COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.9.2020
COM(2020) 584 final
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo
Obiettivo dell'accordo è intensificare l'ampia cooperazione bilaterale esistente in diversi settori politici, economici e commerciali e nelle politiche settoriali, costituendo in tal modo una base a lungo termine per l'ulteriore approfondimento delle relazioni UE-Armenia. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con l'Armenia.
La decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, ha approvato la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo in conformità all'articolo 385 dell'accordo medesimo. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018.
2.2.Il comitato di partenariato
Il comitato di partenariato riunito in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo è definito all'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo medesimo. In conformità all'articolo 363, paragrafi 1 e 6, dell'accordo il comitato di partenariato assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. Esso ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti dell'accordo, le quali adottano le misure opportune per attuarle.
2.3.L'atto previsto del comitato di partenariato
La procedura di arbitrato di cui al titolo VI, capo 13, dell'accordo prevede che, qualora le parti non riescano a risolvere una controversia mediante consultazioni, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. L'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo prevede che il comitato di partenariato compili, in base alle proposte formulate dalle parti, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e a cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato di partenariato provvede inoltre affinché la composizione dell'elenco sia mantenuta a tale livello.
Gli arbitri e i presidenti proposti dall'Unione e dalla Repubblica d'Armenia devono possedere un'esperienza specifica nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del titolo VI dell'accordo, e soddisfare il requisito di indipendenza quale definito all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo.
Su tale base l'elenco degli arbitri è stato compilato con decisione adottata dal comitato di partenariato riunito nella formazione "Commercio" il 17 ottobre 2019. Tuttavia uno dei cinque candidati arbitri della Repubblica d'Armenia non soddisfa più il requisito di indipendenza quale definito all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo.
La Repubblica d'Armenia ha proposto un nuovo candidato arbitro, che possiede un'esperienza specifica nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del titolo VI dell'accordo, e si prevede soddisfi il requisito di indipendenza quale definito all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo.
La finalità dell'atto previsto è pertanto definire la posizione dell'Unione relativamente all'adozione, da parte del comitato di partenariato, di una decisione relativa alla modifica dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie, sostituendo, tra i cinque proposti dalla Repubblica d'Armenia, il candidato arbitro che non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo, con il nuovo candidato proposto dalla Repubblica d'Armenia.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Obiettivo della posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione è modificare l'elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato di partenariato è un organo istituito dall'accordo. La decisione che il comitato di partenariato è chiamato ad adottare avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 363, paragrafo 6, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la garanzia dell'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione in conformità alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio ed è applicato a titolo provvisorio dal 1º giugno 2018.
(2)A norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo il comitato di partenariato, riunitosi il 17 ottobre 2019, ha compilato un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro ("l'elenco degli arbitri").
(3)L'Armenia ha informato l'Unione che uno degli arbitri da essa proposti non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo e dovrebbe pertanto essere sostituito.
(4)Al fine di garantire il funzionamento delle disposizioni dell'accordo applicate a titolo provvisorio, il comitato di partenariato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'elenco degli arbitri.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di partenariato, poiché il progetto di decisione vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro, in conformità all'articolo 339, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente