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Document 52020PC0960

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

    COM/2020/960 final

    Bruxelles, 9.10.2020

    COM(2020) 960 final

    2020/0299(BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica




    RELAZIONE

    1.Contesto della proposta

    La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 1 del Consiglio (di seguito "il regolamento") per un importo di 823 548 633 EUR per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2020, nonché per gli anticipi a sette Stati membri (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo, Spagna) in risposta alla grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 all'inizio del 2020. La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 9/2020 2 , che propone di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni sia in pagamenti, nel bilancio generale 2020.

    2.Informazioni e condizioni

    2.1Croazia – sisma che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje nel marzo 2020

    1)Il 10 giugno 2020 la Repubblica di Croazia (di seguito "Croazia") ha presentato una domanda per un contributo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito del sisma del 22 marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.

    2)La domanda è stata presentata entro il periodo di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe e contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

    3)Il sisma è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

    4)Le autorità croate hanno stimato in 11 572 586 387 EUR il totale dei danni diretti. Tale somma rappresenta il 22,9 % del reddito nazionale lordo (RNL) della Croazia e supera la soglia di "catastrofe grave" per la mobilitazione del FSUE di 303,3 milioni di EUR (lo 0,6 % del PNL della Croazia nel 2020). La catastrofe rappresenta perciò una “catastrofe naturale grave” e rientra quindi nel campo di applicazione del regolamento.

    5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a valere sul FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per gli interventi urgenti indispensabili di cui all'articolo 3 del regolamento.

    6)I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda conformemente al regolamento, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Il 17 luglio 2020 la Commissione ha chiesto alla Croazia di integrare le informazioni relative alla metodologia utilizzata per stimare il costo di riparazione degli edifici residenziali e delle strutture educative. Tali informazioni sono state debitamente fornite dalla Croazia il 28 e il 31 luglio 2020, consentendo alla Commissione di finalizzare la sua valutazione.



    7)Nella loro domanda, le autorità croate descrivono in dettaglio l'evento e l'entità del danno. L'area più colpita include la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje, che contano 1,23 milioni di abitanti di cui 1,18 milioni vivono in comuni e città in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Il sisma, di magnitudo 5,5 della scala Richter, è stato il più forte a colpire Zagabria dal 1880. 27 persone hanno riportato lesioni e una è deceduta in seguito alle lesioni.

    8)Il sisma ha causato ampi danni strutturali al patrimonio edilizio, in particolare a edifici residenziali e pubblici (ad esempio strutture educative, ospedali e sedi istituzionali). Le autorità croate hanno stimato a 26 000 gli edifici danneggiati (circa il 5 % in modo pesante, il 20 % moderatamente e il 74 % leggermente). 30 000 persone sono considerate sfollate; a loro il governo croato ha fornito sussidi per l'affitto di alloggi temporanei.

    9)Il sisma ha danneggiato gravemente la maggior parte degli edifici all'interno del complesso storico urbano della città di Zagabria, nonché beni culturali immobili singoli, per lo più chiese, situati nell'area urbana estesa e nelle contee confinanti. Una delle due guglie della cattedrale, il sito culturale più emblematico di Zagabria, è crollata. Più dell'80 % degli edifici ospedalieri è stato colpito direttamente dal sisma e il 17 % è stato giudicato temporaneamente o definitivamente inutilizzabile. Il terremoto ha causato danni a molte strutture educative. Secondo la valutazione iniziale, sono stati danneggiati 106 edifici destinati alla scuola materna, 214 edifici scolastici e centri di istruzione e 12 dormitori per alunni. Inoltre 36 unità costitutive dell'Università di Zagabria hanno segnalato danni a 142 edifici. Sono stati colpiti anche gli edifici che ospitano 29 istituti scientifici. Informazioni dettagliate sui danni complessivi, sui relativi costi e sull'impatto socioeconomico della catastrofe sono disponibili nella relazione “Il sisma in Croazia. Valutazione rapida dei danni e dei bisogni 2020", preparata dal governo croato con il sostegno della Banca mondiale.

    10)La valutazione indipendente effettuata dai servizi della Commissione ha confermato la zona interessata e il numero complessivo della popolazione esposta dichiarata nella domanda. Un'analisi specifica dei danni ai beni pubblici e agli edifici residenziali ha confermato la distribuzione spaziale dei danni e i numeri specifici relativi ai danni alle strutture educative. Su richiesta dei servizi della Commissione, le informazioni integrative fornite dalla Croazia hanno consentito di comprendere meglio l'origine dei costi complessivi indicati nella richiesta. Applicando tali costi nella metodologia di stima dei costi della Commissione, elaborata dal Centro comune di ricerca, il danno diretto totale che ne deriva rientra nell'ordine di grandezza di quello stimato dalle autorità croate.

    11)La Croazia ha stimato a 2 270,1 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore riguarda i costi per il ripristino dell'efficienza operativa delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la sanità, e gli alloggi temporanei.

    12)Le autorità croate hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

    13)Nella domanda del 10 giugno 2020, la Croazia ha chiesto il versamento di un anticipo, come stabilito all'articolo 4 bis del regolamento. Il 10 agosto 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 5575 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 88 951 877 EUR e lo ha successivamente versato alla Croazia.

    14)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

    15)L'articolo 47 bis delle modifiche alla legge croata sull'edilizia, entrate in vigore il 28 dicembre 2019, stabilisce l'obbligo di adottare una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del fondo nazionale degli edifici, comprese politiche e misure che contribuiscono ad aumentare la protezione dai rischi connessi ai sismi che incidono sulla durata degli edifici.

    2.2Polonia - alluvioni nel voivodato della Precarpazia nel giugno 2020

    1)Il 24 agosto 2020 la Repubblica di Polonia (di seguito "Polonia") ha presentato una domanda di contributo del FSUE in relazione alle alluvioni che hanno colpito il voivodato della Precarpazia nel giugno 2020.

    2)La domanda è stata presentata entro il periodo di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe e contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

    3)Le alluvioni pluviali sono di origine naturale e rientrano quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

    4)La domanda ha presentato l'evento come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del PIL di tale regione. Le autorità polacche hanno stimato in 282 851 202 EUR il totale dei danni diretti. I danni causati rappresentano l'1,56 % del PIL della regione di livello NUTS 2 interessata Precarpazia e superano quindi la soglia di 270 961 950 EUR (1,5 % del PIL regionale). La domanda presentata dalla Polonia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

    5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a valere sul FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per gli interventi urgenti indispensabili di cui all'articolo 3 del regolamento.

    6)La Polonia non ha richiesto il versamento di un anticipo.

    7)I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda conformemente al regolamento, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Il 3 settembre 2020 la Commissione ha chiesto alla Polonia informazioni supplementari in merito a una ripartizione più dettagliata dei tipi di danni (voci secondarie) inclusi tra i danni alle imprese, all'agricoltura e alla silvicoltura. La Polonia ha debitamente fornito tali informazioni il 7 settembre 2020, consentendo alla Commissione di completare la sua valutazione.

    8)La domanda descrive in dettaglio l'evento e l'entità del danno. La sequenza di eventi meteorologici, sotto forma di violenti fronti temporaleschi con raffiche di vento e forti precipitazioni, si è manifestata in tutto il voivodato della Precarpazia tra il 7 giugno 2020 e il 29 giugno 2020. Le conseguenti alluvioni da nubifragi hanno colpito principalmente la parte meridionale, sud-occidentale, sud-orientale e centrale del voivodato. A causa delle forti precipitazioni, i piccoli corsi d'acqua e gli affluenti dei fiumi principali hanno registrato un rapido ingrossamento e sono emersi dalle rive, con conseguenti inondazioni improvvise di oltre 2 000 edifici residenziali, agricoli e di pubblica utilità. Durante questo periodo, le unità del Corpo dei vigili del fuoco dello Stato e dei Vigili del Fuoco volontari hanno risposto a un totale di 4 569 chiamate per il rafforzamento e l'innalzamento della corona degli argini fluviali, l'evacuazione di persone (sono state evacuate più di 400 persone) e cose, il pompaggio dell'acqua dagli edifici, lo sgombero di canali di drenaggio stradale, la rimozione degli alberi e dei rami caduti. Nel complesso, circa 4 300 persone hanno temporaneamente perso l'accesso all'energia elettrica.

    9)A causa delle alluvioni, circa 251 km di corsi d'acqua irreggimentati e non irreggimentati sono stati distrutti o danneggiati. Le inondazioni hanno causato danni alle infrastrutture di rete, nonché alle imprese che operano nella zona colpita; molti siti di produzione, capannoni di stoccaggio, macchinari e attrezzature sono stati distrutti o portati via. Oltre 2 000 agricoltori hanno inoltre subito danni importanti, con una superficie coltivata di circa 9 000 ettari e molti edifici e macchinari agricoli danneggiati.

    10)La Polonia ha stimato a 216 180 849 EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore riguarda i costi per il ripristino dell'efficienza operativa delle infrastrutture di trasporto, la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e il ripristino immediato delle zone naturali colpite per evitare gli effetti immediati dell'erosione del suolo.

    11)Le autorità polacche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

    12)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

    2.3Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna - grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia da Covid-19 all'inizio del 2020

    Nel dicembre 2019 è stata segnalata all'OMS un'epidemia di polmonite di origine ignota da Wuhan, Cina. Successivamente è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus, in precedenza sconosciuto nell'uomo - malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) - una malattia infettiva causata dal coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2). La popolazione non ha alcuna immunità contro il virus appena scoperto. Il virus si diffonde da persona a persona attraverso l'infezione da goccioline e provoca un gran numero di casi che comportano principalmente sintomi respiratori con relativamente rapidità. Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato un'emergenza epidemica di portata internazionale a causa della nuova epidemia di coronavirus.

    Nel 2020, nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), il regolamento è stato modificato al fine di consentire un'azione globale dell'Unione in risposta a gravi emergenze di sanità pubblica, facendo rientrare queste ultime nel campo di applicazione del principio di solidarietà dell'UE 3 .

    Successivamente, entro il termine del 24 giugno 2020, la Commissione ha ricevuto 22 domande di contributo finanziario del Fondo relative alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia da COVID-19 all'inizio del 2020.

    1)Nel complesso, hanno richiesto assistenza 19 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna) e tre paesi candidati all'adesione (Albania, Montenegro e Serbia).

    2)Nelle loro domande, sette Stati membri dell'UE hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del FSUE (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna). Il regolamento prevede la possibilità di chiedere pagamenti anticipati a valere sul FSUE solo per gli Stati membri.

    3)La pandemia da Covid-19 costituisce una grave emergenza di sanità pubblica e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

    4)I servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione preliminare delle domande ricevute dai sette Stati membri summenzionati e hanno concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a valere sul FSUE sono soddisfatte per tutte e sette le domande.

    5)L'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che può essere versato un anticipo non superiore al 25 % dell'importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso superiore a 100 milioni di EUR. Poiché gli stanziamenti per i pagamenti anticipati del FSUE inizialmente disponibili nel bilancio 2020 sono già stati interamente utilizzati, la Commissione propone di mobilitare le risorse supplementari necessarie, entro il massimale annuo stabilito per il FSUE.

    6)Sulla base della valutazione preliminare, i servizi della Commissione hanno stabilito la spesa totale provvisoriamente accettata per Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna al solo scopo di determinare l'anticipo. Nel caso in cui alcune spese siano state identificate come non ammissibili, l'importo è stato detratto dal totale. Il pagamento dell'anticipo non pregiudica i risultati della valutazione completa che sarà effettuata dai servizi della Commissione.

    7)L'importo dell'anticipo dovrebbe essere detratto prima del versamento del saldo del contributo allo Stato beneficiario.

    8)La Commissione dovrebbe recuperare gli anticipi versati indebitamente.

    9)La responsabilità di selezionare le singole operazioni e di impiegare l'anticipo del contributo finanziario del FSUE spetta allo Stato beneficiario conformemente all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6 del regolamento.

    In conclusione, le condizioni per il versamento di un anticipo a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna sono soddisfatte per tutte e sette le domande di contributo finanziario del FSUE relative alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia da Covid-19 all'inizio del 2020.

    2.4Conclusioni

    Per i motivi sopra esposti, le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Croazia e dalla Polonia, nonché le sette domande relative alla pandemia da Covid-19, soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento.

    3.Finanziamenti del FSUE - Dotazioni 2020

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 4 (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 5 fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

    Dato che la solidarietà era la motivazione fondamentale per la creazione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi 2011) dovrebbe dar luogo a un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi è pari al 2,5 % per i danni diretti totali al di sotto della soglia e al 6 % per la parte dei danni al di sopra di tale soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai "paesi limitrofi" il tasso applicato è del 2,5 %.

    Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

    Sulla base delle domande presentate dalla Croazia e dalla Polonia, il calcolo del contributo finanziario del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali causati, è il seguente:

    Stati membri

    Qualifica della catastrofe

    Danni diretti totali

    (in milioni di EUR)

    Soglia per catastrofe regionale applicata
    [1,5 % del PIL/
    1 % del PIL per le regioni ultraperiferiche]


    (in milioni di EUR)

    Soglia per catastrofe grave

    (in milioni di EUR)

    2,5 % dei danni diretti fino alla soglia

    (in EUR)

    6 % dei danni diretti oltre la soglia

    (in EUR)

    Importo totale dell'aiuto proposto

    (in EUR)

    Anticipi versati

    (in EUR)

    CROAZIA

    Grave

    (articolo 2, paragrafo 2)

    11 572,586

    -

    303,276

    7 581 900

    676 158 623

    683 740 523

    88 951 877

    POLONIA

    Regionale

    (articolo 2, paragrafo 3)

    282,851

    270,962

    -

    7 071 280

    -

    7 071 280

    TOTALE

    690 811 803

    In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, la Commissione applicherà, per determinare gli importi degli aiuti, lo stesso metodo utilizzato per le calamità naturali. Di conseguenza, un paese riceve il 2,5 % dell'importo totale della spesa ammissibile per la risposta pubblica fino alla soglia specifica per paese per le emergenze sanitarie gravi, più il 6 % della parte di spesa pubblica che supera la soglia. Qualora tale calcolo dovesse portare a un importo totale per tutti i paesi superiore agli stanziamenti di bilancio disponibili, gli importi per paese saranno ridotti proporzionalmente.

    Sulla base di una valutazione preliminare delle domande presentate dai sette paesi che hanno chiesto un pagamento anticipato, la Commissione ha stabilito la spesa totale provvisoriamente accettata per Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 al solo scopo di determinare l'anticipo come segue:

    Paese/i richiedente/i

    Spesa pubblica diretta totale dichiarata
    (in EUR)

    Spesa totale provvisoriamente accettata dalla CE

    (in EUR)

    Soglia per emergenza sanitaria grave applicata

    (in milioni di EUR)

    2,5 % del totale dei danni diretti fino alla soglia per grave emergenza sanitaria
    (in EUR)

    6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per grave emergenza sanitaria
    (in EUR)

    Possibile importo dell'aiuto

    (in EUR)

    anticipo 25%

    (in EUR)

    Croazia

    658 771 839

    652 607 470

    151,638

    3 790 950

    30 058 168

    33 849 118

    8 462 280

    Germania

    2 079 000 000

    2 079 000 000

    1 792,639

    44 815 975

    17 181 660

    61 997 635

    15 499 409

    Grecia

    623 925 000

    623 925 000

    551.220

    13 780 500

    4 362 300

    18 142 800

    4 535 700

    Ungheria

    1 997 208 000

    1 997 208 000

    385,263

    9 631 575

    93 944 140

    106 348 275

    26 587 069

    Irlanda

    1 997 000 000

    1 997 000 000

    762,921

    19 073 025

    74 044 740

    93 117 765

    23 279 441

    Portogallo

    3 470 870 000

    2 850 870 000

    598,233

    14 955 825

    103 198 020

    150 114 045

    37 528 511

    Spagna

    15 750 543 061

    2 168 667 388

    1 792,639

    44 815 975

    22 561 703

    67 377 678

    16 844 420

    TOTALE

    132 736 830

    L'assegnazione annuale a disposizione del FSUE nel 2020 ammonta a 597 546 284 EUR (ossia 500 milioni di EUR a prezzi 2011). Inoltre un importo di 552 977 761 EUR della dotazione del 2019 non era stato utilizzato entro la fine di quell'anno ed è stato riportato al 2020.

    Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento QFP 6 , il 25 % della dotazione originaria per il 2020 (149 386 571 EUR) deve essere riservato fino al 1º ottobre 2020, ma è disponibile a partire da tale data. Pertanto l'importo massimo disponibile nell'ambito del Fondo di solidarietà per l'intero esercizio 2020 è pari a 1 150 524 045 EUR.

    A seguito di una precedente decisione di mobilitazione nel 2020, il FSUE è già stato mobilitato 7 per le seguenti quattro domande, riducendo le disponibilità complessive per il resto dell’anno:

    Catastrofe

    Importo totale dell'aiuto proposto
    (in EUR)

    PORTOGALLO – uragano Lorenzo 2019 (catastrofe regionale)

    8 212 697

    SPAGNA – evento meteorologico estremo DANA 2019 (catastrofe regionale)

    56 743 358

    ITALIA – gravi fenomeni meteorologici 2019 (catastrofe grave)

    211 707 982

    AUSTRIA – gravi fenomeni meteorologici 2019 (catastrofe in Stato limitrofo)

    2 329 777

    TOTALE

    278 993 814

    Pertanto l'importo massimo disponibile a valere sul FSUE a questo punto nel 2020 è pari a 871 530 231 EUR, importo sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione, come indicato in precedenza (823 548 633 EUR, di cui 683 740 523 EUR relativi al terremoto in Croazia, 7 071 280 EUR alle inondazioni in Polonia e 132 736 830 EUR agli anticipi connessi alle domande per la COVID-19) 8 .

    Importo attualmente disponibile a valere sul Fondo di solidarietà:

     

    Dotazione annuale 2020  

    597 546 284 EUR

    Più importo dotazione 2019 inutilizzata riportata al 2020

    + 552 977 761 EUR

    [il 25 % della dotazione per il 2020 deve essere riservato fino al 1º ottobre 2020]

    [149 386 571 EUR];

    Al netto dell'importo totale dell'aiuto proposto per PT (uragano Lorenzo), ES (evento meteorologico estremo DANA 2019), IT (gravi fenomeni meteorologici 2019) e AT (gravi fenomeni meteorologici 2019)

    -278 993 814 EUR

    Importo disponibile da gennaio a settembre 2020 

    722 143 660 EUR

    Importo massimo attualmente disponibile 

    871 530 231 EUR

    Importo totale di cui si propone la mobilitazione per gli anticipi per Croazia, Polonia e Covid-19

    -823 548 633 EUR

    Disponibilità residue fino al 31/12/2020

    47 981 598 EUR

    2020/0299 (BUD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 9 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 10 , in particolare il punto 11,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da gravi emergenze di sanità pubblica.

    2)Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 11 .

    3)Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.

    4)Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.

    5)Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia da COVID-19 all'inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.

    6)Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

    7)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.

    8)Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.

    9)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

    a) l'importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia;

    b) l'importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia;

    Articolo 2

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a gravi emergenze di sanità pubblica, nel modo seguente:

    a) l'importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;

    b) l'importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;

    c) l'importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;

    d) l'importo di 26 587 069 EUR è erogato all'Ungheria;

    e) l'importo di 23 279 441 EUR è erogato all'Irlanda;

    f) l'importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;

    g) l'importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal … [data dell'adozione] 12***.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    (1)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
    (2)    COM(2020) 961, 9.10.2020.
    (3)    Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020.
    (4)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
    (5)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    (6)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
    (7)    Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria, le cui conseguenze finali sono state incluse nel bilancio rettificativo n. 4/2020 adottato lo stesso giorno.
    (8)    L'importo rimanente di 47 981 598 EUR non sarà utilizzato nel 2020 e i relativi stanziamenti d'impegno saranno riportati al 2021.
    (9)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
    (10)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    (11)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
    (12) ** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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