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Document 52021PC0555

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

COM/2021/555 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 555 final

2021/0200(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 555 final} - {SWD(2021) 553 final} - {SWD(2021) 611 final} - {SWD(2021) 612 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione sul Green Deal europeo 1 ha varato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi ambientali e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo è più necessario e importante che mai alla luce dei gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

La lotta ai cambiamenti climatici è una sfida pressante. In linea con i risultati scientifici della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), occorre conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas a effetto serra più avanti nel corso di questo secolo. L'urgenza di questa sfida impone all'UE di intensificare gli sforzi e dare prova di leadership a livello mondiale raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050. Questo obiettivo è fissato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" 2 .

Sulla base di una valutazione d'impatto completa, la comunicazione della Commissione del settembre 2020, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa 3 (piano per l'obiettivo climatico 2030), ha proposto di incrementare il livello di ambizione dell'UE e di presentare un piano globale per aumentare l'obiettivo vincolante dell'Unione europea per il 2030 verso una riduzione netta delle emissioni pari ad almeno il 55 % rispetto al 1990, in modo responsabile. Incrementare ora l'ambizione per il 2030 aiuta a offrire maggiore certezza ai responsabili politici e agli investitori, in modo che le decisioni prese nei prossimi anni non portino a livelli di emissioni incoerenti con l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale ben al di sotto dei 2 °C e proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C.

Il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 nella riunione di dicembre 2020 4 . Ha inoltre invitato la Commissione "a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti".

A tal fine il regolamento che stabilisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("normativa europea sul clima") 5 ha reso l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 legalmente vincolante e ha aumentato l'ambizione per il 2030, che deve essere una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Al fine di seguire il percorso fissato nella normativa europea sul clima e conseguire tale maggiore livello di ambizione per il 2030, la Commissione ha rivisto la legislazione in materia di clima e di energia attualmente in vigore che ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra soltanto del 40 % entro il 2030 e del 60 % entro il 2050.

Il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55), come annunciato nel piano per l'obiettivo climatico della Commissione, rappresenta l'elemento costitutivo più completo nel contesto degli sforzi volti ad attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030 e tutti i settori economici e le politiche dovranno dare il loro contributo.

Nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %", la presente proposta mira a modificare il regolamento sulla condivisione degli sforzi 6 ("regolamento Condivisione degli sforzi") al fine di allinearne il contributo al conseguimento dell'ambizione maggiore per il 2030. Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha esortato l'UE a conseguire l'obiettivo collettivamente nel modo più efficace possibile in termini di costi, preservando la competitività dell'UE e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle circostanze nazionali specifiche e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri. Ha fornito ulteriori orientamenti sugli elementi principali per un quadro di politica in materia di clima ed energia riveduto per il 2030. Al fine di conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra almeno pari al 55 % in tutti i settori dell'economia, i settori soggetti all'applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi dovranno intensificare gli sforzi. Dalla valutazione d'impatto a sostegno del piano per l'obiettivo climatico è emerso che le riduzioni complessive avrebbero dovuto aumentare di circa 10 punti percentuali in relazione all'attuale obiettivo del regolamento Condivisione degli sforzi pari a -30 % rispetto al 2005. La necessità di rivedere il regolamento Condivisione degli sforzi, decidere in merito al suo ambito di applicazione e aumentare l'ambizione erano aspetti già elaborati nel piano per l'obiettivo climatico.

Attualmente il regolamento Condivisione degli sforzi tratta tutte le emissioni di gas a effetto serra incluse nell'obiettivo dell'UE non soggette né al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) né al regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (regolamento LULUCF). Attualmente rientrano nel suo ambito di applicazione le emissioni dirette di gas a effetto serra generate dai trasporti (fatta eccezione per l'aviazione e i trasporti marittimi non interni), dagli edifici, dall'agricoltura, dagli impianti industriali, nonché i gas non soggetti all'applicazione dell'EU ETS e i rifiuti, così come le emissioni non legate alla combustione derivanti dall'uso di energia e prodotti. Include tanto le emissioni di CO2 quanto una quota significativa di emissioni diverse dal CO2. La normativa di cui al regolamento Condivisione degli sforzi è stata adottata nel 2018 al fine di conseguire entro il 2030 una riduzione del 30 % 7 rispetto al 2005 delle emissioni soggette alla sua applicazione, in maniera coerente con un obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori economici dell'UE pari ad almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990. Il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi annuali vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri che conseguono collettivamente tale riduzione. Qualora la normativa rimanga invariata, i settori attualmente soggetti al regolamento Condivisione degli sforzi conseguirebbero congiuntamente una riduzione delle emissioni entro il 2030 pari a ‑32 % rispetto al 2005 8 . Anche se ciò significherebbe superare il contributo pari a -30 % di cui sopra, si tratterebbe comunque di un contributo insufficiente per un obiettivo globale pari ad almeno -55 % rispetto al 1990, in linea con l'accordo di cui alla normativa europea sul clima. Di conseguenza la presente iniziativa ha come obiettivo generale il riesame del regolamento Condivisione degli sforzi in maniera da fare sì che contribuisca all'ambizione climatica per il 2030 volta a conseguire quanto meno una riduzione netta pari al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in modo efficiente in termini di costi e coerente, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di una transizione giusta e della necessità che tutti i settori contribuiscano agli sforzi dell'UE a favore del clima. L'obiettivo è seguire una traiettoria graduale ed equilibrata verso la neutralità climatica entro il 2050.

La presente proposta aggiorna gli obiettivi nazionali in linea con una riduzione entro il 2030 a livello UE pari al 40 % nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi rispetto al 2005. Tutti gli Stati membri contribuiranno all'obiettivo di riduzione globale dell'UE entro il 2030, con obiettivi compresi fra il -10 % e il -50 % al di sotto dei livelli del 2005.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato 

In particolare, l'Unione ha perseguito attraverso il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" 9 , un'ambiziosa agenda di decarbonizzazione, nella fattispecie costruendo una solida Unione dell'energia, che contempla obiettivi per il 2030 in materia di efficienza energetica e diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

Il pacchetto per il clima e l'energia "Pronti per il 55 %" costituisce un vasto intervento di revisione della normativa dell'Unione, finalizzato ad allinearla alla maggiore ambizione climatica dell'UE. Tutte le iniziative del pacchetto sono strettamente interconnesse tra loro.

La presente proposta legislativa è complementare ad altre proposte "Pronti per il 55 %" concepite per conseguire collettivamente, sotto forma di un pacchetto, dei risultati in relazione agli obiettivi climatici. L'interazione tra le misure a livello europeo e quelle degli Stati membri è cresciuta in termini di importanza e intensità. Di conseguenza la presente proposta legislativa mantiene la coerenza con quanto segue:

a)la normativa europea sul clima;

b)la revisione della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (direttiva ETS) 10 ;

c)la revisione del regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (regolamento LULUCF);

d)la modifica della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva Rinnovabili) 11  al fine di attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030;

e)la modifica della 2012/27/UE (direttiva Efficienza energetica) 12 al fine di attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030.

Unitamente alla nuova strategia di adattamento dell'UE adottata nella comunicazione della Commissione del febbraio 2021 dal titolo Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 13 , la presente iniziativa e il pacchetto per il clima e l'energia "Pronti per il 55 %" consentiranno all'Europa di affrontare la sfida climatica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione 

Le proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" dovrebbero essere coerenti con tutte le azioni e politiche dell'Unione e aiutare l'UE a conseguire il traguardo più ambizioso per il 2030 e una transizione riuscita e giusta verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, come dichiarato dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo.

La presente iniziativa concernente il regolamento Condivisione degli sforzi è quindi coerente con le politiche dell'Unione in materia di un'economia pulita e circolare, di mobilità sostenibile e intelligente, così come con la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, il piano d'azione relativo all'obiettivo "inquinamento zero" e la legislazione sui rifiuti, le revisioni del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra (regolamento sui gas fluorurati) e il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento sull'ozono), nonché la posizione dell'Unione sulla scena internazionale e la sua diplomazia del Green Deal.

Il pacchetto "Pronti per il 55 %", unitamente allo strumento Next Generation EU e al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, aiuterà l'Europa a realizzare la duplice transizione verde e digitale. La combinazione di tali politiche e del sostegno finanziario dell'UE affronterà la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 e accelererà il passaggio a un'economia pulita e sostenibile, collegando l'azione per il clima e la crescita economica, conseguendo allo stesso tempo la neutralità climatica entro il 2050. Nel complesso il bilancio dell'UE (quadro finanziario pluriennale, QFP) per il periodo 2021-2027 e il pacchetto Next Generation EU garantiranno un obiettivo di spesa del 30 % per l'integrazione delle questioni climatiche. Per quanto concerne specificamente il dispositivo per la ripresa e la resilienza nel contesto del Next Generation EU, ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrà comprendere almeno il 37 % delle spese a favore di investimenti in materia di clima. La politica di coesione contribuirà alla spesa per il clima con il 100 % del Fondo per una transizione giusta e almeno il 37 % del Fondo di coesione e il 30 % del Fondo europeo di sviluppo regionale. Tali fondi sono in grado di sostenere pesantemente gli investimenti e le riforme individuati nei piani nazionali per l'energia e il clima, adottati sulla base del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima 14 ("regolamento Governance") e contribuire ad alleviare il costo socio-economico della transizione.

Inoltre, al fine di rafforzare la coerenza tra le politiche, e come annunciato nella sua comunicazione Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori 15 , la Commissione sta migliorando gli orientamenti per legiferare meglio in maniera da assicurare che tutte le sue iniziative siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo", rispettando così gli obblighi di cui nella normativa europea sul clima.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 191 e all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. L'intervento dell'UE è giustificato da motivi di sussidiarietà come stabilito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più in particolare, l'azione a livello UE consentirà di conseguire, in modo efficace rispetto ai costi, gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni, garantendo nel contempo l'equità e l'integrità ambientale. Gli articoli da 191 a 193 TFUE confermano e specificano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità dato che si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il periodo 2021-2030 in modo efficiente in termini di costi, garantendo allo stesso tempo equità e integrità ambientale.

La normativa europea sul clima ha fissato una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra a livello interno e in tutti i settori economici pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. La presente proposta riguarda gran parte di tali emissioni di gas a effetto serra e rivede il regolamento Condivisione degli sforzi per conseguire tale obiettivo.

• Scelta dell'atto giuridico

La presente iniziativa mira principalmente ad aggiornare gli obiettivi fissati nel regolamento Condivisione degli sforzi al fine di allinearli al maggior livello di ambizione per il 2030 e quindi l'obiettivo della proposta è perseguito al meglio attraverso un regolamento, come per lo strumento legislativo precedente che fissava obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO 

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento Condivisione degli sforzi è stato adottato nel 2018, in seguito a una valutazione 16 del quadro precedente di cui alla decisione 406/2009/CE sulla condivisione degli sforzi 17 . Nel complesso la decisione 406/2009/CE ha incentivato gli Stati membri a esaminare nuove misure per ridurre le emissioni nei settori in essa trattati e migliorarne l'impostazione.

• Consultazioni dei portatori di interessi

La revisione del regolamento Condivisione degli sforzi si basa sul riscontro pervenuto durante la preparazione e dopo la presentazione del piano per l'obiettivo climatico 2030.

Più precisamente, ai fini della presente proposta, il 29 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale che delineava le considerazioni iniziali e le opzioni strategiche della revisione. Dal 29 ottobre 2020 al 26 novembre 2020 è stato possibile inviare osservazioni sulla valutazione d'impatto iniziale; ne sono pervenute 101 18 .

Inoltre, al fine di raccogliere prove e assicurare una maggiore trasparenza, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica dal 13 novembre 2020 al 5 febbraio 2021. Tale consultazione è stata avviata simultaneamente alle consultazioni sulla direttiva ETS, sul regolamento LULUCF e sul regolamento sulle norme in materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni. In risposta alla consultazione pubblica sono pervenute 45 678 risposte, di cui 45 403 sono state presentate da cittadini associati in una campagna. Le restanti 276 risposte sono state formulate da associazioni di imprese, singole imprese, persone fisiche, autorità pubbliche e sindacati. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione concorda sul fatto che i settori soggetti all'applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi dovrebbero fornire ulteriori riduzioni e che gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi e perseguire obiettivi più ambiziosi. La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore di una copertura parallela del regolamento Condivisione degli sforzi e della direttiva ETS in caso di estensione dell'EU ETS all'edilizia e al trasporto su strada; un'ampia maggioranza di ONG e cittadini ha sostenuto tale opzione. Una quota minore ma significativa di partecipanti si è espressa a favore della riduzione dell'ambito di applicazione settoriale del regolamento Condivisione degli sforzi con una maggioranza molto più limitata di risposte del settore privato a favore di tale opzione (provenienti in particolare dal settore dell'energia). Una sintesi dettagliata e i risultati della consultazione pubblica sono presentati nell'allegato 2 della valutazione d'impatto per la presente proposta.

Il 1° giugno 2021 il vicepresidente esecutivo della commissione, Frans Timmermans, e il commissario Schmit hanno tenuto un'audizione delle parti sociali per discutere la dimensione economica e sociale del pacchetto "Pronti per il 55 %". Le parti sociali hanno espresso il loro sostegno all'obiettivo di riduzione del 55 % e hanno indicato i loro punti di vista sulle diverse proposte del pacchetto. 

• Assunzione e uso di perizie

Come nel caso di altre proposte e valutazioni d'impatto rientranti nel pacchetto di provvedimenti "Pronti per il 55 %", anche la presente proposta fa uso di un insieme di strumenti di modellazione integrati concernenti la totalità delle emissioni di gas a effetto serra dell'economia dell'UE. Tali strumenti sono utilizzati per produrre una serie di scenari di base che riflettono pacchetti di misure coerenti allineati con il più ambizioso obiettivo climatico al 2030, basandosi sugli scenari sviluppati per il piano per l'obiettivo climatico 2030. Detti scenari si basano sullo scenario di riferimento dell'UE per il 2020 19 , su una proiezione dell'evoluzione dei sistemi energetici nazionali e dell'UE nonché delle emissioni di gas a effetto serra nell'attuale quadro strategico 20 , che comprende le ripercussioni della COVID-19. Tali scenari sono stati preparati con l'aiuto di un contratto con E3MLab, l'Università tecnica nazionale di Atene, l'IIASA ed EuroCare in coordinamento con gli esperti degli Stati membri attraverso il gruppo di esperti dello scenario di riferimento; i risultati dettagliati della modellazione saranno pubblicati unitamente alle proposte legislative.

L'insieme principale di modelli utilizzati per l'elaborazione degli scenari presentati nella presente valutazione d'impatto è stato in passato utilizzato efficacemente nelle valutazioni effettuate dalla Commissione in relazione a politiche energetiche e climatiche. In particolare è stato utilizzato per le proposte della Commissione per il piano per l'obiettivo climatico 21 per analizzare l'obiettivo più ambizioso di mitigazione per il 2030, la strategia a lungo termine, 22  così come per il quadro delle politiche in materia di clima ed energia dell'UE per il 2020 e per il 2030.

Gli elementi centrali del quadro di modellazione per le proiezioni in materia di energia, trasporti ed emissioni di CO2 sono costituiti da due modelli: i) PRIMES 23 (Price-Induced Market Equilibrium System, sistema di equilibrio del mercato indotto dai prezzi); e ii) PRIMES-TREMOVE (modello per i trasporti). Il modello GAINS (Greenhouse gas and Air Pollution Information and Simulation, simulazione e informazioni in merito ai gas a effetto serra e all'inquinamento atmosferico) è utilizzato per le proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra diverse da CO2; i modelli GLOBIOM-G4M (Global Biosphere Management, gestione globale della biosfera) sono utilizzati per le proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti generati dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura; e il modello CAPRI (settore agricolo globale plurinazionale) è utilizzato per le proiezioni inerenti le attività agricole.

Inoltre la proposta si basa su: i) dati sulle emissioni ed esperienze derivanti dall'attuazione dei sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica dell'UE; ii) prove raccolte nella valutazione d'impatto a sostegno della proposta del 2016 per il regolamento Condivisione degli sforzi; e iii) studi precedenti relativi al trasporto su strada e agli edifici per quanto concerne le emissioni di gas a effetto serra.

Sulla base dello scenario di riferimento per il 2020, è stata prodotta una serie di scenari strategici "principali", concepiti per rappresentare una riduzione netta del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra attraverso pacchetti di provvedimenti coerenti con le opzioni strategiche esaminate nelle diverse valutazioni d'impatto. Tali scenari strategici di base sono completati da varianti specifiche per i provvedimenti e da analisi aggiuntive, descritte nella valutazione d'impatto che sostiene la presente proposta e nelle relative valutazioni d'impatto del pacchetto di provvedimenti "Pronti per il 55 %".

• Valutazione d'impatto

Le valutazioni d'impatto per le diverse iniziative del pacchetto di provvedimenti "Pronti per il 55 %" si basano su scenari di modellizzazione integrata che riflettono l'interazione dei diversi strumenti politici sugli operatori economici, al fine di garantire la complementarità, la coerenza e l'efficacia nel conseguimento dell'ambizione climatica per il 2030 e il 2050.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta integra l'analisi contenuta nella valutazione d'impatto del 2020 a corredo del piano per l'obiettivo climatico 2030. Ciò ha costituito la base analitica per fissare l'obiettivo di conseguire una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990 nonché l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo il 19 aprile 2021, con raccomandazioni di miglioramento. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza. Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:

·miglioramento della descrizione del problema per individuare in maniera sufficiente le carenze del regolamento Condivisione degli sforzi attuale;

·coerenza con altre iniziative collegate, in particolare con le revisioni della direttiva ETS e del regolamento LULUCF, e con la normativa europea sul clima;

·dimostrazione della proporzionalità di mantenere l'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi per i settori che saranno soggetti alla nuova direttiva ETS;

·miglioramento e chiarimento della distribuzione degli sforzi tra gli Stati membri;

·miglioramento dell'individuazione dei soggetti interessati nonché dei modi, dei costi e dei benefici dell'opzione prescelta e dei pareri dettagliati dei gruppi di portatori di interessi.

• Opzioni strategiche

La valutazione d'impatto analizza tre opzioni strategiche principali:

1.estendere l'EU ETS ad alcuni dei settori attualmente soggetti all'applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi (ossia edilizia e trasporto su strada), pur mantenendoli comunque ad esso assoggettati;

2.trasferire alcuni settori all'EU ETS (ossia edilizia e trasporto su strada) e ridurre di conseguenza l'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi;

3.trasferire alcuni settori all'EU ETS (la combustione di tutti i tipi di combustibili fossili) ed eliminare gradualmente il regolamento Condivisione degli sforzi aggregando le emissioni soggette a quest'ultimo generate dall'agricoltura e non legate all'energia a quelle dei settori contemplati dal regolamento LULUCF (nel cosiddetto settore del suolo), e includere i settori rimanenti in strumenti strategici incentrati sul clima e in un nuovo regolamento specifico (se necessario) che contempli tutti i settori non ETS attualmente contemplati dal regolamento Condivisione degli sforzi.

Nell'ambito delle opzioni 1 e 2, la valutazione d'impatto affronta altresì il livello adeguato di aumento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, ossia se l'aumento debba essere forte o moderato, la distribuzione degli sforzi tra gli Stati membri e il loro contributo all'obiettivo collettivo, il punto di partenza delle traiettorie delle assegnazioni annuali e il funzionamento delle flessibilità relative a direttiva ETS e regolamento LULUCF.

Finora la direttiva ETS, il regolamento Condivisione degli sforzi e il regolamento LULUCF congiuntamente hanno trattato le emissioni di gas a effetto serra di diversi settori dell'economia, ognuno di essi definendo il contributo dei settori trattati rispetto all'obiettivo generale. Dall'estensione della fissazione del prezzo del carbonio, uno strumento importante per contrastare le emissioni di gas a effetto serra, scaturiscono domande specifiche in relazione a settori nuovi.

La creazione di un nuovo scambio di quote di emissioni per il trasporto su strada e gli edifici ha giustificato la valutazione dell'ambito di applicazione stesso del regolamento Condivisione degli sforzi, tenendo conto dell'efficacia, dell'efficienza in termini di costi e dell'equità dello strumento nonché dell'architettura della politica in materia di clima nel suo complesso. Analogamente anche una modifica dell'ambito di applicazione del regolamento LULUCF verso uno strumento per l'uso del suolo potrebbe incidere sull'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi. Tuttavia la proposta relativa al regolamento LULUCF prevede obiettivi nazionali per il settore del suolo soltanto dopo il 2030, di conseguenza non incide sulla proposta relativa al regolamento Condivisione degli sforzi, che ha un ambito temporale limitato al 2030. Inoltre nella valutazione d'impatto sono state considerate e valutate diverse opzioni per l'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi, in particolare l'eventualità di includere o meno un settore tanto nel regolamento Condivisione degli sforzi quanto nello scambio di quote di emissioni e/o la possibilità che uno strumento per l'uso del suolo possa incidere sul conseguimento dell'obiettivo generale dell'UE entro il 2030.

L'applicazione dello scambio di quote di emissioni a settori quali l'edilizia e il trasporto su strada riguarderà circa la metà delle emissioni dell'attuale regolamento Condivisione degli sforzi. Come per la direttiva ETS attualmente in vigore, un tale sistema integrerà il prezzo della CO2 nelle decisioni economiche e finanziarie e sarà uno strumento importante per incentivare un'azione efficace in termini di costi da parte delle imprese e dei consumatori in tali settori in tutti gli Stati membri. Allo stesso tempo un prezzo del carbonio non consentirebbe individualmente di conseguire in maniera efficiente la trasformazione richiesta nei settori interessati. Il piano per l'obiettivo climatico 2030 ha concluso che si rileva un'evidente esigenza di politiche complementari e mirate. Tali politiche possono affrontare fallimenti del mercato e divergenza di interessi, accelerare il cambiamento tecnologico e sviluppare l'infrastruttura necessaria in maniera coordinata (ad esempio per la ristrutturazione di edifici, l'elettrificazione e la tecnologia dell'idrogeno per l'industria).

Di conseguenza sarebbe prematuro lasciare la diminuzione mirata delle emissioni generate dagli edifici e dal trasporto su strada esclusivamente allo scambio di quote di emissioni. Una tale opzione meriterà un'adeguata considerazione nel contesto di un futuro riesame del regolamento Condivisione degli sforzi, che trarrà spunto dagli insegnamenti tratti dal funzionamento dello scambio di quote di emissioni per tali due settori.

L'opzione prescelta è quella che prevede un aumento dell'ambizione nel contesto del regolamento Condivisione degli sforzi, in linea con proiezioni efficienti dal punto di vista dei costi, al fine di conseguire l'ambizione globale per il clima per il 2030 stabilita nel piano per l'obiettivo climatico 2030. L'estensione dello scambio di quote di emissioni a nuovi settori, ossia il trasporto su strada e l'edilizia, pur mantenendoli nell'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi, è considerata un contributo al conseguimento dell'obiettivo di quest'ultimo regolamento e non come una sua sostituzione.

L'aumento degli obiettivi nazionali nel quadro del regolamento Condivisione degli sforzi richiede una revisione dell'equità e dell'efficienza dei costi all'interno dello strumento. Per quanto concerne l'equità, la valutazione conclude che un aggiornamento dell'approccio di fissazione degli obiettivi basato sul PIL pro capite è comunque adeguato, pur applicando una quantità limitata di correzioni mirate per affrontare le preoccupazioni concernenti l'efficienza sotto il profilo dei costi. Complessivamente questo porterà ad una convergenza delle emissioni pro capite in tali settori in tutta l'UE.

Al fine di garantire la massima efficienza in termini di costi, si prevede che vengano utilizzate tutte le flessibilità esistenti con una maggiore ambizione, che si riflette in un obiettivo dell'UE pari al 40 % per il regolamento Condivisione degli sforzi. Gli strumenti di flessibilità sono ritenuti essere adeguati, in termini tanto di scala quanto di funzionamento, per assicurare una maggiore efficienza sotto il profilo dei costi della politica generale.

Per gli anni dal 2023 al 2030 dovranno essere stabiliti limiti nazionali vincolanti nuovi, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che conducono progressivamente al conseguimento dell'obiettivo per il 2030 di ciascuno Stato membro. Le assegnazioni di emissioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 saranno calcolate sulla base dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, rivisti dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Condivisione degli sforzi. Per una maggiore precisione il calcolo delle assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030 sarà basato sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro durante gli anni 2021, 2022 e 2023 a seguito di un riesame completo dei dati dell'inventario nazionale che sarà condotto dalla Commissione nel 2025.

Inoltre, nel 2027, la Commissione dovrà effettuare un riesame completo dei dati dell'inventario nazionale ai fini della conformità con il regolamento Condivisione degli sforzi, come previsto dall'articolo 38 del regolamento Governance. La Commissione determinerà, mediante atti di esecuzione, la portata di tali due riesami globali al fine di evitare un'inutile duplicazione dei compiti.

La normativa europea sul clima prevede che, al fine di garantire che sforzi di mitigazione sufficienti vengano profusi fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo di riduzione netta dei gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 debba essere limitato a 225 Mt CO2-eq. Tale disposizione contenuta nella normativa europea sul clima non pregiudica la revisione della legislazione dell'Unione. L'aumento proposto dell'ambizione del regolamento LULUCF, associato alla ripartizione della flessibilità LULUCF esistente per l'uso in ciascuno dei periodi di conformità di 5 anni, riduce la probabilità di non soddisfare i requisiti della normativa sul clima. Tuttavia consentire la flessibilità dal settore del regolamento Condivisione degli sforzi nei settori LULUCF e una flessibilità limitata in senso opposto, è utile per consentire agli Stati membri di rispettare efficacemente i loro obblighi individuali.

Si propone la creazione di un nuovo meccanismo sotto forma di una riserva supplementare. Gli Stati membri possono decidere di non partecipare. Tale riserva potrebbe essere attivata soltanto dopo il soddisfacimento delle prescrizioni della normativa sul clima, ai fini della conformità nazionale rispetto agli obiettivi del regolamento Condivisione degli sforzi trasferendo eventuali crediti LULUCF inutilizzati 24 al termine del secondo periodo di conformità agli Stati membri che ne hanno bisogno. Tuttavia l'utilizzo di tale riserva dipenderà da risultati superiori alle attese nel settore LULUCF.

• Efficienza normativa e semplificazione 

In linea con l'impegno della Commissione di "Legiferare meglio", la presente proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi.

Il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni per gli Stati membri a livello nazionale. Spetta quindi agli Stati membri decidere come conseguire tali obiettivi (per motivi di sussidiarietà). La presente proposta, pur rivedendo gli obiettivi che ciascuno Stato membro deve conseguire entro il 2030, non impone ulteriori oneri amministrativi alle amministrazioni nazionali, ossia i principali attori interessati a tal fine dal regolamento Condivisione degli sforzi.

Diritti fondamentali 

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 25 . In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO 

Una buona attuazione della proposta che modifica il regolamento Condivisione degli sforzi sarà cruciale per il conseguimento dei suoi obiettivi e dei quelli fissati nella normativa europea sul clima. L'aumento degli obiettivi del regolamento Condivisione degli sforzi richiederà misure aggiuntive a livello nazionale e gli Stati membri dovranno rivedere e attuare strategie più rigorose in materia di azione per il clima. Di conseguenza si rendono necessarie misure di sostegno allo sviluppo di capacità da attuare nel corso di cinque anni (2023-2027) in maniera da consentire agli Stati membri di adattarsi a un quadro più esigente. Il costo totale stimato delle misure di sostegno è di 1 750 000 EUR.

La proposta rivede anche la flessibilità LULUCF stabilita dall'articolo 7 del regolamento Condivisione degli sforzi e crea una nuova riserva volontaria, la riserva supplementare, destinata ad aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi individuali, consentendo loro di utilizzare gli assorbimenti netti non utilizzati generati nel periodo 2026-2030, a condizione che l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione pari al 55 % sia conseguito entro il 2030 con un contributo massimo di assorbimenti netti fissato a 225 Mt CO2eq, come richiesto dalla normativa europea sul clima. Tali modifiche richiederanno adeguamenti nel registro dell'Unione che dovranno essere attuate con il sostegno di un contraente esterno che comporterà un costo stimato di 600 000 EUR.

I compiti di cui sopra richiederanno altresì un aumento della capacità dei servizi della Commissione che necessiteranno di tre nuovi membri del personale AD, che forniranno anch'essi sostegno al processo di codecisione. La scheda finanziaria legislativa allegata fornisce informazioni dettagliate sulle implicazioni della presente proposta per il bilancio dell'UE.

Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

5.ALTRI ELEMENTI 

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione 

Relazioni trasparenti e periodiche in merito agli obblighi degli Stati membri insieme a rigidi controlli di conformità, sono elementi fondamentali che garantiscono progressi verso la realizzazione degli impegni di riduzione delle emissioni a lungo termine dell'UE. L'iniziativa mantiene il regime di conformità del regolamento Condivisione degli sforzi e continua a fare affidamento sul solido quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica previsto dal regolamento Governance. La Commissione utilizzerà inoltre le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri ai sensi del regolamento Governance come base per la valutazione periodica dei progressi compiuti. Si tratterà di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e sulle misure, sulle proiezioni e sull'adattamento. La Commissione si avvarrà altresì di tali informazioni per riesaminare l'attuazione delle politiche ambientali e monitorare i programmi d'azione per l'ambiente. Le informazioni ricevute dagli Stati membri possono essere integrate da osservazioni atmosferiche sistematiche effettuate sul terreno o mediante telerilevamento, come quelle fornite dal programma Copernicus.

L'efficacia della proposta nel conseguire gli obiettivi rivisti per il 2030 dipende dalla capacità degli Stati membri di adattare i loro piani e le loro strategie ad una risposta più vigorosa alla sfida posta dai cambiamenti climatici. In questo contesto la Commissione metterà in atto misure di sviluppo di capacità destinate a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti a integrare gli obiettivi rivisti nei loro piani e nelle loro strategie nazionali in materia di clima, compresi i piani nazionali per l'energia e il clima.

La presente iniziativa mantiene inoltre in vigore le disposizioni in materia di riesame che richiedono alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento, entro sei mesi da ciascun bilancio globale concordato ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi. Il primo bilancio globale avrà luogo nel 2023 e successivamente sarà ripetuto ogni cinque anni.

Infine il regolamento Condivisione degli sforzi, la sua pertinenza in veste di strumento di regolamentazione e la sua portata saranno oggetto di riesame per lo sviluppo del quadro per il clima e l'energia successivamente al 2030, tenendo conto delle interazioni tra i vari strumenti, in particolare l'estensione dello scambio di quote di emissioni a nuovi settori e la regolamentazione di un pilastro agricoltura, dell'uso del suolo e della silvicoltura.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 

Questo articolo contiene tutte le modifiche proposte al regolamento Condivisione degli sforzi, ossia:

1)articolo 1, concernente l'oggetto: aggiornamento del riferimento all'obiettivo di riduzione delle emissioni del regolamento Condivisione degli sforzi a livello UE;

2)articolo 2, concernente l'ambito di applicazione: adattamento della definizione dell'ambito di applicazione tenendo conto della proposta di inclusione del trasporto marittimo nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

3)articolo 4, paragrafi 2 e 3, concernente i livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030: aggiornamento del quadro ai sensi del quale la Commissione fisserà i nuovi livelli annuali di emissioni degli Stati membri negli anni dal 2023 al 2030. Il nuovo quadro prevede un aggiornamento delle assegnazioni annuali di emissioni nazionali utilizzando i nuovi dati che saranno disponibili soltanto nel 2025. Date le incertezze associate agli effetti a medio termine della pandemia di COVID19 nell'economia e alla rapidità della ripresa, il riesame del 2025 consentirà un aggiustamento delle assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030 al fine di garantire che non siano né troppo indulgenti né troppo severe;

4)articolo 6 - un nuovo paragrafo 3 bis sulla flessibilità dell'EU ETS: che fissa per Malta un termine entro il quale indicare se intende utilizzare la sua maggiore flessibilità ETS. Tale nuova scadenza è necessaria dato che, a causa delle specificità della sua economia, Malta avrà accesso a una maggiore flessibilità dell'ETS attraverso una modifica dell'allegato II del regolamento Condivisione degli sforzi;

5)articolo 7, sull'uso degli assorbimenti risultanti dal LULUCF: ripartizione dell'utilizzo della flessibilità LULUCF in due periodi di cinque anni e assoggettamento di ciascun periodo a un massimale corrispondente alla metà dell'importo totale; e soppressione del paragrafo 2, dato che la modifica prevista del titolo dell'allegato III sarà effettuata mediante la modifica del regolamento Condivisione degli sforzi come qui proposto (cfr. punto 9);

6)aggiunta di un nuovo articolo (articolo 11 bis): istituzione di una riserva supplementare volontaria (formata da eventuali crediti LULUCF inutilizzati alla fine del secondo periodo di conformità) che potrà essere utilizzata dagli Stati membri per il rispetto del loro obiettivo ai sensi del regolamento Condivisione degli sforzi per il 2030, a condizione che l'obiettivo del -55 % a livello UE sia stato conseguito con un contributo massimo di 225 Mt CO2eq di assorbimenti netti in conformità con la normativa europea sul clima. Tale flessibilità aggiuntiva faciliterà la conformità da parte degli Stati membri che possono avere difficoltà nell'affrontare obiettivi nazionali più rigorosi tanto nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi quanto nei settori LULUCF, soltanto alla fine del periodo;

7)allegato I, sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri: inserimento di nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005 per i settori soggetti al regolamento Condivisione degli sforzi;

8)allegato II, sulla flessibilità ETS: aumento del limite di flessibilità dell'ETS di Malta dal 2 % al 7 %;

9)allegato III: modifica del suo titolo in conformità con il nuovo testo dell'articolo 7.

2021/0200 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 26 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 27 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo, approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % per il 2030. La normativa che attua l'obiettivo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 (che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione), dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 (che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura) e dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, nei settori non contemplati dalla direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841.

(3)Il Green Deal europeo 31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(4)Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(5)Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi 33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(6)Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'attuale obiettivo dell'Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

(7)Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

(8)Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 35 la Commissione ha indicato che il più ambizioso obiettivo globale per il 2030 può essere raggiunto solo con il contributo di tutti i settori.

(9)Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

(10)Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005.

(11)A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

(12)Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di ciascuno Stato membro per il 2030, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione 36 .

(13)Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

(14)È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

(15)Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030.

(16)Oltre alla flessibilità citata, è possibile prendere in considerazione una quantità limitata di assorbimenti netti e di emissioni nette risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura ("LULUCF") ai fini della conformità degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 ("flessibilità LULUCF"). Al fine di garantire che siano dispiegati sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare l'uso della flessibilità LULUCF suddividendolo su due periodi di tempo distinti, per ciascuno dei quali è imposto un limite corrispondente alla metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre opportuno allineare il titolo dell'allegato III alla modifica del regolamento (UE) 2018/841 effettuata tramite il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020 37 . Di conseguenza, non è più necessario che il regolamento (UE) 2018/842 fornisca la base giuridica in virtù della quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare il titolo del suo allegato III. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

(17)Considerando l'introduzione nel regolamento (UE) 2018/841 a partire dal 2026 di un regime di conformità rafforzato, è opportuno abolire la deduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate da ciascuno Stato membro nel periodo dal 2026 al 2030 nel settore del suolo che risultano superiori ai suoi assorbimenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 9, paragrafo 2.

(18)La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

(19)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/842,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/842 è così modificato:

1)all'articolo 1, "'30 %" è sostituito da "40 %";

2)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio*, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall'attività "trasporto marittimo".

* Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

3)all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.";

4)all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1, fino alla percentuale indicata nell'allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9.";

5)l'articolo 7 è così modificato:

a)    il titolo è sostituito dal seguente:

"Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF";

b)    il paragrafo 1 è così modificato:

i)    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:";

ii)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

aa) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;";

iii)    il paragrafo 2 è soppresso;

6)all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.";

7)è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Riserva supplementare

1. È istituita una riserva supplementare nel registro dell'Unione se, entro il 2030, l'Unione avrà ridotto le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio**, e tenendo conto del limite massimo del contributo degli assorbimenti netti.

2. Gli Stati membri che decidono di non contribuire né beneficiare della riserva supplementare notificano la loro decisione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La riserva supplementare consiste negli assorbimenti netti che gli Stati membri partecipanti hanno generato nel periodo 2026-2030, eccedentari rispetto ai rispettivi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/841, al netto di entrambi i seguenti elementi:

a)qualunque flessibilità utilizzata a norma degli articoli da 11 a 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;

b)le quantità prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui venga costituita una riserva supplementare a norma del paragrafo 1, uno Stato membro partecipante può beneficiarne se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030;

b)lo Stato membro abbia esaurito le flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

c)lo Stato membro abbia fatto massimo uso degli assorbimenti netti a norma dell'articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell'allegato III;

d)esso non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5.

5. Se uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, riceve dalla riserva supplementare una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza, da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9.

Se la quantità collettiva risultante, che dev'essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, supera la quantità assegnata alla riserva supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quantità che dev'essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.";

** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

8)l'allegato I del regolamento (UE) 2018/842 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

9)nell'allegato II, la voce relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

"Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3,

"Malta

7 %";

10)il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL PRESENTE REGOLAMENTO"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente
   

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

INDICE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA25

1.1.Titolo della proposta/iniziativa25

1.2.Settore/settori interessati25

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:25

1.4.Obiettivi25

1.4.1.Obiettivi generali25

1.4.2.Obiettivi specifici25

1.4.3.Risultati e incidenza previsti26

1.4.4.Indicatori di prestazione26

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa26

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi
di attuazione dell'iniziativa26

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori,
ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri
se avessero agito da soli.26

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe27

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con
altri strumenti pertinenti27

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese
le possibilità di riassegnazione27

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa27

1.7.Modalità di gestione previste28

2.MISURE DI GESTIONE29

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni29

2.2.Sistema di gestione e di controllo29

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o
dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e
della strategia di controllo proposti29

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli29

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi
del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)29

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità29

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA30

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio
di spesa interessate30

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti31

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi31

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi33

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi34

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale36

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento36

3.3.Incidenza prevista sulle entrate37

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

1.2.Settore/settori interessati 

Azione per il clima 

Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente

Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 38  

 la proroga di un'azione esistente 

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La presente proposta fa parte del pacchetto per il clima e l'energia 2030 "Pronti per il 55 %" destinato a consentire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto al 1990 a livello nazionale, in modo efficace rispetto ai costi, e a contribuire a limitare il riscaldamento globale. Il pacchetto soddisfa l'obbligo della Commissione, stabilito nell'articolo 3 della normativa sul clima, di rivedere la legislazione pertinente dell'Unione al fine di consentire il conseguimento dell'obiettivo di cui sopra.

La proposta rivede e aggiorna gli obiettivi collettivi e nazionali di riduzione delle emissioni che devono essere conseguiti entro il 2030 dai settori soggetti all'applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi e disciplina di conseguenza il suo quadro e i meccanismi di flessibilità.

1.4.2.Obiettivi specifici

Contribuire all'obiettivo di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 monitorando i progressi compiuti e verificando il rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati membri in conformità alla proposta, al fine di conseguire a livello europeo una riduzione del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi rispetto al 2005 in modo equo ed efficiente rispetto ai costi e che garantisca l'integrità ambientale.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta assicurerà un livello di riduzione del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello UE nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi entro il 2030 rispetto a quelli del 2005.

La presente proposta stabilisce obiettivi nazionali per il regolamento Condivisione degli sforzi basati principalmente sul PIL pro capite, al fine di garantire l'equità e l'efficacia in termini di costi nella distribuzione dello sforzo, pur consentendo attraverso le sue flessibilità un conseguimento di tali obiettivi efficiente sotto il profilo dei costi.

La proposta è rivolta agli Stati membri in qualità di attori istituzionali. La politica proposta deve essere attuata a livello nazionale e riguarda quindi la maggior parte delle loro amministrazioni nazionali. La natura e la portata delle misure nazionali scelte dagli Stati membri per attuare la politica determineranno quali portatori di interessi saranno interessati.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore n. 1: livello di riduzione nell'UE delle emissioni di gas a effetto serra non ETS.

Indicatore n. 2: livello di riduzione delle emissioni negli Stati membri.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Gli Stati membri devono conseguire i loro obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni entro il 2030. Dovranno attuare le politiche, le misure e le disposizioni di legge e amministrative necessarie a livello nazionale per conformarsi alla proposta.

La Commissione deve sviluppare le misure di attuazione pertinenti, compresa la fissazione di nuove assegnazioni annuali di emissioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, nonché, in seguito a un riesame completo dei dati d'inventario, per gli anni dal 2026 al 2030.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono individualmente, è necessario il coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'UE è giustificata sulla base del principio di sussidiarietà. L'UE e i suoi Stati membri partecipano congiuntamente all'attuazione dell'accordo di Parigi. L'azione congiunta consente all'UE di affrontare le questioni di equità ed efficienza, conseguendo allo stesso tempo un ambizioso obiettivo ambientale. Gli articoli da 191 a 193 TFUE confermano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'attuazione e il funzionamento del quadro di condivisione degli sforzi (prima attraverso la decisione n. 406/2009/CE, seguita dal regolamento Condivisione degli sforzi - da modificare attraverso la presente proposta) ha fatto sì che gli Stati membri diventassero più attivi nel prendere in considerazione misure nuove per ridurre le emissioni nei settori e modalità per progettarle al meglio.

Sulla base delle proiezioni nazionali aggregate relative ai gas a effetto serra, con le attuali politiche e misure nazionali attuate si prevede una riduzione delle emissioni totali a livello di UE-27 del 30 % nel 2030. Nel 2019 tutti gli Stati membri hanno preparato piani nazionali integrati per l'energia e il clima definitivi Con l'attuazione delle misure previste o delle ambizioni dichiarate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima definitivi, si stima che la riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE raggiungerà il 41 %, conseguendo l'attuale obiettivo di riduzione pari ad almeno il 40 %.

Il riadeguamento e il riesame del regolamento Condivisione degli sforzi rafforzeranno ulteriormente l'impegno degli Stati membri nello sforzo collettivo di intensificare la lotta contro i cambiamenti climatici.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Le proposte rientrano nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" che riunisce una serie di iniziative che si rafforzano a vicenda all'interno del quadro per il clima e l'energia e che consentiranno all'Unione di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, come richiesto dalla normativa sul clima.

Il pacchetto "Pronti per il 55 %", Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, aiuteranno l'Unione a conseguire la duplice transizione, verde e digitale. L'iniziativa è coerente anche con le politiche dell'Unione concernenti un'economia pulita e circolare, una mobilità sostenibile e intelligente, la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e il prossimo piano d'azione relativo all'obiettivo inquinamento zero, nonché la sua posizione sulla scena internazionale e la sua diplomazia del Green Deal.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

1.7.Modalità di gestione previste 39  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La proposta costituisce il seguito del regolamento Condivisione degli sforzi con gli stessi obblighi di monitoraggio e comunicazione per gli Stati membri e gli stessi compiti di gestione per la Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri per adempiere i loro obblighi ai sensi della proposta.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La conformità si baserà sul quadro globale esistente di monitoraggio, comunicazione e verifica stabilito in parte nel regolamento Condivisione degli sforzi e in parte nel regolamento (UE) 2018/1999 ("regolamento Governance") e nelle sue disposizioni di attuazione.

Per garantire che la valutazione di conformità si basi su dati accurati, gli inventari delle emissioni dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri continueranno ad essere riesaminati dalla Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coordinare il controllo della trasparenza, della precisione, della coerenza, della comparabilità e della completezza delle informazioni fornite.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile — La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili. Per attuare la presente proposta sarà necessario ridistribuire risorse umane all'interno della Commissione. Sono già predisposte procedure adeguate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Stati membri che non comunicano o non comunicano per tempo le loro emissioni annuali di gas a effetto serra.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista nessuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Il monitoraggio dei progressi degli Stati membri rispetto ai loro impegni derivanti dalla presente proposta si basa su un sistema esistente e consolidato per il controllo qualità e la verifica delle loro relazioni annuali sulle emissioni di gas a effetto serra. Ciò garantisce che le eventuali lacune o irregolarità nei dati riportati sulle emissioni siano affrontate e corrette per tempo in vista del controllo di conformità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.[1]

di paesi EFTA[2]

di paesi candidati[3]

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 01 01 01

Non diss.

NO

NO

NO

3

09 02 03

Diss.

NO

NO

NO

7

20 01 02 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 03

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Non applicabile.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

"Risorse naturali e ambiente"

DG: CLIMA

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

09 02 03

Impegni

(1)

1,750

 

 

 

 

1,750

Pagamenti

(2)

 

0,700

1,050

 

 

1,750

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

09 01 01 01

 

(3)

 

 

0,467

0,042

0,092

0,601

TOTALE stanziamenti per la DG CLIMA

Impegni

= 1 + 3

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Pagamenti

= 2 + 3

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Pagamenti

(5)

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 4 + 6

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Pagamenti

= 5 + 6

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: CLIMA

 

Ÿ Risorse umane  

0,465

0,474

0,484

0,494

0,503

2,421

Ÿ Altre spese amministrative  

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

2,270

0,581

1,058

0,536

0,595

5,040

Pagamenti

0,520

1,281

2,108

0,536

0,595

5,040



3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

 

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

totale

Specificare gli obiettivi e i risultati

linea di bilancio

RISULTATI

 

Tipo 40

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

obiettivo specifico del regolamento Condivisione degli sforzi 41

 

- modifiche al registro dell'Unione

 

Contratti di servizio

 

 

0,000

 

0,000

 

0,075

 

0,000

 

0,000

 

0,075

 

QTM, Extramuros, attrezzature

 

 

0,000

 

0,000

 

0,350

 

0,000

 

0,050

 

0,400

- estensione dello sportello Servizio

 

Contratti di servizio

 

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

QTM, Extramuros, attrezzature

 

 

0,000

 

0,000

 

0,042

 

0,042

 

0,042

 

0,126

Totale parziale obiettivo specifico del regolamento Condivisione degli sforzi

 

0,000

 

0,000

 

0,467

 

0,042

 

0,092

 

0,601

TOTALE

 

0,000

 

0,000

 

0,467

 

0,042

 

0,092

 

0,601



3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

0,465

0,474

0,484

0,494

0,503

2,421

Altre spese amministrative

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

Esclusa la RUBRICA 7[1] del quadro finanziario pluriennale

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

-

-

-

-

-

-

Altre spese amministrative

-

-

-

-

-

-

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

-

-

-

-

-

-

TOTALE

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

 

2023

2024

2025

2026

2027

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

3

3

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

01 01 01 01  (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

 

 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz [2]

- in sede

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

TOTALE

3

3

3

3

3

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

2 AD: calcolo delle nuove assegnazioni annuali di emissioni per il periodo 2023-2030, e corrispondente atto di esecuzione della Commissione;

2025 e 2027 riesame completo degli inventari (gestione dei contratti e relativi atti di esecuzione);

analisi istituzionale per gli adattamenti informatici e successivo funzionamento dei nuovi elementi nel registro dell'Unione. Obblighi di Business Intelligence e comunicazione. Gestione delle relazioni con i clienti e coordinamento delle nuove risorse dello Sportello Servizio.

1 AD: sviluppo di capacità degli Stati membri per progettare strategie di riduzione delle emissioni. Sostegno agli Stati membri nell'aggiornamento dei loro piani nazionali per l'energia e il clima nel contesto del regolamento sulla governance per intensificare le loro politiche e misure nazionali per il clima, al fine di innescare le necessarie riduzioni delle emissioni entro il 2030.

Personale esterno

-

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La spesa sarà sostenuta nel contesto della dotazione LIFE.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 42

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2018) 773 final.
(3)    COM(2020) 690 final.
(4)    Conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020, EUCO 22/20, CO EUR 17, CONCL 8.
(5)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(7)    29 % per l'UE27.
(8)    Secondo lo scenario di riferimento dell'UE per il 2020 che funge da base per la valutazione d'impatto (cfr. sezione 5.1 della valutazione d'impatto).
(9)    COM(2016) 860 final.
(10)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(11)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(12)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(13)    COM(2021) 82 final.
(14)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(15)    COM(2021) 219 final.
(16)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'attuazione della decisione n. 406/2009/CE a norma del suo articolo 14 (COM(2016) 483 final).
(17)    Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(18)    Il riscontro è disponibile sulla pagina online "Di' la tua" della Commissione europea, nella sezione "Obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (regolamento sulla condivisione degli sforzi) - riesame sulla base del piano per l'obiettivo climatico 2030", accessibile tramite il seguente collegamento: riscontro sulla valutazione d'impatto iniziale .
(19)    Proiezioni basate su modelli delle tendenze in materia di energia, trasporti ed emissioni di gas a effetto serra fino al 2050, che muovono da una serie di assunti riguardanti le politiche dell'UE e degli Stati membri e dalle caratteristiche specifiche di questi ultimi, in consultazione con gli esperti degli Stati membri.
(20)    Il "quadro strategico attuale" comprende le iniziative dell'UE adottate a partire dalla fine del 2019 nonché gli obiettivi e le politiche e le misure nazionali stabiliti nei piani nazionali definitivi per l'energia e il clima.
(21)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176 .
(22)     https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf .
(23)    Maggiori informazioni e documentazione relative al modello: https://e3modelling.com/modelling-tools/primes/ .
(24)    Gli assorbimenti netti inutilizzati sono quelli non utilizzati nell'attuale flessibilità LULUCF, di cui all'articolo 7 del regolamento Condivisione degli sforzi, e non utilizzati nella nuova riserva di sicurezza di cui al regolamento LULUCF.
(25)    COM(2019) 640 final.
(26)    GU C del , pag. .
(27)    GU C del , pag. .
(28)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(29)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(31)    Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
(32)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(33)    Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(34)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(35)    COM(2020) 562 final.
(36)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).
(37)    Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021‑2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).
(38)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(40)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(41)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(42)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 555 final

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

{SEC(2021) 555 final} - {SEC(2021) 612 final} - {SWD(2021) 553 final} - {SWD(2021) 611 final} - {SWD(2021) 612 final}


ALLEGATO

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI
A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3

Colonna 1

Colonna 2

Belgio

- 35 %

-47%

Bulgaria

- 0 %

-10%

Cechia

- 14 %

-26%

Danimarca

- 39 %

-50%

Germania

- 38 %

-50%

Estonia

- 13 %

-24%

Irlanda

- 30 %

-42%

Grecia

- 16 %

-22,7 %

Spagna

- 26 %

-37,7 %

Francia

- 37 %

-47,5%

Croazia

- 7 %

-16,7 %

Italia

- 33 %

-43,7 %

Cipro

- 24 %

-32%

Lettonia

- 6 %

-17%

Lituania

- 9 %

-21%

Lussemburgo

- 40 %

-50%

Ungheria

- 7 %

-18,7 %

Malta

- 19 %

-19%

Paesi Bassi

- 36 %

-48%

Austria

- 36 %

-48%

Polonia

- 7 %

-17,7 %

Portogallo

- 17 %

-28,7 %

Romania

- 2 %

-12.7%

Slovenia

- 15 %

-27%

Slovacchia

- 12 %

-22,7 %

Finlandia

- 39 %

-50%

Svezia

- 40 %

-50%

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