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Document 52020PC0046

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Regno Unito sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore del sistema d’informazione Schengen

    COM/2020/46 final

    Bruxelles, 27.1.2020

    COM(2020) 46 final

    2020/10(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Regno Unito sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore del sistema d’informazione Schengen


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il 10 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/215 relativa all’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all’applicazione provvisoria di parti delle disposizioni dell’acquis di Schengen relativamente al sistema d’informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1 . L’articolo 2, paragrafo 3, di detta decisione di esecuzione stabilisce che, previo positivo completamento delle valutazioni Schengen necessarie, il Consiglio deve esaminare la situazione al fine di adottare una seconda decisione di esecuzione che fissi la data per l’applicazione definitiva da parte del Regno Unito delle disposizioni relative al SIS. 

    A tale scopo, dal 7 al 13 giugno 2015 è stata effettuata una prima visita di valutazione Schengen nel Regno Unito. In seguito a tale visita il comitato di valutazione ha concluso che il Regno Unito aveva attuato solo parzialmente l’acquis di Schengen relativo al SIS e che era necessaria un’ulteriore visita per completare il procedimento di valutazione prima che potesse essere adottata una seconda decisione di esecuzione che fissasse la data di applicazione definitiva delle disposizioni relative al SIS da parte del Regno Unito.

    In occasione della riunione dell’8 e 9 ottobre 2015, il Consiglio ha preso nota dello stato dei lavori riguardante l’adozione della seconda decisione di esecuzione (nota punto “I/A” 12246/15). Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2015, il Consiglio ha confermato la valutazione del comitato, compresa la necessità di un’ulteriore visita prima dell’adozione della decisione sulla piena applicazione delle disposizioni relative al SIS 2 .

    Nelle sue conclusioni il Consiglio ha inoltre osservato 3  che, dato che la sua competenza per lo svolgimento di valutazioni Schengen sarebbe cessata il 1° gennaio 2016, il processo di valutazione avrebbe dovuto continuare nel quadro del nuovo meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 4  del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen. Il Consiglio invitava pertanto la Commissione a effettuare la nuova visita raccomandata nel quadro del nuovo meccanismo di valutazione Schengen, gestito dalla Commissione stessa. 

    In linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013, la Commissione ha stabilito un programma di valutazione annuale per il 2017 5 , con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare, che prevede la valutazione del Regno Unito.

    In base a detto programma annuale, tra il 5 e il 10 novembre 2017 un’équipe di esperti degli Stati membri e della Commissione ha effettuato una nuova visita di valutazione per verificare l’applicazione del SIS da parte del Regno Unito. La risultante relazione 6 espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze individuate. 

    Il Gruppo per le questioni Schengen (valutazioni Schengen) ha discusso le principali conclusioni della visita di valutazione nella riunione del 19 giugno 2018. La Commissione ha presentato i principali risultati della valutazione, sottolineando che non era stato posto rimedio ai casi di mancata conformità indicati nella relazione del 2015; ha concluso che la relazione individuava carenze molto gravi e ha chiesto orientamenti al Consiglio in merito al seguito da dare alla relazione. Nella riunione del 3 settembre 2018 il Gruppo per le questioni Schengen ha convenuto che la procedura di valutazione avrebbe dovuto proseguire.

    Di conseguenza, il Gruppo ha suggerito al Coreper di raccomandare al Consiglio di invitare la Commissione a presentare al Consiglio stesso una proposta relativa all’adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze molto gravi individuate nella valutazione. L’invito, rivolto alla Commissione, a presentare una proposta di raccomandazione (11845/18) è stato adottato dal Consiglio Affari generali del 18 settembre 2018.

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, del TUE, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale periodo. Dopo aver concordato una prima proroga il 22 marzo 2019 e una seconda proroga l’11 aprile 2019, il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/1810 7 , del 29 ottobre 2019, con la quale ha convenuto, a seguito di un’ulteriore richiesta del Regno Unito, di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del TUE fino al 31 gennaio 2020.

