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Document 52021PC0364

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    COM/2021/364 final

    Bruxelles, 6.7.2021

    COM(2021) 364 final

    2021/0180(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") 1 , in riferimento alla prevista adozione di una decisione di tale comitato specializzato per modificare gli allegati SSC-1, 3, 4, 5, 6 e 8 e l'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

    L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituisce la base di un'ampia relazione tra l'Unione europea e il Regno Unito e comprende disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021 ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

    2.2.Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

    Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ("il comitato specializzato") è istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il regolamento interno dei comitati specializzati.

    I compiti del comitato specializzato sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo e comprendono:

    ·il monitoraggio dell'attuazione e la garanzia della corretta attuazione dell'accordo;

    ·l'adozione di decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;

    ·la discussione degli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione dell'accordo.

    2.3.L'atto previsto del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

    Il comitato specializzato può adottare una decisione che modifica gli allegati e le appendici del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ("il protocollo") a norma dell'articolo SSC.68 dello stesso.

    Scopo dell'atto previsto è completare e rettificare gli allegati del protocollo con le voci degli Stati membri e del Regno Unito che non erano note al momento della firma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali rettifiche non modificano gli elementi essenziali del protocollo.

    La decisione prevista sarà vincolante per le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Conformemente all'allegato 1 sul regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati, articolo 9, paragrafo 3, le decisioni adottate dal comitato specializzato specificano la data da cui hanno effetto.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    3.1.Allegato SSC-1 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    A norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettere a) e d), le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1, parte 1, e le prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate all'allegato SSC-1, parte 2, sono escluse dall'ambito di applicazione del protocollo.

    Il titolo dell'allegato SSC-1 è impreciso in quanto si riferisce alle prestazioni "in denaro", mentre la parte 2 di tale allegato include anche le prestazioni in natura per l'assistenza a lungo termine. Anche la definizione di prestazioni per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo SSC.1, lettera r), comprende sia le prestazioni in denaro che le prestazioni in natura. Pertanto il titolo dell'allegato SSC-1 deve essere rettificato e l'espressione "in contanti" deve essere cancellata.

    L'allegato SSC-1, parte 1, elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo degli Stati membri e del Regno Unito. Tuttavia le prestazioni elencate devono essere rettificate in quanto alcuni Stati hanno abolito talune prestazioni, mentre altri Stati hanno introdotto recentemente nuove prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. È pertanto necessario rettificare le prestazioni elencate in riferimento al Regno Unito nonché a Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Per la Polonia e il Regno Unito devono essere aggiunte nuove prestazioni all'elenco.

    A seguito della cancellazione dell'espressione "in denaro" nel titolo dell'allegato SSC-1, la parte 2 di tale allegato deve essere completata con le prestazioni in natura per l'assistenza a lungo termine disponibili ai sensi della legislazione di 9 Stati membri, vale a dire Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Svezia. Ulteriori rettifiche e aggiunte devono essere apportate alla parte 2 per quanto riguarda il Regno Unito e 23 Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia.

    3.2.Allegato SSC-3 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    L'allegato SSC-3 elenca gli Stati che prevedono diritti supplementari per quanto riguarda le prestazioni di malattia in natura per i pensionati che ritornano nello Stato competente a norma dell'articolo SSC.25, paragrafo 2, del protocollo. L'elenco deve essere completato con Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania.

    3.3.Allegato SSC-4 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    L'allegato SSC-4 riguarda i casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica. Si articola in due parti. La parte 1 elenca per gli Stati i casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo SSC.47, paragrafo 4, del protocollo e deve essere rettificata per quanto riguarda Irlanda, Lettonia, Portogallo e Svezia. La parte 2 elenca i casi in cui si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 5, del protocollo e deve essere rettificata per quanto riguarda Repubblica ceca, Portogallo e Svezia.

    3.4.Allegato SSC-5 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    L'allegato SSC-5 elenca le prestazioni e gli accordi che consentono di applicare l'articolo SSC.49 e si articola in tre parti. Nelle parti I e II occorre rettificare le voci relative alla Svezia. Nella parte III occorre rettificare la data della convenzione nordica sulla sicurezza sociale.

    3.5.Allegato SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    L'allegato SSC-6 contiene disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito. Devono essere inserite nuove voci per la Repubblica ceca e il Regno Unito, mentre la voce relativa all'Estonia deve essere soppressa e la voce relativa alla Svezia deve essere rettificata.

    3.6.Allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    L'appendice SSCI-1 elenca le intese amministrative tra due o più Stati che stabiliscono procedure diverse da quelle previste dall'allegato SSC-7. Tali intese continuano ad applicarsi conformemente all'articolo SSCI.8. Questa appendice deve essere modificata per tener conto della decisione del governo svedese di non applicare un accordo bilaterale tra la Svezia e il Regno Unito nei casi contemplati dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

    3.7.Allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    Nella notifica del 25 gennaio 2021, l'Unione ha informato il Regno Unito, conformemente all'articolo SSC.11, paragrafo 6, che tutti gli Stati membri hanno notificato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10, conformemente all'articolo SSC.11, paragrafo 1, in relazione ai lavoratori distaccati. A norma dell'articolo SSC.11, paragrafo 6, l'allegato SSC-8 deve essere pertanto aggiornato con l'elenco dei 27 Stati membri che applicano le disposizioni dell'articolo SSC.11, paragrafo 1.

    4.Base giuridica

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    La decisione che il comitato specializzato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante per le parti in forza dell'articolo 10 dell'accordo.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    L'atto previsto ha come unico obiettivo e contenuto quello di modificare gli allegati e le appendici del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale al fine, da un lato, di affrontare le omissioni e le carenze senza modificarne gli elementi essenziali e, dall'altro, di aggiornare l'allegato SSC-8 in conformità dell'articolo SSC.11 del protocollo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

    L'atto previsto persegue obiettivi nel settore del coordinamento della sicurezza sociale. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 48 TFUE.

    4.1.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    La decisione del comitato specializzato apporterà modifiche al protocollo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2021/0180 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio 2 , del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

    (2)A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.

    (3)L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia prevista da tale accordo. A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo. A norma dell'articolo 10, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.

    (4)Gli allegati da SSC-1 a 6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni "in denaro". L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

    (5)L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe adottare una decisione per conformarsi a tale obbligo.

    (6)È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in riferimento a tali modifiche degli allegati SSC-1, 3, 4, 5, 6 e 8 e dell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di atto del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14. Nel processo di autenticazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli articoli sono stati rinumerati d'intesa con il Regno Unito.
    (2)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.
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    Bruxelles, 6.7.2021

    COM(2021) 364 final

    ALLEGATI

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale


    ALLEGATO 1

    Decisione n. 1/2021 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,

    del ...

    per quanto riguarda la modifica degli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

    IL COMITATO SPECIALIZZATO,

    visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 1 (l'"accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo.

    (2)Gli allegati da SSC-1 a 6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni "in denaro". L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.

    (3)L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le voci degli Stati membri e del Regno Unito negli allegati SSC-1, 3, 4, 5 e 6 nonché le voci nell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono aggiornate conformemente all'allegato I della presente decisione.

    L'allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale è aggiornato conformemente all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    Fatto a ...,

    Per il consiglio di partenariato

    I copresidenti

    ALLEGATO 2

    Allegato I della decisione n. 1/2021

    ALLEGATO SSC-1

    TALUNE PRESTAZIONI
    ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO

    PARTE 1

    PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO
    (Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera a), del presente protocollo)

    i)    REGNO UNITO

    a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale)

    b) Indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di occupazione)

    c) Sussidio di sussistenza per disabili, componente "mobilità" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale)

    d) Assegno per l'indipendenza personale, componente "mobilità" (legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5))

    e) Indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007)

    f) Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193))

    g) Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamenti The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370))

    h) Sussidi per spese funebri (Funeral Support Payment) (regolamenti relativi all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292))

    i) Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) (regolamenti relativi all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/351))

    ii)    STATI MEMBRI

    AUSTRIA

    Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori - BSVG)

    BELGIO

    a)    Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de remplacement de revenus)

    b)    Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées)

    BULGARIA

    Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 bis del Codice dell'assicurazione sociale)

    CIPRO

    a)    Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata)

    b)    Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001)

    c)    Assegno speciale per i non vedenti (legge sugli assegni speciali 77(I)/96 del 1996, modificata)

    DANIMARCA

    Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

    ESTONIA

    Indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

    FINLANDIA

    a)    Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007)

    b)    Sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002)

    c)    Assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002)

    FRANCIA

    a)    Assegno supplementare:

    i)Fondo speciale "invalidità" e

    ii)Fondo di solidarietà "vecchiaia" in base ai diritti acquisiti

    (legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale)

    b)    Indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale)

    c)    Indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti

    d)    Assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006

    GERMANIA

    a)    Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale) (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch)

    b)    Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione conformemente al volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch)

    GRECIA

    Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82)

    UNGHERIA

    a)    Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità)

    b)    Indennità di vecchiaia (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali)

    IRLANDA

    a)    Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2)

    b)    Pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4)

    c)    Pensione al coniuge o al convivente registrato superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6)

    d)    Assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10)

    e)    Assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute (modificata), articolo 61)

    f)    Pensione per persone non vedenti (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5)

    ITALIA

    a)    Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153)

    b)    Pensioni e indennità a favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508)

    c)    Pensioni e indennità a favore di sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 23 novembre 1988, n. 508)

    d)    Pensioni e indennità per i non vedenti civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 23 novembre 1988, n. 508)

    e)    Integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407)

    f)    Integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222)

    g)    Assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335)

    h)    Maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche)

    LETTONIA

    a)    Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003)

    b)    Indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003)

    LITUANIA

    a)    Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articoli 5 e 6, modificata)

    b)    Indennità di assistenza (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articolo 12, modificata)

    c)    Indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7, modificata).

