Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AE2736

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» [COM(2021) 219 final]

    EESC 2021/02736

    GU C 517 del 22.12.2021, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 517/45


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori»

    [COM(2021) 219 final]

    (2021/C 517/06)

    Relatore:

    Heiko WILLEMS

    Consultazione

    Lettera della Commissione europea dell'1.7.2021

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    2.9.2021

    Adozione in sessione plenaria

    22.9.2021

    Sessione plenaria n.

    563

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    231/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE apprezza che l’esigenza di legiferare meglio continui a essere una priorità per la nuova Commissione. Invita la Commissione e i legislatori dell’UE a promuovere e approfondire coerentemente il sistema europeo «Legiferare meglio» in tutti i suoi aspetti e a utilizzare in modo sistematico gli strumenti e gli orientamenti per legiferare meglio nel loro lavoro.

    1.2.

    Il CESE sottolinea che una migliore regolamentazione costituisce un elemento fondamentale per il buon governo e una corretta attività legislativa. Può contribuire a garantire processi decisionali trasparenti, responsabili e partecipativi che si traducono in norme fondate su dati concreti, verificate in modo indipendente, semplici, chiare, coerenti, efficaci, sostenibili, idonee allo scopo, proporzionate, adeguate alle esigenze future e facilmente attuabili. Si tratta di un presupposto essenziale per garantire la legittimità democratica dell’UE e delle sue istituzioni e la fiducia dei cittadini in esse.

    1.3.

    Il CESE mette in evidenza che gli strumenti per legiferare meglio devono essere neutrali rispetto alle varie politiche ed essere chiaramente distinti dal processo decisionale, che deve essere lasciato agli organi politici legittimamente designati. Gli aspetti di carattere economico, ambientale e sociale della legislazione dell’Unione dovrebbero sempre essere considerati su un piano di parità, utilizzando analisi quantitative e qualitative per la valutazione dei relativi impatti.

    1.4.

    Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che la pandemia di COVID-19 rappresenta una crisi senza precedenti dal punto di vista sanitario, sociale ed economico nell’Europa dopo il 1945. Invita pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione agli effetti multipli delle azioni proposte su tali aspetti nel quadro delle attuali circostanze straordinarie, al fine di sostenere una ripresa rapida e completa.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Il CESE osserva che la comunicazione è stata presentata con notevole ritardo. Esorta la Commissione a recuperare il tempo perduto, a chiarire le proprie proposte sulla base dei commenti che seguono e ad attuare quanto prima le azioni proposte.

    2.2.

    Il CESE osserva che una migliore regolamentazione può contribuire a creare i migliori quadri normativi possibili per i cittadini, i lavoratori, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Sottolinea che essa dovrebbe inoltre contribuire a completare il mercato unico in tutti gli ambiti, a migliorarne il funzionamento e a rafforzarne la resilienza e competitività, a promuovere la ricerca e l’innovazione, a dare slancio alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità, a sostenere la transizione verde e digitale e a rafforzare la dimensione sociale e l’economia sociale di mercato, come sancito dall’articolo 3 del TFUE.

    2.3.

    Il CESE incoraggia la Commissione a continuare a promuovere i principi e gli strumenti per legiferare meglio in tutti i propri servizi, anche attraverso la formazione regolare del personale a tutti i livelli, al fine di garantire la conoscenza di detti principi e strumenti e la conformità ad essi.

    2.4.

    Facendo riferimento ai precedenti pareri (1), il CESE rammenta che l’approccio inteso a legiferare meglio «non implica affatto che nell’UE debbano esservi “più” o “meno” atti normativi, e non significa nemmeno deregolamentare determinati settori d’intervento oppure subordinarli ad altre priorità e quindi mettere in forse i valori propugnati dall’UE, ossia tutela sociale, protezione ambientale e diritti fondamentali» (2). Sottolinea altresì che il miglioramento normativo non deve subordinare il processo decisionale a ulteriori vincoli burocratici né sostituire le decisioni politiche con procedure tecniche.

