COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.11.2020
COM(2020) 739 final
2020/0329(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.
Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.
Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.
2.Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3.Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità, sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.
La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.
Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.
4.Lo scopo della presente proposta è quello di codificare la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.
5.La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in 24 lingue ufficiali, della direttiva 2008/106/CE e degli atti di modifica della stessa, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V della direttiva codificata.
🡻 2008/106/EC (adattato)
2020/0329 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫, in particolare l’articolo ⌦ 100 ⌫, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
🡻 2008/106/CE considerando 1 (adattato)
(1)La direttiva ⌦ 2008/106/CE ⌫ del Parlamento europeo e del Consiglio
ha subito ⌦ varie ⌫ e sostanziali ⌦ modifiche ⌫
. ⌦ A fini di chiarezza e razionalizzazione ⌫, è opportuno procedere alla ⌦ sua codificazione ⌫.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 1 (adattato)
(2)Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la formazione e ⌦ la ⌫ certificazione ⌦ della gente di mare ⌫ in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 2 (adattato)
(3)La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla Convenzione ⌦ internazionale ⌫ sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW») ⌦ dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ⌫, che è stata oggetto di revisione approfondita ⌦ ad una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi ⌫ nel 2010 ⌦ a Manila («emendamenti di Manila») ⌫. Nel 2015 ⌦ e ⌫ nel 2016 sono state adottate ⌦ ulteriori ⌫ modifiche alla convenzione STCW.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 3 (adattato)
(4)La ⌦ presente ⌫ direttiva recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW.
🡻 2012/35/UE considerando 13
(5)Il settore della navigazione marittima dell’Unione dispone di competenze marittime di eccellenza, che costituiscono uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è importante per la competitività di questo settore e per attrarre i cittadini dell’Unione, in particolare i giovani, alle professioni marittime.
🡻 2008/106/CE considerando 8
(6)Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.
🡻 2008/106/CE considerando 9
(7)Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia («codice STCW»). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW e i soggetti che intervengono nell’esecuzione o nell’applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 5
(8)Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
🡻 2012/35/UE considerando 5 (adattato)
(9)⌦ La ⌫ formazione ⌦ della ⌫ gente di mare dovrebbe comprendere un’adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
🡻 2008/106/CE considerando 11 (adattato)
(10)Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione ⌦ ed ai certificati di addestramento ⌫ e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell’ambito dell’IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta ⌦ su scala mondiale ⌫ contro tali prassi.
🡻 2012/35/UE considerando 6
(11)Norme di qualità e sistemi di norme di qualità dovrebbero essere sviluppati e attuati tenendo conto, ove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, e delle misure connesse adottate dagli Stati membri.
🡻 2008/106/CE considerando 10 (adattato)
(12)Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino è opportuno stabilire ⌦ prevedere ⌫ nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio.
🡻 2012/35/UE considerando 7 (adattato)
(13)Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e la direttiva 1999/63/CE è stata adottata ai fini dell’attuazione di quanto concordato. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. È opportuno, tuttavia, porre dei limiti alla possibilità di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e l’ambito di applicazione. Gli emendamenti di Manila miravano, ⌦ tra l’altro ⌫, a fissare limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ottica di prevenire l’affaticamento. ⌦ La presente direttiva dovrebbe quindi rispecchiare ⌫ gli emendamenti di Manila in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE.
🡻 2008/106/CE considerando 12 (adattato)
(14)Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno ⌦ assicurare ⌫ la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque ⌦ dell’Unione ⌫.
🡻 2008/106/CE considerando 13
(15)I membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri.
🡻 2008/106/CE considerando 14
(16)Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
🡻 2008/106/CE considerando 15 (adattato)
(17)È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi ⌦ alla gente di mare ⌫ basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.
🡻 2008/106/CE considerando 16
(18)Nell’interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell’IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l’MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 6 (adattato)
(19)La ⌦ presente ⌫ direttiva contempla un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. Allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 8
(20)Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 9 (adattato)
(21)Nell'intento di ⌦ garantire ⌫ l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei ⌦ certificati rilasciati da ⌫ paesi terzi ⌦ alla gente di mare ⌫, ⌦ una ⌫ rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli ⌦ di ⌫ dieci anni. ⌦ Questo lungo ⌫ periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.
🡻 2008/106/CE considerando 17
(22)Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.
🡻 2008/106/CE considerando 19
(23)L’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 10 (adattato)
(24)A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei ⌦ certificati rilasciati da ⌫ paesi terzi ⌦ alla gente di mare ⌫. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.
🡻 2008/106/CE considerando 20 (adattato)
(25)Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento nelle acque ⌦ dell’Unione ⌫ controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 13 (adattato)
(26)Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non ⌦ erano ⌫ applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⌦ disciplinava ⌫ il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere ⌦ disciplinato in maniera tale da rispecchiare ⌫ le modifiche internazionali. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra ⌦ la direttiva ⌫ 2005/45/CE e ⌦ la presente direttiva ⌫, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla ⌦ presente ⌫ direttiva. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 14 (adattato)
(27)La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e ⌦ ad un ⌫ uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l'efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l'altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della ⌦ presente ⌫ direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 11 (adattato)
(28)Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, ⌦ è opportuno delegare ⌫ alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l'allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della ⌦ presente ⌫ direttiva in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
🡻 (UE) 2019/1159 considerando 12 (adattato)
(29)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi ⌦ nonché in relazione ai dati statistici relativi alla gente di mare che devono essere forniti dagli Stati membri alla Commissione ⌫. ⌦ È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate ⌫ conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
🡻 2012/35/UE considerando 21 (adattato)
(30)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente l’allineamento delle norme dell’Unione alle norme internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ⌦ ma ⌫, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, ⌦ può ⌫ essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2008/106/CE considerando 26 (adattato)
(31)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,
🡻 2008/106/CE (adattato)
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si ⌦ applicano le seguenti definizioni ⌫:
1)«comandante»: la persona che ha il comando di una nave;
2)«ufficiale»: un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza ⌦ di ⌫ contratti collettivi o in base alle consuetudini;
3)«ufficiale di coperta»: ⌦ un ⌫ ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo II;
4)«primo ufficiale di coperta»: l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5)«ufficiale di macchina»: ⌦ un ⌫ ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo III;
6)«direttore di macchina»: l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
7)«primo ufficiale di macchina»: l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8)«allievo ufficiale di macchina»: una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
9)«radiooperatore»: una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
10)«marinaio»: un membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
11)«nave adibita alla navigazione marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
12)«nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
13)«viaggi costieri»: i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
14)«potenza di propulsione»: la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su ⌦ qualsiasi ⌫ altro documento ufficiale;
15)«nave petroliera»: ⌦ una ⌫ nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
16)«nave chimichiera»: ⌦ una ⌫ nave costruita o adattata ⌦ e impiegata per il ⌫ trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, ⌦ nella versione aggiornata ⌫;
17)«nave gasiera»: ⌦ una ⌫ nave costruita o adattata ⌦ e impiegata per il ⌫ trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, ⌦ nella versione aggiornata ⌫;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 1, lett. a) (adattato)
18)«norme radio»: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
19)«nave da passeggeri»: ⌦ una ⌫ nave ⌦ come ⌫ definita nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare ⌦ del ⌫ 1974 («SOLAS 74») ⌦ dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ⌫, nella versione modificata;
🡻 2008/106/CE (adattato)
20)«nave da pesca»: ⌦ una ⌫ nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21)«convenzione STCW»: la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 ⌦ dell'IMO ⌫, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata;
22)«servizio radio»: le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, ⌦ alla ⌫ SOLAS 74 ⌦ e ⌫, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO ⌦ , nelle loro versioni aggiornate ⌫;
23)«nave da passeggeri ro-ro»: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, ⌦ nella versione aggiornata ⌫;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 1, lett. b) (adattato)
24)«codice STCW»: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione ⌦ n. ⌫ 2 del 1995, nella versione aggiornata;
🡻 2008/106/CE
25)«funzioni»: una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;
26)«compagnia»: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 1, lett. d)
27)«servizio di navigazione»: il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un’altra qualifica;
🡻 2008/106/CE
28)«riconosciuto»: riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;
29)«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro;
30)«mese»: un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 1, lett. e) (adattato)
31)«radiooperatore GMDSS»: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, capo IV;
32)«codice ISPS»: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
33)«ufficiale di protezione della nave»: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell’attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l’agente di protezione della società e con l’agente di protezione dell’impianto portuale;
34)«compiti di protezione»: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
35)«certificato di competenza»: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità ⌦ all’allegato ⌫ I, capi II, III, IV ⌦ , V ⌫ o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
36)«certificato di addestramento»: certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
37)«prova documentale»: documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
38)«ufficiale elettrotecnico»: ufficiale qualificato in conformità ⌦ all’allegato ⌫ I, capo III;
39)«marittimo abilitato di coperta»: ⌦ marinaio ⌫ qualificato in conformità ⌦ all’allegato ⌫ I, capo II;
40)«marittimo abilitato di macchina»: ⌦ marinaio ⌫ qualificato in conformità ⌦ all’allegato ⌫ I, capo III;
41)«comune elettrotecnico»: ⌦ marinaio ⌫ qualificato in conformità ⌦ all’allegato ⌫ I, capo III;
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 1
42)«stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;
43)«codice IGF»: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29;
44)«codice polare»: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1;
45)«acque polari»: acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 XIV/1.2, XIV/1.3 e XIV/1.4.
🡻 2008/106/CE
Articolo 2
Ambito di applicazione
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 2, lett. a) (adattato)
1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione ⌦ di ⌫:
🡻 2008/106/CE (adattato)
a)navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b)navi da pesca;
c)unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d)imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 2, lett. b) (adattato)
2. L'articolo 6 si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.
🡻 2008/106/CE
Articolo 3
Formazione e abilitazione
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 2
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’articolo 1, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’articolo 1, punto 37.
🡻 2008/106/CE
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
🡻 2008/106/CE
Articolo 4
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. a)
Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. b)
1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
🡻 2008/106/CE (adattato)
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come ⌦ previsto ⌫ dal presente articolo.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. c)
3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. d)
4. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
🡻 2008/106/CE
5. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
a)includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
b)rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
6. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. e) (adattato)
Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1‑1 e V/1-2 dell’allegato I sono ⌦ rilasciate ⌫ solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. f) (adattato)
7. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. Le convalide di cui ai paragrafi 6 e 7:
a)possono essere emesse in quanto documenti separati;
b)sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c)ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico;
d)decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
🡻 2008/106/CE
9. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
10. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A‑I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 3, lett. a)
11. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 13, lettera b), del presente articolo.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 4, lett. g) (adattato)
12. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:
a)la propria identità;
b)di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c)di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d)di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto;
e)di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.
Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.
13. Gli Stati membri si impegnano a:
a)mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, ⌦ marinai ⌫ che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b)comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 3, lett. b) (adattato)
14. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche ⌦ della ⌫ convenzione STCW e ⌦ della ⌫ parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 4
Articolo 5
Informazioni alla Commissione
Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 22, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato III della presente direttiva.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 5
Articolo 6
Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 12.
4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.
5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.
La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.
7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.
🡻 2008/106/CE (adattato)
Articolo 7
Requisiti della formazione
La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e ⌦ riconosciuta ⌫ dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.
Articolo 8
Principi che disciplinano i viaggi costieri
1. All’atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 6, lett. a) (adattato)
2. ⌦ Uno ⌫ Stato membro ⌦ che ⌫, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, ⌦ include ⌫ i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della ⌦ sua ⌫ definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.
🡻 2008/106/CE
3. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.
4. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro, al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 6, lett. b) (adattato)
5. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti ⌦ da esso ⌫ definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.
6. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri in conformità dei requisiti del presente articolo:
a)soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
b)introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell’articolo 4.
🡻 2008/106/CE
7. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.
Articolo 9
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 7
1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
🡻 2008/106/CE (adattato)
2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione ⌦ della gente di mare ⌫.
Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.
3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati ⌦ rilasciati alla gente di mare ⌫, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
Articolo 10
Sanzioni o provvedimenti disciplinari
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 8, lett. a) (adattato)
1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all’adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.
🡻 2008/106/CE (adattato)
🡺1 2012/35/UE Art. 1, punto 8, lett. b)
3. 🡺1 Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui: 🡸
a)una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;
b)un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 7; oppure
c)una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.
4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3 collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.
Articolo 11
Norme di qualità
1. Gli Stati membri assicurano:
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 9, lett. a)
a)che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
b)che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
c)che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;
🡻 2008/106/CE
d)che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite, delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
a)tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b)i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c)si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 9, lett. b) (adattato)
d)tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, ⌦ siano ⌫ disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 9, lett. c) (adattato)
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2 ⌦ del presente articolo ⌫, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 10 (adattato)
Articolo 12
Norme mediche
1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STWC.
3. Ogni marittimo titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW che presta servizio in mare possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:
a)hanno almeno sedici anni;
b)forniscono una prova soddisfacente della propria identità;
c)possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
🡻 2008/106/CE
Articolo 13
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 11, lett. a)
Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 6, lett. a) (adattato)
1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma ⌦ di qualsiasi capo ⌫ dell'allegato I ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:
a)soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12;
b)dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.
🡻 2008/106/CE (adattato)
2. Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 11, lett. b)
3. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 6, lett. b) (adattato)
4. I comandanti ⌦ e ⌫ gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, ⌦ dimostrano ⌫ di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 6, lett. c) (adattato)
5. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se ⌦ sia ⌫ necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 6, lett. d)
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.
🡻 2008/106/CE
7. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 11, lett. d)
8. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 19.
🡻 2008/106/CE
Articolo 14
Uso di simulatori
Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:
a)tutta l’attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b)qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c)qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.
Articolo 15
Responsabilità delle compagnie
1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell’ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:
a)che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;
b)che l’equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
c)che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l’altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d)che i marittimi all’atto dell’ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e)che l’equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell’inquinamento;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 13, lett. a) (adattato)
f)che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento come previsto dalla convenzione STCW;
g)che a bordo delle sue navi si svolga sempre un’efficace comunicazione orale in conformità ⌦ al ⌫ capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.
🡻 2008/106/CE (adattato)
2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell’adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell’equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.
3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:
a)la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:
i)l’equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare;
ii)le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
b)la designazione di un membro esperto dell’equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 13, lett. b)
4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B‑I/14 del codice STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 14 (adattato)
Articolo 16
Idoneità al servizio
1. Al fine di prevenire l’affaticamento, gli Stati membri:
a)stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13;
b)prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell’affaticamento, l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall’affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.
4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di ⌦ marinaio ⌫ facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo:
a)di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e
b)di settantasette ore ogni sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore.
6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento.
7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.
8. Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi.
10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato.
11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative, regolamentazioni o procedure nazionali, che l’autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell’affaticamento di cui alla sezione B‑VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo.
12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.
13. Nell’ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell’arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un’ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.
14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l’abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell’alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell’ambiente marino.
🡻 2008/106/CE
Articolo 17
Dispensa
1. In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i sei mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l’eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.
Articolo 18
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione
1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:
a)forniscono la formazione di cui all’articolo 3;
b)organizzano e/o controllano le prove, se del caso;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 15
c)rilasciano i certificati di cui all’articolo 4;
🡻 2008/106/CE (adattato)
d)concedono le dispense di cui all’articolo 17.
2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a)tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
i)devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l’altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;
ii)devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);
b)le persone incaricate di attività di formazione in servizio o valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;
c)gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;
d)chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:
i)essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
ii)essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
iii)se la formazione è impartita con l’ausilio di simulatori:
–aver ricevuto un’istruzione adeguata circa le tecniche d’insegnamento che comportano l’uso di simulatori, e
–aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e)chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;
f)chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:
i)avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;
ii)essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
iii)aver ricevuto un’istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv)aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione;
v)quando l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;
g)quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all’articolo 11. Tali qualifiche, l’esperienza e l’applicazione dei livelli di qualità devono comportare un’adeguata formazione nelle tecniche d’insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f) ⌦ del presente paragrafo ⌫.