    LUSSEMBURGO

    Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto

    MALTA

    a)    Assegno supplementare (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73)

    b)    Pensione di vecchiaia (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318))

    PAESI BASSI

    a)    Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong)

    b)    Legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

    POLONIA

    a)    Pensione sociale (Renta socjalna) (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej))

    b)    Prestazione parentale complementare (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+) (legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym))

    c)    Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) (legge del 31 luglio sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Ustawa o świadczeniu uzupełniajcym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji))

    PORTOGALLO

    a)    Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980, modificato)

    b)    Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981)

    c)    Supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato)

    SLOVACCHIA

    a)    Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004

    b)    Pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.

    SPAGNA

    a)    Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982)

    b)    Prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981):

    i)    pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui al titolo VI, capo II, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015, e

    ii)    prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione

    c)    Assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982)

    SVEZIA

    a)    Indennità di alloggio (capi 100-103 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    b)    Assegno di sussistenza alle persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    PARTE 2

    PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
    (Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera d), del presente protocollo)

    i)    REGNO UNITO

    a) Indennità di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord))

    b) Sussidio per prestatori di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)) e regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord)

    c) Sussidio di sussistenza per disabili, componente "assistenza" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord))

    d) Assegno per l'indipendenza personale, componente "vita quotidiana" (legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamenti del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamenti del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)

    e) Supplemento al sussidio per prestatori di assistenza (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia))

    f) Sussidio per giovani prestatori di assistenza (regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (modificati))

    g) Assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori (Regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352))

    ii)    STATI MEMBRI

    AUSTRIA

    Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata: Pflegegeld (§ 1), Pflegekarenzgeld (§ 21 quater)

    BELGIO

    (a)Articolo 93, paragrafo 8, e capo V bis della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994

    (b)Legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)

    (c)Protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018

    -titolo II Prestazioni in denaro, decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

    -articolo 4, paragrafo 1, e articoli da 77 a 83 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone gravemente non autosufficienti

    -articolo 4, paragrafo 2, e articoli da 84 a 90 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone anziane bisognose di assistenza

    -articolo 4, paragrafo 3, e articoli da 91 a 94 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per il sostegno di base

    d)    Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege)

    e)    Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime)

    f)    Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen)

    g)    Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben)

    h)    Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen)

    i)    Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes)

    j)Articolo 215 bis del regio decreto del 3 luglio 1996 recante attuazione della legge sull'assicurazione obbligatoria per le cure e le prestazioni sanitarie, coordinato il 14 luglio 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994)

    k)Articolo 12 del regio decreto del 20 luglio 1971 relativo all'attuazione di un'assicurazione di previdenza e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants)

    l)Articoli da 43/32. a 43/46. del codice vallone dell'azione sociale e della sanità: indennità di assistenza alle persone anziane

    m)    Articolo 799. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: dotazione per l'assistenza personale

    n)Decreto dell'8 febbraio 2018 relativo all'amministrazione e al pagamento delle prestazioni familiari

    o)Legge del 19 dicembre 1939 sugli assegni familiari (LGAF): assegno familiare

    p)Ordinanza del 10 dicembre 2020 relativa all'indennità di assistenza alle persone anziane (Ordonnantie van 10 dicembre betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocations pour l'aide aux personnes âgées)

    q)    Decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:

    -articolo 4, paragrafo 4, e articoli da 140 a 153 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga: finanziamento dei centri di assistenza residenziale

    -articolo 4, paragrafo 5, del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga e articoli da 54 a 72 del decreto del 6 luglio 2018 relativo all'acquisizione dei settori delle case di cura psichiatriche, delle iniziative in materia di alloggi protetti, degli accordi di riabilitazione, degli ospedali di riabilitazione e delle squadre multidisciplinari di consulenza sulle cure palliative per quanto riguarda il finanziamento delle case di cura psichiatriche e delle iniziative di alloggio protetto (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen)

    -articolo 4, paragrafo 9, e articoli da 105 a 135 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sugli aiuti alla mobilità

    r)    Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane e non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege)

    s)    Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime)

    t)    Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen)

    u)    Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio della comunità germanofona a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben)

    v)Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen)

    w)Decreto governativo del 19 dicembre 2019 relativo al regolamento transitorio della procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un consenso a coprire o a ripartire i costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland)

    x)Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes)

    y)Legge coordinata sugli ospedali e le altre istituzioni di cura del 10 luglio 2008:

    -prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP), dalle case di riposo (MR) e dai centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 170

    -servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 6

    z)Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e le indennità, coordinata il 14 luglio 1994:

    -prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP): articolo 34, paragrafo 11: prestazioni fornite dalle MSP

    -assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 26, articolo 34, paragrafi 11 e 12, articolo 37, § 12, e articolo 69, § 4

    -disassuefazione dal fumo: articolo 34, paragrafi 1 e 24 (stabilisce che le prestazioni sanitarie comprendono l'assistenza e l'assistenza farmacologica per la disassuefazione dal fumo)

    aa)    Regio decreto del 18 luglio 2001 che stabilisce le norme in base alle quali sono determinati la dotazione di risorse finanziarie, la quota dei giorni di soggiorno e il prezzo giornaliero del soggiorno per le iniziative in materia di alloggi protetti: servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP)

    bb)    Regio decreto del 31 agosto 2009 relativo all'intervento dell'assistenza sanitaria e all'assicurazione di indennizzo per l'assistenza nella disassuefazione dal fumo

    cc)    Codice vallone dell'azione sociale e della sanità:

    -prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP) e servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 43/7. [paragrafo 6]

    -assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 43/7. [paragrafo 4]

    centri di rieducazione funzionale: articolo 43/7. [paragrafo 3]: cure richieste dall'assistenza a lungo termine alla riabilitazione di cui agli accordi di riabilitazione conclusi con un centro di rieducazione funzionale ai sensi dell'articolo 43/2., paragrafi 1 e 11, del codice vallone dell'azione sociale e della sanità

    -strutture per l'accoglienza e l'alloggio delle persone anziane: articoli da 334. a 410.

    -istituti di cura: articoli da 411. a 418.

    -associazioni sanitarie integrate: articoli da 419. a 433.

    -salute mentale: articoli da 539. a 624.

    -sostegno alle famiglie e alle persone anziane: articoli da 219. a 260.

    -disassuefazione dal fumo articolo 43/7. [paragrafo 9]

    -aiuti alla mobilità: articolo 43/7. [paragrafo 1] ordinanza del governo vallone dell'11 aprile 2019 che stabilisce la nomenclatura delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 43/7. [paragrafo 1], del codice vallone dell'azione sociale e della sanità, e all'articolo 10/8. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità

    -cure palliative: articolo 491/4. e successivi

    dd)    Codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: articolo 726.:

    -servizi di soggiorno breve, servizi residenziali per adulti (SRA), servizi notturni residenziali per adulti (SRNA), servizi di alloggio assistito (SLS): articoli da 1192. a 1314.

    -servizi di supporto alle attività della vita quotidiana: articolo 726.

    -servizi che organizzano interventi di sollievo per i prestatori di assistenza familiare e le persone con disabilità: articolo 831/1.

    -servizi di sostegno alle cure di tipo familiare: articolo 477.

    -servizi di sostegno per adulti: articolo 552., § 2.

    -servizi di sostegno precoce: articolo 552., § 1.

    -servizi di aiuto all'integrazione: articolo 630.

    -servizi di interpretazione del linguaggio gestuale: articolo 831/77.

    -assistenza individuale all'integrazione: articolo 784.

    -riabilitazione funzionale delle persone con disabilità: articolo 832.

    -servizi di accoglienza specializzati per i giovani, servizi residenziali per i giovani (SRJ): articoli da 1314/97. a 1314/187.

    -servizi diurni di assistenza per adulti (SAJA): articoli da 1314/1. a 1314/96.

    ee)    Decreto del 9 marzo 2017 relativo al prezzo dell'alloggio e al finanziamento di talune attrezzature per i servizi medico-tecnici pesanti negli ospedali: infrastrutture medico-sociali

    ff)    Ordinanza del governo vallone del 15 maggio 2008: infrastrutture medico-sociali

    gg)    Regio decreto del 14 maggio 2003: servizi integrati di assistenza domiciliare

    hh)    Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la regione vallona, la commissione comunitaria francese, la commissione comunitaria congiunta e la comunità germanofona in materia di aiuti alla mobilità (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité)

    ii)    Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la commissione comunitaria francese e la commissione comunitaria congiunta relativo al punto di contatto unico per gli aiuti alla mobilità nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

