Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0908(07)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinariaal disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 298/12

    PUB/2020/524

    GU C 298 del 8.9.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 298/26


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinariaal disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 298/12)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

    COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO

    "STEIRERLAND"

    PGI-AT-A0213-AM01

    Data della comunicazione: 24.6.2020

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Steirerland

    2.   Tipo di indicazione geografica:

    IGP – Indicazione geografica protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    11.

    Mosto di uve parzialmente fermentato

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l'indicazione geografica "Steirerland" devono essere identificati sull'etichetta con il termine tradizionale "Landwein". Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l'acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L'indicazione geografica "Steirerland" è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratica enologica specifica

    Restrizioni applicabili all'elaborazione

    Per l'indicazione geografica "Steirerland" sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del "Landwein" è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

    Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

    b.   Rese massime

    10 000 kg di uve per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    L'indicazione geografica "Steirerland" comprende i vigneti del Land austriaco della Stiria.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Grüner Veltliner - Weißgipfler

    Zweigelt - Blauer Zweigelt

    Zweigelt - Rotburger

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    In considerazione dei diversi tipi di terreni e posizioni presenti, la variazione delle caratteristiche dei vini della Stiria è notevole. Si spazia da vini bianchi freschi e frizzanti, passando per "Lagenweine" (cru) forti, fino a vini rossi vellutati, le cui uve vengono coltivateprincipalmente nella Stiria sud-orientale, dove il clima è leggermente più mite. Le marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte favoriscono la formazione di aromi nei vini e hanno un effetto positivo sulla loro struttura acida. Poiché le diverse categorie di prodotti vitivinicoli austriaci sono elaborate nel rispetto della normativa in materia di indicazioni, l'indicazione "Steirerland" presenta il tipico carattere leggero, fruttato e spiccatamente acido dei "Landweine" prodotti nella zona. Ciò vale anche per il mosto di uve parzialmente fermentato ("Sturm") prodotto nella zona: questa bevanda leggera, spiccatamente fruttata e acida è tipica del clima illirico della Stiria.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei "Landweine" in conformità alle disposizioni stabilite dall'Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un'analisi analitica o un'analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


    Top