COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.4.2021
COM(2021) 179 final
2018/0194(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")
2018/0194 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")
1.Contesto
Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2018) 0369 / 2018/0194 (COD))
|
31 maggio 2018
|
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo
|
19 settembre 2018
|
Data della posizione della Banca centrale europea
|
16 agosto 2018
|
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura
|
13 febbraio 2019
|
Data di adozione della posizione del Consiglio
|
13 aprile 2020
|
2.Finalità della proposta della Commissione
L'euro, in quanto moneta unica dell'Unione, è un interesse europeo fondamentale, la cui integrità deve essere tutelata in tutte le sue dimensioni. La contraffazione dell'euro rappresenta un problema reale per l'Unione e le sue istituzioni. Le minacce sotto questo profilo sono ancora considerevoli, come dimostrato dalla crescente disponibilità su internet/darknet di euro e di caratteristiche di sicurezza contraffatti di alta qualità, come gli ologrammi, e l'esistenza di hotspot di contraffazione, ad esempio in Colombia, Perù e Cina. La falsificazione danneggia i cittadini e le imprese, che non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. Più in generale, essa incide sullo status di corso legale e sulla fiducia di cittadini e imprese in banconote e monete in euro autentiche. L'obiettivo generale del programma è il seguente: prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia dell'Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.
L'obiettivo specifico del programma è il seguente: proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo raggiunto nell'ambito del trilogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso il 29 gennaio 2021. Fra gli elementi principali di tale accordo si annovera quanto segue.
–L'obiettivo generale del programma, di cui all'articolo 2, sarà il seguente: prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, preservare l'integrità delle banconote e delle monete in euro, rafforzando così la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità di tali banconote e monete, accrescendo la fiducia nell'economia dell'Unione e assicurando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
–La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma, di cui all'articolo 3, sarà di 6 193 284 EUR.
–Nell'elaborazione dei programmi di lavoro a norma dell'articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate della BCE e di Europol contro la contraffazione e le frodi relative all'euro.
–È ammissibile al sostegno finanziario anche lo scambio di informazioni inteso alla diffusione delle migliori prassi nella prevenzione della contraffazione e delle frodi relative all'euro.
–La Banca centrale europea è aggiunta all'elenco delle istituzioni cui riferire annualmente in merito ai risultati del programma.
–Il termine "indipendente", così come figura nell'attuale versione del regolamento sul programma Pericle 2020, è inserito nell'articolo 13, che prescrive l'esecuzione di una valutazione intermedia indipendente.
–Nell'allegato i colegislatori hanno concordato i seguenti indicatori di performance per la valutazione del programma:
·a)
il numero di euro contraffatti scoperti;
·b)
il numero di laboratori illegali smantellati;
·c)
il numero di autorità competenti che fanno richiesta di partecipare al programma;
·d)
il tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma;
·e)
il feedback dei partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all'impatto del programma sulle loro attività nel settore della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.
L'allegato fa anche riferimento al fatto che la raccolta di dati su questi indicatori chiave di performance sarà effettuata dalla Commissione e/o dai beneficiari del programma.
–Il considerando 6 della proposta richiama inoltre i risultati della valutazione intermedia del 2017, sostenuta da una relazione indipendente.
–Ai considerando 3, 4, 4 bis, 7, 7 bis e 8 sono state aggiunte parti di frasi sulle sfide comuni nella lotta alla criminalità organizzata, sul collegamento con l'obiettivo dell'UE di migliorare l'efficienza del funzionamento dell'Unione economica e monetaria, sulla massima partecipazione delle autorità competenti, sulla dimensione internazionale della lotta alla contraffazione dell'euro e sull'opportunità di basarsi sull'esperienza della Banca centrale europea.
–I considerando di natura orizzontale relativi alle regole finanziarie, al regime di condizionalità (considerando 9) e al ruolo dell'OLAF e dell'EPPO (considerando 14) sono stati aggiornati in conformità dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario pluriennale.
La Commissione sostiene l'accordo raggiunto in sede di trilogo che apre la strada a una rapida adozione del programma e migliora l'efficacia del programma Pericle IV nel conseguire i suoi obiettivi sotto diversi aspetti. A tale riguardo, esso consegue gli obiettivi della proposta della Commissione.
4.Conclusioni
La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio, che riflette pienamente l'accordo raggiunto dai colegislatori il 29 gennaio 2021.