    BULGARIA

    a)    Articolo 103 del codice di sicurezza sociale (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003

    b)    Legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998

    c)    Regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998

    d)    Legge sulle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019

    e)    Legge sull'assistenza personale (Закон за лиsvoltesi ната помоtrasferibili), 2019

    f)    Regolamento relativo all'attuazione della legge sulle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019

    g)    Ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2017

    CROAZIA

    a)    Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi, OG 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e 138/20):

    -prestazione minima garantita (zajamčena minimalna naknada)

    -indennità di alloggio (naknada za troškove stanovanja)

    -diritto alle spese di riscaldamento (pravo na troškove ogrjeva)

    -assistenza ai consumatori di energia vulnerabili (naknada za ugroženog kupca energenata)

    -indennità integrativa una tantum

    -indennità per esigenze personali per il beneficiario dell'alloggio (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja)

    -indennità compensativa per l'istruzione (naknada u vezi s obrazovanjem)

    -assegno d'invalidità personale (osobna invalidnina)

    -assegno per cura e assistenza (doplatak za pomoć i njegu)

    -assegno per lo status di prestatore di assistenza parentale o di prestatore di assistenza (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja)

    -indennità di disoccupazione (naknada do zaposlenja)

    b)    Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):

    -indennità di sostentamento (opskrbnina)

    -assegno di affidamento (naknada za rad udomitelja)

    CIPRO

    a)    Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)

    b)    Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991 - 2011. L. 222/91 e L. 65(I)/2011]

    c)    Leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 e L.64(Ι)/2011)

    d)    Regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος)

    e)    Servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας)

    f)    Legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita

    g)    Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti

    REPUBBLICA CECA

    Indennità di assistenza ai sensi della legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách).

    DANIMARCA

    a)    Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service):

    -assegno per l'assistenza di parenti stretti che desiderano morire nel proprio domicilio (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem)

    -assistenza per coprire i mancati guadagni delle persone che curano a casa un figlio di età inferiore a 18 anni affetto da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet)

    -copertura delle spese supplementari per bambini e giovani affetti da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

    -assistenza e cure personali, "testamenti biologici" e persona di contatto per adulti con disabilità fisiche o mentali o con particolari problemi sociali (Personlig hjælp og pleje, "plejetestamenter" og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer)

    -ausili, aiuto nella progettazione interna di alloggi destinati a persone con disabilità fisiche o mentali permanenti (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)

    -assistenza a casa a un parente stretto con disabilità o affetto da una malattia grave, anche incurabile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet)

    b)    Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte):

    -sussidio alle spese per abitazioni in cooperative di edilizia privata adatte a persone con disabilità gravi (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede)

    c)    Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger):

    -accesso delle persone con disabilità a diversi tipi di alloggi disciplinati dalla legge (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

    ESTONIA

    a)Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus), 2016

    b)Legge sulle prestazioni sociali per le persone con disabilità (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus), 1999

    FRANCIA

    a)    Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale)

    b)    Sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale

    c)    Supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale

    d)    Prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

    e)    Indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

    GERMANIA

    Prestazioni per l'assistenza a lungo termine ai sensi del capitolo 4 del volume XI del codice sociale (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch).

    GRECIA

    a)    Legge 1140/1981 e successive modifiche

    b)    Decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997

    c)    Decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001

    d)    Legge n. 4025/2011

    e)    Legge n. 4109/2013

    f)    Legge n. 4199/2013, articolo 127

    g)    Legge n. 4368/2016, articolo 334

    h)    Legge n. 4483/2017, articolo 153

    i)    Legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il "regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie" dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY)

    UNGHERIA

    Prestazioni per l'assistenza a lungo termine a favore delle persone che prestano assistenza personale (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale, integrata da decreti governativi e ministeriali)

    IRLANDA

    a)Legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009)

    b)Idennità per l'assistenza a domicilio (legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale, parte 3, capitolo 8A)

    ITALIA

    a)    Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    b)    Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    c)    Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità)

    d)    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

    e)    Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

    f)    legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014.

    LETTONIA

    a)    Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002

    b)    Legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997

    c)    Legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009

    d)    Regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"), del 28.8.2018

    e)    Regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"), del 27.5.2003

    f)    Regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 "Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"), del 2.4.2019

    g)    Legge sulle prestazioni sociali statali - assegno per una persona con disabilità per la quale è necessaria assistenza (Valsts sociālo pabalstu likums), dell'1.1.2003.

    LITUANIA

    a)    Legge della Repubblica di Lituania del 29 giugno 2016 sulle compensazioni mirate n. XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas)

    b)    Legge della Repubblica di Lituania del 21 maggio 1996 sull'assicurazione sanitaria n. I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas)

    c)    Legge della Repubblica di Lituania del 19 luglio 1994 sul sistema sanitario n. I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas)

    d)    Legge della Repubblica di Lituania del 6 giugno 1996 sugli istituti di assistenza sanitaria n. I-1367 (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).

    LUSSEMBURGO

    Prestazioni previste dall'assicurazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del codice di sicurezza sociale, volume V - Assicurazione per l'assistenza di lungo periodo, ossia:

    -assistenza e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana

    -attività a sostegno dell'indipendenza e dell'autonomia

    -attività di supervisione individuale, supervisione di gruppo e supervisione notturna

    -attività di formazione dei prestatori di assistenza

    -attività di assistenza nelle faccende domestiche

    -attività di sostegno in strutture di assistenza a lungo termine

    -indennità forfettaria per i prodotti per l'incontinenza

    -tecnologie assistive e formazione sulle tecnologie assistive

    -adattamenti interni delle abitazioni

    -prestazione forfettaria in denaro in sostituzione delle prestazioni in natura per attività della vita quotidiana e per attività di assistenza nelle faccende domestiche fornite dal prestatore di assistenza conformemente alla sintesi delle cure e dell'assistenza

    -copertura dei contributi pensionistici per i prestatori di assistenza

    -prestazioni forfettarie in denaro per determinate malattie

    MALTA

    a)    Legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318)

    b)    Legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati)

    c)    Legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern)

    d)    Legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat)

    e)    Indennità per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera a)

    f)    Indennità supplementare per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera b).

    PAESI BASSI

    Legge sull'assistenza a lungo termine (Wet langdurige zorg (WLZ)) del 3 dicembre 2014.

    POLONIA

    a)Indennità di assistenza sanitaria (zasiłek pielęgnacyjny), assegno speciale di assistenza (specjalny zasiłek opiekuńczy), indennità di assistenza infermieristica (świadczenie pielęgnacyjne), legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych)

    b)Indennità per prestatori di assistenza (zasiłek dla opiekuna), legge del 4 aprile 2014 sulla determinazione e il pagamento delle indennità per prestatori di assistenza (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

    PORTOGALLO

    Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:

    a)    Sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência)

    b)    Sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge n. 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata (regime especial de proteção na invalidez)

    Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:

    c)    Rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge n. 136/2015 del 28 luglio 2015 (rede de cuidados continuados integrados)

    d)    Assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental)

    e)    Assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados)

    f)    Prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).

    ROMANIA

    a)    Legge n. 448/2006 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni:

    -indennità concesse alle persone con disabilità, vale a dire la dotazione personale integrativa mensile per adulti e bambini con disabilità e l'indennità mensile per adulti con disabilità, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni

    -indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 42, paragrafo 4, e dall'articolo 43 della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni

    -indennità di accompagnamento per l'adulto con grave disabilità visiva, prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, e dall'articolo 58, paragrafo 3, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni assegno di vitto mensile concesso ai bambini affetti da disabilità correlata all'HIV/AIDS, previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni

    b)    Legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS, con successive modifiche e integrazioni:

    assegno di vitto mensile concesso in base alla legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS

    SLOVENIA

    Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.

    Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:

    a)    Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche)

    b)    Legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche)

    c)    Legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche)

    d)    Legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    e)    Legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    f)    Legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche)

    g)    Legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    h)    Legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    i)    Legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    j)    Legge sull'equilibrio di bilancio (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche)

    k)    Legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche)

    SPAGNA

    a)Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata

    b)Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969

    c)Regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, modificato

    d)Regio decreto n. 1647/97 del venerdì 31 ottobre 1997, modificato

    SVEZIA

    a)Assegno per le prestazioni di assistenza (capo 22 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    b)Indennità per spese supplementari (capo 50 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    c)Indennità di assistenza (capo 51 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    d)Indennità di trasferimento in automobile (capo 52 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

    PARTE 3

    PAGAMENTI COLLEGATI A UN SETTORE DELLA SICUREZZA SOCIALE
    ELENCATO ALL'ARTICOLO SSC.3, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLLO

    CHE SONO EROGATI PER COPRIRE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DURANTE LA STAGIONE FREDDA

    (Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera f), del presente protocollo)

    i)    REGNO UNITO

    Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per il riscaldamento invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per il riscaldamento invernale (Irlanda del Nord))

    ii)    STATI MEMBRI

    DANIMARCA

    a)    Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019

    b)    Regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019

    ALLEGATO SSC-3

    DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE

    (Articolo SSC.25, paragrafo 2, del presente protocollo)

    AUSTRIA

    BELGIO

    BULGARIA

    CIPRO

    REPUBBLICA CECA

    FRANCIA

    GERMANIA

    GRECIA

    UNGHERIA

    LETTONIA

    LITUANIA

    LUSSEMBURGO

    PAESI BASSI

    POLONIA

    PORTOGALLO

    ROMANIA

    SLOVENIA

    SPAGNA

    SVEZIA

    ALLEGATO SSC-4

    CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA

    (Articolo SSC.47, paragrafi 4 e 5, del presente protocollo)

    PARTE 1

    CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA A TITOLO DELL'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 4

    AUSTRIA

    a)    Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG)

    b)    Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, a eccezione dei casi di cui alla parte 2

    c)    Tutte le domande di pensione di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base)

    d)    Tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari

    e)    Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A

    f)    Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 - NVG 1972

    CIPRO

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo

    DANIMARCA

    Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'allegato SSC-5 del presente protocollo

    IRLANDA

    Tutte le domande di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova, di vedovo e di convivente registrato superstite (contributiva)

    LETTONIA

    Tutte le domande di pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996) legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001)

    LITUANIA

    Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale)

    PAESI BASSI

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW)

    POLONIA

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748)

    PORTOGALLO

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007, modificato

    SLOVACCHIA

    a)    Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto

    b)    Tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale e successive modifiche

    SVEZIA

    a)    Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti (capo 66 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    b)    Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    REGNO UNITO

    Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

    i)l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;

    ii)i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.

    Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44

    PARTE 2

    CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 5

    AUSTRIA

    a)    Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004

    b)    Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich)

    c)    Pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale)

    d)    Assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari

    e)    Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A

    f)    Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni

    g)    Prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

    BULGARIA

    Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale

    CROAZIA

    Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione di reversibilità)

    DANIMARCA

    a)    Pensioni integrative

    b)    Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002)

    c)    Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

    ESTONIA

    Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio

    FRANCIA

    Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento

    UNGHERIA

    Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati

    LETTONIA

    Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996); legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001)

    POLONIA

    Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita

    PORTOGALLO

    Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato (sistema pubblico a capitalizzazione)

    SLOVACCHIA

    Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia

    SLOVENIA

    Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria

    SVEZIA

    Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    REGNO UNITO

    Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966

    ALLEGATO SSC-5

    PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49

    I.    Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

    DANIMARCA

    Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989

    FINLANDIA

    Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)

    Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)

    FRANCIA

    Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a)

    GRECIA

    Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).

    PAESI BASSI

    Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)

    Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)

    SPAGNA

    Pensioni di reversibilità erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici

    SVEZIA

    a)    Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    b)    Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito la pensione statale completa assegnata dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data

    II.    Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva

    FINLANDIA

    Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale

    GERMANIA

    Pensioni d'invalidità o di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare

    Pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito

    ITALIA

    Pensioni italiane per inabilità al lavoro totale (inabilità)

    LETTONIA

    Pensione di reversibilità calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato)

    LITUANIA

    a)    Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

    b)    Pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

    LUSSEMBURGO

    Pensioni di reversibilità

    SLOVACCHIA

    Pensione di reversibilità slovacca derivante dalla pensione di invalidità

    SPAGNA

    Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato Pensioni in caso di morte o di reversibilità (per vedove/i vedovi, orfani e genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento del decesso il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata

    SVEZIA

    a)    Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità garantita (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    b)    Pensione di reversibilità calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])

    III.    Accordi di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:

    accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania

    accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo

    convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012

    ALLEGATO SSC-6

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO

    (Articolo SSC.3, paragrafo 2, articolo SSC.51, paragrafo 1, e articolo SSC.66)

    AUSTRIA

    1.    Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.

    2.    Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

    3.    Se, conformemente all'articolo SSC.7 del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

    BULGARIA

    L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capo 1, del presente protocollo.

    CIPRO

    Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7, SSC.46 e SSC.56 del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

    REPUBBLICA CECA

    1.Ai fini della definizione di "familiare" ai sensi dell'articolo SSC.1, lettera s), del presente protocollo, per "coniuge" si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

    2.Fatte salve le disposizioni degli articoli SSC.6 e SSC.7 del presente protocollo, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione (articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 Coll. sull'assicurazione pensionistica).

    3.Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per determinare l'importo della prestazione di invalidità ai sensi della legge n. 155/1995 Coll., si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.

    DANIMARCA

    1.    a)    Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. Ai fini del presente punto, un "lavoro a carattere stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

    b)    Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.

    c)    I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

    2.    a)    Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 del presente protocollo, l'articolo SSC.8 del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

    b)    Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

    3.    La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6, del presente protocollo.

    4.    Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione di reversibilità di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

    FINLANDIA

    1.    Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli SSC.47, SSC.48 e SSC.49 del presente protocollo, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

    2.    Quando si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.

    FRANCIA

    1.    Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 o SSC.24 del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

    2.    La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III, capo 5, del presente protocollo include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

    GERMANIA

    1.    Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.

    2.    Fatti salvi l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

    3.    Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 200, paragrafo 2, della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

    4.    I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.

    5.    Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

    6.    Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

    7.    La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni dell'articolo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

    8.    Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

    GRECIA

    1.    La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.

    2.    Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

    IRLANDA

    1.    Fatti salvi l'articolo SSC.19, paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 del presente protocollo, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.

    MALTA

    Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

    a)    Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti.

    b)    Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, "regimi speciali per pubblici dipendenti".

    PAESI BASSI

    1.    Assicurazione malattia

    a)    Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 e 2, del presente protocollo, si intende:

    i)    ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

    ii)    se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

    b)    Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

    c)    Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, a eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente.

    d)    Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

    e)    I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

    f)    Ai fini degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, le seguenti prestazioni, in aggiunta alle pensioni regolamentate dal titolo III, capi 4 e 5, del presente protocollo, sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:

    -    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili);

    -    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

    -    le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'inabilità al lavoro del personale militare);

    -    le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

    -    le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

    -    le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

    -    le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

    g)    Ai fini dell'articolo SSC.16, paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

    2.    Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW).

    a)    La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:

    -    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età;

    -    pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

    -    ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.

    b)    La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

    In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.

    c)    La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

    -    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o

    -    pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

    -    ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    d)    La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

    e)    Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

    -    periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi o

    -    periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

    I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questo paragrafo.

    f)    Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.

    g)    In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

    Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet).

    In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

    Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

    h)    L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato a norma della legislazione di un altro Stato in materia di pensioni di reversibilità o di prestazioni ai superstiti

    i)    Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

    3.    Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW).

    a)    Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione di reversibilità a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW) conformemente all'articolo SSC.46, paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.

    Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:

    -    ha risieduto nei Paesi Bassi; o

    -    pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o

    -    ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    b)    Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni di reversibilità.

    c)    Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

    d)    In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

    Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

    In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

    Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

    4.    Applicazione della legislazione olandese sull'inabilità al lavoro.

    Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

    -    dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;

    -    dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

    -    dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

    -    dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;

    -    dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

    SPAGNA

    1.    Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

    2.    a)    A norma dell'articolo SSC.51, paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

    b)    L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

    3.    I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 del presente protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.

    4.    Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contributi a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1° gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.

    SVEZIA

    1.    Le disposizioni del presente protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge [2010/111] sull'introduzione del codice dell'assicurazione sociale).

    2.    Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010: 110]) si applica quanto segue: se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento maturata in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.

    3.    a)    Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.

    b)    Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

    REGNO UNITO

    1.Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

    a)i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

    b)le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III, capo 5, del presente protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento negli articoli da SSC.44 a SSC.55 del presente protocollo a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

    1)il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

    a)una donna coniugata; o

    b)una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

    2)l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

    a)un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o

    b)una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.

    2.Ai fini dell'articolo SSC.8 del presente protocollo, in caso di prestazioni di anzianità o di reversibilità in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e di assegni in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.

    1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

    2)Ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:

    a)in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;

    b)un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

    3)Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.

    3.Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedeva nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno per genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità del presente protocollo, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente protocollo a norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera g).

    APPENDICE SSCI-1

    INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI
    (DI CUI ALL'ARTICOLO SSCI.8 DEL PRESENTE ALLEGATO)

    BELGIO - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

    Scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71)

    DANIMARCA - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici

    ESTONIA - REGNO UNITO

    Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

    FINLANDIA - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

    FRANCIA - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

    Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

    UNGHERIA - REGNO UNITO

    Accordo del 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

    IRLANDA - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

    ITALIA - REGNO UNITO

    Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005

    LUSSEMBURGO - REGNO UNITO

    Scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72)

    MALTA - REGNO UNITO

    Accordo del 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

    PAESI BASSI - REGNO UNITO

    Articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954

    PORTOGALLO - REGNO UNITO

    Accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003

    SPAGNA - REGNO UNITO

    Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

    ALLEGATO 3

    Allegato II della decisione n. 1/2021

    ALLEGATO SSC-8

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11

    STATI MEMBRI

    Austria

    Belgio

    Bulgaria

    Croazia

    Cipro

    Repubblica ceca

    Danimarca

    Estonia

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Grecia

    Ungheria

    Irlanda

    Italia

    Lettonia

    Lituania

    Lussemburgo

    Malta

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Slovacchia

    Slovenia

    Spagna

    Svezia

    (1)    GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.
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