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Document 52021PC0667

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS").

COM/2021/667 final

Bruxelles, 26.10.2021

COM(2021) 667 final

2021/0347(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS").


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS").

2.Contesto della proposta

2.1.Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del Piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

Il protocollo "LBS" è uno dei sette protocolli della convenzione di Barcellona. Esso mira ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare il più possibile l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri nel Mar Mediterraneo, riducendo ed eliminando gradualmente le sostanze tossiche e persistenti elencate nel protocollo. Il protocollo "LBS" è entrato in vigore nel 1983.

L'Unione europea è parte del protocollo "LBS" (modificato) 1 .

2.2.La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli riunisce ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

A norma dell'articolo 16 del protocollo "LBS", le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea ("UE") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli. L'UE non esercita il suo diritto di voto qualora i suoi Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione di Barcellona, le modifiche a qualsiasi protocollo sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti contraenti del protocollo.

2.3.L'atto previsto della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Nel corso della 22a riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo "LBS" relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è tener conto degli sviluppi normativi, scientifici e tecnici connessi alle fonti e alle attività terrestri intervenuti sia a livello regionale che mondiale, compresi gli sviluppi più rilevanti nell'ambito del sistema del Piano d'azione del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona, prestando particolare attenzione agli sviluppi relativi all'attuazione dell'approccio ecosistemico con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico del Mar Mediterraneo.

A norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona, le modifiche degli allegati del protocollo "LBS" saranno vincolanti per l'Unione.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mar Mediterraneo, anche nelle zone marittime non soggette a giurisdizione nazionale, è stata ripetutamente riconosciuta.

Le modifiche degli allegati I, II e IV del protocollo LBS mirano a tener conto degli sviluppi normativi, scientifici e tecnici connessi alle fonti e alle attività terrestri intervenuti sia a livello regionale che mondiale. In particolare, le modifiche proposte riguardano l'aggiornamento dei settori soggetti all'elaborazione dei piani d'azione e delle misure di cui all'allegato I del protocollo; l'aggiornamento delle categorie di sostanze di cui all'allegato I del protocollo; il rafforzamento di una serie di nuovi elementi, come il rumore e la luce artificiale, che devono essere tenuti in considerazione durante la procedura di autorizzazione di cui all'allegato II del protocollo. Le modifiche all'allegato IV riguardano l'applicazione di strumenti pe la produzione e il consumo sostenibili, in particolare gli approcci improntati all'economia circolare nei processi di produzione.

In vista della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, è necessario definire la posizione dell'Unione riguardo all'atto previsto, in quanto modificherà gli allegati del protocollo "LBS" che saranno vincolanti per l'Unione a norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona. Dal momento che gli emendamenti degli allegati aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, modificheranno gli impegni e le ambizioni internazionali dell'Unione e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

L'atto previsto modificherà gli allegati di uno dei protocolli della convenzione di Barcellona, ovvero il protocollo "LBS". La sua adozione costituisce pertanto un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0347 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS").

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo della convenzione sulla protezione dall'inquinamento del Mar Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS") è stato concluso dall'Unione con decisione 1999/801/CE del Consiglio 2 ed è entrato in vigore l'11 maggio 2008.

(2)A norma dell'articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare emendamenti ai protocolli della convenzione.

(3)Nel corso della 22a riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS") per tener conto degli sviluppi normativi, scientifici e tecnici relativi connessi alle fonti e alle attività terrestri intervenuti sia a livello regionale che mondiale.

(4)È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione apporterà modifiche agli allegati I, II e IV del protocollo "LBS" che saranno vincolanti per l'Unione.

(5)Dal momento che gli emendamenti previsti agli allegati I, II e IV aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell'UE e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l'adozione della decisione che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento da fonti e attività terrestri ("protocollo LBS").

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.
(2)    GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.
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