    3.   Osservazioni particolari

    3.1.

    Il CESE è il portavoce istituzionale della società civile organizzata europea e funge da intermediario tra i legislatori dell’UE, da un lato, e le organizzazioni della società civile e le parti sociali, dall’altro. Il CESE ha accumulato una notevole esperienza in merito a tutte le questioni relative al programma «Legiferare meglio» e ha sviluppato competenze in materia. Di seguito illustra la propria valutazione riguardante aspetti specifici della comunicazione nonché altri elementi ivi non considerati ma che ritiene debbano essere sottolineati.

    3.2.   Sussidiarietà e proporzionalità

    3.2.1.

    Il CESE richiama le raccomandazioni formulate nei suoi pareri precedenti in merito alla sussidiarietà e proporzionalità (3). Ribadisce che l’Unione dovrebbe agire soltanto laddove tali principi siano pienamente rispettati e dove le azioni comuni garantiscano un valore aggiunto per tutti. A tal fine, il Comitato incoraggia la Commissione a dare pienamente seguito ai suggerimenti presentati dalla «task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per fare meno in modo più efficiente» (4).

    3.3.   Raccolta di elementi fattuali e consultazioni pubbliche

    3.3.1.

    Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di ottimizzare e agevolare la raccolta di elementi fattuali. Apprezza altresì l’obiettivo di promuovere la partecipazione di portatori di interessi pertinenti e della comunità scientifica al processo decisionale e di agevolare l’accesso del pubblico agli elementi fattuali su cui si basano le proposte.

    3.3.2.

    Per quanto riguarda la consultazione dei portatori di interessi, il CESE rimanda al proprio parere (5) e al parere della piattaforma Refit (6) che ha contribuito a elaborare. Sottolinea che le consultazioni pubbliche sono un elemento fondamentale del processo di raccolta di elementi fattuali e contributi e non devono mai essere condotte pro forma su esiti predeterminati. La Commissione dovrebbe sempre cercare di consultare le parti direttamente interessate dalle misure proposte e garantire la rappresentatività. Le consultazioni pubbliche non dovrebbero inoltre pregiudicare il ruolo consultivo del CESE o l’autonomia e le prerogative delle parti sociali, come sancito dai Trattati, in particolare per quanto riguarda le questioni di carattere sociale e occupazionale (dialogo sociale).

    3.3.3.

    Il CESE incoraggia la Commissione a seguire rigorosamente gli orientamenti di cui al capo VII degli Strumenti per legiferare meglio sulle consultazioni delle parti interessate (7) nel programmare e condurre le consultazioni. Sottolinea, in particolare, che i questionari dovrebbero sempre essere chiari, semplici e di facile utilizzo, essere forniti in formato editabile, consentire la formulazione di risposte aperte e di commenti, consentire il caricamento di ulteriori documenti ed evitare l’uso di domande guidate.

    3.3.4.

    Il CESE rammenta alla Commissione che, tenuto conto della sua funzione rappresentativa, il Comitato dispone degli strumenti per contribuire a individuare le parti maggiormente interessate dalle misure strategiche proposte. Invita la Commissione a consultare maggiormente il Comitato per l’elaborazione delle strategie di consultazione e per individuare i pertinenti gruppi destinatari.

    3.3.5.

    Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di fornire ai portatori di interessi informazioni migliori sull’utilizzo dei loro contributi. Fornire un riscontro adeguato su come i contributi offerti sono stati utilizzati nel quadro del processo decisionale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare la fiducia del pubblico e la partecipazione all’attività politica.

    3.3.6.

    Il CESE invita la Commissione a rispondere alla richiesta che esso ha già avanzato molto tempo fa, cioè a spiegare concretamente come valuta i contributi ricevuti in occasione delle consultazioni pubbliche in base alla loro rappresentatività. In un’epoca contraddistinta dalla disinformazione, da campagne di massa (ad esempio attraverso i social media) e dall’uso di bot, tale valutazione diventa sempre più importante.

    3.4.   Valutazioni d’impatto (VI)

    3.4.1.

    Il CESE ricorda il proprio parere (8) su come migliorare l’ecosistema europeo per le valutazioni d’impatto.

    3.4.2.

    Il CESE sottolinea che la Commissione dovrebbe sempre corredare ogni proposta legislativa di una valutazione d’impatto completa. In caso contrario, la Commissione dovrà motivare dettagliatamente le proprie decisioni e fornire tutti i dati e le informazioni alla base e/o a sostegno della proposta.

    3.4.3.

    Il CESE invita il Parlamento europeo e il Consiglio a dare seguito all’impegno assunto con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9) e a eseguire le valutazioni d’impatto sulle modifiche sostanziali durante il processo legislativo, ivi compreso sui cambiamenti apportati durante i negoziati di trilogo. Suggerisce alla Commissione e ai legislatori di elaborare, unitamente al Comitato per il controllo normativo, una serie comune di criteri per contribuire a definire il significato di «sostanziale» e determinare con maggiore precisione quando le modifiche richiedono un’ulteriore valutazione d’impatto.

    3.4.4.

    Il CESE ricorda il proprio invito (10) alla Commissione ad istituire una matrice di valutazione intelligente che consenta di elaborare modelli dinamici degli effetti delle modifiche sostanziali da parte dei colegislatori, oggettivando l’impatto di taluni parametri nonché i dati qualitativi. In tale contesto, il CESE chiede di avviare un progetto pilota sulla modellizzazione intelligente.

    3.4.5.

    Il CESE prende atto con preoccupazione dei risultati della relazione annuale del Comitato per il controllo normativo (11) sulla qualità delle valutazioni d’impatto della Commissione in cui si sostiene che nel 2020 il Comitato ha espresso un numero decisamente inferiore di pareri favorevoli (12 % dei pareri) rispetto a quelli negativi (46 % dei pareri). Nella relazione si afferma altresì che il punteggio medio della qualità delle valutazioni iniziali era decisamente inferiore a quello degli anni precedenti e che in molti casi la minore qualità era dovuta alla mancanza di tempo sufficiente per preparare le valutazioni d’impatto, viste le scadenze ambiziose fissate per realizzare le priorità della nuova Commissione. Il CESE esorta pertanto la Commissione a fissare delle scadenze realistiche in modo da consentire sempre ai propri servizi di eseguire valutazioni d’impatto complete.

    3.4.6.

    Il CESE prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione del Comitato per il controllo normativo in merito alla presentazione delle opzioni da parte della Commissione secondo cui la serie di opzioni spesso era incompleta e queste ultime tendevano a riguardare solo la scelta (politica) preferita, senza includere le alternative sostenute dai principali gruppi di portatori di interessi. Altre valutazioni d’impatto omettevano invece scelte fondamentali perché i dipartimenti ritenevano che necessitassero innanzi tutto di un orientamento politico. Il CESE sottolinea che lo scopo delle valutazioni d’impatto è presentare elementi concreti e analisi che consentano di effettuare scelte politiche, e non già giustificare la scelta preferita dalla Commissione. Esorta la Commissione ad astenersi dall’elaborare relazioni tendenziose.

    3.4.7.

    Il CESE accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di «integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite», in linea con la precedente richiesta del Comitato (12), e di allineare le valutazioni d’impatto a sostegno della «duplice transizione». Allo stesso modo, il Comitato sottolinea che le valutazioni d’impatto devono continuare a essere un esercizio fattuale, fondato su dati concreti e neutrale sotto il profilo strategico e che il processo di valutazione d’impatto non deve essere finalizzato a giustificare i risultati desiderati dal punto di vista politico e non deve sostituire l’attività decisionale degli organi competenti. Gli impatti pertinenti non devono essere classificati a seconda delle preferenze politiche ma essere sempre analizzati su un piano di parità. Il CESE vigilerà in particolare sull’attuazione di detta integrazione nel corso della revisione degli strumenti per legiferare meglio, che esaminerà nel corso di un parere supplementare ove necessario.

    3.4.8.

    Il CESE sottolinea l’esigenza di seguire sistematicamente il principio «pensare anzitutto in piccolo» e di applicare il «test PMI» nelle valutazioni d’impatto. Rammenta alla Commissione i dieci principi alla base del processo decisionale per le PMI definiti nello «Small Business Act» per l’Europa. Sottolinea che la legislazione dell’Unione deve essere efficace e facilmente applicabile per le PMI e per le microimprese in particolare. Accoglie con favore l’intenzione annunciata dalla Commissione nella comunicazione di consultare il rappresentante dell’Unione per le PMI nel corso delle decisioni sulle valutazioni d’impatto e invita tale rappresentante a proseguire il dialogo e la collaborazione con le organizzazioni nazionali coinvolte nella tutela degli interessi delle PMI. Il CESE invita infine la Commissione a limitare gli oneri a carico delle PMI, incluse le microimprese, e a valutare in modo più sistematico la possibilità di regimi più snelli (sulla base di una valutazione caso per caso, al fine di stabilire se la questione riguardi tutte le PMI, oppure soltanto le microimprese), come indicato nello strumento #22 dello strumentario per legiferare meglio, senza per questo compromettere il conseguimento degli obiettivi definiti dalla legislazione o dalle norme e disposizioni stabilite.

    3.4.9.

    Il CESE ricorda il proprio parere precedente (13) in cui sostiene che le valutazioni d’impatto possono e devono essere eseguite sistematicamente per gli atti delegati e di esecuzione. Rammenta alla Commissione che «il fatto che sia stata condotta una valutazione d’impatto sul testo legislativo da cui derivano gli atti delegati e quelli di esecuzione non rappresenta una giustificazione sufficiente per la mancata realizzazione di una valutazione d'impatto sugli atti derivati. Ogni singolo atto deve essere valutato sulla base delle sue caratteristiche […].»

    3.4.10.

    Il CESE apprezza l’intenzione della Commissione di integrare la previsione strategica nel processo decisionale politico dell’UE e richiama il proprio parere in merito (14). In qualità di rappresentante di un’ampia gamma di voci di tutti gli Stati membri e di osservatore del Sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS), il CESE è pronto a fornire informazioni e indicazioni importanti per il processo di previsione.

    3.5.   Comitato per il controllo normativo

    3.5.1.

    Il CESE accoglie molto positivamente il lavoro svolto dal Comitato per il controllo normativo nel garantire la sorveglianza sulla regolamentazione. Per far sì che il Comitato possa adempiere pienamente al suo mandato, il CESE invita la Commissione ad assicurare che esso abbia a sua disposizione risorse e capacità sufficienti.

    3.5.2.

    Il CESE sottolinea che il Comitato non è formalmente indipendente. Quattro dei suoi sette membri sono membri della Commissione. Per assicurare un migliore equilibrio, il CESE suggerisce che il Comitato venga ampliato in modo da includere un ulteriore membro esterno.

    3.6.   Riduzione degli oneri e approccio «one-in, one-out»

    3.6.1.

    Il CESE prende atto dell’intenzione della Commissione di limitare il flusso di costi e oneri normativi derivanti dai nuovi regolamenti e di ridurre i costi e gli oneri superflui esistenti a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Analogamente, il Comitato rinnova la propria richiesta di un approccio qualitativo che operi su un piano di parità con l’analisi quantitativa, tenendo conto anche dei benefici attesi dalla legislazione (15). Come affermato dal Comitato nel proprio parere (16), «i costi della regolamentazione devono essere proporzionati ai benefici che ne derivano». Sottolinea pertanto che il principio di proporzionalità rimane della massima importanza nell’introduzione di una nuova legislazione. Inoltre, la Commissione dovrebbe sempre valutare il costo della mancata azione, ad esempio in relazione all’approfondimento del mercato unico e alle sfide di carattere sociale e ambientale.

    3.6.2.

    Analogamente, il CESE sottolinea che la riduzione degli oneri non deve portare a una dearmonizzazione nel mercato unico o creare pressioni a favore della deregolamentazione. La riduzione degli oneri non deve pregiudicare il perseguimento delle finalità strategiche, né abbassare gli elevati standard economici, sociali e ambientali dell’UE o impedire l’adozione di nuove iniziative con un chiaro valore aggiunto. Gli oneri devono tuttavia essere ridotti laddove sia dimostrato che non sono necessari per il conseguimento degli obiettivi strategici.

    3.6.3.

    Per quanto riguarda l’approccio «one in, one out», in base al quale ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri dovrebbe sollevare i cittadini e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell’UE nello stesso settore politico, il CESE osserva con preoccupazione che, contrariamente a quanto annunciato dalla Commissione, la comunicazione non illustra i dettagli operativi e metodologici di tale approccio. Ciò pregiudica la capacità del CESE di valutare i possibili benefici e le potenziali sfide associati all’applicazione di detto approccio. Il Comitato invita pertanto la Commissione a fornire tali dettagli senza ulteriori indugi e si riserva il diritto di fornire un’ulteriore valutazione sulla metodologia «one in, one out» una volta pubblicati.

    3.6.4.

    Il CESE sottolinea che, sebbene l’approccio «one in, one out» possa essere uno strumento per legiferare meglio, esso non deve essere considerato un metodo separato per la riduzione degli oneri. Esso dovrà piuttosto essere uno strumento complementare da utilizzare in sinergia con gli strumenti europei per legiferare meglio esistenti, comprese le valutazioni d’impatto, le consultazioni pubbliche, le valutazioni e il controllo regolamentare. Il CESE accoglie con favore l’assicurazione della Commissione secondo cui l’approccio «one in, one out» non sarà applicato meccanicamente o basato su obiettivi numerici prestabiliti, ma sarà anzi fondato su una valutazione caso per caso che determinerà specificamente ciò che può essere semplificato, razionalizzato o eliminato, tenendo conto nel contempo dei vantaggi della legislazione. Il Comitato continuerà a vigilare affinché la Commissione traduca in pratica detta assicurazione. Il Comitato sottolinea altresì il ruolo della piattaforma «Fit for Future», di cui è membro, nel fornire consulenza alla Commissione sulla semplificazione della legislazione dell’Unione e la riduzione degli oneri superflui, garantendo nel contempo che le politiche dell’Unione siano lungimiranti e pertinenti alla luce delle nuove sfide, ivi compresi gli sviluppi sociali, ambientali, geopolitici, tecnologici e digitali.

    3.6.5.

    Il CESE sottolinea che l’attuazione dell’approccio «one in, one out» deve essere considerata uno sforzo istituzionale comune che richiede una stretta cooperazione tra tutte le istituzioni dell’UE lungo l’intero ciclo legislativo. In linea con il punto 3.4.3 del presente parere, il CESE invita il Parlamento europeo e il Consiglio a garantire che la legislazione dell’Unione persegua le proprie finalità nel modo economicamente più efficiente. A tal fine è necessaria una stretta cooperazione tra i legislatori e la Commissione in tutte le fasi del processo legislativo, mentre gli Stati membri devono condividere con la Commissione le informazioni sui costi e i benefici derivanti dall’attuazione della legislazione europea.

    3.6.6.

    Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di fornire, in ciascuna valutazione d’impatto, una stima dei costi amministrativi e di adeguamento derivanti dall’intervento proposto. Osserva tuttavia che soltanto i costi amministrativi saranno compensati dallo strumento «one in, one out», mentre i costi di adeguamento saranno compensati mediante altri strumenti, quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la politica di coesione, i fondi per l’agricoltura e il meccanismo per una transizione giusta. Poiché i costi di adeguamento possono gravare pesantemente sulle imprese, in particolare sulle PMI e le microimprese, il Comitato invita la Commissione a includere, insieme alla stima dei costi, proposte concrete per le misure a sostegno delle imprese affinché non solo si adeguino e rispettino i nuovi quadri normativi, ma mantengano anche l’occupazione stabile, assicurando al contempo la formazione e la riqualificazione professionali dei lavoratori.

    3.6.7.

    Il CESE prende atto dell’intenzione della Commissione di considerare automaticamente la sostituzione di 27 regolamenti nazionali con un quadro armonizzato come «out». Si tratta di un approccio meccanico che la Commissione afferma di voler evitare. L’armonizzazione non si traduce automaticamente in miglioramenti in termini di efficienza; gli effetti devono essere valutati caso per caso. Il Comitato invita pertanto la Commissione a definire gli «out» sempre sulla base di una specifica analisi costi-benefici.

    3.6.8.

    In relazione agli accordi sulla flessibilità relativi all’approccio «one in, one out», il CESE chiede alla Commissione di chiarire i criteri in base ai quali deciderà in merito alle deroghe e alle «circostanze eccezionali» per gli scambi.

    3.6.9.

    Il CESE osserva che l’approccio «one in, one out» sarà applicato soltanto alle iniziative incluse nel programma annuale di lavoro della Commissione per il 2022, escludendo così importanti iniziative politiche presentate durante la prima metà del mandato della Commissione. La Commissione non dà in tal modo seguito all’impegno assunto dalla presidente Ursula von der Leyen nei suoi metodi di lavoro (17) e nelle lettere di missione inviate ai commissari, secondo cui il collegio dei commissari avrebbe applicato il principio «one in, one out» per ogni proposta legislativa che creasse nuovi oneri.

    3.6.10.

    Il CESE invita la Commissione a istituire un quadro di riferimento per le relazioni sull’attuazione dell’approccio «one in, one out», al fine di garantire una valutazione adeguata negli anni a venire.

    3.7.   Piattaforma «Fit for future»

    3.7.1.

    Il CESE accoglie con favore la creazione della piattaforma «Fit for Future» (in appresso «la piattaforma»). Rammenta che il mandato della piattaforma riguarda la valutazione ex post e non la proposta di nuove legislazioni. Il Comitato parteciperà attivamente ai suoi lavori.

    3.7.2.

    Il CESE sottolinea che le osservazioni presentate attraverso il sito «Di' la tua: Semplifica!» devono continuare a offrire un contributo al programma di lavoro annuale della piattaforma, anche se non previste dall’allegato II del programma di lavoro della Commissione. La piattaforma dovrebbe inoltre continuare a fornire consulenza alla Commissione sui flussi di lavoro orizzontali per legiferare meglio.

    3.7.3.

    Il CESE suggerisce che la persona o l’organizzazione che trasmette un’osservazione alla piattaforma riceva dalla Commissione un riscontro motivato su come è stato trattato il caso.

    3.8.   Monitoraggio e valutazioni ex post

    3.8.1.

    Il CESE sostiene fermamente il principio di procedere innanzi tutto con la valutazione e incoraggia la Commissione a garantirne l’applicazione sistematica.

    3.8.2.

    Il Comitato è lieto della cooperazione positiva con la Commissione nel lavoro di valutazione ex post, in cui il suo contributo è stato giudicato utile per migliorare le valutazioni della Commissione in virtù delle indicazioni ottenute dalla società civile organizzata. Il Comitato invita a continuare a rafforzare tale cooperazione. Esorta altresì a inserire le valutazioni del CESE nel previsto registro comune dei contributi, il portale legislativo comune.

    3.8.3.

    In relazione al monitoraggio sull’attuazione della legislazione dell’Unione, il CESE avverte che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari devono sempre essere proporzionati e non tradursi in un onere eccessivamente gravoso per i cittadini, le imprese o le pubbliche amministrazioni.

    3.8.4.

    Il CESE prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione del Comitato per il controllo normativo sulle valutazioni della Commissione. In detta relazione, si afferma che le conclusioni delle valutazioni non riflettevano adeguatamente i risultati. Il Comitato per il controllo normativo ha sistematicamente espresso preoccupazioni per il fatto che le conclusioni costituivano interpretazioni selettive dei dati fattuali, o non erano abbastanza chiare in merito alle carenze degli elementi raccolti. Si tratta di una lacuna fondamentale poiché pregiudica la funzione principale della valutazione come esercizio di apprendimento. Il CESE esorta la Commissione a presentare relazioni non viziate da parzialità sull’efficacia della legislazione dell’Unione.

    3.8.5.

    Il CESE osserva con preoccupazione che i servizi della Commissione non sono obbligati a ripresentare relazioni di valutazione in caso di parere negativo del Comitato per il controllo normativo. Suggerisce di applicare lo stesso sistema delle valutazioni di impatto alle valutazioni e di obbligare i servizi della Commissione a rivedere le relazioni in caso di primo parere negativo e a ottenere formalmente un parere positivo da parte del Comitato per il controllo normativo.

    3.9.   Attuazione e applicazione

    3.9.1.

    Il CESE richiama le raccomandazioni sull’attuazione e applicazione formulate nel suo parere (18).

    3.9.2.

    Il CESE accoglie con favore il piano d’azione a lungo termine della Commissione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (19) e la incoraggia ad attuare rapidamente le azioni proposte.

    3.9.3.

    Il CESE ribadisce che la maggior parte degli oneri normativi per i cittadini e le imprese continua ad essere generata a livello nazionale a causa sia delle procedure e dei metodi di recepimento, sia dell’applicazione inadeguata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali. Se i legislatori nazionali, utilizzando il loro margine di discrezionalità, decidono di aggiungere requisiti a livello nazionale, lo dovrebbero fare in modo trasparente, informando la Commissione e altre autorità nazionali e adducendo spiegazioni, in linea con l’impegno assunto con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Gli Stati membri dovrebbero altresì tenere conto dei possibili effetti delle loro aggiunte sull’integrità e sul corretto funzionamento del mercato unico e dovrebbero, ove possibile, evitare di adottare misure che potrebbero causare distorsioni e frammentazioni significative.

    3.9.4.

    Inoltre, il CESE invita, come ribadito nei propri pareri (20), a dare principalmente priorità ai regolamenti piuttosto che alle direttive, in modo da evitare quadri normativi incoerenti nell’UE e sostenere l’integrazione del mercato unico. Il CESE osserva infine che l’attuale livello di protezione dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente non deve essere ridotto.

    Bruxelles, 22 settembre 2021

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 192, GU C 262 del 25.7.2018, pag. 22.

    (2)  COM(2015) 215 final.

    (3)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 51 e GU C 262 del 25.07.2018, pag. 22.

    (4)  C(2017) 7810.

    (5)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 57.

    (6)  Parere della piattaforma REFIT sull’osservazione XXII.4.a, presentata dalla Camera tedesca dell’industria e del commercio (DIHK), e sull’osservazione XXII.4.b, presentata da un cittadino, in merito ai meccanismi di consultazione delle parti interessate. Data dell’adozione: 7.6.2017.

    (7)  Strumenti per legiferare meglio, Commissione europea (europa.eu).

    (8)  GU C 434 del 15.12.2017, pag. 11.

    (9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=IT).

    (10)  GU C 14 del 15.1.2020, pag. 72.

    (11)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rsb_report_2020_en_0.pdf.

    (12)  GU C 14 del 15.1.2020, pag. 72.

    (13)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 22.

    (14)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 67.

    (15)  GU C 434 del 15.12.2017, pag. 11.

    (16)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 51.

    (17)  P(2019) 2.

    (18)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 22.

    (19)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf

    (20)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 95.


    Top