Articolo 19
Comunicazione a bordo
Gli Stati membri assicurano che:
a)fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un’efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell’equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;
b)a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell’equipaggio in materia di sicurezza;
la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata; ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;
se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;
c)a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d’appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un’adeguata combinazione dei seguenti criteri:
i)la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
ii)la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell’equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
iii)l’eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l’attenzione sull’ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d’uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;
iv)la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
v)le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell’equipaggio l’assistenza dei passeggeri;
d)a bordo delle ⌦ navi ⌫ petroliere, delle ⌦ navi ⌫ chimichiere e delle ⌦ navi ⌫ gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;
e)siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capo V, regola 14, paragrafo 4, della SOLAS 74;
f)quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 2009/16/CE nella loro qualità di Stato d’approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.
Articolo 20
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 16, lett. a)
Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 16, lett. b) (adattato)
1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza ⌦ o ⌫ del loro certificato di addestramento.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 7 (adattato)
2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.
Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese ⌦ terzo ⌫ soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
3. Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di ⌦ un ⌫ tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.
🡻 2008/106/CE (adattato)
4. Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato II, punti 4 e 5.
5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005.
Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell’articolo 21.
6. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
7. Nonostante il disposto dell’articolo 4, paragrafo 7, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell’abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera.
In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell’avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.
Articolo 21
Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW
1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non ⌦ soddisfi ⌫ più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 31, paragrafo 1.
2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non ⌦ soddisfi ⌫ più i requisiti della convenzione STCW ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 31, paragrafo 1.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese ⌦ terzo ⌫ interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese ⌦ terzo ⌫ è revocato entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 17
6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.
🡻 2008/106/CE
7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un’esperienza supplementare di servizio in mare.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 8 (adattato)
8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese ⌦ terzo ⌫ è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.
🡻 2008/106/CE
Articolo 22
Rivalutazione
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 9 (adattato)
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 20, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.
2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:
a)i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 24;
b)il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1‑1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;
c)il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;
d)il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;
e)la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;
f)qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;
g)il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;
h)informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili.
In caso di mancata conformità ⌦ di un ⌫ paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 21 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.
🡻 2008/106/CE
3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
Articolo 23
Controllo dello Stato di approdo
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 18
1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall’articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW possiedano tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o tale certificato di addestramento e/o prova documentale.
🡻 2008/106/CE
2. Nell’esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 2009/16/CE.
Articolo 24
Procedure di controllo dello Stato di approdo
1. Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 23 sono limitate a:
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 19
a)verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l’obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato di competenza o dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;
🡻 2008/106/CE
b)verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 20, lett. a)
2. L’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:
🡻 2008/106/CE
a)la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;
b)si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all’ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;
c)la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall’IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 20, lett. b)
d)le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, o un rischio per la protezione;
🡻 2008/106/CE (adattato)
e)un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;
f)la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3. Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell’osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.
Articolo 25
Fermo
Fatta salva la direttiva 2009/16/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:
a)la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;
b)non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c)non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
d)in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell’inquinamento marino;
e)non è stata comprovata l’idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell’inquinamento;
f)non è possibile assegnare al primo turno di guardia all’inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Articolo 26
Controllo periodico dell’adempimento
La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall’articolo ⌦ 258 ⌫ del trattato ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 21
Articolo 27
Informazioni a fini statistici
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 10
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III ai fini dell'articolo 21, paragrafo 8 e dell'articolo 22, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 21
2. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all’allegato III prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l’analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l’analisi statistica.
Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 11
Articolo 28
Relazione di valutazione
Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 12
Articolo 29
Modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
🡻 (UE) 2019/1159 Art. 1, punto 13
Articolo 30
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 14, e all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 14, e all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 14, e dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 24
Articolo 31
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
🡻 2012/35/UE Art. 1, punto 25
Articolo 32
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli 3, 4, 8, da 10 a 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e dell’allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
🡻 2008/106/CE (adattato)
Articolo 33
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 34
Abrogazione
La direttiva ⌦ 2008/106/CE ⌫, ⌦ come ⌫ modificata dalle direttive ⌦ di cui all'allegato ⌫ IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto ⌦ interno delle direttive ⌫ di cui all’allegato IV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e ⌦ si leggono ⌫ secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
🡻
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il 3 agosto 2021.
🡻 2008/106/CE
Articolo 36
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente