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Document 52020PC0362

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vista della 15a riunione della conferenza delle parti, e alla posizione dell'Unione europea sulle proposte di modifica dell'allegato IV e altri allegati presentate da altre parti

COM/2020/362 final

Bruxelles, 7.8.2020

COM(2020) 362 final

2020/0167(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vista della 15a riunione della conferenza delle parti, e alla posizione dell'Unione europea sulle proposte di modifica dell'allegato IV e altri allegati presentate da altre parti


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla presentazione a nome dell'Unione europea di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea in vista della 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (CoP-15), prevista dal 19 al 30 luglio 2021. La proposta riguarda anche la posizione negoziale dell'Unione su eventuali modifiche dei pertinenti allegati proposte da altre parti.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione 1 . Attualmente le parti vincolate dalla convenzione sono 187.

Le disposizioni della convenzione si applicano ai rifiuti pericolosi definiti all'articolo 1 ed elencati nell'allegato VIII della convenzione e ad altri rifiuti figuranti nell'elenco di cui all'allegato II, che comprende i rifiuti urbani e i residui derivanti dall'incenerimento dei rifiuti urbani, nonché a partire dal 1° gennaio 2021 alcuni tipi di rifiuti di plastica. La convenzione, nell'allegato IX, fornisce anche un elenco di rifiuti che non rientrano nelle disposizioni previste a meno che non contengano sostanze appartenenti a una categoria di cui all'allegato I in concentrazioni tali da presentare una delle proprietà pericolose di cui all'allegato III. I rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi sono elencati nell'allegato VIII (voce A1180) e, se non pericolosi, nell'allegato IX (voce B1110). L'allegato II non contiene alcuna voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici.

L'allegato IV della convenzione elenca e specifica le operazioni di gestione dei rifiuti considerate "smaltimento" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione. Nella convenzione, il termine "smaltimento" comprende sia operazioni di smaltimento finale come quelle di collocamento in discarica e di incenerimento (elencate nell'allegato IV sezione A), sia operazioni di recupero tra le quali il riciclaggio (elencate nell'allegato IV sezione B).

L'allegato IV stabilisce che solo le sostanze o gli oggetti che sono smaltiti, che sono destinati ad essere smaltiti o che si è tenuti a smaltire sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, e che per smaltimento si intende qualsiasi operazione prevista nell'allegato IV. Pertanto le disposizioni della convenzione si applicano unicamente alle operazioni di smaltimento elencate nell'allegato IV. L'allegato IV dovrebbe pertanto contemplare tutte le possibili operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, indipendentemente dal fatto che siano effettuate conformemente al diritto nazionale o internazionale o che siano considerate ecologicamente corrette; in caso contrario, creerebbe scappatoie rispetto alle disposizioni della convenzione.

Le principali disposizioni della convenzione sono riportate di seguito:

·il divieto di esportare dai paesi OCSE ai paesi non OCSE 2 i rifiuti elencati come pericolosi nell'allegato VIII,

·un sistema di controllo (la "procedura PIC") per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti non soggetti al divieto di esportazione di cui sopra ma elencati come richiedenti particolare considerazione all'allegato II o come rifiuti pericolosi all'allegato VIII. La procedura PIC comporta che le esportazioni siano notificate in anticipo alle autorità competenti degli Stati di importazione e di transito. La notifica è effettuata dallo Stato di esportazione che può anche imporre a produttori o esportatori di rifiuti di effettuare dette notifiche attraverso la propria autorità competente. Le notifiche sono effettuate per iscritto e contengono le dichiarazioni e le informazioni di cui all’allegato V A, della convenzione. Un’esportazione di rifiuti può essere effettuata solo se e quando tutti gli Stati interessati hanno dato il loro consenso scritto (articolo 6 della convenzione).

2.2.La conferenza delle parti

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea, il principale organo decisionale della convenzione, ha il potere di modificare gli allegati della convenzione e si riunisce ogni due anni.

L'esame degli allegati I, III, IV e degli aspetti pertinenti dell'allegato IX della convenzione è stato avviato dalla 12a riunione della conferenza delle parti (CoP-12) con la decisione BC‑12/1 3 .

Per esaminare gli allegati di cui sopra, la 13a riunione della conferenza delle parti (CoP-13) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro formato da esperti ("gruppo di lavoro") composto da 50 membri nominati tra le parti sulla base di un'equa rappresentanza geografica dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite. I partecipanti dell'UE e dei suoi Stati membri nel gruppo di lavoro sono la Commissione, l'Estonia, la Germania, i Paesi Bassi e la Polonia. I contributi scritti e orali sono stati coordinati dal gruppo "Questioni ambientali internazionali" (WPIEI, Working Party on International Environment Issues) del Consiglio. La COP-13 ha convenuto che il gruppo di lavoro dovrebbe dare maggiore priorità ai lavori sull'allegato IV e agli aspetti pertinenti dell'allegato IX. Nel periodo 2017-2019 l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della convenzione e al gruppo di lavoro delle proposte preliminari per la modifica dell'allegato IV.

Nel corso della 14a riunione della conferenza delle parti (CoP-14), con decisione BC-14/16, il mandato del gruppo di lavoro è stato esteso all’esame sia delle due voci esistenti relative ai rifiuti elettrici ed elettronici, ossia la voce B1110 dell'allegato IX e la voce speculare A1180 dell'allegato VIII, sia delle ripercussioni dell’esame degli allegati I, III e IV su altri allegati della convenzione e sulle pertinenti decisioni della conferenza delle parti. Con decisione BC-14/16 la CoP-14 ha chiesto al gruppo di lavoro di proseguire i lavori come segue: le proposte di modifica sono negoziate ed eventualmente adottate durante la 15a riunione della conferenza delle parti (CoP-15) per quanto riguarda gli allegati IV, VIII (A1180) e IX (B1110).

Il gruppo di lavoro ha formulato una serie di raccomandazioni e opzioni destinate a essere prese in considerazione dalle parti, nel caso queste intendano presentare proposte nel corso della CoP-15. Il termine fissato dal segretariato della convenzione di Basilea per la presentazione di proposte di modifica degli allegati della convenzione scade il 4 dicembre 2020, in considerazione del rinvio della conferenza delle parti da maggio a luglio 2021.

Le proposte hanno lo scopo di modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni di smaltimento elencate nell'allegato IV della convenzione. Se adottate, le proposte si tradurranno in maggiore chiarezza giuridica e pertanto agevoleranno i controlli delle spedizioni di rifiuti e la prevenzione delle spedizioni illegali, sosterranno inoltre una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuiranno alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

Nel periodo 2017-2019 l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della convenzione e al gruppo di lavoro delle proposte preliminari sull'elenco delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV. Le proposte sono state discusse con altre parti che partecipano al gruppo di lavoro. Nel gruppo di lavoro sono state discusse anche raccomandazioni in merito alle classificazioni dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui agli allegati VIII e IX.

Se la COP-15 arriverà a un accordo su eventuali modifiche, esse dovranno essere attuate dalla direttiva quadro 2008/98/CE 4 sui rifiuti (elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti corrispondente all'allegato IV della convenzione) e dal regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti 5 (voci specifiche per i rifiuti elettrici ed elettronici corrispondenti agli allegati VIII e IX della convenzione).

2.3.L’atto previsto

La proposta di decisione del Consiglio si incentra su quanto riportato di seguito:

modificare l'allegato IV della convenzione per quanto riguarda l'introduzione generale, i titoli e il testo introduttivo in modo da distinguere e spiegare i termini "smaltimento finale" e "recupero", e chiarire che sono contemplate tutte le operazioni di gestione dei rifiuti;

aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'allegato IV e assicurare che le disposizioni della convenzione contemplino tutte le operazioni, comprese quelle intermedie.

In linea di principio la presente proposta di decisione del Consiglio contempla anche, soggetta a coordinamento in loco, la posizione negoziale dell'Unione qualora altre parti propongano modifiche supplementari dei pertinenti allegati. Tali proposte possono riguardare l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'allegato IV e le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici attualmente figuranti negli allegati VIII e IX e che potrebbero essere incluse anche nell'allegato II della convenzione.

Le modifiche degli allegati della convenzione dovranno essere attuate mediante modifiche della direttiva 2008/98/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. La direttiva 2008/98/CE contiene l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti che corrispondono all'allegato IV della convenzione e il regolamento 1013/2006 contiene le voci specifiche per i rifiuti elettrici ed elettronici che corrispondono agli allegati VIII e IX della convenzione.

Per gli operatori e le autorità i cambiamenti in materia di esportazioni dall'UE dipenderanno dai tipi di cambiamenti eventualmente concordati (in particolare quali allegati sarebbero in definitiva modificati), dal tipo di rifiuti e dai paesi di destinazione.

