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Document 52020IP0365

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069145/02 — 2020/2891(RSP))

    GU C 445 del 29.10.2021, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 445/36


    P9_TA(2020)0365

    Soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069145/02 — 2020/2891(RSP))

    (2021/C 445/05)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069145/02,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 settembre 2019 e pubblicato l'11 novembre 2019 (3),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (4),

    visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    A.

    considerando che il 17 dicembre 2015 la Monsanto Europe N.V. ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata («GM») MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «la domanda»); che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 («soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli»), per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

    B.

    considerando che la soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli è ottenuta dalla combinazione di quattro eventi di soia geneticamente modificata (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato, glufosinato e dicamba e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1Ac, note anche come «tossine Bt») che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri (farfalla e falena) (5);

    C.

    considerando che le precedenti valutazioni dei quattro singoli eventi della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, già autorizzati, hanno funto da base per la valutazione della soia geneticamente modificata che combina quattro eventi (6);

    D.

    considerando che il 25 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato l'11 novembre 2019 (7);

    Osservazioni dello Stato membro e ulteriori considerazioni

    E.

    considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione (8); che tra dette osservazioni critiche figurano i timori che non sia stata effettuata alcuna analisi riguardante i residui di glifosato o i metaboliti del medesimo sulla soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, che non siano stati testati gli eventuali effetti sinergici o antagonistici delle tossine Bt con i residui di erbicidi, che le questioni relative alla sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli e degli alimenti e mangimi derivati non siano ancora state risolte, che i potenziali effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo a lungo termine dell'alimento o del mangime non siano stati valutati e che, a causa della mancanza di informazioni, la sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli non possa essere valutata appieno;

    F.

    considerando che da un'analisi scientifica indipendente è emerso che, tra l'altro, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, che la valutazione tossicologica e quella dei rischi ambientali non sono accettabili e che la valutazione dei rischi non soddisfa i criteri stabiliti per l'analisi dei rischi per il sistema immunitario (9);

    Erbicidi complementari

    G.

    considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi (10); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di erbicidi complementari (glufosinato, dicamba e glifosato), il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

    H.

    considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (12);

    I.

    considerando che uno studio sottoposto a valutazione inter pares ha rilevato che il glifosato si accumula nella soia geneticamente modificata, con un corrispondente impatto negativo sulla composizione nutrizionale rispetto alla soia non geneticamente modificata (13); che un progetto pilota realizzato in Argentina ha rivelato livelli sorprendentemente elevati di residui di glifosato nella soia GM (14);

    J.

    considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (15);

    K.

    considerando che uno studio scientifico pubblicato nell'agosto 2020 ha rilevato che l'uso del dicamba può aumentare il rischio di sviluppo di cancro al fegato e ai dotti biliari intraepatici (16);

    L.

    considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (17);

    M.

    considerando che, sebbene nel parere dell'EFSA si affermi che la valutazione dei residui di erbicidi rilevanti ai fini della presente domanda è stata esaminata dall'unità di valutazione dei pesticidi dell'EFSA, ciò non è sufficiente, dal momento che la tossicità combinata degli erbicidi complementari e dei prodotti di degradazione e la loro potenziale interazione con la soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli in sé non sono stati presi in considerazione;

    N.

    considerando che la mancanza di analisi dei residui di erbicidi sulle colture geneticamente modificate e dei potenziali rischi per la salute è stata menzionata dalle autorità competenti di diversi Stati membri come motivo di preoccupazioni nelle loro osservazioni sulla valutazione del rischio da parte dell'EFSA;

    Assenza di livelli massimi di residui («LMR») e relativi controlli

    O.

    considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in relazione ai LMR, i residui presenti nelle colture importate di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (19);

    P.

    considerando che, nel quadro del più recente programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato su alcun prodotto, compresa la soia (20);

    Proteine Bt

    Q.

    considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti (21), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

    R.

    considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati nel processo di valutazione di una varietà di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, tali effetti «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo» (22);

    S.

    considerando che non si può concludere che il consumo di soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

    Processo decisionale non democratico

    T.

    considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

    U.

    considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

    V.

    considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

    W.

    considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (23); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

    Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

    X.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);

    Y.

    considerando che una recente relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (24); che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (25);

    Z.