    Conformemente all’articolo 50 del TUE, l’Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso (“accordo di recesso”), tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma dell’accordo di recesso 8 . A seguito di ulteriori negoziati condotti nei mesi di settembre e ottobre 2019 dai negoziatori dell’Unione e del Regno Unito, è stato raggiunto un accordo su un testo riveduto di accordo di recesso, che è stato approvato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 2019. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1750 relativa alla firma dell’accordo di recesso riveduto 9 . La parte quarta dell’accordo di recesso 10  prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e termina il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione, e salvo che l’accordo di recesso non disponga diversamente, il diritto dell’Unione continua a essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito. In tale quadro, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione mira a garantire che il Regno Unito adotti i provvedimenti correttivi necessari per colmare le carenze molto gravi riscontrate durante la valutazione.

    In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le raccomandazioni servono all’attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Le raccomandazioni potrebbero essere collegate alla politica dell’Unione in materia di protezione dei dati e alle politiche in materia di cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

    L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all’adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. Un’azione a livello dell’Unione è necessaria per rafforzare la fiducia fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell’Unione per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente tutte le norme Schengen.

    Proporzionalità

    L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    n.p.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    In linea con l’articolo 14, paragrafo 5, e con l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, gli Stati membri hanno espresso parere positivo sulla relazione di valutazione in sede di comitato Schengen del 12 aprile 2018.

    Assunzione e uso di perizie

    n.p.

    Valutazione d’impatto

    n.p.

    Adeguatezza normativa e semplificazione

    n.p.

    Diritti fondamentali

    Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    n.p.

    5.ALTRI ELEMENTI

    n.p.

    2020/10 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Regno Unito sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore del sistema d’informazione Schengen

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen 11 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 15, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Scopo della presente decisione è raccomandare al Regno Unito provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d’informazione Schengen (SIS) eseguita nel 2017. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018)2250 final della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

    (2)Sono da considerare tra le migliori pratiche gli strumenti di comunicazione statistica e la disponibilità di relazioni statistiche dettagliate sui dati SIS, nonché il programma di revisione inter pares avviato dal Ministero dell’Interno, che consiste in visite (valutazioni) volte a esaminare in che modo ciascuna autorità utilizzi il SIS.

    (3)In considerazione dell’importanza del rispetto dell’acquis di Schengen, dovrebbe essere data priorità all’attuazione delle raccomandazioni da 1 a 25. È importante correggere tali carenze molto gravi immediatamente. 

    (4)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”) ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, del TUE, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale periodo. Dopo aver concordato una prima proroga il 22 marzo 2019 e una seconda proroga l’11 aprile 2019, il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/1810 12 , del 29 ottobre 2019, con la quale ha convenuto, a seguito di un’ulteriore richiesta del Regno Unito, di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del TUE fino al 31 gennaio 2020.  

    (5)Conformemente all’articolo 50 del TUE, l’Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso (“accordo di recesso”), tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma dell’accordo di recesso. A seguito di ulteriori negoziati condotti nei mesi di settembre e ottobre 2019 dai negoziatori dell’Unione e del Regno Unito, è stato raggiunto un accordo su un testo riveduto di accordo di recesso, che è stato approvato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 2019. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1750 relativa alla firma dell’accordo di recesso riveduto. La parte quarta dell’accordo di recesso prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e termina il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione, e salvo che l’accordo di recesso non disponga diversamente, il diritto dell’Unione continua a essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito.

    (6)La presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione. 

    (7)È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, il Regno Unito deve, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d’azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

    RACCOMANDA:

    Il Regno Unito è invitato a:

    (1)provvedere affinché siano pienamente applicate le disposizioni sull’equivalenza dei risultati e sulla sicurezza dei dati in relazione a tutte le sue copie tecniche complete e parziali in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafi da 2 a 4, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio 13 ;

    (2)porre fine alla copiatura illegale di dati del SIS nel Warning Index (banca dati usata dalla polizia di frontiera britannica per le verifiche di frontiera in prima e seconda linea) e provvedere affinché la gestione dei dati del SIS in tale banca dati sia conforme alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 46, paragrafi da 2 a 4, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (3)porre fine alla copiatura illegale di dati del SIS nella copia del Warning Index conservata nei computer portatili di back-up;

    (4)provvedere affinché, in relazione alle segnalazioni nel SIS, il Warning Index mostri l’azione completa da svolgere, il tipo di reato, le fotografie, l’esistenza di mandati darresto europei e impronte digitali, il tipo di identità e gli pseudonimi, i collegamenti, l’estensione identità usurpata” e ogni eventuale avvertimento;

    (5)sincronizzare perfettamente tutte le sue copie tecniche complete e parziali e il Warning Index con la banca dati centrale del SIS (CS-SIS) in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, in modo che non vi rimanga alcuna segnalazione cancellata dallo Stato membro segnalante;

    (6)svolgere controlli totali della coerenza dei dati su tutte le sue copie tecniche complete e parziali in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (7)porre fine alla trasformazione delle segnalazioni effettuate in conformità dell’articolo 36 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, con l’azione “contattare immediatamente SIRENE”, in segnalazioni ai fini di un controllo discreto o specifico senza l’azione “contattare immediatamente SIRENE” nel Warning Index;  

    (8)provvedere affinché la copia tecnica del SIS in Semaphore (applicazione usata per trattare le informazioni anticipate sui passeggeri) contenga tutte le categorie di segnalazioni nel SIS e non soltanto le segnalazioni senza aggiunta di indicatori di validità (flag) ai fini dell’arresto di cui all’articolo 26, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 2, e con l’articolo 40, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio; 

    (9)modificare le politiche nazionali sulla sistematica apposizione di indicatori di validità alle segnalazioni per l’arresto (domande di estradizione) emesse dai paesi associati Schengen;

    (10)porre fine alla trasformazione di tutte le segnalazioni a cui è stato apposto un indicatore di validità in segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario nel Police National Computer (sistema d’informazione della polizia); 

    (11)applicare correttamente le disposizioni relative agli indicatori di validità di cui all’articolo 24 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, aspettando che l’indicatore di validità sia apposto dall’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione;

    (12)incaricare il suo ufficio SIRENE di avviare una procedura di follow up e di verificare se l’indicatore di validità richiesto sia stato apposto alla segnalazione dallo Stato membro segnalante, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (13)introdurre strumenti tecnici, procedure obbligatorie o linee guida affinché gli utenti finali siano in grado di allegare fotografie e impronte digitali, se disponibili, alle segnalazioni nel SIS in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (14)mettere immediatamente a disposizione degli utenti finali le segnalazioni per l’arresto senza attendere che siano convalidate dall’ufficio SIRENE;

    (15)mettere immediatamente a disposizione degli utenti finali, senza attendere che siano convalidate dall’ufficio SIRENE, le segnalazioni ai fini di un controllo discreto o specifico con azione “contattare immediatamente SIRENE” effettuate in conformità dell’articolo 36, paragrafi 2 e 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (16)sviluppare ulteriormente l’applicazione del Police National Computer affinché permetta di visualizzare dati binari quali le fotografie e fornisca riferimenti all’esistenza di mandati d’arresto europei e impronte digitali;

    (17)sviluppare ulteriormente l’applicazione del Police National Computer affinché permetta di visualizzare l’estensione “identità usurpata”;

    (18)sincronizzare completamente la copia tecnica del SIS del Police National Computer con il CS-SIS affinché non vi rimanga alcuna segnalazione cancellata dallo Stato membro segnalante; 

    (19)cambiare la visualizzazione dei dati relativi agli pseudonimi nell’applicazione del Police National Computer in modo che lo status dell’identità non rimanga quale “confermato da fotografie, impronte digitali o DNA”;

    (20)sviluppare ulteriormente il sistema di gestione dei fascicoli di SIRENE (CIMS) affinché permetta di visualizzare in ogni circostanza la fotografia della vittima e del responsabile dell’usurpazione di identità;

    (21)provvedere affinché sia disponibile un back-up per la copia tecnica del SIS di SIRENE, poiché è l’unica fonte di dati biometrici del SIS per gli utenti finali;

    (22)prendere tutte le misure necessarie affinché gli oggetti segnalati a norma dell’articolo 38 siano sistematicamente sequestrati dai funzionari britannici, in conformità dell’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI e dell’appendice 2 del manuale SIRENE 14 ;

    (23)prendere provvedimenti affinché le informazioni visualizzate sugli schermi dei computer nei controlli di frontiera in prima linea presso i porti britannici non possano essere lette da persone non autorizzate, in conformità degli articolo 10 e 40 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (24)garantire che la password del National Border Targeting Centre rispetti criteri complessi di impostazione in conformità delle misure di sicurezza previste all’articolo 10 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (25)provvedere affinché tutte le categorie di segnalazione nel SIS, in particolare le segnalazioni di documenti di viaggio smarriti, rubati o invalidati, e tutte le segnalazioni all’interno di ogni categoria siano disponibili presso i valichi di frontiera del Regno Unito, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 2, e con l’articolo 40 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

    (26)migliorare la qualità delle informazioni trasmesse dall’ufficio SIRENE agli utenti finali, specialmente nei casi di identità usurpata;

    (27)migliorare la partecipazione dell’ufficio SIRENE ai processi del SIS, ad esempio fornendo informazioni chiare agli utenti finali e impartendo loro formazioni su argomenti attinenti al SIS;

    (28)migliorare la partecipazione dell’ufficio SIRENE al programma di revisione inter pares;

    (29)sviluppare ulteriormente l’applicazione CIMS affinché possa offrire un livello sufficiente di automazione nella gestione del flusso quotidiano di dati, permetta di ricercare ed estrarre fascicoli i cui nomi contengano caratteri speciali, e di apporre e segnalare automaticamente l’indicatore dell’usurpazione di identità;

    (30)dotare tutti gli operatori SIRENE di un collegamento rapido speciale per consentire loro di effettuare ricerche di apparecchiature industriali nell’applicazione CIMS;

    (31)sviluppare ulteriormente l’applicazione del Police National Computer affinché permetta di visualizzare in modo differenziato le segnalazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, e quelle a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, renda più visibile l’azione “contattare immediatamente SIRENE”, permetta di aprire direttamente la segnalazione collegata, e metta in evidenza i collegamenti con le segnalazioni di persone;

    (32)sviluppare ulteriormente l’applicazione del Police National Computer e modificare la mappatura dello status di identità “confermato da fotografie, impronte digitali o DNA” allineandolo con il concetto di “identità confermata” nel SIS;

    (33)migliorare ulteriormente la procedura di comunicazione degli hit nel SIS ed evitare ritardi causati dal livello aggiuntivo di informazioni trasmesso dalle unità di intelligence operative 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; in particolare, garantire che gli utenti finali possano contattare direttamente l’ufficio SIRENE per le segnalazioni allorché l’azione da avviare è “contattare immediatamente SIRENE”;

    (34)provvedere a una maggiore formazione degli utenti finali circa l’usurpazione di identità, la funzionalità di connessione, la possibilità di recuperare dall’ufficio SIRENE fotografie e altri dati binari, le nuove azioni nel SIS quali “contattare immediatamente SIRENE” e i documenti invalidati.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 36 del 12.2.2015, pag. 8.
    (2)    Conclusioni del Consiglio sulla valutazione della corretta applicazione dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e sul completamento del processo di valutazione dello stato di preparazione per l’attuazione delle disposizioni pertinenti dell’acquis di Schengen sul sistema d’informazione Schengen (documento n. 13378/1/15 REV 1 SCH-EVAL 41 SIRIS 75 COMIX 516 EU RESTRICTED). Adottate il 3-4 dicembre 2015.
    (3)    Ibidem, punto 11.
    (4)    GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.
    (5)    Decisione di esecuzione C(2016) 7387 della Commissione, del 21 novembre 2016, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2017 in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen.
    (6)    C(2018) 2250.
    (7)    Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).
    (8)    Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell’11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1).
    (9)    Decisione (UE) 2019/1750 del Consiglio del 21 ottobre 2019 che modifica la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’emergia atomica (GU L 274I del 28.10.2019, pag. 1).
    (10)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019 , pag. 1).
    (11)    GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.
    (12)    Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).
    (13)    Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
    (14)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017, che sostituisce l’allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2017) 5893] (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 6).
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