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Document 52020PC0459

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    COM/2020/459 final

    Bruxelles, 29.5.2020

    COM(2020) 459 final

    2018/0224(COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione,

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
    relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione,

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale,

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La pandemia di Covid-19 costituisce una crisi sanitaria pubblica grave e diffusa che colpisce pesantemente i cittadini, le società e le economie di tutto il mondo. L'entità della crisi sanitaria e le risposte politiche adottate per contenerla sono senza precedenti: l'impatto socioeconomico della crisi è quindi straordinariamente incerto. È chiaro già nella fase attuale che essa comporta sfide pesanti e inaudite per i sistemi economici e finanziari degli Stati membri. In base alle previsioni economiche di primavera della Commissione 1 , quest'anno il PIL dell'UE dovrebbe subire una contrazione del 7,5 % (una riduzione molto più marcata di quella provocata dalla crisi finanziaria mondiale nel 2009) e dovrebbe risalire solo del 6 % nel 2021.

    Di fronte a questa situazione, gli Stati membri hanno adottato misure economiche e finanziarie discrezionali di carattere eccezionale. Insieme all'effetto dei cosiddetti "stabilizzatori automatici", vale a dire i pagamenti previsti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei sistemi di sicurezza sociale associati alla perdita di gettito fiscale, tali misure hanno un notevole impatto sulle finanze pubbliche: quest'anno il disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche, sia nella zona euro che nell'UE, dovrebbe passare dallo 0,6 % del PIL del 2019 all'8,5 % del PIL.

    La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 sta avendo un impatto notevole anche sulle società di tutto il mondo, a cominciare dai sistemi sanitari e con gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale. La nostra strategia di risposta deve essere globale, coerente e integrata e affrontare sia le sfide sul piano della salute pubblica che le problematiche socioeconomiche. I paesi meno sviluppati sono quelli più vulnerabili alla Covid-19 a causa dei loro sistemi sanitari deboli e privi di resilienza e delle gravi difficoltà che li caratterizzano sul piano socioeconomico e della governance. È già evidente che la Covid-19 avrà un forte impatto sui sistemi economici e macroeconomici dei nostri paesi partner. Non sarà facile per i governi mantenere la stabilità macroeconomica e il margine di bilancio necessario per proteggere le persone più vulnerabili, le imprese, i lavoratori e continuare nel contempo a fornire i servizi sociali di base.

    Questa situazione eccezionale richiede un approccio coerente e unificato a livello dell'Unione.

    Un piano globale per la ripresa europea richiederà massicci investimenti pubblici e privati a livello europeo per rilanciare l'economia, creare posti di lavoro di qualità e riparare i danni immediati provocati dal coronavirus. La Commissione propone pertanto di sfruttare appieno il potere del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi, cruciali anni della ripresa sulla base degli strumenti seguenti:

    uno strumento dell'Unione europea per la ripresa come misura eccezionale basata su:

    articolo 122 del TFUE. Sarà finanziato tramite il potere conferito dalla proposta di decisione sulle risorse proprie. I fondi permetteranno di attuare misure di intervento rapido per salvaguardare i mezzi di sussistenza, accrescere la prevenzione e rafforzare la resilienza e la ripresa in risposta alla crisi;

    ·un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il 2021-2027

    Le misure per la ripresa e la resilienza previste dallo strumento europeo per la ripresa saranno realizzate tramite i canali di attuazione che già esistono nel contesto di alcuni programmi specifici dell'Unione, proposti dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, tra cui:

    Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, e il relativo programma specifico di attuazione;

    lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;

    il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    È quindi necessario modificare le proposte della Commissione relative ai suddetti programmi dell'Unione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    ·Base giuridica

    L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 43, paragrafo 2, dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 182, paragrafi 1 e 4 e dagli articoli 183, 188, 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    ·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La relazione del regolamento [ERI] illustra le considerazioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità.

    Inoltre, le relazioni delle seguenti proposte della Commissione illustrano le considerazioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità applicabili ai programmi in questione:

    COM(2018) 392 - proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: "la proposta COM(2018) 392 della Commissione");

    COM(2018) 435 - proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (di seguito: "la proposta COM(2018) 435 della Commissione");

    COM(2018) 436 - proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (di seguito: "la proposta COM(2018) 436 della Commissione");

    COM(2018) 460 - proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (di seguito: "la proposta COM(2018) 460 della Commissione").

