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Document 52020DC0799

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sulle autorizzazioni all’esportazione comunicate nel 2019 a norma del regolamento (UE) 2019/ relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    COM/2020/799 final

    Bruxelles, 14.12.2020

    COM(2020) 799 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relazione sulle autorizzazioni all’esportazione comunicate nel 2019 a norma del regolamento (UE) 2019/ relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti
    o pene crudeli, inumani o degradanti


    1.Introduzione

    L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 1 (il regolamento) è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE, limitando il commercio di determinate merci. Il regolamento distingue fra le merci che:

    -sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), o

    -possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III), oppure sono destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

    Il commercio di tali merci è soggetto a determinate restrizioni.

    L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a elaborare una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. L'articolo 26, paragrafo 4, prevede che la Commissione predisponga una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività pubblicate dagli Stati membri e che la renda pubblica.

    La presente relazione della Commissione fornisce informazioni sulle attività intraprese dagli Stati membri nel 2019 2 in relazione al rilascio di autorizzazioni per le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o la pena di morte. 

    Tutti gli Stati membri hanno fornito informazioni sul numero di autorizzazioni di esportazione rilasciate e rifiutate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 1, nonché sulle merci e sui paesi di destinazione in questione. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti degli Stati membri hanno altresì comunicato il numero o le quantità di merci autorizzate all'esportazione e la categoria di utente finale a cui tali merci sarebbero state fornite.



    Autorizzazioni a norma del regolamento (UE) 2019/125

    L'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125 richiedono un'autorizzazione per le esportazioni 3 delle merci elencate nell'allegato III (merci di cui all'articolo 11, paragrafo 1) e nell'allegato IV (merci di cui all'articolo 16, paragrafo 1).

    L'allegato III elenca alcune merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le merci di cui all'allegato III rientrano nelle seguenti voci: merci destinate alla contenzione degli esseri umani; armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa e armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse.

    L'allegato IV elenca talune sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate in iniezioni letali.

    Eccetto nei casi in cui l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato V viene utilizzata per le esportazioni delle merci elencate nell'allegato IV, l'autorizzazione di esportazione deve essere ottenuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, come indicato nell'allegato I del regolamento.

    Le esportazioni verso le destinazioni elencate nell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione possono generalmente avvenire senza ottenere il rilascio di un'autorizzazione specifica o generale da parte di uno Stato membro. Secondo l'approccio adottato finora, un paese terzo può essere incluso nell'allegato V se ha ratificato un pertinente accordo internazionale impegnandosi ad abolire la pena di morte per tutti i reati. Per quanto riguarda i paesi non aderenti al Consiglio d'Europa, questo significa che il paese in questione deve avere ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) senza riserve.

    Tuttavia, qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la capacità dell'esportatore di rispettare i termini dell'autorizzazione o la normativa sui controlli all'esportazione, l'autorità competente può vietare all'esportatore di usare l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

    L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/125 prevede che un'autorizzazione per le esportazioni rilasciata da uno Stato membro possa essere un'autorizzazione specifica (un'autorizzazione per le esportazioni verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo) o un'autorizzazione generale (un'autorizzazione per le esportazioni verso uno o più distributori o utenti finali specifici o in uno o più paesi terzi specifici) 4 .

    Gli articoli, 3, 4 e 5 del regolamento vietano l'esportazione, l'importazione e il transito delle merci elencate nell'allegato II. Le autorità competenti possono concedere una deroga al divieto, ma soltanto se si dimostra che le merci interessate verranno utilizzate esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo (in un paese terzo o, conformemente all'articolo 4, in uno Stato membro) in considerazione del loro valore storico.

    2.Autorizzazioni rilasciate e rifiutate

    Nel 2019 il numero totale di autorizzazioni notificate è stato pari a 285, con 11 Stati membri che hanno comunicato di avere rilasciato autorizzazioni. I rimanenti Stati membri hanno comunicato alla Commissione che non avevano ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione a norma del regolamento.

    Poiché la definizione di autorizzazione specifica e autorizzazione generale di cui all'articolo 2 del regolamento non include una componente quantitativa, l'indicazione del numero di autorizzazioni rilasciate non fornisce informazioni sul numero o la quantità di merci interessate da tali autorizzazioni. Allo stesso modo, solitamente nelle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione non si distingue tra autorizzazioni specifiche e autorizzazioni generali.

    Il regolamento prevede che le autorità competenti verifichino se nelle autorizzazioni all'esportazione vi siano indizi del fatto che, se esportate, le merci in questione potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (allegato III) o per la pena di morte (allegato IV). Per questo l'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento stabilisce che l'autorità competente debba ricevere "informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci".

    Nel 2019 sono state segnalate sei richieste ( 5 ) di autorizzazioni di esportazione respinte. I casi di rifiuto comunicati in relazione al 2019 riguardavano talune transazioni previste con clienti in Bosnia-Erzegovina, Cina, India, Israele, Nigeria e Niger. Le transazioni non autorizzate erano connesse principalmente a merci elencate nell'allegato III al codice 3.1 ( 6 ). L'importazione prevista verso la Nigeria riguardava merci elencate nell'allegato III al codice 3.6 ( 7 ). L'importazione prevista verso l'India riguardava merci elencate nell'allegato IV (tiopental).

    Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento vietano, rispettivamente, l'esportazione, l'importazione e il transito delle merci elencate nell'allegato II. Il regolamento consente alle autorità nazionali competenti di concedere una deroga al divieto, ma soltanto se si dimostra che le merci interessate verranno utilizzate esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo (in un paese terzo o, conformemente all'articolo 4, in uno Stato membro) in considerazione del loro valore storico. Le autorità competenti hanno riferito di non aver concesso deroghe simili nel 2019.

    L'allegato 1 della presente relazione fornisce informazioni sul numero di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel 2019 dalle autorità nazionali competenti per ciascuna categoria di merci (allegato III e allegato IV). Le esportazioni effettuate in virtù dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (allegato V del regolamento (UE) 2019/125) non sono incluse nelle informazioni sul numero di autorizzazioni rilasciate.

    L'allegato 2 fornisce informazioni sul numero di autorizzazioni rilasciate e rifiutate nel periodo 2017-2019.

    L'allegato 3 fornisce informazioni sulle principali destinazioni comunicate delle esportazioni autorizzate.

    Gli allegati 4 e 5 forniscono una panoramica delle merci di cui è autorizzata l'esportazione, delle loro destinazioni e del loro uso finale comunicato.

    3.Utenti finali

    Le informazioni ricevute dalla Commissione permettono di operare una distinzione tra l'uso finale a fini di contrasto, per scopi scientifici e di assistenza sanitaria (negli ospedali e per uso veterinario) e l'uso finale da parte di imprese di sicurezza e imprese che si occupano di commercio.

    L'allegato 6 riassume le informazioni fornite alla Commissione sull'uso finale comunicato delle esportazioni autorizzate nel 2019.

    (1)

         GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

    (2)

         La presente relazione non fornisce informazioni sull'utilizzo da parte degli esportatori dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione delle merci elencate nell'allegato IV (allegato V del regolamento (UE) 2019/125).

    (3)

         L'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/125 definisce l'"esportazione" come "l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

    (4)

         L'articolo 2, lettera p), fornisce una definizione esaustiva di "autorizzazione specifica".
    L'articolo 2, lettera q), fornisce una definizione esaustiva di "autorizzazione generale".

    (5)

         Il numero di "rifiuti" per il 2019 è diverso da quello indicato nella relazione di riesame (COM(2020) 343) poiché tiene conto di dati che non erano disponibili al momento del completamento della relazione.

    (6)

         Merci elencate nell'allegato III al codice 3.1: armi e materiale portatili per la somministrazione o la diffusione di una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante.

    (7)

         Merci elencate nell'allegato III al codice 3.6: materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa.

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    Bruxelles, 14.12.2020

    COM(2020) 799 final

    ALLEGATI

    della

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relazione sulle autorizzazioni all’esportazione comunicate nel 2019 a norma del regolamento (UE) 2019/ relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti




    Allegato 1:

    numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/125 per voce dell'allegato

    Allegato 2:

    numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri nel periodo 2017-2019

    Allegato 3:

    destinazioni comunicate 1 delle esportazioni autorizzate nel 2019 2  



    Allegato 4:

    panoramica delle esportazioni autorizzate comunicate delle merci di cui all'allegato III nel 2019

    Codice

    Prodotto (allegato III)

    Destinazione

    Uso finale

    Autorità competente

    1.1

    Anelli e sistemi di catene

    Argentina (1), Bahrein (2), Serbia (1)

    Applicazione della legge

    CZ

    Macedonia del Nord (4), Montenegro (1), Oman (1), Stati Uniti (1), Svizzera (1)

    Uso finale non specificato

    DE

    Australia (2), Hong Kong (1), Nuova Zelanda (1)

    Applicazione della legge

    UK

    1.2

    Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura

    Barbados (1)

    Applicazione della legge

    UK

    2.1

    Armi portatili a scarica elettrica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

    Aruba (1), Emirati arabi uniti (1), Moldova (1), Montenegro (1), Svizzera (1), Ucraina (1)

    Applicazione della legge (Aruba), Operatori commerciali

    CZ

    Nuova Caledonia (2), Repubblica centrafricana (1)

    Uso finale non specificato

    DE

    Andorra (1)

    Applicazione della legge

    ES

    Andorra (1), Senegal (1)

    Impresa di sicurezza privata

    FR

    Stati Uniti (1)

    Altro

    UK

    3.1

    Armi e materiale portatili per la somministrazione o la diffusione di una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante

    Aruba (1), Emirati arabi uniti (1), Moldova (1), Montenegro (1), Svizzera (1), Ucraina (1)

    Applicazione della legge (Aruba), Operatori commerciali

    CZ

    Andorra (9), Bosnia-Erzegovina (4), Cile (1), Cina (2), Cuba (1), Giappone (4), Kosovo (1), Mali (1), Macedonia del Nord (1), Moldova (1), Montenegro (2), Namibia (1), Nuova Caledonia (2), Pakistan (1), Polinesia francese (1), Repubblica democratica del Congo (1), Serbia (1), Somalia (3), Stati Uniti (1), Sud Africa (7), Svizzera (11), Tunisia (1), Uruguay (1).

    Uso finale non specificato

    DE

    Andorra (2)

    Applicazione della legge

    ES

    Andorra (2), Niger (1), Senegal (1)

    Impresa di sicurezza privata, applicazione della legge (dogane) (Niger)

    FR

    Emirati arabi uniti (2)

    Impresa di sicurezza privata

    PL

    Andorra, Australia, Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti (6 in tutto)

    Altro

    SE

    Australia (1)

    Applicazione della legge

    UK

    3.2

    Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA)

    Brasile (4), Cina (3), Corea del Sud (3), Giappone (1), India (13), Singapore (1), Sri Lanka (1), Sud Africa (1), Thailandia (1), Turchia (2)

    (30)

    Uso finale non specificato

    DE

    Costa Rica (1), Gibilterra (1), Stati Uniti (1)

    Uso clinico e in laboratorio (Costa Rica e Stati Uniti), applicazione della legge (Gibilterra)

    UK

    3.3

    Oleoresina di capsicum (OC)

    Argentina (2), Australia (1), Cina (1), Egitto (1), Giappone (1), Kenya (1), Russia (2), Sud Africa (1), Svizzera (5), Tunisia (1), Ucraina (4)

    Uso finale non specificato

    DE

    Aruba (1), Curaçao (2), Isole BES (3), Sint Marteen (1) e licenza generale verso le destinazioni comunicate

    Applicazione della legge

    NL

    3.4

    3.4 Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (spray al peperoncino)

    Brasile (1), Cina (1), Giappone (1), Russia (1), Stati Uniti (1), Svizzera (4), Ucraina (5).

    Uso finale non specificato

    DE

    Sant'Elena (1)

    Applicazione della legge

    UK

    3.6

    Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa

    Emirati arabi uniti (1), Svizzera (2).

    Uso finale non specificato

    DE

    Allegato 5:

    panoramica dettagliata delle esportazioni autorizzate comunicate delle merci di cui all'allegato IV nel 2019

    Codice

    Prodotto (allegato IV)

    Destinazione

    Uso finale

    Autorità competente

    1.1 (a)

    Amobarbital

    Norvegia (1)

    (La stessa autorizzazione è utilizzata per tutte le merci incluse nell'elenco esportate dal Regno Unito con destinazione Norvegia).

    Uso clinico e in laboratorio

    UK

    1.1 (c)

    Pentobarbital

    Norvegia

    Uso clinico e in laboratorio

    UK

    1.1 (d)

    Pentobarbital sale sodico

    Aruba (1), Canada (2), Curaçao (2), Hong Kong (2), Malaysia (1), Svizzera (2)

    Uso veterinario

    NL

    Stati Uniti (1)

    Uso clinico e in laboratorio

    UK

    1.1 (e)

    Secobarbital

    Giordania (1), Norvegia, Stati Uniti (1)

    Uso clinico e in laboratorio

    UK

    1.1 (g)

    Tiopental

    Albania (1), Arabia Saudita (1), Iran (1), Iraq (1)

    Uso medico

    CZ

    Bosnia-Erzegovina (5), Serbia (1)

    Uso medico

    AT

    Angola (3)

    Uso medico/farmaceutico

    PT

    Norvegia

    Uso clinico e in laboratorio

    UK

    1.1 (h)

    Tiopental sale sodico

    Libano (1)

    Uso medico

    FR

    Argentina (2)

    Uso medico/farmaceutico

    IT

    Brasile (2)

    Uso medico/farmaceutico

    IT

    Messico (2)

    Uso medico/farmaceutico

    IT

    Moldova (1)

    Uso medico/farmaceutico

    IT

    Turchia (4)

    Uso medico/farmaceutico

    IT

    Ghana (2), Malaysia (1), Sierra Leone (2), Singapore (3)

    Uso medico

    NL

    Nigeria (3)

    Uso medico/farmaceutico

    PT

    Australia (3), Isole Falkland (1), Sierra Leone (1), Singapore (1), Zimbabwe (1)

    Assistenza sanitaria/uso medico

    UK

    1.1

    Altri anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia

    Antartide (1), Argentina (2), Australia (2), Canada (1), Cile (3), Colombia (3), Egitto (2), Giappone (1), Giordania (1), Iran (1), Israele (2), Kenya (1), Malaysia (1), Messico (3), Namibia (1), Norvegia (2), Nuova Zelanda (1), Oman (2), Perù (2), Russia (1), Sud Africa (2), Svizzera (2), Turchia (3), Zimbabwe (1).

    Uso finale non specificato

    DE

    Belize (1), Norvegia, Stati Uniti (2), Svizzera (1)

    Uso clinico e in laboratorio (Norvegia, Stati Uniti, Svizzera), uso veterinario (Belize)

    UK

    Allegato 6:

    uso finale comunicato delle esportazioni autorizzate verso paesi terzi nel 2019 3

    (1)

     Se nell'elenco delle destinazioni viene utilizzato un nome particolare, esso fa riferimento esclusivamente al territorio (doganale) comunemente noto con quel nome.

    (2)

    Nella dicitura "altre destinazioni" rientrano quelle verso cui è stata comunicata una sola autorizzazione di esportazione, vale a dire: Albania, Antartide, Arabia Saudita, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Gibilterra, Iraq, Isole Falkland, Kosovo, Libano, Mali, Niger, Pakistan, Polinesia francese, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Sant'Elena (UK), Sint Marteen, Sri Lanka, Thailandia e Uruguay. Un'autorizzazione notificata a una delle Isole del Canale non è stata presa in considerazione ai fini della presente relazione poiché non si qualifica come esportazione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/125.

    (3)

    Il numero di autorizzazioni di esportazione non coincide con il numero indicato negli allegati precedenti poiché non tutte le autorità nazionali specificano l'uso finale.

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