    considerando che l'EFSA ha riscontrato che l'esposizione stimata dell'operatore al glufosinato, classificato come sostanza tossica per la riproduzione, se utilizzato per il controllo delle erbe infestanti nel granturco geneticamente modificato, supera il livello ammissibile di esposizione dell'operatore anche quando è utilizzato un dispositivo di protezione individuale (26); che il rischio di una maggiore esposizione dell'operatore è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

    AA.

    considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili (27); che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché le attività di protezione e di ripristino forestale (28); che l'OSS n. 15 comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020 (29); che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS (30);

    AB.

    considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata (31);

    AC.

    considerando che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione (32); che la coltivazione della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli è già autorizzata in Brasile (33);

    AD.

    che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione (34);

    AE.

    considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata (35); che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere «contaminata da deforestazione illegale» (36);

    AF.

    considerando che gli incendi boschivi in Amazzonia sono causati da elevati livelli di deforestazione; che in una comunicazione del 2019 la Commissione ha espresso l'ambizione di proteggere e ripristinare le foreste del pianeta (37); che la protezione globale della biodiversità, incluse le foreste, è un obiettivo fondamentale della strategia dell'UE sulla biodiversità pubblicata di recente dalla Commissione (38);

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM (40); esprime tuttavia il suo forte disappunto per il fatto che il 28 settembre 2020 la Commissione abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata (41), nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;

    5.

    invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

    6.

    esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

    7.

    ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

    8.

    ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

    9.

    invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

    10.

    invita nuovamente l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

    11.

    è preoccupato dal fatto che l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi (42);

    12.

    accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a evitare o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale, prevista per giugno 2021; ribadisce, nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia geneticamente modificata contribuisce alla deforestazione in tale regione, l'invito alla Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;

    13.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  Parere scientifico gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2016-128), EFSA Journal 2019; 17(11):5847, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847

    (4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ53) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

    risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);

    risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).

    (5)  Parere dell'EFSA, pag. 11, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

    (6)  Parere dell'EFSA, pag. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

    (7)  Ibidem.

    (8)  Osservazioni degli Stati membri:

    http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00009

    (9)  Osservazioni di Testbiotech sul parere dell'EFSA relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 destinata all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2016) di Bayer/Monsanto, dicembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf

    (10)  Cfr. ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48,

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years» (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA — i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants» (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017),

    https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y

    (11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (12)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79

    (13)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722

    (14)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_ Glyphosate_Argentina_0.pdf

    (15)  Cfr. ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

    https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278

    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 e

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

    (16)  https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext

    (17)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263

    (18)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

    (19)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

    (21)  Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5): pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.

    (22)  Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, pag. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309.

    (23)  Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

    (24)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SRToxicsandhumanrights/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx

    (25)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

    (26)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dei pesticidi relativa alla sostanza attiva glufosinato, relazione scientifica dell'EFSA (2005) 27, 1-81, pag. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.

    (27)  Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», COM(2019)0352) pag. 1.

    (28)  Idem. pag. 2.

    (29)  Cfr. traguardo n. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/

    (30)  Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352), pag. 2.

    (31)  International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) «Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years» (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf

    (32)  Attraverso un controllo incrociato di due banche dati nell'ottobre 2020 (il registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm) e la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/)) è possibile calcolare per quante varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina è autorizzata anche l'importazione nell'Unione. Per il Brasile: su 17 varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata, 12 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione. Per l'Argentina: su un totale di 15 varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata, 10 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione.

    (33)  https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event= MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788

    (34)  Relazione tecnica della Commissione europea 2013 — 063 dal titolo «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), studio finanziato dalla Commissione europea, DG ENV, ed elaborato da VITO, IIASA, HIVA e IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, pagg. 23-24: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km2 di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74 000 km2 (82 %) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52 000 km2). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km2), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.

    (35)  Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports» (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile), Global Environmental Change, volume 62, maggio 2020, 102067

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623

    (36)  Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil's agribusiness» (Le mele marce del settore agroalimentare brasiliano), Science 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.

    (37)  Comunicazione della Commissione europea dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=IT

    (38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita», maggio 2020 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

    (39)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (40)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

    (41)  MON 87708 × MON 89788 × A5547-127. https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100

    (42)  Ibidem.


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