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Document 52020PC0830

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

COM/2020/830 final

Bruxelles, 10.12.2020

COM(2020) 830 final

2020/0366(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 1 (il regolamento di base della politica comune della pesca), i pescherecci dell'Unione godono di parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP). Al termine del periodo di transizione la politica comune della pesca non si applicherà più nel e al Regno Unito. Le acque del Regno Unito (le acque territoriali e la zona economica esclusiva limitrofa) non faranno più parte delle acque dell'Unione.

Per garantire la sostenibilità delle attività di pesca e tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità, è importante mantenere, dopo il 31 dicembre 2020 e fino alla conclusione di un accordo di pesca con il Regno Unito, la possibilità di concludere accordi per la continuità dell'accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione e del Regno Unito alle acque della controparte. Scopo del presente regolamento è creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso.

Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("UNCLOS") e dall'accordo delle Nazioni Unite per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, in materia di conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock di specie altamente migratorie, del 4 agosto 1995 ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici condivisi, transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi nelle cui acque si trovano gli stock (gli Stati costieri) e dei paesi le cui flotte sfruttano tali stock (gli Stati pescatori). Tale cooperazione può essere istituita nel quadro di accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

Le possibilità di pesca per il 2021 devono essere concordate anche dal Regno Unito. Tali accordi costituiranno la base della stabilità delle attività di pesca e dovranno essere stabiliti nel pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 61 e 62 dell'UNCLOS. Gli accordi dovrebbero prefiggersi di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito.

Il regolamento (UE) 2017/2403 2 stabilisce le norme che disciplinano le operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi e dai pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Per le operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo, il regolamento (UE) 2017/2403 prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette all'operatore e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi nel caso in cui il Regno Unito autorizzi le navi dell'UE a pescare nelle proprie acque. È necessario stabilire condizioni e procedure specifiche per facilitare la concessione, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito. Tali condizioni e procedure dovrebbero essere equivalenti ai pertinenti requisiti in materia di autorizzazioni previsti dal regolamento (UE) 2017/2403 per i pescherecci di paesi terzi che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Le norme specifiche previste nella presente proposta dovrebbero applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione. La concessione delle autorizzazioni è subordinata al principio di "reciprocità", vale a dire alla condizione che il Regno Unito proroghi i diritti di accesso delle navi dell'UE per lo svolgimento di attività di pesca nelle acque del Regno Unito in modo soddisfacente per l'Unione. Di conseguenza, le autorizzazioni saranno concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito rilascerà autorizzazioni che consentano alle navi dell'Unione di sfruttare le possibilità di pesca ad esse assegnate.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

N.P.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

N.P.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Sussidiarietà

La PCP e il suo controllo sono ambiti di competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, lettera d), del trattato e, di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

L'obiettivo dell'atto proposto è modificare il regolamento (UE) 2017/2403 per stabilire nel diritto dell'Unione una base giuridica che permetta ai pescherecci del Regno Unito di svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione e che consenta di semplificare e di rendere più efficienti le procedure di autorizzazione per le navi che intendono pescare nelle acque del Regno Unito. È pertanto indispensabile agire a livello di Unione poiché, vista la competenza esclusiva di quest'ultima, il risultato perseguito non potrebbe essere conseguito dai singoli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento proposto è considerato proporzionato in quanto si prefigge di garantire, stabilendo le condizioni per l'autorizzazione reciproca, il mantenimento dello status quo in termini di accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito. In tal modo sarà possibile evitare gravi perturbazioni e ritardi nelle procedure di autorizzazione.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente atto consiste nella modifica di un regolamento.

Trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione, devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati.

Conformemente all'articolo 4 del protocollo, un periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa.

L'articolo 4 stabilisce tuttavia che, in caso di urgenza, siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio.

Data la necessità di stabilire procedure per autorizzare operazioni di pesca sostenibili nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione al più tardi il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al e nel Regno Unito, e data la necessità di stabilire procedure per autorizzare operazioni di pesca sostenibili nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione su una base di reciprocità al più tardi entro tale data, al fine di evitare una brusca interruzione delle operazioni di pesca in tali acque, l'adozione della presente proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere considerata un caso di urgenza. È pertanto ritenuto opportuno avvalersi di un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile a causa della natura eccezionale, temporanea e una tantum dell'evento che rende necessaria la presente proposta, non correlata agli obiettivi della legislazione in vigore.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le sfide derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione e le possibili soluzioni sono state evocate da vari portatori di interessi del settore della pesca e dai rappresentanti degli Stati membri. Tutti gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri interessati hanno sottolineato la necessità di garantire attività di pesca reciproche sostenibili.

Assunzione e uso di perizie

N.P.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto non è necessaria in ragione del carattere eccezionale della situazione e delle esigenze limitate del periodo durante il quale si effettua il cambiamento di status del Regno Unito. Non sono disponibili opzioni politiche sostanzialmente e giuridicamente diverse dall'opzione proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

N.P.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

N.P.

2020/0366 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

(2)L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. La politica comune della pesca (PCP) si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente all'accordo stesso e cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2020.

(3)Quando la PCP cesserà di essere applicabile al e nel Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva limitrofa) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di assenza di un accordo di pesca con il Regno Unito, i pescherecci dell'Unione e del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca disponibili per il 2021.

(4)Per garantire la sostenibilità delle attività di pesca e tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno mantenere, dopo il 31 dicembre 2020, la possibilità di concludere accordi per la continuità dell'accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione e del Regno Unito alle acque della controparte. Il presente regolamento dovrebbe pertanto creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.

(5)L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.

(6)Le possibilità di pesca per il 2021 devono essere stabilite dall'Unione e dal Regno Unito nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 4 . Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito, le assegnazioni e le quote dei contingenti per gli Stati membri e il Regno Unito devono essere fissate in conformità del rispettivo diritto applicabile dell'Unione e del Regno Unito.

(7)Considerando la consolidata tradizione di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e viceversa, al fine di ottenere un accesso reciproco alle acque, è opportuno che l'Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano alle navi del Regno Unito di accedere alle acque dell'Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti che saranno assegnate al Regno Unito, alle stesse condizioni che si applicano ai pescherecci dell'Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare autorizzazioni che consentano alle navi dell'Unione di continuare a pescare nelle acque del Regno Unito.

(8)Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 definisce le norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca destinate alle navi dell'Unione che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.

(9)Tale regolamento stabilisce in particolare disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo, prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, in mancanza di un accordo di recesso o di un accordo di pesca tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi. È pertanto necessario stabilire condizioni e procedure specifiche per facilitare il rilascio, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.

(10)È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell'Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.

(12)A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio 6 , la cessazione dell'applicazione degli atti fissata ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(13)Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, in mancanza di un accordo in materia di pesca concluso con il Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021. Come misura di emergenza esso dovrebbe applicarsi fino alla prima delle seguenti date: il 31 dicembre 2021 o la data in cui entra in vigore o si applica in via provvisoria un accordo di pesca tra l'Unione e il Regno Unito.

(14)Data la necessità di adottare il presente regolamento prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso e data la necessità di stabilire procedure per autorizzare operazioni di pesca sostenibili nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione su una base di reciprocità al più tardi entro tale data, al fine di evitare una brusca interruzione delle operazioni di pesca, è stato considerato opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(15)Per consentire agli operatori sia dell'Unione che del Regno Unito di continuare a pescare, è opportuno che le autorizzazioni di pesca per svolgere attività nelle acque dell'Unione siano concesse alle navi del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione ritenga che il Regno Unito concede alle navi dell'Unione, su una base di reciprocità, diritti di accesso alle acque del Regno Unito per svolgervi operazioni di pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403

Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

(1)al titolo II, capo II, è aggiunta la seguente sezione 4:

"Sezione 4

Autorizzazioni per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito

Articolo 18 bis 
Ambito di applicazione

In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 ter 
Definizioni

Ai fini della presente sezione, per "acque del Regno Unito" si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 18 quater 
Procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito

1.Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.

2.Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.

3.La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.Se, a seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.

5.Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.

6.Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione alla nave dell'Unione di cui trattasi.

7.Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.

8.Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

9.Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 quinquies 
Sorveglianza

La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.";

(2)tra il titolo III e il titolo IV è inserito il seguente titolo III bis:

"TITOLO III bis

OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 38 bis 
Ambito di applicazione

In deroga al titolo III, il presente titolo si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.

Articolo 38 ter 
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito

I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile dell'Unione, a condizione che ai pescherecci dell'Unione sia concesso l'accesso per effettuare operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito su una base di reciprocità.

Articolo 38 quater 
Principi generali

1.Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2.La Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca alle navi del Regno Unito se:

(a)il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità del Regno Unito;

(b)il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;

(c)il peschereccio e la relativa nave d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;

(d)il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;

(e)il Regno Unito non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(f)il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.

3.Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera.

Articolo 38 quinquies 
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l'elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.

2.La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 38 quater, paragrafo 2.

3.Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca e ne informa senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

Articolo 38 sexies 
Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.Se una delle condizioni di cui all'articolo 38 ter e all'articolo 38 quater, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell'autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

2.La Commissione può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:

(a)qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito;

(b)qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(c)qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN;

(d)qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell'articolo 18 quinquies;

(e)qualora il Regno Unito rifiuti o revochi indebitamente l'autorizzazione per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito.

3.La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 38 septies 
Chiusura di operazioni di pesca

1.Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.

2.A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si considerano sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a condurre tali operazioni.

3.Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

Articolo 38 octies 
Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

Articolo 38 nonies 
Controllo ed esecuzione

1.Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.

2.Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.

3.La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

4.Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5.Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo."

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nel e al Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso fino alla prima delle date seguenti:

(1)31 dicembre 2021;

(2)la data in cui entra in vigore o si applica in via provvisoria un accordo di pesca tra l'Unione e il Regno Unito.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se l'accordo di cui al secondo comma, punto 2, entra in vigore o si applica in via provvisoria entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(3)    GU C del , pag. .
(4)    Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).
(5)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(6)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
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