COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2021
COM(2021) 656 final
2021/0340(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2021) 379 final} - {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final} - {SWD(2021) 301 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (in appresso "regolamento POP") recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito, "la convenzione di Stoccolma"), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, e nel protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, "il protocollo POP"), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio.
L'obiettivo principale della proposta è attuare, per le sostanze che rientrano nel suo ambito di applicazione, gli obblighi internazionali dell'UE ai sensi della convenzione di Stoccolma e, più specificamente, quelli derivanti dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti (in appresso POP - persistent organic pollutant). Pertanto, l'obiettivo principale della proposta è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi causati dai POP ed eliminare o ridurre al minimo le emissioni di POP derivanti dai rifiuti. Tenuto conto di quanto precede, la presente iniziativa mira, nell'ambito dei suoi obiettivi generali, anche a garantire, nella misura del possibile, un equilibrio ottimale con le ambizioni del Green Deal europeo al fine di conseguire cicli di materiali privi di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio e la circolarità e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
I problemi causati dai POP sono legati alle loro proprietà fisiche e chimiche intrinseche, al modo e al luogo in cui vengono utilizzati e agli effetti negativi che il loro progressivo rilascio ha sulla salute degli esseri umani, sugli ecosistemi e sui servizi da essi forniti. È noto ormai che tutti i POP, in un modo o nell'altro, producono effetti nocivi, generalmente a lungo termine, sugli organismi viventi. Questi inquinanti persistono per molto tempo nell'ambiente e nel nostro organismo e possono essere trasportati senza subire modifiche praticamente in qualsiasi punto remoto del globo, molto lontano dal luogo in cui sono stati prodotti o utilizzati.
Più concretamente, l'obiettivo della presente iniziativa è aggiornare, per determinate sostanze e gruppi di sostanze, i limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento POP, che stabiliscono le modalità di trattamento dei rifiuti contenenti POP, per decidere in particolare se possono essere riciclati o se devono piuttosto essere distrutti o trasformati irreversibilmente. Il presente aggiornamento allinea gli allegati IV e V del regolamento alla convenzione di Stoccolma e all'allegato I del regolamento POP, adeguando le sostanze ivi elencate e introducendo valori limite di concentrazione per le stesse. Adegua inoltre, al progresso scientifico e tecnico, i valori limite per alcune sostanze già elencate.
La gestione dei rifiuti contenenti POP, compreso il loro riciclaggio ove possibile, dovrebbe avvenire in modo ecologicamente corretto, con un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente. I materiali secondari risultanti dovrebbero sempre essere utilizzabili in condizioni di sicurezza e adatti allo scopo oltre che, nella misura del possibile, privi di sostanze tossiche. La gestione dovrebbe inoltre ridurre al minimo la quantità di sostanze tossiche rilasciate nell'ambiente, contribuendo in tal modo all'obiettivo di azzerare l'inquinamento grazie alla riduzione dell'impatto sull'ambiente e la salute di queste sostanze. A tal fine devono essere disponibili tecnologie adeguate e all'avanguardia per la cernita e la decontaminazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le attuali norme dell'Unione sulla gestione degli inquinanti organici persistenti sono stabilite nel regolamento POP. Inoltre, il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio attua gli obblighi dell'Unione relativi all'esportazione degli inquinanti organici persistenti.
La proposta modifica gli allegati IV e V del regolamento POP, dà attuazione agli impegni assunti dall'Unione nel contesto della convenzione di Stoccolma e del protocollo POP ed è coerente con la convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e sullo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altro tipo. La proposta prevede, per le sostanze che rientrano nel suo ambito di applicazione, l'obbligo delle parti della convenzione di Basilea di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. I valori di cui all'allegato IV del regolamento POP attuano a livello dell'Unione il concetto di "valori con basso tenore di POP" elencati come valori non vincolanti nell'ambito delle "Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati".
•
Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con l'obiettivo della Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di ridurre al minimo e sostituire, per quanto possibile, le sostanze chimiche che hanno un effetto cronico sulla salute umana e sull'ambiente (un tipo di sostanze che destano preoccupazione) e di eliminare gradualmente quelle più nocive impiegate in applicazioni non essenziali per la società, in particolare quelle presenti nei prodotti di consumo.
Analogamente, la proposta è coerente con l'obiettivo, proposto nel Green Deal europeo, di conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050 e con quello di attuare un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per incentivare lo sviluppo di mercati guida per prodotti circolari e a impatto climatico zero all'interno e all'esterno dell'UE. La proposta è inoltre in linea con la comunicazione concernente un piano d'azione "Verso l'inquinamento zero", in cui l'UE ha definito la visione dell'azzeramento dell'inquinamento per il 2050, in cui l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo è ridotto a livelli che non sono più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali e rispettano i limiti del nostro pianeta.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla protezione dell'ambiente, dato che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Stoccolma perseguono prevalentemente un obiettivo ambientale, vale a dire l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti.
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento POP stabilisce che la Commissione è tenuta a riesaminare costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presentare proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare le voci o le disposizioni esistenti negli allegati del regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
•Sussidiarietà
Le sostanze POP che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta sono trasportate attraverso i confini interni dell'UE lontano dalle relative fonti e per questo motivo è essenziale evitare i rilasci dai rifiuti contenenti POP.
La protezione dell'ambiente e della salute umana mediante un sistema che garantisce la corretta gestione dei rifiuti contenenti POP può essere efficace solo se sono definite e stabilite norme comuni a livello dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli, in quanto è necessario un approccio armonizzato per garantire che l'Unione, in quanto parte della convenzione di Stoccolma, rispetti i propri obblighi internazionali.
•Proporzionalità
Come indicato al considerando 34, il regolamento POP impone di tenere conto del principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'UE entro certi limiti.
Le misure contenute nella proposta si limitano a quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi e tengono conto delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo cui "I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire".
La metodologia per fissare i valori limite, descritta nell'allegato IV della valutazione d'impatto, appoggia lo sviluppo di valori limite che siano realizzabili e applicabili per tutti i flussi di rifiuti pertinenti. Viene effettuata una valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei valori limite proposti per i principali operatori interessati; ciascuna valutazione è specifica per ogni singolo caso ed è effettuata sulla base delle informazioni disponibili. Si tiene conto di aspetti quali il numero, le dimensioni e la natura dei portatori di interessi e la loro capacità stimata di assorbire i costi e gli investimenti aggiuntivi, nonché la capacità di trattamento disponibile dei gestori dei rifiuti.
Un'analisi dell'impatto delle opzioni strategiche prescelte è sintetizzata nella sezione 8.2 della valutazione d'impatto.
•Scelta dell'atto giuridico
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento POP, la Commissione è tenuta, se del caso, a presentare proposte legislative volte a modificare gli allegati IV e V allegati di tale regolamento per adeguarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare le voci o le disposizioni esistenti negli allegati del regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico. Pertanto, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2, la presente iniziativa assume la forma di un regolamento che modifica il regolamento POP.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Data la natura limitata e tecnica della presente proposta e tenendo conto della rifusione del regolamento POP avvenuta nel 2019, non è stata ritenuta necessaria una valutazione ex post della legislazione vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata oggetto di un'approfondita consultazione dei portatori di interessi per garantire che i loro punti di vista siano stati debitamente rappresentati e presi in considerazione. Data la natura tecnica della proposta e il suo elevato livello di dettaglio, l'esercizio era rivolto principalmente ai portatori di interessi professionali, accademici e industriali/settoriali, nonché ai rappresentanti della società civile quali le ONG, le associazioni dei consumatori e i sindacati.
La tabella di marcia della valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata il 29 maggio 2020 e il periodo di consultazione si è concluso il 7 agosto 2020; sono pervenute osservazioni da 51 partecipanti. Dall'analisi di queste risposte sono emerse alcune divergenze tra i portatori di interessi su come gestire i POP nell'economia circolare.
