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Document 52021PC0534

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico ("Convenzione di Helsinki") in merito all'adozione di una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, di detta Convenzione

COM/2021/534 final

Bruxelles, 3.9.2021

COM(2021) 534 final

2021/0285(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico ("Convenzione di Helsinki") in merito all'adozione di una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, di detta Convenzione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico in riferimento alla prevista adozione di una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, della Convenzione di Helsinki

2.Contesto della proposta

2.1.La Convenzione di Helsinki

Obiettivo della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico ("la Convenzione") è proteggere l'ambiente marino del Mar Baltico da tutte le fonti di inquinamento, dall'industrializzazione e da altre attività umane. La Convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 1980 ed è stata modificata nel 1992.

L'Unione europea è parte della Convenzione 1 .

2.2.La commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM)

La commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, nota anche come commissione di Helsinki (HELCOM), è composta di rappresentanti di ciascuna delle 10 parti contraenti 2 della Convenzione. Si riunisce a intervalli regolari e in caso di circostanze particolari. I suoi compiti sono, tra l'altro, vigilare sull'attuazione della Convenzione ed esaminare la situazione della zona marittima, l'efficacia delle misure adottate, le priorità e la necessità di misure complementari o diverse.

A norma dell'articolo 23 della Convenzione, ciascuna parte contraente ha diritto ad un voto in seno alla commissione. L'UE ha diritto a un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione. L'UE non esercita il suo diritto di voto qualora i suoi Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, della Convenzione, tranne sia disposto altrimenti, la commissione prende le proprie decisioni all'unanimità.

2.3.L'atto previsto della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico

Il 20 ottobre 2021, nella riunione ministeriale HELCOM 2021, la commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico sarà chiamata ad adottare una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, della Convenzione di Helsinki (di seguito "l'atto previsto").

Scopo dell'emendamento è aggiornare i requisiti di cui all'allegato III, parte II, della Convenzione mediante l'introduzione dei recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche sulle buone pratiche agricole e di un nuovo glossario di termini che tiene conto della vigente legislazione dell'UE, e aggiungere un nuovo paragrafo sul riciclaggio dei nutrienti in base ai risultati della riunione ministeriale 2018 della commissione, tenutasi a Bruxelles sotto presidenza dell'UE.

L'adozione dell'atto previsto avvia la procedura di accettazione tacita di cui all'articolo 32 della Convenzione al fine di emendare l'allegato III, parte II, di detta Convenzione. L'emendamento all'allegato III, parte II, della Convenzione vincolerà l'Unione.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mar Baltico, anche nelle zone marittime non soggette a giurisdizione nazionale, è stata ripetutamente riconosciuta.

L'emendamento all'allegato III, parte II, della Convenzione di Helsinki sulla "Prevenzione dell'inquinamento di origine agricola" mira ad aggiornare i requisiti della Convenzione. In particolare, il punto 3 sullo stoccaggio degli effluenti zootecnici e il punto 6 sull'applicazione di concimi organici sono stati adattati per includere i recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche sulle buone pratiche agricole. Sono stati inoltre introdotti un nuovo paragrafo sul riciclaggio dei nutrienti per rispecchiare gli impegni assunti al riguardo nella dichiarazione 2018 dell'HELCOM sotto presidenza dell'UE, nonché un nuovo glossario di termini che tiene conto della vigente legislazione dell'UE.

In vista della riunione ministeriale dell'HELCOM nell'ottobre 2021, è necessario definire la posizione dell'Unione poiché la raccomandazione prevista avvia la procedura di accettazione tacita di cui all'articolo 32 della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico al fine di emendare l'allegato III, parte II, di detta Convenzione. L'emendamento all'allegato III, parte II, della Convenzione vincolerà l'Unione. Dal momento che l'emendamento all'allegato aggiornerà i requisiti riguardanti la protezione del Mar Baltico, modificherà gli impegni e le ambizioni internazionali dell'UE e migliorerà la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della raccomandazione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico è un organo istituito da un accordo, segnatamente la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico.

L'atto che la commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché avvia la procedura di accettazione tacita di cui all'articolo 32 della Convenzione al fine di emendarne l'allegato III, parte II.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della Convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0285 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico ("Convenzione di Helsinki") in merito all'adozione di una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, di detta Convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/157/CE del Consiglio l'Unione ha concluso la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico ("l'accordo"), modificata nel 1992 4 .

(2)Ai sensi dell'articolo 32 dell'accordo, la commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico può adottare emendamenti agli allegati dell'accordo.

(3)Nella riunione ministeriale del 20 ottobre 2021, la commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico sarà chiamata ad adottare una raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, poiché gli emendamenti agli allegati raccomandati dalla commissione sono adottati mediante la procedura di accettazione tacita di cui all'articolo 32 dell'accordo. L'emendamento all'allegato III, parte II, della Convenzione vincolerà l'Unione.

(5)Poiché il previsto emendamento all'allegato III, parte II, aggiornerà i requisiti riguardanti la protezione del Mar Baltico, modificherà gli impegni e le ambizioni internazionali dell'UE e migliorerà la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione ministeriale del 2021 della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico consiste nel sostenere l'adozione della raccomandazione volta a emendare l'allegato III, parte II, della Convenzione di Helsinki.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.
(2)    Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia e Unione europea.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.
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