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Document 52020AR3381

    Parere del Comitato europeo delle regioni - Piano di ripresa per l’Europa a fronte della pandemia di Covid-19: dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico

    COR 2020/03381

    GU C 440 del 18.12.2020, p. 160–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 440/160


    Parere del Comitato europeo delle regioni - Piano di ripresa per l’Europa a fronte della pandemia di Covid-19: dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico

    (2020/C 440/24)

    Relatore generale:

    Christophe ROUILLON (FR/PSE), sindaco di Coulaines

    Testi di riferimento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

    COM(2020) 408 final

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

    COM(2020) 409 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

    Emendamento 1

    COM(2020) 408 final — Considerando 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo»), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell’Unione.

    A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo»), che integra gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e regionali e monitorarne l’attuazione , mediante indicatori nazionali e regionali chiari . Gli Stati membri , in cooperazione con gli enti locali e regionali secondo le loro competenze e tenendo conto delle specificità dei diversi territori che tali enti rappresentano, elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. Dette strategie , sviluppate in partenariato con gli enti territoriali sulla base di un codice di condotta contenente delle linee guida in termini di buona governance per la programmazione dei piani per la ripresa e dei progetti, dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Nel quadro di queste strategie occorre inoltre impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo più coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolare dai fondi strutturali e di investimento europei, dal fondo per la ripresa e dal programma InvestEU.

    Motivazione

    Il contenuto del considerando dovrebbe essere armonizzato con la proposta di regolamento e con l’accordo interistituzionale sul programma InvestEU, in particolare per quanto concerne il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nel semestre europeo e la coerenza nell’utilizzo dei fondi e degli strumenti dell’Unione. Va inoltre ricordato che il semestre deve integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

    Emendamento 2

    COM(2020) 408 final — Considerando 4

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’insorgere della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell’Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell’Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. […] Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell’Unione.

    L’insorgere della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire a livello dell’Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell’Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri , il cui impatto varia notevolmente a seconda dei territori . […] Il sostegno dell’Unione europea all’attuazione di riforme e investimenti negli Stati membri che realizzino gli obiettivi dell’Unione europea, affrontino le carenze strutturali delle economie , ne rafforzino la resilienza e contribuiscano a un modello economico in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con il Green Deal europeo saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile e solidale, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell’Unione.

    Motivazione

    Dato che la proposta di regolamento ha come base giuridica l’articolo 175, terzo comma, del TFUE, è essenziale che la coesione sia chiaramente riconosciuta tra i suoi obiettivi.

    Emendamento 3

    COM(2020) 408 final — Considerando 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell’Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all’indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa.

     

    Motivazione

    Il testo del considerando risulta superfluo rispetto al precedente.

    Emendamento 4

    COM(2020) 408 final — Considerando 6

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l’energia pulita e a promuovere l’efficienza energetica nell’edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l’Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.

    Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti , compresa la maggior parte degli investimenti pubblici effettuati dagli enti locali e regionali, sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi , il che aggrava la situazione e produce effetti nefasti per lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale . Al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e una crescita sostenibile e solidale, rafforzare le infrastrutture dei servizi essenziali per la popolazione e contribuire alla creazione di posti di lavoro, è tuttavia essenziale rilanciare gli investimenti nei progetti fondati sullo sviluppo sostenibile, sul miglioramento della qualità della vita e dell’istruzione, sull’economia della conoscenza e sull’accompagnamento della transizione digitale e di quella verso l’energia pulita, in particolare promuovendo l’efficienza energetica nell’edilizia abitativa. Tali investimenti aiuteranno inoltre a rendere l’Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.

    Motivazione

    Gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici nell’UE e sono particolarmente colpiti dai tagli agli investimenti in tempi di crisi. Sembra importante anche ricordare gli effetti nefasti di questa carenza di investimenti.

    Emendamento 5

    COM(2020) 408 final — Considerando 7

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all’attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l’obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell’economia degli Stati membri.

     

    Motivazione

    Tale affermazione può dare luogo a discussioni, soprattutto in considerazione del ruolo svolto dai fondi strutturali e di investimento europei per affrontare i problemi individuati nel contesto del semestre europeo.

    Emendamento 6

    COM(2020) 408 final — Considerando 8

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il « dispositivo ») per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l’attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all’impiego di altri strumenti e programmi.

    Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi e agli enti locali e regionali un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un fondo per la ripresa e la resilienza (il « fondo ») per fornire un sostegno finanziario efficace e sufficiente volto a promuovere l’attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri e a livello di enti locali e regionali, in particolare al fine di conseguire gli obiettivi della nuova strategia per la crescita sostenibile presentata nel Green Deal europeo, nonché per garantire che gli Stati membri e gli enti locali e regionali dispongano della capacità necessaria per fornire una risposta coordinata finanziando l’istituzione di un monitoraggio a livello regionale o locale .

    Motivazione

    Il termine «dispositivo» suona troppo tecnocratico e non appare sufficientemente radicato nelle realtà territoriali. Inoltre, gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici nell’UE. Tali enti sono anche attori chiave per la coesione, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per le transizioni verde e digitale. Devono quindi poter beneficiare appieno del meccanismo. Resta da chiarire il carattere potenzialmente «globale» del «dispositivo».

    Emendamento 7

    COM(2020) 408 final — Considerando 11

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’UE e traducendo nella pratica l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all’integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell’obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi climatici.

    Il fondo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’UE e traducendo nella pratica l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all’integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell’obiettivo globale di dedicare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi climatici. Poiché il contributo potenziale di talune politiche dell’UE a quest’obiettivo è sovrastimato  (1) , il fondo dovrebbe compensare tale carenza destinando almeno il 40 % delle sue spese all’azione per il clima.

    Motivazione

    Si ribadisce in questo contesto la posizione adottata dal CdR nella risoluzione dell’ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e nel parere sul QFP presentato nell’ottobre 2018 da Dobroslavić (PPE/HR).

    Emendamento 8

    COM(2020) 408 final — Considerando 13

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Al fine di consentire l’adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l’obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l’adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] […]. È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione.

     

    Emendamento 9

    COM(2020) 408 final — Considerando 14

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un’Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell’Unione all’indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

    L’obiettivo generale del fondo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il fondo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza degli Stati membri e di tutti i territori nell’intera Unione europea , attenuando l’impatto sociale ed economico della crisi , che si fa sentire in modo diverso nei vari Stati membri ma anche al loro interno, e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e a conseguire un’Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell’Unione all’indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

    Emendamento 10

    COM(2020) 408 final — Considerando 16

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l’energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell’ambito dei fondi dell’Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell’agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell’Unione in materia di clima e ambiente.

    Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente , pertinente, efficace ed efficiente . Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l’energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell’ambito dei fondi dell’Unione. Inoltre, i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere coerenti con il principio del valore aggiunto europeo . Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo, dell’agenda digitale , della strategia industriale e di quella per le PMI, dell’agenda per le competenze per l’Europa, della garanzia per l’infanzia e della garanzia per i giovani, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell’Unione in materia di clima e ambiente. Almeno il 40 % dei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere dedicato all’integrazione nelle politiche delle azioni in materia di clima e biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

    Emendamento 11

    COM(2020) 408 final — Considerando 18

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza , è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere , nell’ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell’Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e , se disponibili, sulle informazioni relative all’attuazione dei piani negli anni precedenti.

    Affinché possano essere in grado di ispirare la preparazione e l’attuazione dei piani per la ripresa, è auspicabile che il Consiglio e il Parlamento europeo siano posti nelle condizioni di decidere su un piano di parità , nell’ambito del semestre europeo, riguardo alla situazione relativa alla ripresa e alla resilienza nell’Unione. È auspicabile che tale decisione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche presentate dalla Commissione nel contesto del semestre europeo e sulle informazioni relative all’attuazione dei piani negli anni precedenti , in particolare sulla base di una serie di indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile . Inoltre, la decisione dovrebbe essere elaborata coinvolgendo il Comitato europeo delle regioni nella definizione del quadro europeo dei piani per la ripresa e negli organi di controllo del rispetto del semestre europeo, come pure incaricandolo di effettuare una valutazione semestrale dell’attuazione territoriale dei piani per la ripresa .

    Emendamento 12

    COM(2020) 408 final — Considerando 21

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l’insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l’impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

    Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa debitamente motivato e giustificato. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partenariato, il piano per la ripresa dovrebbe essere definito nel quadro di una cooperazione stretta e strutturata con gli enti locali e regionali, nella misura in cui le riforme e gli investimenti da sostenere rientrino nelle competenze attribuite a tali enti dal diritto nazionale. Il piano per la ripresa dovrebbe definire l’insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l’impatto previsto del piano stesso sulla coesione economica, sociale e territoriale , sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri , il Comitato europeo delle regioni e gli enti locali e regionali .

    Motivazione

    Gli enti locali e regionali hanno competenze politiche e responsabilità finanziarie fondamentali per conseguire gli obiettivi del fondo (coesione, sviluppo sostenibile ecc.), ed è quindi essenziale che i piani per la ripresa siano elaborati nel quadro di una cooperazione stretta e strutturata con tali enti. Non ne va soltanto della legittimità e dell’equità dello strumento, ma anche della sua efficacia. La base giuridica dello strumento richiede inoltre che i piani rendano conto dell’impatto, in termini di coesione, delle misure da finanziare.