Molti tra coloro che hanno risposto, in particolare le ONG, ritengono che il riciclaggio dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti sia incompatibile con un'economia circolare sicura. Questa posizione privilegia l'eliminazione dei POP dalla catena di approvvigionamento rispetto ai potenziali benefici associati al riciclaggio di tali prodotti. Le risposte dell'industria forniscono una visione più sfumata e rilevano che le politiche dell'UE che puntano a un "ambiente privo di sostanze tossiche" e all'aumento del riciclaggio spesso vanno in direzioni opposte, ponendo gli operatori del settore dei rifiuti in una situazione in cui le norme non sono prevedibili né sempre praticabili. Due associazioni hanno indicato che dovrebbe essere garantito un sostegno pubblico maggiore per promuovere nuovi investimenti nella cernita e nella decontaminazione dei rifiuti, in quanto ciò consentirebbe di incrementare e ottimizzare il riciclaggio.
Inoltre, nell'ambito dello studio di sostegno è stata condotta una consultazione mirata dei portatori di interessi, riguardante tutti gli aspetti pertinenti per la valutazione d'impatto, compresi gli elementi socioeconomici, mediante un questionario elettronico e interviste con portatori di interessi che rappresentano settori e organizzazioni chiave. La valutazione d'impatto a sostegno della presente proposta si avvale anche delle informazioni sulle opinioni dei portatori di interessi e della società in generale in merito alle sostanze che destano preoccupazione nei materiali riciclati, informazioni raccolte nell'ambito della consultazione pubblica sull'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti. La consultazione, svoltasi nel 2018, riguardava aspetti più generali e meno tecnici inerenti alla misura in questione; queste informazioni erano pertanto già disponibili e sono state utilizzate a sostegno della misura. Una relazione di sintesi di tale consultazione è stata pubblicata il 28 febbraio 2019.
Un resoconto dettagliato delle consultazioni dei portatori di interessi e dei relativi risultati figura nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto.
•Assunzione e uso di perizie
A sostegno dell'analisi della valutazione d'impatto, la Commissione ha aggiudicato un contratto di sostegno a consulenti esterni: 'Study to support the assessment of impacts associated with the review of limit values in waste for POPs listed in Annexes IV and V of Regulation (EU) 2019/1021' (RPA/INERIS, 2021). La valutazione si basa anche su uno studio effettuato a sostegno di una precedente modifica degli allegati IV e V del regolamento POP, in particolare per quanto riguarda i flussi di massa di sostanze e rifiuti, effettuato nel contesto della rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004: 'Study to support the review of waste related issues in Annexes IV and V of Regulation (EC) 850/2004' (Ramboll Environment & Health GmbH, gennaio 2019).
Oltre a questi due studi, si è tenuto conto anche di informazioni sulle sostanze pertinenti contenute in studi meno recenti condotti a sostegno di precedenti modifiche del regolamento POP:
·Study on waste related issues of newly listed POPs and candidate POPs (ESWI Consortium, aprile 2011)
·Study to facilitate the implementation of certain waste related provisions of the Regulation on Persistent Organic Pollutants (POPs) (BiPRO, agosto 2005)
Nell'elaborazione della valutazione d'impatto a sostegno della proposta ci si è avvalsi anche dell'assistenza di un gruppo direttivo interservizi per la valutazione d'impatto. Il gruppo è stato istituito dalla DG Ambiente e si è riunito quattro volte da luglio 2020 a giugno 2021.
•Valutazione d'impatto
La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver affrontato le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere iniziale del 5 marzo 2021, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserve il 29 giugno 2021. Nel suo parere definitivo, il comitato ha chiesto ulteriori dettagli sulla metodologia utilizzata per proporre i diversi valori limite per i POP nell'ambito della proposta.
