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Document 52021PC0220

    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

    COM/2021/220 final

    Bruxelles, 30.4.2021

    COM(2021) 220 final

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

    La Commissione europea raccomanda al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare l'avvio di negoziati fra l'Unione europea e le Isole Fær Øer per un accordo riguardante la partecipazione delle Isole Fær Øer a programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro dell'Unione di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027.

    2.RELAZIONI CON LE ISOLE FÆR ØER

    Le relazioni formali tra UE e le Isole Fær Øer sono attualmente basate su accordi bilaterali distinti riguardanti la pesca (1980), lo scambio di merci (1997), e la partecipazione delle Fær Øer al programma quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione (accordi del 2010 e del 2014, entrambi limitati nel tempo alla durata del rispettivo programma quadro dell'Unione). Le Isole Fær Øer sono diventate formalmente associate al settimo programma quadro (7º PQ) nel 2010, e una serie di progetti europei testimoniano l'attiva partecipazione di ricercatori delle Fær Øer in settori quali l'ambiente, l'oceanologia, il cambiamento climatico, gli ecosistemi e la gestione della pesca. L'associazione delle Isole Fær Øer all'ottavo programma quadro - Orizzonte 2020 - dal 2014 ha permesso ai ricercatori, agli istituti di ricerca e alle imprese delle Isole Fær Øer di accedere pienamente ai finanziamenti dell'Unione e alle attività di collaborazione in materia di ricerca e innovazione, su un piano di parità con soggetti degli Stati membri e altri paesi terzi anch'essi associati a Orizzonte 2020. Questa partecipazione è diventata molto importante per la comunità scientifica delle Isole Fær Øer, e rappresenta un importante pilastro, nuovo e fruttuoso, nelle relazioni fra queste isole e l'UE. Poiché gli accordi sull'associazione al PQ dell'Unione sono limitati nel tempo alla durata di ciascun successivo programma dell'UE, non esiste attualmente alcun accordo internazionale che disciplini la partecipazione di soggetti faroesi a Orizzonte Europa, o che favorisca la cooperazione scientifica e in materia di ricerca e innovazione fra l'UE e le comunità scientifiche faroesi.

    3.CONTESTO - ACCORDO RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE DELLE ISOLE FÆR ØER A PROGRAMMI DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PROGRAMMA

    Il 14 maggio 2020, con lettera di intenti, le Isole Fær Øer hanno espresso formale interesse ad associarsi a Orizzonte Europa. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Orizzonte Europa, riguardante l'associazione di paesi terzi al programma, prevede che i paesi terzi e altri territori partecipino al programma sulla base di un accordo riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione. Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri per l'associazione di paesi terzi al programma quadro Orizzonte Europa, come stabilito dal regolamento Orizzonte Europa, in particolare in quanto: dispongono di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione; sono impegnate a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e con il sostegno di istituzioni democratiche, e promuovono attivamente politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei loro cittadini.

    Per garantire la continuità dell'associazione delle Isole Fær Øer ai programmi quadro dell'UE di R&I, e per istituire il quadro generale per la loro partecipazione a programmi dell'Unione, si raccomanda di autorizzare l'avvio di negoziati su un accordo con il seguente contenuto:

    ·I principi generali applicabili alla partecipazione a programmi dell'Unione, compresi i contributi finanziari del paese terzo;

    ·Termini e condizioni specifici del programma per l'associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro Orizzonte Europa, fermi restando i termini e le condizioni dello stesso programma quadro.

    L'accordo proposto fisserà le condizioni generali applicabili ad ogni eventuale partecipazione ad altri programmi dell'Unione, da integrare con i termini e le condizioni specifici del singolo programma, nella forma di protocolli dell'accordo, che potranno essere negoziati in futuro se le due parti lo riterranno di reciproco interesse.

    I termini e le condizioni specifici del programma per l'associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro Orizzonte Europa dovrebbero prevedere l'associazione a tutte le parti del programma, eccezion fatta per il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal [regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa]. Questo garantirà la continuità della precedente piena associazione a Orizzonte 2020 e al suo predecessore 7º PQ (le Isole Fær Øer sono state pienamente associate al programma quadro di ricerca e innovazione dal 2010). Se la struttura e la dimensione del sistema faroese di R&I hanno portato a una partecipazione limitata agli strumenti con beneficiario unico del pilastro I e III (principalmente lo strumento per le PMI), una parte significativa del contributo dell'UE era destinata ad azioni di collaborazione nell'ambito del programma quadro precedente. Questa partecipazione è stata giudicata vantaggiosa per entrambe le parti, con un particolare valore aggiunto in aree tematiche come l'ambiente, la salute e l'alimentazione, come pure la ricerca oceanica. Le Isole Fær Øer sono state un contributore netto agli ultimi programmi quadro con un margine significativo. L'accordo proposto fisserà condizioni eque ed equilibrate riguardanti il contributo finanziario delle Isole Fær Øer. L'accordo si baserà inoltre sull'esperienza acquisita nell'ambito di Orizzonte 2020 e, come nel precedente accordo di associazione, comporterà una clausola di reciprocità, che garantisce che i ricercatori e le persone giuridiche stabilite nell'Unione abbiano quanto più possibile accesso alla partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione faroesi che sono equivalenti al programma quadro Orizzonte Europa, conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale delle Isole Fær Øer.

    4.BASE GIURIDICA

    La base giuridica procedurale per la decisione oggetto della presente raccomandazione è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando che dovrebbero essere avviati negoziati per concludere un accordo sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021‑2027),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione europea è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).

    Articolo 2

    Le direttive di negoziato figurano in allegato alla presente decisione.

    Articolo 3

    I negoziati sono condotti in consultazione con il [comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE].

    Articolo 4

    La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

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    Bruxelles, 30.4.2021

    COM(2021) 220 final

    ALLEGATO

    della

    Raccomandazione di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)


    ALLEGATO

    DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO FRA l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

    1.L'accordo dovrebbe stabilire i termini e le condizioni della partecipazione delle Isole Fær Øer a programmi dell'Unione. Esso:

    (a)garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

    (b)stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    (c)non conferisce al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;

    (d)garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

    2.L'accordo dovrebbe fissare i principi generali applicabili alla partecipazione a programmi dell'Unione. Dovrebbe prevedere che un'eventuale associazione futura delle Isole Fær Øer ad altri programmi dell'Unione dovrebbe assumere la forma di protocolli all'accordo stesso. Tali protocolli dovrebbero essere adottati da un organo stabilito dall'accordo.

    3.Con riserva dell'entrata in vigore del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione], l'accordo dovrebbe stabilire i termini e le condizioni della partecipazione delle Isole Fær Øer a tutte le parti di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027), attuato mediante il programma specifico istituito dalla [decisione …/… relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione] e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). Tali termini e condizioni dovrebbero essere in linea con [il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, la decisione XXX, del [data], relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione], e con ogni altra regola relativa all'attuazione del programma.

    4.L'accordo dovrebbe determinare il livello del contributo finanziario delle Isole Fær Øer al bilancio generale dell'Unione.

    5.L'accordo dovrebbe prevedere per le Isole Fær Øer lo status di osservatore nel comitato del programma Orizzonte Europa.

    6.L'accordo dovrebbe comportare una clausola di reciprocità che garantisca quanto più possibile la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione a programmi faroesi equivalenti.

    7.L'accordo dovrebbe stabilire norme di sana gestione finanziaria in relazione ai finanziamenti dell'Unione. In particolare, l'accordo dovrebbe prevedere un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche tramite la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative e il recupero del denaro. La Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, e la Procura europea può indagare e perseguire i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.

    8.Durante i negoziati la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere una clausola di applicazione provvisoria.

    9.L'accordo dovrebbe essere coerente con le politiche e gli obiettivi collegati dell'UE.

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