    Emendamento 13

    COM(2020) 408 final — Considerando 33

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Per garantire un monitoraggio efficace dell’attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza . È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza .

    Per garantire un monitoraggio efficace dell’attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base semestrale in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa. È opportuno che tali relazioni elaborate dagli Stati membri interessati siano rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa.

    Motivazione

    L’elaborazione di relazioni trimestrali può sembrare un onere burocratico eccessivo.

    Emendamento 14

    COM(2020) 408 final — Considerando 37

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all’attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell’ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati , come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l’anno precedente nell’ambito dello strumento dell’Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell’Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.

    È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione annuale in merito all’attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell’ambito dei piani per la ripresa e una valutazione dell’attuazione territoriale di tali piani , come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l’anno precedente nell’ambito dello strumento dell’Unione europeo per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell’Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.

    Emendamento 15

    COM(2020) 408 final, articolo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il « dispositivo »). […]

    Il presente regolamento istituisce un fondo per la ripresa (il « fondo »). […]

    Motivazione

    In linea con l’emendamento al considerando 8, il termine «dispositivo» suona troppo tecnocratico e può essere fuorviante rispetto al fatto che il fondo si basa su sovvenzioni e prestiti.

    Emendamento 16

    COM(2020) 408 final, articolo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Definizioni

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1.

    «fondi dell’Unione»: fondi coperti dal regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento RDC];

    1.

    «fondi dell’Unione»: fondi coperti dal regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento RDC];

    2.

    «contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo; e

    2.

    «contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo;

    3.

    «semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» (di seguito «semestre europeo»): il processo definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997.

    3.

    «semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» (di seguito «semestre europeo»): il processo definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997;

     

    4.

    riforme » ammissibili al sostegno del fondo, ossia quelle che:

    i)

    realizzano degli obiettivi del trattato sull’UE;

    ii)

    contribuiscono alla convergenza e alla riduzione delle disparità regionali, inclusa l’attenuazione dei vincoli territoriali strutturali, nello spirito della base giuridica del regolamento, l’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

    iii)

    sono in grado di stimolare gli investimenti pubblici e di dare il via ad una crescita sostenibile e solidale a lungo termine in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

     

    5.

    rispetto del principio « non arrecare un danno significativo » : astenersi dal sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento in materia di tassonomia); e

     

    6.

    « garanzie minime di salvaguardia » : le procedure definite all’articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento in materia di tassonomia).

    Motivazione

    Si ribadisce in questo contesto una definizione già proposta dal CdR nel parere sul tema Il programma di sostegno alle riforme e la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (ECON-VI/037), adottato il 5 dicembre 2018.

    Emendamento 17

    COM(2020) 408 final — articolo 4, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l’obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza . L’obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

    Per conseguire tale obiettivo generale, il fondo per la ripresa persegue l’obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri e agli enti locali e regionali di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa. L’obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

    Emendamento 18

    COM(2020) 408 final — articolo 5, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Le misure di cui all’articolo 2 del regolamento [EURI] sono attuate nell’ambito del presente dispositivo :

    Le misure di cui all’articolo 2 del regolamento [EURI] sono attuate nell’ambito del presente fondo :

    a)

    mediante l’importo di 334 950 000 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento [EURI], a prezzi costanti , disponibile per il sostegno non rimborsabile, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI]. Detti importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    a)

    mediante l’importo di 360 000 000 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento [EURI], ai prezzi del 2018 , disponibile per il sostegno non rimborsabile, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI]. Detti importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    b)

    mediante l’importo di 267 955 000 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [EURI], a prezzi costanti, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento [EURI].

    b)

    mediante l’importo di 312 500 000 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [EURI], ai prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento [EURI].

    Motivazione

    Si tratta di un aggiornamento sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

    Emendamento 19

    COM(2020) 408 final, articolo 6

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente

    Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

     

    Motivazione

    L’opzione di trasferire risorse al fondo per la ripresa e la resilienza dai fondi strutturali e di investimento presenta il rischio di accentrare nuovamente e di rimettere in discussione la gestione di questi ultimi, basata sul principio di partenariato.

    Emendamento 20

    COM(2020) 408 final, articolo 9

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Misure volte a collegare il dispositivo alla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto

    1.     Nel caso di una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro che incida sui principi di sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti all’articolo 3 del regolamento […/…] sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, la Commissione adotta, tramite un atto di esecuzione, una decisione volta a sospendere il termine per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, o a sospendere i pagamenti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

    La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

    La sospensione del termine di cui all’articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all’adozione della decisione di cui al paragrafo 1. In caso di sospensione dei pagamenti, si applica l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento […/…] sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

    2.     In caso di valutazione positiva da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento […/…] sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, la Commissione adotta, tramite un atto di esecuzione, una decisione volta a revocare la sospensione del termine o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente.

    Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione.

    3.     Qualora lo Stato membro in questione faccia un uso improprio dei fondi stanziati o in caso di carenze riguardanti lo Stato di diritto, le azioni a livello regionale e locale che contribuiscono ad affrontare tali sfide continuano a beneficiare del dispositivo.

    Emendamento 21

    COM(2020) 408 final, articolo 10

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Contributo finanziario massimo

    Contributo finanziario massimo

    Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l’assegnazione dell’importo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all’allegato I, basata sulla popolazione , l’inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro.

    Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l’assegnazione , nel periodo fino al 31 dicembre 2022, dell’importo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all’allegato I, basata sulla popolazione e l’impatto negativo della crisi sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite e sul tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro.

    Emendamento 22

    COM(2020) 408 final, articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Assegnazione del contributo finanziario

    Assegnazione del contributo finanziario

    1.   Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l’importo di 334 950 000 000 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza , ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all’articolo 10.

    1.   Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l’importo di 252 000 000 000 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all’articolo 10.

    2.   Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se sono disponibili risorse finanziarie, la Commissione può organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo. A tal fine pubblica un calendario indicativo degli inviti da organizzare in tale periodo e indica, per ogni invito, l’importo disponibile per l’assegnazione. Al fine di attuare il piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare proposta per ricevere importi fino ad un importo massimo corrispondente alla sua quota di assegnazione dell’importo disponibile per l’assegnazione di cui all’allegato I.

    2.   Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, la Commissione proporrà entro il 15 giugno 2022 una revisione della metodologia di cui all’allegato I per concordare la ripartizione dei 108 000 000 000 EUR ancora disponibili e integrare l’impatto territoriale, economico e sociale della pandemia nel periodo 2020-2021 sulla base di dati statistici consolidati .

    Motivazione

    L’impegno di risorse eventualmente ancora disponibili non dovrebbe basarsi su un «invito» a presentare proposte ma su dati statistici fattuali per il periodo 2020-2021.

    Emendamento 23

    COM(2020) 408 final — articolo 14, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente.

    Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente. Ai fini della preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico a norma del regolamento XX/YYYY [che istituisce uno strumento di sostegno tecnico]. Sono ammissibili a tale sostegno le misure adottate a partire dal 1o febbraio 2020 per affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19. Riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’UE e traducendo nella pratica l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, almeno il 40 % dell’importo di ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce all’integrazione nelle politiche delle azioni in materia di clima e biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Mediante un atto delegato la Commissione adotta la metodologia pertinente per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito.

    Riflettendo il carattere orientato al futuro dello strumento dell’UE per la ripresa Next Generation EU e riconoscendo l’importanza dell’agenda per le competenze digitali, della garanzia per l’infanzia e della garanzia per i giovani al fine di evitare che i giovani di oggi diventino la « generazione del lockdown » , ciascun piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare il rischio di danni duraturi alle prospettive del mercato del lavoro dei giovani e al loro benessere generale tramite soluzioni e risposte globali in materia di occupazione, istruzione e competenze specificamente rivolte ai giovani.

    Emendamento 24

    COM(2020) 408 final — articolo 15, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell’anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell’esercizio successivo.

    Il piano per la ripresa presentato dallo Stato membro interessato è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile.

    Motivazione

    Le scadenze previste dal semestre europeo difficilmente consentirebbero di allegare i piani per la ripresa e la resilienza, e ancora meno di presentarli in via preliminare più di sei mesi prima. Le autorità competenti devono disporre di maggiore flessibilità e adattabilità per presentare i loro piani.

    Emendamento 25

    COM(2020) 408 final — articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi:

    […]

    Il piano per la ripresa è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi:

    […]

    c)

    una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono;

    c)

    una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano contribuiscono a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono;

    Emendamento 26

    COM(2020) 408 final — articolo 15, paragrafo 3, lettera d) (nuova)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    d)

    una spiegazione dettagliata di come le misure dovrebbero garantire che almeno il 40 % dell’importo richiesto per il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca all’integrazione nelle politiche delle azioni in materia di clima e biodiversità e degli obiettivi di sostenibilità ambientale sulla base della metodologia fornita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1;

    Emendamento 27

    COM(2020) 408 final — articolo 15, paragrafo 4 (nuovo)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Nel preparare le loro proposte di piani per la ripresa, e nella misura in cui le riforme e gli investimenti da sostenere rientrino nelle competenze degli enti locali e regionali definite dal quadro giuridico nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di cooperazione strutturata con gli enti locali e regionali inteso a garantire la loro piena partecipazione all’elaborazione di detti piani e il rispetto del principio di sussidiarietà. Gli Stati membri riferiscono al riguardo nel piano per la ripresa.

    Motivazione

    Cfr. l’emendamento al considerando 21.

    Emendamento 28

    COM(2020) 408 final — articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    La Commissione valuta l’importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

    […]

    La Commissione valuta l’importanza e la coerenza del piano per la ripresa nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:

    […]

    b)

    se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono;

    b)

    se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale , a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile o ad affrontare le sfide che ne conseguono;

    Emendamento 29

    COM(2020) 408 final, articolo 20

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Articolo 20

    Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

    Articolo 20

    Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

    Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza , compreso l’accordo operativo di cui all’articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza .

    Lo Stato membro interessato riferisce su base semestrale in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa, compreso l’accordo operativo di cui all’articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa.

    Motivazione

    Cfr. l’emendamento al considerando 33.

    Emendamento 30

    COM(2020) 408 final — articolo 22 (nuovo)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

     

    Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

    1.     La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (di seguito il « quadro di valutazione » ) che riporta lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti convenuti attraverso i piani per la ripresa e la resilienza di ciascuno Stato membro.

    2.     Il quadro di valutazione include indicatori chiave, quali indicatori sociali, economici e ambientali, che valutano i progressi compiuti dai piani per la ripresa e la resilienza in ciascuna delle aree di intervento prioritarie che definiscono l’ambito di applicazione del regolamento, nonché una sintesi del processo di monitoraggio relativo al rispetto delle quote minime di investimento per il clima e altri obiettivi ambientali.

    3.     Il quadro di valutazione indica il grado di attuazione dei target intermedi pertinenti dei piani per la ripresa e la resilienza e le lacune individuate nella loro attuazione, nonché le raccomandazioni della Commissione per far fronte alle rispettive lacune.

    4.     Il quadro di valutazione riporta altresì una sintesi delle principali raccomandazioni rivolte agli Stati membri relativamente ai loro piani per la ripresa e la resilienza.

    5.     Il quadro di valutazione costituisce la base per uno scambio permanente di migliori pratiche tra Stati membri che prenderà la forma di un dialogo strutturato organizzato su base regolare.

    6.     Il quadro di valutazione è costantemente aggiornato e consultabile dal pubblico sul sito web della Commissione. Esso indica lo stato delle richieste di pagamento, dei pagamenti, delle sospensioni e degli annullamenti dei contributi finanziari.

    7.     La Commissione presenta il quadro di valutazione in occasione di un’audizione organizzata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

    Motivazione

    L’efficacia delle misure dovrebbe essere resa misurabile e trasparente.

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

    Emendamento 31

    COM(2020) 409 final — Considerando 4

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall’Unione nell’ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi.

    A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (il « semestre europeo » ), che comprende i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e integra gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) , costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri , in cooperazione con gli enti regionali e locali secondo le loro competenze, elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall’Unione nell’ambito dei fondi strutturali e di coesione , dal fondo per la ripresa, dal programma InvestEU e da altri programmi.

    Motivazione

    Il contenuto del paragrafo dovrebbe essere armonizzato con la proposta di regolamento e con l’accordo interistituzionale sul programma InvestEU, nonché con la proposta relativa al «dispositivo per la ripresa e la resilienza», compreso il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nel semestre europeo. Va inoltre ricordato che il semestre deve integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

    Emendamento 32

    COM(2020) 409 final — Considerando 8

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza. A tal fine esso dovrebbe sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di dare attuazione al diritto dell’Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

    L’obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri e degli enti locali e regionali volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza. A tal fine esso dovrebbe sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri e degli enti locali e regionali di dare attuazione al diritto dell’Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

    Motivazione

    È opportuno garantire la coerenza con gli articoli 2 e 4 della proposta di regolamento, i quali stabiliscono che lo scopo dello strumento è quello di sostenere tutte le autorità pubbliche degli Stati membri, compresi gli enti locali e regionali, che sono responsabili dell’attuazione di una parte significativa del diritto dell’Unione, nonché di oltre la metà degli investimenti pubblici e di un terzo della spesa pubblica nel suo complesso.

    Emendamento 33

    COM(2020) 409 final — Considerando 10

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze in materia di riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di campi di intervento , tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e alla protezione sociale. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale.

    È opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di un’autorità nazionale, nei campi di intervento necessari all’attuazione degli obiettivi del trattato sull’Unione europea e connessi alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti locali , dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica, alla protezione sociale e alla parità tra donne e uomini . Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale , rivolgendo un’attenzione specifica alla riduzione del divario digitale che interessa le donne .

    Motivazione

    Per assicurare la coerenza con gli emendamenti legislativi agli articoli 2 e 4. Cfr. l’emendamento al considerando 8.

    Emendamento 34

    COM(2020) 409 final — articolo 2, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)   «sostegno tecnico»: misure che aiutano gli Stati membri ad attuare riforme istituzionali e amministrative e riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza;

    (1)   «sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali, regionali e locali ad attuare riforme istituzionali e amministrative e riforme che favoriscano la crescita sostenibile e la coesione, e rafforzino la resilienza. Per essere ammissibili all’utilizzo dello strumento di sostegno tecnico, tali riforme devono rispettare i seguenti criteri:

    i)

    essere necessarie per realizzare gli obiettivi del trattato sull’Unione europea;

    ii)

    contribuire alla convergenza e alla riduzione delle disparità regionali, nello spirito della base giuridica del regolamento, l’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); e

    iii)

    essere in grado di stimolare gli investimenti pubblici e di dare il via ad una crescita sostenibile e solidale a lungo termine in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

    Motivazione

    Per garantire la coerenza con gli articoli 2, paragrafo 2, e 4 per quanto riguarda i destinatari dello strumento, e con gli articoli 3, 4 e 5 per quanto riguarda l’obiettivo delle riforme.

    Emendamento 35

    COM(2020) 409 final, articolo 3

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    L’obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l’alto e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell’Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

    L’obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri e degli enti locali e regionali volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l’alto e sostenere gli Stati membri e gli enti locali e regionali nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell’Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.

    Emendamento 36

    COM(2020) 409 final, articolo 5, lettera e)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    le politiche per la realizzazione delle transizioni digitale e verde, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l’accesso ai dati e la governance dei dati, l’e-learning, l’uso di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, l’azione per il clima, la mobilità, la promozione dell’economia circolare, l’efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; e

    le politiche per la realizzazione delle transizioni digitale e verde, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l’accesso ai dati e la governance dei dati, l’e-learning, l’uso di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, l’azione per il clima, la mobilità, la promozione dell’economia circolare, la gestione integrata del ciclo idrico, l’efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; e

    Motivazione

    Il settore idrico è un settore chiave per il benessere dei cittadini europei e dell’economia europea, essendo una risorsa di base e un settore economico che genera posti di lavoro a lungo termine e di alta qualità. L’uso delle energie rinnovabili è un obiettivo fondamentale della lotta contro i cambiamenti climatici.

    Emendamento 37

    COM(2020) 409 final, articolo 8

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    1.    Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell’ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Le richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell’anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.

    1.    Le autorità nazionali, regionali o locali che desiderano ricevere sostegno tecnico nell’ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Le richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell’anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.

    2.    Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nei seguenti casi, connessi:

    2.    Le autorità nazionali, regionali o locali possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nei seguenti casi, connessi:

    a)

    all’attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per sostenere la ripresa [in linea con il regolamento (UE) YYY/XX], conseguire una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

    […]

    a)

    all’attuazione delle riforme che le autorità nazionali, regionali o locali intraprendono di propria iniziativa, in particolare per sostenere la ripresa [in linea con il regolamento (UE) YYY/XX], conseguire una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro e rafforzare la resilienza;

    […]

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

    Sul cosiddetto «dispositivo per la ripresa e la resilienza»

    1.

    accoglie con favore il fatto che la dotazione finanziaria di questo nuovo strumento, pari a 360 miliardi di EUR in sovvenzioni e a 312,5 miliardi di EUR in prestiti da impegnare entro la fine del 2024, fornisca una risposta macroeconomica all’altezza della recessione che colpirà l’Unione europea nel 2020, la più grave della sua storia, con un crollo del PIL dell’8,3 % nel 2020 (1). Il CdR approva inoltre l’equilibrio tra sovvenzioni e prestiti raggiunto nella proposta. Il rischio di un ulteriore aumento delle divergenze socioeconomiche giustifica la rapida adozione e attuazione del «piano di ripresa per l’Europa» e del bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sin dall’autunno 2020;

    2.

    sottolineando che la base giuridica della proposta della Commissione (l’articolo 175 del TFUE) verte sull’obiettivo della coesione, esprime preoccupazione per la dimensione territoriale limitata della proposta, allorché le ripercussioni sociali ed economiche della crisi del coronavirus sono ripartite in maniera diseguale tra gli Stati membri e, al loro interno, tra i diversi territori: in primo luogo, perché l’impatto sanitario e umano è stato fortemente territorializzato e le capacità di assistenza e di cura sono distribuite in modo non uniforme, in secondo luogo perché le misure di prevenzione del coronavirus hanno avuto, anch’esse, una durata e una severità diverse a seconda della situazione sanitaria regionale e, in terzo luogo, perché alcuni settori economici sono colpiti in modo sproporzionato e l’impatto socioeconomico a livello locale e regionale dipende dai settori di maggiore attività, dalla composizione dell’occupazione e dall’esposizione di ciascun territorio alle catene globali del valore. In assenza di specifiche misure di attenuazione, la crisi del coronavirus è quindi in grado di creare divergenze regionali all’interno degli Stati membri e tra di essi, o di aggravare quelle già esistenti. La coesione e la solidarietà devono essere in prima linea nelle nostre priorità di investimento;

    3.

    mette in guardia sul fatto che il semestre europeo, come meccanismo per la governance del fondo detto «dispositivo», resta un esercizio dall’alto e centralizzato, che non risulta idoneo per uno strumento che dovrebbe invece rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale; ribadisce pertanto la proposta di creare un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo (2). Tale codice è più urgente e necessario che mai se si vuole rendere il semestre più trasparente, inclusivo e democratico, ma anche più efficace, grazie alla partecipazione degli enti territoriali;

    4.

    riconosce che le misure specifiche per la ripresa nell’ambito dello strumento «Next Generation EU» offrono un’opportunità per tutti i territori, in particolare quelli più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19, di promuovere una modernizzazione del loro modello economico e renderlo più produttivo e resiliente. Si rammarica, tuttavia, per il fatto che il criterio di assegnazione proposto per la prima tranche del 70 % degli impegni, sotto forma di trasferimenti provenienti dal dispositivo per la ripresa, si basi su indicatori socioeconomici relativi alla situazione precedente alla crisi sanitaria e non tenga conto dell’impatto della pandemia su tali indicatori, posto che gli effetti economici risultanti dalla crisi pandemica sono stati sin dall’inizio geograficamente asimmetrici;

    5.

    sottolinea che la recessione economica giunge in un momento in cui molti settori industriali chiave si trovano già a dover affrontare sfide considerevoli poste dalle trasformazioni digitale e verde. Per portare a termine questo cambiamento, l’UE non deve rimanere indietro nella concorrenza mondiale in materia di innovazione. A tal fine sono necessari investimenti consistenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, come pure nella (ri)qualificazione; il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere utilizzato anche per consentire tali investimenti;

    6.

    insiste quindi affinché gli enti locali e regionali partecipino all’elaborazione dei piani per la ripresa attraverso una cooperazione strutturata con gli Stati membri, nella misura in cui le riforme e gli investimenti da sostenere rientrino nell’ambito delle competenze locali e regionali e nel rispetto del quadro giuridico nazionale per la ripartizione dei poteri tra i livelli di governo. Il Comitato incoraggia la Commissione a presentare già nell’autunno 2020, in consultazione con il CdR, degli orientamenti a tal fine. Da parte sua, si impegna ad organizzare una valutazione semestrale dell’attuazione territoriale dei piani per la ripresa e la resilienza;

    7.

    ritiene, inoltre, che le scadenze fissate nel contesto del semestre europeo difficilmente consentirebbero di «allegare» i piani per la ripresa ai programmi nazionali di riforma e, ancora meno, di presentarli in via preliminare più di sei mesi prima. Le autorità competenti devono disporre di maggiore flessibilità e adattabilità per presentare i loro piani;

    8.

    prende atto della pubblicazione concomitante da parte della Commissione europea, il 17 settembre, degli orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza (3) e della strategia annuale per la crescita sostenibile (Annual Sustainable Growth Strategy — ASGS). In tale contesto rileva che:

    la Commissione sembra ora proporre una fusione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e dei programmi nazionali di riforma, e non intende più presentare raccomandazioni specifiche per paese;

    sebbene la Commissione inviti gli Stati membri a descrivere la natura istituzionale dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, nonché il ruolo dei parlamenti nazionali/regionali, di altri enti regionali/locali e degli organi consultivi nazionali, quali i consigli nazionali per le finanze pubbliche e i comitati nazionali per la produttività, nel processo decisionale che porta all’adozione/presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza, non è previsto alcun requisito relativo al coinvolgimento degli enti locali e regionali nella loro preparazione;

    la dimensione territoriale non sembra rappresentare una priorità programmatica in questi documenti;

    la Commissione presenta sette iniziative faro (4) nelle quali dovrebbero rientrare i piani per la ripresa e la resilienza. Queste iniziative faro possono apparire come altrettanti, ulteriori vincoli alla programmazione strategica dei piani per la ripresa e la resilienza. Inoltre, nessuna di queste sette iniziative faro verte sulla coesione sociale, che pure ha subito un duro colpo a seguito della pandemia di Covid-19.

    Propone di organizzare congiuntamente con la Commissione europea un «Forum per la ripresa e la resilienza» al fine di rafforzare il coinvolgimento degli enti territoriali nel piano di ripresa e valutare il contributo di tale piano alla coesione e alle transizioni verde e digitale;

    9.

    sottolinea infine che gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici nell’UE, in gran parte in settori chiave come la sanità, l’istruzione, i servizi sociali, l’edilizia abitativa, i trasporti e il turismo, e che sarebbe pertanto assurdo se non potessero beneficiare di questo sostegno agli investimenti pubblici. Questo tipo di sostegno è particolarmente necessario in tempi di crisi, e l’ultimo decennio ha dimostrato le conseguenze procicliche negative dei tagli agli investimenti pubblici, troppo spesso utilizzati come variabile di aggiustamento a fronte dei vincoli di bilancio;

    10.

    sottolinea il ruolo che lo strumento proposto deve svolgere per il clima, ma ritiene che i piani per la ripresa dovrebbero destinare almeno il 40 % della spesa all’azione per il clima, al fine di consentire all’Unione europea di far fronte agli impegni assunti in tale ambito. Il CdR ritiene inoltre che la proposta della Commissione dovrebbe includere tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile come quadro di pianificazione strategica;

    11.

    è contrario all’opzione di trasferire risorse al dispositivo per la ripresa e la resilienza dai fondi strutturali e di investimento (articolo 6), in quanto tale opzione presenta il rischio di accentrare nuovamente e rimettere in discussione la gestione dei fondi strutturali e di investimento basata sul principio di partenariato;

    12.

    considera il ricorso alla condizionalità macroeconomica come una misura utile per contribuire a un utilizzo mirato delle risorse dell’UE negli Stati membri;

    13.

    ribadisce la richiesta di definire chiaramente le riforme che possono essere sostenute dal «fondo per la ripresa» e/o dallo strumento di sostegno tecnico, nel rispetto del principio di sussidiarietà, stabilendo che esse soddisfino i seguenti criteri:

    i.

    avere rilevanza per l’attuazione degli obiettivi del TUE;

    ii.

    presentare un interesse ai fini della convergenza e della riduzione delle disparità regionali, nello spirito della base giuridica dell’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

    iii.

    essere in grado di stimolare gli investimenti e di dare il via ad una crescita sostenibile a lungo termine, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

    14.

    sottolinea che, al fine di attuare il «fondo» per la ripresa e la resilienza, gli enti locali e regionali promotori di progetti hanno bisogno di un quadro giuridico stabile in materia di aiuti di Stato a livello europeo e nazionale. In particolare, tali enti devono sapere se la disciplina europea degli aiuti di Stato sarà modificata ad hoc per tenere conto dell’aumento del volume degli aiuti, e ottenere garanzie sulle responsabilità e sui termini per la notifica degli aiuti;

    15.

    sottolinea che il termine «dispositivo» suona troppo tecnocratico, incomprensibile per i comuni mortali e ambiguo in diverse lingue ufficiali dell’Unione europea, e che ciò crea un ostacolo alle attività di comunicazione decentrata riguardanti le risposte apportate dall’Unione europea in materia di ripresa e resilienza; propone quindi di sostituire il termine «dispositivo» con «fondo».

    Sullo strumento di sostegno tecnico

    16.

    accoglie con favore la presentazione, da parte della Commissione, della proposta di regolamento che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, il quale può contribuire a rafforzare le capacità amministrative delle autorità pubbliche, migliorando così l’attuazione delle riforme e rendendo più efficace la gestione pubblica;

    17.

    approva vivamente il fatto che lo strumento sia destinato non solo alle amministrazioni nazionali ma anche agli enti locali e regionali, come indicato all’articolo 2 della proposta;

    18.

    ritiene, tuttavia, che la proposta di regolamento debba essere chiarita e resa più coerente, in particolare per quanto riguarda l’articolo 8 relativo alla richiesta di sostegno tecnico che — ai sensi dell’articolo 2 — deve essere presentata da un’autorità nazionale, e non esclusivamente da uno Stato membro.

    Bruxelles, 14 ottobre 2020

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)  Cfr. la relazione della Corte dei conti europea in materia (2 luglio 2020) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_IT.pdf.

    (1)  Previsioni economiche d’estate della Commissione (luglio 2020): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf.

    (2)  Parere del CdR Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali — Relatore: Rob Jonkman (NL/ECR), adottato l’11.5.2017. rif.: COR-2016-05386 (GU C 306 del 15.9.2017, pag. 24).

    (3)  Attualmente disponibile solo in inglese.

    (4)  Tecnologie pulite ed energie rinnovabili; efficienza energetica del parco immobiliare; mobilità innovativa; connettività (5G, fibra ottica); modernizzazione della pubblica amministrazione; aumento delle capacità europee di cloud di dati industriali e sviluppo di microprocessori potenti; digitalizzazione dei sistemi d’istruzione e sviluppo delle competenze digitali.


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