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Document 52021PC0150

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

COM/2021/150 final

Bruxelles, 30.3.2021

COM(2021) 150 final

2021/0074(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE affinché il curatore garantisca l'attuazione della fase passiva del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di partenariato di Cotonou

L'accordo di partenariato di Cotonou (di seguito "accordo di partenariato") 1 rappresenta dal 2000 il quadro per le relazioni dell'UE con 79 paesi ACP. L'accordo è stato concluso per un periodo di 20 anni (1o marzo 2000 - 29 febbraio 2020) ed è stato successivamente rivisto nel 2005 e nel 2010.

Il 4 dicembre 2020 l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato è stata prorogata per la seconda volta mediante la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sulle misure transitorie, fino al 30 novembre 2021 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore 2 .

2.2.Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il Comitato degli ambasciatori è istituito a norma dell'articolo 16 dell'accordo di partenariato. Comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'UE.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. A tale riguardo il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori (articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato). Il Comitato degli ambasciatori segue inoltre l'applicazione dell'accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

A norma dell'articolo 1 del suo regolamento interno, il Comitato degli ambasciatori 3 si riunisce a scadenza regolare, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri, e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti. L'articolo 5 del regolamento interno del Comitato degli ambasciatori prevede inoltre una procedura scritta.

2.3.L'atto previsto del Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il 19 e 20 giugno 2014, nella sua 39a sessione a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), un organo tecnico misto dell'accordo di partenariato ACP-UE istituito dal suo allegato III. Nella dichiarazione comune il Consiglio dei ministri delegava al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato, il potere di adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica dell'allegato III dell'accordo di Cotonou 4 .

Con decisione n. 4/2014 5 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate prodromiche alla chiusura del CSI. Successivamente il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

Conformemente alla decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (di seguito "decisione n. 3/2016") 6 , la fase di chiusura è stata seguita da una "fase passiva" in cui il CSI esiste unicamente ai fini della sua liquidazione.

La decisione n. 3/2016 ha introdotto le necessarie modifiche all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017 (articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016).

La fase passiva, gestita da un curatore, comprende mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva è iniziata il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1o gennaio 2017. Secondo i considerando della decisione n. 3/2016, era intenzione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE che la fase passiva terminasse dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avesse estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016, prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha quindi firmato un contratto di servizio con un curatore per un periodo iniziale di attuazione di quattro anni.

Negli ultimi mesi del 2020 è emerso che il CSI non avrebbe estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020.

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE sarà pertanto chiamato ad adottare una modifica all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016, al fine di consentire al curatore di garantire l'attuazione della fase passiva fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività. Tale modifica permetterà di concludere adeguatamente l'attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore. I membri del Comitato degli ambasciatori dell'organizzazione degli Stati ACP-UE hanno espresso il loro accordo a tale modifica nel gennaio 2021.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione propone che l'Unione approvi la modifica prevista dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016. La posizione dell'Unione proposta deve essere adottata in una sessione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE o mediante procedura scritta, a seconda del caso.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 7 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di partenariato di Cotonou.

L'atto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 15 e 16 dell'accordo di partenariato. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato, il Consiglio dei ministri può adottare decisioni vincolanti per le parti dell'accordo; a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato, il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori. Il Comitato degli ambasciatori è un organo istituito a norma dell'articolo 16 dell'accordo di partenariato. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, il Comitato degli ambasciatori può adottare o modificare decisioni vincolanti per le parti nell'ambito del mandato conferitogli dal Consiglio dei ministri.

L'Unione europea è parte contraente dell'accordo di partenariato insieme ai suoi Stati membri e sarà pertanto vincolata dalla decisione prevista del Comitato degli ambasciatori.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio dovrebbe pertanto essere la stessa di quella per l'adozione della decisione del Consiglio (UE) 2016/1098, del 4 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE 8 , ovvero l'articolo 209, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato degli ambasciatori ACP-UE apporterà modifiche alla decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0074 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE"),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(2)Nella sua 39a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito CSI). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(3)La revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è stata adottata con decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 12 luglio 2016 9 , che ha introdotto le necessarie modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e istituito il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017, data dalla quale la personalità giuridica del CSI è mantenuta unicamente ai fini della sua liquidazione.

(4)L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 stabilisce che il curatore deve garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(5)Il CSI non avrà estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività prima del 31 dicembre 2020. Si ritiene pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE per concludere adeguatamente l'attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore.

(6)Il comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare la modifica della decisione n. 3/2016 in una sua sessione o mediante procedura scritta.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, poiché l'atto previsto vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito al CSI è la seguente:

sostituire l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente: "La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività";

che la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE che modifica la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3). GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(2)    Decisione n. 2/2020 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 32).
(3)    Decisione n. 3/2005 del Consiglio dei ministri ACP-UE, dell'8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Comitato degli ambasciatori ACP-CE (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 51).
(4)    Dichiarazione comune ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) del 3 luglio 2014, ACP‑UE 2120/14.
(5)    Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).
(6)    Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(8)    GU L 182 del 7.7.2016, pag. 39.
(9)    Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).
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