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Document 52021IE2341

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G» (parere d’iniziativa)

    EESC 2021/02341

    GU C 105 del 4.3.2022, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 105/34


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G»

    (parere d’iniziativa)

    (2022/C 105/06)

    Relatore:

    Dumitru FORNEA

    Decisione dell’Assemblea plenaria

    25.3.2021

    Base giuridica

    Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

     

    Parere d’iniziativa

    Sezione competente

    Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

    Adozione in sezione

    7.10.2021

    Adozione in sessione plenaria

    20.10.2021

    Sessione plenaria n.

    564

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astensioni)

    210/2/19

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) osserva che la rapida digitalizzazione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche hanno un forte impatto sull’economia e sulla società in generale. Attraverso l’uso responsabile di queste tecnologie l’umanità ha un’opportunità storica di costruire una società migliore, ma, in assenza della dovuta diligenza e del controllo democratico, l’amministrazione di questi sistemi tecnologici potrebbe comportare in futuro gravi sfide per le nostre comunità.

    1.2.

    Il CESE riconosce che l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche può migliorare grandemente la qualità della vita dei cittadini e incide direttamente sulla lotta contro la povertà. La tecnologia 5G rappresenta un’enorme opportunità per migliorare i servizi sanitari destinati alle persone, attraverso lo sviluppo della telemedicina e un migliore accesso alle cure mediche. Il ruolo importante che la telemedicina ha svolto e continua a svolgere durante la pandemia è riconosciuto dalla società.

    1.3.

    Il CESE osserva che la discussione sullo sviluppo delle reti 5G si è trasformata in un controverso dibattito politico, ma che nondimeno occorre chiarirne le implicazioni sociali, sanitarie e ambientali, coinvolgendo i cittadini e tutti i soggetti interessati.

    1.4.

    Il CESE incoraggia la Commissione europea a proseguire la valutazione dell’impatto multisettoriale delle nuove tecnologie 5G e 6G, tenendo presente che sono necessari strumenti e misure per affrontare i rischi e le vulnerabilità. Il CESE raccomanda pertanto di destinare fondi europei e nazionali a ricerche multidisciplinari più approfondite e a studi d’impatto incentrati sia sulle persone che sull’ambiente, nonché alla diffusione di tali risultati al fine di educare i cittadini e i decisori politici.

    1.5.

    Il CESE propone che la Commissione europea consulti i cittadini e le organizzazioni della società civile e, coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche pertinenti, contribuisca al processo decisionale concernente l’impatto sulla società e sull’ambiente delle comunicazioni elettroniche mobili.

    1.6.

    Il CESE ritiene che l’UE abbia bisogno di un organismo europeo indipendente, dotato di metodologie aggiornate, in linea con l’attuale contesto tecnologico, e di un approccio multidisciplinare, che elabori degli orientamenti per la protezione della popolazione e dei lavoratori in caso di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche in radiofrequenza.

    1.7.

    Il CESE raccomanda di stilare un inventario di tutte le stazioni di trasmissione in radiofrequenza e delle bande di frequenza su cui esse operano e di pubblicare tali informazioni, ai fini di una migliore gestione territoriale e della tutela degli interessi dei cittadini, e in particolare di quelli appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili (minori, donne incinte, malati cronici, anziani, persone elettrosensibili). È imperativo tenere in considerazione anche la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    1.8.

    Il CESE sostiene l’idea che le apparecchiature di rete 5G debbano essere concepite, già a partire dalla fabbrica, in modo tale da fornire informazioni pubbliche e in tempo reale sulla potenza di emissione e su altri parametri tecnici rilevanti per le organizzazioni dei consumatori e per il pubblico interessato. Tali dati devono essere centralizzati, gestiti e divulgati dalle autorità competenti.

    1.9.

    Il CESE ritiene che il monitoraggio e il controllo dell’inquinamento elettromagnetico debbano essere effettuati sulla base di un rigoroso approccio scientifico interistituzionale e interdisciplinare, sostenuto dalla fornitura di apparecchiature moderne per la misurazione dei parametri delle reti di comunicazione elettronica, in modo che gli effetti cumulativi a più lungo termine siano adeguatamente evidenziati e valutati.

    1.10.

    Sebbene non esistano dati scientifici accreditati che dimostrino un impatto negativo del 5G sulla salute umana, il CESE ritiene che gli aspetti sociali, sanitari e ambientali del 5G debbano essere monitorati in modo continuo, in linea con il principio di precauzione. Prende atto delle preoccupazioni per gli effetti sulla salute — compresi quelli termici e non termici, l’intensità di esposizione e gli effetti a lungo termine di tale esposizione. L’esposizione si concentrerà in misura maggiore in alcune regioni o zone piuttosto che in altre, e in tali casi occorrerebbe considerare misure specifiche, compresa la raccomandazione di estendere l’applicazione del principio ALARA (ovvero il livello più basso ragionevolmente ottenibile) per limitare gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche generate dalle reti 5G.

    1.11.

    Il CESE rileva che è quasi impossibile evitare l’esposizione della popolazione a una varietà di campi elettromagnetici. Le parti sociali dovrebbero essere coinvolte fin dall’inizio nel riesame dei valori limite di esposizione di cui alla direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (1). Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata agli effetti non termici.

    1.12.

    Le misure di protezione della salute e della sicurezza devono essere rafforzate e consolidate mediante un rigoroso monitoraggio dei livelli di radiazione e una puntuale applicazione delle norme di sicurezza per le persone che lavorano in prossimità di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche.

    1.13.

    Il CESE rileva che, nel nuovo contesto di iperdigitalizzazione, iperautomazione e iperconnettività favorito dall’introduzione del 5G, bisognerà aggiornare i meccanismi istituzionali volti a tutelare tutti i diritti umani, dato che qualsiasi sviluppo tecnologico deve integrare tali valori universali, che rappresentano una dimensione pertinente e necessaria della valutazione del rapporto tra costi e benefici.

    1.14.

    Il CESE comprende le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla tutela dei loro diritti di proprietà nel contesto della distribuzione delle antenne, o al diritto di disporre del proprio corpo nel contesto di reti 5G che si estendono ovunque, dalla loro abitazione al satellite orbitale. Il diritto di proprietà e le scelte delle persone devono essere rispettati. Si dovrebbe fornire una definizione di consenso informato, in modo che il cittadino abbia un reale diritto a un consenso libero, pienamente informato e valido.

    1.15.

    Il CESE sostiene il rafforzamento delle capacità europee in materia di prevenzione dei — e protezione dai — rischi informatici, nonché di educazione in merito, attraverso un rafforzamento delle istituzioni pertinenti come l’ENISA e la creazione di strumenti tecnologici, istituzionali e giuridici per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. Per porre rimedio a determinate minacce per la sicurezza, l’UE dovrebbe investire di più nella costruzione delle proprie tecnologie e nel sostegno al settore tecnologico e agli sviluppatori. Cosa ancora più importante, tali azioni dovrebbero essere concepite in modo da incentivare le PMI europee a sviluppare infrastrutture 5G sicure e affidabili.

    2.   Introduzione

    2.1.

    Il 5G non è di per sé una nuova tecnologia, ma è piuttosto lo sviluppo di tecnologie già esistenti (dall’1G al 4G), con le quali coesisterà. Il risultato sarà una rete mista di reti, con un maggior numero e una maggiore varietà di bande dello spettro radio, una combinazione di dispositivi per lo scambio di dati e numerosissime interazioni con gli utenti. Alcune delle nuove attrezzature e delle nuove tecnologie impiegate potrebbero avere effetti diversi rispetto alle generazioni precedenti.

    2.2.

    La tecnologia 5G dovrebbe consentire l’iperconnettività senza fili, possibilità di copertura e connessione di un numero estremamente elevato di dispositivi e una velocità di trasferimento molto maggiore — dell’ordine di Gbps. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante l’aggregazione dello spettro attraverso la formazione del fascio (beamforming) e molteplici connessioni in parallelo con l’ausilio di antenne Massive MIMO (stazione di base ad allineamento di fase dell’operatore) e MIMO (dispositivo del cliente) e con una bassa latenza (dell’ordine di millisecondi con l’infrastruttura dell’operatore ma non con il resto di Internet).

    2.3.

    Uno studio del 2019 a cura dell’Associazione GSM mostra che le nuove capacità delle reti 5G sono necessarie per consentire il funzionamento dei veicoli a guida autonoma e per rendere operativi gli strumenti di realtà virtuale, realtà aumentata e Internet tattile, mentre le restanti applicazioni sono realizzabili anche con le tecnologie attuali (4G LTE e fibra ottica). La tecnologia 5G accelererà inoltre la transizione verso l’industria 4.0 e faciliterà lo sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale; pertanto, tale tecnologia è considerata un elemento cruciale e necessario per lo sviluppo di un’economia moderna, sempre più automatizzata e digitalizzata.

    2.4.

    Comunità scientifiche di varie parti del mondo hanno documentato (2) i motivi per nutrire legittime preoccupazioni circa l’esposizione prolungata e generalizzata del corpo umano e di altri organismi viventi alla gamma di frequenze delle microonde utilizzate dalle reti 5G e ai fasci e frequenze radio, dell’ordine di 10-20-30 o più gigahertz, propri della tecnologia 5G, nonché circa i possibili effetti negativi sulla salute umana, sulla biodiversità e sull’ambiente. Finora, tuttavia, le competenti autorità pubbliche nazionali e dell’UE hanno affermato che non vi sono prove scientifiche dell’impatto negativo del 5G sulla salute umana. L’OMS afferma che a tutt’oggi, dopo molte ricerche, non è stato rilevato alcun nesso causale tra esposizione alle tecnologie senza fili ed effetti negativi sulla salute.

    2.5.

    Oltre ad agevolare l’applicazione di tecnologie emergenti, il 5G genera incertezza e, come per ogni nuova tecnologia, alcuni dei suoi effetti possono essere ancora invisibili. Al fine di affrontare adeguatamente qualsiasi questione relativa all’impatto del 5G sulla salute pubblica e di evitare una disinformazione dell’opinione pubblica, la società civile ritiene che serva un’adeguata governance preventiva, e che si debba applicare il principio di precauzione al processo legislativo europeo per regolamentare questa nuova generazione tecnologica di comunicazioni elettroniche.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    In generale, le istituzioni internazionali, le imprese e le autorità nazionali non nascondono il loro entusiasmo per i benefici che apporterà il 5G. Bisogna tuttavia studiare se degli effetti negativi potrebbero presentarsi con lo sviluppo dell’ecosistema 5G e, quindi, considerare le condizioni necessarie per un’accettazione sociale delle relative infrastrutture e dei relativi servizi, che avranno un impatto di rilievo sulla società.

    3.2.

    Con lo sviluppo accelerato delle tecnologie delle comunicazioni elettroniche e delle infrastrutture Internet, si sono moltiplicate le opinioni espresse da cittadini e organizzazioni della società civile dei paesi sviluppati in merito alla necessità e ai benefici di un’accelerazione esponenziale dello sviluppo delle reti TIC. Le autorità pubbliche devono prendere atto delle sfide legate ai modi in cui tali sistemi tecnologici potrebbero incidere sull’ambiente, sugli organismi viventi o sui diritti civili delle persone.

    3.3.

    A livello dell’UE, la preoccupazione riguardo ai possibili effetti dell’inquinamento elettromagnetico sulla salute trova spazio nel considerando 31 della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3): «Un approccio coerente nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell’Unione dovrebbe tenere pienamente conto della protezione della salute pubblica contro l’esposizione ai campi elettromagnetici che è essenziale per il benessere dei cittadini. In osservanza alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti sulla salute di emissioni ionizzanti e non ionizzanti legati all’uso dello spettro radio, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell’uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di apparecchiature».

    4.   Osservazioni particolari

    La tecnologia 5G e il suo impatto sui diritti civili dei cittadini

    4.1.

    Negli ultimi anni varie organizzazioni della società civile dell’UE e di altre regioni del mondo hanno messo in guardia contro gli effetti nocivi e le gravi e complesse crisi che potrebbero essere innescate dalla mancanza di controllo democratico e di trasparenza, nonché dalle minacce per la sicurezza derivanti dalla dipendenza da tecnologie fornite da operatori di paesi terzi.

    4.2.

    L’industria delle comunicazioni elettroniche e le applicazioni innovative dirompenti, del tipo 5G, che essa offre si basano sullo sfruttamento di due risorse molto importanti. In primo luogo lo spettro delle radiofrequenze, una risorsa naturale limitata, di proprietà dell’insieme dei cittadini e gestita per loro conto dai governi tramite agenzie nazionali o altri organismi pubblici, che ne concedono l’uso mediante licenza agli operatori di comunicazioni elettroniche.

    4.3.

    L’altra risorsa essenziale è l’accesso ai dati e ai metadati dei consumatori e in generale delle persone. Con lo sviluppo del mercato dei servizi digitali, questi dati hanno un valore estremamente elevato e procurano enormi vantaggi alle imprese che li utilizzano. Il parere adottato dal CESE sulla strategia in materia di dati ha segnalato alcune delle sfide in questo campo (4).

    4.4.

    Alla luce di quanto precede, va sottolineato che il 5G e la condivisione e l’aggregazione dei dati, come molte altre tecnologie, costituiscono un potente strumento che può essere usato per rafforzare la società civile, rendere i servizi pubblici più efficaci e affidabili e ridurre le disuguaglianze stimolando la crescita economica. Pertanto, l’UE e gli Stati membri dovrebbero sfruttare la tecnologia 5G per migliorare l’accesso a dati di alta qualità e sviluppare infrastrutture amministrative digitali (e-administration) migliori, avvicinando così ai cittadini le istituzioni pubbliche e democratiche.

    4.5.

    Di conseguenza, lo sviluppo responsabile e sostenibile delle infrastrutture di comunicazione elettronica dovrebbe migliorare la qualità della vita dei cittadini, specialmente nelle regioni e nei paesi meno sviluppati. Lo sviluppo di queste tecnologie influisce quindi direttamente sulla lotta contro la povertà.

    4.6.

    Al fine di assicurare un rapido sviluppo delle reti 5G, l’Unione europea ha adottato, con la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articoli 42, 43 e 44), un quadro normativo che agevola l’accesso degli operatori di comunicazioni elettroniche alle proprietà in cui devono essere installate le apparecchiature e gli elementi dell’infrastruttura indispensabili per lo sviluppo di dette reti. La società civile controlla l’interpretazione di tale disposizione, affinché il recepimento della direttiva non comporti deroghe incostituzionali alla garanzia dei diritti di proprietà dei cittadini.

    L’impatto dell’ecosistema 5G sull’ambiente

    4.7.

    Alcune organizzazioni della società civile hanno segnalato il potenziale impatto ambientale delle nuove reti 5G, rilevando tra l’altro che non sono stati previsti studi di impatto ambientale sufficienti o meccanismi e misure adeguati per ridurre l’impronta energetica delle infrastrutture di rete 5G e promuovere il riciclaggio dei rifiuti elettronici (6).

    4.8.

    Per stimare adeguatamente l’impatto del 5G sull’ambiente e sul clima, le pubbliche autorità devono considerare aspetti quali le emissioni di gas a effetto serra (7), la disponibilità e il consumo di materie prime critiche, la quantità (e le fonti) di energia utilizzata da tutti gli oggetti collegati e utilizzati nell’Internet degli oggetti, e la quantità (e le fonti) di energia utilizzata per trasportare i dati senza fili e gestire i punti di centralizzazione e transito dei dati.

    4.9.

    Con la diffusione della tecnologia 5G e dell’Internet degli oggetti, miliardi di nuove apparecchiature della rete 5G e di oggetti domestici collegati (articoli elettronici ed elettrodomestici, impianti ecc.) si andranno ad aggiungere alla categoria dei rifiuti elettronici (e-waste(8), di cui si deve tenere conto nel contesto del concetto di economia circolare e delle politiche in materia di rifiuti zero.

    Preoccupazioni riguardo all’impatto delle reti 5G sulla salute umana e sugli organismi viventi

    4.10.

    La tecnologia 5G offre un’enorme opportunità di migliorare la salute umana. Lo sviluppo di infrastrutture per le TIC e l’integrazione del 5G accelereranno i progressi della telemedicina, anche attraverso il concetto di Internet degli oggetti. Il 5G consentirà di effettuare a distanza interventi chirurgici complessi, migliorando così notevolmente l’accesso a cure mediche di qualità, in particolare da parte di quanti non possono permettersi di viaggiare all’estero per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

    4.11.

    Lo sviluppo della telemedicina è particolarmente importante in tempi di pandemia, quando l’accesso fisso alle cure mediche è grandemente ridotto. Per di più la tecnologia 4G ha consentito lo sviluppo della teleradiologia. Le infrastrutture per le TIC hanno messo i pazienti in condizione di ricevere, ovunque essi si trovino, diagnosi a distanza (risonanza magnetica, tomografia computerizzata) e prestazioni mediche di qualità. La tecnologia 5G svilupperà ulteriormente tale processo, garantendo un accesso migliore alla diagnostica e a prestazioni mediche dirette eseguite a distanza.

    4.12.

    D’altro canto, però, l’accelerazione degli sviluppi tecnologici di questi ultimi vent’anni ha portato a una proliferazione dei campi elettromagnetici e, di conseguenza, all’aumento dell’inquinamento dovuto a questo tipo di elettrosmog. L’impatto dell’elettrosmog deve essere affrontato con un approccio basato su dati concreti al fine di valutare il rischio reale.

    4.13.

    L’ipersensibilità elettromagnetica o intolleranza elettromagnetica è una patologia riconosciuta dal Parlamento europeo (9), dal CESE (10) e dal Consiglio d’Europa (11), che colpisce un certo numero di persone. Nel contesto della diffusione della tecnologia 5G (che necessita di una rete molto più densa di apparecchiature elettroniche), è possibile che questa malattia colpisca un numero maggiore di persone.

    4.14.

    Su scala globale sono stati condotti studi da cui è risultato che gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche non comportano alcun rischio per la salute, purché siano rispettate le norme nazionali o della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP); al tempo stesso, però, ci sono altri studi, condotti fin dagli anni Settanta del secolo scorso (12), secondo i quali queste radiazioni comportano dei rischi per la salute umana (13).

    4.15.

    La relazione della Commissione europea (2019) e quella della Commissione federale delle telecomunicazioni statunitense (2020) (14) sulle preoccupazioni relative all’esposizione prolungata degli esseri umani ai campi elettromagnetici generati dalla tecnologia 5G affermano che non esistono prove scientifiche valide o credibili riguardo a problemi di salute causati dall’esposizione all’energia della radiofrequenza emessa dai telefoni cellulari.

    4.16.

    Anni fa, l’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il campo elettromagnetico prodotto dalle radiofrequenze come un possibile fattore cancerogeno; adesso, tuttavia, la sua posizione è analoga a quella delle autorità dell’UE e degli Stati Uniti. In ogni caso, essa ha annunciato che, nel contesto dell’introduzione delle reti 5G, effettuerà nel 2022 un’altra valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici per lo spettro delle radiofrequenze (da 3 kHz a 3000 GHz) (15).

    4.17.

    Nella sua versione finale, la risoluzione 1815 del Consiglio d’Europa, del 27 maggio 2011, sul tema The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (I potenziali rischi dei campi elettromagnetici e il loro impatto sull’ambiente) mette in guardia contro gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico sulla salute umana e contiene una serie di raccomandazioni generali e specifiche per l’adozione di un approccio coerente a medio e lungo termine alle sfide derivanti dalla proliferazione delle comunicazioni mobili. Tale risoluzione sottolinea che occorre adottare ogni misura ragionevole per ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici conformemente al principio ALARA (16), la cui applicazione è obbligatoria in materia di radiazioni ionizzanti.

    4.18.

    Secondo alcuni studi, gli effetti delle radiazioni emesse dai telefoni cellulari e dalle infrastrutture di comunicazione senza fili (anche per quanto concerne le emissioni non termiche) comportano rischi per la salute umana dal punto di vista neurologico, riproduttivo, oncologico e genotossico (17). Tuttavia, le istituzioni competenti ritengono, sulla base delle proprie valutazioni e metodologie, che le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e dalle infrastrutture di comunicazione senza fili siano sicure per gli esseri umani.

    4.19.

    Come indicato in precedenza, esistono studi che hanno esaminato l’impatto delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute umana e animale. Tuttavia, ben poco si sa con certezza, e ancora meno viene comunicato, quanto ai complessi effetti non termici che l’esposizione a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti potrebbe avere sulla flora e la fauna. Gli studi più noti riferiscono effetti significativi e diretti di tale esposizione sugli insetti impollinatori e sugli uccelli, ma la comunità scientifica nutre forti preoccupazioni anche per quel che concerne l’impatto a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche sugli ecosistemi viventi.

    Affermazioni riguardanti gli orientamenti dell’ICNIRP (18)

    4.20.

    La Commissione europea e la grande maggioranza dei governi nazionali di tutto il mondo riconoscono gli orientamenti dell’ICNIRP circa i limiti di esposizione della popolazione alle radiazioni dei campi elettromagnetici. Gli orientamenti dell’ICNIRP aggiornati e pubblicati nel 2020 hanno tenuto conto anche della formazione dei fasci (beamforming) e delle frequenze, che sono parametri specifici del 5G, ma non dell’aggregazione delle frequenze e dell’aumento della densità di connessione.

    4.21.

    Nonostante il fatto che l’ICNIRP dedichi grande attenzione a comunicare i metodi scientifici utilizzati per stabilire gli orientamenti in materia di protezione, essa riconosce come potenzialmente nocivi solo gli effetti termici prodotti dalle radiazioni elettromagnetiche.

    4.22.

    Lo studio STOA (Scientific and Technological Options Assessment — Valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche) condotto dal Parlamento europeo (19) in conformità delle raccomandazioni della risoluzione 1815 del Consiglio d’Europa del 2011 si pronuncia a favore del rispetto del principio di precauzione, di un riesame delle soglie proposte dall’ICNIRP e dell’adozione di misure tecniche e amministrative volte a ridurre l’impatto dell’inquinamento elettromagnetico causato dalle comunicazioni elettroniche.

    4.23.

    Le misure proposte si prefiggono di realizzare un’architettura più responsabile delle infrastrutture di comunicazione (ubicazione delle antenne e di altre apparecchiature specifiche), di informare il pubblico sui possibili effetti dell’inquinamento elettromagnetico e sulle opzioni disponibili per ridurre l’impatto dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, di sviluppare le capacità di monitoraggio dei campi elettromagnetici ecc. Occorrerebbe fornire risorse europee e nazionali per l’esecuzione di ricerche multidisciplinari e di studi d’impatto più approfonditi, incentrati sulle persone e sull’ambiente, e per la diffusione dei relativi risultati, allo scopo di educare i cittadini e i decisori politici.

    Cibersicurezza 5G — Strumenti, misure e relativa efficacia

    4.24.

    Molte delle sfide in materia di cibersicurezza sono già state evidenziate dal CESE nel suo parere sul pacchetto di strumenti dell’UE per il dispiegamento del 5G sicuro (20). Le vulnerabilità informatiche non risolte nel 4G saranno amplificate nel 5G. Esse si situano al livello tecnico dell’architettura, della topologia e del protocollo, come indicato dall’ENISA (21) e, secondo la relazione del gruppo di cooperazione per la sicurezza delle reti e dell’informazione (NIS) (22), non possono ancora essere risolte con misure efficaci.

    4.25.

    Per porre rimedio a determinate minacce per la sicurezza, l’UE dovrebbe investire di più nella costruzione delle proprie tecnologie e nel sostegno al settore tecnologico e agli sviluppatori. Cosa ancora più importante, tali azioni dovrebbero essere concepite in modo da incentivare le PMI europee a sviluppare infrastrutture 5G sicure e affidabili.

    Bruxelles, 20 ottobre 2021

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

    (2)  https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/

    (3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

    (4)  TEN/708 (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 290).

    (5)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

    (6)  https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf

    (7)  https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rapport-5g_haut-conseil-pour-le-climat.pdf

    (8)  https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx

    (9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici [2008/2211(INI)], punto 28: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0216_IT.html.

    (10)  Parere del CESE sul dispiegamento del 5G sicuro — Pacchetto di strumenti dell’UE, TEN/704 (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 281).

    (11)  Risoluzione 1815 (2011), versione finale, articolo 8.1.4: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994.

    (12)  https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/

    (13)  Defence Intelligence Agency (Servizio di informazioni del ministero della Difesa statunitense), Biological Effects of Electromagnetic Radiation (radiowaves and Microwaves) (Effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche: onde radio e microonde), marzo 1976.

    (14)  La posizione di detta commissione federale è stata impugnata in giudizio da organizzazioni della società civile statunitensi: https://ehtrust.org/eht-takes-the-fcc-to-court/.

    (15)  Conformemente alla normativa in materia di radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

    (16)  As Low As Reasonably Achievable (il livello più basso ragionevolmente ottenibile). Il principio ALARA è alla base dell’adozione dei programmi di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti (radioprotezione).

    (17)  Ad esempio, lo studio europeo REFLEX (2004), realizzato per conto dell’UE da 12 istituzioni accademiche con un bilancio totale di oltre 3 milioni di EUR, con un contributo di 2,059 milioni di EUR da parte della Commissione europea.

    (18)  International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti).

    (19)  https://www.home-biology.com/images/emfsafetylimits/EuropeanParliamentSTOA.pdf

    (20)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 281.

    (21)  https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-for-5g-networks/at_download/fullReport

    (22)  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468


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