 2021/885 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica.
    (7)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
    (8)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
    (9)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
    (10) ** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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