Le modifiche dell'allegato IV della convenzione non avranno conseguenze dirette su esportazioni o altre spedizioni di rifiuti, ma serviranno a chiarire la descrizione delle operazioni di gestione dei rifiuti da effettuare dopo la loro spedizione. Ciò semplificherà i controlli svolti dalle autorità sulle spedizioni di rifiuti e aiuterà queste ultime ad applicare le disposizioni della convenzione al fine di prevenire le spedizioni illegali, sosterrà inoltre una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuirà alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

Se ulteriori categorie di rifiuti elettrici ed elettronici fossero incluse negli allegati II o VIII della convenzione e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 fosse modificato di conseguenza, le esportazioni di questo tipo di rifiuti dall'UE verso paesi non appartenenti all'OCSE sarebbero vietate a norma dell'articolo 36 di detto regolamento. In principio le esportazioni di questi rifiuti all’interno dell’OCSE dovrebbero seguire la procedura PIC. L'attuazione di tali modifiche della convenzione nel regolamento (CE) n. 1013/2006 comporterebbe inoltre l'assoggettamento alla procedura di notifica delle spedizioni intra-UE dei rifiuti di nuova inclusione negli allegati II o VIII della convenzione di Basilea, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1013/2006.

La procedura di modifica degli allegati della convenzione è disciplinata dagli articoli 17 e 18 della stessa. Più specificamente, qualunque proposta di modifica deve essere presentata da una parte e trasmessa dal segretariato a tutte le altre parti almeno sei mesi prima della riunione della conferenza delle parti. Inoltre, detta modifica deve essere adottata in occasione di una riunione della conferenza delle parti. L’atto previsto diventerà vincolante per le parti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), della convenzione, che dispone che, trascorso il termine di sei mesi dalla data di invio della comunicazione del depositario, l’allegato diventa valido a tutti gli effetti per tutte le parti della convenzione o per ogni protocollo interessato, che non abbiano presentato una notifica ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo.

3.LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'Unione dovrebbe presentare proposte in merito all'allegato IV della convenzione allo scopo di:

·modificare l'allegato IV al fine sia di includere un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini "smaltimento finale" e "recupero", sia di chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni ("operazioni intermedie");

·modificare l'allegato IV al fine di includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per operazioni di mancato recupero (allegato IV.A) e per operazioni di recupero (allegato IV.B);

·modificare l'allegato IV per ciò che riguarda le operazioni esistenti e introdurvi nuove operazioni, allo scopo, tra l'altro, di aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.

L'obiettivo delle suddette proposte è di:

·assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili e, pertanto, se adottati, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti e faciliterebbero la prevenzione delle spedizioni illegali,

·aumentare la chiarezza giuridica e una comprensione e interpretazione condivise dalle parti riguardo alle operazioni di gestione dei rifiuti;

·sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

In caso altre parti proponessero modifiche dei pertinenti allegati suscettibili di conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell'Unione, tali proposte potrebbero in linea di principio essere sostenute dall'Unione. Esse potrebbero riguardare l'elenco delle operazioni di cui all'allegato IV e le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici che figurano attualmente negli allegati VIII (A1180) e IX (B1110) nonché la proposta di nuove voci per i rifiuti elettrici ed elettronici nell'allegato II (categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare). Le proposte relative alla classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici negli allegati II e VIII potrebbero assicurare il conseguimento dei suddetti obiettivi in relazione a uno dei flussi di rifiuti più preoccupanti per l'ambiente e la salute e la cui potenzialità di contribuire all'economia circolare è tra le maggiori.

Le disposizioni della convenzione sono attuate nell'Unione mediante la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che contiene nei suoi allegati I e II gli elenchi delle operazioni di gestione dei rifiuti corrispondenti all'allegato IV della convenzione di Basilea, e mediante il regolamento (CE) n. 1013/2006 che disciplina le esportazioni e le importazioni da e verso l'Unione nonché le spedizioni tra Stati membri (articolo 1). La direttiva e il regolamento si applicano inoltre all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”).

Successivamente all'eventuale adozione, gli emendamenti degli allegati II e VIII della convenzione dovranno essere attuati nel diritto dell'Unione e più in particolare nella direttiva 2008/98/CE e nel regolamento (CE) n. 1013/2006. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 potrebbero comportare il sottoporre a nuove misure di controllo le spedizioni di nuove categorie di rifiuti di cui all'allegato II all'interno dell'UE e nel SEE, e il divieto di esportare tali rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE. Sebbene tale situazione sia auspicabile per le ragioni sopra esposte per quanto riguarda le esportazioni dall’UE, ciò potrebbe avere effetti indesiderati e problematici sulle spedizioni di rifiuti destinati al riciclo intra-UE e intra-SEE, dato che le assoggetterebbe a nuove procedure di notifica. Queste spedizioni sono già soggette a requisiti di protezione ambientale nel quadro della legislazione dell’Unione sui rifiuti e l’introduzione di nuove procedure amministrative potrebbe rendere il riciclaggio nell’UE più complicato e costoso apportando solo benefici limitati in termini ambientali.

Al fine di mantenere la situazione attuale all’interno dell’Unione e del SEE, vale a dire senza il sistema di controllo previsto dalla convenzione, sarebbe necessario notificare le disposizioni in questione al segretariato della convenzione ai sensi dell’articolo 11 della stessa e adottare le misure necessarie a norma della decisione dell'OCSE. L'articolo 11 della convenzione consente alle parti di stipulare accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali in materia di movimenti transfrontalieri di rifiuti, purché tali accordi o convenzioni siano compatibili con una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti come richiesto dalla convenzione. Gli accordi o convenzioni devono prevedere disposizioni che non siano meno ecologicamente corrette di quelle previste dalla convenzione, in particolare tenendo conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo. Notifiche a norma dell’articolo 11 sono state effettuate, per esempio, a proposito della decisione dell’OCSE.

Di conseguenza, la presente proposta di decisione del Consiglio prevede che l’Unione notifichi, a norma dell’articolo 11 della convenzione, le disposizioni applicate alle spedizioni delle nuove categorie di rifiuti all’interno dell’Unione e del SEE, nella misura in cui queste differiscono dall’atto previsto, e specifichi che tali disposizioni si basano su una gestione ecologicamente corretta compatibile con la convenzione. Vista la connessione tra le modifiche degli allegati della convenzione e la citata decisione dell’OCSE sarà inoltre necessario procedere ad informare il segretariato dell’OCSE della situazione in questione.

4.BASE GIURIDICA

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è un organo istituito dalla convenzione.

L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 18 della convenzione. Esso inciderà sull'ambito di applicazione e sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare della direttiva 2008/98/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. La direttiva e il regolamento attuano la convenzione, tra l’altro, stabilendo l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti e le procedure per le esportazioni e le importazioni da e verso l'Unione, nonché per le spedizioni tra Stati membri. La direttiva e il regolamento si applicano anche all'interno del SEE. Una volta modificati gli allegati della convenzione, le modifiche dovranno essere attuate dalla direttiva e dal regolamento succitati, facendo eccezione per le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti intra-UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L’obiettivo e il contenuto principali dell’atto previsto riguardano la tutela dell’ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2020/0167 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vista della 15a riunione della conferenza delle parti, e alla posizione dell'Unione europea sulle proposte di modifica dell'allegato IV e altri allegati presentate da altre parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione 93/98/CEE del Consiglio 6 .

(2)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , attua la convenzione nell'Unione. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 8 contiene l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'allegato IV della convenzione.

(3)A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), della convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche alla convenzione e ai suoi allegati. Le modifiche della convenzione devono essere adottate nel corso di una riunione della conferenza delle parti.

(4)Sulla base di una proposta presentata dall'Unione o da qualsiasi altra parte della convenzione a norma degli articoli 17 e 18 della convenzione, la conferenza delle parti può, nel corso della sua 15a riunione prevista per luglio 2021, prendere in considerazione le modifiche degli allegati II, IV, VIII e IX della convenzione.

(5)L'Unione dovrebbe: presentare proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione al fine sia di includere un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini "smaltimento finale" e "recupero", sia di chiarire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica sono contemplate indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, e che sono ugualmente contemplate le operazioni effettuate prima di altre operazioni ("operazioni intermedie"); includere titoli e testi introduttivi che chiariscono cosa si intende per operazioni di smaltimento finale (allegato IV.A) e operazioni di recupero (allegato IV.B); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.

(6)Le descrizioni delle operazioni di gestione dei rifiuti contenute nell'allegato IV hanno carattere generale e potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti. L'Unione dovrebbe pertanto incoraggiare l'elaborazione di note esplicative o orientamenti ad opera della conferenza delle parti per chiarire ulteriormente il contenuto delle operazioni. Note o orientamenti dovrebbero fornire spiegazioni ed esempi in merito alle operazioni e non dovrebbero essere inclusi nel testo della convenzione.

(7)Le suddette proposte hanno come obiettivo di assicurare che siano pienamente applicabili i meccanismi di controllo idonei della convenzione e, pertanto, se adottate, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti; faciliterebbero la prevenzione delle spedizioni illegali; migliorerebbero la chiarezza giuridica e stabilirebbero una comprensione e un'interpretazione comuni delle parti riguardo alle operazioni di gestione dei rifiuti; e sosterrebbero una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

(8)L'Unione dovrebbe inoltre sostenere in linea di principio le modifiche proposte successivamente da altre parti della convenzione per quanto riguarda l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'allegato IV, le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici che figurano attualmente negli allegati VIII (A1180) e IX (B1110) e le nuove proposte di voci per tali rifiuti nell'allegato II (categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare), a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell'Unione.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla conferenza delle parti, in quanto l'atto previsto (modifica degli allegati della convenzione) sarà vincolante per l'Unione e inciderà sull'ambito di applicazione e sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/98/CE e sul regolamento (CE) n. 1013/2006.

(10)È opportuno mantenere la situazione attuale per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE e pertanto non utilizzare il sistema di controllo risultante dall'eventuale aggiunta di una voce nell'allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine, l'Unione dovrebbe, se necessario, utilizzare le procedure stabilite nella decisione OCSE 9 e la procedura per accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali concernenti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti conformemente all'articolo 11 della convenzione 10 per assicurare che, a seguito dell'adozione delle modifiche dell'allegato II della convenzione, non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Nella 15ª riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

(a)assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili, per migliorare i controlli sulle spedizioni di rifiuti e facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali di rifiuti;

(b)migliorare la chiarezza giuridica e una comprensione e un'interpretazione comuni delle parti circa le "operazioni di smaltimento" di cui all'allegato IV;

(c)sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

2.In vista della 15ª riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea e al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione presenta le seguenti proposte:

(a)modificare l'allegato IV al fine sia di includere un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini "smaltimento finale" e "recupero", sia di chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni ("operazioni intermedie");

(b)modificare l'allegato IV al fine di includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per operazioni di smaltimento finale (allegato IV.A) e per operazioni di recupero (allegato IV.B); e

(c)aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di cui all'allegato IV in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, grazie all'introduzione di norme generali nell'allegato IV, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.

3.Una proposta dettagliata ai sensi delle precedenti lettere da a) a c) è allegata alla presente decisione. La Commissione, a nome dell'Unione, comunica tale proposta al segretariato della convenzione.

4.L'Unione incoraggia l'idea che la conferenza delle parti della convenzione elabori note esplicative o orientamenti per chiarire ulteriormente il contenuto delle operazioni di cui all'allegato IV. Tali note esplicative o orientamenti non dovrebbero essere inclusi nella convenzione stessa.

Articolo 2

L'Unione può appoggiare modifiche proposte da altre parti della convenzione riguardanti:

1.l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui all'allegato IV;

2.le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici attualmente comprese negli allegati VIII (A1180) e IX (B1110); nonché

3.nuove proposte di voci per i rifiuti elettrici ed elettronici nell'allegato II (categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare),

a condizione che esse contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Alla luce dell'andamento della 15a riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Nel caso in cui gli allegati pertinenti della convenzione siano modificati nel corso della 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, l'Unione, se necessario, adotta le misure previste dalla decisione OCSE e dall'articolo 11 della convenzione 11 per assicurare che gli attuali controlli sulle spedizioni di rifiuti non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE rimangano impregiudicati.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
(2)    L'articolo 4A della convenzione, entrato in vigore nel dicembre 2019, vieta tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi contemplati nella convenzione da ciascuna delle parti incluse nell'allegato VII (parti e altri Stati membri dell'OCSE, UE, Liechtenstein) verso Stati non inclusi nell'allegato VII.
(3)    Per maggiori informazioni, consultare il sito web della convenzione di Basilea: http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/ReviewofAnnexes/AnnexesI,III,IVandrelatedaspectsofAnnexes/tabid/6269/Default.aspx .
(4)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e successive modifiche (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(5)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modifiche (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(6)    Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
(7)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modifiche (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(8)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e successive modifiche (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(9)    Decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero ("decisione dell'OCSE").
(10)    Si fa presente che l'Unione è in fase avanzata della procedura di cui all'articolo 11 della convenzione di Basilea, per cui potrebbe non essere necessario menzionarla nella presente decisione del Consiglio.
(11)    Cfr. nota 10.
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Bruxelles, 7.8.2020

COM(2020) 362 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vista della 15a riunione della conferenza delle parti, e alla posizione dell'Unione europea sulle proposte di modifica dell'allegato IV e altri allegati presentate da altre parti


ALLEGATO

Proposta dell'UE riguardante modifiche all'allegato IV della convenzione di Basilea (proposta di un nuovo testo per l'allegato IV):

Allegato IV 1

Operazioni di smaltimento

Vi sono due categorie di operazioni di smaltimento: le operazioni di recupero e le operazioni che non costituiscono recupero. La sezione A comprende le operazioni che non costituiscono recupero, la sezione B comprende le operazioni di recupero.

Il presente allegato contempla le operazioni di smaltimento, comprese quelle intermedie.

Il presente allegato contempla tutte le operazioni di smaltimento in quanto tali indipendentemente dal loro status giuridico e, quindi, dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette.

 

A.    Operazioni che non costituiscono recupero

Per operazione che non costituisce recupero si intende qualsiasi operazione che non è operazione di recupero, anche quando ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

D*1    Deposito in discarica fuori terra isolato dall'ambiente

D*2    Lagunaggio (es. scarico di liquidi o di fanghi in pozzi, bacini di decantazione o dighe di contenimento degli sterili)

D*3    Deposito sul suolo che esula dalle operazioni D*1 e D*2 (es. deposito permanente fuoriterra)

D*4    Deposito permanente sotterraneo (es. sistemazione di contenitori in una miniera)

D*5    Deposito in un terreno che esula dall'operazione D*4 (es. iniezione in pozzi, in cupole saline di faglie geologiche naturali)

D*6    Trattamento in situ in ambiente terrestre (es. biodegradazione o trattamento chimico nei suoli)

D*7    Scarico nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D*8    Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D*9    Immissione in atmosfera (es. sfiato dei gas compressi o liquefatti)

D*10    Trattamento termico che esula dall'operazione R*5 della sezione B (es. incenerimento)

D*11    Operazioni di smaltimento finale che esulano dalle operazioni da D*1 a D*10

D*12    Trattamento biologico che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*13    Trattamento fisico/meccanico (es. evaporazione, essiccazione), trattamento fisico/chimico (es. estrazione tramite solvente), trattamento chimico (es. neutralizzazione, precipitazione) o immobilizzazione (es. stabilizzazione, solidificazione) che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*14    Trattamento meccanico che esula dall'operazione D*15 (es. smontaggio, cernita, compattazione, pellettizzazione, frantumazione, triturazione, condizionamento, separazione) e che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*15    Miscelatura, incluso raggruppamento, che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*16    Ricondizionamento che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*17    Trattamento che esula dalle operazioni da D*12 a D*16, che precede qualsiasi operazione della sezione A

D*18    Deposito temporaneo in attesa di una delle operazioni della sezione A

B.    Operazioni di recupero

Per operazione di recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell'impianto o nell’economia in generale.

R*1    Preparazione per il riutilizzo (controllo, pulizia, riparazione, rimessa a nuovo)

R*2    Riciclaggio delle sostanze organiche

R*3    Riciclaggio dei metalli e dei composti metallici

R*4    Riciclaggio di altre sostanze inorganiche

R*5    Trattamento termico il cui fine principale è generare energia

R*6    Recupero che esula dalle operazioni da R*1 a R*5

R*7    Trattamento biologico che precede qualsiasi operazione della sezione B

R*8    Trattamento fisico/meccanico (es. evaporazione, essiccazione), trattamento fisico/chimico (es. estrazione tramite solvente), trattamento chimico (es. neutralizzazione, precipitazione) che precede qualsiasi operazione della sezione B

R*9    Trattamento meccanico che esula dall'operazione R*10 (es. smontaggio, cernita, compattazione, pellettizzazione, frantumazione, triturazione, condizionamento, separazione) che precede qualsiasi operazione di cui alla sezione B

R*10    Miscelatura, incluso raggruppamento, che precede qualsiasi operazione della sezione B

R*11    Ricondizionamento che precede qualsiasi operazione della sezione B

R*12    Trattamento che esula dalle operazioni da R*7 a R*9, che precede qualsiasi operazione della sezione B

R*13    Deposito temporaneo in attesa di una delle operazioni della sezione B

(1)    Le modifiche apportate al presente allegato prenderanno effetto il [due anni dopo la data di adozione da parte della conferenza delle parti] e gli asterischi non saranno più utilizzati dal [quattro anni dopo la data di adozione da parte della conferenza delle parti].
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