Le opzioni strategiche considerate nella valutazione d'impatto fanno riferimento a un intervallo di valori limite per i valori dell'allegato IV da proporre per le diverse sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta. I valori di cui all'allegato IV (noti anche come "limiti di concentrazione di POP bassi") sono definiti all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento POP. Essi stabiliscono il valore delle sostanze POP presenti nei rifiuti a partire dal quale tali sostanze devono essere distrutte o trasformate irreversibilmente. In pratica, ciò significa che i rifiuti contenenti POP al di sotto di tale valore possono essere trattati con altri mezzi, ed anche essere riciclati.
Per ciascuna delle sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta, l'opzione strategica 1 descrive l'attuale scenario di riferimento e rappresenta il valore più elevato considerato (o l'assenza di limite per le sostanze non ancora elencate). Nello scenario di riferimento non sarebbero introdotte modifiche negli allegati IV e V del regolamento POP. Ciò significa che le sostanze recentemente elencate nell'ambito della convenzione non sarebbero incluse nei pertinenti allegati. Lo stesso varrebbe anche per le sostanze per le quali sono già stati fissati limiti nel quadro del regolamento POP e per le quali il progresso scientifico e tecnico consiglia di riesaminare i valori.
L'opzione strategica 2 si basa su valori intermedi dell'intervallo in questione. In questa opzione si propone di stabilire nell'allegato IV nuovi valori limite per le nuove sostanze e di rendere più rigorosi i valori limite per alcuni POP già presenti nell'elenco, ove ciò possa essere giustificato. Questo, ad esempio, è il caso della nuova sostanza PFOA (acido perfluoroottanoico), dei suoi sali e dei composti a essa correlati. Per il dicofol e il pentaclorofenolo non sono stati presi in considerazione valori intermedi per l'opzione 2. Per le altre sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta – PBDE, HBCDD, SCCP e diossine e furani (compresi i PCB diossina-simili, i cosiddetti dl-PCB) – nella valutazione d'impatto è stato preso in considerazione un valore limite intermedio.
Nell'ambito dell'opzione strategica 3 sono proposti valori limite più rigorosi per otto sostanze elencate nell'allegato IV. Per i PBDE, l'opzione 3 prevede due sotto-opzioni: una risulta dall'applicazione immediata del valore limite inferiore e l'altra prevede il posticipo dell'applicazione a 5 anni dopo l'entrata in vigore della misura (con l'applicazione dell'opzione 2 nel frattempo).
L'opzione strategica 4, che prevede l'introduzione di un valore più basso, è stata presa in considerazione per le diossine e i furani (PCDD/F). Con questa opzione aggiuntiva si intende valutare la possibilità di fissare un valore inferiore per le sostanze di cui all'allegato IV, nonché, come sotto-opzione supplementare, di fissare un valore specifico inferiore da utilizzare unicamente come limite per i rifiuti non trattati applicati direttamente nei terreni (ad esempio nelle applicazioni agricole).
La tabella seguente presenta una serie di valori (opzioni strategiche) per l'allegato IV per ciascuna sostanza/ciascun gruppo di sostanze considerati:
Tabelle 1 e 2: Opzioni strategiche considerate per i limiti di cui all'allegato IV
Tabella 1
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Opzione 1
(scenario di riferimento)
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Opzione 2
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Opzione 3
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PFOA, suoi sali e composti ad esso correlati (mg/kg)
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-
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50 per il PFOA e i suoi sali;
2 000 per i composti ad esso correlati;
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0,025 per il PFOA e i suoi sali;
1 per i composti ad esso correlati#
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Dicofol (mg/kg)
|
-
|
-
|
50
|
Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri (mg/kg)
|
-
|
-
|
100
|
Somma di 5 PBDE (mg/kg)
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1 000
|
500
|
200
|
SCCP (mg/kg)
|
10 000
|
1 500
|
420
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HBCDD (mg/kg)
|
1 000
|
500
|
100
|
Nota: non sono disponibili valori di riferimento per PFOA, dicofol e PCP, dato che si tratta di sostanze di recente inclusione.
Tabella 2
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Opzione 1 (scenario di riferimento)
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Opzione 2
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Opzione 3
|
Opzione 4
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Diossine e furani*
mg/kg
|
0,015
|
0,010
|
0,005+ (0,001)
|
0,001+ (0,00005)
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*: Si valuta inoltre l'opportunità di includere i PCB diossina-simili nel valore applicabile al gruppo delle diossine e dei furani.
+/++: Per le diossine e i furani, le opzioni 3 e 4 definiscono un valore generalmente applicabile a tutte le operazioni di gestione dei rifiuti. Entrambe le opzioni prevedono un'eventuale sotto-opzione che comprenderebbe un ulteriore valore limite specifico (indicato tra parentesi) valido unicamente per le applicazioni agricole.
In seguito alla valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico delle diverse opzioni strategiche considerate per i valori di cui all'allegato IV per le sostanze POP in questione, le opzioni prescelte sono evidenziate nella tabella seguente.
Tabella 3: Opzione prescelta per i limiti di cui all'allegato IV (ombreggiata)
Sostanza
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Opzione 1
Scenario di riferimento
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Opzione 2
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Opzione 3
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Opzione 4
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PBDE
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1 000 mg/kg
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500 mg/kg
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Applicazione iniziale di un valore limite di 500 mg/kg, seguita da una riduzione a 200 mg/kg 5 anni dopo l'entrata in vigore del limite iniziale
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N.P.
(non pertinente)
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HBCDD
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1 000 mg/kg
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500 mg/kg
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100 mg/kg
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N.P.
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PCDD/F (diossine e furani)
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0,015 mg TEQ/kg
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0,010 mg TEQ/kg
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0,005 mg TEQ/kg
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0,001 mg TEQ/kg
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PCB diossina-simili
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Senza tenere specificamente conto dei dl-PCB (inclusi nell'attuale limite totale per i PCB di 50 mg/kg)
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Definizione di un limite specifico a sé stante per i dl-PCB
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Inclusione dei dl-PCB nel limite stabilito per i PCDD/F
(Opzione 3 - PCDD/F: 0,005 mg TEQ/kg)
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N.P.
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Paraffine clorurate a catena corta (SCCP)
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10 000 mg/kg
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1 500 mg/kg
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420 mg/kg
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N.P.
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PFOA, suoi sali e composti correlati
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Non esistono limiti
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50 mg/kg (PFOA e sali)
2 000 mg/kg (per i composti ad esso correlati)
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1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e 40 mg/kg per i composti ad esso correlati
[Nota: il valore di cui sopra è proposto al posto dell'opzione 3 considerata inizialmente:
0,025 mg/kg (PFOA e sali)
1 mg/kg (per i composti ad esso correlati)]
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N.P.
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Pentaclorofenolo (PCP), suoi sali ed esteri
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Non esistono limiti
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N.P.
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100 mg/kg
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N.P.
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Dicofol
|
Non esistono limiti
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N.P.
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50 mg/kg
|
N.P.
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Oltre ai succitati valori per l'allegato IV, la valutazione d'impatto prende in considerazione anche, per le sostanze per le quali è proposto un nuovo elenco, un'unica opzione strategica che rappresenta un valore da includere nell'allegato V del regolamento. A fini di coerenza, si propone inoltre di includere la sostanza decaBDE nel valore limite per i PBDE (elencati). I valori per l'allegato V sono menzionati all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento POP e sono noti anche come "limiti massimi di concentrazione dei POP".
Tabella 4: Valori limite proposti per l'allegato V
Sostanza
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Valore
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PBDE (ivi compreso il decaBDE)
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10 000 mg/kg
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PFOA, suoi sali e composti correlati
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50 mg/kg per PFOA e sali
2 000 mg/kg (per i composti ad esso correlati)
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Pentaclorofenolo (PCP)
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1 000 mg/kg
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Dicofol
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5 000 mg/kg
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Le opzioni strategiche prescelte sono supportate dalla metodologia descritta nella sezione 5.2 e nell'allegato IV della relazione sulla valutazione d'impatto. Esse tengono conto degli obiettivi generali di tutela della salute umana e dell'ambiente (come obiettivo globale), dell'incremento del riciclaggio e dell'utilizzo di materie prime secondarie e del contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (a sostegno degli obiettivi climatici dell'UE).