    ·Scelta dell'atto giuridico

    La presente proposta modifica le proposte COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 e COM(2018) 460 della Commissione.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    ·Consultazioni dei portatori di interessi

    Le relazioni delle seguenti proposte iniziali della Commissione illustrano le consultazioni pubbliche e le consultazioni dei portatori di interessi svolte: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 e COM(2018) 460.

    ·Valutazioni, compresa la valutazione d'impatto

    Le relazioni delle seguenti proposte iniziali della Commissione illustrano l'esito delle valutazioni ex-post e intermedie svolte a sostegno della proposta: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 e COM(2018) 460.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'Unione metterà a disposizione un totale di 14 647 milioni di EUR per Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, un totale di 16 483 milioni di EUR per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e un totale di 11 448 milioni di EUR per aumentare la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. I beneficiari elencati nell'allegato I dello strumento di assistenza preadesione (IPA) potranno usufruire di tale aumento. Il finanziamento supplementare sarà reso disponibile attraverso lo strumento europeo per la ripresa tramite il potere conferito dalla nuova decisione sulle risorse proprie. 

    La scheda finanziaria legislativa fornisce ulteriori informazioni riguardo all'incidenza sul bilancio.

    5.ALTRI ELEMENTI

    ·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta apporta modifiche mirate alle seguenti proposte della Commissione: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 e COM(2018) 460.

    Le principali modifiche introdotte mirano a:

    permettere l'attuazione delle misure stabilite nella proposta di regolamento che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa tramite i meccanismi di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione, dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

    permettere i finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa quali entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    garantire, attraverso opportuni riferimenti incrociati, il rispetto delle scadenze previste all'articolo 4 della proposta di regolamento che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa.

    2018/0224 (COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione,

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione,


    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale,


    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Le proposte COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 460 e COM(2018) 392 della Commissione sono così modificate:

    1.La proposta della Commissione COM(2018) 435 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione è così modificata:

    (1)è inserito il seguente considerando 15 bis:

    "(15 bis)    In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del presente programma al fine di affrontare l'impatto senza precedenti della crisi Covid-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento [ERI].";

    (2)è inserito il seguente articolo 9 bis:

    "Articolo 9 bis
    Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

    Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate nell'ambito del presente programma mediante gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto v), di tale regolamento, fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del medesimo.

    Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;".

    2.Il seguente articolo 4 bis è inserito nella proposta della Commissione COM(2018) 436 di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione:

    "Articolo 4 bis
    Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

    In conformità dell'articolo 9 bis del regolamento [regolamento sul programma quadro], le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate nell'ambito del presente programma specifico mediante gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto v), del suddetto regolamento [ERI], fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del medesimo.".

    3.La proposta della Commissione COM(2018) 460 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale è così modificata:

    (1)è inserito il seguente considerando 36 bis:

    "(36 bis) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale al fine di affrontare l'impatto senza precedenti della crisi Covid-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento [ERI].";

    (2)è inserito il seguente articolo 6 bis:

    "Articolo 6 bis
    Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

    (1)Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, è concesso in conformità alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento [ERI], ad eccezione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria, che sono concesse come stabilito all'articolo 4, paragrafo 7, del medesimo regolamento [ERI]. Tale importo sostiene inoltre le operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III.

    (2)L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento [ERI] è utilizzato per la dotazione della garanzia per le azioni esterne prevista dal presente regolamento, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 211, paragrafo 4, primo comma, del regolamento finanziario e alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento [ERI], fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 8, del medesimo.

    In aggiunta alle risorse di cui all'articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, si tiene conto di un importo massimo di 11 285 762 000 EUR ai fini del calcolo della dotazione risultante dal tasso di copertura di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 

    L'importo di cui al primo comma costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.";

    (3)l'articolo 26 è così modificato:

    (a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni, firmate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 130 000 000 000 EUR.

    Un massimo di 70 000 000 000 EUR del suddetto importo è assegnato alle operazioni di attuazione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [ERI] ed è disponibile soltanto a decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.";

    (b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione della garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei pertinenti programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), fermo restando il disposto dell'articolo 6 bis, e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento [IPA III]. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione della garanzia per le azioni esterne è reso disponibile dal regolamento [IPA], fermo restando il disposto dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La dotazione della garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal medesimo regolamento.";

    (4)all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. La decisione n. 466/2014/UE e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il regolamento (UE) 2017/1601 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2021.".

    4.La proposta della Commissione COM(2018) 392 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è così modificata:

    (1)è inserito il seguente nuovo considerando 71 bis:

    "(71 bis) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine di affrontare l'impatto senza precedenti della crisi Covid-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento [ERI].";

    (2)è inserito il seguente nuovo articolo 84 bis:

    "Articolo 84 bis
    Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

    (1)Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate nell'ambito del FEASR con un importo di 16 483 milioni di EUR a prezzi correnti dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), di tale regolamento, fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8, del medesimo.

    Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

    Esso è reso disponibile sotto forma di risorse aggiuntive per gli impegni di bilancio a titolo del FEASR per gli anni 2022, 2023 e 2024, in aggiunta alle risorse globali di cui all'articolo 83, come segue:

    2022: 8 117 milioni di EUR;

    2023: 4 140 milioni di EUR;

    2024: 4 226 milioni di EUR.

    (2)La ripartizione delle risorse supplementari di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro è fissata in conformità all'articolo 83, paragrafo 3.

    (3)Le regole di disimpegno di cui all'articolo 32 del [COM proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC] si applicano agli impegni di bilancio basati sulle risorse supplementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    (4)L'articolo 86 non si applica alle risorse supplementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    (5)Fino al 4 % delle risorse supplementari totali di cui al paragrafo 1 può essere assegnato all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a titolo di contributi del FEASR ai piani strategici della PAC degli Stati membri.

    (6)Le risorse supplementari di cui al paragrafo 1 sono utilizzate nel quadro di un nuovo obiettivo specifico complementare agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 6, al fine di sostenere operazioni che preparano la ripresa dell'economia.".

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

       1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

       1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

       1.3.    Natura della proposta/iniziativa

       1.4.    Obiettivi

       1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

       1.6.    Durata e incidenza finanziaria

       1.7.    Modalità di gestione previste

    2.    MISURE DI GESTIONE

       2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

       2.2.    Sistema di gestione e di controllo

       2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

       3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

       3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

       3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

       3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

       3.2.3.    Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

       3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

       3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

       3.3.    Incidenza prevista sulle entrate



    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018) 435); DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018) 436); REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) (COM(2018) 392); REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

    Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    01 Ricerca e innovazione

    15 Azione esterna

    08 Agricoltura e politica marittima

    La proposta/iniziativa riguarda:

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 2  

     la proroga di un'azione esistente 

    X la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    Motivazione della proposta/iniziativa

    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    Queste modifiche mirate di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e del relativo programma specifico di attuazione, dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e degli interventi del FEASR nell'ambito dei piani strategici della PAC sono proposte nel contesto più ampio della proposta riveduta sul QFP, che comprende lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI). Il nuovo strumento finanzierà per un periodo di tempo limitato detti programmi al di sopra dei massimali stabiliti per gli stanziamenti di impegno e di pagamento dal QFP, come entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

    Di norma, il sostegno finanziario dovrebbe essere anticipato e le relative azioni della Commissione dovrebbero essere svolte entro la fine del 2024; inoltre, le azioni il cui sostegno finanziario non è rimborsabile per almeno il 60 % del totale dovrebbero essere intraprese entro la fine del 2022. La Commissione dovrebbe pertanto utilizzare gli anni successivi al 2024 e fino alla conclusione del QFP per promuovere l'attuazione delle azioni pertinenti sul campo, per realizzare la ripresa prevista nei settori economici e sociali interessati e per promuovere la resilienza e la convergenza.

    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    1)    Per contenere la diffusione della malattia da coronavirus ("Covid-19"), che l'11 marzo 2020 è stata dichiarata una pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità, gli Stati membri e i paesi terzi hanno adottato una serie di misure senza precedenti. Tali misure hanno provocato gravi perturbazioni delle attività economiche: in particolare, hanno interrotto le catene di approvvigionamento e di produzione e hanno determinato assenze dal luogo di lavoro; più in generale, tali misure hanno già portato o porteranno a un pesante deterioramento della situazione finanziaria di molte imprese dell'Unione e dei paesi terzi.

    2)    La crisi si è diffusa rapidamente sul territorio dell'Unione e nei paesi terzi. Per il 2020 si prevede ormai una forte contrazione della crescita nell'Unione, che potrebbe protrarsi nel 2021. Nei diversi Stati membri la ripresa rischia di essere molto disomogenea, il che accrescerebbe la divergenza tra le economie nazionali. La diversa misura in cui il bilancio degli Stati membri è in grado di fornire sostegno finanziario dove questo è maggiormente necessario per la ripresa e la divergenza delle misure nazionali rappresentano un pericolo per il mercato unico.

    3)    È necessario un insieme completo di misure per la ripresa economica, che richiederà ingenti investimenti pubblici e privati per rilanciare l'economia, creare posti di lavoro di qualità e riparare i danni immediati provocati dalla pandemia di Covid-19.

    4)    L'eccezionalità della situazione richiede un approccio coerente e unificato a livello dell'Unione al fine di evitare un ulteriore deterioramento dell'economia e di dare impulso a una ripresa equilibrata dell'attività economica, garantendo continuità e un aumento degli investimenti per le transizioni verde e digitale. In tale contesto è pertanto necessario istituire uno strumento dell'UE per la ripresa onde affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 e coprire il fabbisogno immediato di risorse finanziarie per evitarne la ricomparsa.

    5) In base a questa logica, lo strumento dovrebbe potenziare il sostegno fornito, attraverso Orizzonte Europa, alle attività di ricerca e di innovazione connesse alla salute e al clima: ciò contribuirà a rafforzare la preparazione per rispondere in modo efficace e rapido alle emergenze e all'esigenza di investire in soluzioni basate sulla scienza, oltre a garantire coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo.

    6) Le relazioni commerciali ed economiche con i paesi vicini e i paesi in via di sviluppo, tra cui quelli dei Balcani occidentali, i paesi del vicinato europeo e i paesi africani, sono molto importanti per l'economia dell'Unione: per tale motivo, e in linea con il ruolo e la responsabilità dell'Unione a livello mondiale e con i suoi valori, le risorse finanziarie dello strumento per la ripresa, mobilitate attraverso l'NDICI, dovrebbero essere utilizzate anche per dare sostegno agli sforzi dispiegati da tali paesi per combattere l'impatto della pandemia di Covid-19 e per imboccare la strada della ripresa.

    7) Lo strumento dovrebbe inoltre potenziare il sostegno fornito attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per mettere a disposizione degli Stati membri risorse supplementari eccezionali al fine di fornire assistenza ai comparti dell'agroalimentare colpiti pesantemente, promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare la ripresa dell'economia.

    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Per quanto riguarda le relazioni esterne, la relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno 3 conclude che nell'attuale contesto, caratterizzato da molteplici crisi e conflitti, il quadro finanziario pluriennale dell'UE deve essere in grado di adeguarsi rapidamente alle mutevoli priorità e agli eventi imprevisti e produrre rapidamente risultati concreti. Analogamente, gli strumenti necessitano di sufficiente flessibilità finanziaria e di altro tipo affinché l'azione esterna possa rispondere alle numerose sfide poste all'UE sulla scena mondiale. Tale flessibilità va costruita a diversi livelli, intervenendo in primo luogo sul bilancio, che dovrebbe includere un maggior numero di riserve sostanziali, optando per una programmazione pluriennale e introducendo una maggiore semplificazione a livello di attuazione per aumentare efficienza ed efficacia. La presente proposta risponde a tale conclusione accrescendo la disponibilità di risorse aggiuntive per far fronte alla crisi imprevista provocata dalla pandemia di Covid-19.

    La ricerca e l'innovazione, e in particolare il programma faro Orizzonte Europa, consentono di conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini, accrescono la produttività e la competitività dell'Unione e sono essenziali per sostenere il nostro modello socioeconomico e i nostri valori e per trovare soluzioni che permettono di affrontare le sfide in modo più sistematico. Date le attuali circostanze eccezionali, l'Europa ha bisogno di soluzioni rapide incentrate sulla R&I e di una migliore comprensione scientifica delle malattie trasmissibili. Il rafforzamento del programma permetterebbe di investire ingenti risorse di R&I in misure di protezione economicamente accessibili e innovative, in virologia, vaccini, cure e diagnostica, nonché di trasporre le scoperte della ricerca in misure di politica sanitaria pubblica. È essenziale destinare maggiori risorse alla R&I sul clima a sostegno della competitività dell'industria unionale nei settori economici correlati e garantire una ripresa coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo. Gli investimenti di R&I possono contribuire a ridurre il forte aumento delle emissioni e il degrado della natura, che hanno pesanti ripercussioni sulla salute (ne sono un esempio le zoonosi). Il rafforzamento del programma consentirebbe di dare sostegno alle imprese che svolgono R&I per abbandonare progressivamente i combustibili fossili e investire in tecnologie di rottura nei settori del Green Deal; fornirebbe risorse finanziarie e mezzi per potenziare le innovazioni pionieristiche ed emergenti da parte di PMI, start-up e imprese a media capitalizzazione. La proposta è complementare ad altre misure specifiche già adottate per aiutare il settore agricolo. Sono state adottate misure di regolamentazione, quali l'adeguamento delle norme sugli aiuti di Stato o l'agevolazione della disponibilità di lavoratori stagionali.

    La Commissione ha inoltre adattato le norme e ha introdotto modifiche dei due fondi agricoli dedicati, il FEAGA e il FEASR, per dare una flessibilità eccezionale nell'uso dei fondi strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19 (attraverso le Iniziative di investimento in risposta al coronavirus) e in tutte le altre misure volte ad affrontare l'attuale situazione senza precedenti. Le misure sono coerenti con la proposta della Commissione che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa (proposta di regolamento (UE) XXX/XX).

    Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Oltre alle sinergie per Orizzonte Europa, l'NDICI e gli interventi del FEASR nell'ambito dei piani strategici della PAC, già elencate nelle precedenti, rispettive proposte presentate dalla Commissione nel 2018, la presente iniziativa specifica nel contesto della proposta riveduta sul QFP stabilisce forti sinergie tra tali programmi e il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dalla proposta di regolamento (UE) XXX/XX. Il nuovo strumento consentirà di finanziare per un periodo di tempo limitato tali programmi settoriali al di sopra dei massimali del QFP, data la complementarità degli obiettivi e del funzionamento di tali strumenti e alla luce della logica e del valore aggiunto illustrati nella sezione 1.4.2.



    Durata e incidenza finanziaria 

     durata limitata

       in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

    X durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2021

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    Modalità di gestione previste 4  

    X Gestione diretta a opera della Commissione

    X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

    X    a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

    X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    X a paesi terzi o organismi da questi designati;

    X a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

    X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    X a organismi di diritto pubblico;

    X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    X a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    X alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

    La Commissione può decidere di delegare parte dell'attuazione del rafforzamento di Orizzonte Europa a un'agenzia esecutiva, in linea con la modalità di gestione decisa per le attività che saranno rafforzate.

    MISURE DI GESTIONE

    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Cfr. le schede finanziarie legislative delle seguenti proposte della Commissione: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final e COM(2018) 392 final.

    Sistema di gestione e di controllo

    Cfr. le schede finanziarie legislative delle seguenti proposte della Commissione: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final e COM(2018) 392 final.

    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Cfr. le schede finanziarie legislative delle seguenti proposte della Commissione: COM(2018) 460 final, COM(2018) 435 final, COM(2018) 436 final e COM(2018) 392 final.

     INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura 
    della spesa

    Partecipazione

    RUBRICA 1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

    Diss./Non diss 5 .

    di paesi EFTA 6

    di paesi candidati 7

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

    1

    01 01 01 01, 01 01 01 02, 01 01 01 03, 01 01 01 61, 01 01 01 62, 01 01 01 62, 01 01 01 63, 01 01 01 64 Spese di sostegno per "Orizzonte Europa", compresi i contributi alle agenzie esecutive che attuano il programma

    Non diss.

    NO

    1

    01 02 02 10 Polo tematico "Salute"

    Diss.

    NO

    1

    01 02 02 40 Polo tematico "Digitale, industria e spazio"

    Diss.

    NO

    1

    01 02 02 50 Polo tematico "Clima, energia e mobilità"

    Diss.

    NO

    1

    01 02 03 01 Consiglio europeo per l'innovazione

    Diss.

    NO

    RUBRICA 3. Risorse naturali e ambiente

    Diss./Non diss 8 .

    di paesi EFTA 9

    di paesi candidati 10

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

    3

    08 01 02 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3

    08 03 01 03 Tipi di interventi di sviluppo rurale nell'ambito dei piani strategici della PAC finanziati dall'EURI

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3

    08 03 02 Assistenza tecnica operativa FEASR

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    RUBRICA 6. Vicinato e resto del mondo

    Diss./Non diss 11 .

    di paesi EFTA 12

    di paesi candidati 13

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

    6

    15 01 01 Spese di supporto per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    6

    15 02 01 07 dotazione EURI relativa alla garanzia per le azioni esterne

    Diss.

    NO

    Incidenza prevista sulle spese

    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    < 1, 3 & 6 >

     [Rubrica 1- Mercato unico, innovazione e agenda digitale, rubrica 3 - Risorse naturali e ambiente, rubrica 6 - Vicinato e resto del mondo]

    In aggiunta alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9 della proposta di regolamento COM(2018) 435 ("regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa") e all'articolo 4 della proposta di decisione sul programma specifico Orizzonte Europa, 14 647 milioni di EUR (a prezzi correnti) saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario come finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Un massimo di 689,160 milioni di EUR di tale importo può essere destinato alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.

    La ripartizione indicativa delle spese finanziate da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:

    [Orizzonte Europa]

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Dopo il 2027

    TOTALE

    Spese operative da entrate con destinazione specifica esterne EURI

    Impegni

    1)

    4 919,020

    4 739,320

    2 558,890

    1 740,610

    13 957,840

    Pagamenti

    2)

    433,668

    3 479,853

    2 708,187

    2 475,285

    1 978,160

    1 860,712

    909,443

    112,532

    13 957,840

    Spese di supporto amministrativo da entrate con destinazione specifica esterne EURI

    Impegni = Pagamenti

    3)

    126,980

    197,680

    132,110

    106,390

    51,000

    37,000

    38,000

    689,160

    Totale entrate con destinazione specifica esterne

    Impegni

    =1+3

    5 046,000

    4 937,000

    2 691,000

    1 847,000

    51,000

    37,000

    38,000

    14 647,000

    Pagamenti

    =2+3

    560,648

    3 677,533

    2 840,297

    2 581,675

    2 029,160

    1 897,712

    947,443

    112,532

    14 647,000

    In aggiunta alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 83 della proposta di regolamento COM(2018) 392 ("Interventi del FEASR nell'ambito dei piani strategici della PAC"), 16 483 milioni di EUR (a prezzi correnti) saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne per gli anni 2022-2024 14 in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario come finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Un massimo di 6,000 milioni di EUR di tale importo può essere destinato alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno. L'assistenza tecnica operativa è inclusa nell'importo delle spese operative e sarà calcolata quando la ripartizione delle risorse supplementari di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro sarà fissata in conformità all'articolo 83, paragrafo 3, della proposta COM(2018) 392.

    La ripartizione indicativa delle spese finanziate da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:

    [FEASR]

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Dopo il 2027

    TOTALE

    Spese operative finanziate da entrate con destinazione specifica esterne EURI

    Impegni

    1)

    8 116,000

    4 139,000

    4 222,000

    16 477,000

    Pagamenti

    2)

    2 029,000

    3 875,350

    4 938,950

    3 531,000

    1 680,500

    422,200

    16 477,000

    Assistenza tecnica operativa FEASR (contributo dalle entrate con destinazione specifica esterne EURI)

    Impegni

    1)

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    Pagamenti

    2)

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    Spese di supporto amministrativo (contributo dalle entrate con destinazione specifica esterne EURI)

    Impegni = Pagamenti

    3)

    1,000

    1,000

    1,000

    1,000

    1,000

    1,000

    6,000

    Totale entrate con destinazione specifica esterne

    Impegni

    =1+3

    8 117,000

    4 140,000

    4 223,000

    1,000

    1,000

    1,000

    16 483,000

    Pagamenti

    =2+3

    2 030,000

    3 876,350

    4 939,950

    3 532,000

    1 681,500

    423,200

    16 483,000

    In aggiunta alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6 della proposta di regolamento COM(2018) 460 final ("NDICI"), 11 448,070 milioni di EUR (a prezzi correnti) saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario come finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Un massimo di 162,308 milioni di EUR di tale importo può essere destinato alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.

    La ripartizione indicativa delle spese finanziate da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:

    [Garanzia per le azioni esterne - NDICI]

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Spese operative da entrate con destinazione specifica esterne EURI

    Impegni

    1)

    3 265,383

    3 331,093

    2 274,063

    2 320,063

    27,383

    33,389

    34,389

    11 285,762

    Pagamenti

    2)

    23,133

    1 883,383

    1 883,383

    1 883,383

    1 883,383

    1 888,389

    1 840,709

    11 285,762

    Spese di supporto amministrativo da entrate con destinazione specifica esterne EURI

    Impegni = Pagamenti

    3)

    24,617

    24,617

    24,617

    24,617

    24,617

    19,611

    19,611

    162,308

    Totale entrate con destinazione specifica esterne

    Impegni

    =1+3

    3 290,000

    3 355,710

    2 298,680

    2 344,680

    52,000

    53,000

    54,000

    11 448,070

    Pagamenti

    =2+3

    47,750

    1 908,000

    1 908,000

    1 908,000

    1 908,000

    1 908,000

    1 860,320

    11 448,070



    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese amministrative

    Totale parziale della RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Esclusa la RUBRICA 7 15  
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane - entrate con destinazione specifica esterne (ricerca)

    6,000

    6,000

    6,000

    4,800

    2,400

    1,600

    1,200

    28,000

    Altre spese
    di natura amministrativa - entrate con destinazione specifica esterne (ricerca)

    120,980

    191,680

    126,110

    101,590

    48,600

    35,400

    36,800

    661,160

    Totale parziale - entrate con destinazione specifica esterne (ricerca)

    126,980

    197,680

    132,110

    106,390

    51,000

    37,000

    38,000

    689,160

    Risorse umane - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - NDICI

    16,440

    16,440

    16,440

    16,440

    16,440

    11,434

    11,434

    105,068

    Altre spese
    di natura amministrativa - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - NDICI

    8,177

    8,177

    8,177

    8,177

    8,177

    8,177

    8,177

    57,240

    Risorse umane - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - FEASR

    0,000

    0,720

    0,720

    0,720

    0,720

    0,720

    0,000

    3,600

    Altre spese
    di natura amministrativa - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - FEASR

    0,000

    0,280

    0,280

    0,280

    0,280

    0,280

    1,000

    2,400

    Totale parziale - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca)

    24,617

    25,617

    25,617

    25,617

    25,617

    20,611

    20,611

    168,307

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    151,597

    223,297

    157,727

    132,007

    76,617

    57,611

    58,611

    857,467

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

    Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    •Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

    Delegazioni

    Ricerca

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  16

    RUBRICA 7

    Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Finanziato dalla dotazione del programma 17

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Altro: entrate con destinazione specifica esterne (ricerca) 18  

    75

    75

    75

    60

    30

    20

    15

    Altro: entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - NDICI

    150

    150

    150

    150

    150

    105

    105

    Altro: entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca) - FEASR

    0

    9

    9

    9

    9

    9

    TOTALE

    225

    234

    234

    219

    189

    134

    120

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Personale esterno

    Il personale esterno assisterà i funzionari e gli agenti temporanei, contribuendo all'attuazione delle misure previste dal regolamento ERI nell'ambito dei pertinenti programmi.

    Incidenza prevista sulle entrate

    X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X    

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 19

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    […]

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni) 

    […]

    (1)    Previsioni economiche per l'Europa, Institutional Paper 125. Maggio 2020.
    (2)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (3)    COM(2017) 720 final.
    (4)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (5)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (6)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (7)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (8)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (9)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (10)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (11)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (12)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (13)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (14)    Per attività quali il monitoraggio dell'attuazione, compresi l'audit e la gestione finanziaria e la partecipazione alle procedure di chiusura dei programmi, finanziata dalle spese amministrative, gli impegni possono essere effettuati fino al 2027 (cfr. i dettagli nella tabella).
    (15)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (16)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (17)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (18)    Queste stime non pregiudicano il personale supplementare necessario nelle agenzie esecutive e finanziato da entrate con destinazione specifica, in base a una valutazione approfondita dell'impatto sulle risorse.
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