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Документ 52021AP0434
European Parliament legislative resolution of 21 October 2021 on the proposal for a Council regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))
GU C 184 del 5.5.2022г., стр. 194—362
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/194 |
P9_TA(2021)0434
Imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 2021/0048(NLE))
(Consultazione)
(2022/C 184/19)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0087), |
— |
visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0166/2021), |
— |
visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
— |
vista la lettera della commissione per i trasporti e il turismo, |
— |
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0246/2021), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 53
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 62
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 64
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 65
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 66
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 67
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 70
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 71
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 72
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 73
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 74
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 77
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 78
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 79
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 81
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 83
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 86
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 88
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 89
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 91
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione di partenariati europei istituzionalizzati definiti all'[articolo 2, paragrafo 3] e di cui all'[articolo 8, paragrafo 1], lettera [c)], del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l'organizzazione e altre regole operative. |
Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione di partenariati europei istituzionalizzati definiti all'[articolo 2, paragrafo 3] e di cui all'[articolo 8, paragrafo 1], lettera [c)], e all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l'organizzazione e altre regole operative , anche in materia di trasparenza e responsabilità . |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le imprese comuni di cui all'articolo 3 contribuiscono agli obiettivi generali del regolamento Orizzonte Europa di cui al suo [articolo 3]. |
1. Le imprese comuni di cui all'articolo 3 contribuiscono agli obiettivi generali e specifici del regolamento Orizzonte Europa di cui al suo [articolo 3]. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Attraverso il coinvolgimento e l'impegno dei partner nella progettazione e nell'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, le imprese comuni conseguono i seguenti obiettivi generali: |
2. Le imprese comuni conseguono i seguenti obiettivi generali: |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Nel condurre le loro attività di ricerca, le imprese comuni ricercano sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei, altre iniziative nel quadro di Orizzonte Europa nonché tutti i programmi dell'Unione in ambito di ricerca, innovazione e competitività. Inoltre, le imprese comuni operano in stretta collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea nei rispettivi ambiti scientifici. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera l
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera n
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera o
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione elabora orientamenti chiari, semplici e concreti sull'attuazione dei diversi tipi di sinergie da parte delle imprese comuni, quali il trasferimento di risorse, i finanziamenti alternativi, i finanziamenti cumulativi e i finanziamenti integrati. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le imprese comuni possono pubblicare un invito a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati. Tale invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell'impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune. |
1. Le imprese comuni pubblicano inviti aperti, equi e trasparenti a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati , contribuendo nel contempo ad accrescere l'eterogeneità geografica . Tale invito a manifestare interesse è attuato in modo aperto e trasparente e definisce le capacità fondamentali e le aspettative relative ai contributi finanziari e in natura necessari per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell'impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l'assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell'impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell'esperienza e del potenziale valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all'impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse. |
2. Il consiglio di direzione valuta le domande di adesione con l'assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell'impresa comune, in particolare l'organo consultivo scientifico, sulla base delle conoscenze documentate, dell'esperienza e del potenziale valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all'impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. L'adesione di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese associato al programma Orizzonte Europa non comporta un aumento degli oneri in capo ai membri fondatori e associati delle imprese comuni. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il consiglio di direzione valuta e , se del caso, approva le domande di adesione. |
3. Il consiglio di direzione valuta e approva o respinge le domande di adesione. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Viene firmata una lettera di impegno tra i membri associati selezionati e il direttore esecutivo, in qualità di rappresentante dell'impresa comune, che specifica in dettaglio la portata dell'adesione in termini di contenuto, attività e durata, il contributo dei membri associati all'impresa comune, compresa un'indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché le disposizioni relative alla rappresentanza e ai diritti di voto dei singoli membri associati all'interno del consiglio di direzione. |
4. Viene firmata una lettera di impegno tra i membri associati selezionati e il direttore esecutivo, in qualità di rappresentante dell'impresa comune, che specifica in dettaglio la portata dell'adesione in termini di contenuto, attività e durata, il contributo dei membri associati , sia finanziario sia in natura, all'impresa comune, compresa un'indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché le disposizioni relative alla rappresentanza e ai diritti di voto dei singoli membri associati all'interno del consiglio di direzione. Le lettere di impegno dei membri associati selezionati sono rese pubblicamente consultabili sul sito web dell'impresa comune pertinente, garantendo il rispetto delle norme in materia di riservatezza. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascun membro informa l'impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull'impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un'entità che non è membro dell'impresa comune. |
2. Ciascun membro informa l'impresa comune , senza indebito ritardo, in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull'impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un'entità che non è membro dell'impresa comune. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ciascun membro privato informa l'impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell'adesione del membro interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione. |
4. Ciascun membro privato informa , senza indebito ritardo, l'impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell'adesione del membro interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell'articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l'ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e durata nonché il contributo del richiedente all'impresa comune. |
1. Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell'articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l'ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e durata nonché il contributo del richiedente all'impresa comune. La lettera di approvazione è resa pubblicamente consultabile sul sito web dell'impresa comune pertinente, garantendo il rispetto delle norme in materia di riservatezza. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda. |
2. Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e prende in considerazione il parere scientifico degli organi delle imprese comuni, così come ogni eventuale conflitto di interessi, e approva o respinge la domanda. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il contributo finanziario dell'Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti EFTA, copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda. Il contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili. |
1. Il contributo finanziario dell'Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti EFTA, copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda , a condizione che tale importo corrisponda almeno al contributo dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costituenti o affiliate . Il contributo dell'Unione specificato nella parte seconda è aumentato con contributi di paesi terzi quando questi ultimi diventano disponibili , conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa . |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere integrato da stanziamenti dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento Orizzonte Europa, e sanzioni, in linea con l'articolo 5 del regolamento QFP. Il suddetto contributo può essere integrato anche da disimpegni, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Il contributo dell'Unione è adeguato onde riflettere i contributi dei paesi associati. Qualsiasi contributo supplementare dell'Unione corrisponde quantomeno ai contributi forniti da membri diversi dall'Unione. I contributi dell'Unione e dei membri diversi dall'Unione devono essere equilibrati. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. I contributi supplementari dell'Unione a norma dell'articolo 13 del regolamento Orizzonte Europa, dell'articolo 5 del regolamento QFP e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario sono distribuiti equamente all'interno dei poli del secondo pilastro di Orizzonte Europa, tenendo conto delle priorità di ricerca dell'Unione e dei suoi obiettivi politici. La distribuzione equa tiene conto in particolare delle imprese comuni operanti nei settori maggiormente colpiti durante la pandemia della COVID-19 e che sono particolarmente importanti ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione e della ripresa socioeconomica. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. I contributi finanziari nell'ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall'FSE+, dal FEAMPA e dal FEASR, nonché dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere considerati un contributo di uno Stato partecipante a un'impresa comune, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni e dei regolamenti specifici di ciascun fondo. La Commissione elabora orientamenti semplici e pratici in tal senso al fine di chiarire che cosa costituisce un contributo finanziario di uno Stato partecipante ad un'impresa comune. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, entro il 31 marzo di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b) apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari . Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione dei contributi. |
2. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, entro il 30 giugno di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b) apportati nel precedente esercizio finanziario . Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune interessata o di qualsiasi organismo dell'Unione, ma sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione dei contributi. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività aggiuntive non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune interessata o di qualsiasi organo dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione a un'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 43 in uno qualsiasi dei seguenti casi: |
7. Previa attivazione del meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento Orizzonte Europa, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione a un'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 43 in uno qualsiasi dei seguenti casi: |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. Il Parlamento europeo è informato in merito a eventuali modifiche ai contributi finanziari dell'Unione. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 11 bis Prima dell'adozione del programma di lavoro, ciascuno Stato partecipante formula, se del caso, un impegno indicativo dell'importo dei rispettivi contributi finanziari nazionali all'impresa comune. Oltre ai criteri di cui all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità riguardanti i soggetti giuridici nazionali. Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle norme e ai criteri di Orizzonte Europa. La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, in particolare per garantire la coerenza generale dell'approccio di portafoglio. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro un anno dall'adozione del presente regolamento le imprese comuni concludono accordi sul livello dei servizi in merito alle funzioni comuni di back office, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione all'atto dell'assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tali funzioni comprendono i seguenti settori, previa conferma della fattibilità e previo successivo vaglio delle risorse: |
1. Le imprese comuni possono gestire funzioni comuni di back office concludendo accordi sul livello dei servizi, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione all'atto dell'assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tali funzioni possono comprendere i seguenti settori, previa conferma della fattibilità, previo successivo vaglio delle risorse e fatti salvi i settori di ricerca specifici delle imprese comuni : |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le funzioni comuni di back office di cui al paragrafo 1 sono fornite da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all'interno della stessa impresa comune al fine di garantire una struttura organizzativa coerente. |
2. Le funzioni comuni di back office di cui al paragrafo 1 possono essere fornite da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all'interno della stessa impresa comune al fine di garantire una struttura organizzativa coerente. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all'interno dell'impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni trasferite al back office comune, ospitato da un'altra impresa comune, può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall'impresa comune alle condizioni di cui all'articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA). |
4. Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all'interno dell'impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni comuni di back office trasferite a un'impresa comune può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall'impresa comune alle condizioni di cui all'articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA). |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all'impresa comune che ospita il back office comune , conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune. |
5. Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all'impresa comune che gestisce le specifiche funzioni comuni , conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione e di un direttore esecutivo. |
1. Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione e di un direttore esecutivo e di un organo consultivo scientifico a norma dell'articolo 19 . |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Occorre compiere i massimi sforzi affinché la composizione dei consigli di direzione dovrebbe rispetti l'equilibrio di genere e la diversità geografica, rappresentando nel contempo diversi settori e ambienti, a seconda della situazione dei membri nei rispettivi ambiti di competenza. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternatamente dall'Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda. |
3. Il presidente del consiglio di direzione è nominato tra i suoi membri a rotazione annuale, alternatamente dall'Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell'impresa comune interessata, salvo decisione contraria eccezionale del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati. |
4. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell'impresa comune interessata, salvo decisione contraria eccezionale del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati. L'elenco dei partecipanti, l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni sono resi disponibili al pubblico in modo tempestivo sul rispettivo sito web dell'impresa comune interessata. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, autorità regionali all'interno dell'Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitto di interessi. |
7. Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, rappresentanti degli Stati partecipanti, autorità nazionali e regionali all'interno dell'Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. |
10. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno , comprese le misure per evitare qualsiasi conflitto di interessi nel processo decisionale . |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
11. I rappresentanti dei membri sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta. Il codice di condotta stabilisce gli obblighi di tali membri di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'impresa comune interessata e dell'Unione. |
11. I rappresentanti dei membri e degli osservatori sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta. Il codice di condotta stabilisce gli obblighi di tali membri di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'impresa comune interessata e dell'Unione. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il consiglio di direzione di ciascuna impresa ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune in questione e sovrintende all'attuazione delle sue attività. |
Il consiglio di direzione di ciascuna impresa ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico , della coerenza con gli obiettivi e le politiche generali dell'Unione e dell'operato dell'impresa comune in questione e sovrintende all'attuazione delle sue attività. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa. |
La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà , senza creare duplicazioni, all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa. La Commissione garantisce che le imprese comuni dispongano di un mandato adeguato, di orientamenti operativi e di meccanismi efficaci per orientare, gestire e attuare sinergie con i temi della ricerca collaborativa e i progetti che ne derivano. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera k bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera m bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera n
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera s
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera u
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera w
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera y
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere. |
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito, alle competenze e all'esperienza pertinente , a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo un invito a manifestare interesse e una successiva procedura di selezione aperti e trasparenti , che rispettano il principio dell'eccellenza, dell'equilibrio di genere e dell'eterogeneità geografica . |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione. |
2. La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. L'elenco dei candidati comprende almeno il 50 % di candidati di genere diverso. La Commissione si adopera il più possibile per garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione. |
|
Nello svolgimento della procedura di selezione, la Commissione rispetta le più rigorose norme di trasparenza, anche fornendo ai candidati un calendario chiaro e le informazioni pertinenti e rendendo pubblici gli elenchi dei candidati per ciascuna impresa comune e i risultati. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Prima della nomina, il direttore esecutivo selezionato firma una dichiarazione in cui afferma l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché una dichiarazione di interessi finanziari, includendo almeno le occupazioni svolte durante i cinque anni precedenti all'assunzione dell'incarico presso l'impresa comune e la sua appartenenza durante tale periodo a qualsiasi consiglio o comitato di aziende, organizzazioni non governative, associazioni o altri organismi stabiliti dalla legge. Sia la dichiarazione sui conflitti di interessi sia la dichiarazione relativa agli interessi finanziari sono rese facilmente accessibili sul sito web dell'impresa comune. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo ave consultato i membri diversi dall'Unione, la Commissione valuta l'operato del direttore esecutivo nonché i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune. |
4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo aver consultato i membri diversi dall'Unione, la Commissione valuta l'operato del direttore esecutivo nonché i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune , anche attraverso la valutazione della serie di indicatori chiave di prestazione di cui all'articolo 16, lettera i) . |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera n
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera q
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante: |
1. Salvo laddove diversamente specificato nella parte seconda del presente regolamento, le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante un organo consultivo scientifico, che sarà istituito dall'impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda del presente regolamento, e al presente articolo. Se del caso, le imprese comuni possono chiedere perizie esterne indipendenti ad hoc in merito a questioni specifiche. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In casi eccezionali e ove debitamente giustificato, parte della funzione di consulenza scientifica può essere svolta dai membri dell'impresa comune diversi dall'Unione, a condizione che non vi sia conflitto di interessi. |
soppresso |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell'organo consultivo scientifico, nell'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune, anche per quanto riguarda l'equilibrio di genere. Collettivamente, i membri dell'organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l'esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all'impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto dell'impatto socioeconomico di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell'impresa comune. |
2. Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell'organo consultivo scientifico, nell'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune, anche per quanto riguarda l'eccellenza e l'equilibrio di genere e geografico . Collettivamente, i membri dell'organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l'esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all'impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto delle ripercussioni climatiche, ambientali e socioeconomiche, comprese le ripercussioni sulla competitività e la sovranità tecnologica, di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell'impresa comune nonché delle ripercussioni della ricerca effettuata dall'impresa comune sulle questioni relative alla dimensione di genere . |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione dell'organo consultivo scientifico dell'impresa comune e ne nomina i membri . Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati. |
4. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione dell'organo consultivo scientifico dell'impresa comune , sulla base di inviti a manifestare interesse trasparenti e aperti, e ne nomina i membri con un mandato massimo di quattro anni, rinnovabile una volta . |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L'organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno. |
6. L'organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L'organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno , comprese le misure per evitare qualsiasi conflitto di interessi nel processo decisionale . L'ordine del giorno, l'elenco dei partecipanti e il verbale delle riunioni sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'impresa comune. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Dopo ogni riunione dell'organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione. |
8. Dopo ogni riunione dell'organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione. Nella misura del possibile, la relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo l'organo consultivo scientifico in merito al seguito dato alle sue raccomandazioni o proposte, ovvero indica i motivi per cui non vi ha dato seguito, rendendoli pubblicamente disponibili. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell'Unione, rappresentanti delle associazioni delle PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune. |
5. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell'Unione, rappresentanti delle associazioni delle PMI e del settore, rappresentanti delle organizzazioni della società civile e di altri organi dell'impresa comune. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati è distribuito con sufficiente anticipo per garantire un'adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L'ordine del giorno è altresì diffuso per informazione al consiglio di direzione. |
6. L'ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati è distribuito con sufficiente anticipo per garantire un'adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L'ordine del giorno è altresì diffuso tempestivamente per informazione al consiglio di direzione. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 7 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 8 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell'ambito di applicazione dell'impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall'impresa comune. |
9. Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell'ambito di applicazione dell'impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall'impresa comune. Tale relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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13 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di rappresentanti degli Stati rispetta le norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi di cui agli articoli 31 e 40. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati, attivi nel settore dell'impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi. |
2. Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati e alle organizzazioni della società civile , attivi nel settore dell'impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e la procedura di selezione per la composizione del gruppo dei portatori di interessi e mira a garantire che la composizione sia equilibrata dal punto di vista del genere, geograficamente diversificata e rappresenti una varietà di settori e contesti di provenienza. Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati. È garantita una continua apertura del gruppo dei portatori di interessi a nuovi membri; ciò dovrebbe essere analizzato nella valutazione intermedia e, se del caso, affrontato adeguatamente. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il gruppo dei portatori di interessi viene informato regolarmente in merito alle attività dell'impresa comune e invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell'impresa comune. |
3. Il gruppo dei portatori di interessi viene informato regolarmente in merito alle attività dell'impresa comune e invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell'impresa comune , su invito o di propria iniziativa . |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo. |
4. Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno . |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi. |
5. Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi e tale relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web dell'impresa comune pertinente . |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo dei portatori di interessi rispetta le norme in materia di riservatezza e conflitti di interessi di cui agli articoli 31 e 40. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, le imprese comuni possono applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito web dell'impresa comune e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, è condiviso per informazione con il comitato del programma dei poli tematici pertinenti . |
2. Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito web dell'impresa comune , come pure sul sito web e nella banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa, e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, è condiviso per informazione con la configurazione pertinente del comitato del programma . |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima. |
5. Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima e degli importi dei contributi finanziari e in natura dei membri diversi dall'Unione . |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull'esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune. |
1. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull'esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune. La relazione annuale di attività consolidata è resa disponibile al pubblico in modo tempestivo sul sito web dell'impresa comune. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera e quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I membri diversi dall'Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune . |
2. I membri diversi dall'Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nel decidere come ripartire il loro contributo collettivo a un'impresa comune, i membri diversi dall'Unione agiscono conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune, senza imporre condizioni onerose alle PMI, la cui partecipazione all'impresa comune è altresì sostenuta da condizioni favorevoli che tengono conto delle loro dimensioni e del loro potere negoziale più limitato nella catena del valore rispetto ai soggetti più grandi. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione non adempiono i loro impegni riguardo al loro contributo, il direttore esecutivo li informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall'Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione in vista dell'adozione di potenziali misure così come il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con l'articolo 11, paragrafo 9. |
6. Se i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione non adempiono i loro impegni riguardo al loro contributo, il direttore esecutivo li informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall'Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione e gli Stati partecipanti in vista dell'adozione di potenziali misure così come il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con l'articolo 11, paragrafo 9. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune corrispondente , la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. |
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune pertinente , la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze , senza incrementare gli oneri amministrativi che gravano sull'impresa comune . |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all'[articolo 48] del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'[articolo 48, paragrafo 2] di tale regolamento. |
Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all'[articolo 48] del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'[articolo 48, paragrafo 2] di tale regolamento , senza incrementare gli oneri amministrativi che gravano sull'impresa comune . |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione. |
1. Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione e adotta misure volte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese comuni . |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza. |
1. L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo , sono soggetti ad adeguate norme in materia di sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni, rispettano i principi di necessità e proporzionalità e sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e riservatezza. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. |
2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Tutti i dati pertinenti relativi ai progetti presentati dalle imprese comuni sono inseriti nella banca dati unica di Orizzonte Europa. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico di ciascuna impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune. |
2. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico di ciascuna impresa comune e riflette adeguatamente il numero dei posti e i gradi necessari a garantire il rispetto delle norme più rigorose in materia di assunzioni nel settore, indicando il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune e tendendo conto dell'equilibrio di genere . |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività. |
1. L'impresa comune, i suoi organi e i suoi membri nonché il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nel processo decisionale legati alle attività dell'impresa comune, nonché nel relativo svolgimento. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di direzione adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale dell'impresa comune, i membri e le altre persone che svolgono servizio in seno al consiglio di direzione e negli altri organi o gruppi dell'impresa comune, in conformità con le regole finanziarie dell'impresa comune e con lo statuto del personale in relazione a quest'ultimo. |
2. Il consiglio di direzione adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale dell'impresa comune, i membri e le altre persone che svolgono servizio in seno al consiglio di direzione e negli altri organi o gruppi dell'impresa comune, in conformità con il presente regolamento, le regole finanziarie dell'impresa comune e con lo statuto del personale in relazione a quest'ultimo. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I membri dell'organo consultivo scientifico e i direttori esecutivi rendono pubblica e tengono aggiornata una dichiarazione completa delle attività professionali, degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi. Tra le informazioni dichiarate figurano l'appartenenza a vari consigli o comitati o eventuali partecipazioni pubbliche qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca alla persona un'influenza significativa sullo svolgimento delle attività della società o del partenariato. I direttori esecutivi hanno una formazione professionale che ne dimostra l'esperienza nel settore operativo dell'impresa comune pertinente. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell'impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell'impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune stessa. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione . |
4. Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell'impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell'impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune stessa. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio di Orizzonte Europa . |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano di attività aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l), e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, il consorzio di bioindustrie o le loro entità costitutive o affiliate formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell'impresa comune «Europa biocircolare», tra cui in particolare: |
1. Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano di attività aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l), e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, i membri diversi dall'Unione formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell'impresa comune «Europa biocircolare», tra cui in particolare: |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di due anni. |
2. Il consiglio di direzione elegge tra i propri membri il suo presidente per un mandato di due anni. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 2 , il consiglio di direzione tiene anche una riunione strategica almeno una volta l'anno con l'obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l'impresa comune «Europa biocircolare». |
4. Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 3 , il consiglio di direzione tiene anche una riunione strategica almeno una volta l'anno con l'obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l'impresa comune «Europa biocircolare» , in particolare relativamente allo sfruttamento del pieno potenziale degli operatori in Europa . |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee nonché la Commissione. I presidenti del gruppo di rappresentanti degli Stati, del comitato scientifico e dei gruppi di diffusione possono essere invitati in veste di osservatori. |
5. A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee, la Commissione e, se del caso, esperti esterni indipendenti e altri portatori di interessi pertinenti, compresi quelli della società civile e della comunità di ricerca . I presidenti del gruppo di rappresentanti degli Stati, del comitato scientifico e dei gruppi di diffusione sono osservatori permanenti . |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni. |
3. Il presidente del comitato scientifico è eletto tra i suoi membri per un mandato di due anni. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il comitato scientifico istituisce una task force composta da membri aventi profili adeguati per contribuire a garantire un'attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. Ove possibile, la consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, nonché ad aspetti più ampi della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse. |
4. Il comitato scientifico istituisce una task force composta da membri aventi profili adeguati per contribuire a garantire un'attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. La consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla limitata disponibilità di risorse naturali, alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, alla qualità dei terreni, del suolo e dell'acqua, nonché ad aspetti più ampi dell'impatto sociale e climatico, della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell'articolo 21. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili. |
1. Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell'articolo 21. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione sostenibile nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività dei portatori di interessi in relazione alle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri. L'elenco dei membri è reso accessibile al pubblico. |
2. La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività dei portatori di interessi in relazione alle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione , garantendo la rappresentanza delle PMI e delle organizzazioni della società civile. La composizione dei gruppi di diffusione punta a garantire la rappresentanza più ampia possibile dei portatori di interessi, compreso il settore primario (agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri , in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento . L'elenco dei membri è reso accessibile al pubblico. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l'anno tramite un incontro in presenza o virtuale. In occasione del loro primo incontro, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione. Il consiglio di direzione può richiedere la partecipazione di ulteriori persone alle riunioni straordinarie. L'elenco dei partecipanti a tali riunioni straordinarie è reso accessibile al pubblico. |
3. I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l'anno tramite un incontro in presenza o virtuale. In occasione del loro primo incontro, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione. Il consiglio di direzione può richiedere la partecipazione di ulteriori persone alle riunioni straordinarie. L'ordine del giorno, il verbale e l'elenco dei partecipanti a tali riunioni straordinarie sono resi accessibili al pubblico. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa. |
5. I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione sostenibile su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di direzione decide in relazione all'attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation», nonché in merito a quanto segue: |
2. Il consiglio di direzione valuta e decide in relazione all'attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell'impresa comune «Clean Aviation», nonché in merito a quanto segue: |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il comitato tecnico sviluppa e gestisce la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma. Propone e prepara per l'adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l'ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell'impresa comune «Clean Aviation». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività. |
5. Il comitato tecnico aggiorna e migliora la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma in base al progresso tecnico . Propone e prepara per l'adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l'ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell'impresa comune «Clean Aviation». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività. |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 66 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Clean Aviation» svolge anche i seguenti compiti: |
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Clean Aviation» svolge anche i seguenti compiti , sotto la guida e su indicazione del consiglio di direzione : |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 66 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 66 — comma 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 68 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'organo consultivo europeo per l'aviazione pulita europea |
L'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è l'organo consultivo scientifico dell'impresa comune «Clean Aviation» istituito a norma dell'articolo 19 , paragrafo 1, lettera a) . |
1. L'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea è istituito a norma dell'articolo 19. |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Tale organo non può avere più di 15 membri permanenti. |
2. Tale organo non può avere più di 15 membri permanenti , i quali non sono membri di nessuno degli altri organi dell'impresa comune «Clean Aviation» . |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presidente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è eletto con un mandato di due anni. |
3. Il presidente dell'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea è eletto tra i suoi membri permanenti con un mandato di due anni. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) è membro permanente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea. |
4. Un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) è membro permanente dell'organo consultivo scientifico per l'aviazione pulita europea. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Almeno un esperto deve avere una formazione in scienze ambientali e climatiche nel contesto dell'aviazione. |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 72 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 72 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 72 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 73 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 73 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 73 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 76 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell'impresa comune «Idrogeno pulito» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti: |
1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell'impresa comune «Idrogeno pulito» , che hanno un legame evidente con l'agenda strategica di ricerca e innovazione, sono finanziate nel quadro dei programmi nazionali o regionali all'interno dell'Unione e contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune , incluse le seguenti: |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 76 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 77 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 78 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 80 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 80 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 80 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 81 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 81 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 81 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l'Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale «European Hydrogen Valleys» (Valli europee dell'idrogeno). |
2. Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, trasportano, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l'Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale «European Hydrogen Valleys» (Valli europee dell'idrogeno) e i rappresentanti del settore delle energie rinnovabili, delle organizzazioni della società civile e della comunità scientifica . |
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 82 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 82 bis Comitato consultivo scientifico 1. L'impresa comune «Idrogeno pulito» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 77 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello. 2. Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni. 3. Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Idrogeno pulito» o di propria iniziativa. 4. Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa. |
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 2 — lettera f quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e presenta inoltre per l'adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario. |
1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e presenta inoltre per l'adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario , compresi i livelli locale, regionale e nazionale . |
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 5 — lettera a — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 84 — paragrafo 5 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, la valutazione delle domande di adesione di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese associato al programma Orizzonte Europa è subordinata all'aumento proporzionale del contributo dell'Unione a titolo del programma Orizzonte Europa all'impresa comune «Ferrovie europee» mediante il versamento di contributi del paese corrispondente associato a Orizzonte Europa. |
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Inoltre l'impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o ad organi consultivi scientifici condivisi. |
soppresso |
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 91 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati è invitato in via permanente a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. |
2. Il presidente e il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati è invitato in via permanente a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. |
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 91 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione e il voto dell'Unione è indivisibile. I rimanenti diritti di voto sono ripartiti tra gli altri componenti del consiglio di direzione proporzionalmente al contributo fornito dai membri che essi rappresentano alle risorse dell'impresa comune «Ferrovie europee». |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 92 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 93 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell'impresa comune «Ferrovie europee» e da rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori. |
1. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell'impresa comune «Ferrovie europee» e da rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo tenendo conto anche dell'equilibrio di genere e della diversità geografica . Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori. |
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi quali il gruppo direttivo del pilastro Sistema. Il consiglio di direzione seleziona i membri del gruppo di diffusione e ne stabilisce in particolare le dimensioni e la composizione, la durata del mandato e le condizioni di rinnovo dei mandati dei suoi membri. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività. L'elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell'impresa comune «Ferrovie europee». |
2. Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi quali il gruppo direttivo del pilastro Sistema. Il consiglio di direzione seleziona i membri del gruppo di diffusione e ne stabilisce in particolare le dimensioni e la composizione, la durata del mandato e le condizioni di rinnovo dei mandati dei suoi membri. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività , anche con riferimento alle associazioni di utenti finali e di passeggeri, nonché ai rappresentanti dei lavoratori . L'elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell'impresa comune «Ferrovie europee». |
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 96 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 96 bis Comitato consultivo scientifico 1. L'impresa comune «Ferrovie europee» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 89 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello. 2. Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni. 3. Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Ferrovie europee» o di propria iniziativa. 4. Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa. |
Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 98 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 99 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 102 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il comitato scientifico è istituito a norma dell'articolo 19 ed è composto da portatori di interessi che sono equilibrati dal punto di vista del genere e diversificati dal punto di vista geografico e tematico, e garantisce in particolare l'inclusione delle competenze scientifiche dei paesi africani. |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti: |
2. Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti: |
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 111 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie |
Collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia africana per i medicinali, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e altre agenzie e organizzazioni competenti |
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 111 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. |
L'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , nonché con le agenzie e organizzazioni africane competenti, compresi i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, le comunità economiche regionali dell'Unione africana, l'AUDA-NEPAD e l'Accademia africana delle scienze . |
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 112 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche. |
I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili , anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili e al pubblico in generale, in particolare nei contesti connotati da scarsità di risorse, a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche. |
Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 114 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 115 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 117 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 113. Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute. Costi superiori al 20 % rispetto ai contributi in natura per i costi operativi a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi. |
5. I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 113 e hanno esternalità positive sull'Unione . Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute. Costi superiori al 20 % rispetto ai contributi in natura per i costi operativi a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi. |
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 118 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano per le loro relative attività aggiuntive. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a due anni dopo la data di fine dell'azione indiretta. |
2. Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano che quantifichi le loro relative attività aggiuntive. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a tre anni dopo la data di fine dell'azione indiretta. |
Emendamento 364
Proposta di regolamento
Articolo 119 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il panel sull'innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» in applicazione dell'articolo 19 . |
1. Sulla base dei pareri del comitato consultivo scientifico di cui all'articolo 19, il panel sull'innovazione può fornire ulteriore consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» e su altre questioni strategiche . |
Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il panel sull'innovazione è composto dai seguenti membri permanenti : |
2. Il panel sull'innovazione è composto dai seguenti membri: |
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono nominare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione. |
I membri del panel sull'innovazione possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono nominare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione. |
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 3 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono nominare membri ad hoc consensualmente per un periodo fisso. Comunicano le loro decisioni all'ufficio di programma e agli altri membri permanenti del panel. |
I membri del panel sull'innovazione possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Comunicano le loro decisioni all'ufficio di programma e agli altri membri permanenti del panel. |
Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il panel sull'innovazione è assistito da un comitato consultivo scientifico indipendente, in particolare per quanto riguarda la consulenza sulle priorità scientifiche, strategiche e tecnologiche connesse agli obiettivi dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute». |
Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 4 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il panel sull'innovazione è presieduto dal direttore esecutivo . In casi debitamente giustificati, il direttore esecutivo può nominare un funzionario di grado elevato dell'ufficio di programma dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» affinché presieda il panel sull'innovazione in sua vece. |
5. I rappresentanti permanenti del panel sull'innovazione eleggono un presidente tra i membri del panel, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5 . In casi debitamente giustificati, il presidente del panel sull'innovazione può eccezionalmente nominare un altro membro del panel sull'innovazione tra i rappresentanti della comunità scientifica affinché presieda il panel sull'innovazione in sua vece. |
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Nel contesto della relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 8, i membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» adottano mozioni relative a questioni di cui al paragrafo 4 per consenso in seguito a discussioni con tutti i membri del panel presenti alla riunione. In assenza di consenso, il presidente riferisce la situazione al consiglio di direzione. Ciascun membro del panel può esprimere un parere dissenziente nella relazione. |
6. Nel contesto della relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 8, i membri del panel sull'innovazione adottano mozioni relative a questioni di cui al paragrafo 4 per consenso in seguito a discussioni con tutti i membri del panel presenti alla riunione. In assenza di consenso, il presidente riferisce la situazione al consiglio di direzione. Ciascun membro del panel sull'innovazione può esprimere un parere dissenziente nella relazione. |
Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Il panel sull'innovazione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta di suoi membri che rappresentano la Commissione o di una maggioranza dei suoi membri che rappresentano membri diversi dall'Unione. |
7. Il panel sull'innovazione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta di suoi membri che rappresentano la Commissione o di almeno un quarto dei suoi membri diversi dall'Unione. |
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. I membri del panel sull'innovazione si scambiano tutte le informazioni pertinenti e discutono le loro idee prima delle riunioni in qualsiasi forma adeguata. Coordinano le loro attività con quelle di qualsiasi altro gruppo consultivo, se del caso. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. I membri del panel sull'innovazione sono nominati in base alle loro competenze e conoscenze tecniche, al fine di assicurare che siano presentate all'impresa comune raccomandazioni basate sulle esigenze scientifiche e sanitarie. |
Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter. Il gruppo di portatori di interessi organizza regolarmente consultazioni pubbliche aperte, anche sulle iniziative pianificate, promuove la collaborazione internazionale, incoraggia lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione e favorisce la cooperazione e la creazione di sinergie con altre iniziative dell'Unione e globali. |
Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 122 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 122 bis |
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Comitato consultivo scientifico indipendente |
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Oltre a quelli di cui all'articolo 19, il comitato consultivo scientifico indipendente svolge anche i seguenti compiti: |
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Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da otto rappresentanti indipendenti nominati a seguito di un processo aperto di selezione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4. La composizione del comitato consultivo scientifico indipendente è equilibrata dal punto di vista del genere e geograficamente diversificata. |
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Il comitato consultivo scientifico indipendente adotta il proprio regolamento interno. |
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 123 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini del presente regolamento, un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un'esigenza attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata condizione di salute o se l'accesso da parte delle persone all'assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all'assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie. |
1. Ai fini del presente regolamento, un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un'esigenza sanitaria attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità , anche dal punto di vista economico, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti, efficaci ed efficienti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata sfida di sanità pubblica, in termini di malattie sia trasmissibili che non trasmissibili, o per una determinata condizione di salute, o se l'accesso da parte delle persone all'assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, compresi i pagamenti diretti a carico dei pazienti, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. La definizione di esigenza di sanità pubblica non soddisfatta tiene conto anche delle sfide elencate dalle recenti relazioni di fonti affidabili, come le agenzie e gli organismi europei e l'Organizzazione mondiale della sanità, prestando una particolare attenzione agli indicatori e all'elenco dei farmaci prioritari elaborato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all'assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie. |
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 123 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l'uso previsto rappresenti un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta, incidendo o minacciando di incidere significativamente sulla popolazione dell'Unione. |
2. Le azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l'uso previsto rappresenti un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta, incidendo o minacciando di incidere sulla popolazione dell'Unione. |
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 123 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche . |
3. I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili , anche dal punto di vista economico, al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica sin dall'inizio se si tratta di un'azione designata cui si applicano tali obblighi ulteriori di sfruttamento , e ciò è indicato negli inviti a presentare proposte o nei bandi di gara . |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 124 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 128 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, gli Stati partecipanti dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo pari ad almeno il medesimo importo del contributo dell'Unione ai costi operativi di cui all'articolo 127. |
1. Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, gli Stati partecipanti dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo commisurato all' importo del contributo dell'Unione ai costi operativi di cui all'articolo 127. |
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 128 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, i membri privati concordano le modalità di ripartizione dei loro contributi collettivi sia ai costi operativi che ai costi amministrativi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». |
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 128 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 , compresi almeno 2 489 074 000 EUR di contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) . I contributi di cui al paragrafo 3 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
4. I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1. I contributi di cui al paragrafo 3 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 128 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all'impresa comune, in funzione delle priorità strategiche e in casi debitamente motivati. La motivazione è resa disponibile al pubblico per garantire che il diritto di veto sia esercitato in modo trasparente, giustificato e proporzionato. |
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 129
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 129 |
soppresso |
Contributi degli Stati partecipanti |
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1. Ogni Stato partecipante affida all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» l'attuazione dei suoi contributi ai partecipanti ad azioni indirette stabilite in tale Stato partecipante attraverso le convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa comune. Essi affidano inoltre all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» il pagamento dei loro contributi ai partecipanti e precisano gli importi dedicati ad azioni indirette. |
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2. I beneficiari delle azioni indirette dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» firmano una convenzione di sovvenzione unica con l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». Le norme dettagliate della convenzione di sovvenzione, compreso il rispettivo quadro per i diritti di proprietà intellettuale, devono rispettare le norme di Orizzonte Europa. |
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3. Gli Stati partecipanti si impegnano al pagamento dell'importo totale dei loro contributi mediante accordi giuridicamente vincolanti tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». Tali accordi sono conclusi prima dell'adozione del programma di lavoro. |
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4. Il consiglio di direzione tiene debito conto degli accordi di cui al paragrafo 3 nell'adozione delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione al fine di garantire il principio di equilibrio di bilancio dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». |
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5. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi di cui al paragrafo 3, a sostegno delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione. |
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6. Altri accordi per la cooperazione tra gli Stati partecipanti e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e per gli impegni relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono stabiliti mediante accordi da concludere tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». |
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Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 401
Proposta di regolamento
Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 130 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 131 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 405
Proposta di regolamento
Articolo 136 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all'interno dell'Unione, rappresentanti di associazioni di PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». |
5. Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all'interno dell'Unione, rappresentanti di associazioni di PMI , organizzazioni della società civile e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». |
Emendamento 406
Proposta di regolamento
Articolo 139 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il comitato dei membri privati può invitare membri del mondo accademico e organizzazioni della società civile selezionati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. Essi ricevono tutti i documenti pertinenti e possono partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto. |
Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 140 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 408
Proposta di regolamento
Articolo 140 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 409
Proposta di regolamento
Articolo 140 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 140 bis Comitato consultivo scientifico 1. L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 131 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello. 2. Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni. 3. Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» o di propria iniziativa. 4. Il comitato consultivo scientifico indipendente collabora con i pertinenti organi consultivi istituiti nel quadro di Orizzonte Europa. |
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 142 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 413
Proposta di regolamento
Articolo 142 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 144 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 144 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 146 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I membri privati dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3. |
1. I membri privati dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» effettuano o predispongono collettivamente per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3. |
Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 150 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 150 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 152 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti: |
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti , sotto la guida del consiglio di direzione : |
Emendamento 420
Proposta di regolamento
Articolo 153 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri. |
2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri , garantendo nel contempo la presenza di esperti in materia climatica e ambientale . |
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 423
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 426
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 427
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 1 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 159 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 160 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 160 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 160 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 161 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 436
Proposta di regolamento
Articolo 164 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 437
Proposta di regolamento
Articolo 164 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 438
Proposta di regolamento
Articolo 164 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 439
Proposta di regolamento
Articolo 164 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 440
Proposta di regolamento
Articolo 164 — comma 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 441
Proposta di regolamento
Articolo 165 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 442
Proposta di regolamento
Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 443
Proposta di regolamento
Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 444
Proposta di regolamento
Articolo 168 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 445
Proposta di regolamento
Articolo 169 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 169 bis Comitato consultivo scientifico 1. L'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente di cui agli articoli 19 e 165 al fine di ottenere la consulenza scientifica di esperti accademici indipendenti di alto livello. 2. Il comitato consultivo scientifico indipendente è composto da non più di 15 membri permanenti ed elegge il suo presidente tra i suoi membri per un periodo di due anni. 3. Il comitato consultivo scientifico indipendente può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» o di propria iniziativa. |
Emendamento 446
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le attività delle imprese comuni sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto e un'eccellenza scientifica massimi, nonché l'uso più efficiente delle risorse. Gli esiti del monitoraggio e delle revisioni periodiche alimentano il monitoraggio dei partenariati europei e le valutazioni delle imprese comuni nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa. |
1. Le attività delle imprese comuni sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto, un'eccellenza scientifica e un valore aggiunto sociale massimi, nonché l'uso più efficace ed efficiente delle risorse. Gli esiti del monitoraggio e delle revisioni periodiche alimentano il monitoraggio dei partenariati europei e le valutazioni delle imprese comuni nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa. Tale monitoraggio e tali revisioni non determinano oneri amministrativi supplementari né per le imprese comuni né per i loro beneficiari. |
Emendamento 447
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese comuni organizzano un monitoraggio continuo delle loro attività di gestione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'[articolo 45] e [ l'allegato III] del regolamento Orizzonte Europa. Tale monitoraggio comprende: |
2. Le imprese comuni organizzano un monitoraggio continuo della gestione e dell'attuazione delle attività e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'[articolo 45] e [ gli allegati III e V ] del regolamento Orizzonte Europa. Tale monitoraggio è comunicato tempestivamente al pubblico in modo conciso sul sito web di ciascuna impresa comune e comprende: |
Emendamento 448
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 449
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 450
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 451
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni devono essere effettuate in maniera tempestiva per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione, di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. |
3. Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni devono essere effettuate in maniera tempestiva per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione, di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Tali valutazioni non determinano oneri amministrativi supplementari per le imprese comuni e per i loro beneficiari. |
Emendamento 452
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che alimenta le valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell'impresa comune e valutano il valore aggiunto, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, dell'impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative di cui all'articolo 174, paragrafi da 3 a 9. Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera y). |
4. La Commissione effettua e pubblica una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che alimenta le valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell'impresa comune e valutano il valore aggiunto, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, dell'impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite per quanto riguarda le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione, nonché il contributo alle esigenze e ai benefici della società, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altri partenariati e altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative di cui all'articolo 174, paragrafi da 3 a 9 , e all'allegato V del regolamento relativo a Orizzonte Europa . Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera y). |
Emendamento 453
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune in questione. |
6. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un invito a manifestare interesse aperto e trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune in questione e si adopera il più possibile per ridurre gli oneri amministrativi e garantire che il processo di valutazione sia semplice e pienamente trasparente. Qualsiasi valutazione nel settore si basa su un'analisi rigorosa delle opzioni strategiche dal punto di vista della governance, compresa in particolare la possibilità di predisporre adeguate garanzie per assicurare che tutti gli interessi pubblici siano debitamente rispettati in tutte le operazioni . |
Emendamento 454
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Le comunicazioni sono in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico coinvolge anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato in modo da garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. |
Emendamento 455
Proposta di regolamento
Articolo 171 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La Commissione comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. |
9. La Commissione rende pubblici e comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. |
Emendamento 456
Proposta di regolamento
Articolo 171 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 171 bis Responsabilità dinanzi ai cittadini europei Fatti salvi i requisiti in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, le informazioni contenute nella relazione annuale di attività consolidata delle imprese comuni, nonché nella relazione a norma dell'articolo 171, sono messe a disposizione del pubblico online attraverso strumenti di facile utilizzo, tra cui infografiche e sistemi di monitoraggio delle spese. |
(10) GU [….].
(10) GU [….].
(1 bis) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(11) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(11) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(1 bis) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(1 ter) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(3) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
(4) COM(2018)0673 final.
(5) COM(2020)0380 final.
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.
(7) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
(8) COM(2020)0381 final.
(3) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
(4) COM(2018)0673 final.
(5) COM(2020)0380 final.
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.
(7) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
(8) COM(2020)0381 final.
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(1 bis) Testi approvati, P9_TA(2021)0241.
(22) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
(22) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
(23) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Verso una strategia globale per l'Africa, JOIN(2020)0004 final, Bruxelles, 9.3.2020.
(23) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Verso una strategia globale per l'Africa, JOIN(2020)0004 final, Bruxelles, 9.3.2020.
(9) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=IT.
(11) COM(2020)0102 final.
(12) COM(2020)0761 final.
(13) COM(2020)0103 final.
(9) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=IT.
(11) COM(2020)0102 final.
(12) COM(2020)0761 final.
(13) COM(2020)0103 final.
(14) The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4).
(14) The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4).
(30) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020)0067 final.
(30) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM(2020)0067 final.
(31) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(31) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(32) Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).
(33) Decisione 2009/320/CE del Consiglio che approva il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41).
(32) Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).
(33) Decisione 2009/320/CE del Consiglio che approva il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41).
(47) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.
(47) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.
(48) Regolamento (CE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
(48) Regolamento (CE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
(51) COM(2020)0562 final.
(52) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.
(51) COM(2020)0562 final.
(52) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 final.
(53) COM(2020)0301 final: Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra.
(53) COM(2020)0301 final: Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra.
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).