I valori proposti per l'allegato V si basano sui risultati dell'applicazione della metodologia e, in ultima analisi, sui valori concordati già esistenti per sostanze simili di cui all'allegato V.
Oltre alle sostanze sopra elencate, la valutazione d'impatto ha esaminato un'ulteriore sostanza, l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS). Il comitato di esame sui POP, previsto dalla convenzione di Stoccolma, ha adottato una decisione in cui raccomanda alla Conferenza delle parti (COP) di considerare l'inclusione del PFHxS, dei suoi sali e dei composti ad esso correlati nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche. A causa della pandemia di COVID-19, la decisione relativa a tale inclusione, originariamente prevista per luglio 2021, è stata rinviata ed è ora prevista nella riunione in presenza della COP 10 della convenzione di Stoccolma programmata dal 6 al 17 giugno 2022. Dato che il PFHxS non figura ancora nell'elenco della convenzione, non viene attualmente proposto il suo inserimento nel regolamento POP. Se l'inserimento nell'elenco a norma della convenzione avviene nel corso del processo di codecisione, il suo inserimento nel regolamento può essere proposto sulla base dell'analisi effettuata nella valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non sono state individuate misure di semplificazione, in quanto il regolamento POP è stato recentemente oggetto di una rifusione. L'iniziativa si limita a fissare valori per sostanze specifiche di cui agli allegati IV e V del regolamento POP; la proposta pertanto si attiene ad un ambito giuridico e un formato rigorosamente definiti.
•Diritti fondamentali
L'inadeguata gestione delle sostanze pericolose, in particolare dei POP, contribuisce all'inquinamento ambientale globale, che può avere gravi ripercussioni sul diritto alla vita, sul diritto all'integrità della persona, sul diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e sul diritto a un ambiente sano.
Il regolamento POP attua le disposizioni della convenzione di Stoccolma e del protocollo POP nell'Unione. Tenendo presenti i principi 14 e 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, il regolamento stabilisce misure per ridurre al minimo – con l'obiettivo di eliminare, ove possibile, quanto prima – le emissioni di POP. Stabilisce inoltre disposizioni relative ai rifiuti composti da, contenenti o contaminati da una di queste sostanze.
La proposta modifica gli allegati IV e V del regolamento POP, consentendo all'Unione di rispettare, per le sostanze che rientrano nel campo di applicazione della proposta, gli impegni assunti a norma della convenzione di Stoccolma e del protocollo.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La misura proposta non comporta incidenze sul bilancio per la Commissione europea. Di conseguenza, non viene fornita la scheda finanziaria legislativa.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il monitoraggio dell'impatto e dell'efficacia del regolamento POP, comprese le sue disposizioni in materia di rifiuti, è un obbligo esistente ai sensi del regolamento; la presente proposta non prevede quindi misure o meccanismi supplementari. Le relazioni di sintesi preparate dalla Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri sull'attuazione del regolamento sui POP, sono pubblicate a scadenze regolari.
•Documenti esplicativi
Lo strumento giuridico proposto è un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, per tanto non è necessario un documento esplicativo.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 prevede la modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021.
L'articolo 2 contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della misura.
L'allegato contiene disposizioni specifiche che modificano gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021.
2021/0340 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio.
(2)Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.
(3)Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, ma il pentaclorofenolo è stato involontariamente omesso da tale regolamento. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.
(4)Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.
(5)Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, noti come PCB diossina‑simili (dl-PCB), possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell'effetto aggregato di tutti i composti diossina‑simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl‑PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l'elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all'allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl‑PCB.
(6)I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare un'economia climaticamente neutra e circolare, sancito dal Green Deal europeo.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.
(8)È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente