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Document 52021AR0718

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

    COR 2021/00718

    GU C 175 del 7.5.2021, p. 69–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/69


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

    (2021/C 175/07)

    Relatore generale:

    Loïg CHESNAIS-GIRARD (FR/PSE)

    Presidente della regione Bretagna

    Testo di riferimento:

    COM(2020) 854 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento1

    Considerando 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha lasciato l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica («Euratom»), congiuntamente denominate «Unione», entrando in un periodo di transizione. Il periodo di transizione, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell’accordo di recesso (1) e termina il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l’Unione e il Regno Unito hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

    Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha lasciato l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica («Euratom»), congiuntamente denominate «Unione», entrando in un periodo di transizione. Il periodo di transizione, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell’accordo di recesso (1) ed è terminato il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l’Unione e il Regno Unito hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

    Emendamento 2

    Aggiunta di un considerando 2 bis

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Il 24 dicembre 2020 i negoziati tra l’Unione europea e il Regno Unito hanno portato alla conclusione di un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»)  (1) , che definisce le loro future relazioni ed è entrato provvisoriamente in vigore il 1o gennaio 2021. Per quanto riguarda l’attuazione della parte dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativa al settore della pesca, è previsto un periodo transitorio di cinque anni e mezzo fino al 30 giugno 2026, con la graduale riduzione dell’attività di pesca nelle acque britanniche. Ciò dovrebbe comportare profondi cambiamenti per l’intera catena del valore della pesca e per la strutturazione dell’economia costiera di alcune regioni.

    Emendamento 3

    Considerando 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’Unione è impegnata ad attenuare l’impatto economico del recesso del Regno Unito dall’Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri , in particolare a quelli più colpiti in tali circostanze eccezionali.

    L’Unione è impegnata ad attenuare l’impatto negativo economico e sociale del recesso del Regno Unito dall’Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni e ai settori economici colpiti in tali circostanze eccezionali.

    Emendamento 4

    Considerando 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, è opportuno che gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno, si concentrino in particolare sulle regioni, zone e comunità locali, comprese quelle dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, che saranno probabilmente maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito. Gli Stati membri possono dover adottare misure specifiche, in particolare per sostenere le imprese e i settori economici che risentono negativamente del recesso. È pertanto opportuno presentare un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

    Al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, è opportuno che gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno, si concentrino in particolare sulle regioni, zone e comunità locali, comprese quelle dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, che saranno probabilmente maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito , garantendo una distribuzione equilibrata dell’aiuto in tutte le regioni interessate . Gli Stati membri possono dover adottare misure specifiche, in particolare per sostenere le imprese e i settori economici che risentono negativamente del recesso. È pertanto opportuno presentare un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

    Emendamento 5

    Considerando 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Sottolinea che taluni settori economici si troveranno particolarmente esposti. In alcuni territori che dipendono in larga misura dalla clientela britannica si prevedono riduzioni significative dell’attività turistica. Le norme sul soggiorno dei cittadini rischiano di rimettere in discussione le tradizioni in materia di circolazione e di scambi tra i territori, nonché gli equilibri demografici di alcune zone. Le attività commerciali dipendono dalla capacità delle imprese e delle catene del valore di integrare i nuovi requisiti stabiliti dall’accordo. Sebbene gli effetti siano già visibili in alcuni settori, come quello dei prodotti ultrafreschi, molte delle conseguenze della Brexit sono ancora poco evidenti a causa della situazione sanitaria legata alla COVID-19 o dell’applicazione non ancora effettiva di tutte le disposizioni.

    Emendamento 6

    Considerando 6

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Allo stesso tempo è importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. La riserva dovrebbe escludere dal sostegno l’imposta sul valore aggiunto in quanto costituisce un’entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. Per consentire la massima efficienza nell’uso delle limitate risorse, l’assistenza tecnica utilizzata dagli organismi responsabili dell’attuazione della riserva non dovrebbe essere ammissibile al sostegno a carico della riserva. In linea con l’approccio generale della politica di coesione, le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile non dovrebbero fruire del sostegno.

    Allo stesso tempo è importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. La riserva dovrebbe escludere dal sostegno l’imposta sul valore aggiunto , salvo nel caso in cui questa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA, in quanto l’IVA costituisce un’entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. In linea con l’approccio generale della politica di coesione, le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile non dovrebbero fruire del sostegno.

    Emendamento 7

    Considerando 14

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 è necessario che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni, se del caso, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per la valutazione della riserva.

    (1)

    A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 è necessario che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e degli enti locali e regionali . Tali prescrizioni, se del caso, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per la valutazione della riserva.

    Emendamento 8

    Considerando 15

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande, la Commissione dovrebbe esaminare queste ultime in un pacchetto. Essa dovrebbe esaminare in particolare l’ammissibilità e l’esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto della spesa con le misure adottate per far fronte alle conseguenze del recesso e le misure predisposte dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato e recuperare l’importo non utilizzato. Affinché il sostegno sia concentrato a favore degli Stati membri maggiormente colpiti dal recesso, qualora le spese nello Stato membro interessato, riconosciute ammissibili dalla Commissione, superino l’importo versato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06  % del reddito nazionale lordo (RNL) nominale per il 2021 dello Stato membro interessato, dovrebbe essere possibile consentire un’ulteriore assegnazione a carico della riserva a favore di tale Stato membro, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Data l’entità dello shock economico previsto, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare gli importi recuperati dal prefinanziamento per il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dagli Stati membri.

    Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande, la Commissione dovrebbe esaminare queste ultime in un pacchetto. Essa dovrebbe esaminare in particolare l’ammissibilità e l’esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto della spesa con le misure adottate per far fronte alle conseguenze del recesso e le misure predisposte dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. Occorre inoltre assicurare la ripartizione settoriale e geografica a livello NUTS 2 delle spese, incluso per le regioni ultraperiferiche. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato e recuperare l’importo non utilizzato. Affinché il sostegno sia concentrato a favore degli Stati membri maggiormente colpiti dal recesso, qualora le spese nello Stato membro interessato, riconosciute ammissibili dalla Commissione, superino l’importo versato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06  % del reddito nazionale lordo (RNL) nominale per il 2021 dello Stato membro interessato, dovrebbe essere possibile consentire un’ulteriore assegnazione a carico della riserva a favore di tale Stato membro, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Data l’entità dello shock economico previsto, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare gli importi recuperati dal prefinanziamento per il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dagli Stati membri.

    Emendamento 9

    Considerando 16

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo, designino e notifichino alla Commissione gli organismi responsabili della gestione della riserva nonché un organismo di audit indipendente distinto. A fini di semplificazione, gli Stati membri possono avvalersi di organismi designati esistenti e di sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati.

    Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo, designino e notifichino alla Commissione gli organismi responsabili , a livello nazionale o regionale, della gestione della riserva nonché un organismo di audit indipendente distinto. A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di organismi designati esistenti e di sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati. Gli Stati membri faranno sì che gli enti locali e regionali interessati siano associati, se non lo sono già, all’attuazione e al monitoraggio del Fondo, segnatamente attraverso gli organismi di monitoraggio.

    Emendamento 10

    Considerando 19

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    (19)

    Al fine di migliorare la trasparenza sull’utilizzo del contributo dell’Unione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della riserva.

    (19)

    Al fine di migliorare la trasparenza sull’utilizzo del contributo dell’Unione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione finale sull’attuazione della riserva.

    Emendamento 11

    Articolo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    «periodo di riferimento»: il periodo di riferimento di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2022;

    «periodo di riferimento»: il periodo di riferimento di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2022;

    «diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

    «diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

    «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione;

    «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione;

    «tasso di errore totale»: tutti gli errori individuati nel campione divisi per la popolazione di audit;

    «tasso di errore totale»: tutti gli errori individuati nel campione divisi per la popolazione di audit;

    «tasso di errore residuo»: il tasso di errore totale diminuito delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro volte a ridurre i rischi individuati dall’organismo di audit indipendente negli audit delle misure finanziate, diviso per le spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva;

    «tasso di errore residuo»: il tasso di errore totale diminuito delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro volte a ridurre i rischi individuati dall’organismo di audit indipendente negli audit delle misure finanziate, diviso per le spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva.

    «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

     

    Emendamento 12

    Articolo 4

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    1.   Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva.

    1.   Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva.

    2.   L’importo massimo delle risorse a disposizione della riserva ammonta a 5 370 994 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   L’importo massimo delle risorse a disposizione della riserva ammonta a 6 370 994 000 EUR a prezzi correnti.

    3.   Le risorse di cui al paragrafo 2 sono assegnate come segue:

    3.   Le risorse di cui al paragrafo 2 sono assegnate come segue:

    a)

    un prefinanziamento di 4 244 832 000  EUR è messo a disposizione nel 2021 conformemente all’articolo 8;

    b)

    un ulteriore importo di 1 126 162 000  EUR è messo a disposizione nel 2024 conformemente all’articolo 11.

    a)

    un prefinanziamento di 4 244 832 000  EUR è messo a disposizione nel 2021 conformemente all’articolo 8;

    b)

    un ulteriore importo di 2 126 162 000  EUR è messo a disposizione nel 2026 conformemente all’articolo 11.

    Gli importi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a) sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario.

    Gli importi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a) sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario.

     

    4.     Le risorse provenienti dal prefinanziamento della riserva e assegnate in base al fattore relativo al pesce catturato (allegato I, paragrafo 2) sono utilizzate esclusivamente per misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali e regionali dipendenti dalla pesca nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

    5.     Nel definire le misure di sostegno finanziate con le risorse assegnate in base al fattore relativo al commercio con il Regno Unito (allegato I, paragrafo 2), gli Stati membri tengono conto dell’importanza relativa degli scambi netti per ciascuna regione (NUTS). Tali scambi comprendono in ogni caso i servizi turistici.

    Emendamento 13

    Aggiunta di un articolo 4 bis.

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Processo di consultazione

    1.     Ciascuno Stato membro instaura un dialogo multilivello, conformemente al quadro giuridico nazionale, tra l’altro almeno con gli enti locali e regionali delle zone più colpite. Tale processo di consultazione si basa sul principio del partenariato nella politica di coesione e riguarda l’individuazione e l’attuazione delle misure sostenute dalla riserva.

    2.    Le modalità di consultazione e di coinvolgimento degli enti locali e regionali saranno indicate dallo Stato membro nel [nuovo allegato IV].

    Motivazione

    Un processo di consultazione dovrebbe essere un elemento essenziale al momento di decidere le modalità di assegnazione di questi finanziamenti. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere inclusi nel suddetto processo, in linea con le procedure previste per la politica di coesione.

    Emendamento 14

    Articolo 5, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Ammissibilità

    Ammissibilità

    1.   Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente la spesa pubblica direttamente connessa alle misure adottate specificamente dagli Stati membri per contribuire agli obiettivi di cui all’articolo 3 e può riguardare, in particolare:

    1.   Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente la spesa pubblica direttamente connessa alle misure adottate specificamente dagli Stati membri per contribuire agli obiettivi di cui all’articolo 3 e può riguardare, in particolare:

    a)

    misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso;

    a)

    misure di assistenza alle imprese , soprattutto piccole e medie, alle regioni e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso , comprese misure di compensazione per le imprese che subiscono un calo significativo del fatturato a causa della limitazione del loro accesso al mercato britannico dovuta alla creazione di barriere non tariffarie ;

    b)

    misure di sostegno dei settori economici più colpiti;

    b)

    misure di sostegno dei settori economici più colpiti , compresi gli investimenti indispensabili alla riorganizzazione delle catene del valore ;

    c)

    misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito;

    c)

    misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali e regionali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito , compresi gli investimenti indispensabili alla ristrutturazione del settore ;

    d)

    misure di sostegno all’occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori colpiti;

    d)

    misure volte ad attenuare l’impatto economico e sociale della Brexit su altri settori particolarmente colpiti, come il turismo, le esportazioni agricole, la ricerca e l’innovazione;

    e)

    misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compreso il personale e le infrastrutture supplementari;

    e)

    misure di sostegno all’occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione per i settori colpiti;

    f)

    misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;

    f)

    misure volte a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dell’Unione europea dei cittadini dell’UE che, a seguito delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, hanno dovuto lasciare il Regno Unito;

    g)

    Misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sulle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso.

    g)

    misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compreso il personale qualificato e le infrastrutture fisiche e immateriali supplementari;

    h)

    misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;

    i)

    misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese , con particolare attenzione a quelle piccole e medie, in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso;

    j)

    misure volte ad attenuare le perturbazioni causate dal recesso del Regno Unito dai programmi di cooperazione e di scambio;

    k)

    misure volte a garantire il dialogo e la concertazione tra i territori e i settori più colpiti al fine di limitare gli effetti imprevisti delle perturbazioni tra partner unionali e britannici e creare un ambiente favorevole a un’attuazione operativa agevole dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

    l)

    misure per la valutazione d’impatto e la valutazione delle misure attuate nell’ambito della riserva.

    Emendamento 15

    Articolo 5, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    2.   Le spese sono ammissibili se sono sostenute e pagate durante il periodo di riferimento per le misure attuate nello Stato membro interessato o a beneficio dello Stato membro interessato.

    2.   Le spese sono ammissibili se sono sostenute e pagate durante il periodo di riferimento per le misure attuate nelle regioni e nei settori colpiti dello Stato membro interessato.

    Emendamento 16

    Articolo 5, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle diverse regioni e comunità locali e, se del caso, concentrano il sostegno a carico della riserva su quelle maggiormente colpite.

    Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle diverse regioni e comunità locali e, se del caso, concentrano il sostegno a carico della riserva su quelle maggiormente colpite , garantendo una distribuzione equilibrata delle risorse in funzione dell’impatto economico su ciascuna regione .

    Motivazione

    L’emendamento è volto a garantire che, nell’assegnazione delle risorse della riserva, si tenga conto dell’impatto economico della Brexit su ciascuna regione colpita, in modo che le risorse siano ripartite in maniera equilibrata sulla base dell’effettivo danno economico.

    Emendamento 17

    Articolo 5, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile.

    Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile , fatte salve le eccezioni di cui all’articolo [nuovo articolo 6] .

    Emendamento 18

    Articolo 5, paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

    Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Gli enti regionali e locali competenti che svolgono funzioni di autorità di gestione o di organismo intermedio in relazione a fondi europei sono pienamente coinvolti e consultati nell’ambito dei lavori volti a evitare la sovrapposizione dei finanziamenti. La decisione di mobilitare i fondi strutturali anziché la riserva forma oggetto di concertazione con le parti interessate, in considerazione delle conseguenze che tale decisione potrebbe avere sull’attuazione di altri programmi di finanziamento europei.

    Emendamento 19

    Aggiunta di un articolo 5 bis.

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Aiuti di Stato

    1.     Per il settore della pesca e quello della produzione agricola primaria, gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti concessi in stretta applicazione dell’articolo 5 durante il periodo di riferimento.

    2.     Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici che vanno al di là delle disposizioni del presente regolamento relative ai pagamenti di cui al paragrafo 1 sono considerate nel loro complesso sulla base degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Emendamento 20

    Paragrafo 6

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Esclusione dal sostegno

    Esclusione dal sostegno

    La riserva non sostiene:

    La riserva non sostiene:

    a)

    l’imposta sul valore aggiunto;

    a)

    l’imposta sul valore aggiunto , salvo nel caso in cui questa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA ;

    b)

    l’assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami e il controllo e l’audit della riserva;

    b)

    le spese a sostegno della delocalizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 6;

    c)

    le spese a sostegno della delocalizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 6;

    c)

    le spese a sostegno della delocalizzazione a norma dell’articolo 2, punto 61 bis, e dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, qualora un contributo a carico della riserva costituisca un aiuto di Stato;

    d)

    le spese a sostegno della delocalizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, qualora un contributo a carico della riserva costituisca un aiuto di Stato.

    d)

    i beneficiari aventi sede legale in un paese terzo.

    Emendamento 21

    Articolo 7, paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    In deroga all’articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025 . Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell’esercizio successivo.

    In deroga all’articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 . Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell’esercizio successivo.

    Emendamento 22

    Articolo 8, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    La Commissione versa il prefinanziamento entro 60 giorni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all’articolo 11.

    La Commissione versa il prefinanziamento entro 45 giorni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all’articolo 11.

    Emendamento 23

    Articolo 10, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    La domanda è redatta sulla base del modello di cui all’allegato II e contiene informazioni sulla spesa pubblica totale sostenuta e pagata dallo Stato membro e sui valori degli indicatori di output relativi alle misure che beneficiano del sostegno. Essa è accompagnata dalla documentazione di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario e da una relazione di attuazione.

    La domanda è redatta sulla base del modello di cui all’allegato II e contiene informazioni sulla spesa pubblica totale sostenuta e pagata dallo Stato membro , compresa la ripartizione territoriale della spesa al livello NUTS 2, e sui valori degli indicatori di output relativi alle misure che beneficiano del sostegno. Essa è accompagnata dalla documentazione di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario e da una relazione di attuazione.

    Emendamento 24

    Articolo 10, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    2.   La relazione di attuazione della riserva comprende:

    2.   La relazione di attuazione della riserva comprende:

    a)

    una descrizione dell’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione in termini economici e sociali, compresa l’individuazione delle regioni, delle aree e dei settori maggiormente colpiti;

    a)

    una descrizione dell’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione in termini economici e sociali, compresa l’individuazione delle regioni, delle aree e dei settori maggiormente colpiti; la valutazione finanziaria è effettuata in euro costanti;

     

    a bis)

    a norma del [nuovo articolo 5], una descrizione della concertazione condotta con le regioni e i settori più colpiti, sia nella fase dell’elaborazione delle misure che in quella della loro attuazione;

    b)

    una descrizione delle misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, della misura in cui tali misure hanno attenuato l’impatto regionale e settoriale di cui alla lettera a) e del modo in cui sono state attuate;

    b)

    una descrizione delle misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, della misura in cui tali misure hanno attenuato l’impatto regionale e settoriale di cui alla lettera a) e del modo in cui sono state attuate;

    c)

    una giustificazione dell’ammissibilità delle spese sostenute e pagate e del loro legame diretto con il recesso del Regno Unito dall’Unione;

    c)

    una giustificazione dell’ammissibilità delle spese sostenute e pagate e del loro legame diretto con il recesso del Regno Unito dall’Unione;

    d)

    una descrizione delle misure adottate per evitare doppi finanziamenti e per garantire la complementarità con altri strumenti dell’Unione e con i finanziamenti nazionali;

    d)

    una descrizione delle misure adottate per evitare doppi finanziamenti e per garantire la complementarità con altri strumenti dell’Unione e con i finanziamenti nazionali;

    e)

    una descrizione del contributo delle misure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi.

    e)

    una descrizione del contributo delle misure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi.

    Emendamento 25

    Articolo 13, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Gestione e controllo

    Gestione e controllo

    1.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione della riserva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

    1.   Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione della riserva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

    a)

    designano un organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

    a)

    designano , all’opportuno livello di governance, uno o più organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

    b)

    istituiscono sistemi di gestione e di controllo della riserva, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e garantiscono l’efficace funzionamento di detti sistemi;

    b)

    istituiscono sistemi di gestione e di controllo della riserva, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e garantiscono l’efficace funzionamento di detti sistemi;

    c)

    redigono una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo avvalendosi del modello di cui all’allegato III, la tengono aggiornata e la mettono a disposizione della Commissione su richiesta;

    c)

    redigono una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo avvalendosi del modello di cui all’allegato III, la tengono aggiornata e la mettono a disposizione della Commissione su richiesta;

    d)

    comunicano alla Commissione l’identità degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermano che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento;

    d)

    comunicano alla Commissione l’identità degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermano che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento;

    e)

    si accertano che le spese sostenute a titolo di altri programmi e strumenti dell’Unione non siano incluse nel sostegno a carico della riserva;

    e)

    si accertano che le spese sostenute a titolo di altri programmi e strumenti dell’Unione non siano incluse nel sostegno a carico della riserva;

    f)

    prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi ed evitano i conflitti di interesse , anche mediante l’uso di uno strumento unico di estrazione dei dati fornito dalla Commissione ;

    […]

    f)

    prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi ed evitano i conflitti di interesse;

    […]

    Emendamento 26

    Articolo 13, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

    L’organismo o gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

    a)

    garantisce il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;

    a)

    garantisce il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;

    b)

    stabilisce criteri e procedure di selezione delle misure da finanziare e definisce le condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva;

    b)

    stabilisce criteri e procedure di selezione delle misure da finanziare e definisce le condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva;

    c)

    verifica che le misure finanziate a titolo della riserva siano attuate nel rispetto del diritto applicabile e delle condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva e che le spese siano basate su documenti giustificativi verificabili;

    c)

    verifica che le misure finanziate a titolo della riserva siano attuate nel rispetto del diritto applicabile e delle condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva e che le spese siano basate su documenti giustificativi verificabili;

    d)

    stabilisce misure efficaci per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi a carico della riserva e di altre fonti di finanziamento dell’Unione;

    d)

    stabilisce misure efficaci per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi a carico della riserva e di altre fonti di finanziamento dell’Unione;

    e)

    provvede alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6, del regolamento finanziario;

    e)

    provvede alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6, del regolamento finanziario;

    f)

    utilizza, per registrare e conservare in formato elettronico i dati sulle spese sostenute che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva, un sistema contabile che fornisca tempestivamente informazioni precise, complete e attendibili;

    f)

    utilizza, per registrare e conservare in formato elettronico i dati sulle spese sostenute che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva, un sistema contabile che fornisca tempestivamente informazioni precise, complete e attendibili;

    g)

    tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo finanziario e trasferisce tale obbligo negli accordi con altre entità coinvolte nell’attuazione della riserva;

    g)

    tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo finanziario e trasferisce tale obbligo negli accordi con altre entità coinvolte nell’attuazione della riserva;

    h)

    ai fini del paragrafo 1, lettera f), raccoglie informazioni in formato elettronico standardizzato per consentire l’identificazione dei destinatari di un contributo finanziario a carico della riserva e dei loro titolari effettivi conformemente all’allegato III.

    h)

    ai fini del paragrafo 1, lettera f), raccoglie informazioni in formato elettronico standardizzato per consentire l’identificazione dei destinatari di un contributo finanziario a carico della riserva e dei loro titolari effettivi conformemente all’allegato III.

    Emendamento 27

    Articolo 16, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    2.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della riserva.

    2.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato europeo delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della riserva.

    Emendamento 28

    Allegato I, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    3.

    Il fattore relativo alla pesca è determinato in base al seguente criterio e con l’applicazione del procedimento seguente:

    3.

    Il fattore relativo alla pesca è determinato in base al seguente criterio e con l’applicazione del procedimento seguente:

    a)

    percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito;

    a)

    percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale del pesce catturato nel periodo 2015-2018 nella ZEE del Regno Unito;

    b)

    tale percentuale è incrementata nel caso degli Stati membri i cui settori della pesca sono dipendenti in misura superiore alla media dal pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, e ridotta nel caso degli Stati i cui settori della pesca sono dipendenti in misura inferiore alla media, come indicato di seguito:

    i)

    per ciascuno Stato membro il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, in percentuale del valore totale del pesce catturato da tale Stato membro, è espresso come indice della media dell’UE (indice di dipendenza);

    ii)

    la percentuale originaria del valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l’indice di dipendenza dello Stato membro;

    iii)

    le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %.

    b)

    tale percentuale è riportata in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %.

    4.

    Il fattore relativo al commercio è determinato con l’applicazione del procedimento seguente:

    4.

    Il fattore relativo al commercio è determinato con l’applicazione del procedimento seguente:

    a)

    il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell’UE con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi);

    a)

    il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell’UE con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi , ivi compreso il settore turistico, ad eccezione dei servizi finanziari );

    Emendamento 29

    Aggiunta di un allegato III bis

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

     

    1.

    Individuazione dei settori economici maggiormente colpiti:

     

    2.

    Individuazione delle regioni di livello NUTS 2 maggiormente colpite:

    Per ciascuna regione (comprese le regioni menzionate all’articolo 349 del TFUE):

    Classificazione NUTS 2

    Denominazione della regione

    Popolazione regionale (data)

    PIL regionale

    Volume degli scambi commerciali con il Regno Unito nel 2019

     

    3.

    Descrizione dell’approccio di partenariato adottato:

     

    4.

    Elaborazione di strategie:

    (si prega di citare i documenti strategici adottati)

    Strategia globale:

    Strategie regionali:

    Strategie settoriali:

     

    5.

    Descrizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione adottati:

     

    6.

    Ripartizione delle spese

    Importo pagato

    Settore della pesca

    Settori interessati dal commercio

     

    7.

    Ripartizione geografica delle spese

    i.

    Regioni NUTS 2 maggiormente colpite: Classificazione NUTS 2 Importo EUR/abitante

    ii.

    Importo senza destinazione geografica:

     

    8.

    Contributo agli obiettivi climatici

    Percentuale delle spese:

     

    9.

    Contributo agli obiettivi della transizione digitale

    Percentuale delle spese:

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    1.

    accoglie con favore la creazione di una riserva di adeguamento per la Brexit, volta ad attenuare gli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sui territori di quest’ultima. La riserva è un’espressione concreta della solidarietà all’interno dell’UE ed è intesa a contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, come dimostra la base giuridica (l’articolo 175 del TFUE) scelta dalla Commissione per la relativa proposta;

    2.

    ritiene che la conclusione di un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (ASCC) rappresenti un esito positivo dei negoziati sulla Brexit, ma osserva altresì che il nuovo quadro delle relazioni con il Regno Unito ha forti conseguenze territoriali. Poiché l’ASCC non equivale pienamente a un accordo di libero scambio, molte regioni europee restano fortemente esposte alle conseguenze economiche e sociali della Brexit. Tale impatto è particolarmente forte per le regioni geograficamente vicine al Regno Unito o per quelle che avevano rapporti molto stretti con i partner britannici. Gli enti locali e regionali, gli attori economici, il settore turistico, i settori dell’istruzione e della ricerca, ma anche i cittadini e la società civile, devono far fronte alle conseguenze della creazione di nuove frontiere, di nuove procedure amministrative, di nuove complessità nelle catene del valore e della cessazione dei programmi di cooperazione;

    3.

    richiama l’attenzione sulle conseguenze geopolitiche dell’ASCC, conseguenze decisamente concrete per un certo numero di enti locali e regionali che, in seguito alla Brexit, si trovano adesso alle frontiere esterne dell’Unione europea; e accoglie pertanto con grande favore l’ammissibilità delle misure volte a migliorare la fluidità dei controlli e degli scambi di merci e di persone. Il CdR sottolinea che, in queste nuove regioni frontaliere, gli investimenti locali e regionali relativi ai controlli contribuiranno a proteggere tutti i cittadini dell’Unione all’interno delle nuove frontiere dell’UE, e invita il Parlamento e il Consiglio a definire una soglia minima ed equa di copertura per queste regioni;

    4.

    chiede di aumentare di 1 miliardo di EUR gli importi aggiuntivi messi a disposizione in un secondo tempo a norma dell’articolo 11, al fine di rispondere meglio alle necessità di medio termine, coerentemente con la propria richiesta di prorogare il periodo di ammissibilità all’intervento della riserva;

    5.

    sottolinea l’esposizione del settore della pesca e dei prodotti ittici, soggetto a un periodo transitorio di cinque anni e mezzo. Oltre che con i nuovi vincoli comuni a tutti i settori europei, il settore della pesca si trova a dover fare i conti con effetti che mettono direttamente in forse tutto un segmento delle sue attività. Una situazione, questa, che impone una valutazione degli impatti il più possibile vicina alle realtà regionali, senza indicizzazione nazionale. Occorre conseguire una ripartizione finanziaria più equa tra le regioni europee interessate, indipendentemente dalle dimensioni dello Stato membro;

    6.

    chiede che gli enti locali e regionali siano posti al centro della creazione di questo nuovo strumento finanziario, e raccomanda l’introduzione di criteri che tengano conto dell’intensità regionale degli impatti e garantiscano un’equa ripartizione delle risorse in funzione dell’entità dell’impatto economico su ciascuna regione. Come dimostrano gli studi del CdR sulle conseguenze della Brexit, la considerazione degli effetti a livello esclusivamente nazionale non rispecchia la loro intensità, che è molto localizzata. Gli enti locali devono essere coinvolti nella valutazione degli impatti e nella concezione delle misure. Ciò è tanto più importante in quanto gli enti locali e regionali, a seconda delle loro competenze, dovranno prefinanziare essi stessi determinate misure, sviluppare strategie territoriali di attenuazione delle conseguenze della Brexit e mobilitare parte dei fondi UE che essi gestiscono. Questo coinvolgimento delle autorità locali e regionali contribuirà a soddisfare i bisogni e ad attuare in modo efficiente la riserva di adeguamento alla Brexit;

    7.

    sottolinea altresì l’esposizione delle regioni a causa della perdita di opportunità commerciali con il Regno Unito e il fatto che l’accordo non corrisponde pienamente a un accordo di libero scambio. Ciò ha un impatto su un’ampia gamma di settori e ha un effetto trasversale alle catene del valore, ad esempio nei settori del turismo, dell’ospitalità e dell’agroalimentare, con conseguente perdita di posti di lavoro sul terreno. Il CdR riconosce che questo impatto avrà probabilmente effetti socioeconomici duraturi sulle comunità di tutte le regioni e che, di conseguenza, deve essere affrontato immediatamente. Sottolinea inoltre che la riserva di adeguamento alla Brexit è l’unico strumento finanziario dell’UE che si occupa degli Stati membri, delle regioni e dei settori che subiscono le conseguenze negative della Brexit;

    8.

    chiede una proroga del periodo di ammissibilità fino al giugno 2026, ritenendo che la solidarietà europea non debba essere limitata agli anni 2021 e 2022 e rilevando che non sono previste risorse per attenuare le conseguenze della Brexit a partire dal 2023.

    Il CdR richiama l’attenzione sulla sensibile incoerenza tra la durata del periodo transitorio previsto per il settore della pesca e il periodo di ammissibilità ai fini della riserva. Soltanto una proroga del periodo di ammissibilità delle spese fino al giugno 2026 consentirà un sostegno adeguato per questo settore. Benché sia indispensabile garantire complementarità con il FEAMPA, quest’ultimo rimane lo strumento strutturale per l’attuazione della politica comune della pesca e non può tenere conto delle conseguenze territoriali asimmetriche della Brexit;

    Per quanto attiene alla realizzazione di infrastrutture adeguate alle nuove esigenze in materia di controlli, il CdR osserva che la situazione sanitaria indotta dalla pandemia di COVID-19 non consente di misurare i flussi reali e di effettuare immediatamente gli investimenti;

    Talune misure o investimenti possono comportare periodi incomprimibili di preparazione o attuazione che non consentono impegni né pagamenti prima del 31 dicembre 2022. A questo proposito il CdR fa riferimento sia alle procedure degli appalti pubblici sia alle procedure volte ad assicurare la conformità delle misure o degli investimenti alla normativa europea o nazionale in vigore (valutazioni d’impatto ambientale, autorizzazioni urbanistiche, indagini pubbliche, procedure di notifica degli aiuti di Stato ecc.);

    Sottolinea la diversità degli effetti della Brexit nelle diverse regioni europee, e accoglie pertanto con grande favore la flessibilità concessa agli Stati membri per definire misure che corrispondano il più possibile ai bisogni: è importante che, in funzione delle esigenze locali e regionali, sia possibile mettere a punto misure sia per l’industria, il turismo, i trasporti, la ricerca e l’innovazione sia per il settore agricolo o agroalimentare; ritiene che, al fine di agevolare un’adeguata comprensione del fondo e la sua corretta attuazione, il regolamento debba precisare la potenziale diversità degli ambiti di intervento della riserva;

    9.

    ritiene che la riserva svolgerà un ruolo essenziale nel sostenere l’attuazione del nuovo quadro giuridico che disciplina le relazioni tra l’UE e il Regno Unito, le cui conseguenze non possono essere pienamente individuate, in particolare a causa del loro combinarsi con gli effetti della suddetta pandemia. Ciò vale altresì per le questioni specifiche ancora da negoziare riguardanti determinati settori, come i servizi finanziari o la partecipazione del Regno Unito al programma Orizzonte Europa. Si dovranno prendere in considerazione sia gli sviluppi negativi che quelli favorevoli;

    10.

    si interroga sul valore aggiunto, in termini di buona governance, del fatto che la consultazione pubblica di otto settimane sulla riserva di adeguamento alla Brexit sia stata avviata dalla Commissione solo il 24 febbraio scorso (1), considerato che la proposta legislativa è stata presentata due mesi prima e i negoziati interistituzionali per raggiungere un accordo nel primo semestre del 2021 sono già in una fase molto avanzata;

    11.

    reputa che la Brexit sia una situazione sui generis, che autorizzi a stabilire solo un limitato parallelismo con dispositivi esistenti quali il Fondo di solidarietà dell’UE. Si rammarica che la proposta della Commissione non rifletta il principio di partenariato applicabile alla politica di coesione, non prevedendo alcuna garanzia riguardo al ruolo assegnato nella governance agli enti locali e regionali. Il modo in cui le misure sono concepite e gestite dovrebbe rispecchiare meglio la logica dichiarata, che è quella di concentrarsi sugli impatti territoriali;

    12.

    ritiene che agli Stati membri debba essere accordata una certa flessibilità nella definizione dei sistemi di gestione, per quanto concerne il numero degli organismi e i livelli di gestione (nazionale, regionale o interregionale). In cambio, gli Stati membri dovranno giustificare le loro scelte in termini di sussidiarietà, e segnatamente di capacità di soddisfare le esigenze concentrate in determinati territori e/o settori economici più esposti. In ogni caso, deve essere garantita la partecipazione del livello regionale alla procedura di gestione;

    13.

    ritiene che la Brexit rivesta grande importanza in settori tanto diversi come, tra l’altro, la pesca e la produzione ittica, la mobilità dei cittadini, la formazione, i progetti di cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, il trasferimento di conoscenze, la lotta contro i cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi e i partenariati pubblico-privato. A causa del diverso grado di decentramento degli Stati membri, la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi può essere considerata necessaria o positiva per permettere ai diversi territori di superare le esternalità negative della Brexit. Chiede che il principio di partenariato sia una realtà e che la riserva di adeguamento sia gestita secondo i criteri generali dei programmi in regime di gestione concorrente tra la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali e locali;

    14.

    propone che gli Stati membri incoraggino l’adozione di strategie regionali al fine di anticipare il calendario di attuazione delle misure e i cambiamenti a medio termine. Ciò dovrebbe essere fatto in modo coerente con tutte le pertinenti politiche locali e regionali. Al momento di ricevere il prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione europea in che modo intendono garantire la partecipazione degli enti regionali e locali e la loro consultazione, in ottemperanza ad un «obbligo di partenariato»;

    15.

    propone che l’effettiva applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione degli enti locali e regionali sia garantita da un meccanismo di informazione della Commissione europea. Il CdR raccomanda in concreto che, all’atto della rendicontazione delle spese, gli Stati membri informino la Commissione europea trasmettendole un documento specifico — redatto secondo un modello da inserire come nuovo allegato del regolamento — sulla ripartizione settoriale e geografica della spesa a livello NUTS 2, indicandovi anche il contributo degli enti territoriali di tale livello agli obiettivi climatici e relativi alla transizione digitale. Questi dati quantitativi e qualitativi contribuiranno altresì alla valutazione della riserva e permetteranno di valutare, a monte del versamento degli importi aggiuntivi messi a disposizione in un secondo tempo ai sensi dell’articolo 11, la mobilitazione della riserva in ciascuno Stato membro e di assicurarsi che l’approccio di partenariato raccomandato sia stato effettivamente messo in pratica;

    16.

    desidera assicurarsi che gli enti regionali e locali responsabili di autorità di gestione od organismi intermedi in relazione a fondi europei partecipino ai lavori volti a evitare la sovrapposizione dei finanziamenti. Correlativamente, la decisione di mobilitare i fondi strutturali anziché la riserva dovrà formare oggetto di concertazione con le parti interessate, in considerazione delle sue possibili conseguenze sull’attuazione di altri obiettivi europei;

    17.

    chiede che si riservi una percentuale dei fondi, da trasferire, una volta approvato il criterio di ripartizione e prefinanziamento, agli Stati membri e alle regioni, se del caso, per poter finanziare le misure di sostegno pertinenti senza creare la necessità di un apporto previo di fondi propri;

    18.

    chiede che sia accordata una certa flessibilità in materia di aiuti di Stato per garantire una rapida esecuzione delle misure e assicurare capacità di intervento a favore degli attori economici più colpiti. È necessario che le disposizioni temporanee imposte dalla pandemia di COVID siano prorogate in relazione alle conseguenze dirette della Brexit per tutto il periodo di ammissibilità delle spese ai fini della riserva. Nei settori della pesca e dell’agricoltura, le disposizioni applicabili al FEAMPA e al FEASR devono applicarsi alla riserva;

    19.

    sottolinea il fatto che le PMI che commerciano con il Regno Unito sono colpite in modo sproporzionato rispetto al loro fatturato dai costi delle nuove procedure amministrative connesse alle esportazioni nel Regno Unito. Pertanto, nella distribuzione delle risorse della riserva, dovrebbero essere presi in considerazione i relativi costi per le imprese;

    20.

    chiede con forza che l’IVA non recuperabile sia ammissibile ai fini della riserva, sull’esempio di quanto previsto per il Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Senza tale ammissibilità, molte misure finanziate dagli enti locali e regionali non potrebbero beneficiare di una piena solidarietà europea, ossia fino al 100 %;

    21.

    chiede che l’erogazione di contributi supplementari nel 2023 sia in parte collegata a una valutazione europea dell’impatto effettivo della Brexit nel periodo 2021-2022; ciò al fine di approfondire l’individuazione mirata delle regioni e dei settori maggiormente colpiti, ma anche di individuare quelli dimostratisi più resilienti o che hanno tratto vantaggio dai cambiamenti;

    22.

    ribadisce il suo impegno a perseguire cooperazioni tra partner britannici ed europei, e chiede che la riserva sostenga i partner europei nel mantenimento del dialogo al fine di evitare che insorgano controversie relative all’attuazione dell’ASCC ma anche di costruire le cooperazioni future.

    Bruxelles, 19 marzo 2021

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

    (1)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

    (1)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

    (1)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12917-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy


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